EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 6/2007
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria -
G
Giiuuggnnoo
22000077
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OSSERVATORIO
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FINESTRA
FISCALITÀ
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C A S E LA W
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GAZZETTA E
CALENDARIO
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Superato l’impasse sul futuro dell’Unione: raggiunto un compromesso sul nuovo Trattato istituzionale
Dopo due anni di incertezza sul processo di riforma dei trattati, i capi di Stato e di governo dell’Unione, riunitisi nel
summit europeo del 22 e 23 giugno scorsi, hanno finalmente raggiunto un accordo sui punti essenziali del nuovo
Trattato (denominato “trattato di riforma”), che dovrebbe essere elaborato entro la fine dell’anno dalla Conferenza
intergovernativa (CIG) all’uopo convocata dal Consiglio Europeo. Tale testo, che sostituisce il progetto di Costituzione
europea (approvata e firmata dai 27 Stati Membri nel 2004, ma bocciata dai referendum svoltisi in Francia ed Olanda)
introdurrà modifiche, rispettivamente, al Trattato sull’Unione Europea (TUE) e al Trattato che istituisce la Comunità
europea (TCE), che sarà ora denominato “Trattato sul funzionamento dell’Unione”. L’intesa è stata raggiunta al termine
di estenuanti trattative nelle quali si è dovuto far fronte all’ostilità della Polonia, per quanto concerne il sistema di voto a
doppia maggioranza e alla richiesta di innumerevoli concessioni da parte della Gran Bretagna, in particolare in materia
di politica estera, cooperazione giudiziaria e diritti fondamentali.
I punti principali del complesso mandato conferito alla CIG concernono:
- Il sistema di voto in seno al Consiglio dei ministri: il voto a maggioranza qualificata diventerà la regola per oltre 50
settori fra cui la cooperazione giudiziaria e di polizia, l’immigrazione (con una deroga in entrambi i casi per la Gran
Bretagna), l’educazione e la politica economica. L’unanimità resterà invece la norma per politica estera, sicurezza
sociale e fisco. Il Trattato adotterà il sistema di voto a doppia maggioranza, per formare la quale occorrerà il 55%
degli Stati Membri, rappresentanti almeno il 65% della popolazione. Tale sistema di voto entrerà in vigore a partire
dal 2014, con la possibilità di richiedere il voto con il sistema ora vigente fino al 2017 (tale periodo transitorio é stato
introdotto a seguito delle forti pressioni della Polonia). Inoltre, sarà applicabile il c.d. Compromesso di Ioannina, che
prevede che, nel caso di voto a maggioranza qualificata, se un piccolo gruppo di Paesi forma una minoranza di
blocco pari ad almeno il 75% degli Stati membri o della popolazione, esso può chiedere il riesame della decisione
(dopo il 2017 tale percentuale scenderà al 55%).
- La presidenza dell’UE: il mandato a rotazione semestrale della presidenza del Consiglio europeo verrà sostituito da
un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta. La funzione di presidente stabile dell’UE sarà inoltre
incompatibile con incarichi a livello nazionale.
- La politica estera: il compromesso raggiunto ha cambiato la denominazione della carica del “Ministro degli Esteri” in
quella di “Alto rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza dell’Unione”, che sarà anche vicepresidente della
Commissione. Sempre con riferimento all’azione esterna dell’Unione, a seguito delle pressioni inglesi, il nuovo
Trattato specificherà che le disposizioni riguardanti la PESC ed in particolare il fatto che l’Unione sia dotata di
personalità giuridica, non pregiudicano le competenze degli Stati membri per la conduzione della loro politica estera
e la loro rappresentanza nazionale nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.
- Il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali: sarà rafforzato il ruolo del Parlamento europeo il quale,
nell’ambito della procedura di codecisione, avrà diritto di veto su nuove materie (quali Giustizia ed Affari interni).
Anche il ruolo dei parlamenti nazionali diventerà più significativo: la Commissione dovrà infatti riesaminare qualsiasi
progetto di atto legislativo che sia stato oggetto di contestazione da parte della maggioranza semplice dei voti
attribuiti ai parlamenti nazionali, che disporranno inoltre di tempi più lunghi per esaminare le proposte di Bruxelles.
- La carta dei diritti fondamentali: la Carta, pur non venendo inserita nel Trattato, acquisirà un valore giuridicamente
vincolante in quanto richiamata dal TUE nel capo relativo ai diritti fondamentali e da un protocollo aggiunto: essa
sarà quindi vincolante per tutti gli Stati membri, salvo la Gran Bretagna, che ha chiesto ed ottenuto un “opting out”.
Al Trattato saranno poi allegati altri tre nuovi protocolli (il cui valore giuridico é equivalente al testo legislativo) che
riguarderanno i servizi di interesse generale, la divisione delle competenze tra Stati ed Unione ed il mercato interno e la
concorrenza. Relativamente a quest’ultimo protocollo, esso é reso necessario dal fatto che, a seguito delle pressioni
francesi, la dicitura “concorrenza libera e non falsata” non comparirà più tra gli obiettivi del Trattato. A tal proposito, il
commissario per la Concorrenza Neelie Kroes ha precisato che, comunque, la riforma non modificherà la sostanza
dell’ordinamento comunitario. La concorrenza verrà, infatti, definita dal protocollo allegato al Trattato come un elemento
costituivo del mercato interno e i poteri della Commissione in materia risulteranno inalterati. La CIG dovrà concludere i
lavori entro il 2007, affinché il nuovo Trattato possa essere ratificato prima delle elezioni del Parlamento europeo del
giugno 2009. Il testo del mandato conferito alla Conferenza intergovernativa è visionabile al sito:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/07/2&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLangua
-1ge=en
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Osservatorio
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TUTELA DEI CONSUMATORI
Multiproprietà e club vacanze: l’UE intende intensificare la tutela dei consumatori e creare condizioni di
concorrenza più eque per i venditori di tali prodotti (07.06.2007)
La Commissione europea ha deciso di presentare una nuova proposta di direttiva sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda alcuni aspetti della multiproprietà, dei prodotti per le vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio, volta
a sostituire la precedente direttiva 1994/47/CE, disegnando un quadro più moderno, semplificato e consono alle nuove
esigenze dei consumatori. Lo scopo è quello di accrescere ulteriormente la loro fiducia nel mercato del time-sharing,
diminuendo le possibilità di truffa in un settore molto attivo e in continua crescita, che registra, ad oggi, un giro d’affari di
oltre 10,5 miliardi di euro e occupa oltre 40 000 cittadini in tutta l’Unione. Regno Unito, Svezia, Germania, Italia e Spagna
sono tra i paesi con il più alto numero di consumatori che scelgono questa tipologia di vacanza. La normativa attuale
prevede già importanti strumenti di tutela, quali il diritto ad un’informazione chiara e preventiva alla stipulazione del contratto,
il diritto di recesso per gli acquirenti di almeno 10 giorni per impedire "vendite aggressive", ed il divieto per gli operatori di
chiedere acconti durante il c.d. periodo di ripensamento. La Commissione ha tuttavia concluso che gli sviluppi verificatisi dal
’94 ad oggi, quali la nascita di nuovi prodotti e forme contrattuali non contemplate dalla direttiva (come ad esempio le
vacanze in multiproprietà su navi da crociera, roulotte o le iscrizioni ai c.d. “club vacanze”), lasciano molti consumatori privi
di una tutela effettiva. La nuova proposta amplierà pertanto il campo applicativo della direttiva attualmente vigente,
includendovi anche: - i contratti di durata inferiore a tre anni; - beni mobili quali chiatte, roulotte o navi da crociera; - prodotti
a lungo termine per le vacanze, quali i club vacanze scontati; - la rivendita e lo scambio di multiproprietà. La proposta di
direttiva è reperibile al link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0303:IT:HTML
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GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Raggiunta una posizione comune sul regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di
modesta entità (13.06.2007)
Il Consiglio dell’UE ha adottato una posizione comune sulla proposta di regolamento che istituisce un procedimento europeo
per le controversie di modesta entità, volto a semplificare i procedimenti relativi a controversie in materia civile e
commerciale (aventi o meno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro), il cui valore non ecceda i 2000 euro,
offrendo ai cittadini una valida alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa nazionale, che restano tuttavia inalterati.
La posizione comune mantiene gli elementi essenziali della proposta della Commissione del marzo 2005 (Cfr. Eurodejalex
n. 3/2005). Nell'intento di ridurre costi e ritardi, il nuovo procedimento europeo prevede varie semplificazioni procedurali
quali l'uso di moduli standard, la forma sostanzialmente scritta del procedimento (salvo il giudice ritenga necessaria
un'udienza) e l’uso di mezzi tecnologici di comunicazione. Le parti possono stare in giudizio personalmente, senza la difesa
tecnica di un legale ed è il giudice a determinare i mezzi d’assunzione delle prove e le prove indispensabili ai fini della
sentenza. La parte soccombente sopporta le spese processuali ma l’organo giurisdizionale non dovrebbe riconoscere alla
parte vincitrice spese superflue o sproporzionate. La sentenza è immediatamente esecutiva anche se impugnata e senza
necessità di prestare cauzione ed è riconosciuta e potrà essere eseguita in un altro Stato membro automaticamente, senza
necessità di misure di riconoscimento e senza possibilità di opposizione. La proposta di regolamento è consultabile al link:
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/doc/com_2005_087_it.pdf
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GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
Nuovo pacchetto di misure in materia di asilo, immigrazione e lotta contro il terrorismo (6-14.06.2007)
In data 6 giugno l’esecutivo europeo ha adottato una serie di misure in materia di asilo, segnatamente: 1) un Libro Verde
inteso a stimolare un dibattito sul futuro del regime comune europeo istituito a Tampere, per valutare l’eventualità di
ravvicinare ulteriormente le procedure in materia di asilo, nonché le norme giuridiche e le condizioni di accoglienza
nazionali, al fine di ridurre il c.d. “asylum shopping”, cioè gli spostamenti dei richiedenti asilo attraverso l’UE, dovuti alla
diversità delle norme applicabili negli Stati membri; 2) una proposta di direttiva volta ad estendere ai beneficiari di protezione
internazionale (quali i rifugiati) e non solo ai cittadini di paesi terzi stabilitisi in uno Stato membro, la possibilità di ottenere lo
status di soggiornante di lungo periodo, come previsto dalla direttiva 2003/109/CE; 3) una relazione che valuta il
funzionamento del sistema di Dublino, che disciplina le competenze ad esaminare le richieste di asilo. Sempre in materia di
immigrazione si segnala l’accordo politico raggiunto in seno al Consiglio GAI sul pacchetto legislativo, costituito da un
Regolamento ed una decisione, riguardante il sistema per trattare le domande di visto e controllare dati (c.d. VIS), il quale
garantirà un rapido e sicuro accesso ai dati rilevanti per i consolati degli Stati Schengen, le autorità di frontiera e per le
autorità di polizia. In materia di lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, il Consiglio ha inoltre adottato una
decisione con cui integra nella legislazione UE una serie di importanti disposizioni dell’accordo internazionale di Prüm, in
materia di cooperazione di polizia, firmato nel 2005 da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Austria e Olanda,
rendendole applicabili in tutti gli Stati membri. Infine, nel quadro dell’azione contro il riciclaggio di denaro sporco e il
finanziamento di operazioni terroristiche si colloca il Regolamento 1889/2005/CE, in vigore dal 15 giugno, che introduce
l’obbligo per le persone fisiche in entrata o in uscita dal territorio dell’Unione e in possesso di una somma di denaro liquido o
strumenti negoziabili al portatore pari o superiori a 10 000 €, di farne dichiarazione presso le autorità doganali competenti.
Maggiori informazioni sulla disciplina comunitaria in materia di asilo, visti ed immigrazione sono reperibili al sito:
http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm ; il testo del Regolamento 1889/2005/CE è visionabile al
sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1889:IT:HTML
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MERCATO INTERNO – DIRITTO SOCIETARIO
Maggiori poteri per gli azionisti delle società quotate: approvata la nuova disciplina sui diritti di voto (12.06.2007)
Il Consiglio dell’UE ha adottato formalmente la direttiva sui diritti degli azionisti, che introduce una serie di correttivi volti a
consentire agli azionisti di una società quotata nell’UE (anche nel caso non risiedano nello Stato membro nel quale la
società ha la propria sede legale) un esercizio consapevole ed effettivo del diritto di voto nelle assemblee generali, nonché
un tempestivo accesso alle informazioni necessarie. Le principali modifiche introdotte alla previgente normativa sono le
seguenti: l’assemblea generale degli azionisti sarà ora convocata con un preavviso di almeno 21 giorni, riducibili a 14 nel
caso in cui gli azionisti siano messi nelle condizioni di votare attraverso sistemi elettronici e previo parere favorevole
dell’assemblea generale; entro gli stessi termini saranno pubblicati su internet l’atto di convocazione dell’assemblea e i
documenti oggetto di discussione; il sistema del blocco delle azioni sarà abolito e sostituito da un sistema basato sulla data
di registrazione, che non deve precedere di più di 30 giorni di calendario l’assemblea generale; ciascun azionista potrà porre
domande in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea, ricevendo le risposte in tempo utile, mentre le
partecipazioni minime per beneficiare del diritto di presentare risoluzioni non dovranno superare il 5%, al fine di estendere
tale diritto ad un maggior numero di azionisti possibile; il voto per delega non sarà più soggetto a requisiti amministrativi
eccessivi o a limitazioni indebite e gli azionisti avranno dunque la possibilità di scegliere tra diversi metodi per il voto a
distanza; gli esiti delle votazioni dell’assemblea generale dovranno essere pubblicati sul sito internet della società emittente.
Il testo provvisorio della direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni, è reperibile al link:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/shareholderds/dir/draft_dir_it.pdf
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TRASPORTI FERROVIARI - LIBERALIZZAZIONE
Al via la liberalizzazione per il trasporto passeggeri dal 2010: raggiunto un compromesso sul terzo pacchetto
ferroviario dopo tre anni dalla proposta originaria (20.06.2007)
Il Parlamento europeo ed il Consiglio, in sede di comitato di conciliazione, hanno finalmente trovato un accordo sul terzo
pacchetto ferroviario, che consta di una direttiva sullo sviluppo del sistema ferroviario comunitario, di un regolamento relativo ai
diritti ed obblighi dei passeggeri e di una direttiva sulla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e
treni. Il compromesso è stato raggiunto grazie ad una serie di concessioni reciproche, come l’accettazione dei ministri UE della
richiesta dei deputati sull’inserimento di clausola di revisione quinquennale per tutte le esenzioni alle norme sui diritti dei
passeggeri concesse per il traffico interno. Nel dettaglio, la direttiva sullo sviluppo del sistema ferroviario comunitario prevede
l’apertura alla concorrenza dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri entro il 1° gennaio 2010; essa non riguarda tuttavia i
servizi ferroviari nazionali, pur contemplando la possibilità di praticare il cabotaggio (ossia il trasporto tra stazioni situate nel
medesimo Stato membro, nell’ambito di una rotta internazionale). Il regolamento sui diritti ed obblighi dei passeggeri, che
doveva inizialmente applicarsi soltanto al traffico internazionale, si applicherà anche al traffico interno: pertanto, tutti i
passeggeri nel trasporto ferroviario godranno degli stessi diritti minimi (i.e. responsabilità del trasportatore nei confronti dei
passeggeri e loro bagagli, rimborsi, diritto al trasporto delle persone a ridotta mobilità) al momento dell’entrata in vigore del
regolamento, prevista per il 2009. In contropartita, gli Stati membri potranno esentare i servizi di lunga distanza dalle altre
disposizioni del regolamento durante un periodo iniziale di 5 anni, rinnovabile per altri 10. I servizi urbani, inter-urbani e regionali
potranno beneficiare di un’esenzione senza limiti di tempo, salvo per diritti minimi che dovranno essere garantiti a tutti. Infine,
per quanto concerne la direttiva relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni, essa
prescrive il rilascio al personale in questione di una duplice certificazione: una certificazione sulla generale idoneità,
riconosciuta a livello europeo, ed una certificazione, rilasciata direttamente dalle compagnie ferroviarie, riguardante la
conoscenza delle rotte coperte e delle attrezzature da utilizzare. Inoltre, dopo 18 mesi dall’entrata in vigore di tale direttiva,
l’agenzia ferroviaria europea predisporrà una relazione che identifichi altri membri dello staff ferroviario addetti a posti critici di
sicurezza, per valutare se debbano anch’essi essere assoggettati ad un analogo sistema di certificazione. Come previsto dalla
procedura di codecisione (art. 251 CE), prima dell’adozione definitiva da parte del Consiglio dell’accordo, esso deve essere
ratificato dal Parlamento: ciò dovrebbe avvenire nella sessione plenaria prevista per settembre. Per consultare le proposte del
terzo pacchetto ferroviario si rimanda alla pagina web: http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/new_en.htm
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PROCEDURE D’INFRAZIONE - GIOCHI E SCOMMESSE
La Commissione continua il suo pressing contro il protezionismo degli Stati membri in materia di giochi e
scommesse: procedure avviate contro Francia e Svezia e Grecia (27.06.2007)
La Commissione europea ha inviato un parere motivato a Francia e Svezia invitandole a modificare le rispettive normative in
materia di prestazione di servizi di scommesse sportive, in quanto contenenti una serie di restrizioni alla fornitura di tali
servizi, alla promozione o alla pubblicità degli stessi, alla partecipazione al gioco dei consumatori nonché l’imposizione del
requisito del possesso di una concessione o licenza dello Stato (anche per fornitori legittimamente titolari di una licenza in un
altro Stato membro). L’iniziativa fa seguito alle richieste ufficiali di informazioni inviate a tali Stati, rispettivamente, nell’aprile e
nell’ottobre 2006, le cui risposte non sono state considerate soddisfacenti dall’esecutivo europeo, che considera le
normative nazionali contestate non in linea con i requisiti di necessità, proporzionalità e non discriminazione fissati dalla
giurisprudenza comunitaria in materia di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento (cfr., da ultimo, causa
Placanica, C-360/04, del 7.03.07). L’esecutivo ha inoltre inviato una richiesta formale di informazioni alla Grecia (lettera di
messa in mora), sempre concernente la normativa nazionale sul betting, che riserva la prestazione di tali servizi, in
esclusiva, all’impresa pubblica OPAP, rendendo praticamente impossibile ad altri operatori europei, seppur titolari di licenze
nel loro Stato membro, l’accesso a tale mercato. Il Governo ellenico è destinatario anche di un parere motivato con cui viene
invitato ad ottemperare alla pronuncia emessa nell’ottobre 2006 dalla Corte di Giustizia nella causa C-65/05 che
condannava il divieto assoluto, previsto dalle leggi greche, di installazione sia in locali pubblici che privati di macchinette da
gioco e giochi per computer.
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Finestra europea sulla fiscalità
IVA – La Corte d Giustizia si pronuncia sulla nozione di “attività economica” ai sensi della sesta direttiva IVA nel
caso di assegnazione di licenze di telecomunicazione mobile ad operatori di telefonia tramite asta pubblica
Corte di Giustizia CE, 26 giugno 2007, causa C-284/04, T-Mobile Austria GmbH e a Repubblica austriaca.
Con decisione del 7 giugno 2004, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile di Vienna - Austria) ha adito in via
pregiudiziale la Corte di Giustizia delle Comunità europee ai fini dell’interpretazione dell’art. 4 della sesta direttiva IVA, (direttiva
77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. La questione
pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di vari procedimenti pendenti riuniti alla causa principale tra, da un lato, la T-Mobile
Austria GmbH, ed altre imprese austriache di telecomunicazione, e, dall’altro, la Repubblica austriaca, diretti ad ottenere da
quest’ultima, ai fini della detrazione dell’IVA a monte, l’emissione di fatture per i canoni versati in occasione della concessione alle
suddette ricorrenti di diritti d’uso di frequenze dello spettro elettromagnetico al fine di fornire al pubblico servizi di telecomunicazione
mobile. Nella fattispecie, la Telekom-Control-Kommission (autorità austriaca di regolamentazione) concedeva nel 2000, mediante
asta pubblica, alcune licenze per l'uso di determinati blocchi di frequenze relative all'offerta di servizi di telecomunicazione mobile
secondo lo standard UMTS/IMT-2000 (detti anche servizi di telecomunicazione mobile di terza generazione - 3G), senza emettere
la fatture richieste dalle imprese aggiudicatarie. Il Tribunale civile di Vienna si è quindi rivolto alla Corte di Giustizia chiedendo di
chiarire se la sesta direttiva IVA imponga di assoggettare a tale imposta indiretta l’assegnazione delle dette licenze mediante asta
da parte dell’autorità pubblica, come sostenuto dalle imprese ricorrenti. Nel risolvere la questione, la Corte ricorda in via preliminare
che solo le attività economiche sono soggette all'IVA. La nozione di «attività economica», ai sensi dell’art. 4 della direttiva,
comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi e, in particolare, le operazioni che comportino lo
sfruttamento di un bene per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. La Corte sottolinea che la funzione esercitata dalla
Telekom-Control-Kommission in Austria consiste nell’assegnare ad operatori economici, mediante asta, diritti d’uso riguardanti
talune frequenze dello spettro elettromagnetico. Tali autorizzazioni consentono agli operatori economici di offrire al pubblico i loro
servizi sul mercato delle telecomunicazioni mobili contro retribuzione. Questa funzione rientra nella competenza esclusiva dello
Stato membro interessato e non potrebbe per sua natura essere esercitata dagli operatori economici. Tale prerogativa, inoltre,
costituisce lo strumento per dare attuazione alle condizioni previste dal diritto comunitario e dirette, tra l’altro, a garantire l’uso
effettivo dello spettro di frequenze e ad evitare interferenze dannose tra sistemi di telecomunicazione radio e altri sistemi. La Corte
afferma quindi che un'attività di questo tipo è una condizione necessaria e preliminare per l’accesso di operatori economici al
mercato delle telecomunicazioni mobili. Di conseguenza, la competente autorità nazionale, nell’esercizio di tale attività, non
partecipa al detto mercato, ma svolge una funzione di controllo e di regolamentazione dell’utilizzo dello spettro elettromagnetico ad
essa espressamente affidata. Sono poi gli operatori economici, titolari dei diritti accordati, che operano sul mercato, sfruttando il
bene in questione per ricavarne introiti con un certo carattere di stabilità. Il fatto che la concessione dei diritti d’uso in esame abbia
dato luogo al pagamento di un canone non è tale da modificare la qualificazione giuridica di quest’attività. Pertanto, la Corte
dichiara che l’attribuzione di diritti d’uso di frequenze dello spettro elettromagnetico mediante asta da parte dell'autorità nazionale di
regolamentazione, responsabile per l'assegnazione delle frequenze, non costituisce un’«attività economica» ai sensi della sesta
direttiva IVA e, di conseguenza, non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva stessa.
Il testo completo della sentenza è visionabile al sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0284:IT:HTML
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
N.B.: L’antefatto del ricorso dell’esecutivo comunitario è rappresentato
da una serie di denunce di privati, ricevute dalla Commissione e dal
Parlamento europeo, aventi ad oggetto le modalità con cui le autorità
greche accertano violazioni e impongono sanzioni quando non sono
rispettate le disposizioni per l’importazione temporanea di autoveicoli
a motore.
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE – SETTORE BRASSICOLO
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
La Corte condanna il divieto di importazione di bevande alcoliche
da parte di privati previsto dalla legge svedese
Corte di Giustizia, sentenza del 5 giugno 2007, causa C-170/04,
Klas Rosengren e a. /Riksåklagaren
“… Una disposizione nazionale che vieti ai privati di importare
bevande alcoliche, … deve essere valutata alla luce dell’art. 28 CE …
2) Una misura che vieti ai privati di importare bevande alcoliche …
costituisce una restrizione quantitativa alle importazioni ai sensi
dell’art. 28 CE anche se la detta legge incarica il titolare del monopolio
di vendita al dettaglio di fornire le bevande di cui trattasi e dunque, se
necessario, di importarle su richiesta 3) Una misura che vieti ai privati
di importare bevande alcoliche …, in quanto – inadatta a conseguire
l’obiettivo di limitare in via generale il consumo di alcol e –
sproporzionata ai fini del conseguimento dell’obiettivo di proteggere i
più giovani contro le conseguenze nocive del detto consumo, non può
essere considerata giustificata, in forza dell’art. 30 CE, da motivi di
tutela della salute e della vita delle persone …”.
Il Tribunale respinge il riscorso della Budějovický nei
procedimenti che la oppongono alla Anheuser-Busch riguardanti
la registrazione di marchi denominativi comunitari
“BUDWEISER” e “BUD” per prodotti diversi dalla birra
Tribunale di Primo Grado, sentenza del 12 giugno 2007, cause
riunite T-57/04 e T-71/04, Budějovický Budvar, národní
podnik/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI),
Anheuser-Busch/UAMI
“… Nella causa T-57/04 il ricorso è respinto …”.
N.B.: La causa a qua prende le mosse dall’opposizione della società
ceca Budĕjovický alle domande di registrazione di alcuni marchi
comunitari presentate dalla società americana Anheuser-Busch
all’UAMI. In particolare, la Anheuser-Busch chiedeva la registrazione
dei segni denominativi «BUDWEISER» e «BUD» e di un segno
figurativo comprensivo del termine «BUDWEISER», per vari prodotti
come la cartoleria, il materiale per pulizia, l’abbigliamento, la
pasticceria, nonché per i prodotti quali la birra et similia. A sostegno
della sua opposizione, la Budĕjovický ha richiamato l’esistenza di
denominazioni d’origine precedenti, registrate per la birra ai sensi
dell’Accordo di Lisbona e un marchio internazionale denominativo
“BUDWEISER”, registrato per “birra di ogni tipo”. Il Tribunale,
confermando le decisioni già prese dall’UAMI, dichiara che le
denominazioni d’origine controverse sono tutelate solo per quanto
riguarda la birra e prodotti simili. Per quanto concerne gli altri prodotti,
la Budĕjovický non è riuscita a dimostrare che l’uso da parte della
Anheuser-Busch di tali segni è in grado di deviare o indebolire la
notorietà delle denominazioni d’origine di cui trattasi.
***
FISCALITÀ – PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO
N.B.: Nel caso a quo la Corte ha esaminato la compatibilità con le
norme comunitarie della legge svedese sull’alcol, secondo la quale la
vendita al dettaglio di bevande alcoliche in Svezia é effettuata da un
monopolio detenuto dalla Systembolaget (catena di negozi detenuta
dallo Stato). L’importazione di bevande alcoliche è riservata alla
Systembolaget e ai grossisti autorizzati dallo Stato, mentre i privati
che vogliano importare alcolici da altri Stati membri possono farlo
esclusivamente tramite la Systembolaget, che è tenuta ad acquistare
qualsiasi bevanda alcolica su richiesta e a spese del consumatore
purché non vi veda obiezioni. La Systembolaget ha dunque la facoltà
di opporsi ad un ordinativo di privati, ma i motivi sui quali tale
opposizione può fondarsi non sono precisati né fondati su limiti
quantitativi. Inoltre, la Corte osserva come i privati si trovano ad
affrontare spese ed oneri amministrativi supplementari dovendo
rivolgersi a tale catena per potere importare bevande alcoliche. Di
conseguenza, il giudice europeo conclude come il divieto di
importazione sembri diretto non tanto a limitare in maniera generale il
consumo di alcol, ma a privilegiare la Systembolaget come canale
distributivo e pertanto, non sia giustificato ex art. 30 Tr. CE.
La Corte ritiene legittimi gli obblighi informativi imposti agli
avvocati nell’ambito della lotta contro il riciclaggio dei capitali
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FISCALITÀ - AUTOVEICOLI
Corte di Giustizia, sentenza del 26 giugno 2007, causa C-305/05,
Ordre des barreaux francophones e germanophone e.a./Consiglio
La legge greca sulle franchigie fiscali applicate alle importazioni
temporanee di autoveicoli è, per taluni aspetti, contraria ai
principi di tutela giurisdizionale effettiva e di proporzionalità
“… Gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità
responsabili per la lotta contro il riciclaggio previsti all’art. 6, n. 1, della
direttiva … 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite … e
imposti agli avvocati dall’art. 2 bis, punto 5, di tale direttiva, tenuto
conto dell’art. 6, n. 3, secondo comma, di questa, non violano il diritto
ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6,
n. 2, UE …”.
Corte di Giustizia, sentenza del 7 giugno 2007, causa C-156/04,
Commissione/Repubblica Ellenica
“… Prevedendo: – all’art. 18, A, n. 1, della legge 2682/1999 che, in
caso di detenzione o di utilizzazione sul territorio ellenico di un veicolo
immatricolato in un altro Stato membro da un privato avente la sua
residenza normale in Grecia, il procedimento penale normalmente
previsto non è avviato qualora la persona interessata versi l’imposta
d’immatricolazione addebitata e rinunci nel contempo ai mezzi di
ricorso previsti dal diritto nazionale avverso l’atto di addebito
dell’imposta suddetta, e – all’art. 18, C, n. 1, della medesima legge
che, in caso di irrogazione di ammende, i veicoli sono altresì
sottoposti ad immobilizzazione conservativa temporanea, e il loro
rilascio avviene dopo il pagamento delle ammende e degli altri
eventuali oneri previsti ,la Repubblica ellenica è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 28
marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili
all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di
taluni mezzi di trasporto …”.
N.B.: Nel dettaglio, il giudice europeo rileva come le esigenze
connesse al diritto ad un equo processo e alla tutela del segreto
professionale non si oppongono al fatto che gli avvocati, quando
assistono i loro clienti nell’ambito di operazioni di ordine finanziario e
immobiliare non aventi collegamento con un procedimento giudiziario,
siano sottoposti agli obblighi di informazione e di collaborazione con le
autorità responsabili della lotta al riciclaggio, obblighi necessari per
combattere in modo efficace tale crimine. Peraltro, sin dal momento in
cui l’assistenza dell’avvocato è richiesta per l’esercizio di un incarico
di difesa o rappresentanza in giudizio, il professionista è esonerato
dagli obblighi di informazione e collaborazione, proprio per garantire la
sua indipendenza e tutelare il diritto del cliente ad un equo processo.
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EuroDejalex n. 6/2007
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
CASELAW: Commissione Europea
MERGER & ACQUISITION
casi in cui un progetto di concentrazione notificato alla
Commissione viene ritirato dalla società proponente.
Approvata con correttivi l’acquisizione della britannica
First Choice da parte della tedesca TUI (04.06.2007)
MERGER & ACQUISITION
La Commissione ha approvato, ai sensi del regolamento
139/2004, il progetto d’acquisizione della compagnia di
viaggi britannica First Choice, da parte della tedesca TUI,
società madre della TUI Group. Le imprese parti
dell’operazione operano entrambe nel settore della
prestazione di servizi turistici e sono attive sul mercato
britannico e irlandese (insieme a Thomas Cook/MyTravel ed
una serie di tour operator minori). L'indagine della
Commissione ha rinvenuto che la transazione, come
inizialmente
notificata,
avrebbe
trasformato
TUI
nell'operatore dominante, per i pacchetti vacanza a breve
distanza in Irlanda, dove attualmente i due operatori
controllano più del 50% del mercato, ed in cui la
distribuzione dei pacchetti di viaggio tramite agenzie rimane
l’opzione preferita (non così in Inghilterra, ove predomina l’ebooking). Per ovviare a tale inconveniente, TUI ha proposto
come correttivo di cedere la sua controllata irlandese Budget
Travel, impegno che è stato considerato dall’esecutivo
idoneo a sciogliere le riserve sul progetto.
Veto dell’esecutivo UE al progetto di concentrazione tra
le compagnie low-cost Ryanair e Aer Lingus (27.06.2007)
La Commissione ha deciso di non autorizzare, ai sensi del
regolamento concentrazioni, il progetto di acquisizione della
compagnia aerea irlandese Aer Lingus da parte della
connazionale Ryanair. La concentrazione avrebbe, infatti,
riunito le compagnie aeree leader nel settore dei voli a breve
distanza in partenza e in direzione dell’Irlanda, tenuto conto
del fatto che le due società concorrono su ben 35 rotte aeree
(si tratta del primo caso in cui si registra un tale “overlap” tra
vettori aerei in procinto di effettuare un merger). L’eventuale
concentrazione avrebbe determinato una situazione di
monopolio su 22 di queste linee, mentre sulle rimanenti rotte
Ryanair, a seguito dell’acquisizione, avrebbe detenuto una
quota di mercato superiore al 60%. La Commissione ha
dunque concluso che la concentrazione avrebbe gravemente
danneggiato la concorrenza, determinando una riduzione di
scelta per i consumatori con conseguente aumento delle
tariffe dei voli da/per l’Irlanda. L’indagine espletata
dall’esecutivo ha inoltre evidenziato come il merger avrebbe
reso ancora più ostico l’ingresso di potenziali concorrenti sul
mercato, accesso già difficile a causa della nota politica
aggressiva posta in essere da Ryanair contro i propri
competitors. I possibili rimedi prospettati da Ryanair sono
stati valutati come inadeguati a rimuovere gli effetti distorsivi
della concorrenza sopra descritti. In particolare, il limitato
numero di slot messi a disposizione da Ryanair non sarebbe
stato assolutamente in grado di garantire una concorrenza
fra compagnie pari a quella attualmente esistente tra Ryanair
e Aer Lingus.
AIUTI DI STATO
Nel mirino della Commissione le tariffe regolamentate
del mercato energetico in Francia (11.05.2007)
L’esecutivo europeo, a seguito delle risultanze dell’indagine
sulla concorrenza nel settore energetico, ha deciso di aprire
un’indagine approfondita su presunti aiuti di Stato concessi a
imprese francesi di dimensioni medio–grandi attraverso la
fissazione ad un livello artificialmente basso delle tariffe
regolamentate per l’elettricità. Ad oggi, in Francia, i
consumatori possono decidere di stipulare contratti di
fornitura d’energia sul mercato regolamentato, attraverso
tariffe fissate dallo Stato, o su quello liberalizzato. Le tariffe
sono tuttora molto più convenienti sul mercato
regolamentato, verosimilmente grazie ai finanziamenti
erogati dalla società pubblica EDF (Electricité de France) e
alle tasse parafiscali riscosse sui consumi di elettricità gestiti
dallo Stato. La Commissione verificherà dunque se possano
generarsi distorsioni della concorrenza nell’UE, in particolare
per le fasce delle tariffe energetiche denominate “verde” e
“gialla”, ovvero le tariffe più basse applicabili a favore delle
imprese medio–grandi e che concernono essenzialmente i
mercati in cui sono attive le società con grande fabbisogno
energetico. L’indagine non concerne invece la fascia delle
tariffe “blu” (applicabile principalmente alle piccole imprese
ed ai consumatori domestici), dal momento che tali tariffe
non sembrano conferire alcun vantaggio economico alle
imprese che rilevano ai fini dell’indagine.
AIUTI DI STATO
Approvati i contributi per le apparecchiature digitali in
Italia (28.06.2007)
La Commissione ha stabilito che i contributi concessi
dall'Italia nel 2007 per le apparecchiature per la ricezione
della televisione digitale sono conformi alle norme UE in
materia di aiuti di Stato. L'Italia ha notificato la legge 27
dicembre 2006, n. 296 (commi 357 e 361 della legge
finanziaria 2007), la quale dispone una detrazione
dall'imposta sul reddito a favore dei consumatori che
acquistano nel corso del 2007 apparecchi televisivi dotati di
sintonizzatore integrato o decoder digitali. Tale detrazione è
pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto
dell’apparecchiatura, fino ad un massimo di 200 euro per
decoder. Dopo aver esaminato la misura, la Commissione ha
concluso che il contributo conferisce un vantaggio indiretto
alle emittenti che utilizzano tecnologie digitali, poiché
consente loro di costituire e incrementare il loro pubblico
digitale più rapidamente e a minor costo. Tuttavia, la
Commissione riconosce che il passaggio alla TV digitale e
all’interoperabilità (che rientra tra gli obiettivi UE in materia,
come evidenziato in due Comunicazioni del 2003 e 2005)
può subire ritardi se demandato esclusivamente alle forze di
mercato e che l'intervento pubblico può essere utile,
attraverso, ad esempio, l’erogazione di contributi finanziari ai
consumatori. L’esecutivo ha dunque concluso che la misura
rispetta i principi di trasparenza, necessità, proporzionalità e
neutralità tecnologica (il contributo è infatti accordato a
prescindere dal fatto che il decoder venga utilizzato per
ricevere canali televisivi terrestri, via cavo o satellitari) ed è
pertanto compatibile con il mercato unico.
MERGER & ACQUISITION - AUTOVEICOLI
Mercato dei manichini da crush test: Hg Capital rinuncia
all’acquisizione di Denton (14.06.2007)
Il gruppo finanziario britannico HgCapital, proprietario di
FTSS, ha deciso di abbandonare il progetto d’acquisizione
della società americana Denton a seguito dell’apertura da
parte dell’esecutivo UE di un’indagine approfondita lo scorso
maggio (cfr. Eurodejalex 5/2007). Secondo le allegazioni
della Commissione, l’operazione avrebbe generato una
situazione di quasi monopolio sul mercato, già altamente
concentrato, della fornitura di manichini per crush test, in cui
le parti operano attivamente. La Commissione ha chiuso
l’indagine a seguito dell’abbandono del progetto, evento
alquanto singolare dal momento che rappresenta uno dei rari
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EuroDejalex n. 6/2007
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
™ Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di giugno sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si
segnalano in particolare:
¾
Aiuti di stato
Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa all’aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN
88/2005, ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo
all’acquisto di decoder digitali [notificata con il numero C(2006) 6634] (Testo rilevante ai fini del SEE)
(Decisione 2007/374/CE della Commissione, del 24 gennaio 2007, GUUE L 147 del 8.6.2007)
¾
Trasporti
Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 , che
stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore
delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia
(Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, GUUE L
162 del 22.06.2007)
¾
Fiscalità
Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2007 , che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure
di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(Decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, GUUE L 165 del 27.6.2007)
¾
Trasporti
Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 , relativo
all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del
veicolo Testo rilevante ai fini del SEE
(Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, GUUE L
171 del 29.06.2007)
¾
Mercato interno
Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007 , relativo al
roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva
2002/21/CE Testo rilevante ai fini del SEE
(Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, GUUE L
171 del 29.06.2007)
™ Tra gli eventi comunitari del mese di luglio 2007, si segnalano in particolare:
¾
LUNEDÌ 9 – GIOVEDÌ 12
STRASBURGO
Sessione plenaria del Parlamento europeo
¾
MARTEDÌ 10
BRUXELLES
CONSIGLIO ECOFIN
¾
MARTEDÌ 17 - MERCOLEDÌ 18
BRUXELLES
CONSIGLIO AGRICOLTURA E PESCA
¾
MERCOLEDÌ 18
LUSSEMBURGO
CORTE DI GIUSTIZIA: Sentenza C-134/05
Commissione/Italia – Libertà di stabilimento
¾
LUNEDÌ 23
BRUXELLES
CONSIGLIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE
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