EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 1/2008
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria -
G
Geennnnaaiioo
22000088
•
OSSERVATOR
SSERVATORIIO
PAG. 2
•
FINESTRA
FISCALITÀ
PAG. 4
•
CASELAW
PAG. 5
•
GAZZETTA E
CALENDARIO
PAG. 7
Cambiamenti climatici ed energie rinnovabili: la Commissione presenta un importante pacchetto di proposte
Il 23 gennaio 2008 la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative con le quali verrà data
attuazione agli impegni assunti dal Consiglio europeo di Berlino del marzo 2007 in materia di lotta ai cambiamenti
climatici, di limitazione della vulnerabilità esterna dell'UE nei confronti delle importazioni di idrocarburi e di promozione
delle energie rinnovabili. Le misure previste imporranno agli Stati membri obiettivi giuridicamente vincolanti in materia
di emissioni, offrendo al contempo opportunità senza precedenti a migliaia di imprese europee e promuovendo
l’occupazione, in modo da fornire ai consumatori un'energia sicura a prezzi accessibili.
Nel dettaglio, il pacchetto si compone di: (1) una proposta di modifica della direttiva sul sistema comunitario di scambio
delle quote di emissione; (2) una proposta relativa alla riduzione di emissioni di gas serra in settori non rientranti nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissione; (3) una proposta di direttiva sulla promozione delle energie
rinnovabili; (4) una proposta di direttiva relativa alla disciplina giuridica della cattura e dello stoccaggio del carbonio e la
nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (Linee guida).
Per quanto riguarda la proposta di direttiva che riforma il sistema di scambio delle quote di emissione (“Emission
Trading Scheme’ – ETS), essa prevede che le quote di emissione poste sul mercato siano ridotte di anno in anno fino a
raggiungere una riduzione delle emissioni del 20% nel 2020 rispetto al 1990, riduzione che sarà portata al 30% se
verrà concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. L’ETS, entrato ormai nel suo quarto anno di
attività, si è rivelato uno strumento efficace per trovare una soluzione di mercato che incentivi la riduzione delle
emissioni di gas serra: la Commissione propone ora di estendere il meccanismo ad un numero maggiore di gas serra
(e non solo CO2, come attualmente avviene), che coinvolga tutti i grandi impianti industriali responsabili delle emissioni.
Nel settore energetico, responsabile della maggior parte delle emissioni dell’UE, le quote saranno messe all’asta sin
dall’avvio del nuovo regime, nel 2013, mentre per gli altri settori industriali la transizione avverrà gradualmente. Le
entrate previste (oltre 50 miliardi di euro l’anno nel 2020) saranno attribuite agli Stati membri che dovranno utilizzarle
per promuovere l’innovazione in settori quali le energie rinnovabili e la ricerca e sviluppo. Nei settori esclusi dall’ETS,
quali edilizia, trasporti, agricoltura e rifiuti, la soglia di riduzione da raggiungere entro il 2020 sarà del 10%. Obiettivi
individuali di riduzione sono previsti per ciascuno Stato membro, giuridicamente vincolanti, con variazioni tra -20 e
+20%, e con possibilità di aumentare le emissioni per i nuovi Stati membri nell’ambito di tale forcella. Di particolare
importanza per la riduzione delle emissioni é stato giudicato il ruolo della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS),
una nuova tecnologia che cattura carbonio dagli impianti e lo stocca in formazioni geologiche sotterranee o nel fondo
degli oceani al posto di rilasciarlo nell’atmosfera.
Per quanto concerne le energie rinnovabili, la direttiva propone che la percentuale di consumi da fonti rinnovabili
nell’UE aumenti entro il 2020 dagli attuali 8,5% al 20%, prevedendo target ad hoc, giuridicamente vincolanti, per ogni
Stato membro (per l’Italia il 17%). Tre i settori interessati : elettricità, riscaldamento e trasporti. Gli Stati membri
potranno stabilire autonomamente, in base alle proprie esigenze, come fissare i contributi dei tre settori per
raggiungere il proprio obiettivo nazionale, senza limitarsi necessariamente ai confini nazionali. La proposta prevede
anche l’obiettivo minimo del 10% di biocarburanti nel settore dei trasporti, identico per tutti gli Stati membri. Si prevede
che l’aumento dell’uso di energie rinnovabili, settore che già attualmente registra un giro d’affari di 30 miliardi di euro e
fornisce 350 mila posti di lavoro, avrà un impatto positivo sul cambiamento climatico, sulla sicurezza
nell’approvvigionamento di energia e svariati benefici a lungo termine.
Quanto poi agli aiuti di Stato per la tutela ambientale, l’esecutivo europeo ha proposto delle linee guida che aiuteranno
gli Stati membri a sviluppare politiche europee sostenibili in materia di clima e di energia, e che, rispetto al testo
adottato nel 2001, estendono l’ambito di applicazione e l’intensità degli aiuti.
Varie le reazioni dell’industria e degli operatori interessati dalla riforma: dalle lamentele dei verdi circa lo scarso impatto
delle proposte, a quelle, contrarie, dei produttori di acciaio che hanno aspramente criticato il fatto che le riduzioni di
emissioni imposte non tengono conto di quelle già attuate nel settore dal 1995 ad oggi (oltre 21%). Positive invece le
reazioni dei produttori di energie pulite, in primis dell’Associazione europea dell’industria fotovoltaica. Tutte le proposte
e maggiori informazioni sono reperibili al sito:
Hhttp://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/energy-package-2008/index_en.htmH
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• TRASPORTI
Osservatorio
Lanciato un nuovo strumento di garanzia per finanziare la rete europea dei trasporti (11.01.2008)
La Commissione europea e la Banca europea per gli Investimenti (BEI) hanno firmato un accordo di cooperazione che istituisce
lo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti della rete transeuropea dei trasporti (Loan Guarantee Instrument for transEuropean Transport Network - LGTT), che permetterà una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle
infrastrutture di importanza europea, in primis di reti transeuropee, le quali presentano un elevato rischio finanziario nella fase
operativa iniziale e superano le capacità di finanziamento pubblico (si stima che nel solo periodo 2007-2013 saranno necessari
circa 300 miliardi di euro). Parte di questo rischio sarà ora coperto dal LGTT, una garanzia della BEI per i debiti subordinati in
forma di linea di liquidità di riserva concessa dalle banche commerciali contro i rischi che pesano sui ricavi iniziali del traffico nei
primi 5-7 anni di un progetto. Gli investimenti del settore privato risulteranno così meno costosi e più attraenti. La Commissione
e la BEI contribuiranno, in parti uguali per un totale di 1 miliardo di euro, al sostegno di investimenti fino ad un totale di 20
miliardi di euro. Per maggiori informazioni si veda il sito: http://ec.europa.eu/ten/transport/financing/partnership_en.htm
• SICUREZZA ALIMENTARE
Norme più moderne in materia di prodotti alimentari nuovi ed etichettatura degli alimenti (14-31.01.2008)
Il 14 gennaio, la Commissione ha presentato una proposta di revisione del regolamento (CE) n. 258/97 relativo ai nuovi
prodotti alimentari, al fine di facilitare l’immissione in commercio di alimenti nuovi ed innovativi sul mercato UE, garantendo
al contempo un elevato livello di tutela dei consumatori. Per nuovi alimenti si intendono quei prodotti alimentari il cui
consumo è rimasto insignificante nella Comunità prima del maggio 1997, data di entrata in vigore del succitato regolamento.
La proposta prevede una procedura d’autorizzazione centralizzata per i nuovi prodotti alimentari, più semplice ed efficace: la
domanda di autorizzazione va presentata alla Commissione, e non più alle autorità nazionali, e la valutazione scientifica
verrà effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Viene semplificata anche l’autorizzazione dei
prodotti alimentari la cui commercializzazione non è abituale nell’UE, ma il cui uso in paesi terzi ne ha dimostrato l’innocuità.
Quanto poi agli alimenti innovativi, il nuovo sistema permetterà al richiedente iniziale di commercializzare il prodotto in
esclusiva per cinque anni prima che esso diventi generico e commercializzabile da altri. A tale proposta ha fatto seguito, il
30 gennaio, un progetto di regolamento volto ad aggiornare le regole europee in materia di etichettatura degli alimenti, al
fine di rendere queste ultime più leggibili e veritiere, in modo che i consumatori dispongano di tutte le informazioni
necessarie per fare scelte consapevoli. Sulla base della proposta, tutti gli alimenti preconfezionati dovranno recare sulla
parte anteriore della confezione informazioni nutrizionali essenziali (apporto energetico, tenore di grassi ecc.), nonché la
proporzione di questi elementi rispetto ai consumi giornalieri di riferimento. Infine, la normativa prevede che tutti gli alimenti
contenenti sostanze allergenizzanti (quali arachidi, latte o pesce) debbano riportare tali sostanze sull’etichetta in modo
chiaro: questo varrà non solo per gli alimenti preconfezionati, ma anche per quelli venduti nei ristoranti e in altri luoghi di
ristorazione. I testi delle proposte sono reperibili, rispettivamente, ai link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0872:FIN:IT:PDF e
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/publications/proposal_regulation_ep_council.pdf
• MERCATO INTERNO – CAR SECTOR
Il Parlamento fa il punto sulle prospettive dell’industria automobilistica europea (15.01.2008)
Durante la sessione plenaria tenutasi a Strasburgo il 15 gennaio scorso, il Parlamento europeo ha adottato una relazione
che risponde alla posizione della Commissione in merito alle raccomandazioni sulle politiche e sulla normativa nel settore
automobilistico per accrescerne la competitività, migliorare la sicurezza e la protezione dell'ambiente, formulate dal gruppo
di alto livello CARS 21. I deputati sottolineano, in primis, come l'industria automobilistica dell'UE, con una produzione annua
di 19 milioni di veicoli e 2,3 milioni di addetti diretti e altri 10 milioni nell'indotto, rappresenti uno dei settori economici più
importanti. Essi passano poi all’esame di diversi temi chiave: 1) Emissioni di CO2: il PE fa notare come la deadline del 2012
entro cui ridurre le emissioni di CO2 di auto nuove a 120g/km secondo quanto proposto dalla Commissione in dicembre (Cfr.
EuroDejalex 12/2007) non lascia tempo sufficiente all’industria per adattarsi, essendo necessari almeno 7 anni per lo
sviluppo di nuove auto e propone una riduzione media di 125 g/km entro il 2015. Il PE sottolinea la necessità di adottare
misure finanziarie che incentivino i consumatori a sostituire le vecchie auto con veicoli meno inquinanti e chiede al Consiglio
di pervenire ad un accordo sulla proposta intesa a collegare le tasse sulle autovetture alle loro emissioni inquinanti. 2) La
promozione dei biocarburanti: la Commissione ha proposto di fissare un obiettivo inderogabile per i combustibili agricoli e il
Parlamento la invita ora a sviluppare un sistema di certificazione «vincolante e completo», applicabile ai biocarburanti
immessi nell'UE, anche in Formula 1. 3) Il miglioramento della qualità dei carburanti: dopo le norme Euro-V e Euro-VI per la
riduzione di sostanze inquinanti per le automobili private, i deputati sollecitano ora la Commissione ad adottare senz’indugio
«una proposta ambiziosa» per una norma Euro-VI relativa agli automezzi. 4) R&S: i deputati sollecitano l’aumento dei fondi
per la ricerca e lo sviluppo con particolare attenzione all’introduzione di auto elettriche e ibride da città. 5) Completamento
del mercato interno dell'automobile: il PE invita la Commissione a garantire un'adeguata attuazione del Reg. (CE)
1400/2002 sulla distribuzione di autoveicoli, sollecitando, da un lato, misure per una procedura di registrazione che faciliti la
vendita transfrontaliera, in particolare di auto usate, dall’altro, misure tese a creare un mercato interno delle componenti
personalizzate. 6) Il rafforzamento della sicurezza stradale: il PE, osservando che i sistemi di sicurezza addizionali
potrebbero far aumentare il peso del veicolo e quindi i suoi consumi, suggerisce la possibilità per i costruttori di produrre,
senza penalità, veicoli con livelli superiori di CO2 se tali emissioni aggiuntive derivano da misure di sicurezza UE vincolanti.
Il Parlamento invita poi la Commissione a migliorare il regime transfrontaliero d’ispezione dei veicoli, l'esecuzione delle
contravvenzioni inflitte in un altro Stato membro, e rendere più rigorosi i requisiti in materia di formazione dei futuri
conducenti. 7) Protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale: gli europarlamentari sottolineano infine la necessità di
garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale per l'accesso dell’industria automobilistica europea ai mercati esteri, in
particolare al mercato cinese, e auspicano che nel quadro dei negoziati in sede WTO si rendano più accessibili i mercati dei
paesi terzi per i costruttori, appoggiando l’intenzione dell’esecutivo UE di negoziare nuovi accordi bilaterali.
• TUTELA DEI CONSUMATORI - CREDITO AL CONSUMO
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Bruxelles
Verso un mercato europeo del credito al consumo: il Parlamento approva una nuova Direttiva (16.01.2008)
In data 16 gennaio, il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la direttiva volta a promuovere il mercato unico del
credito al consumo. La decisione è stata presa dai deputati dopo aver a lungo discusso della c.d. “anomalia europea" del
credito al consumo: infatti, nonostante tale mercato rivesta un ruolo importante nell’economia dell’UE, rappresentando il 18%
dei ricavi lordi delle banche al dettaglio per un valore di oltre 800 milioni di euro, esso resta tuttora frammentato in 27 mercati
nazionali, dove persiste un'offerta non uniforme dei tassi applicati, a discapito dei consumatori, privati di una più ampia
possibilità di scelta e di prezzi più competitivi. Le nuove regole favoriranno la concorrenza, permettendo condizioni di
finanziamento più paritarie, aumenteranno nettamente la trasparenza del mercato a beneficio dei consumatori e la chiarezza
della legislazione comunitaria, fondendo insieme le tre direttive esistenti in materia. La nuova direttiva si applicherà ai contratti
di credito che comportano il pagamento di interessi, esclusi i crediti d’importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro,
quelli garantiti da ipoteca sui beni immobili e terreni, i contratti di leasing che non prevedono l’obbligo di acquisto, la
concessione di scoperto da rimborsare, i crediti concessi dal datore di lavoro senza interessi nonché le carte di debito differito
(ricaricabili), mentre quelle di credito sono comprese nel campo d’applicazione. Quanto alle novità, la direttiva prevede per gli
istituti di credito una serie di obblighi informativi, segnatamente: i) nel caso di pubblicità, le informazioni devono essere
presentate «in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio»; ii) per quanto concerne
l’informativa precontrattuale: al consumatore vanno fornite in modo chiaro tutte le informazioni necessarie per paragonare le
offerte dei diversi istituti bancari, sia sul piano locale che transfrontaliero, mediante un modulo standard uguale per tutta l'UE; iii)
viene stabilito un metodo europeo di calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), che sfocia in un TAEG unico per tutta
l’UE, il quale permetterà al consumatore di determinare in maniera più agevole l’offerta di credito più interessante; iv)
relativamente alle informazioni contrattuali, il cliente dovrà disporre, dalla firma del contratto, di una documentazione di
riferimento contenente una lista dettagliata dei suoi diritti e obblighi. Infine, la normativa riconosce due diritti essenziali per i
consumatori: il diritto di recesso «senza dare alcuna motivazione» durante quattordici giorni dalla stipula del contratto, e il diritto
al rimborso anticipato, in qualsiasi momento, contro un eventuale indennizzo “equo e oggettivamente giustificato” versato al
creditore per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato e che non potrà superare l'1% dell'importo del credito
rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è
superiore ad un anno. Seguirà, a breve, l’adozione formale da parte del Consiglio e la direttiva sarà presto pubblicata sulla
GUUE, momento a partire dal quale gli Stati Membri avranno due anni per recepirla nelle normative interne. Il testo della
proposta di direttiva, come approvata dal PE, è consultabile al sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0483:IT:HTML
• MERCATO INTERNO – SERVIZI POSTALI
Liberalizzazione dei servizi postali nell’UE: tramonto dei monopoli statali e più vantaggi per gli utenti (31.01.2008)
Il Parlamento ha approvato la direttiva che completa la liberalizzazione dei servizi postali a partire dal 1° gennaio 2011, aprendo
alla concorrenza gli invii di plichi di peso inferiore a 50 grammi. Con tale ulteriore apertura del mercato, gli Stati membri non
potranno concedere né mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali e la
definizione di "rete postale pubblica" è stata sostituita da quella di "rete postale" tout court. L'apertura del mercato, come
richiesto dal Parlamento europeo, avrà luogo a partire dal 1° gennaio 2011, due anni più tardi di quanto proposto in origine dalla
Commissione, con la possibilità per i nuovi Stati membri (eccetto Bulgaria, Estonia e Slovenia) di prorogare tale data di ulteriori
due anni. Quanto al servizio universale, la direttiva impone agli Stati membri di garantire la fornitura di servizio universale che
comprenda almeno la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali
fino a 10 kg, a prezzi ragionevoli e cinque giorni la settimana. Saranno fissati anche obiettivi in materia di qualità relativamente
ai tempi di instradamento, alla regolarità e all’affidabilità. I fornitori di servizi postali dovranno inoltre stabilire procedure
trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti. Al fine di assicurare il servizio universale, gli Stati
membri potranno designare una o più imprese che coprano l’intero territorio nazionale o zone di questo ma dovranno garantire
che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino sui principi di trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità. Quanto al finanziamento del servizio universale, la direttiva fissa le condizioni cui devono soggiacere gli Stati
membri: essi potranno anzitutto appaltare tali servizi in conformità alle norme e ai regolamenti applicabili in materia di appalti
pubblici, oppure, in caso di scarsa redditività, potranno introdurre un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a
partire da fondi pubblici oppure volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli
utenti. Per i servizi che esulano dall'ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri potranno introdurre
autorizzazioni generali nella misura necessaria a garantire determinate “esigenze essenziali”, quali la riservatezza della
corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, etc. Maggiori
informazioni sul settore postale europeo sono reperibili al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm
• MERCATO INTERNO – GAMBLING
L’UE indaga sulle restrizioni previste da Germania e Svezia in materia di servizi di gambling (31.01.2008)
L’esecutivo europeo ha inviato a Germania e Svezia due lettere di messa in mora, primo step della procedura d’infrazione
ex art. 226 CE, relativamente alle loro normative nazionali che restringono la fornitura di taluni servizi di gambling. Per
quanto concerne la Germania, la normativa oggetto di indagine è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e contiene una serie di
restrizioni di cui la Commissione intende verificare la compatibilità con gli artt. 43, 49 e 56 CE. Precisamente, essa prevede
un’interdizione totale dei giochi d’azzardo via internet (specialmente le scommesse sportive, divieto che aveva già fruttato un
parere motivato alla Germania nel marzo scorso); restrizioni in materia di pubblicità in televisione, internet, su indumenti o
tabelloni e il divieto per gli istituti finanziari di eseguire i pagamenti relativi a giochi d’azzardo non autorizzati. Inoltre sono
sorte questioni anche in merito al regime di concessione delle autorizzazioni agli intermediari, nonché alle sanzioni penali e
amministrative previste in caso di organizzazione, sponsorizzazione e partecipazione a giochi on line. Peraltro, va
sottolineato come in Germania siano consentite le scommesse ippiche via internet, le slot machines e la pubblicità via mail,
stampa e radio. Quanto alla Svezia, sono oggetto d’indagine le restrizioni previste dalla normativa nazionale con riferimento
al gioco del poker e ai tornei, i quali, ad oggi, sono offerti solo nei casinò internazionali svedesi e, dal 2006, anche on line
dall’operatore detenuto dallo Stato. La norma in parola impedisce la prestazione di detti servizi da parte di operatori
legalmente autorizzati in un altro Stato membro, prevedendo sanzioni penali nel caso di offerte telematiche da parte di
questi ultimi e di promozione di poker organizzati all’interno di locali autorizzati in un altro Stato membro.
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Finestra europea sulla fiscalità
L’assoggettamento ad imposta di interessi versati da una società controllata alla sua controllante per il
solo fatto che quest’ultima non ha la sua sede sociale nello Stato membro di imposizione non è
compatibile con il diritto comunitario
Corte di Giustizia CE 17 gennaio 2008, causa C-105/07, N.V. Lammers & Van Cleef/Belgische Staat
La domanda di rinvio pregiudiziale prende le mosse da una controversia che vede contrapposti la società N.V.
Lammers & Van Cleeff, la cui sede sociale è in Belgio (in seguito: la «società controllata belga»), e lo Stato
belga a proposito della liquidazione dell’imposta sulle società corrispondente agli anni fiscali 1996 e 1997. Nello
specifico, in forza di un credito della società madre, la B.V. Lammers & Van Cleeff, stabilita nei Paesi Bassi, nei
confronti della società controllata belga, quest’ultima le aveva corrisposto taluni interessi. Conformemente alla
normativa belga in vigore al momento dei fatti della causa principale, tali interessi sono stati parzialmente
considerati dall’amministrazione tributaria belga come dividendi, poiché si riferivano ad un prestito concesso da
una società controllante non residente avente la qualità di amministratore della detta controllata, e in quanto tali
non erano deducibili per la società belga erogante. La società controllata belga presentava quindi un reclamo
contro le imposizioni di cui trattasi dinanzi al giudice del rinvio (Tribunale di primo grado di Anversa), che
decideva di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee,
chiedendo, in sostanza se sia compatibile con il diritto comunitario la contestata normativa belga, a norma del
quale gli interessi corrisposti ad un amministratore della società residente in Belgio non vengono riqualificati
come dividendi, e pertanto sono oneri deducibili dal reddito della società erogante, se, invece, corrisposti a un
amministratore non residente, nelle stesse circostanze vengono riqualificati come dividendi e pertanto non sono
oneri deducibili per la società erogante.
Nel rispondere al quesito pregiudiziale, la Corte constata che ammettere che lo Stato membro di stabilimento di
una società controllata possa liberamente riservare un trattamento diverso a tale controllata per il solo fatto che
la sede della sua controllante si trova in un altro Stato membro svuoterebbe di contenuto il principio della libertà
di stabilimento (art. 43 CE), volta a garantire il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro di
accoglienza, vietando ogni discriminazione fondata sul luogo in cui si trova la sede delle società. Tuttavia, una
restrizione del genere può essere ammessa se persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato,
giustificata da ragioni imperative di interesse generale ed é proporzionata. A tale riguardo, affinché sia
giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, come sostenuto dal governo belga, una restrizione alla libertà di
stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni
puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate a eludere la normale imposta sugli utili generati
da attività svolte nel territorio nazionale.
Nel caso di specie, la Corte rileva che, anche se la normativa nazionale belga mira alla lotta alle pratiche
abusive, essa oltrepassa, in ogni caso, quanto necessario per raggiungere tale obiettivo e investe anche
situazioni in cui l’operazione interessata non può essere considerata una costruzione puramente artificiosa.
Infatti, anche qualora interessi riconosciuti a società non residenti sono riqualificati come dividendi non appena
oltrepassano un determinato limite, non si può escludere che tale riqualificazione si applichi anche nei confronti
di interessi riconosciuti come remunerazione di prestiti accordati in condizioni di piena concorrenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte conclude la sua pronuncia statuendo che: “… Gli artt. 43 CE e
48 CE ostano ad una normativa nazionale, come quella in questione nella causa principale, in virtù della quale
gli interessi corrisposti da una società residente di uno Stato membro ad un amministratore che sia una società
stabilita in un altro Stato membro sono riqualificati come dividendi e sono, a tale titolo, imponibili, quando,
all’inizio del periodo imponibile, l’importo totale degli anticipi produttivi di interessi eccede il capitale versato
aumentato delle riserve tassate, mentre, nelle stesse circostanze, laddove tali interessi sono corrisposti ad un
amministratore che sia una società stabilita nello stesso Stato membro, essi non sono riqualificati come
dividendi e non sono, a tale titolo, imponibili …”.
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
e la direttiva … 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),
non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella
oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare
dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel
contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario
richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali
direttive, abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione delle
medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti
fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in
sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le
autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il
loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche
evitare di fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto
con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto
comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità. …”.
AGENTI COMMERCIALI
I giudici del Lussemburgo si pronunciano in materia di diritto alla
provvigione di agenti commerciali incaricati di una determinata
zona geografica
Corte di Giustizia, sentenza del 17 gennaio 2008, causa C- 19/07,
Chavassus-Marche
“… L’art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva … 86/653/CEE, relativa
al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che
l’agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata
non ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse da clienti
appartenenti a tale zona con un terzo senza l’intervento, diretto o
indiretto, del preponente …”.
N.B.: La questione pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di una
controversia che vedeva opposti la società Groupe Danone e un suo
agente, in merito alle provvigioni a questo spettanti per acquisti
effettuati da società operanti nella sua zona di attività, ma al di fuori
della sfera di controllo del preponente e in assenza di intervento da
parte dell’agente. Secondo la Corte, la presenza del preponente nelle
operazioni per le quali l’agente commerciale ha diritto alla provvigione
è indispensabile perché tale diritto venga riconosciuto.
N.B.: Il caso a quo nasce dal rifiuto della compagnia spagnola
Télefonica di rivelare l’identità e l’indirizzo fisico di alcuni abbonati che,
secondo l’associazione di produttori ed editori Promusicae, sarebbero
stati responsabili di download illeciti di materiale musicale protetto dal
diritto d’autore. Il giudice civile adito della controversia, considerata la
pluralità di diritti fatti valere, tutti parimenti tutelati dal diritto
comunitario, ha interpellato la Corte sulla sussistenza di un tale
obbligo di divulgazione.
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TELECOMUNICAZIONI
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MERCATO INTERNO - COSMETICI
La normativa italiana che impone agli importatori di prodotti
cosmetici di comunicare determinate informazioni alle autorità
competenti è proporzionata alla luce dell’obiettivo di tutela della
salute
II regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di
trasmissione radiotelevisiva è contrario al diritto comunitario
Corte di Giustizia, sentenza del 31 gennaio 2008, causa C-380/05,
Centro Europa 7 Srl/Ministero delle Comunicazioni e Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni.
Corte di Giustizia, sentenza del 24 gennaio 2008, causa C-257/06,
Roby Profumi/Comune di Parma
“… L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità,
l’art. 9, n. 1, della direttiva 2002/21/CE …, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3,
della direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»),
nonché l’art. 4 della direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei
mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono
essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di
trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui
applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione
si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di
trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati …”.
“… L’art. 7 della direttiva 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come
modificata dalla direttiva … 93/35/CEE, non osta a una disposizione
nazionale che, al fine di garantire un trattamento medico pronto ed
adeguato, nei casi di alterazione della salute, impone all’importatore di
prodotti cosmetici di comunicare al Ministero della Sanità e alla
Regione il nome o la ragione sociale dell’impresa, la sua sede legale e
quella dell’officina di produzione nonché l’elenco completo e
dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute in detti
prodotti …”.
N.B.: Nel caso a quo un produttore di cosmetici, Roby profumi, si era
opposto ad un’ammenda inflitta per il mancato rispetto di obblighi
informativi previsti dalla normativa italiana di recepimento della
direttiva 76/768, sostenendone la contrarietà alla libertà di circolazione
delle merci sancita dall’art. 7 della medesima direttiva per il settore dei
cosmetici e, più in generale, dall’28 Tr. CE.
N.B. La questione pregiudiziale è sorta nell’ambito di un’azione
proposta dalla società televisiva Centro Europa 7, titolare dal 1999 di
regolare autorizzazione a trasmettere in Italia in tecnica analogica,
volta all’accertamento del suo diritto ad ottenere effettivamente
l’assegnazione di frequenze, oltre al risarcimento del danno. In Italia,
infatti, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze non è stato
mai attuato a causa di leggi succedutesi nel tempo che hanno
perpetuato un regime transitorio che riservava le frequenze alle reti
esistenti. La Corte rileva che tale normativa ha avuto l’effetto di
impedire l’accesso al mercato della televisione digitale agli operatori
privati, proteggendo gli operatori nazionali già attivi nel mercato. Il
limite al numero degli operatori sul territorio nazionale potrebbe sì,
secondo la Corte, essere giustificato da obiettivi di interesse generale,
ma dovrebbe essere in ogni caso organizzato sulla base di criteri
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Una normativa
che assegna in via esclusiva e senza limiti di tempo le frequenze ad
un numero limitato di operatori esistenti non soddisfa tali requisiti.
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PROPRIETÁ INTELLETTUALE E TUTELA DELLA PRIVACY
La Corte si pronuncia sul bilanciamento tra la tutela dei diritti di
proprietà intellettuale e la tutela dei dati personali
Corte di Giustizia, sentenza del 29 gennaio 2008, causa C-275/06,
Promusicae/ Telefónica de España
“… La direttiva … 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»),
la direttiva … 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la
direttiva … 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,
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EuroDejalex n. 1/2008
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
CASELAW: Commissione Europea
quanto previsto dalla direttiva 2005/55/CE. L’aiuto non potrà
superare il 30% dei costi aggiuntivi sostenuti per l’acquisto di
un veicolo “Euro V” rispetto ad un veicolo “Euro IV”,
percentuale che potrà salire al 40% per le piccole e medie
imprese e al 50% per le imprese situate in regioni ammissibili
ad obiettivi prioritari di sviluppo.
ANTITRUST
L’armonizzazione a livello europeo dei prezzi di
download di musica da iTunes mette fine alla procedura
contro Apple (09.01.2008)
La Commissione europea ha accolto con favore l’annuncio di
Apple di voler uniformare, entro i prossimi sei mesi, i prezzi
di download di files multimediali venduti attraverso il suo
iTunes Store, una boutique online dalla quale è possibile
scaricare a pagamento musica, video e film. In tal modo si
pone fine alla disparità dei prezzi finora applicati ai
consumatori britannici (costretti a pagare quasi il 10% in più)
rispetto a quelli della zona Euro, questione che aveva
recentemente fatto oggetto di una formale denuncia
all’esecutivo europeo da parte dell’associazione inglese di
tutela dei consumatori, Wich?. Le indagini antitrust hanno
inoltre dimostrato che non vi è alcun accordo tra Apple e le
majors circa l’organizzazione di iTunes nel mercato europeo
e che la struttura dell’iTunes Store viene piuttosto
determinata dalla casa produttrice statunitense in modo da
tenere in considerazione gli specifici aspetti delle normative
nazionali in materia di diritti d’autore. Di conseguenza la
Commissione ha deciso di chiudere la procedura.
ANTITRUST – SETTORE FARMACEUTICO
Aperta un’indagine nel settore farmaceutico: down raids
in vista (16.01.2008)
La Commissione ha avviato un’indagine settoriale sulla
concorrenza nel settore farmaceutico, ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento 1/2003 e sta conducendo ispezioni a sorpresa
nei locali di numerose case farmaceutiche specializzate nella
produzione di farmaci innovativi o generici. L’indagine
prende le mosse dalla constatazione del basso livello di
concorrenza nel settore, evidente da segnali quali l’estrema
scarsità di prodotti nuovi e il ritardo con cui i farmaci generici
arrivano sul mercato, di cui l’antitrust europeo vuole
individuare le cause. In particolare, l’indagine mira a
verificare, da un lato, se gli accordi tra imprese
farmaceutiche, quali le transazioni di controversie in materia
di brevetti, possono violare il divieto di pratiche commerciali
restrittive di cui all’art. 81 Tr. CE e, dall’altro, se le imprese
abbiano creato barriere artificiali all’entrata nel mercato
(mediante, ad esempio, l’abuso di diritti brevettuali, liti fittizie,
ecc.) in violazione dell’art. 82 Tr. CE. I risultati delle indagini,
che saranno resi noti in una relazione attesa per la
primavera 2009, consentiranno all’antitrust europeo e alle
autorità nazionali di condurre azioni mirate per risolvere le
problematiche concorrenziali più serie nel settore.
ANTITRUST
La Commissione non dà tregua a Microsoft: avviate due
nuove indagini (14.01.2008)
Solo qualche mese dopo la sentenza del Tribunale di Primo
grado che ha confermato la multa di 497 milioni di euro per
abuso di posizione dominante, la Commissione Europea ha
aperto nuove indagini nei confronti di Microsoft relativamente
a due diverse categorie di presunte infrazioni dell’art. 82 Tr.
CE. La prima indagine riguarda l’interoperabilità ed è
scaturita a seguito dell’esposto presentato dall’Ecis
(European
committee
for
interoperable
systems),
un'associazione che raggruppa varie aziende dell'high tech,
come Sun Microsystem, Ibm, Nokia, Oracle e RealNetworks,
la quale ha accusato Microsoft di aver illegalmente rifiutato di
rendere note informazioni sull'interoperabilità di una vasta
serie di prodotti, tra cui Office (compreso il nuovo Open
Office XML), alcuni prodotti destinati ai server e il c.d. “.NET
Framework”. La seconda indagine verte invece sulla pratica
del tying, consistente nel legare tra loro la vendita di prodotti
separati. Essa è nata dalla denuncia del concorrente Opera,
un produttore norvegese di browser per la navigazione su
Internet, secondo il quale Microsoft avrebbe illegalmente
legato la vendita del proprio navigatore Internet Explorer a
quella del suo sistema operativo dominante Windows.
Secondo l’esposto, le nuove tecnologie che Microsoft ha
introdotto nel suo browser avrebbero l’effetto di ridurre la
compatibilità con gli standard Internet aperti, causando un
pregiudizio permanente alla concorrenza. L’attenzione
dell’antitrust europeo è stata attirata anche da ulteriori
“vendite legate” applicate da Microsoft per altri prodotti
software quali «Windows desktop search» e «Windows
Live». Il gigante di Redmond ha dichiarato di voler cooperare
pienamente con le indagini della Commissione, fornendo
tutte le informazioni necessarie e ha riaffermato il proprio
impegno a garantire il pieno adempimento delle norme
europee e dei propri obblighi, come imposto dalla sentenza
del settembre 2007.
ANTITRUST
Ammende per oltre 34 milioni di euro ai produttori di
gomma sintetica per un cartello sui prezzi (23.01.2008)
La Commissione ha inflitto ammende per un totale di € 34
230 000 ai gruppi Bayer e Zeon per aver partecipato, in
violazione dell’art. 81 Tr. CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE,
ad un cartello sul mercato della gomma nitrile butadiene
(NBR), utilizzata prevalentemente nell’industria meccanica.
Nell’ambito di una serie di incontri tenutisi regolarmente tra il
2000 e il 2002 le imprese hanno fissato i prezzi, scambiato
informazioni riservate e seguito l’implementazione dei loro
accordi. L’infrazione è stata giudicata molto grave
dall’esecutivo europeo. Quanto alle ammende, sia Bayer che
Zeon hanno avuto una riduzione rispettivamente del 30 e del
20% a titolo di collaborazione in base alla Leniency Notice
2002, ma quella inflitta a Bayer è stata aumentata del 50% a
titolo di recidiva. Si tratta della quarta decisione dell’antitrust
europeo relativa a cartelli sul mercato della gomma negli
ultimi tre anni (dopo quella della gomma cloroprene nel
dicembre scorso, della gomma butadiene nel 2006 e dei
prodotti chimici per la gomma nel 2004).
ANTITRUST
Multa di 38 milioni di euro a E.ON per la rimozione di un
sigillo durante un’ispezione (30.02.2008)
L’esecutivo europeo ha inflitto un’ammenda di 38 milioni di
euro a E.ON Energie AG per aver rimosso un sigillo che era
stato apposto dagli ufficiali della Commissione durante un
down raid condotto nel 2006 presso i locali della società,
nell’ambito di un’indagine relativa a sospetti comportamenti
anticoncorrenziali sul mercato tedesco dell’elettricità. Il
sigillo, che consta di un film di plastica apposto alla porta di
una stanza durante le ispezioni, é volto a prevenire la
distrazione delle prove. A seguito di approfondite indagini, il
sigillo, nonostante il diniego di E.ON, risulta essere stato
dolosamente manomesso. L’importo dell’ammenda ammonta
all’1% del fatturato globale dell’impresa, come previsto
dall’art. 23.1 del Regolamento 1/2003 per i casi di rottura
dolosa o colposa dei sigilli.
AIUTI DI STATO – CAR SECTOR
La Commissione approva l’aiuto italiano per l’acquisto
di camion più “puliti” (15.01.2008)
La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti
per investimenti a tutela dell’ambiente a favore delle imprese
italiane che vogliono acquistare automezzi pesanti nuovi a
minore impatto ambientale. Nel corso del 2008 le imprese
italiane possono beneficiare di un aiuto per investire
nell’acquisto di camion di massa superiore a 11,5 tonnellate
rispondenti ai severi standard ambientali “Euro V”. Tali
standard si applicheranno a partire dal 2009, secondo
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EuroDejalex n. 1/2008
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
™ Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di gennaio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si
segnalano in particolare:
¾ Trasporti
Regolamento che modifica il Regolamento(CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle
norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione
(Regolamento (CE) n. 23/2008 della Commissione, dell'11 gennaio 2008, GUUE L 9 del 12.01.2008, p. 14)
Regolamento recante modifica del regolamento(CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e
le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili
(Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell’11 dicembre 2007, GUUE L 10, del 12.01.2008, p. 1)
¾ Privacy
Decisione della Commissione relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione
del mercato interno (IMI)
(Decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, GUUE L 13, 16.01.2008, p. 18)
¾ Istituzioni comunitarie
Regolamenti interni di procedura - Modifiche del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia
(GUUE L 24 del 29.01.2008, p. 39)
Decisione del Consiglio recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia
(Decisione 2008/79/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, GUUE L 24 del 29.01.2008, p. 42)
¾ Tutela dei Consumatori
Direttiva relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Decisione 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, GUUE L 27 del 31.01.2008, p. 12)
™ Tra gli eventi comunitari del mese di febbraio 2008, si segnalano in particolare:
¾
MARTEDÌ 12
BRUXELLES
CONSIGLIO ECOFIN
¾
GIOVEDÌ 14
LUSSEMBURGO
CORTE
DI
GIUSTIZIA: SENTENZA C-450/06, VAREC –
LIBERTÀ DI STABILIMENTO
¾
LUNEDÌ 18 – MARTEDÌ19
BRUXELLES
CONSIGLIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE
¾
LUNEDÌ 18 – GIOVEDÌ 21
STRASBURGO
SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO
¾
GIOVEDÌ 21
LUSSEMBURGO
CORTE
DI
GIUSTIZIA: SENTENZA C-296/06, TELECOM
ITALIA – LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
¾
LUNEDÌ 25 – MARTEDÌ 26
BRUXELLES
CONSIGLIO COMPETITIVITÀ
¾
GIOVEDÌ 28 – VENERDÌ 29
BRUXELLES
CONSIGLIO GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
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eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate
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Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138
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