EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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EuroDejalex n. 1/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria - G Geennnnaaiioo 22000088 • OSSERVATOR SSERVATORIIO PAG. 2 • FINESTRA FISCALITÀ PAG. 4 • CASELAW PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 Cambiamenti climatici ed energie rinnovabili: la Commissione presenta un importante pacchetto di proposte Il 23 gennaio 2008 la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative con le quali verrà data attuazione agli impegni assunti dal Consiglio europeo di Berlino del marzo 2007 in materia di lotta ai cambiamenti climatici, di limitazione della vulnerabilità esterna dell'UE nei confronti delle importazioni di idrocarburi e di promozione delle energie rinnovabili. Le misure previste imporranno agli Stati membri obiettivi giuridicamente vincolanti in materia di emissioni, offrendo al contempo opportunità senza precedenti a migliaia di imprese europee e promuovendo l’occupazione, in modo da fornire ai consumatori un'energia sicura a prezzi accessibili. Nel dettaglio, il pacchetto si compone di: (1) una proposta di modifica della direttiva sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissione; (2) una proposta relativa alla riduzione di emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione; (3) una proposta di direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili; (4) una proposta di direttiva relativa alla disciplina giuridica della cattura e dello stoccaggio del carbonio e la nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (Linee guida). Per quanto riguarda la proposta di direttiva che riforma il sistema di scambio delle quote di emissione (“Emission Trading Scheme’ – ETS), essa prevede che le quote di emissione poste sul mercato siano ridotte di anno in anno fino a raggiungere una riduzione delle emissioni del 20% nel 2020 rispetto al 1990, riduzione che sarà portata al 30% se verrà concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. L’ETS, entrato ormai nel suo quarto anno di attività, si è rivelato uno strumento efficace per trovare una soluzione di mercato che incentivi la riduzione delle emissioni di gas serra: la Commissione propone ora di estendere il meccanismo ad un numero maggiore di gas serra (e non solo CO2, come attualmente avviene), che coinvolga tutti i grandi impianti industriali responsabili delle emissioni. Nel settore energetico, responsabile della maggior parte delle emissioni dell’UE, le quote saranno messe all’asta sin dall’avvio del nuovo regime, nel 2013, mentre per gli altri settori industriali la transizione avverrà gradualmente. Le entrate previste (oltre 50 miliardi di euro l’anno nel 2020) saranno attribuite agli Stati membri che dovranno utilizzarle per promuovere l’innovazione in settori quali le energie rinnovabili e la ricerca e sviluppo. Nei settori esclusi dall’ETS, quali edilizia, trasporti, agricoltura e rifiuti, la soglia di riduzione da raggiungere entro il 2020 sarà del 10%. Obiettivi individuali di riduzione sono previsti per ciascuno Stato membro, giuridicamente vincolanti, con variazioni tra -20 e +20%, e con possibilità di aumentare le emissioni per i nuovi Stati membri nell’ambito di tale forcella. Di particolare importanza per la riduzione delle emissioni é stato giudicato il ruolo della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS), una nuova tecnologia che cattura carbonio dagli impianti e lo stocca in formazioni geologiche sotterranee o nel fondo degli oceani al posto di rilasciarlo nell’atmosfera. Per quanto concerne le energie rinnovabili, la direttiva propone che la percentuale di consumi da fonti rinnovabili nell’UE aumenti entro il 2020 dagli attuali 8,5% al 20%, prevedendo target ad hoc, giuridicamente vincolanti, per ogni Stato membro (per l’Italia il 17%). Tre i settori interessati : elettricità, riscaldamento e trasporti. Gli Stati membri potranno stabilire autonomamente, in base alle proprie esigenze, come fissare i contributi dei tre settori per raggiungere il proprio obiettivo nazionale, senza limitarsi necessariamente ai confini nazionali. La proposta prevede anche l’obiettivo minimo del 10% di biocarburanti nel settore dei trasporti, identico per tutti gli Stati membri. Si prevede che l’aumento dell’uso di energie rinnovabili, settore che già attualmente registra un giro d’affari di 30 miliardi di euro e fornisce 350 mila posti di lavoro, avrà un impatto positivo sul cambiamento climatico, sulla sicurezza nell’approvvigionamento di energia e svariati benefici a lungo termine. Quanto poi agli aiuti di Stato per la tutela ambientale, l’esecutivo europeo ha proposto delle linee guida che aiuteranno gli Stati membri a sviluppare politiche europee sostenibili in materia di clima e di energia, e che, rispetto al testo adottato nel 2001, estendono l’ambito di applicazione e l’intensità degli aiuti. Varie le reazioni dell’industria e degli operatori interessati dalla riforma: dalle lamentele dei verdi circa lo scarso impatto delle proposte, a quelle, contrarie, dei produttori di acciaio che hanno aspramente criticato il fatto che le riduzioni di emissioni imposte non tengono conto di quelle già attuate nel settore dal 1995 ad oggi (oltre 21%). Positive invece le reazioni dei produttori di energie pulite, in primis dell’Associazione europea dell’industria fotovoltaica. Tutte le proposte e maggiori informazioni sono reperibili al sito: Hhttp://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/energy-package-2008/index_en.htmH -1U EuroDejalex n. 1/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles • TRASPORTI Osservatorio Lanciato un nuovo strumento di garanzia per finanziare la rete europea dei trasporti (11.01.2008) La Commissione europea e la Banca europea per gli Investimenti (BEI) hanno firmato un accordo di cooperazione che istituisce lo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti della rete transeuropea dei trasporti (Loan Guarantee Instrument for transEuropean Transport Network - LGTT), che permetterà una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle infrastrutture di importanza europea, in primis di reti transeuropee, le quali presentano un elevato rischio finanziario nella fase operativa iniziale e superano le capacità di finanziamento pubblico (si stima che nel solo periodo 2007-2013 saranno necessari circa 300 miliardi di euro). Parte di questo rischio sarà ora coperto dal LGTT, una garanzia della BEI per i debiti subordinati in forma di linea di liquidità di riserva concessa dalle banche commerciali contro i rischi che pesano sui ricavi iniziali del traffico nei primi 5-7 anni di un progetto. Gli investimenti del settore privato risulteranno così meno costosi e più attraenti. La Commissione e la BEI contribuiranno, in parti uguali per un totale di 1 miliardo di euro, al sostegno di investimenti fino ad un totale di 20 miliardi di euro. Per maggiori informazioni si veda il sito: http://ec.europa.eu/ten/transport/financing/partnership_en.htm • SICUREZZA ALIMENTARE Norme più moderne in materia di prodotti alimentari nuovi ed etichettatura degli alimenti (14-31.01.2008) Il 14 gennaio, la Commissione ha presentato una proposta di revisione del regolamento (CE) n. 258/97 relativo ai nuovi prodotti alimentari, al fine di facilitare l’immissione in commercio di alimenti nuovi ed innovativi sul mercato UE, garantendo al contempo un elevato livello di tutela dei consumatori. Per nuovi alimenti si intendono quei prodotti alimentari il cui consumo è rimasto insignificante nella Comunità prima del maggio 1997, data di entrata in vigore del succitato regolamento. La proposta prevede una procedura d’autorizzazione centralizzata per i nuovi prodotti alimentari, più semplice ed efficace: la domanda di autorizzazione va presentata alla Commissione, e non più alle autorità nazionali, e la valutazione scientifica verrà effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Viene semplificata anche l’autorizzazione dei prodotti alimentari la cui commercializzazione non è abituale nell’UE, ma il cui uso in paesi terzi ne ha dimostrato l’innocuità. Quanto poi agli alimenti innovativi, il nuovo sistema permetterà al richiedente iniziale di commercializzare il prodotto in esclusiva per cinque anni prima che esso diventi generico e commercializzabile da altri. A tale proposta ha fatto seguito, il 30 gennaio, un progetto di regolamento volto ad aggiornare le regole europee in materia di etichettatura degli alimenti, al fine di rendere queste ultime più leggibili e veritiere, in modo che i consumatori dispongano di tutte le informazioni necessarie per fare scelte consapevoli. Sulla base della proposta, tutti gli alimenti preconfezionati dovranno recare sulla parte anteriore della confezione informazioni nutrizionali essenziali (apporto energetico, tenore di grassi ecc.), nonché la proporzione di questi elementi rispetto ai consumi giornalieri di riferimento. Infine, la normativa prevede che tutti gli alimenti contenenti sostanze allergenizzanti (quali arachidi, latte o pesce) debbano riportare tali sostanze sull’etichetta in modo chiaro: questo varrà non solo per gli alimenti preconfezionati, ma anche per quelli venduti nei ristoranti e in altri luoghi di ristorazione. I testi delle proposte sono reperibili, rispettivamente, ai link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0872:FIN:IT:PDF e http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/publications/proposal_regulation_ep_council.pdf • MERCATO INTERNO – CAR SECTOR Il Parlamento fa il punto sulle prospettive dell’industria automobilistica europea (15.01.2008) Durante la sessione plenaria tenutasi a Strasburgo il 15 gennaio scorso, il Parlamento europeo ha adottato una relazione che risponde alla posizione della Commissione in merito alle raccomandazioni sulle politiche e sulla normativa nel settore automobilistico per accrescerne la competitività, migliorare la sicurezza e la protezione dell'ambiente, formulate dal gruppo di alto livello CARS 21. I deputati sottolineano, in primis, come l'industria automobilistica dell'UE, con una produzione annua di 19 milioni di veicoli e 2,3 milioni di addetti diretti e altri 10 milioni nell'indotto, rappresenti uno dei settori economici più importanti. Essi passano poi all’esame di diversi temi chiave: 1) Emissioni di CO2: il PE fa notare come la deadline del 2012 entro cui ridurre le emissioni di CO2 di auto nuove a 120g/km secondo quanto proposto dalla Commissione in dicembre (Cfr. EuroDejalex 12/2007) non lascia tempo sufficiente all’industria per adattarsi, essendo necessari almeno 7 anni per lo sviluppo di nuove auto e propone una riduzione media di 125 g/km entro il 2015. Il PE sottolinea la necessità di adottare misure finanziarie che incentivino i consumatori a sostituire le vecchie auto con veicoli meno inquinanti e chiede al Consiglio di pervenire ad un accordo sulla proposta intesa a collegare le tasse sulle autovetture alle loro emissioni inquinanti. 2) La promozione dei biocarburanti: la Commissione ha proposto di fissare un obiettivo inderogabile per i combustibili agricoli e il Parlamento la invita ora a sviluppare un sistema di certificazione «vincolante e completo», applicabile ai biocarburanti immessi nell'UE, anche in Formula 1. 3) Il miglioramento della qualità dei carburanti: dopo le norme Euro-V e Euro-VI per la riduzione di sostanze inquinanti per le automobili private, i deputati sollecitano ora la Commissione ad adottare senz’indugio «una proposta ambiziosa» per una norma Euro-VI relativa agli automezzi. 4) R&S: i deputati sollecitano l’aumento dei fondi per la ricerca e lo sviluppo con particolare attenzione all’introduzione di auto elettriche e ibride da città. 5) Completamento del mercato interno dell'automobile: il PE invita la Commissione a garantire un'adeguata attuazione del Reg. (CE) 1400/2002 sulla distribuzione di autoveicoli, sollecitando, da un lato, misure per una procedura di registrazione che faciliti la vendita transfrontaliera, in particolare di auto usate, dall’altro, misure tese a creare un mercato interno delle componenti personalizzate. 6) Il rafforzamento della sicurezza stradale: il PE, osservando che i sistemi di sicurezza addizionali potrebbero far aumentare il peso del veicolo e quindi i suoi consumi, suggerisce la possibilità per i costruttori di produrre, senza penalità, veicoli con livelli superiori di CO2 se tali emissioni aggiuntive derivano da misure di sicurezza UE vincolanti. Il Parlamento invita poi la Commissione a migliorare il regime transfrontaliero d’ispezione dei veicoli, l'esecuzione delle contravvenzioni inflitte in un altro Stato membro, e rendere più rigorosi i requisiti in materia di formazione dei futuri conducenti. 7) Protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale: gli europarlamentari sottolineano infine la necessità di garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale per l'accesso dell’industria automobilistica europea ai mercati esteri, in particolare al mercato cinese, e auspicano che nel quadro dei negoziati in sede WTO si rendano più accessibili i mercati dei paesi terzi per i costruttori, appoggiando l’intenzione dell’esecutivo UE di negoziare nuovi accordi bilaterali. • TUTELA DEI CONSUMATORI - CREDITO AL CONSUMO -2- EuroDejalex n. 1/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Verso un mercato europeo del credito al consumo: il Parlamento approva una nuova Direttiva (16.01.2008) In data 16 gennaio, il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la direttiva volta a promuovere il mercato unico del credito al consumo. La decisione è stata presa dai deputati dopo aver a lungo discusso della c.d. “anomalia europea" del credito al consumo: infatti, nonostante tale mercato rivesta un ruolo importante nell’economia dell’UE, rappresentando il 18% dei ricavi lordi delle banche al dettaglio per un valore di oltre 800 milioni di euro, esso resta tuttora frammentato in 27 mercati nazionali, dove persiste un'offerta non uniforme dei tassi applicati, a discapito dei consumatori, privati di una più ampia possibilità di scelta e di prezzi più competitivi. Le nuove regole favoriranno la concorrenza, permettendo condizioni di finanziamento più paritarie, aumenteranno nettamente la trasparenza del mercato a beneficio dei consumatori e la chiarezza della legislazione comunitaria, fondendo insieme le tre direttive esistenti in materia. La nuova direttiva si applicherà ai contratti di credito che comportano il pagamento di interessi, esclusi i crediti d’importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, quelli garantiti da ipoteca sui beni immobili e terreni, i contratti di leasing che non prevedono l’obbligo di acquisto, la concessione di scoperto da rimborsare, i crediti concessi dal datore di lavoro senza interessi nonché le carte di debito differito (ricaricabili), mentre quelle di credito sono comprese nel campo d’applicazione. Quanto alle novità, la direttiva prevede per gli istituti di credito una serie di obblighi informativi, segnatamente: i) nel caso di pubblicità, le informazioni devono essere presentate «in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio»; ii) per quanto concerne l’informativa precontrattuale: al consumatore vanno fornite in modo chiaro tutte le informazioni necessarie per paragonare le offerte dei diversi istituti bancari, sia sul piano locale che transfrontaliero, mediante un modulo standard uguale per tutta l'UE; iii) viene stabilito un metodo europeo di calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), che sfocia in un TAEG unico per tutta l’UE, il quale permetterà al consumatore di determinare in maniera più agevole l’offerta di credito più interessante; iv) relativamente alle informazioni contrattuali, il cliente dovrà disporre, dalla firma del contratto, di una documentazione di riferimento contenente una lista dettagliata dei suoi diritti e obblighi. Infine, la normativa riconosce due diritti essenziali per i consumatori: il diritto di recesso «senza dare alcuna motivazione» durante quattordici giorni dalla stipula del contratto, e il diritto al rimborso anticipato, in qualsiasi momento, contro un eventuale indennizzo “equo e oggettivamente giustificato” versato al creditore per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato e che non potrà superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore ad un anno. Seguirà, a breve, l’adozione formale da parte del Consiglio e la direttiva sarà presto pubblicata sulla GUUE, momento a partire dal quale gli Stati Membri avranno due anni per recepirla nelle normative interne. Il testo della proposta di direttiva, come approvata dal PE, è consultabile al sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0483:IT:HTML • MERCATO INTERNO – SERVIZI POSTALI Liberalizzazione dei servizi postali nell’UE: tramonto dei monopoli statali e più vantaggi per gli utenti (31.01.2008) Il Parlamento ha approvato la direttiva che completa la liberalizzazione dei servizi postali a partire dal 1° gennaio 2011, aprendo alla concorrenza gli invii di plichi di peso inferiore a 50 grammi. Con tale ulteriore apertura del mercato, gli Stati membri non potranno concedere né mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali e la definizione di "rete postale pubblica" è stata sostituita da quella di "rete postale" tout court. L'apertura del mercato, come richiesto dal Parlamento europeo, avrà luogo a partire dal 1° gennaio 2011, due anni più tardi di quanto proposto in origine dalla Commissione, con la possibilità per i nuovi Stati membri (eccetto Bulgaria, Estonia e Slovenia) di prorogare tale data di ulteriori due anni. Quanto al servizio universale, la direttiva impone agli Stati membri di garantire la fornitura di servizio universale che comprenda almeno la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 10 kg, a prezzi ragionevoli e cinque giorni la settimana. Saranno fissati anche obiettivi in materia di qualità relativamente ai tempi di instradamento, alla regolarità e all’affidabilità. I fornitori di servizi postali dovranno inoltre stabilire procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti. Al fine di assicurare il servizio universale, gli Stati membri potranno designare una o più imprese che coprano l’intero territorio nazionale o zone di questo ma dovranno garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino sui principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Quanto al finanziamento del servizio universale, la direttiva fissa le condizioni cui devono soggiacere gli Stati membri: essi potranno anzitutto appaltare tali servizi in conformità alle norme e ai regolamenti applicabili in materia di appalti pubblici, oppure, in caso di scarsa redditività, potranno introdurre un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da fondi pubblici oppure volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti. Per i servizi che esulano dall'ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri potranno introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria a garantire determinate “esigenze essenziali”, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, etc. Maggiori informazioni sul settore postale europeo sono reperibili al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm • MERCATO INTERNO – GAMBLING L’UE indaga sulle restrizioni previste da Germania e Svezia in materia di servizi di gambling (31.01.2008) L’esecutivo europeo ha inviato a Germania e Svezia due lettere di messa in mora, primo step della procedura d’infrazione ex art. 226 CE, relativamente alle loro normative nazionali che restringono la fornitura di taluni servizi di gambling. Per quanto concerne la Germania, la normativa oggetto di indagine è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e contiene una serie di restrizioni di cui la Commissione intende verificare la compatibilità con gli artt. 43, 49 e 56 CE. Precisamente, essa prevede un’interdizione totale dei giochi d’azzardo via internet (specialmente le scommesse sportive, divieto che aveva già fruttato un parere motivato alla Germania nel marzo scorso); restrizioni in materia di pubblicità in televisione, internet, su indumenti o tabelloni e il divieto per gli istituti finanziari di eseguire i pagamenti relativi a giochi d’azzardo non autorizzati. Inoltre sono sorte questioni anche in merito al regime di concessione delle autorizzazioni agli intermediari, nonché alle sanzioni penali e amministrative previste in caso di organizzazione, sponsorizzazione e partecipazione a giochi on line. Peraltro, va sottolineato come in Germania siano consentite le scommesse ippiche via internet, le slot machines e la pubblicità via mail, stampa e radio. Quanto alla Svezia, sono oggetto d’indagine le restrizioni previste dalla normativa nazionale con riferimento al gioco del poker e ai tornei, i quali, ad oggi, sono offerti solo nei casinò internazionali svedesi e, dal 2006, anche on line dall’operatore detenuto dallo Stato. La norma in parola impedisce la prestazione di detti servizi da parte di operatori legalmente autorizzati in un altro Stato membro, prevedendo sanzioni penali nel caso di offerte telematiche da parte di questi ultimi e di promozione di poker organizzati all’interno di locali autorizzati in un altro Stato membro. -3- EuroDejalex n. 1/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità L’assoggettamento ad imposta di interessi versati da una società controllata alla sua controllante per il solo fatto che quest’ultima non ha la sua sede sociale nello Stato membro di imposizione non è compatibile con il diritto comunitario Corte di Giustizia CE 17 gennaio 2008, causa C-105/07, N.V. Lammers & Van Cleef/Belgische Staat La domanda di rinvio pregiudiziale prende le mosse da una controversia che vede contrapposti la società N.V. Lammers & Van Cleeff, la cui sede sociale è in Belgio (in seguito: la «società controllata belga»), e lo Stato belga a proposito della liquidazione dell’imposta sulle società corrispondente agli anni fiscali 1996 e 1997. Nello specifico, in forza di un credito della società madre, la B.V. Lammers & Van Cleeff, stabilita nei Paesi Bassi, nei confronti della società controllata belga, quest’ultima le aveva corrisposto taluni interessi. Conformemente alla normativa belga in vigore al momento dei fatti della causa principale, tali interessi sono stati parzialmente considerati dall’amministrazione tributaria belga come dividendi, poiché si riferivano ad un prestito concesso da una società controllante non residente avente la qualità di amministratore della detta controllata, e in quanto tali non erano deducibili per la società belga erogante. La società controllata belga presentava quindi un reclamo contro le imposizioni di cui trattasi dinanzi al giudice del rinvio (Tribunale di primo grado di Anversa), che decideva di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, chiedendo, in sostanza se sia compatibile con il diritto comunitario la contestata normativa belga, a norma del quale gli interessi corrisposti ad un amministratore della società residente in Belgio non vengono riqualificati come dividendi, e pertanto sono oneri deducibili dal reddito della società erogante, se, invece, corrisposti a un amministratore non residente, nelle stesse circostanze vengono riqualificati come dividendi e pertanto non sono oneri deducibili per la società erogante. Nel rispondere al quesito pregiudiziale, la Corte constata che ammettere che lo Stato membro di stabilimento di una società controllata possa liberamente riservare un trattamento diverso a tale controllata per il solo fatto che la sede della sua controllante si trova in un altro Stato membro svuoterebbe di contenuto il principio della libertà di stabilimento (art. 43 CE), volta a garantire il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro di accoglienza, vietando ogni discriminazione fondata sul luogo in cui si trova la sede delle società. Tuttavia, una restrizione del genere può essere ammessa se persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato, giustificata da ragioni imperative di interesse generale ed é proporzionata. A tale riguardo, affinché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, come sostenuto dal governo belga, una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate a eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale. Nel caso di specie, la Corte rileva che, anche se la normativa nazionale belga mira alla lotta alle pratiche abusive, essa oltrepassa, in ogni caso, quanto necessario per raggiungere tale obiettivo e investe anche situazioni in cui l’operazione interessata non può essere considerata una costruzione puramente artificiosa. Infatti, anche qualora interessi riconosciuti a società non residenti sono riqualificati come dividendi non appena oltrepassano un determinato limite, non si può escludere che tale riqualificazione si applichi anche nei confronti di interessi riconosciuti come remunerazione di prestiti accordati in condizioni di piena concorrenza. Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte conclude la sua pronuncia statuendo che: “… Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale, come quella in questione nella causa principale, in virtù della quale gli interessi corrisposti da una società residente di uno Stato membro ad un amministratore che sia una società stabilita in un altro Stato membro sono riqualificati come dividendi e sono, a tale titolo, imponibili, quando, all’inizio del periodo imponibile, l’importo totale degli anticipi produttivi di interessi eccede il capitale versato aumentato delle riserve tassate, mentre, nelle stesse circostanze, laddove tali interessi sono corrisposti ad un amministratore che sia una società stabilita nello stesso Stato membro, essi non sono riqualificati come dividendi e non sono, a tale titolo, imponibili …”. *** -4- EuroDejalex n. 1/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza e la direttiva … 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità. …”. AGENTI COMMERCIALI I giudici del Lussemburgo si pronunciano in materia di diritto alla provvigione di agenti commerciali incaricati di una determinata zona geografica Corte di Giustizia, sentenza del 17 gennaio 2008, causa C- 19/07, Chavassus-Marche “… L’art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva … 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che l’agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata non ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona con un terzo senza l’intervento, diretto o indiretto, del preponente …”. N.B.: La questione pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di una controversia che vedeva opposti la società Groupe Danone e un suo agente, in merito alle provvigioni a questo spettanti per acquisti effettuati da società operanti nella sua zona di attività, ma al di fuori della sfera di controllo del preponente e in assenza di intervento da parte dell’agente. Secondo la Corte, la presenza del preponente nelle operazioni per le quali l’agente commerciale ha diritto alla provvigione è indispensabile perché tale diritto venga riconosciuto. N.B.: Il caso a quo nasce dal rifiuto della compagnia spagnola Télefonica di rivelare l’identità e l’indirizzo fisico di alcuni abbonati che, secondo l’associazione di produttori ed editori Promusicae, sarebbero stati responsabili di download illeciti di materiale musicale protetto dal diritto d’autore. Il giudice civile adito della controversia, considerata la pluralità di diritti fatti valere, tutti parimenti tutelati dal diritto comunitario, ha interpellato la Corte sulla sussistenza di un tale obbligo di divulgazione. *** TELECOMUNICAZIONI *** MERCATO INTERNO - COSMETICI La normativa italiana che impone agli importatori di prodotti cosmetici di comunicare determinate informazioni alle autorità competenti è proporzionata alla luce dell’obiettivo di tutela della salute II regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione radiotelevisiva è contrario al diritto comunitario Corte di Giustizia, sentenza del 31 gennaio 2008, causa C-380/05, Centro Europa 7 Srl/Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Corte di Giustizia, sentenza del 24 gennaio 2008, causa C-257/06, Roby Profumi/Comune di Parma “… L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva 2002/21/CE …, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), nonché l’art. 4 della direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati …”. “… L’art. 7 della direttiva 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva … 93/35/CEE, non osta a una disposizione nazionale che, al fine di garantire un trattamento medico pronto ed adeguato, nei casi di alterazione della salute, impone all’importatore di prodotti cosmetici di comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione il nome o la ragione sociale dell’impresa, la sua sede legale e quella dell’officina di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute in detti prodotti …”. N.B.: Nel caso a quo un produttore di cosmetici, Roby profumi, si era opposto ad un’ammenda inflitta per il mancato rispetto di obblighi informativi previsti dalla normativa italiana di recepimento della direttiva 76/768, sostenendone la contrarietà alla libertà di circolazione delle merci sancita dall’art. 7 della medesima direttiva per il settore dei cosmetici e, più in generale, dall’28 Tr. CE. N.B. La questione pregiudiziale è sorta nell’ambito di un’azione proposta dalla società televisiva Centro Europa 7, titolare dal 1999 di regolare autorizzazione a trasmettere in Italia in tecnica analogica, volta all’accertamento del suo diritto ad ottenere effettivamente l’assegnazione di frequenze, oltre al risarcimento del danno. In Italia, infatti, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze non è stato mai attuato a causa di leggi succedutesi nel tempo che hanno perpetuato un regime transitorio che riservava le frequenze alle reti esistenti. La Corte rileva che tale normativa ha avuto l’effetto di impedire l’accesso al mercato della televisione digitale agli operatori privati, proteggendo gli operatori nazionali già attivi nel mercato. Il limite al numero degli operatori sul territorio nazionale potrebbe sì, secondo la Corte, essere giustificato da obiettivi di interesse generale, ma dovrebbe essere in ogni caso organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Una normativa che assegna in via esclusiva e senza limiti di tempo le frequenze ad un numero limitato di operatori esistenti non soddisfa tali requisiti. *** PROPRIETÁ INTELLETTUALE E TUTELA DELLA PRIVACY La Corte si pronuncia sul bilanciamento tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la tutela dei dati personali Corte di Giustizia, sentenza del 29 gennaio 2008, causa C-275/06, Promusicae/ Telefónica de España “… La direttiva … 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), la direttiva … 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la direttiva … 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, -5- EuroDejalex n. 1/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea quanto previsto dalla direttiva 2005/55/CE. L’aiuto non potrà superare il 30% dei costi aggiuntivi sostenuti per l’acquisto di un veicolo “Euro V” rispetto ad un veicolo “Euro IV”, percentuale che potrà salire al 40% per le piccole e medie imprese e al 50% per le imprese situate in regioni ammissibili ad obiettivi prioritari di sviluppo. ANTITRUST L’armonizzazione a livello europeo dei prezzi di download di musica da iTunes mette fine alla procedura contro Apple (09.01.2008) La Commissione europea ha accolto con favore l’annuncio di Apple di voler uniformare, entro i prossimi sei mesi, i prezzi di download di files multimediali venduti attraverso il suo iTunes Store, una boutique online dalla quale è possibile scaricare a pagamento musica, video e film. In tal modo si pone fine alla disparità dei prezzi finora applicati ai consumatori britannici (costretti a pagare quasi il 10% in più) rispetto a quelli della zona Euro, questione che aveva recentemente fatto oggetto di una formale denuncia all’esecutivo europeo da parte dell’associazione inglese di tutela dei consumatori, Wich?. Le indagini antitrust hanno inoltre dimostrato che non vi è alcun accordo tra Apple e le majors circa l’organizzazione di iTunes nel mercato europeo e che la struttura dell’iTunes Store viene piuttosto determinata dalla casa produttrice statunitense in modo da tenere in considerazione gli specifici aspetti delle normative nazionali in materia di diritti d’autore. Di conseguenza la Commissione ha deciso di chiudere la procedura. ANTITRUST – SETTORE FARMACEUTICO Aperta un’indagine nel settore farmaceutico: down raids in vista (16.01.2008) La Commissione ha avviato un’indagine settoriale sulla concorrenza nel settore farmaceutico, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 1/2003 e sta conducendo ispezioni a sorpresa nei locali di numerose case farmaceutiche specializzate nella produzione di farmaci innovativi o generici. L’indagine prende le mosse dalla constatazione del basso livello di concorrenza nel settore, evidente da segnali quali l’estrema scarsità di prodotti nuovi e il ritardo con cui i farmaci generici arrivano sul mercato, di cui l’antitrust europeo vuole individuare le cause. In particolare, l’indagine mira a verificare, da un lato, se gli accordi tra imprese farmaceutiche, quali le transazioni di controversie in materia di brevetti, possono violare il divieto di pratiche commerciali restrittive di cui all’art. 81 Tr. CE e, dall’altro, se le imprese abbiano creato barriere artificiali all’entrata nel mercato (mediante, ad esempio, l’abuso di diritti brevettuali, liti fittizie, ecc.) in violazione dell’art. 82 Tr. CE. I risultati delle indagini, che saranno resi noti in una relazione attesa per la primavera 2009, consentiranno all’antitrust europeo e alle autorità nazionali di condurre azioni mirate per risolvere le problematiche concorrenziali più serie nel settore. ANTITRUST La Commissione non dà tregua a Microsoft: avviate due nuove indagini (14.01.2008) Solo qualche mese dopo la sentenza del Tribunale di Primo grado che ha confermato la multa di 497 milioni di euro per abuso di posizione dominante, la Commissione Europea ha aperto nuove indagini nei confronti di Microsoft relativamente a due diverse categorie di presunte infrazioni dell’art. 82 Tr. CE. La prima indagine riguarda l’interoperabilità ed è scaturita a seguito dell’esposto presentato dall’Ecis (European committee for interoperable systems), un'associazione che raggruppa varie aziende dell'high tech, come Sun Microsystem, Ibm, Nokia, Oracle e RealNetworks, la quale ha accusato Microsoft di aver illegalmente rifiutato di rendere note informazioni sull'interoperabilità di una vasta serie di prodotti, tra cui Office (compreso il nuovo Open Office XML), alcuni prodotti destinati ai server e il c.d. “.NET Framework”. La seconda indagine verte invece sulla pratica del tying, consistente nel legare tra loro la vendita di prodotti separati. Essa è nata dalla denuncia del concorrente Opera, un produttore norvegese di browser per la navigazione su Internet, secondo il quale Microsoft avrebbe illegalmente legato la vendita del proprio navigatore Internet Explorer a quella del suo sistema operativo dominante Windows. Secondo l’esposto, le nuove tecnologie che Microsoft ha introdotto nel suo browser avrebbero l’effetto di ridurre la compatibilità con gli standard Internet aperti, causando un pregiudizio permanente alla concorrenza. L’attenzione dell’antitrust europeo è stata attirata anche da ulteriori “vendite legate” applicate da Microsoft per altri prodotti software quali «Windows desktop search» e «Windows Live». Il gigante di Redmond ha dichiarato di voler cooperare pienamente con le indagini della Commissione, fornendo tutte le informazioni necessarie e ha riaffermato il proprio impegno a garantire il pieno adempimento delle norme europee e dei propri obblighi, come imposto dalla sentenza del settembre 2007. ANTITRUST Ammende per oltre 34 milioni di euro ai produttori di gomma sintetica per un cartello sui prezzi (23.01.2008) La Commissione ha inflitto ammende per un totale di € 34 230 000 ai gruppi Bayer e Zeon per aver partecipato, in violazione dell’art. 81 Tr. CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE, ad un cartello sul mercato della gomma nitrile butadiene (NBR), utilizzata prevalentemente nell’industria meccanica. Nell’ambito di una serie di incontri tenutisi regolarmente tra il 2000 e il 2002 le imprese hanno fissato i prezzi, scambiato informazioni riservate e seguito l’implementazione dei loro accordi. L’infrazione è stata giudicata molto grave dall’esecutivo europeo. Quanto alle ammende, sia Bayer che Zeon hanno avuto una riduzione rispettivamente del 30 e del 20% a titolo di collaborazione in base alla Leniency Notice 2002, ma quella inflitta a Bayer è stata aumentata del 50% a titolo di recidiva. Si tratta della quarta decisione dell’antitrust europeo relativa a cartelli sul mercato della gomma negli ultimi tre anni (dopo quella della gomma cloroprene nel dicembre scorso, della gomma butadiene nel 2006 e dei prodotti chimici per la gomma nel 2004). ANTITRUST Multa di 38 milioni di euro a E.ON per la rimozione di un sigillo durante un’ispezione (30.02.2008) L’esecutivo europeo ha inflitto un’ammenda di 38 milioni di euro a E.ON Energie AG per aver rimosso un sigillo che era stato apposto dagli ufficiali della Commissione durante un down raid condotto nel 2006 presso i locali della società, nell’ambito di un’indagine relativa a sospetti comportamenti anticoncorrenziali sul mercato tedesco dell’elettricità. Il sigillo, che consta di un film di plastica apposto alla porta di una stanza durante le ispezioni, é volto a prevenire la distrazione delle prove. A seguito di approfondite indagini, il sigillo, nonostante il diniego di E.ON, risulta essere stato dolosamente manomesso. L’importo dell’ammenda ammonta all’1% del fatturato globale dell’impresa, come previsto dall’art. 23.1 del Regolamento 1/2003 per i casi di rottura dolosa o colposa dei sigilli. AIUTI DI STATO – CAR SECTOR La Commissione approva l’aiuto italiano per l’acquisto di camion più “puliti” (15.01.2008) La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti per investimenti a tutela dell’ambiente a favore delle imprese italiane che vogliono acquistare automezzi pesanti nuovi a minore impatto ambientale. Nel corso del 2008 le imprese italiane possono beneficiare di un aiuto per investire nell’acquisto di camion di massa superiore a 11,5 tonnellate rispondenti ai severi standard ambientali “Euro V”. Tali standard si applicheranno a partire dal 2009, secondo -6- EuroDejalex n. 1/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di gennaio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in particolare: ¾ Trasporti Regolamento che modifica il Regolamento(CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (Regolamento (CE) n. 23/2008 della Commissione, dell'11 gennaio 2008, GUUE L 9 del 12.01.2008, p. 14) Regolamento recante modifica del regolamento(CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili (Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell’11 dicembre 2007, GUUE L 10, del 12.01.2008, p. 1) ¾ Privacy Decisione della Commissione relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (Decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, GUUE L 13, 16.01.2008, p. 18) ¾ Istituzioni comunitarie Regolamenti interni di procedura - Modifiche del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia (GUUE L 24 del 29.01.2008, p. 39) Decisione del Consiglio recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia (Decisione 2008/79/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, GUUE L 24 del 29.01.2008, p. 42) ¾ Tutela dei Consumatori Direttiva relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Decisione 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, GUUE L 27 del 31.01.2008, p. 12) Tra gli eventi comunitari del mese di febbraio 2008, si segnalano in particolare: ¾ MARTEDÌ 12 BRUXELLES CONSIGLIO ECOFIN ¾ GIOVEDÌ 14 LUSSEMBURGO CORTE DI GIUSTIZIA: SENTENZA C-450/06, VAREC – LIBERTÀ DI STABILIMENTO ¾ LUNEDÌ 18 – MARTEDÌ19 BRUXELLES CONSIGLIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE ¾ LUNEDÌ 18 – GIOVEDÌ 21 STRASBURGO SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO ¾ GIOVEDÌ 21 LUSSEMBURGO CORTE DI GIUSTIZIA: SENTENZA C-296/06, TELECOM ITALIA – LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ¾ LUNEDÌ 25 – MARTEDÌ 26 BRUXELLES CONSIGLIO COMPETITIVITÀ ¾ GIOVEDÌ 28 – VENERDÌ 29 BRUXELLES CONSIGLIO GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138 -7-