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N. R.G. 2015/38642 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B” CIVILE Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: cbeea Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 38642/2015 promosso da: FALL.TO della Società MOROSINI GIOCATTOLI SRL (C.F. 04151880962) in persona dell’Amministratore Avv. Marco Moro Visconti, con il patrocinio dell’avv. CONTE RICCARDO elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO RICORRENTE contro AMBROSIANA SRL con il patrocinio dell’avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Milano, presso il difensore avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA RESISTENTE Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 7 luglio 2015, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Il fallimento della società Morosini Giocattoli s.r.l., in persona del curatore Avv. Marco Moro Visconti, con ricorso ex art. 700 c.p.c. o, in subordine, ex art. 670 n. 1) c.p.c. chiede al Tribunale: “Dato atto che il fallimento della s.r.l. Morosini Giocattoli s.r.l. si accinge a promuovere nei confronti della s.r.l. Ambrosiana un’azione civile tendente ad ottenere la restituzione dell’azienda rappresentata dal negozio di vendita giocattoli sito in Milano alla via Gian Galeazzo n. 31, di ordinare alla s,r,l, Ambrosiana, con sede in Mialno via Gian Galeazzo, n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore, la consegna immediata al curatore del fallimento ricorrente della suddetta azienda, ovvero in linea subordinata, autorizzare il sequestro giudiziario dell’azienda stessa, nominando il relativo custode giudiziario”. Espone in fatto che: - la società Morosini Giocattoli s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pagina 1 http://bit.ly/1p8jpPX Milano in data 5 febbraio 2015; - la società in bonis esercitava l’attività di commercio all’ingrosso di giocattoli presso diversi punti vendita fra i quali il negozio di via Gian Galeazzo n. 31 di Milano; - prima del fallimento tutti i punti vendita erano stati chiusi – come dichiarato al curatore dall’ultimo amministratore; - tuttavia, alla data del 6 giugno 2015 il negozio con l’insegna Morosini Giocattoli sito in Milano, via Gian Galeazzo, n. 31 risultava essere ancora aperto al pubblico; Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: cbeea - nella contabilità della fallita risultava la registrazione di un’operazione in data 7 luglio 2014 per “acquisto d’azienda” da parte di Ambrosiana s.r.l. per euro 14.000,00 con pagamento regolato con una cessione parziale di credito dalla Morosini G. s.r.l. all’Ambrosiana s.r.l.; - la società Ambrosiana s.r.l. ha sede legale in via Gian Galeazzo n. 31, presso il medesimo punto vendita, e risulta essere stata costituita pochi mesi prima del fallimento. In ordine all’azione di merito, il curatore intende agire per fare dichiarare nulla o comunque inefficace la cessione d’azienda di cui sopra, sia in quanto effettuata da un soggetto che non aveva i poteri di alienare l’azienda e i singoli beni che la compongono, sia in quanto affetta da vizio di forma ai sensi dell’art. 2556, primo e secondo comma, c.c.; inoltre in quanto atto chiaramente preordinato a sottrarre dei beni dalla massa fallimentare in violazione dell’art. 2901 c.c.. La società Ambrosiana s.r.l., costituitasi nei termini, contesta l’avversa ricostruzione dei fatti; nega fermamente la sussistenza di rapporti fra le parti qualificabili come cessione di azienda; sostiene che è stata posta in essere unicamente una vendita di singoli beni, ovvero di giocattoli, del valore commerciale di circa 14.000,00 euro come documentato dalle fatture presenti nella contabilità del fallimento. *** Nessuna delle domande proposte può trovare accoglimento sotto molteplici profili. In primo luogo la domanda ex art. 700 c.p.c. è volta ad ottenere la “restituzione immediata dell’azienda” costituita dl negozio di vendita giocattoli. Pagina 2 http://bit.ly/1p8jpPX Tale domanda è strumentale, in base a quanto si legge nel ricorso, all’accoglimento di un’azione volta a far dichiarare nulla o inefficace la cessione del ramo d’azienda in oggetto in quanto effettuata da soggetto che non aveva i poteri di alienare né l’azienda né i singoli beni. Così configurata la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., deve ritenersi ammissibile, anche se carente del presupposto del fumus boni iuris. L’azione prospettata presuppone infatti l’individuazione di un atto di cessione di azienda ed ancor prima l’individuazione di un’azienda, quale oggetto della cessione. Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: cbeea Risulta dagli atti di causa che la società Morosini Giocattoli ha utilizzato il negozio di via via Gian Galeazzo n. 31 fino all’8 luglio 2014, data in cui i locali detenuti in affitto sono stati restituiti ai proprietari (doc. 4 fascicolo di parte resistente). Solo contratto di locazione del 1° settembre 2014 la società Ambrosini s.r.l. ha locato i medesimi locali di viale G. Galeazzo n. 31 (contratto di locazione di cui al doc. 5 di parte resistente) e da quella data lo ha utilizzato come negozio di giocattoli. Nei primi giorni di luglio la società Ambrosini ha acquistato dalla Morosini Giocattoli merce per un valore di circa 14.000,00 euro. Queste risultanze non sono sufficienti per poter affermare che vi sia stata una vera e propria cessione di azienda dalla società in bonis alla Ambrosini, dal momento che non è rintracciabile alcun passaggio di “un complesso unitario di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa”, ma solo la vendita di merce per 14.000,00 euro. Non vi è prova che vi sia stato accordo fra i due soggetti per il passaggio diretto di nessun altro componente aziendale. Significative sono le seguenti circostanze: la società Morosini Giocattoli ha esercitato la propria attività caratteristica nei locali di via Gian Galeazzo fino all’8 luglio 2014, data in cui i locali detenuti in affitto sono stati restituiti ai proprietari (doc. 4 fascicolo di parte resistente); lo stesso giorno, l’8 luglio 2014, Morosini Guglielmo ha ceduto alla società Ambrosiana s.r.l. una parte del residuo credito dallo vantato nei confronti della Morosini Giocattoli s.r.l., pari ad euro 14.008,26 (doc. 10 di parte resistente avente data certa); trattasi di credito per cessione di ramo d’azienda stipulata in data 23 dicembre 2003 (doc. 3 di parte ricorrente); - il credito, così acquistato, è stato utilizzato dalla Ambrosini per “pagare” la Pagina 3 http://bit.ly/1p8jpPX merce, ovvero giocattoli, di cui alla fattura n. 1471 (doc. 6 e 8 di parte ricorrente); con contratto di locazione del 1 settembre 2014 la società Ambrosini s.r.l. ha locato i medesimi locali di viale G. Galeazzo n. 31; fra i comproprietari risulta lo stesso Guglielmo Morosini (contratto di locazione di cui al doc. 5 di parte resistente); Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: cbeea la società Ambrosini s.r.l. è amministrata da Ascanio Francesco Morosini, figlio di Guglielmo Morosini (doc. 4) ed esercita la medesima attività della società Morosini Giocattoli negli stessi locali di via G. Galeazzo, a Milano (sede storica del primo negozio della società fallita) cfr. visura Registro Imprese di cui al doc. 10; La nuova gestione ha continuato ad utilizzare le insegne esterne poste sulle vetrine del negozio di via G. Galeazzo con l’indicazione della ditta Morosini Giocattoli, circostanza questa confermata dalla società resistente che ha ammesso in udienza di aver provveduto ad oscurare le insegne solo dopo aver ricevuto la notifica del ricorso (cfr. fotografia prodotta in udienza a riprova di quanto sopra). Circostanze, da cui comunque non può desumersi il perfezionamento di alcun trasferimento di azienda, ma che potrebbero comunque assumere rilevanza ai fini di una eventuale azione revocatoria avente ad oggetto il pagamento della merce mediante compensazione con un credito, ovvero ai fini di una eventuale azione di responsabilità dell’amministratore della fallenda, per non essersi curato di valorizzare taluni componenti aziendali che sono stati semplicemente dismessi o abbandonati (come le insegne o l’avviamento). L’assenza di prova in ordine alla cessione di un compendio aziendale preclude l’accoglimento anche della domanda subordinata di sequestro giudiziario, e ciò a prescindere da ogni più approfondita considerazione in ordine all’ammissibilità di tale domanda cautelare di sequestro giudiziario con riguardo all’azione revocatoria fallimentare. Azione che, secondo una corretta interpretazione, produce un effetto restitutorio non già nel senso di comportare il ri-trasferimento della proprietà o del possesso del bene oggetto dell’atto revocabile al fallito - operando essa sul piano della inefficacia relativa riguardante la sola massa di creditori e rimanendo pienamente valida fra le parti la fattispecie negoziale traslativa -, ma limitatamente al suo recupero alla garanzia patrimoniale dei creditori ai soli fini esecutivi e conservativi propri della procedura fallimentare. Pertanto deve ritenersi esclusa ogni possibile controversia sulla proprietà del bene, non essendo ipotizzabile incidenza alcuna della revocatoria fallimentare su tale diritto. Il ricorso deve essere rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite che si liquidano, ex art. 669 Pagina 4 http://bit.ly/1p8jpPX octies c.p.c., in base alle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, previa riduzione del 30% tenuto conto dell’attività processuale effettivamente svolta (unica udienza). P.Q.M. visti gli artt. 670, 700, 669 ter e octies . c.p.c.; rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Si comunichi. Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: cbeea Milano, 24 luglio 2015 Il Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Pagina 5 http://bit.ly/1p8jpPX