Pagina 1 N. R.G. 2015/38642 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

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Pagina 1 N. R.G. 2015/38642 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
N. R.G. 2015/38642
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B” CIVILE
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: cbeea
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 38642/2015 promosso da:
FALL.TO della Società MOROSINI GIOCATTOLI SRL (C.F. 04151880962) in
persona dell’Amministratore Avv. Marco Moro Visconti, con il patrocinio dell’avv.
CONTE RICCARDO elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8/A 20122
MILANO
RICORRENTE
contro
AMBROSIANA SRL con il patrocinio dell’avv. ARLENGHI MARIA
MADDALENA. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Milano, presso il
difensore avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA
RESISTENTE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 7 luglio 2015,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il fallimento della società Morosini Giocattoli s.r.l., in persona del curatore Avv.
Marco Moro Visconti, con ricorso ex art. 700 c.p.c. o, in subordine, ex art. 670 n. 1) c.p.c.
chiede al Tribunale:
“Dato atto che il fallimento della s.r.l. Morosini Giocattoli s.r.l. si accinge a
promuovere nei confronti della s.r.l. Ambrosiana un’azione civile tendente ad ottenere la
restituzione dell’azienda rappresentata dal negozio di vendita giocattoli sito in Milano
alla via Gian Galeazzo n. 31, di ordinare alla s,r,l, Ambrosiana, con sede in Mialno via
Gian Galeazzo, n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore, la consegna
immediata al curatore del fallimento ricorrente della suddetta azienda, ovvero in linea
subordinata, autorizzare il sequestro giudiziario dell’azienda stessa, nominando il
relativo custode giudiziario”.
Espone in fatto che:
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la società Morosini Giocattoli s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di
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Milano in data 5 febbraio 2015;
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la società in bonis esercitava l’attività di commercio all’ingrosso di giocattoli
presso diversi punti vendita fra i quali il negozio di via Gian Galeazzo n. 31 di Milano;
-
prima del fallimento tutti i punti vendita erano stati chiusi – come dichiarato al
curatore dall’ultimo amministratore;
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tuttavia, alla data del 6 giugno 2015 il negozio con l’insegna Morosini Giocattoli
sito in Milano, via Gian Galeazzo, n. 31 risultava essere ancora aperto al pubblico;
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nella contabilità della fallita risultava la registrazione di un’operazione in data 7
luglio 2014 per “acquisto d’azienda” da parte di Ambrosiana s.r.l. per euro 14.000,00
con pagamento regolato con una cessione parziale di credito dalla Morosini G. s.r.l.
all’Ambrosiana s.r.l.;
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la società Ambrosiana s.r.l. ha sede legale in via Gian Galeazzo n. 31, presso il
medesimo punto vendita, e risulta essere stata costituita pochi mesi prima del fallimento.
In ordine all’azione di merito, il curatore intende agire per fare dichiarare nulla o
comunque inefficace la cessione d’azienda di cui sopra, sia in quanto effettuata da un
soggetto che non aveva i poteri di alienare l’azienda e i singoli beni che la compongono,
sia in quanto affetta da vizio di forma ai sensi dell’art. 2556, primo e secondo comma,
c.c.; inoltre in quanto atto chiaramente preordinato a sottrarre dei beni dalla massa
fallimentare in violazione dell’art. 2901 c.c..
La società Ambrosiana s.r.l., costituitasi nei termini, contesta l’avversa ricostruzione
dei fatti; nega fermamente la sussistenza di rapporti fra le parti qualificabili come
cessione di azienda; sostiene che è stata posta in essere unicamente una vendita di singoli
beni, ovvero di giocattoli, del valore commerciale di circa 14.000,00 euro come
documentato dalle fatture presenti nella contabilità del fallimento.
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Nessuna delle domande proposte può trovare accoglimento sotto molteplici profili.
In primo luogo la domanda ex art. 700 c.p.c. è volta ad ottenere la “restituzione
immediata dell’azienda” costituita dl negozio di vendita giocattoli.
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Tale domanda è strumentale, in base a quanto si legge nel ricorso, all’accoglimento di
un’azione volta a far dichiarare nulla o inefficace la cessione del ramo d’azienda in
oggetto in quanto effettuata da soggetto che non aveva i poteri di alienare né l’azienda né
i singoli beni.
Così configurata la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., deve ritenersi ammissibile,
anche se carente del presupposto del fumus boni iuris. L’azione prospettata presuppone
infatti l’individuazione di un atto di cessione di azienda ed ancor prima l’individuazione
di un’azienda, quale oggetto della cessione.
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Risulta dagli atti di causa che la società Morosini Giocattoli ha utilizzato il negozio di
via via Gian Galeazzo n. 31 fino all’8 luglio 2014, data in cui i locali detenuti in affitto
sono stati restituiti ai proprietari (doc. 4 fascicolo di parte resistente).
Solo contratto di locazione del 1° settembre 2014 la società Ambrosini s.r.l. ha locato i
medesimi locali di viale G. Galeazzo n. 31 (contratto di locazione di cui al doc. 5 di parte
resistente) e da quella data lo ha utilizzato come negozio di giocattoli.
Nei primi giorni di luglio la società Ambrosini ha acquistato dalla Morosini Giocattoli
merce per un valore di circa 14.000,00 euro.
Queste risultanze non sono sufficienti per poter affermare che vi sia stata una vera e
propria cessione di azienda dalla società in bonis alla Ambrosini, dal momento che non è
rintracciabile alcun passaggio di “un complesso unitario di beni organizzati per
l’esercizio dell’impresa”, ma solo la vendita di merce per 14.000,00 euro. Non vi è prova
che vi sia stato accordo fra i due soggetti per il passaggio diretto di nessun altro
componente aziendale.
Significative sono le seguenti circostanze:
la società Morosini Giocattoli ha esercitato la propria attività caratteristica nei
locali di via Gian Galeazzo fino all’8 luglio 2014, data in cui i locali detenuti in affitto
sono stati restituiti ai proprietari (doc. 4 fascicolo di parte resistente);
lo stesso giorno, l’8 luglio 2014, Morosini Guglielmo ha ceduto alla società
Ambrosiana s.r.l. una parte del residuo credito dallo vantato nei confronti della Morosini
Giocattoli s.r.l., pari ad euro 14.008,26 (doc. 10 di parte resistente avente data certa);
trattasi di credito per cessione di ramo d’azienda stipulata in data 23 dicembre 2003 (doc.
3 di parte ricorrente);
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il credito, così acquistato, è stato utilizzato dalla Ambrosini per “pagare” la
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merce, ovvero giocattoli, di cui alla fattura n. 1471 (doc. 6 e 8 di parte ricorrente);
con contratto di locazione del 1 settembre 2014 la società Ambrosini s.r.l. ha
locato i medesimi locali di viale G. Galeazzo n. 31; fra i comproprietari risulta lo stesso
Guglielmo Morosini (contratto di locazione di cui al doc. 5 di parte resistente);
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la società Ambrosini s.r.l. è amministrata da Ascanio Francesco Morosini, figlio
di Guglielmo Morosini (doc. 4) ed esercita la medesima attività della società Morosini
Giocattoli negli stessi locali di via G. Galeazzo, a Milano (sede storica del primo negozio
della società fallita) cfr. visura Registro Imprese di cui al doc. 10;
La nuova gestione ha continuato ad utilizzare le insegne esterne poste sulle
vetrine del negozio di via G. Galeazzo con l’indicazione della ditta Morosini Giocattoli,
circostanza questa confermata dalla società resistente che ha ammesso in udienza di aver
provveduto ad oscurare le insegne solo dopo aver ricevuto la notifica del ricorso (cfr.
fotografia prodotta in udienza a riprova di quanto sopra).
Circostanze, da cui comunque non può desumersi il perfezionamento di alcun
trasferimento di azienda, ma che potrebbero comunque assumere rilevanza ai fini di una
eventuale azione revocatoria avente ad oggetto il pagamento della merce mediante
compensazione con un credito, ovvero ai fini di una eventuale azione di responsabilità
dell’amministratore della fallenda, per non essersi
curato di valorizzare taluni
componenti aziendali che sono stati semplicemente dismessi o abbandonati (come le
insegne o l’avviamento).
L’assenza di prova in ordine alla cessione di un compendio aziendale preclude
l’accoglimento anche della domanda subordinata di sequestro giudiziario, e ciò a
prescindere da ogni più approfondita considerazione in ordine all’ammissibilità di tale
domanda cautelare di sequestro giudiziario con riguardo all’azione revocatoria
fallimentare. Azione che, secondo una corretta interpretazione, produce un effetto
restitutorio non già nel senso di comportare il ri-trasferimento della proprietà o del
possesso del bene oggetto dell’atto revocabile al fallito - operando essa sul piano della
inefficacia relativa riguardante la sola massa di creditori e rimanendo pienamente valida
fra le parti la fattispecie negoziale traslativa -, ma limitatamente al suo recupero alla
garanzia patrimoniale dei creditori ai soli fini esecutivi e conservativi propri della
procedura fallimentare. Pertanto deve ritenersi esclusa ogni possibile controversia sulla
proprietà del bene, non essendo ipotizzabile incidenza alcuna della revocatoria
fallimentare su tale diritto.
Il ricorso deve essere rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite che si liquidano, ex art. 669
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octies c.p.c., in base alle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, previa riduzione del 30%
tenuto conto dell’attività processuale effettivamente svolta (unica udienza).
P.Q.M.
visti gli artt. 670, 700, 669 ter e octies . c.p.c.;
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi
euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
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Milano, 24 luglio 2015
Il Giudice
dott. Maria Antonietta Ricci
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