Sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 1158/2016 pubbl. il 28/01/2016
RG n. 19167/2012
Repert. n. 856/2016 del 28/01/2016
N.R.G. 19167/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Il
Tribunale,
in
composizione
monocratica,
nella
persona
del
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 19167/2012 promossa da:
DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. con l’Avv. Giuseppe Mascolo del Foro di Sanremo
- attrice contro
LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. con l'Avv. Maurizio Bozzato e l’Avv. Lorenzo
Bianchi
- convenuta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di
precisazione delle conclusioni rassegnate in data 13 ottobre 2015, da
intendersi qui integralmente trascritte:
Conclusioni della società attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis, previa
ogni più opportuna declaratoria:
- in via preliminare
rimettere la causa in istruttoria onde dar corso alle prove testimoniali
dedotte da parte attrice e precisamente all'escussione del teste Massimo de
Paolo e all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società
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dott.ssa Alima Zana
convenuta, nonché ordinare CTU
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RG n. 19167/2012
Repert.
n. 856/2016
del 28/01/2016
contabile che
descriva
e quantifichi
il
danno economico lamentato da parte attrice;
- in via principale
accertare e dichiarare, per le causali di cui nei rispetti atti di causa,
la responsabilità ex art. 2598 c.c. della LG Electronics Italia S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto condannare
la
medesima
società
al
risarcimento
del
danno
patito
dall'attrice
da
quantificarsi in via equitativamente da parte del Giudice;
- sempre in via principale
accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla società LG
atti e pertanto disporre la ripetizione delle somme già versate dalla
Digital Media Store in favore della Lg Electronics Italia ammontanti ad €.
79.876,80,
- in ogni caso
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con la distrazione delle
somme
in
favore
del
sottoscritto
difensore,
avendole
interamente
anticipate.
Sanremo - Milano, 9 ottobre 2015
Conclusioni della
convenuta
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale
rigettare integralmente le domande proposte da DIGITAL MEDIA STORE nei
confronti di LG ELECTRONICS ITALIA, tenendo la stessa indenne da ogni
addebito;
- in via riconvenzionale
accertare e dichiarare il credito di LG ELECTRONICS ITALIA verso la società
attrice dell’importo di capitali € 79.876,80 per i titoli dedotti in atti,
oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture allegate
al saldo, pronunciando, a conferma dell’ordinanza anticipatoria ex art. 186
ter c.p.c. resa nel corso del giudizio in data 27.3/13.4.2013, la relativa
condanna di pagamento a carico di DIGITAL MEDIA STORE.
- in via istruttoria
rigettare le istanze di parte attrice.
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nei confronti della Digital Media Store, portato dalle fatture di cui agli
- in ogni caso, con vittoria a
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n. 856/2016
dele28/01/2016
favore dellaRepert.
scrivente
delle spese
dei
compensi del presente giudizio, con rimborso forfettario ex art. 2, comma 2
D.M. 55/2014 e accessori di legge.
Milano, 8 ottobre 2015
OGGETTO:
domanda
principale:
concorrenza
sleale,
risarcimento
del
danno,
accertamento negativo del credito vantato da parte convenuta;
domanda
riconvenzionale:
accertamento
di
inadempimento
contrattuale,
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condanna al pagamento del credito.
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Repert. n. 856/2016 del 28/01/2016
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 marzo 2012, DIGITAL
MEDIA STORE s.r.l. (DIGITAL), società distributrice dei prodotti a marchio
LG sulla base di due successivi accordi commerciali stipulati nel corso del
2010 e del 2011, conveniva in giudizio LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. (LG),
sua controparte contrattuale.
In
particolare,
parte
attrice
lamentava
che,
durante
la
vigenza
dell’accordo commerciale sottoscritto in data 14 settembre 2011, parte
indebitamente
appropriata
della
clientela
della
società
distributrice,
fornendo direttamente i prodotti a marchio LG ad un prezzo ribassato. In
conseguenza
di
ciò,
chiedeva
il
risarcimento
del
danno
patito
e
l’accertamento dell’avvenuta estinzione, per compensazione, del credito
rivendicato
dalla
convenuta
per
la
fornitura
dei
prodotti
pari
ad
€
79.876,80, in virtù del contro-credito vantato a titolo risarcitorio.
In data 27 luglio 2012 si costituiva in giudizio LG, invocando il rigetto
di tutte le domande attoree e svolgendo altresì domanda riconvenzionale di
condanna al pagamento del credito vantato in ragione della fornitura dei
prodotti LG relativa all’anno 2011.
In data 26 marzo 2013, il Giudice designato emetteva ordinanza con la quale
ingiungeva a DIGITAL il pagamento del debito, ritenendo che la convenuta
avesse documentato l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile
(cfr docc. 3-8, parte convenuta) e che tale pretesa creditoria non fosse
paralizzata dalle doglianze dell’attrice, fondate sull’esistenza di un
contro-credito di natura risarcitoria dovuto a condotte di concorrenza
sleale ex art. 2598 c.c. poste in essere dalla convenuta, il quale infatti
non era fondato su prova scritta o di pronta risoluzione.
Nel corso del giudizio di merito, concessi alle parti i termini di cui
all’art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta la fase istruttoria, all’udienza del
13 ottobre 2015 il G.I. rimetteva la causa alla fase decisoria, assegnando
i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive
repliche.
2.La competenza monocratica del Tribunale
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convenuta avesse posto in essere atti di concorrenza sleale, per essersi
Parte
attrice
si
duole
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questa sede esclusivamente
di profili
di
in
inadempimento
contrattuale
interferente,
neppure
e
di
concorrenza
indirettamente,
con
sleale
i
c.d.
diritti
pura
di
non
proprietà
industriale o intellettuale di competenza della Sezione Specializzata in
materia di Impresa in composizione collegiale.
Con
la
conseguenza
che
la
competenza
appartiene
al
Tribunale
in
composizione monocratica e, per mero riparto degli affari interni, al
giudice della Sezione Specializzata.
3.Il rapporto negoziale
Il rapporto tra le parti ha natura contrattuale.
ad oggetto la fornitura da parte DIGITAL di prodotti a marchio LG per il
periodo
1
gennaio
2010-31
dicembre
2010.
Tale
contratto
è
stato
poi
rinnovato in data 14 settembre 2011 per il periodo 1 gennaio 2011-31
dicembre 2011. Tali accordi avevano quale oggetto la regolamentazione delle
condizioni commerciali inerenti la fornitura dei beni, con particolare
riferimento
a
distributrice.
sconti/premi
Al
che
contrario,
LG
non
intendeva
riconoscere
contenevano
alcuna
alla
società
clausola
di
distribuzione esclusiva né a favore della distributrice-potendo quindi il
produttore commercializzare i medesimi prodotti forniti a DIGITAL, sia
direttamente sia attraverso altri distributori- né a favore del produttorepotendo DIGITAL commercializzare sul territorio nazionale prodotti di Case
concorrenti di LG. Tali clausole spesso accompagnano rapporti commerciali
di
analogo
tenore:
l’esclusiva
non
costituisce
tuttavia
una
sorta
di
naturalia negotii che integri in via interpretativa l’accordo che ne sia
privo. Rientra infatti nella libera volontà contrattuale delle parti, in
virtù dell’insindacabile valutazione dei rispettivi interessi, scegliere di
prevedere un obbligo di esclusiva in capo al distributore o al produttore
per un determinato settore territoriale o per determinati clienti.
Quindi, nel caso in esame, neppure in via interpretativa può ritenersi che
sussistesse un obbligo contrattuale dell’opposta di astenersi dal proporre
direttamente in vendita agli stessi clienti dell’opponente i suoi prodotti.
A sua volta, DIGITAL era edotta di poter subire la concorrenza della
società
fornitrice,
situazione
controbilanciata
dalla
facoltà
dell’opponente di vendere marchi concorrenti.
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In data 18 maggio 2010 LG e DIGITAL stipulavano un primo contratto avente
Neppure attraverso
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Repert.
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delanche
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un’interpretazione negoziale
secondo
buona fede,
ove quest’ultima ritenuta criterio integrativo dell’assetto negoziale, si
può dedurre un obbligo contrattuale di astensione in capo a LG.
Del resto, quest’ultima sin dal mese di gennaio 2011 aveva lealmente
avvisato controparte di intendere fornire direttamente tre operatori della
grande distribuzione, tra i quali proprio Gruppo Pam, invitando controparte
ad
astenersi
testimonianza
dalla
del
stessa
teste
fornitura
Carettoni
(doc.
del
5
10
di
parte
novembre
opposta
2013):
a
e
tale
comunicazione non risulta essere seguita alcuna contestazione da parte di
DIGITAL.
Anzi,
nonostante
tale
nuova
strategia
commerciale
della
opponente rinnovava il contratto di fornitura con controparte.
Pertanto, la fornitura da parte dell’opposta al gruppo Pam non integra
alcuna violazione negoziale.
4. Concorrenza sleale
Esclusa la responsabilità contrattuale, il preteso obbligo di astensione a
carico
dell’opposta
non
può
neppure
rinvenirsi
nell’ambito
della
responsabilità extracontrattuale ed, in particolare, nella disposizione
posta a presidio della leale concorrenza di cui all’ art. 2598 c.c., comma
3.c.c..
Tale disposizione, che nell’ambito della responsabilità extracontrattuale,
sanziona
quelle
attività
contrarie
ai
principi
di
correttezza
professionale, idonee a danneggiare l’altrui impresa, non può in sé rendere
illecita una condotta contrattualmente consentita, ove già sia la stata la
volontà delle parti a disciplinare il relativo rapporto.
Dunque la clausola di esclusiva, non inserita nel contratto per volontà
delle parti, non può rilevare sotto il profilo concorrenziale.
Non si vuole negare la sussistenza di ipotesi in cui una stessa condotta
rilevi sotto il duplice profilo, aquiliano e negoziale, ovvero di ipotesi
in cui, pur in presenza di accordo, i contraenti pongano in essere illeciti
extracontrattuali: in quest’ultimo caso si tratta tuttavia di condotte che
il
contratto
non
ha
esplicitamente
o
implicitamente
disciplinato,
contrariamente al caso in esame.
Né
rileva
il
preteso
ribasso
dei
prezzi
operato
dall’opposta,
non
accompagnato dalla prova che si trattasse di una vendita sottocosto, ove
LG, operatore più forte, operasse addirittura in perdita allo scopo di
estromettere controparte dal mercato: tale figura di concorrenza, indagata
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produttrice, nel successivo mese di settembre 2011 (doc. 2 di LG), parte
dalla giurisprudenza anche di
Sentenza n. 1158/2016 pubbl. il 28/01/2016
RG n. 19167/2012
Repert.
856/2016
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merito, qui non
ricorren.né
sotto ildel
profilo
oggettivo- mancando la prova della vendita sottocosto- né sotto il profilo
soggettivo- avendo lealmente LG comunicato a controparte la scelta di
rifornire direttamente tre operatori della grande distribuzione, prima di
sottoscrivere il nuovo contrato annuale (cfr. doc. 10 parte attrice e
testimonianza del teste Carettoni del 5 novembre 2013).
La pretesa risarcitoria dell’attrice va dunque disattesa sia sotto il
profilo aquiliano, sia sotto il profilo negoziale.
5.la domanda riconvenzionale della convenuta
Quanto
al
credito
vantato
da
LG
in
via
riconvenzionale
a
titolo
di
posta di credito è suffragata dalle fatture e dai documenti di trasporto
depositati agli atti (cfr. docc. 3-6 di parte convenuta); e ciò per
l’importo di € 81.664,80, ridotto con una nota di credito a € 79.876,80.
IL credito non è del resto contestato nell’an dalla debitrice opponente, la
quale ha solo opposto l’avvenuta estinzione per compensazione alla luce del
contro-credito risarcitorio azionato in questa sede.
Esclusa
tuttavia
quest’ultimo,
va
per
le
ragioni
confermata
la
sopra
condanna
esposte
la
sussistenza
dell’attrice
–già
di
incorporata
nell’ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c.- per gli importi sopra
indicati, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al
saldo.
6.Le spese del giudizio
Quanto alle spese del giudizio, da liquidare d'ufficio non essendo stata
depositata la relativa nota spese, le stesse seguono la soccombenza e
tengono conto dell’articolazione del processo snodatosi anche nella fase
istruttoria. Parte attrice va pertanto condannata alla rifusione a favore
di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.000,00
(comprensivi di € 1.968,00 già liquidati con l’ordinanza ex art.186 ter
c.p.c. emessa in corso di causa) di cui € 500,00 per spese ed il residuo
per compensi, oltre IVA, CPA e spese di registrazione.
P.Q.M.
Il
Tribunale
di
Milano
in
composizione
monocratica,
definitivamente
pronunciando sulle domande proposte da DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. contro LG
ELECTRONICS ITALIA S.p.A. con atto di citazione depositato in data 16 marzo
2012, e sulla domanda riconvenzionale proposta da LG ELECTRONICS ITALIA
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pagamento della fornitura dei prodotti avvenuta nel corso del 2011, tale
S.p.A
contro
depositata
in
DIGITAL
data
MEDIA
27
STORE
luglio
Sentenza n. 1158/2016 pubbl. il 28/01/2016
RG n. 19167/2012
Repert.
n. 856/2016
del 28/01/2016
s.r.l. con
comparsa
di costituzione
2012,
ogni
diversa
domanda,
istanza
ed
eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)rigetta le domande attoree, per i motivi di cui in narrativa;
2)in
accoglimento
della
domanda
riconvenzionale
della
convenuta,
confermando l’ordinanza ex art.186 ter c.p.c. emessa in corso di causa,
condanna
DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. al pagamento di euro € 79.876,80,
oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3)condanna
DIGITAL
MEDIA
STORE
s.r.l.
alla
rifusione
a
favore
di
LG
ELECTRONICS ITALIA S.p.A. delle spese di lite, liquidate in complessivi €
narrativa
Così deciso in Milano, 28 gennaio 2016.
Il Giudice unico
dott. ssa Alima Zana
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6.000,00 oltre IVA, CPA e spese di registrazione, così come specificato in