Sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 1158/2016 pubbl. il 28/01/2016 RG n. 19167/2012 Repert. n. 856/2016 del 28/01/2016 N.R.G. 19167/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 19167/2012 promossa da: DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. con l’Avv. Giuseppe Mascolo del Foro di Sanremo - attrice contro LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. con l'Avv. Maurizio Bozzato e l’Avv. Lorenzo Bianchi - convenuta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni rassegnate in data 13 ottobre 2015, da intendersi qui integralmente trascritte: Conclusioni della società attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria: - in via preliminare rimettere la causa in istruttoria onde dar corso alle prove testimoniali dedotte da parte attrice e precisamente all'escussione del teste Massimo de Paolo e all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società pagina http://bit.ly/2d9P1Uf 1 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 dott.ssa Alima Zana convenuta, nonché ordinare CTU Sentenza n. 1158/2016 pubbl. il 28/01/2016 RG n. 19167/2012 Repert. n. 856/2016 del 28/01/2016 contabile che descriva e quantifichi il danno economico lamentato da parte attrice; - in via principale accertare e dichiarare, per le causali di cui nei rispetti atti di causa, la responsabilità ex art. 2598 c.c. della LG Electronics Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto condannare la medesima società al risarcimento del danno patito dall'attrice da quantificarsi in via equitativamente da parte del Giudice; - sempre in via principale accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla società LG atti e pertanto disporre la ripetizione delle somme già versate dalla Digital Media Store in favore della Lg Electronics Italia ammontanti ad €. 79.876,80, - in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con la distrazione delle somme in favore del sottoscritto difensore, avendole interamente anticipate. Sanremo - Milano, 9 ottobre 2015 Conclusioni della convenuta Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - in via principale rigettare integralmente le domande proposte da DIGITAL MEDIA STORE nei confronti di LG ELECTRONICS ITALIA, tenendo la stessa indenne da ogni addebito; - in via riconvenzionale accertare e dichiarare il credito di LG ELECTRONICS ITALIA verso la società attrice dell’importo di capitali € 79.876,80 per i titoli dedotti in atti, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture allegate al saldo, pronunciando, a conferma dell’ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. resa nel corso del giudizio in data 27.3/13.4.2013, la relativa condanna di pagamento a carico di DIGITAL MEDIA STORE. - in via istruttoria rigettare le istanze di parte attrice. pagina http://bit.ly/2d9P1Uf 2 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 nei confronti della Digital Media Store, portato dalle fatture di cui agli - in ogni caso, con vittoria a Sentenza n. 1158/2016 pubbl. il 28/01/2016 RG n. 19167/2012 n. 856/2016 dele28/01/2016 favore dellaRepert. scrivente delle spese dei compensi del presente giudizio, con rimborso forfettario ex art. 2, comma 2 D.M. 55/2014 e accessori di legge. Milano, 8 ottobre 2015 OGGETTO: domanda principale: concorrenza sleale, risarcimento del danno, accertamento negativo del credito vantato da parte convenuta; domanda riconvenzionale: accertamento di inadempimento contrattuale, pagina http://bit.ly/2d9P1Uf 3 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 condanna al pagamento del credito. Sentenza n. 1158/2016 pubbl. il 28/01/2016 RG n. 19167/2012 Repert. n. 856/2016 del 28/01/2016 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Le vicende processuali Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 marzo 2012, DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. (DIGITAL), società distributrice dei prodotti a marchio LG sulla base di due successivi accordi commerciali stipulati nel corso del 2010 e del 2011, conveniva in giudizio LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. (LG), sua controparte contrattuale. In particolare, parte attrice lamentava che, durante la vigenza dell’accordo commerciale sottoscritto in data 14 settembre 2011, parte indebitamente appropriata della clientela della società distributrice, fornendo direttamente i prodotti a marchio LG ad un prezzo ribassato. In conseguenza di ciò, chiedeva il risarcimento del danno patito e l’accertamento dell’avvenuta estinzione, per compensazione, del credito rivendicato dalla convenuta per la fornitura dei prodotti pari ad € 79.876,80, in virtù del contro-credito vantato a titolo risarcitorio. In data 27 luglio 2012 si costituiva in giudizio LG, invocando il rigetto di tutte le domande attoree e svolgendo altresì domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del credito vantato in ragione della fornitura dei prodotti LG relativa all’anno 2011. In data 26 marzo 2013, il Giudice designato emetteva ordinanza con la quale ingiungeva a DIGITAL il pagamento del debito, ritenendo che la convenuta avesse documentato l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile (cfr docc. 3-8, parte convenuta) e che tale pretesa creditoria non fosse paralizzata dalle doglianze dell’attrice, fondate sull’esistenza di un contro-credito di natura risarcitoria dovuto a condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. poste in essere dalla convenuta, il quale infatti non era fondato su prova scritta o di pronta risoluzione. Nel corso del giudizio di merito, concessi alle parti i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta la fase istruttoria, all’udienza del 13 ottobre 2015 il G.I. rimetteva la causa alla fase decisoria, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche. 2.La competenza monocratica del Tribunale pagina http://bit.ly/2d9P1Uf 4 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 convenuta avesse posto in essere atti di concorrenza sleale, per essersi Parte attrice si duole Sentenza n. 1158/2016 pubbl. il 28/01/2016 RG n. 19167/2012 Repert. n. 856/2016 del 28/01/2016 questa sede esclusivamente di profili di in inadempimento contrattuale interferente, neppure e di concorrenza indirettamente, con sleale i c.d. diritti pura di non proprietà industriale o intellettuale di competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa in composizione collegiale. Con la conseguenza che la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica e, per mero riparto degli affari interni, al giudice della Sezione Specializzata. 3.Il rapporto negoziale Il rapporto tra le parti ha natura contrattuale. ad oggetto la fornitura da parte DIGITAL di prodotti a marchio LG per il periodo 1 gennaio 2010-31 dicembre 2010. Tale contratto è stato poi rinnovato in data 14 settembre 2011 per il periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2011. Tali accordi avevano quale oggetto la regolamentazione delle condizioni commerciali inerenti la fornitura dei beni, con particolare riferimento a distributrice. sconti/premi Al che contrario, LG non intendeva riconoscere contenevano alcuna alla società clausola di distribuzione esclusiva né a favore della distributrice-potendo quindi il produttore commercializzare i medesimi prodotti forniti a DIGITAL, sia direttamente sia attraverso altri distributori- né a favore del produttorepotendo DIGITAL commercializzare sul territorio nazionale prodotti di Case concorrenti di LG. Tali clausole spesso accompagnano rapporti commerciali di analogo tenore: l’esclusiva non costituisce tuttavia una sorta di naturalia negotii che integri in via interpretativa l’accordo che ne sia privo. Rientra infatti nella libera volontà contrattuale delle parti, in virtù dell’insindacabile valutazione dei rispettivi interessi, scegliere di prevedere un obbligo di esclusiva in capo al distributore o al produttore per un determinato settore territoriale o per determinati clienti. Quindi, nel caso in esame, neppure in via interpretativa può ritenersi che sussistesse un obbligo contrattuale dell’opposta di astenersi dal proporre direttamente in vendita agli stessi clienti dell’opponente i suoi prodotti. A sua volta, DIGITAL era edotta di poter subire la concorrenza della società fornitrice, situazione controbilanciata dalla facoltà dell’opponente di vendere marchi concorrenti. pagina http://bit.ly/2d9P1Uf 5 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 In data 18 maggio 2010 LG e DIGITAL stipulavano un primo contratto avente Neppure attraverso Sentenza n. 1158/2016 pubbl. il 28/01/2016 RG n. 19167/2012 Repert. n. 856/2016 delanche 28/01/2016 un’interpretazione negoziale secondo buona fede, ove quest’ultima ritenuta criterio integrativo dell’assetto negoziale, si può dedurre un obbligo contrattuale di astensione in capo a LG. Del resto, quest’ultima sin dal mese di gennaio 2011 aveva lealmente avvisato controparte di intendere fornire direttamente tre operatori della grande distribuzione, tra i quali proprio Gruppo Pam, invitando controparte ad astenersi testimonianza dalla del stessa teste fornitura Carettoni (doc. del 5 10 di parte novembre opposta 2013): a e tale comunicazione non risulta essere seguita alcuna contestazione da parte di DIGITAL. Anzi, nonostante tale nuova strategia commerciale della opponente rinnovava il contratto di fornitura con controparte. Pertanto, la fornitura da parte dell’opposta al gruppo Pam non integra alcuna violazione negoziale. 4. Concorrenza sleale Esclusa la responsabilità contrattuale, il preteso obbligo di astensione a carico dell’opposta non può neppure rinvenirsi nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ed, in particolare, nella disposizione posta a presidio della leale concorrenza di cui all’ art. 2598 c.c., comma 3.c.c.. Tale disposizione, che nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, sanziona quelle attività contrarie ai principi di correttezza professionale, idonee a danneggiare l’altrui impresa, non può in sé rendere illecita una condotta contrattualmente consentita, ove già sia la stata la volontà delle parti a disciplinare il relativo rapporto. Dunque la clausola di esclusiva, non inserita nel contratto per volontà delle parti, non può rilevare sotto il profilo concorrenziale. Non si vuole negare la sussistenza di ipotesi in cui una stessa condotta rilevi sotto il duplice profilo, aquiliano e negoziale, ovvero di ipotesi in cui, pur in presenza di accordo, i contraenti pongano in essere illeciti extracontrattuali: in quest’ultimo caso si tratta tuttavia di condotte che il contratto non ha esplicitamente o implicitamente disciplinato, contrariamente al caso in esame. Né rileva il preteso ribasso dei prezzi operato dall’opposta, non accompagnato dalla prova che si trattasse di una vendita sottocosto, ove LG, operatore più forte, operasse addirittura in perdita allo scopo di estromettere controparte dal mercato: tale figura di concorrenza, indagata pagina http://bit.ly/2d9P1Uf 6 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 produttrice, nel successivo mese di settembre 2011 (doc. 2 di LG), parte dalla giurisprudenza anche di Sentenza n. 1158/2016 pubbl. il 28/01/2016 RG n. 19167/2012 Repert. 856/2016 28/01/2016 merito, qui non ricorren.né sotto ildel profilo oggettivo- mancando la prova della vendita sottocosto- né sotto il profilo soggettivo- avendo lealmente LG comunicato a controparte la scelta di rifornire direttamente tre operatori della grande distribuzione, prima di sottoscrivere il nuovo contrato annuale (cfr. doc. 10 parte attrice e testimonianza del teste Carettoni del 5 novembre 2013). La pretesa risarcitoria dell’attrice va dunque disattesa sia sotto il profilo aquiliano, sia sotto il profilo negoziale. 5.la domanda riconvenzionale della convenuta Quanto al credito vantato da LG in via riconvenzionale a titolo di posta di credito è suffragata dalle fatture e dai documenti di trasporto depositati agli atti (cfr. docc. 3-6 di parte convenuta); e ciò per l’importo di € 81.664,80, ridotto con una nota di credito a € 79.876,80. IL credito non è del resto contestato nell’an dalla debitrice opponente, la quale ha solo opposto l’avvenuta estinzione per compensazione alla luce del contro-credito risarcitorio azionato in questa sede. Esclusa tuttavia quest’ultimo, va per le ragioni confermata la sopra condanna esposte la sussistenza dell’attrice –già di incorporata nell’ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c.- per gli importi sopra indicati, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo. 6.Le spese del giudizio Quanto alle spese del giudizio, da liquidare d'ufficio non essendo stata depositata la relativa nota spese, le stesse seguono la soccombenza e tengono conto dell’articolazione del processo snodatosi anche nella fase istruttoria. Parte attrice va pertanto condannata alla rifusione a favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.000,00 (comprensivi di € 1.968,00 già liquidati con l’ordinanza ex art.186 ter c.p.c. emessa in corso di causa) di cui € 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA e spese di registrazione. P.Q.M. Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. contro LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. con atto di citazione depositato in data 16 marzo 2012, e sulla domanda riconvenzionale proposta da LG ELECTRONICS ITALIA pagina http://bit.ly/2d9P1Uf 7 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 pagamento della fornitura dei prodotti avvenuta nel corso del 2011, tale S.p.A contro depositata in DIGITAL data MEDIA 27 STORE luglio Sentenza n. 1158/2016 pubbl. il 28/01/2016 RG n. 19167/2012 Repert. n. 856/2016 del 28/01/2016 s.r.l. con comparsa di costituzione 2012, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1)rigetta le domande attoree, per i motivi di cui in narrativa; 2)in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, confermando l’ordinanza ex art.186 ter c.p.c. emessa in corso di causa, condanna DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. al pagamento di euro € 79.876,80, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 3)condanna DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. alla rifusione a favore di LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. delle spese di lite, liquidate in complessivi € narrativa Così deciso in Milano, 28 gennaio 2016. Il Giudice unico dott. ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/2d9P1Uf 8 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 6.000,00 oltre IVA, CPA e spese di registrazione, così come specificato in