apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 70759/2012 N.R.G. 70759/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE “A” CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi Presidente dott. Claudio Marangoni Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G.70759/2012 promossa da: CELA s.r.l., con sede legale in Torino, via Treviso n. 36 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Paolo Troni, con il patrocinio dell’avv. ROSBOCH AMEDEO ATTRICE contro MAURIZIO FRANCHI, nato a Provaglio d’Iseo (BS) il 17.03.1961, residente in Ome (BS), via Panello n. 5 GIMAEX GROUP S.A., con sede in 8 Rue Henri-Becquerel, Z.I. de Mitry Compans, BP 215, 77292 Mitry Mory Cedex, Francia CONVENUTI CONTUMACI pagina http://bit.ly/2bFpe3z 1 di 12 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 70759/2012 CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni rassegnate in data 6.10.2015. OGGETTO: domanda di accertamento della violazione di segreti del danno, pubblicazione del provvedimento, distruzione e/o ritiro dal commercio. pagina http://bit.ly/2bFpe3z 2 di 12 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 industriali, concorrenza sleale, domanda di inibitoria, risarcimento Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 70759/2012 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Le vicende processuali Con atto di citazione notificato in data 17.10.2012-4.2.2013, CELA s.r.l., società attiva nella costruzione e nella commercializzazione di piattaforme aeree ed affittuaria dal 21.5.2009 di due rami d’azienda di Cela s.p.a. (quest’ultima dal 1992 leader nel settore a livello nazionale ed internazionale e dichiarata fallita con sentenza la concorrente francese GIMAEX GROUP S.A. e MAURIZIO FRANCHI, ex amministratore e socio di CELA s.p.a.. In particolare, l’attrice lamentava la sottrazione di gran parte del proprio patrimonio di informazioni segrete e riservate, consistenti sia in numerosi disegni tecnici utilizzati per la realizzazione delle piattaforme aeree, sia in rilevanti informazioni commerciali, quali le proprie offerte nei bandi di gara, ipotesi sanzionata dagli artt. 98 e 99 c.p.i. e dall’art. 2598 c.c.. E ciò attraverso la condotta illecita di Maurizio Franchi, assunto in qualità di collaboratore per assicurare la dell’esperienza continuità maturata ed il dalla passaggio fallita a Cela favore dell’attrice s.p.a., in realtà rivelatosi dipendente infedele, disposto a trasmettere illecitamente alla concorrente francese GIMAEX GROUP S.A. tutto il know-how del nuovo datore di lavoro. Ricordato che era stato dato corso anche ad un procedimento penale, invocava dunque in questa sede la tutela inibitoria, quella risarcitoria e la pubblicazione. I convenuti non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Nel corso del giudizio, concessi alla parte i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. ed espletata l’attività istruttoria, all’udienza del 6.10.2015 il G.I. rimetteva la causa alla fase decisoria, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali. 2.La sottrazione dei segreti industriali 2.1 La condotta contestata pagina http://bit.ly/2bFpe3z 3 di 12 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 del Tribunale di Brescia n. 108 del 28.4.2010), conveniva in giudizio Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 70759/2012 Come accennato, in data 21.5.2009 CELA s.r.l. ha concluso con CELA s.p.a., società leader in Italia ed in Europa nel settore della costruzione di piattaforme aeree, un contratto di affitto di azienda in forza del quale la prima è divenuta affittuaria di due rami di azienda della seconda, dedicati alla produzione di particolari piattaforme aeree. Tale contratto è stato stipulato nell’ambito di un concordato fallimentare omologato dal Tribunale territorialmente e commerciale; tale società è stata tuttavia dichiarata fallita con sentenza n. 108 del 28.4.2010 emessa dal Tribunale di Brescia. Nel frattempo, parte attrice ha assunto l’ex amministratore e socio di Cela s.p.a. –il convenuto MAURIZIO FRANCHI- al fine di trasferire al nuovo management le necessarie informazioni tecniche e commerciali per rilanciare la produzione e la commercializzazione delle citate piattaforme aree. In tale contesto, nel mese di luglio del 2010, l’attrice ha accertato che MAURIZIO FRANCHI sistematicamente rivelava e trasmetteva alla concorrente francese, qui convenuta, informazioni segrete e riservate sulle piattaforme aeree: alle stesse il convenuto aveva accesso tramite il proprio computer aziendale, in cui erano custoditi gli archivi di Cela relativi ai progetti delle piattaforme aeree ed alle offerte commerciali elaborate dalla nuova gestione di CELA (sull’accesso del computer commerciale al server, si veda il verbale udienza del 8.4.2014, testimonianza resa da Giuseppe Tesei). Di tale prospettazione vi è ampio riscontro nella documentazione versata agli atti; emerge infatti che MAURIZIO FRANCHI ha trasmesso via e-mail ai vertici GIMAEX GROUP S.A., nelle persone di Didier Camus, Christophe Dalmaso e Serge Courtot, i seguenti dati: a)informazioni tecniche sulle piattaforme progettate dall’attrice (si veda il verbale udienza del 15.1.2014, testimonianza resa da Stefano Tira, il quale ha riconosciuto i disegni di cui ai docc. 6-8, 10-33 dichiarando di averli elaborati lui stesso per conto di CELA pagina 4 di 12 s.r.l./CELA s.p.a.). Ed in particolare: http://bit.ly/2bFpe3z Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 competente, al fine di garantire a CELA s.p.a. continuità produttiva Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 70759/2012 in data 3.5.2010 inviava 34 allegati contenenti i progetti e i particolari costruttivi della piattaforma aerea ALP444 (cfr. doc. 6 di parte attrice); in data 5.3.2010 trasmetteva i dati tecnici ed il prezzo della piattaforma aerea ALP330 (cfr. doc. 16 di parte attrice); il successivo 21.5.2010 inoltrava i disegni della piattaforma aerea A 320 (cfr. doc. 19 di parte attrice); ALP540 (cfr. doc. 24 di parte attrice); in data 1.4.2010 inviava i piani di controllo della qualità elaborati da CELA s.r.l., c.d. “Test Quality-Book”. Di seguito si riporta il testo della e-mail citata: “Caro Sergio, come da accordo troverai il Quality-Test Book. Non vorrei essere venale, visto che è dall’estate scorsa che ci frequentiamo, non è il caso che mi anticipi un po’ di Euro (del progetto Brasile per esempio). Ti ringrazio anticipatamente. Ciao e Buona Pasqua. Maurizio” (cfr. doc. 18 di parte attrice); b)informazioni relative alle strategie industriali dell’attrice. Ed in particolare: in data 6.7.2010 inviava il contenuto di alcune offerte praticate da CELA s.r.l. ai propri clienti (cfr. doc. 8 di cui si riportano alcuni stralci: “Caro Sergio, allegato troverai le offerte fatte Normalmente a Bai Bai e IMS, ricarica max complete 8%, di Iveco relativi max 15%. disegni. Per tua conoscenza, sul conto non è arrivato ancora niente, (doveva già essere l’ora della seconda parte). Se i tempi sono questi, dovremo trovare un’altra soluzione. Ciao e Buon Lavoro. Maurizio”); in data 15.6.2010 trasmetteva i testi di gare internazionali per piattaforme aeree già fornite da CELA s.p.a. a Iveco (si veda il doc. 21 di parte attrice: “Caro Sergio, come da accordi, ti invio Tender ricevuto da venditore Iveco. Se intendi fare qualcosa, se hai un Dealer in Loco, Io ho tutto il necessario. pagina http://bit.ly/2bFpe3z 5 di 12 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 in data 6.7.2010 inviava i disegni della piattaforma aerea Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 70759/2012 Ciao, Maurizio”); il 10.2.2010 inoltrava alcuni testi di gare internazionali per piattaforme aeree bandite in Giordania, alle quali CELA s.r.l. aveva partecipato (cfr. doc. 13, di parte attrice: “Hi Xavier, like our agreement, enclosed you will find the Tender for Giordania […]”); in data 5.2.2010 trasmetteva la proposta di vendita del progetto doc. 12 di parte attrice). Inoltre sempre il convenuto infedele, in nome e per conto di GIMAEX GROUP S.A., prendeva contatti con i fornitori di CELA s.p.a. prima e CELA s.r.l. dopo (ed in particolare le società GP e Skyline, cfr. verbale udienza del 15.10.2014, testimonianza resa da Stefano Tira). E ciò per la realizzazione di piattaforme da parte della concorrente francese (si veda la e-mail inviata in data 11.6.2010 al sig. Dalmaso: “Hi Christophe, the next week, I will contact the supplier to have a answer, Good job… Maurizio”, cfr. doc. 20 di parte attrice). Tutta tale articolata e complessa documentazione, prodotta dall’attrice ed acquisita attraverso sequestri effettuati in sede penale, documenta la sistematica ed illecita acquisizione di tutto il patrimonio di informazioni riservate di CELA s.r.l., da parte di GIMAEX GROUP S.A., tramite MAURIZIO FRANCHI, caratterizzata da una preordinazione del piano articolata in ogni singolo dettaglio. 2.2. La riconducibilità della fattispecie all’ipotesi di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. Non vi è poi dubbio che le informazioni descritte siano riconducibili al rimedio di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.. Invero esse: sono definibili pubblico che, accessibile come non alle patrimonio appartenendo imprese conoscitivo allo presenti sul stato non di dominio della tecnica mercato, integrano l'intero patrimonio dell’impresa, frutto di attività di ricerca, studio ed expertise imprenditoriale, separato e separabile dalle pagina http://bit.ly/2bFpe3z 6 di 12 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 completo avente ad oggetto la piattaforma aerea TJ540F (cfr. Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 70759/2012 conoscenze del lavoratore. E ciò, non solo con riguardo ai disegni ed ai progetti delle res rielaborati da CELA s.r.l., ma anche con riguardo alle sue informazioni commerciali. Sotto quest’ultimo aspetto è pacifica nella giurisprudenza, anche di questo Tribunale, la proteggibilità delle notizie inerenti la clientela e le condizioni economiche ad essa praticate. Più nello specifico, sono ritenuti proteggibili elenchi contenenti prezzi o i preventivi consegnati nelle trattative in corso (tra gli altri, Trib. Milano, 4.11.2013, Trib. Bologna, 15.7.2013, Trib. Perugia, sez. dist. Foligno, 23.1.2008); rivestono un significativo valore economico, tenuto conto del tempo e delle risorse umane ed economiche impiegate per la loro acquisizione. Nel caso in esame, trattandosi le piattaforme aeree di beni realizzati su commessa, sui disegni standard i tecnici di Cela s.r.l. di volta in volta aggiungevano i diversi adattamenti sia sulla c.d. “componentistica sciolta” -ad esempio sul braccio telescopico, sulla torretta sul becco- sia sul prodotto finito (cfr. Trib. Bologna, 26.4.2013). Tali interventi erano compiuti sulla base delle richieste del committente ovvero dei requisiti prescritti nei bandi di gara: si fa riferimento in particolare alle gare indette in Giordania, Arabia Saudita ed Hong Kong (cfr. testimonianza resa da Stefano Tira). Sui manufatti finiti venivano poi eseguiti test (ad esempio test di carico), i cui esiti venivano, ancora una volta, illecitamente trasmessi a GIMAEX che se ne appropriava senza alcuno sforzo, con l’intento –per giunta- di partecipare alle stesse gare di Cela s.r.l., migliorandone fraudolentemente l’offerta. Infine, anche le offerte commerciali dell’attrice venivano trasmesse alla concorrente sleale accompagnate dall’indicazione delle ricariche. Da tali considerazioni si desume l’immediato vantaggio competitivo sul mercato che la disponibilità illecita di un così pagina http://bit.ly/2bFpe3z 7 di 12 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 nominativi di clienti e fornitori, le condizioni contrattuali, i Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 70759/2012 rilevante patrimonio di informazioni ha concretato per la concorrente sleale; la stessa non ha infatti dovuto sostenere i relativi costi di ricerca e sviluppo potendo così, non solo annullare i tempi tecnici normalmente indispensabili per acquisire tali dati, ma anche migliorare le proposte commerciali dell’attrice conoscendone preventivamente i contenuti (cfr. tra le altre, Trib. Torino, 6.7.2012, Trib. Bologna, 4.7.2008, in erano tutelate da CELA s.r.l., in quanto contenute sul server aziendale non accessibile se non attraverso i computer ad esso collegati. Dunque le informazioni sottratte dai convenuti godono della tutela di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.. 3.La posizione di MAURIZIO FRANCHI Maurizio Franchi, pur sprovvisto della qualifica di imprenditore, ha rivestito un ruolo-chiave nella commissione dell’illecito: è stato lui stesso a sottrarre materialmente tutte le informazioni di cui si discute, attraverso un computer aziendale in rete con la memoria centrale e dalla quale era possibile prelevare tutti i disegni e le offerte commerciali di CELA (cfr. testimonianza di Giuseppe Tesei, verbale 8.4.2014). Egli dunque ha senza dubbio concorso, quale terzo compartecipe, nella condotta illecita posta in essere da GIMAEX GROUP S.A.. In particolare, oltre a trasmettere alla concorrente sleale informazioni segrete relative a numerosissimi particolari tecnici dei prodotti del proprio datore commerciali) ha di lavoro intrattenuto (unitamente rapporti ai dati delle offerte per conto della società francese con soggetti terzi, quali ad esempio i fornitori di Cela, quando ancora collaborava con quest’ultima (cfr. docc. 23 e 25 di parte attrice). Il convenuto deve dunque rispondere in solido con GIMAEX per tutte le condotte qui esaminate (vedi Trib. Bologna. 15.7.2013). 4.Le condotte di concorrenza sleale pagina http://bit.ly/2bFpe3z 8 di 12 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 GADI 2008, 5298); Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 70759/2012 L’attrice lamenta che le condotte complessivamente poste in essere dalle parti convenute, oltre a determinare una violazione del diritto al controllo delle informazioni aziendali segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., costituiscono anche un’ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.. In proposito, va ricordato che la tutela offerta ai segreti aziendali dalla disciplina della concorrenza sleale è sussidiaria rispetto a iniziale dell’art. 99 c.p.i. va interpretata nel senso che nei casi in cui manchino i requisiti di protezione previsti dall’art. 98 c.p.i. potrà farsi luogo all’applicazione della disciplina in materia di concorrenza sleale” (Trib. Bologna, 4.7.2008). Tutte le condotte qui censurate sono tuttavia già giudicate illecite per violazione della disciplina speciale dianzi citata, non residuando dunque alcuna ulteriore ipotesi da sindacare con la tutela anticoncorrenziale. I rimedi apprestati attraverso la protezione delle informazioni aziendali segrete assorbono insomma nel caso in esame quelli di cui all’art. 2598 c.c.. 5.Il risarcimento del danno Quanto al danno risarcibile, non vi è dubbio che le condotte poste in essere dai convenuti abbiano arrecato all’attrice grave danno. Sotto il profilo oggettivo infatti, utilizzando disegni, progetti e particolari di piattaforme aeree di proprietà di CELA s.r.l., GIMAEX GROUP S.A. sviluppo ha posta sfruttato in essere economicamente dalla società l’attività attrice; di ricerca inoltre, e avuta contezza del contenuto delle offerte commerciali preparate dalla suddetta, ha formulato offerte al mercato evidentemente più competitive di quelle dell’attrice, a danno della concorrente leale. Quanto al profilo soggettivo, le modalità di sistematica sottrazione del patrimonio di informazioni di Cela attraverso Maurizio Franchi, il quale a sua volta pretendeva per giunta un corrispettivo per tale fraudolenta collaborazione, manifesta una partecipazione pagina http://bit.ly/2bFpe3z alla 9 di 12 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 quella offerta quali diritti di proprietà industriale: “la parte Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 70759/2012 condotta di grado massimo, nella forma del dolo in capo ad entrambi i convenuti. Passando al quantum, CELA ha quantificato il pregiudizio dalla stessa patito nell’importo di € 500.000,00: tale cristallizzazione appare corretta, senza necessità di dare ingresso ad un’indagine peritale. GIMAEX GROUP S.A. ha infatti realizzato almeno 6 (sei) piattaforme ALP 444, avendo ordinato altrettanti bracci meccanici alla fornitrice Cela, BETA COSTRUZIONI s.r.l. listino tali (cfr .doc. 50 e 51 di parte attrice). Il prezzo di di bracci meccanici ammonta ad € 300.000,00, di cui il 30%, pari a 90.000,00 ciascuno, corrisponde al margine di guadagno che CELA ha dichiarato di assicurarsi e che il Collegio ritiene congruo. Moltiplicando tale somma per il numero delle res illecitamente realizzate, si perviene dunque all’importo di € 540.000,00. Tale somma va posta a carico solidale dei convenuti e sulla stessa decorrono gli interessi legali dalla pronuncia al saldo. 6.Il comando giudiziale All’accertamento della commissione di atti in violazione del segreto aziendale segue l’inibitoria, non assistita da penale, in quanto misura accessoria sottoposta al principio della domanda e qui non richiesta. Segue inoltre la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno come sopra quantificato. Appare opportuno concedere nel caso di specie la pubblicazione della sentenza, secondo le modalità indicate in dispositivo, anche al fine di ristabilire una corretta informazione sul mercato. E ciò considerata la duplice vocazione di tale rimedio, sia di natura preventiva (in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori l’utilizzo di conoscenze di proprietà altrui) sia di natura riparatoria (in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla concorrente leale). pagina http://bit.ly/2bFpe3z 10 di 12 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 di Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 70759/2012 Non si accede alla domanda di distruzione, in quanto non risulta assoggettato a sequestro –quantomeno civile- alcun prodotto frutto dell’illecito; analogamente non viene disposto il rimedio del ritiro dal commercio, in quanto –ricordato che la concorrente ha sede in Francia e le commesse di cui si discute sono destinate a Paesi anche extraeuropei- non è stata fornita prova della relativa presenza sul territorio nazionale. dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della scansione del giudizio, articolatosi anche nella fase istruttoria orale. P.Q.M. Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 17.10.2012-4.2.2013 da CELA s.r.l. contro MAURIZIO FRANCHI e GIMAEX GROUP S.A., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1)accerta e dichiara che GIMAEX GROUP S.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e MAURIZIO FRANCHI hanno sottratto ed utilizzato informazioni segrete in violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i. per i motivi di cui in narrativa; 2)inibisce a GIMAEX GROUP S.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed a MAURIZIO FRANCHI la diffusione e l’utilizzazione delle informazioni segrete indicate al punto 1, di titolarità di Cela s.r.l.; 3)condanna le parti convenute, GIMAEX GROUP S.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e MAURIZIO FRANCHI, in solido, al risarcimento del danno quantificato in € 540.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 4)dispone la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della presente sentenza, a caratteri doppi del normale, una sola volta sul quotidiano il “Corriere della Sera” a cura dell’attrice e a spese delle parti convenute in solido; pagina http://bit.ly/2bFpe3z 11 di 12 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 70759/2012 5)condanna le parti convenute, GIMAEX GROUP S.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e MAURIZIO FRANCHI, in solido, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 15.000,00, di cui € 2.500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA, CPA e spese di registrazione. Così deciso in Milano, il 7.1.2016. dott.ssa Marina Tavassi Il giudice estensore dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/2bFpe3z 12 di 12 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Il Presidente