apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016
RG n. 70759/2012
N.R.G. 70759/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
Presidente
dott. Claudio Marangoni
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G.70759/2012 promossa
da:
CELA s.r.l., con sede legale in Torino, via Treviso n. 36 in persona
del legale rappresentante pro tempore, dott. Paolo Troni, con il
patrocinio dell’avv. ROSBOCH AMEDEO
ATTRICE
contro
MAURIZIO
FRANCHI,
nato
a
Provaglio
d’Iseo
(BS)
il
17.03.1961,
residente in Ome (BS), via Panello n. 5
GIMAEX GROUP S.A., con sede in 8 Rue Henri-Becquerel, Z.I. de Mitry
Compans, BP 215, 77292 Mitry Mory Cedex, Francia
CONVENUTI CONTUMACI
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Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
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CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza
di precisazione delle conclusioni rassegnate in data 6.10.2015.
OGGETTO:
domanda
di
accertamento
della
violazione
di
segreti
del danno, pubblicazione del provvedimento, distruzione e/o ritiro
dal commercio.
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Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
industriali, concorrenza sleale, domanda di inibitoria, risarcimento
Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016
RG n. 70759/2012
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2012-4.2.2013, CELA
s.r.l., società attiva nella costruzione e nella commercializzazione
di
piattaforme
aeree
ed
affittuaria
dal
21.5.2009
di
due
rami
d’azienda di Cela s.p.a. (quest’ultima dal 1992 leader nel settore a
livello nazionale ed internazionale e dichiarata fallita con sentenza
la concorrente francese GIMAEX GROUP S.A. e MAURIZIO FRANCHI, ex
amministratore e socio di CELA s.p.a..
In particolare, l’attrice lamentava la sottrazione di gran parte del
proprio patrimonio di informazioni segrete e riservate, consistenti
sia in numerosi disegni tecnici utilizzati per la realizzazione delle
piattaforme aeree, sia in rilevanti informazioni commerciali, quali
le proprie offerte nei bandi di gara, ipotesi sanzionata dagli artt.
98 e 99 c.p.i. e dall’art. 2598 c.c.. E ciò attraverso la condotta
illecita di Maurizio Franchi, assunto in qualità di collaboratore per
assicurare
la
dell’esperienza
continuità
maturata
ed
il
dalla
passaggio
fallita
a
Cela
favore
dell’attrice
s.p.a.,
in
realtà
rivelatosi dipendente infedele, disposto a trasmettere illecitamente
alla concorrente francese GIMAEX GROUP S.A. tutto il know-how del
nuovo datore di lavoro. Ricordato che era stato dato corso anche ad
un procedimento penale, invocava dunque in questa sede la tutela
inibitoria, quella risarcitoria e la pubblicazione.
I convenuti non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne veniva
dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, concessi alla parte i termini di cui all’art.
183 comma 6 c.p.c. ed espletata l’attività istruttoria, all’udienza
del
6.10.2015
il
G.I.
rimetteva
la
causa
alla
fase
decisoria,
assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
2.La sottrazione dei segreti industriali
2.1 La condotta contestata
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del Tribunale di Brescia n. 108 del 28.4.2010), conveniva in giudizio
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Come accennato, in data 21.5.2009 CELA s.r.l. ha concluso con CELA
s.p.a., società leader in Italia ed in Europa nel settore della
costruzione di piattaforme aeree, un contratto di affitto di azienda
in forza del quale la prima è divenuta affittuaria di due rami di
azienda
della
seconda,
dedicati
alla
produzione
di
particolari
piattaforme aeree. Tale contratto è stato stipulato nell’ambito di un
concordato
fallimentare
omologato
dal
Tribunale
territorialmente
e commerciale; tale società è stata tuttavia dichiarata fallita con
sentenza n. 108 del 28.4.2010 emessa dal Tribunale di Brescia.
Nel frattempo, parte attrice ha assunto l’ex amministratore e socio
di Cela s.p.a. –il convenuto MAURIZIO FRANCHI- al fine di trasferire
al nuovo management le necessarie informazioni tecniche e commerciali
per rilanciare la produzione e la commercializzazione delle citate
piattaforme aree.
In tale contesto, nel mese di luglio del 2010, l’attrice ha accertato
che MAURIZIO FRANCHI sistematicamente rivelava e trasmetteva alla
concorrente francese, qui convenuta, informazioni segrete e riservate
sulle piattaforme aeree: alle stesse il convenuto aveva accesso
tramite il proprio computer aziendale, in cui erano custoditi gli
archivi di Cela relativi ai progetti delle piattaforme aeree ed alle
offerte
commerciali
elaborate
dalla
nuova
gestione
di
CELA
(sull’accesso del computer commerciale al server, si veda il verbale
udienza del 8.4.2014, testimonianza resa da Giuseppe Tesei).
Di tale prospettazione vi è ampio riscontro nella documentazione
versata agli atti; emerge infatti che MAURIZIO FRANCHI ha trasmesso
via e-mail ai vertici GIMAEX GROUP S.A., nelle persone di Didier
Camus, Christophe Dalmaso e Serge Courtot, i seguenti dati:
a)informazioni tecniche sulle piattaforme progettate dall’attrice (si
veda il verbale udienza del 15.1.2014, testimonianza resa da Stefano
Tira, il quale ha riconosciuto i disegni di cui ai docc. 6-8, 10-33
dichiarando
di
averli
elaborati
lui
stesso
per
conto
di
CELA
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s.r.l./CELA s.p.a.). Ed in particolare:
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competente, al fine di garantire a CELA s.p.a. continuità produttiva
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 in data 3.5.2010 inviava 34 allegati contenenti i progetti e i
particolari costruttivi della piattaforma aerea ALP444 (cfr.
doc. 6 di parte attrice);
 in data 5.3.2010 trasmetteva i dati tecnici ed il prezzo della
piattaforma aerea ALP330 (cfr. doc. 16 di parte attrice);
 il successivo 21.5.2010 inoltrava i disegni della piattaforma
aerea A 320 (cfr. doc. 19 di parte attrice);
ALP540 (cfr. doc. 24 di parte attrice);
 in data 1.4.2010 inviava i piani di controllo della qualità
elaborati da CELA s.r.l., c.d. “Test Quality-Book”. Di seguito si
riporta il testo della e-mail citata: “Caro Sergio, come da
accordo troverai il Quality-Test Book. Non vorrei essere venale,
visto che è dall’estate scorsa che ci frequentiamo, non è il
caso che mi anticipi un po’ di Euro (del progetto Brasile per
esempio). Ti ringrazio anticipatamente. Ciao e Buona Pasqua.
Maurizio” (cfr. doc. 18 di parte attrice);
b)informazioni relative alle strategie industriali dell’attrice.
Ed in particolare:

in
data
6.7.2010
inviava
il
contenuto
di
alcune
offerte
praticate da CELA s.r.l. ai propri clienti (cfr. doc. 8 di cui
si riportano alcuni stralci: “Caro Sergio, allegato troverai le
offerte
fatte
Normalmente
a
Bai
Bai
e
IMS,
ricarica
max
complete
8%,
di
Iveco
relativi
max
15%.
disegni.
Per
tua
conoscenza, sul conto non è arrivato ancora niente, (doveva già
essere l’ora della seconda parte). Se i tempi sono questi,
dovremo
trovare
un’altra
soluzione.
Ciao
e
Buon
Lavoro.
Maurizio”);

in data 15.6.2010 trasmetteva i testi di gare internazionali per
piattaforme aeree già fornite da CELA s.p.a. a Iveco (si veda il
doc. 21 di parte attrice: “Caro Sergio, come da accordi, ti
invio
Tender
ricevuto
da
venditore
Iveco.
Se
intendi
fare
qualcosa, se hai un Dealer in Loco, Io ho tutto il necessario.
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 in data 6.7.2010 inviava i disegni della piattaforma aerea
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Ciao, Maurizio”);

il 10.2.2010 inoltrava alcuni testi di gare internazionali per
piattaforme aeree bandite in Giordania, alle quali CELA s.r.l.
aveva partecipato (cfr. doc. 13, di parte attrice: “Hi Xavier,
like our agreement, enclosed you will find the Tender for
Giordania […]”);

in data 5.2.2010 trasmetteva la proposta di vendita del progetto
doc. 12 di parte attrice).
Inoltre sempre il convenuto infedele, in nome e per conto di GIMAEX
GROUP S.A., prendeva contatti con i fornitori di CELA s.p.a. prima e
CELA s.r.l. dopo (ed in particolare le società GP e Skyline, cfr.
verbale udienza del 15.10.2014, testimonianza resa da Stefano Tira).
E ciò per la realizzazione di piattaforme da parte della concorrente
francese (si veda la e-mail
inviata in data
11.6.2010 al
sig.
Dalmaso: “Hi Christophe, the next week, I will contact the supplier
to
have
a
answer,
Good
job…
Maurizio”,
cfr.
doc.
20
di
parte
attrice).
Tutta
tale
articolata
e
complessa
documentazione,
prodotta
dall’attrice ed acquisita attraverso sequestri effettuati in sede
penale, documenta la sistematica ed illecita acquisizione di tutto il
patrimonio di informazioni riservate di CELA s.r.l., da parte di
GIMAEX GROUP S.A., tramite MAURIZIO FRANCHI, caratterizzata da una
preordinazione del piano articolata in ogni singolo dettaglio.
2.2. La riconducibilità della fattispecie all’ipotesi di cui agli
artt. 98 e 99 c.p.i.
Non vi è poi dubbio che le informazioni descritte siano riconducibili
al rimedio di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.. Invero esse:
 sono
definibili
pubblico
che,
accessibile
come
non
alle
patrimonio
appartenendo
imprese
conoscitivo
allo
presenti
sul
stato
non
di
dominio
della
tecnica
mercato,
integrano
l'intero patrimonio dell’impresa, frutto di attività di ricerca,
studio ed expertise imprenditoriale, separato e separabile dalle
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completo avente ad oggetto la piattaforma aerea TJ540F (cfr.
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conoscenze del lavoratore. E ciò, non solo con riguardo ai
disegni ed ai progetti delle res rielaborati da CELA s.r.l., ma
anche con riguardo alle sue informazioni commerciali. Sotto
quest’ultimo aspetto è pacifica nella giurisprudenza, anche di
questo Tribunale, la proteggibilità delle notizie inerenti la
clientela e le condizioni economiche ad essa praticate. Più
nello specifico, sono ritenuti proteggibili elenchi contenenti
prezzi o i preventivi consegnati nelle trattative in corso (tra
gli altri, Trib. Milano, 4.11.2013, Trib. Bologna, 15.7.2013,
Trib. Perugia, sez. dist. Foligno, 23.1.2008);
 rivestono un significativo valore economico, tenuto conto del
tempo e delle risorse umane ed economiche impiegate per la loro
acquisizione. Nel caso in esame, trattandosi le piattaforme
aeree di beni realizzati su commessa, sui disegni standard i
tecnici di Cela s.r.l. di volta in volta aggiungevano i diversi
adattamenti sia sulla c.d. “componentistica sciolta” -ad esempio
sul braccio telescopico, sulla torretta sul becco- sia sul
prodotto finito (cfr. Trib. Bologna, 26.4.2013). Tali interventi
erano compiuti sulla base delle richieste del committente ovvero
dei requisiti prescritti nei bandi di gara: si fa riferimento in
particolare alle gare indette in Giordania, Arabia Saudita ed
Hong
Kong
(cfr.
testimonianza
resa
da
Stefano
Tira).
Sui
manufatti finiti venivano poi eseguiti test (ad esempio test di
carico), i cui esiti venivano, ancora una volta, illecitamente
trasmessi a GIMAEX che se ne appropriava senza alcuno sforzo,
con l’intento –per giunta- di partecipare alle stesse gare di
Cela s.r.l., migliorandone fraudolentemente l’offerta. Infine,
anche le offerte commerciali dell’attrice venivano trasmesse
alla
concorrente
sleale
accompagnate
dall’indicazione
delle
ricariche.
Da
tali
considerazioni
si
desume
l’immediato
vantaggio
competitivo sul mercato che la disponibilità illecita di un così
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nominativi di clienti e fornitori, le condizioni contrattuali, i
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rilevante
patrimonio
di
informazioni
ha
concretato
per
la
concorrente sleale; la stessa non ha infatti dovuto sostenere i
relativi costi di ricerca e sviluppo potendo così, non solo
annullare
i
tempi
tecnici
normalmente
indispensabili
per
acquisire tali dati, ma anche migliorare le proposte commerciali
dell’attrice conoscendone preventivamente i contenuti (cfr. tra
le altre, Trib. Torino, 6.7.2012, Trib. Bologna, 4.7.2008, in
 erano tutelate da CELA s.r.l., in quanto contenute sul server
aziendale non accessibile se non attraverso i computer ad esso
collegati.
Dunque le informazioni sottratte dai convenuti godono della tutela di
cui agli artt. 98 e 99 c.p.i..
3.La posizione di MAURIZIO FRANCHI
Maurizio Franchi, pur sprovvisto della qualifica di imprenditore, ha
rivestito un ruolo-chiave nella commissione dell’illecito: è stato
lui stesso a sottrarre materialmente tutte le informazioni di cui si
discute, attraverso un computer aziendale in rete con la memoria
centrale e dalla quale era possibile prelevare tutti i disegni e le
offerte commerciali di CELA (cfr. testimonianza di Giuseppe Tesei,
verbale 8.4.2014).
Egli dunque ha senza dubbio concorso, quale terzo compartecipe, nella
condotta
illecita
posta
in
essere
da
GIMAEX
GROUP
S.A..
In
particolare, oltre a trasmettere alla concorrente sleale informazioni
segrete relative a numerosissimi particolari tecnici dei prodotti del
proprio
datore
commerciali)
ha
di
lavoro
intrattenuto
(unitamente
rapporti
ai
dati
delle
offerte
per
conto
della
società
francese con soggetti terzi, quali ad esempio i fornitori di Cela,
quando ancora collaborava con quest’ultima (cfr. docc. 23 e 25 di
parte attrice).
Il convenuto deve dunque rispondere in solido con GIMAEX per tutte le
condotte qui esaminate (vedi Trib. Bologna. 15.7.2013).
4.Le condotte di concorrenza sleale
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GADI 2008, 5298);
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L’attrice lamenta che le condotte complessivamente poste in essere
dalle parti convenute, oltre a determinare una violazione del diritto
al controllo delle informazioni aziendali segrete ai sensi degli
artt. 98 e 99 c.p.i., costituiscono anche un’ipotesi di concorrenza
sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c..
In proposito, va ricordato che la tutela offerta ai segreti aziendali
dalla disciplina della concorrenza sleale è sussidiaria rispetto a
iniziale dell’art. 99 c.p.i. va interpretata nel senso che nei casi
in cui manchino i requisiti di protezione previsti dall’art. 98
c.p.i. potrà farsi luogo all’applicazione della disciplina in materia
di concorrenza sleale” (Trib. Bologna, 4.7.2008).
Tutte le condotte qui censurate sono tuttavia già giudicate illecite
per
violazione
della
disciplina
speciale
dianzi
citata,
non
residuando dunque alcuna ulteriore ipotesi da sindacare con la tutela
anticoncorrenziale.
I
rimedi
apprestati
attraverso
la
protezione
delle informazioni aziendali segrete assorbono insomma nel caso in
esame quelli di cui all’art. 2598 c.c..
5.Il risarcimento del danno
Quanto al danno risarcibile, non vi è dubbio che le condotte poste in
essere dai convenuti abbiano arrecato all’attrice grave danno. Sotto
il
profilo
oggettivo
infatti,
utilizzando
disegni,
progetti
e
particolari di piattaforme aeree di proprietà di CELA s.r.l., GIMAEX
GROUP
S.A.
sviluppo
ha
posta
sfruttato
in
essere
economicamente
dalla
società
l’attività
attrice;
di
ricerca
inoltre,
e
avuta
contezza del contenuto delle offerte commerciali preparate dalla
suddetta,
ha
formulato
offerte
al
mercato
evidentemente
più
competitive di quelle dell’attrice, a danno della concorrente leale.
Quanto al profilo soggettivo, le modalità di sistematica sottrazione
del patrimonio di informazioni di Cela attraverso Maurizio Franchi,
il quale a sua volta pretendeva per giunta un corrispettivo per tale
fraudolenta
collaborazione,
manifesta
una
partecipazione
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alla
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quella offerta quali diritti di proprietà industriale: “la parte
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condotta di grado massimo, nella forma del dolo in capo ad entrambi i
convenuti.
Passando al quantum, CELA ha quantificato il pregiudizio dalla stessa
patito nell’importo di € 500.000,00: tale cristallizzazione appare
corretta, senza necessità di dare ingresso ad un’indagine peritale.
GIMAEX GROUP S.A. ha infatti realizzato almeno 6 (sei) piattaforme
ALP 444, avendo ordinato altrettanti bracci meccanici alla fornitrice
Cela,
BETA
COSTRUZIONI
s.r.l.
listino
tali
(cfr
.doc.
50
e
51
di
parte
attrice).
Il
prezzo
di
di
bracci
meccanici
ammonta
ad
€
300.000,00, di cui il 30%, pari a 90.000,00 ciascuno, corrisponde al
margine di guadagno che CELA ha dichiarato di assicurarsi e che il
Collegio ritiene congruo. Moltiplicando tale somma per il numero
delle res illecitamente realizzate, si perviene dunque all’importo di
€ 540.000,00.
Tale somma va posta a carico solidale dei convenuti e sulla stessa
decorrono gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
6.Il comando giudiziale
All’accertamento della commissione di atti in violazione del segreto
aziendale segue l’inibitoria, non assistita da penale, in quanto
misura accessoria sottoposta al principio della domanda e qui non
richiesta.
Segue inoltre la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del
danno come sopra quantificato.
Appare opportuno concedere nel caso di specie la pubblicazione della
sentenza, secondo le modalità indicate in dispositivo, anche al fine
di
ristabilire
una
corretta
informazione
sul
mercato.
E
ciò
considerata la duplice vocazione di tale rimedio, sia di natura
preventiva
(in
quanto
diretto
a
prevenire
ulteriori
pregiudizi
portando a conoscenza degli operatori l’utilizzo di conoscenze di
proprietà altrui) sia di natura riparatoria (in quanto diretto a
risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla concorrente
leale).
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Non si accede alla domanda di distruzione, in quanto non risulta
assoggettato a sequestro –quantomeno civile- alcun prodotto frutto
dell’illecito; analogamente non viene disposto il rimedio del ritiro
dal commercio, in quanto –ricordato che la concorrente ha sede in
Francia e le commesse di cui si discute sono destinate a Paesi anche
extraeuropei- non è stata fornita prova della relativa presenza sul
territorio nazionale.
dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della scansione
del giudizio, articolatosi anche nella fase istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato
in data 17.10.2012-4.2.2013 da CELA s.r.l. contro MAURIZIO FRANCHI e
GIMAEX GROUP S.A., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone:
1)accerta e dichiara che GIMAEX GROUP S.A., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, e MAURIZIO FRANCHI hanno sottratto ed
utilizzato informazioni segrete in violazione degli artt. 98 e 99
c.p.i. per i motivi di cui in narrativa;
2)inibisce
a
GIMAEX
GROUP
S.A.,
in
persona
del
suo
legale
rappresentante pro tempore, ed a MAURIZIO FRANCHI la diffusione e
l’utilizzazione delle informazioni segrete indicate al punto 1, di
titolarità di Cela s.r.l.;
3)condanna le parti convenute, GIMAEX GROUP S.A., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, e MAURIZIO FRANCHI, in solido, al
risarcimento del danno quantificato in € 540.000,00, oltre interessi
legali dalla pronuncia al saldo;
4)dispone la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della
presente sentenza, a caratteri doppi del normale, una sola volta sul
quotidiano il “Corriere della Sera” a cura dell’attrice e a spese
delle parti convenute in solido;
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
Sentenza n. 2345/2016 pubbl. il 23/02/2016
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5)condanna le parti convenute, GIMAEX GROUP S.A., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, e MAURIZIO FRANCHI, in solido, a
rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
15.000,00, di cui € 2.500,00 per spese ed il residuo per compensi,
oltre
al
15%
per
spese
forfettarie,
IVA,
CPA
e
spese
di
registrazione.
Così deciso in Milano, il 7.1.2016.
dott.ssa Marina Tavassi
Il giudice estensore
dott.ssa Alima Zana
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
Il Presidente