apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 11995/2015 pubbl. il 27/10/2015
RG n. 3870/2012
Repert. n. 10372/2015 del 27/10/2015
N. R.G. 41397/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA D’IMRPESA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Alima Zana ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 41397/2012 promossa da:
HAPPY NET SRL, con il patrocinio dell’avv. SALVADOR ALESSANDRO LUCIANO e
dell’avv. VICO GIULIO REDENTO
ATTORE
contro
SMART EVENTI SRL, con il patrocinio dell’avv. SANDRI LUCA
MILANO EVENTI SNC con il patrocinio dell’avv. SCAGLIA IVANA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di
precisazione delle conclusioni del 23.6.2015
OGGETTO
atti
di
contatto
concorrenza
sociale,
sleale,
pubblicità
inibitoria
ingannevole,
all’utilizzo
del
responsabilità
servizio
da
“Places”,
risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza
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SEZIONE A
Sentenza n. 11995/2015 pubbl. il 27/10/2015
RG n. 3870/2012
Repert. n. 10372/2015 del 27/10/2015
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 15.6.2012 Happy Net S.r.l.società che svolge attività di promozione di eventi a Milano e in altre
città,
proprietaria
dell’entertainment
di
portali
internet
notturno,
quali
nei
settori
degli
eventi
www.capodannoamilano.it
e
e
www.capodannodiroma.it – ha convenuto in giudizio le concorrenti Smart
Eventi S.r.l. e Milano Eventi S.n.c. per atti di concorrenza sleale posti
in essere durante l’organizzazione di due eventi in occasione di Capodanno
2012. E ciò attraverso il preteso illegittimo utilizzo del servizio offerto
un’identificazione ed una correlazione tra l’attività svolta e l’esatta
posizione sul territorio; ha invocato altresì il risarcimento del danno e
la cessazione della condotta.
Si sono costituite in giudizio Smart Eventi s.r.l. - titolare del sito
www.capodannomilano.org-
e
Milano
Eventi–
titolare
di
www.lenottidimilano.com – società autonome e distinte non aventi alcuna
correlazione societaria o comunque organizzativa tra loro- chiedendo il
rigetto delle domande attoree.
Dato
ingresso
alla
fase
istruttoria
orale,
sulla
precisazione
delle
conclusioni rassegnate in data 23.6.2015 la causa è stata rimessa alla fase
decisoria.
2.Quanto alla competenza monocratica
Parte
attrice
si
duole
in
questa
sede
esclusivamente
di
profili
di
concorrenza sleale c.d. pura, riconducibile all’ipotesi di cui all’art.
2598, comma 3, c.c. e per pubblicità ingannevole, non interferenti dunque
con i diritti di proprietà industriale o intellettuali; le censure non
richiamano mai infatti né direttamente né indirettamente, monopoli su quei
diritti per i quali è prevista la competenza funzionale del Tribunale delle
Imprese in composizione collegiale. Tali considerazione valgono, a fortiori
per
l’ipotesi
di
c.d.
responsabilità
da
contatto
sociale,
di
natura
negoziale.
Con
la
conseguenza
che
la
competenza
appartiene
al
Tribunale
in
composizione monocratica e, per mero riparto degli affari interni, al
giudice della Sezione Specializzata.
3.Quanto alla violazione degli obblighi nascenti da contatto sociale
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da Google, denominato “Google Places for Business” che consente di ottenere
La doglianza, prospettata
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Repert.
n. memoria
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dall’attrice solo
nella
ex art.
183,
comma 1, c.p.c., concreta un’ipotesi di c.d. mutatio libelli -rivenendo
essendo
i
suoi
fatti
costitutivi,
negoziale,
del
tutto
disomogenei
in
quanto
rispetto
responsabilità
a
quelli
di
natura
previsti
dalla
fattispecie di cui all’art. 2598 c.c.- quindi inammissibile in quanto
tardiva.
Per completezza: le obbligazioni nascenti da contatto sociale afferiscono
al rapporto tra soggetto attivo della condotta e soggetti che subiscono
l’iniziativa del primo in termini di proposte e iniziative pubblicitarie,
qui dunque identificabili con i destinatari del servizio litigioso: manca
la
legittimazione
attiva
dell’attrice
a
far
valere
lesioni
astrattamente poste in essere a danno della clientela e non già della
stessa concorrente leale, qui attrice.
4.Quanto alla concorrenza sleale art.2598 comma 3 c.c.
Va premesso che le linee guida del servizio internet “Google Places for
Business” prevedono l’accesso a questa funzionalità solo a soggetti che
esercitano una attività svolta direttamente con il pubblico degli utenti e
dei consumatori finali. Non ne è invece consentito l’impiego ai soggetti
che svolgono attività di sola intermediazione.
Il servizio citato -offrendo la possibilità di ottenere una correlazione
tra l’attività svolta e la sua posizione, mediante la raffigurazione di una
mappa
e
l’indicazione
visibilità
all’impresa
dell’indirizzo
preciso-
rendendo
appetibile
più
consente
una
maggiore
presso
il
pubblico
l’accesso. Con conseguente indubbio vantaggio concorrenziale a scapito
degli altri operatori che non ne facciano ricorso.
Quindi l’utilizzo di tale strumento da parte di un’impresa priva dei
requisiti prescritti può senz’altro considerarsi condotta contraria alla
correttezza professionale, sanzionabile ai sensi dell’art. 2598, comma 3,
c.c..
Nel caso in esame parte attrice, premesso di svolgere solo attività di
intermediazione e, dunque, di correttamente astenersi dal ricorso al citato
servizio “Google Places”, sottolinea di non avere fatto rimpiego dello
stesso
neppure
con
riferimento
alla
promozione
di
eventi
offerti
da
discoteche, ristoranti, locali etc., per la serata di Capodanno 2011-2012,
oggetto di controversia.
Secondo
svolgendo
la
difesa
anch’esse
attorea,
solo
al
contrario,
attività
di
le
società
intermediazione
convenute
-pur
(attraverso
la
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dunque
pubblicizzazione di eventi da
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altri organizzati,
la facilitazione
del
contatto tra i clienti finali e gli organizzatori ed il trattenimento di
una
quota
percentuale
sul
guadagno
dei
locali)
avrebbero
tuttavia
utilizzato tale servizio illecitamente, anche in violazione delle stesse
linee guida Google, con conseguente rilevanza anticoncorrenziale ai sensi
dell’art. 2598, comma 3, c.c..
Parte attrice ha sottolineato la diretta incidenza negativa a proprio danno
di tale condotta illecita: prima del comportamento censurato il proprio
sito www.capodannodimilano.it si trovava infatti al primo posto della
pagina Google risultante dalla ricerca con parole chiave “capodanno (a)
delle controparti. Con conseguente decremento degli accessi dei visitatori
al proprio sito e minori introiti. Infatti per un’impresa che opera per lo
più on-line assume una grande rilevanza il posizionamento nella pagina dei
risultati prodotti da un motore di ricerca in quanto garanzia di maggiore
visibilità tra il pubblico. Il perimetro della lite si riferisce quindi
esclusivamente
al
periodo
ottobre
2011-gennaio
2012,
rilevante
per
l’organizzazione del Capodanno 2011; solo tale arco temporale è quindi
oggetto di valutazione da parte del Tribunale.
Ciò considerato, va ricordato che l’onere di provare condotte illecite di
natura
extracontrattuale,
nel
cui
alveo
rientra
l’ipotesi
di
cui
all’art.2598 c.c., spetta a chi agisce in giudizio. Tale onere è rigoroso.
ancorché si possa ricorrere al ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c..
Nel caso in esame tuttavia il quadro probatorio emerso anche a seguito
dell’indagine istruttoria orale non consente al Tribunale di esprimere un
giudizio positivo sulla sussistenza delle condotte censurate. Molti degli
elementi probatori raccolti sono infatti di segno contrario rispetto alla
tesi
attorea.
Non
è
discusso
che
le
convenute,
società
distinte
ed
autonome, abbiano fatto ricorso al “Google Place Business”. Ciò che è
contestato è l’illegittimità di tale servizio.
Infatti, in primo luogo secondo la visura camerale oggetto sociale di Smart
Eventi
è
“l’esercizio
nell’organizzazione,
commercializzazione,
di
attività
produzione,
in
conto
proprio
commerciale
gestione,
e
per
consistente
promozione
terzi
di
ogni
e
tipo
di
eventi”(..) (cfr. doc. 1 parte convenuta); quello di Milano Eventi è
“l’ideazione,
la
progettazione,
lo
sviluppo,
la
realizzazione,
la
programmazione e organizzazione di eventi”(..) (cfr. doc. 1 altra parte
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milano”. Successivamente la propria posizione era retrocessa a vantaggio
convenuta). Quindi l’attività di
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Repert.
del 27/10/2015
organizzazione
nonn.è10372/2015
esclusa dall’oggetto
sociale delle convenute ma, anzi, è espressamente prevista. Tale elemento
probatorio
va
poi
verificato
alla
luce
dell’attività
d’impresa
concretamente svolta dalle stesse.
Passando alle indagini istruttorie orali, e concentrando attenzione sulle
dichiarazioni di soggetti che non hanno un interesse diretto nella lite in
quanto estranei all’assetto societario delle convenute, emerge come i
servizi concretamente offerti dalle convenute si articolano in effetti in
una duplice direzione, già indicate nelle rispettive visure, ossia di
intermediazione e di organizzazione eventi. Ed invero:
Corte Bergamina per il Capodanno in esame- estranea alla lite e quindi
particolarmente attendibile, così ha dichiarato in relazione al servizio
prestato da Smart Eventi: “al telefono mi è stato riferito che potevo
acquistare il biglietto in prevendita (..) o mi recavo presso la sede di
Smart Eventi oppure presso l’hotel delle Nazioni.(..) al telefono avevo
parlato con il sig. Lucio che era un collega del sig. Pitzalis. Il sig.
Lucio mi aveva detto che all’Hotel delle Nazioni avrei trovato il sig.
Pitzalis.
Al
sig.
Pitzalis
ho
pagato
in
contanti
il
biglietto
e
quest’ultimo mi ha dato il biglietto.(…) Penso che l’evento fosse stato
organizzato da Pitzalis che ho trovato la sera dell’evento di Capodanno”.
Elemento cruciale di tale dichiarazione appare quello della presenza del
legale rappresentante di Smart Eventi alla festa, circostanza disomogenea
rispetto ad un mera attività di intermediazione;
Manuel Lorenzo Salvi, anch’esso estraneo alla lite e dunque particolarmente
attendibile, ha dichiarato “ho parlato con una donna". (..) "La segretaria
mi ha riferito che potevo acquistare il biglietto in via Soperga o
presso
un
Hotel
di
cui
non
conosco
il
nome"
(..)"in
entrambi
le
occasioni ho partecipato al capodanno organizzato a Cassano D'Adda
presso Villa Castelbarco" (..) "in Via Soperga ho trovato la ragazza con
cui avevo parlato al telefono, non mi ricordo se era la stessa in
entrambi i casi." (..): " In via Soperga ho pagato il biglietto, ho
preso la ricevuta e poi con il biglietto e la ricevuta mi sono recato
alla
Villa"
(cfr.
verbale
del
23.10.2013).
Circostanza
rilevante
della
dichiarazione è l’identità dei soggetti che pubblicizzavano rispetto a
quelli che procedevano alla rivendita dei biglietti.
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- Giulia Giuffredi- acquirente dei biglietti per l’evento organizzato a
-
Vincenzo
Pranzo,
dipendente
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RG n. 3870/2012
Repert. Milano
n. 10372/2015
della convenuta
Eventi, del
così27/10/2015
ha
dichiarato: “Milano Eventi si occupa dell’organizzazione della festa. Tale
attività non viene seguita da me direttamente, ma se ne occupa il sig.
Mauro Tuccitto e Davide Bozzetti..(..).
Milano Eventi si occupa del
servizio di prenotazione attraverso i propri portali. Confermo che Milano
Eventi prende in carico la prenotazione e che in collaborazione con la
proprietà della location riserva spazi e tavoli (..)In altri casi invece è
Milano Eventi che organizza un evento all’interno di un locale. In questo
secondo caso, la gestione dell’evento è tutta in capo a Milano Eventi.
Solitamente la chiamata la ricevono i due titolari. (..) In questo caso è
e raccoglie i soldi (..) Quest’attività viene svolta principalmente in
sede. Io telefonicamente raccolgo informazioni chiamando i titolari del
ristorante o del locale, ad esempio chiedo quante sale ha la location, che
tipo
di
iniziative
vengono
assunte,
…
Io
mi
occupo
poi
dell’aspetto
redazionale ma sono io in prima persona che raccolgo informazioni.. C’è
un’altra
ragazza
che
si
occupa
della
stessa
attività
di
raccolta
informazioni, Giorgia Leone (..) Io non so a chi fanno capo ad esempio i
cuochi, chi paga la SIAE, … quando l’evento è organizzato dalla Milano
Eventi”;
-
Giorgia
Giovanna
Leone,
compagna
del
legale
rappresentante
della
convenuta Milano Eventi, e per questo dotata di attendibilità minore ma
comunque capace, così ha dichiarato: “noi biglietti non ne abbiamo. Li
abbiamo
l'evento
soltanto
se
affittando
organizziamo
la
location
noi
gli
noi
eventi.
vendiamo
Se
i
noi
organizziamo
ticket"
(..)
"noi
effettuiamo un servizio di prenotazione per gli eventi non organizzati da
noi e chiediamo conferma della disponibilità presso la location (..) "il
pagamento avviene direttamente in serata presso il locale". (..) "noi
abbiamo una percentuale sulla prenotazione" (..) "la prenotazione si può
fare on.line ed off-line". La modalità é via e.mail (..) Noi non vendiamo
direttamente i ticket di ingresso, effettuiamo le prenotazioni che ci
vengono
richieste
dagli
utenti
finali.
Preciso
che
una
volta
abbiamo
venduto i biglietti." "ad un capodanno, all'inizio della collaborazione,
abbiamo
organizzato
l'evento.
"penso
si
trattasse
del
capodanno
2011/2012". Si trattava di un evento organizzato da Milano Eventi, in
Piazzale Lotto. Abbiamo organizzato il menù dei bambini, la baby sitter
ecc..il pagamento del biglietto avveniva al ristorante non ce'era un nome
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la Milano Eventi che ha i ticket ed è lei stessa che distribuisce i ticket
per
l'evento
organizzati
per
da
il
capodanno
soggetti
Sentenza n. 11995/2015 pubbl. il 27/10/2015
RG n. 3870/2012
Repert.
n. 10372/2015
27/10/2015
2011/2012
e con
riguardo addel
eventi
terzi,
noi
abbia
mo
pubblicizzato
le
varie
organizzatore
delle
location. abbiamo fatto delle prenotazioni".
Infine
la
duplice
attività
svolta,
anche
quale
convenute Milano è stata confermata dai rispettivi legali rappresentanti in
sede di interrogatorio reso ai sensi dell’art. 232 c.p.c (cfr. verbale
23/10/2013, interrogatorio di Mauro Tuccitto: “la nostra società si occupa
di due tipi di attività.(..) organizzazione di eventi, (…) attività di
comunicazione per i locali. Noi facciamo dei pubbliredazionali che hanno
uno scopo pubblicitario. (..) svolgiamo questa attività pubblicitaria su
dei
ristoranti.(…)
anche
per
il
capodanno
2011/2012
abbiamo
venduto i biglietti per gli eventi che abbiamo organizzato”, cfr. verbale
26.2.2014, interrogatorio di Alessandro Pitzalis “core business durante
l’anno è quello di organizzare eventi aziendali dove il cliente si
affida
a
dell’anno
noi
ci
per
l’organizzazione
occupiamo
di
dell’evento
organizzazione
di
e
durante
eventi.
Io
l’ultimo
poi
devo
contattare il catering, la location, paghiamo la SIAE se c’è la musica”).
In relazione ad entrambe le convenute, risultano dunque elementi probatori
contrari rispetto alla tesi attorea, che relegherebbe l’attività svolta
dalle prime ad un ruolo di mera intermediazione per i due eventi del
Capodanno 2012 (organizzati nelle località di Corte Bergamina da parte di
Smart Eventi e di a Villa Castelbarco), emergendo al contrario un’attività
organizzativa diretta delle due feste, dalla scelta della location, alla
scelta del catering e della musica alla vendita diretta dei biglietti.
Parte attrice non ha cioè assolto al proprio onere probatorio, anche
mediante il ricorso al ragionamento presuntivo (attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti) che le convenute abbiano ricoperto
un ruolo di mera
attività di intermediazione.
Alla prova documentale della diminuzione degli introiti (con riferimento ai
soli eventi del Capodanno di Milano 2011 rispetto agli anni precedenti,
cfr. docc. 10-11-12 parte attrice), non si è accompagnata
tale
diminuzione
concorrenzialmente
di
guadagni
sleali
sia
delle
una
diretta
controparti,
alla prova che
conseguenza
in
di
quanto
attività
indebite
utilizzatrici dello strumento di Google Places.
La domanda va dunque respinta.
5.Quanto alla pubblicità ingannevole
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dalla difesa
dell’attrice
è infondata,
Anche tale doglianza sollevata
considerato che si verte nell’ipotesi di pubblicità ingannevole laddove,
attraverso comunicazioni al pubblico, vengono veicolate informazioni in
veritiere
facilmente
non
è
in
percepibili
errore
il
all’evidenza,
destinatario,
dunque
in
orientandone
grado
di
quindi
indurre
le
scelte
d’acquisto. Nel caso in esame nell’atto di citazione non sono allegate le
informazioni ritenute mendaci: la censura si limita infatti a ribadire
l’utilizzo, ritenuto illecito, del servizio Google Place.
Si tratta questa di doglianza, come argomentato, da ricondurre al’ipotesi
di cui all’art. 2598, comma 3, c.c. ma del tutto disomogenea rispetto
che
il
servizio
offerto
dalle
convenute
fosse
carente
di
qualità
o
caratteristiche invece veicolate al pubblico.
Anche tale doglianza va dunque disattesa.
6.Il governo delle spese
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di
lite, considerato che gli esiti istruttori hanno fornito un quadro non
completamente
nitido,
seppure
insufficiente
a
suffragare
le
pretese
attoree.
P.Q.M.
Il
Tribunale
in
composizione
monocratica,
definitivamente
pronunciando
sulle domande formulate da Happy Net s.r.l. contro Smart Eventi s.r.l. e
Milano Eventi s.r.l. con atto di citazione notificato in data 4.6.20112,
ogni diversa istanza ed eccezione diversamente rigettata, disattesa o
assorbita, così dispone:
1)rigetta le domande dell’attrice per i motivi di cui in narrativa;
2)compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Milano il 26 ottobre 2015
Il Giudice unico
dott.ssa Alima Zana
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all’ipotesi di pubblicità ingannevole, non essendo allegato né dimostrato