Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 85209/2012
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Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 85209/2012 Repert. n. 6737/2015 del 26/06/2015 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Fernando Ciampi pres. dott. Claudio Marangoni giud. rel. dott.ssa Alima Zana giud. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 85209 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012 vertente TRA FASHION & COMPANY s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Magnago (Milano), via General Cantore 1, presso lo studio dell’avv. Marzia Lupi, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo BELTRAMI e dall’avv. Alessandra LEVITO NEGRINI del Foro di Brescia; - attrice E pagina http://bit.ly/1RcaFSf 1 di 9 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 85209/2012 Repert. n. 6737/2015 del 26/06/2015 PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, corso Vercelli 23, presso lo studio del procuratore avv. Laura G. LAMERA che lai rappresenta e difende; - convenuta – CONCLUSIONI All’udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2014 i procuratori delle parti così concludevano: per l’attrice: ”In via preliminare: rigettarsi la domanda riconvenzionale e l’istanza di concessione di ordinanza ex 186 ter c.p.c. avanzate dalla convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti. In via principale: accertato e dichiarato l’inadempimento della Professional Licensing Group s.r.l. così come sopra descritto, condannarsi la stessa, per violazione degli obblighi inerenti la responsabilità precontrattuale, al pagamento della somma di € 122.908,32 ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia. In ogni caso dichiararsi la non debenza delle fatture n. 52, 57, 89, 93 e 95 emesse dall’attrice ovvero, in subordine, dichiararsi la compensazione del credito asseritamente vantato dalla Professional Licensing Group s.r.l. con il maggior credito vantato dalla Fashion & Company s.r.l. nei confronti dell’odierna convenuta. Spese ed onorari di causa rifusi, Iva e Cpa per legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria: si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. regolarmente depositate, ma non ammesse nel corso del presente giudizio.” per la convenuta: “- In via principale: pagina http://bit.ly/1RcaFSf 2 di 9 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee OGGETTO: contratto di licenza di marchio. Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 85209/2012 Repert. n. 6737/2015 del 26/06/2015 - accertare e dichiarare, l’infondatezza in fatto e diritto delle domande tutte proposte nei confronti di Professional Licensing Group S.r.l. e, per l’effetto, rigettare le domande tutte proposte nei suoi confronti, nel presente giudizio. In via riconvenzionale: Emotion S.r.l. in Liquidazione (già Fashion & Company S.r.l.), come meglio descritto in narrativa e, per l’effetto, condannare Style Emotion S.r.l. in Liquidazione (già Fashion & Company S.r.l.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento per i titoli di cui in narrativa, delle somme dovute a titolo di Minimo Garantito e di penale (come meglio specificato in narrativa) e quindi, della somma complessiva di €. 98.250,00, oltre interessi di mora, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi di legge e dei Contratti, oltre interessi, confermando, comunque, l’ordinanza-ingiunzione nei confronti di Style Emotion S.r.l. in Liquidazione (già Fashion & Company S.r.l.), n. cron. 1012/13, emessa in data 16.07.2013 dal Tribunale di Milano, con ogni provvedimento inerente e conseguente. - compensare il credito di PLG con quanto, in denegata ipotesi, la medesima dovesse essere condannata a pagare a Style Emotion S.r.l. In ogni caso: - condannare Style Emotion S.r.l. in Liquidazione (già Fashion & Company S.r.l.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno subito da PLG nella misura che lo stesso Tribunale determinerà in via equitativa. - condannare l’Attrice, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, competenze del giudizio, maggiorate degli accessori di legge e degli esborsi.” FATTO E DIRITTO pagina http://bit.ly/1RcaFSf 3 di 9 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - accertata in via incidentale l’intervenuta risoluzione dei Contratti per inadempimento di Style Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 85209/2012 Repert. n. 6737/2015 del 26/06/2015 1. La società attrice FASHION & COMPANY s.r.l. ha dedotto la conclusione con la convenuta PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. nella stessa data del 16.3.2011 di due contratti di sublicenza dello stesso marchio OTA – Officine Tessili Aeronautiche, l’uno per pigiami e underwear uomo/donna e l’altro per la linea bambino dei medesimi prodotti. tra loro sia per entità complessiva dei relativi importi che per scadenze di pagamenti, prolungati fino al dicembre 2013, ma che la controparte aveva invece emesso nei tre mesi successivi alla conclusione di detti contratti ben nove fatture di cui buona parte relative ad importi le cui scadenze erano invece distribuite nei successivi due anni. Ha esposto altresì che in data 25.9.2012 le parti avevano rilevato come tali marchi non avessero riscosso il successo sperato e che dunque l’amministratore di PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l., Roberto Grassi, aveva proposto la sostituzione di tali licenze con quelle relative ad un diverso marchio (O-BRADY) conteggiando il credito scaduto al 30.6.2012 quale anticipo sulle royalties relative a tale nuovo contratto e chiudendo dunque il rapporto relativo al precedente marchio licenziato. Le parti avevano in tale sede raggiunto un accordo sugli elementi essenziali di tale nuovo contratto (minimo garantito annuo; durata del contratto; decorrenza del contratto; percentuale di calcolo delle royalties; decorrenza dei pagamenti) ma controparte non aveva successivamente dato seguito a tali accordi formalizzando la relativa proposta contrattuale e non aderendo alla proposta trasmessa da FASHION & COMPANY s.r.l. riportante il contenuto di tali accordi ed anzi aveva intimato all’attrice il pagamento delle fatture rimaste insolute e la cessazione dell’uso del marchio OTA. Ha dunque contestato a PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. l’ipotesi di responsabilità precontrattuale per la sua condotta nel corso delle trattative svoltesi tra le parti ed ha chiesto la condanna della stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni o, in via subordinata, per la compensazione tra detti danni e le somme eventualmente da essa dovute in favore della convenuta. pagina 4 di 9 http://bit.ly/1RcaFSf Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Ha rilevato che i due contratti prevedevano i versamenti dei minimi garantiti in maniera differenziata Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 85209/2012 Repert. n. 6737/2015 del 26/06/2015 Si è costituita nel giudizio la convenuta PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. richiamando il tenore delle obbligazioni contenute nei contratti del 16.3.2011 ed evidenziando che l’attrice non aveva mai provveduto a produrre e commercializzare i prodotti contrattuali né al pagamento delle rate scadenti al 30.6.2012 e, non avendo avuto alcun riscontro alle diffide trasmesse alla controparte, aveva somma di € 98.250,00 e ad inibire ulteriori usi del marchio sublicenziato. Ha affermato che nessun accordo era intervenuto tra le parti quanto al diverso marchio O-BRADY, essendosi essa limitata ad esaminare la proposta in tal senso trasmessa dall’attrice e precisando come in ogni caso non fosse possibile utilizzare quanto già versato dalla sublicenziante ad altro titolo in favore di un eventuale nuovo rapporto così eliminando il debito ancora residuo senza alcun valido motivo. Tale proposta in effetti non poteva avere alcun interesse per PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. – e per le sue danti causa titolari dei marchi sublicenziati - a fronte dell’esistenza dei due contratti in essere e delle obbligazioni da essi derivanti in suo favore. Ha contestato pertanto la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità precontrattuale a suo carico nonché l’effettiva sussistenza e risarcibilità dei danni dedotti dall’attrice. Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande svolte dall’attrice e, in via riconvenzionale, ha formulato domanda di pagamento della somma di € 98.250,00 in danno di FASHION & COMPANY s.r.l. Con ordinanza del 16.7.2013 il giudice ha accolto l’istanza avanzata dalla convenuta di emissione di ordinanza di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti della società attrice per la somma di € 98.250,00 oltre interessi e spese. 2. Rileva il Collegio che le domande svolte dalla parte attrice non sono state sostenute da concreti elementi di prova circa il preteso comportamento illecito di PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. che avrebbe – secondo la tesi attorea – ingenerato in FASHION & COMPANY s.r.l. un indebito convincimento in ordine alla formale stipulazione di un nuovo contratto di sublicenza, fondato sul pagina 5 di 9 http://bit.ly/1RcaFSf Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee comunicato la risoluzione del contratto a far data dal 24.11.2012 oltre a richiedere il pagamento della Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 85209/2012 Repert. n. 6737/2015 del 26/06/2015 “trasferimento” sul nuovo rapporto di quanto già corrisposto dall’attrice per le royalties dovute per i precedenti due contratti allora in essere tra le parti quanto alla sublicenza del marchio OTA. L’unico teste in grado di riferire sull’incontro del 25.9.2012, e cioè Lino Bergamelli, ha confermato che a detto incontro aveva partecipato anche Fiorenza Parsani ma la stessa Parsani sentita come teste ha attendibilità del teste Bergamelli, il quale peraltro – secondo quanto affermato dal legale rappresentante di PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. nel suo interrogatorio formale – sarebbe stato in realtà l’unico interlocutore presente in tale incontro per FASHION & COMPANY s.r.l. Se dunque appare giustificata una particolare cautela nell’ammettere l’attendibilità delle dichiarazioni di tale teste – che peraltro era certamente intervenuto in tale incontro per sostenere gli interessi di FASHION & COMPANY s.r.l. – deve rilevarsi da un lato che nessun ulteriore elemento di riscontro a dette dichiarazioni è stato fornito dall’attrice (quali ad esempio ulteriori testimonianze o altri elementi documentali) mentre va evidenziato che lo stesso Bergamelli ha ammesso che in realtà “il Grassi ci disse che avrebbe perorato tale accordo perché affermò che aveva interesse a continuare la collaborazione con noi, sperando di poterci proporre altre cose” e che lo stesso Grassi in tale occasione “ci invitò a predisporre una proposta scritta in tal senso”. Pare evidente dallo stesso tenore di tale dichiarazione che ai rappresentanti di FASHION & COMPANY s.r.l. in tale incontro era stato quantomeno chiaramente rappresentato che non era PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. a poter decidere autonomamente la complessa operazione prospettata di trasferimento di contratti su di un diverso marchio, ma che essa – come appare del tutto logico, posto che parte convenuta gestiva marchi di proprietà di terzi – avrebbe dovuto essere sottoposta ai diversi titolari dei marchi interessati sia dei contratti ancora in essere che del marchio indicato in sostituzione di quelli precedentemente sublicenziati. pagina http://bit.ly/1RcaFSf 6 di 9 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee smentito tale affermazione. Ciò evidentemente costituisce elemento critico quanto all’effettiva Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 85209/2012 Repert. n. 6737/2015 del 26/06/2015 A prescindere da ogni considerazione circa la complessiva fattibilità di tale operazione e sull’effettivo interesse che le controparti potevano avere rispetto alla proposta così come rappresentata da parte attrice, deve comunque ritenersi che in effetti parte attrice non ha offerto alcun elemento di valido sostegno alla sua tesi circa la presunta responsabilità di PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. stessa addotte sono ricavabili chiari elementi che smentiscono alla radice tale costruzione. Ciò appare dunque del tutto sufficiente per provvedere al rigetto delle domande svolte da FASHION & COMPANY s.r.l. 3. Per converso gli elementi ricavabili dal complesso degli atti e delle argomentazioni svolte dalla parti confermano la fondatezza della risoluzione dei contratti stipulati in data 16.3.2011 ed attinenti alla sublicenza del marchio OTA – Officine Tessili Aeronautiche l’uno per pigiami e underwear uomo/donna e l’altro per la linea bambino dei medesimi prodotti, risoluzione perfezionatasi con la ricezione in data 24.11.2012 della raccomandata che costituiva rituale diffida ad adempiere rivolta da PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. nei confronti della sublicenziataria FASHION & COMPANY s.r.l. Del tutto pacifico in causa è la mancata corresponsione da parte di FASHION & COMPANY s.r.l. entro i termini contrattualmente stabiliti delle rate costituenti le royalties minime convenute per lo sfruttamento del marchio, a partire da quelle in scadenza al 30.6.2012. L’inadempimento è evidentemente di rilievo nel quadro degli accordi tra le parti e giustifica dunque la diffida ad adempiere e la conseguente risoluzione del contratto. Deve dunque essere confermato il credito vantato da PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. per l’importo complessivo di € 98.250,00 – già oggetto dell’ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in corso di causa – che costituisce la somma, comprensiva di Iva, degli importi dovuti per il minimo garantito per il contratto pigiami e underwear uomo/donna (€ 48.100,00) e per la relativa pagina 7 di 9 http://bit.ly/1RcaFSf Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee nella mancata formalizzazione degli accordi prospettati ma addirittura dalle testimonianze da essa Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 85209/2012 Repert. n. 6737/2015 del 26/06/2015 penale (pari al 20% del minimo ancora dovuto: € 8.000,00) e per il contratto linea bambino (€ 36.150,00) e relativa penale (€ 6.000,00), cui devono aggiungersi i relativi interessi di mora ex art. 4 DLgsvo 231/02 a partire dalle singole scadenze fino all’effettivo saldo. 4. Parte convenuta ha altresì chiesto la condanna dell’attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c. FASHION & COMPANY s.r.l. che – in ragione delle stesse testimonianze da essa addotte – ha dimostrato la palese e consapevole infondatezza delle domande proposte e pertanto l’evidente intento dell’attrice di ostacolare o ritardare il soddisfacimento da parte della convenuta delle sue legittime pretese. Stima equo il Collegio liquidare in via equitativa tale danno nella misura di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo. 5. Devono essere altresì liquidate le spese del giudizio, condannando FASHION & COMPANY s.r.l. alla loro corresponsione in favore della controparte nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: 1) rigetta le domande avanzate da FASHION & COMPANY s.r.l. nei confronti di PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. con atto di citazione del 3.12.2012; 2) in accoglimento delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla convenuta PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l., accertata la legittimità della risoluzione dei contratti stipulati con la controparte in data 16.3.2011 per inadempimento imputabile a FASHION & COMPANY s.r.l., condanna quest’ultima al pagamento in favore della controparte della somma di € € 98.250,00 oltre interessi di mora ex art. 4 DLgsvo 231/02 a partire dalle singole scadenze fino all’effettivo saldo; pagina http://bit.ly/1RcaFSf 8 di 9 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Ritiene il Collegio che anche tale domanda sia fondata, visto l’esito del giudizio intrapreso da Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 85209/2012 Repert. n. 6737/2015 del 26/06/2015 3) condanna altresì FASHION & COMPANY s.r.l. ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della controparte dell’ulteriore somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo; 4) condanna infine FASHION & COMPANY s.r.l. al rimborso delle spese del giudizio in favore di oltre rimborso spese generali ed oneri di legge. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2015. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 132 c.p.c. si dà atto che a seguito del decesso del presidente dott. Fernando Ciampi successivamente alla camera di consiglio la presente sentenza è sottoscritta dal solo giudice anziano ed estensore. Il Giudice est. Claudio Marangoni pagina http://bit.ly/1RcaFSf 9 di 9 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l., liquidate nella misura di € 15.000,00 per compensi