Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 85209/2012

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Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 85209/2012
Sentenza n. 7922/2015 pubbl. il 26/06/2015
RG n. 85209/2012
Repert. n. 6737/2015 del 26/06/2015
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Fernando Ciampi
pres.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
dott.ssa Alima Zana
giud.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 85209 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012
vertente
TRA
FASHION & COMPANY s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Magnago (Milano), via General Cantore 1, presso lo studio dell’avv. Marzia Lupi,
rappresentata e difesa dall’avv. Carlo BELTRAMI e dall’avv. Alessandra LEVITO NEGRINI del Foro
di Brescia;
- attrice E
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, corso Vercelli 23, presso lo studio del procuratore avv. Laura G. LAMERA che
lai rappresenta e difende;
- convenuta –
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2014 i procuratori delle parti così
concludevano:
per l’attrice: ”In via preliminare: rigettarsi la domanda riconvenzionale e l’istanza di concessione di
ordinanza ex 186 ter c.p.c. avanzate dalla convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto per i
motivi esposti in atti.
In via principale: accertato e dichiarato l’inadempimento della Professional Licensing Group s.r.l. così
come sopra descritto, condannarsi la stessa, per violazione degli obblighi inerenti la responsabilità
precontrattuale, al pagamento della somma di € 122.908,32 ovvero la somma maggiore o minore che
verrà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia. In ogni caso dichiararsi la non debenza
delle fatture n. 52, 57, 89, 93 e 95 emesse dall’attrice ovvero, in subordine, dichiararsi la
compensazione del credito asseritamente vantato dalla Professional Licensing Group s.r.l. con il
maggior credito vantato dalla Fashion & Company s.r.l. nei confronti dell’odierna convenuta. Spese ed
onorari di causa rifusi, Iva e Cpa per legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
In via istruttoria: si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art.
183, VI comma c.p.c. regolarmente depositate, ma non ammesse nel corso del presente giudizio.”
per la convenuta: “- In via principale:
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OGGETTO: contratto di licenza di marchio.
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- accertare e dichiarare, l’infondatezza in fatto e diritto delle domande tutte proposte nei confronti di
Professional Licensing Group S.r.l. e, per l’effetto, rigettare le domande tutte proposte nei suoi
confronti, nel presente giudizio.
In via riconvenzionale:
Emotion S.r.l. in Liquidazione (già Fashion & Company S.r.l.), come meglio descritto in narrativa e,
per l’effetto, condannare Style Emotion S.r.l. in Liquidazione (già Fashion & Company S.r.l.), in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento per i titoli di cui in narrativa, delle
somme dovute a titolo di Minimo Garantito e di penale (come meglio specificato in narrativa) e quindi,
della somma complessiva di €. 98.250,00, oltre interessi di mora, ovvero della somma maggiore o
minore che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi di legge e dei Contratti, oltre interessi, confermando,
comunque, l’ordinanza-ingiunzione nei confronti di Style Emotion S.r.l. in Liquidazione (già Fashion
& Company S.r.l.), n. cron. 1012/13, emessa in data 16.07.2013 dal Tribunale di Milano, con ogni
provvedimento inerente e conseguente.
- compensare il credito di PLG con quanto, in denegata ipotesi, la medesima dovesse essere condannata
a pagare a Style Emotion S.r.l.
In ogni caso:
- condannare Style Emotion S.r.l. in Liquidazione (già Fashion & Company S.r.l.), in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno subito da PLG
nella misura che lo stesso Tribunale determinerà in via equitativa.
- condannare l’Attrice, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese,
competenze del giudizio, maggiorate degli accessori di legge e degli esborsi.”
FATTO E DIRITTO
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- accertata in via incidentale l’intervenuta risoluzione dei Contratti per inadempimento di Style
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1. La società attrice FASHION & COMPANY s.r.l. ha dedotto la conclusione con la convenuta
PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. nella stessa data del 16.3.2011 di due contratti di sublicenza dello stesso marchio OTA – Officine Tessili Aeronautiche, l’uno per pigiami e underwear
uomo/donna e l’altro per la linea bambino dei medesimi prodotti.
tra loro sia per entità complessiva dei relativi importi che per scadenze di pagamenti, prolungati fino al
dicembre 2013, ma che la controparte aveva invece emesso nei tre mesi successivi alla conclusione di
detti contratti ben nove fatture di cui buona parte relative ad importi le cui scadenze erano invece
distribuite nei successivi due anni.
Ha esposto altresì che in data 25.9.2012 le parti avevano rilevato come tali marchi non avessero
riscosso il successo sperato e che dunque l’amministratore di PROFESSIONAL LICENSING GROUP
s.r.l., Roberto Grassi, aveva proposto la sostituzione di tali licenze con quelle relative ad un diverso
marchio (O-BRADY) conteggiando il credito scaduto al 30.6.2012 quale anticipo sulle royalties relative
a tale nuovo contratto e chiudendo dunque il rapporto relativo al precedente marchio licenziato.
Le parti avevano in tale sede raggiunto un accordo sugli elementi essenziali di tale nuovo contratto
(minimo garantito annuo; durata del contratto; decorrenza del contratto; percentuale di calcolo delle
royalties; decorrenza dei pagamenti) ma controparte non aveva successivamente dato seguito a tali
accordi formalizzando la relativa proposta contrattuale e non aderendo alla proposta trasmessa da
FASHION & COMPANY s.r.l. riportante il contenuto di tali accordi ed anzi aveva intimato all’attrice
il pagamento delle fatture rimaste insolute e la cessazione dell’uso del marchio OTA.
Ha dunque contestato a PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. l’ipotesi di responsabilità
precontrattuale per la sua condotta nel corso delle trattative svoltesi tra le parti ed ha chiesto la
condanna della stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni o, in via subordinata, per la
compensazione tra detti danni e le somme eventualmente da essa dovute in favore della convenuta.
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Ha rilevato che i due contratti prevedevano i versamenti dei minimi garantiti in maniera differenziata
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Si è costituita nel giudizio la convenuta PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. richiamando il
tenore delle obbligazioni contenute nei contratti del 16.3.2011 ed evidenziando che l’attrice non aveva
mai provveduto a produrre e commercializzare i prodotti contrattuali né al pagamento delle rate
scadenti al 30.6.2012 e, non avendo avuto alcun riscontro alle diffide trasmesse alla controparte, aveva
somma di € 98.250,00 e ad inibire ulteriori usi del marchio sublicenziato.
Ha affermato che nessun accordo era intervenuto tra le parti quanto al diverso marchio O-BRADY,
essendosi essa limitata ad esaminare la proposta in tal senso trasmessa dall’attrice e precisando come in
ogni caso non fosse possibile utilizzare quanto già versato dalla sublicenziante ad altro titolo in favore
di un eventuale nuovo rapporto così eliminando il debito ancora residuo senza alcun valido motivo.
Tale proposta in effetti non poteva avere alcun interesse per PROFESSIONAL LICENSING GROUP
s.r.l. – e per le sue danti causa titolari dei marchi sublicenziati - a fronte dell’esistenza dei due contratti
in essere e delle obbligazioni da essi derivanti in suo favore.
Ha contestato pertanto la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità precontrattuale a suo
carico nonché l’effettiva sussistenza e risarcibilità dei danni dedotti dall’attrice.
Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande svolte dall’attrice e, in via riconvenzionale, ha formulato
domanda di pagamento della somma di € 98.250,00 in danno di FASHION & COMPANY s.r.l.
Con ordinanza del 16.7.2013 il giudice ha accolto l’istanza avanzata dalla convenuta di emissione di
ordinanza di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti della società attrice per la somma di €
98.250,00 oltre interessi e spese.
2. Rileva il Collegio che le domande svolte dalla parte attrice non sono state sostenute da concreti
elementi di prova circa il preteso comportamento illecito di PROFESSIONAL LICENSING GROUP
s.r.l. che avrebbe – secondo la tesi attorea – ingenerato in FASHION & COMPANY s.r.l. un indebito
convincimento in ordine alla formale stipulazione di un nuovo contratto di sublicenza, fondato sul
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comunicato la risoluzione del contratto a far data dal 24.11.2012 oltre a richiedere il pagamento della
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“trasferimento” sul nuovo rapporto di quanto già corrisposto dall’attrice per le royalties dovute per i
precedenti due contratti allora in essere tra le parti quanto alla sublicenza del marchio OTA.
L’unico teste in grado di riferire sull’incontro del 25.9.2012, e cioè Lino Bergamelli, ha confermato che
a detto incontro aveva partecipato anche Fiorenza Parsani ma la stessa Parsani sentita come teste ha
attendibilità del teste Bergamelli, il quale peraltro – secondo quanto affermato dal legale rappresentante
di PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. nel suo interrogatorio formale – sarebbe stato in realtà
l’unico interlocutore presente in tale incontro per FASHION & COMPANY s.r.l.
Se dunque appare giustificata una particolare cautela nell’ammettere l’attendibilità delle dichiarazioni
di tale teste – che peraltro era certamente intervenuto in tale incontro per sostenere gli interessi di
FASHION & COMPANY s.r.l. – deve rilevarsi da un lato che nessun ulteriore elemento di riscontro a
dette dichiarazioni è stato fornito dall’attrice (quali ad esempio ulteriori testimonianze o altri elementi
documentali) mentre va evidenziato che lo stesso Bergamelli ha ammesso che in realtà “il Grassi ci
disse che avrebbe perorato tale accordo perché affermò che aveva interesse a continuare la
collaborazione con noi, sperando di poterci proporre altre cose” e che lo stesso Grassi in tale
occasione “ci invitò a predisporre una proposta scritta in tal senso”.
Pare evidente dallo stesso tenore di tale dichiarazione che ai rappresentanti di FASHION &
COMPANY s.r.l. in tale incontro era stato quantomeno chiaramente rappresentato che non era
PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. a poter decidere autonomamente la complessa
operazione prospettata di trasferimento di contratti su di un diverso marchio, ma che essa – come
appare del tutto logico, posto che parte convenuta gestiva marchi di proprietà di terzi – avrebbe dovuto
essere sottoposta ai diversi titolari dei marchi interessati sia dei contratti ancora in essere che del
marchio indicato in sostituzione di quelli precedentemente sublicenziati.
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smentito tale affermazione. Ciò evidentemente costituisce elemento critico quanto all’effettiva
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A prescindere da ogni considerazione circa la complessiva fattibilità di tale operazione e sull’effettivo
interesse che le controparti potevano avere rispetto alla proposta così come rappresentata da parte
attrice, deve comunque ritenersi che in effetti parte attrice non ha offerto alcun elemento di valido
sostegno alla sua tesi circa la presunta responsabilità di PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l.
stessa addotte sono ricavabili chiari elementi che smentiscono alla radice tale costruzione.
Ciò appare dunque del tutto sufficiente per provvedere al rigetto delle domande svolte da FASHION &
COMPANY s.r.l.
3. Per converso gli elementi ricavabili dal complesso degli atti e delle argomentazioni svolte dalla parti
confermano la fondatezza della risoluzione dei contratti stipulati in data 16.3.2011 ed attinenti alla
sublicenza del marchio OTA – Officine Tessili Aeronautiche l’uno per pigiami e underwear
uomo/donna e l’altro per la linea bambino dei medesimi prodotti, risoluzione perfezionatasi con la
ricezione in data 24.11.2012 della raccomandata che costituiva rituale diffida ad adempiere rivolta da
PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. nei confronti della sublicenziataria FASHION &
COMPANY s.r.l.
Del tutto pacifico in causa è la mancata corresponsione da parte di FASHION & COMPANY s.r.l.
entro i termini contrattualmente stabiliti delle rate costituenti le royalties minime convenute per lo
sfruttamento del marchio, a partire da quelle in scadenza al 30.6.2012.
L’inadempimento è evidentemente di rilievo nel quadro degli accordi tra le parti e giustifica dunque la
diffida ad adempiere e la conseguente risoluzione del contratto.
Deve dunque essere confermato il credito vantato da PROFESSIONAL LICENSING GROUP s.r.l. per
l’importo complessivo di € 98.250,00 – già oggetto dell’ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
emessa in corso di causa – che costituisce la somma, comprensiva di Iva, degli importi dovuti per il
minimo garantito per il contratto pigiami e underwear uomo/donna (€ 48.100,00) e per la relativa
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nella mancata formalizzazione degli accordi prospettati ma addirittura dalle testimonianze da essa
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penale (pari al 20% del minimo ancora dovuto: € 8.000,00) e per il contratto linea bambino (€
36.150,00) e relativa penale (€ 6.000,00), cui devono aggiungersi i relativi interessi di mora ex art. 4
DLgsvo 231/02 a partire dalle singole scadenze fino all’effettivo saldo.
4. Parte convenuta ha altresì chiesto la condanna dell’attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
FASHION & COMPANY s.r.l. che – in ragione delle stesse testimonianze da essa addotte – ha
dimostrato la palese e consapevole infondatezza delle domande proposte e pertanto l’evidente intento
dell’attrice di ostacolare o ritardare il soddisfacimento da parte della convenuta delle sue legittime
pretese.
Stima equo il Collegio liquidare in via equitativa tale danno nella misura di € 10.000,00 oltre interessi
legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo.
5. Devono essere altresì liquidate le spese del giudizio, condannando FASHION & COMPANY s.r.l.
alla loro corresponsione in favore della controparte nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) rigetta le domande avanzate da FASHION & COMPANY s.r.l. nei confronti di PROFESSIONAL
LICENSING GROUP s.r.l. con atto di citazione del 3.12.2012;
2) in accoglimento delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla convenuta PROFESSIONAL
LICENSING GROUP s.r.l., accertata la legittimità della risoluzione dei contratti stipulati con la
controparte in data 16.3.2011 per inadempimento imputabile a FASHION & COMPANY s.r.l.,
condanna quest’ultima al pagamento in favore della controparte della somma di € € 98.250,00 oltre
interessi di mora ex art. 4 DLgsvo 231/02 a partire dalle singole scadenze fino all’effettivo saldo;
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Ritiene il Collegio che anche tale domanda sia fondata, visto l’esito del giudizio intrapreso da
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3) condanna altresì FASHION & COMPANY s.r.l. ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al pagamento in favore
della controparte dell’ulteriore somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente
sentenza fino all’effettivo saldo;
4) condanna infine FASHION & COMPANY s.r.l. al rimborso delle spese del giudizio in favore di
oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2015.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 132 c.p.c. si dà atto che a seguito del decesso del presidente dott.
Fernando Ciampi successivamente alla camera di consiglio la presente sentenza è sottoscritta dal solo
giudice anziano ed estensore.
Il Giudice est.
Claudio Marangoni
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