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Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015 RG n. 71406/2011 Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015 N. R.G. 71406/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SPECIALIZZATA PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Maria Gandolfi Presidente e relatore dott. Silvia Giani Giudice dott. Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71406/2011 promossa da: DIAMONT S.P.A. (C.F. 03164690871), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Lamperti e Federico Giaimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Luca Lamperti in Milano, via P. Sottocorno n. 2, giusta procura a margine della comparsa di riassunzione ATTRICE nei confronti di OLIVETTI S.P.A. (C.F. 02298700010), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Toffoletti e Ivan Lamponi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via Agnello 12, giusta procura speciale in calce alla comparsa di riassunzione avversaria. CONVENUTA pagina 1 di 12 http://bit.ly/1Q3xoQ8 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee TRIBUNALE di MILANO Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015 RG n. 71406/2011 Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015 OGGETTO: azione responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Concorrenza sleale interferente. CONCLUSIONI Per l’attrice DIAMONT S.P.A., In via istruttoria: volta ad accertare: - il fatturato e l'utile conseguito da Diamont S.p.A. con la vendita dei Prodotti Shop Automation del brand Underwwod negli anni dal 2006 al 2009; - il calo percentuale di fatturato e di utile con riferimento ai prodotti Underwood nel periodo dal 01/06/2009 al 30/09/2009 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente; - il valore di acquisto, il mancato guadagno ovvero l'utile non percepito da Diamont S.p.A. sui prodotti Shop Automation del brand Underwood e relativi accessori giacenti a magazzino alla data del 30/09/2009, nonché allo stato attuale. In via principale nel merito: - Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di Olivetti S.p.A. per inadempimento delle obbligazioni assunte nel contratto di concessione di vendita, con riferimento alle violazioni dedotte in narrativa e che saranno oggetto di verifica in corso di causa. - Accertare e dichiarare la responsabilità di Olivetti S.p.A. per attività di concorrenza sleale ex art.2598 n. 3) c.c. - Condannare la Olivetti S.p.A. al risarcimento in favore di Diamont S.p.A. d tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali ingiustamente patiti, nella misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa, o determinata dal Giudice in via equitativa. pagina 2 di 12 http://bit.ly/1Q3xoQ8 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Ammettersi CTU richiesta con memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.2) in data 27/4/2011 Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015 RG n. 71406/2011 Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015 - Inibire alla Olivetti S.p.A. ogni atto di sleale concorrenza ex art. 2598 n.3) c.c. contestato in giudizio ed ogni atto accertando in corso di causa. - Condannare la Olivetti S.p.A. al ritiro della merce in giacenza presso il magazzino di Diamont S.p.A. o, in via alternativa, al risarcimento del corrispondente valore pari ad € 21.717,38. In via subordinata nel merito: In ogni caso e comunque, per effetto di tutti gli inadempimenti contestati in narrativa condannare la Olivetti S.p.A. al risarcimento sia dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della società concessionaria, sia del danno ingiusto sofferto ex art. 2043 c.c., per la somma che verrà determinata in corso di causa o in via equitativa dal Giudice. Accertare e dichiarare l'incongruità del preavviso intimato da Olivetti S.p.A. in data 29/05/2009 per la cessazione del contratto di concessione di vendita e comunque l'inefficacia del recesso per le prestazioni eseguite, con conseguente condanna di Olivetti S.p.A. al ritiro della merce in giacenza presso il magazzino di Diamont S.p.A. o, in via alternativa, al risarcimento del corrispondente valore pari ad € 21.717,38. Oltre interessi legali dall'01/10/2009 all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese di causa e di patrocinio oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario ex lege. Per la convenuta OLIVETTI S.P.A.: nel merito: 1. rigettare tutte le domande svolte da Diamont S.pA. nei confronti di Olivetti S.p.A., in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti; in via istruttoria: 2. dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie; pagina 3 di 12 http://bit.ly/1Q3xoQ8 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Oltre interessi legali dall'01/10/2009 all'effettivo saldo. Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015 RG n. 71406/2011 Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015 in ogni caso: 3. condannare Diamont S.pA. alla rifusione delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre a oneri e accessori di legge, inclusi IVA e CPA. *** MOTIVAZIONE Tribunale di Milano la causa promossa davanti al Tribunale di Ivrea, dichiaratosi incompetente con ordinanza 14 giugno 2011. Nel giudizio innanzi al tribunale di Milano, l’attrice aveva allegato che: - Diamont s.p.a. era concessionaria di vendita in esclusiva, a tempo indeterminato, di apparecchi misuratori fiscali detti “registratori di cassa”, di marchio Underwood delle classi UMF 21, prodotti dalla Olivetti s.p.a.; - la suddetta esclusiva di vendita operava solo verso i cd. dealer, cioè gli esercenti il commercio al dettaglio di prodotti per ufficio (non i grossisti) aventi sede nella zona territoriale assegnata in contratto. - In data 29.05.2009, Olivetti s.p.a., inaspettatamente e con termine di preavviso incongruo, aveva comunicato a Diamont il recesso dal contratto di concessione di vendita a far data dal 01.10.2009, per asserita riorganizzazione commerciale. Con effetto dalla medesima data, Diamont non era stata più autorizzata a vendere prodotti Shop Automation con il brand “Underwood” o a far uso del marchio; - nel periodo immediatamente successivo alla comunicazione di recesso, prima della cessazione di efficacia del vincolo contrattuale, Olivetti s.p.a. aveva posto in essere iniziative di commercializzazione lesive del principio di leale concorrenza sul mercato e nello specifico: aveva invitato direttamente ed autonomamente dealer del portafoglio clienti dell’attrice al viaggio-convention del giugno 2009, riservato in premio ai rivenditori Shop Automation al conseguimento del miglior fatturato; durante lo svolgimento del suddetto viaggio-convention, Olivetti aveva proposto direttamente ai dealer partecipanti, tra cui vi erano clienti di Diamont s.p.a., pagina 4 di 12 http://bit.ly/1Q3xoQ8 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee 1. Con atto notificato in data 14 novembre 2011, DIAMONT S.P.A. riassumeva innanzi al Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015 RG n. 71406/2011 Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015 pacchetti promozionali a prezzi particolari ed anche inferiori a quelli che l’attrice poteva contrattualmente praticare; Olivetti aveva presentato ai dealer un “programma” che contemplava l’acquisto, direttamente da Olivetti e tramite agenti monomandatari, dei registratori di cassa di marchio Underwood e di altri prodotti a catalogo ad un prezzo inferiore. Tale programmazione e promozione veniva diffusa da Olivetti anche successivamente al viaggio-convention 2009 a tutti i - Nel periodo indicato, decorrente dal 1.06.2009 al 30.09.2009, Diamont aveva registrato un calo di fatturato pari al 73,76% rispetto all’anno precedente. - Nel periodo successivo alla cessazione della concessione di vendita in esclusiva in data 1/10/2010, la convenuta aveva contattato società facenti parte della lista clienti di Diamont s.p.a. con evidente intento di accaparramento di clientela; - l’attrice subiva ulteriori danni patrimoniali in seguito al divieto assoluto, imposto da Olivetti, di cessare la vendita dei prodotti Underwood dal 1.10.2009. Ciò dedotto, l’attrice chiedeva l’accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento delle obbligazioni assunte nel contratto di concessione di vendita e specificamente per violazione dell’esclusiva riservata a Diamont s.p.a. e del canone di buona fede, nonché per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. per sfruttamento di notizie riservate afferenti alla clientela e alla rete commerciale di Diamont con intento di approfittare dell’avviamento di quest’ultima. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali e al risarcimento del valore della merce in giacenza. In via subordinata, l’attrice chiedeva che fosse accertata l’incongruità del preavviso intimato da Olivetti s.p.a. e comunque l’inefficacia del recesso per le prestazioni eseguite. 2. Con comparsa depositata in data 1 marzo 2011, OLIVETTI S.P.A. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese attoree, richiamando quanto dedotto nell’atto introduttivo innanzi al Tribunale di Ivrea, e specificamente che: pagina 5 di 12 http://bit.ly/1Q3xoQ8 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee dealer del portafoglio Diamont s.p.a. non partecipanti al predetto viaggio. Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015 RG n. 71406/2011 Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015 - aveva legittimamente esercitato il diritto di recesso dal rapporto contrattuale con l’attrice Diamont, avendo fornito il preavviso di quattro mesi stabilito dal contratto; - durante il periodo del suddetto preavviso, Olivetti aveva correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali ed aveva legittimamente svolto l’attività di promozione dei prodotti; Diamont non aveva allegato nulla con riguardo sia alle informazioni riservate asseritamente sfruttate da Olivetti sia all’asserito intento di Olivetti di approfittare dell’avviamento di Diamont. - Il calo di fatturato registrato da Diamont era dipeso da fattori esterni ed oggettivi e non da comportamento imputabile ad Olivetti s.p.a.. 3. Sull’ oggetto del giudizio. Con la presente causa l’attrice ha contestato alla società convenuta di avere posto in essere delle condotte in violazione dell’obbligo di esclusiva contrattuale e del canone di buona fede durante il periodo di preavviso, nonché di avere perpetrato atti di concorrenza sleale nel periodo successivo allo cessazione di efficacia del vincolo contrattuale . 4. Sui rapporti contrattuali. Al fine del decidere è necessario esaminare il regime contrattuale esistente tra le parti del giudizio. La società attrice stipulò con Olivetti, nel lontano 14 giugno 1996, un contratto di concessione di vendita in esclusiva in base al quale Diamont acquistava e rivendeva a commercianti al dettaglio, nel territorio della regione Sicilia e nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, registratori di cassa sotto il marchio Underwood. Il contratto aveva per oggetto esclusivamente i registratori di cassa. L’attività di vendita in esclusiva di Diamont si esplicava, per espressa previsione contrattuale, “nei confronti di esercenti il commercio al dettaglio (quindi non grossisti)” aventi sede nelle zone sopra indicate ( cd dealer). L’esclusiva attribuita a Diamont si esauriva nell’impegno di Olivetti “di non somministrare, per la rivendita a dettaglianti, i prodotti nuovi di fabbrica di marchio Underwood a grossista domiciliato nella zona”. L’esclusiva non comportava, invece, pagina 6 di 12 http://bit.ly/1Q3xoQ8 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015 RG n. 71406/2011 Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015 alcuna limitazione all’attività di Olivetti di commercializzazione dei detti prodotti nei confronti dei diretti utilizzatori, né aveva ad oggetto prodotti diversi dai registratori di cassa (cfr doc 1 convenuta). Il contratto, quanto alla durata, era a tempo indeterminato, salvo preavviso non inferiore a quattro mesi (art. 14.1 contratto). con effetto dal 1 ottobre 2009 e cioè nel termine dei quattro mesi prescritti dal contratto. 5. Sugli atti di inadempimento contrattuale e/o concorrenza sleale perpetrati prima della cessazione di efficacia del vincolo contrattuale. La società attrice ha allegato che la convenuta Olivetti ha posto in essere durante il periodo di preavviso e prima che divenisse efficace il recesso, i seguenti atti: - avere invitato direttamente i dealer riforniti da Diamont al viaggio convention 2009; - avere proposto ai dealer, durante il detto viaggio, pacchetti promozionali a prezzi anche inferiori a quelli che Diamont praticava; - avere presentato ai dealer partecipanti al viaggio-convention il programma del nuovo canale distributivo relativo non solo ai registratori di cassa di marchio Underwood, ma anche agli altri prodotti in catalogo; - avere diffuso la programmazione del nuovo canale distributivo e la promozione dei prodotti successivamente al viaggio anche ai dealer che non vi avevano partecipato. Orbene, la domanda proposta con riguardo a tali fatti, perpetrati –o asseritamente perpetrati- nel periodo di preavviso, non è fondata ( per casi simili, si vedano, anche, T. Torino 24 maggio 2013 e T Milano 26 giugno 2014). Nessuna di queste condotte costituisce inadempimento contrattuale in violazione di clausole specificamente stipulate o violazione della clausola generale di buona fede. Il viaggio convention era una tipica e consolidata iniziativa promozionale effettuata da Olivetti, del tutto lecita. La circostanza è ammessa dalla stessa difesa dell’attrice che si pagina 7 di 12 http://bit.ly/1Q3xoQ8 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee La convenuta Olivetti è receduta dal contratto con comunicazione del 29 maggio 2009, Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015 RG n. 71406/2011 Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015 è, invero, lamentata non della iniziativa, ma della esclusione dal viaggio nonostante il raggiungimento del target richiesto. Al riguardo si osserva che: - in fatto la doglianza dell’attrice si basa sul presupposto non solo non provato, ma addirittura documentalmente smentito, della sua esclusione dalla fatturato preventivamente richiesti; viceversa dalla documentazione prodotta dalla convenuta emerge che Diamont non aveva raggiunto tali obiettivi (cfr doc 4 e 5 conv.). - Il viaggio- convention era una tipica iniziativa d’incentivazione della rete di vendita destinato ai rivenditori finali (cd. dealer) e non ai distributori, nella specie Diamont, i quali erano coinvolti da Olivetti solo in presenza del raggiungimento dei richiesti obiettivi di fatturato, con la limitata funzione di affiancamento nella detta iniziativa promozionale. - Tale attività di promozione era svolta da Olivetti anche in favore dei distributori, come ammesso dalla stessa attrice ( “ il fatturato dei registratori di cassa dipendeva pressoché esclusivamente dalle campagne promozionali di Olivetti “, atto di citazione p 8) e come emerge dalla pacifica circostanza che gli ordini della merce erano evasi dalla stessa distributrice a cui erano trasmessi i moduli d’ordine ( doc 12 convenuta). Le ulteriori condotte contestate, e sempre relative al periodo di preavviso, di presentazione e diffusione del nuovo programma di vendita, non sono illecite considerando la fase in cui sono state commesse. Ed invero: - esse rientravano nella fisiologica riorganizzazione del canale distributivo da parte di Olivetti che, durante il periodo di preavviso, a seguito del legittimo recesso dal rapporto contrattuale, ben poteva riorganizzare la sua attività imprenditoriale, senza ledere le prerogative negoziali dell’altro contraente, per potersi presentare al mercato, alla cessazione del contratto, senza contraccolpi pagina 8 di 12 http://bit.ly/1Q3xoQ8 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee partecipazione al viaggio nonostante il raggiungimento degli obiettivi di Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015 RG n. 71406/2011 Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015 organizzativi ( cfr sentenze citate T Milano 23 giugno 2014 e T Torino 24 maggio 2013). - Nessuna violazione di esclusiva era imputabile alla convenuta giacché, va ricordato, Olivetti si era riservata il diritto di rivendita ai “dealers”, essendosi impegnata solo a non commercializzare i prodotti ad altri grossisti operanti - Nessuna modalità scorretta da parte della convenuta è stata provata dall’attrice. Con riguardo alla sottrazione d’informazioni riservate, si osserva, inoltre, che: - l’attrice non ha specificamente individuato le informazioni riservate che sarebbero state sottratte dalla convenuta. - I nominativi dei rivenditori e il valore dei loro acquisti erano informazioni già in possesso della convenuta che rivolgeva proprio a loro le promozioni, premiandoli secondo il valore degli acquisti con la partecipazione ai viaggi promozionali. - La natura del prodotto commercializzato -registratori fiscali di cassa- e la rinomata forza attrattiva del marchio depongono per un basso grado di fidelizzazione del cliente rispetto al fornitore-distributore. 6. Sulle condotte successive allo scioglimento del rapporto contrattuale. Per le stesse considerazioni non assumono rilievo, sul piano della responsabilità extracontrattuale, e tantomeno su quello della responsabilità contrattuale, le condotte contestate nel periodo successivo allo scioglimento del rapporto contrattuale. Ci si riferisce all’invio ai dealers, riforniti da Diamont, dell’invito alla partecipazione a una riunione per il 12 ottobre 2009, nel quale Olivetti avrebbe presentato la sua nuova organizzazione imprenditoriale, ufficializzando il nominativo del nuovo distributore di registratori di cassa per l’Italia centro-sud. Tali condotte, ripetesi, s’ inserivano nella gestione della ristrutturazione della rete commerciale della società e, pertanto, poiché perpetrate in assenza di modalità sleali, sono lecite. pagina 9 di 12 http://bit.ly/1Q3xoQ8 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee nella zona dell’esclusiva. Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015 RG n. 71406/2011 Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015 7. Sulla domanda di condanna al pagamento del valore della merce in giacenza. L’attrice ha altresì chiesto la condanna della convenuta a risarcire il valore della merce in giacenza poiché non ritirata dalla convenuta, la quale ha opposto, dal canto suo, la mancanza di un obbligo che prevedesse il ritiro delle giacenze. La domanda va parzialmente accolta. è rifiutata di ritirare la merce giacente, impedendone all’attrice la commercializzazione. Ed invero, con la lettera di recesso datata 29 maggio 2009, Olivetti ha inibito l’attrice “dal vendere prodotti Shop Automation con il brand Underwood o a fare uso del marchio” nel periodo successivo alla cessazione del contratto ( doc 5 attrice). La condotta tenuta da Olivetti con riguardo alla merce in giacenza non si è conformata al canone di buona fede. Per giurisprudenza consolidata la buona fede oggettiva, ossia la reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto, accompagnandolo in ogni sua fase. La clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali (ex multis, Cass. 21-01-2014, n. 1179) . Nel caso in esame il contratto stipulato dalle parti non regolamentava le modalità di smaltimento delle giacenze di magazzino rimaste invendute alla data di cessazione del rapporto: esso non prevedeva né un obbligo di riacquisto dei beni da parte del licenziante né la facoltà di smaltirli da parte del licenziatario. La mancata previsione contrattuale dell’obbligo di riacquisto da parte di Olivetti, però, non è idonea di per sé, come prospettato dalla convenuta, a fare ritenere la liceità della pagina 10 di 12 http://bit.ly/1Q3xoQ8 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee La convenuta, che è receduta dal contratto con il preavviso pattuito di quattro mesi, si Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015 RG n. 71406/2011 Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015 sua condotta, in considerazione del fatto che Olivetti ha impedito all’attrice la commercializzazione delle giacenze successivamente allo scioglimento del contratto. Ed invero, in base al principio dell’esaurimento, in mancanza di diverse pattuizioni, colui che abbia acquistato merce con segni distintivi ha diritto alla commercializzazione del prodotto anche successivamente alla risoluzione del rapporto. Infatti il titolare di un diritto di proprietà industriale non può opporsi alla circolazione mercato dal titolare del diritto medesimo o con il suo consenso nel territorio dello stato o nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea ( art. 5 CPI; in giurisprudenza, ex plurimis, Corte Giustizia CE 8 luglio 2010, caso Portakabin). Nel caso di specie, dunque, la non correttezza della condotta tenuta dalla convenuta è consistita nell’avere impedito la commercializzazione del prodotto da essa fornito prima del recesso, senza avere cooperato a salvaguardare l’interesse della controparte dando la disponibilità –pur contrattualmente non prevista- al riacquisto della merce. Il danno derivante da tale condotta è pari al valore della merce in giacenza e non commercializzato a causa del divieto intimato con la lettera di recesso, senza che poi ad esso sia seguito un riacquisto da parte del licenziante. Nel caso di specie, tenuto conto del necessario rapporto causale tra entità delle giacenze e condotta riferibile alla convenuta, giacché alcuni ordini risultano effettuati dall’attrice in data successiva al recesso, tenuto conto che una CTU percipiente – e non deducente- sarebbe antieconomica, si ritiene di liquidare, con valutazione equitativa, la somma complessiva di euro 10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla sentenza al saldo. 8. Sulle spese. In considerazione della parziale soccombenza dell’attrice sulla gran parte delle domande proposte, le spese vengono integralmente compensate. PQM Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa, sez. A, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Diamont Spa nei confronti di Olivetti S.p.a., ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede: pagina 11 di 12 http://bit.ly/1Q3xoQ8 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee di un prodotto, cui si riferisce il detto diritto, quando il prodotto sia stato immesso sul Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015 RG n. 71406/2011 Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015 - in parziale accoglimento della domanda attorea di condanna al versamento del valore della merce in giacenza, condanna la convenuta a corrispondere, in favore dell’attrice, l’importo complessivo di euro 10.000,00, oltre interessi legali e - Rigetta le altre domande proposte dall’attrice. - Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2015. Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Silvia Giani dott. Paola Maria Gandolfi pagina 12 di 12 http://bit.ly/1Q3xoQ8 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee rivalutazione monetaria dalla pronuncia al saldo.