apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 71406/2011
Repert. n. 5390/2015 del 21/05/2015
N. R.G. 71406/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SPECIALIZZATA PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Maria Gandolfi
Presidente e relatore
dott. Silvia Giani
Giudice
dott. Alima Zana
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71406/2011 promossa da:
DIAMONT S.P.A. (C.F. 03164690871), in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Lamperti e Federico Giaimo ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Luca Lamperti in Milano, via P. Sottocorno n. 2,
giusta procura a margine della comparsa di riassunzione
ATTRICE
nei confronti di
OLIVETTI S.P.A. (C.F. 02298700010), in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Toffoletti e Ivan Lamponi ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via Agnello 12, giusta procura speciale
in calce alla comparsa di riassunzione avversaria.
CONVENUTA
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Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
TRIBUNALE di MILANO
Sentenza n. 6415/2015 pubbl. il 21/05/2015
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OGGETTO: azione responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Concorrenza sleale
interferente.
CONCLUSIONI
Per l’attrice DIAMONT S.P.A.,
In via istruttoria:
volta ad accertare:
-
il fatturato e l'utile conseguito da Diamont S.p.A. con la vendita dei Prodotti Shop
Automation del brand Underwwod negli anni dal 2006 al 2009;
-
il calo percentuale di fatturato e di utile con riferimento ai prodotti Underwood nel
periodo dal 01/06/2009 al 30/09/2009 rispetto al medesimo periodo dell'anno
precedente;
-
il valore di acquisto, il mancato guadagno ovvero l'utile non percepito da Diamont
S.p.A. sui prodotti Shop Automation del brand Underwood e relativi accessori
giacenti a magazzino alla data del 30/09/2009, nonché allo stato attuale.
In via principale nel merito:
-
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di Olivetti S.p.A. per
inadempimento delle obbligazioni assunte nel contratto di concessione di vendita,
con riferimento alle violazioni dedotte in narrativa e che saranno oggetto di verifica
in corso di causa.
-
Accertare e dichiarare la responsabilità di Olivetti S.p.A. per attività di concorrenza
sleale ex art.2598 n. 3) c.c.
-
Condannare la Olivetti S.p.A. al risarcimento in favore di Diamont S.p.A. d tutti i
danni contrattuali ed extracontrattuali ingiustamente patiti, nella misura che verrà
accertata e quantificata in corso di causa, o determinata dal Giudice in via
equitativa.
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Ammettersi CTU richiesta con memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.2) in data 27/4/2011
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-
Inibire alla Olivetti S.p.A. ogni atto di sleale concorrenza ex art. 2598 n.3) c.c.
contestato in giudizio ed ogni atto accertando in corso di causa.
-
Condannare la Olivetti S.p.A. al ritiro della merce in giacenza presso il magazzino
di Diamont S.p.A. o, in via alternativa, al risarcimento del corrispondente valore
pari ad € 21.717,38.
In via subordinata nel merito:
In ogni caso e comunque, per effetto di tutti gli inadempimenti contestati in narrativa
condannare la Olivetti S.p.A. al risarcimento sia dei danni patiti in conseguenza
dell'inadempimento contrattuale della società concessionaria, sia del danno ingiusto
sofferto ex art. 2043 c.c., per la somma che verrà determinata in corso di causa o in via
equitativa dal Giudice.
Accertare e dichiarare l'incongruità del preavviso intimato da Olivetti S.p.A. in data
29/05/2009 per la cessazione del contratto di concessione di vendita e comunque
l'inefficacia del recesso per le prestazioni eseguite, con conseguente condanna di Olivetti
S.p.A. al ritiro della merce in giacenza presso il magazzino di Diamont S.p.A. o, in via
alternativa, al risarcimento del corrispondente valore pari ad € 21.717,38.
Oltre interessi legali dall'01/10/2009 all'effettivo saldo.
Con vittoria delle spese di causa e di patrocinio oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario ex
lege.
Per la convenuta OLIVETTI S.P.A.:
nel merito:
1. rigettare tutte le domande svolte da Diamont S.pA. nei confronti di Olivetti S.p.A., in
quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
in via istruttoria:
2. dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
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Oltre interessi legali dall'01/10/2009 all'effettivo saldo.
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in ogni caso:
3. condannare Diamont S.pA. alla rifusione delle spese e degli onorari del presente
giudizio, oltre a oneri e accessori di legge, inclusi IVA e CPA.
***
MOTIVAZIONE
Tribunale di Milano la causa promossa davanti al Tribunale di Ivrea, dichiaratosi
incompetente con ordinanza 14 giugno 2011. Nel giudizio innanzi al tribunale di Milano,
l’attrice aveva allegato che:
-
Diamont s.p.a. era concessionaria di vendita in esclusiva, a tempo indeterminato, di
apparecchi misuratori fiscali detti “registratori di cassa”, di marchio Underwood
delle classi UMF 21, prodotti dalla Olivetti s.p.a.;
-
la suddetta esclusiva di vendita operava solo verso i cd. dealer, cioè gli esercenti il
commercio al dettaglio di prodotti per ufficio (non i grossisti) aventi sede nella
zona territoriale assegnata in contratto.
-
In data 29.05.2009, Olivetti s.p.a., inaspettatamente e con termine di preavviso
incongruo, aveva comunicato a Diamont il recesso dal contratto di concessione di
vendita a far data dal 01.10.2009, per asserita riorganizzazione commerciale. Con
effetto dalla medesima data, Diamont non era stata più autorizzata a vendere
prodotti Shop Automation con il brand “Underwood” o a far uso del marchio;
-
nel periodo immediatamente successivo alla comunicazione di recesso, prima della
cessazione di efficacia del vincolo contrattuale, Olivetti s.p.a. aveva posto in essere
iniziative di commercializzazione lesive del principio di leale concorrenza sul
mercato e nello specifico: aveva invitato direttamente ed autonomamente dealer
del portafoglio clienti dell’attrice al viaggio-convention del giugno 2009, riservato
in premio ai rivenditori Shop Automation al conseguimento del miglior fatturato;
durante lo svolgimento del suddetto viaggio-convention, Olivetti aveva proposto
direttamente ai dealer partecipanti, tra cui vi erano clienti di Diamont s.p.a.,
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1. Con atto notificato in data 14 novembre 2011, DIAMONT S.P.A. riassumeva innanzi al
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pacchetti promozionali a prezzi particolari ed anche inferiori a quelli che l’attrice
poteva contrattualmente praticare; Olivetti aveva presentato ai dealer un
“programma” che contemplava l’acquisto, direttamente da Olivetti e tramite agenti
monomandatari, dei registratori di cassa di marchio Underwood e di altri prodotti
a catalogo ad un prezzo inferiore. Tale programmazione e promozione veniva
diffusa da Olivetti anche successivamente al viaggio-convention 2009 a tutti i
-
Nel periodo indicato, decorrente dal 1.06.2009 al 30.09.2009, Diamont aveva
registrato un calo di fatturato pari al 73,76% rispetto all’anno precedente.
-
Nel periodo successivo alla cessazione della concessione di vendita in esclusiva in
data 1/10/2010, la convenuta aveva contattato società facenti parte della lista
clienti di Diamont s.p.a. con evidente intento di accaparramento di clientela;
-
l’attrice subiva ulteriori danni patrimoniali in seguito al divieto assoluto, imposto
da Olivetti, di cessare la vendita dei prodotti Underwood dal 1.10.2009.
Ciò dedotto, l’attrice chiedeva l’accertamento della responsabilità
contrattuale della
convenuta per inadempimento delle obbligazioni assunte nel contratto di concessione di
vendita e specificamente per violazione dell’esclusiva riservata a Diamont s.p.a. e del
canone di buona fede, nonché per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. per sfruttamento
di notizie riservate afferenti alla clientela e alla rete commerciale di Diamont con intento di
approfittare dell’avviamento di quest’ultima.
Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni contrattuali
ed extracontrattuali e
al risarcimento del valore della merce in giacenza. In via
subordinata, l’attrice chiedeva che fosse accertata l’incongruità del preavviso intimato da
Olivetti s.p.a. e comunque l’inefficacia del recesso per le prestazioni eseguite.
2. Con comparsa depositata in data 1 marzo 2011, OLIVETTI S.P.A. si costituiva in
giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese attoree, richiamando quanto dedotto nell’atto
introduttivo innanzi al Tribunale di Ivrea, e specificamente che:
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dealer del portafoglio Diamont s.p.a. non partecipanti al predetto viaggio.
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aveva legittimamente esercitato il diritto di recesso dal rapporto contrattuale con
l’attrice Diamont, avendo fornito il preavviso di quattro mesi stabilito dal contratto;
-
durante il periodo del suddetto preavviso, Olivetti aveva correttamente adempiuto
alle proprie obbligazioni contrattuali ed aveva legittimamente svolto l’attività di
promozione dei prodotti;
Diamont non aveva allegato nulla con riguardo sia alle informazioni riservate
asseritamente sfruttate da Olivetti sia all’asserito intento di Olivetti di approfittare
dell’avviamento di Diamont.
-
Il calo di fatturato registrato da Diamont era dipeso da fattori esterni ed oggettivi e
non da comportamento imputabile ad Olivetti s.p.a..
3. Sull’ oggetto del giudizio. Con la presente causa l’attrice ha contestato alla società
convenuta di avere
posto in essere delle condotte in violazione dell’obbligo di
esclusiva contrattuale e del canone di buona fede durante il periodo di preavviso,
nonché di avere perpetrato atti di concorrenza sleale nel periodo successivo allo
cessazione di efficacia del vincolo contrattuale .
4. Sui rapporti contrattuali. Al fine del decidere è necessario esaminare il regime
contrattuale esistente tra le parti del giudizio. La società attrice stipulò con Olivetti, nel
lontano 14 giugno 1996, un contratto di concessione di vendita in esclusiva in base al
quale Diamont acquistava e rivendeva a commercianti al dettaglio, nel territorio della
regione Sicilia e nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, registratori di cassa
sotto il marchio Underwood.
Il contratto aveva per oggetto esclusivamente i registratori di cassa.
L’attività di vendita in esclusiva di Diamont si esplicava, per espressa previsione
contrattuale, “nei confronti di esercenti il commercio al dettaglio (quindi non
grossisti)” aventi sede nelle zone sopra indicate ( cd dealer).
L’esclusiva attribuita a Diamont si esauriva nell’impegno di Olivetti “di non
somministrare, per la rivendita a dettaglianti, i prodotti nuovi di fabbrica di marchio
Underwood a grossista domiciliato nella zona”. L’esclusiva non comportava, invece,
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alcuna limitazione all’attività di Olivetti di commercializzazione dei detti prodotti nei
confronti dei diretti utilizzatori, né aveva ad oggetto prodotti diversi dai registratori di
cassa (cfr doc 1 convenuta).
Il contratto, quanto alla durata, era a tempo indeterminato, salvo preavviso non
inferiore a quattro mesi (art. 14.1 contratto).
con effetto dal 1 ottobre 2009 e cioè nel termine dei quattro mesi prescritti dal
contratto.
5. Sugli atti di inadempimento contrattuale e/o concorrenza sleale perpetrati prima
della cessazione di efficacia del vincolo contrattuale. La società attrice ha allegato che
la convenuta Olivetti ha posto in essere durante il periodo di preavviso e prima che
divenisse efficace il recesso, i seguenti atti:
- avere invitato direttamente i dealer riforniti da Diamont al viaggio convention 2009;
- avere proposto ai dealer, durante il detto viaggio, pacchetti promozionali a prezzi
anche inferiori a quelli che Diamont praticava;
- avere presentato ai dealer partecipanti al viaggio-convention il programma del nuovo
canale distributivo relativo non solo ai registratori di cassa di marchio Underwood, ma
anche agli altri prodotti in catalogo;
- avere diffuso la programmazione del nuovo canale distributivo e la promozione dei
prodotti successivamente al viaggio anche ai dealer che non vi avevano partecipato.
Orbene, la domanda proposta con riguardo a tali fatti, perpetrati –o asseritamente
perpetrati- nel periodo di preavviso, non è fondata ( per casi simili, si vedano, anche, T.
Torino 24 maggio 2013 e T Milano 26 giugno 2014).
Nessuna di queste condotte costituisce inadempimento contrattuale in violazione di
clausole specificamente stipulate o violazione della clausola generale di buona fede.
Il viaggio convention era una tipica e consolidata iniziativa promozionale effettuata da
Olivetti, del tutto lecita. La circostanza è ammessa dalla stessa difesa dell’attrice che si
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La convenuta Olivetti è receduta dal contratto con comunicazione del 29 maggio 2009,
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è, invero, lamentata non della iniziativa, ma della esclusione dal viaggio nonostante il
raggiungimento del target richiesto.
Al riguardo si osserva che:
-
in fatto la doglianza dell’attrice si basa sul presupposto non solo non provato,
ma addirittura documentalmente smentito, della sua esclusione dalla
fatturato preventivamente richiesti; viceversa dalla documentazione prodotta
dalla convenuta emerge che Diamont non aveva raggiunto tali obiettivi (cfr doc
4 e 5 conv.).
-
Il viaggio- convention era una tipica iniziativa d’incentivazione della rete di
vendita destinato ai rivenditori finali (cd. dealer) e non ai distributori, nella
specie Diamont, i quali erano coinvolti da Olivetti solo in presenza del
raggiungimento dei richiesti obiettivi di fatturato, con la limitata funzione di
affiancamento nella detta iniziativa promozionale.
-
Tale attività di promozione era svolta da Olivetti anche in favore dei
distributori, come ammesso dalla stessa attrice ( “ il fatturato dei registratori di
cassa dipendeva pressoché esclusivamente dalle campagne promozionali di
Olivetti “, atto di citazione p 8) e come emerge dalla pacifica circostanza che gli
ordini della merce erano evasi dalla stessa distributrice a cui erano trasmessi i
moduli d’ordine ( doc 12 convenuta).
Le ulteriori condotte contestate, e sempre relative al periodo di preavviso, di
presentazione e diffusione del nuovo programma di vendita, non sono illecite
considerando la fase in cui sono state commesse. Ed invero:
-
esse rientravano nella fisiologica riorganizzazione del canale distributivo da
parte di Olivetti che, durante il periodo di preavviso, a seguito del legittimo
recesso dal rapporto contrattuale, ben poteva riorganizzare la sua attività
imprenditoriale, senza ledere le prerogative negoziali dell’altro contraente, per
potersi presentare al mercato, alla cessazione del contratto, senza contraccolpi
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partecipazione al viaggio nonostante il raggiungimento degli obiettivi di
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organizzativi ( cfr sentenze citate T Milano 23 giugno 2014 e T Torino 24
maggio 2013).
-
Nessuna violazione di esclusiva era imputabile alla convenuta giacché, va
ricordato, Olivetti si era riservata il diritto di rivendita ai “dealers”, essendosi
impegnata solo a non commercializzare i prodotti ad altri grossisti operanti
-
Nessuna modalità scorretta da parte della convenuta è stata provata dall’attrice.
Con riguardo alla sottrazione d’informazioni riservate, si osserva, inoltre, che:
-
l’attrice non ha specificamente individuato
le informazioni riservate che
sarebbero state sottratte dalla convenuta.
-
I nominativi dei rivenditori e il valore dei loro acquisti erano informazioni già
in possesso della convenuta che rivolgeva proprio a loro le promozioni,
premiandoli secondo il valore degli acquisti con la partecipazione ai viaggi
promozionali.
-
La natura del prodotto commercializzato -registratori fiscali di cassa- e la
rinomata forza attrattiva del marchio depongono per un basso grado di
fidelizzazione del cliente rispetto al fornitore-distributore.
6. Sulle condotte successive allo scioglimento del rapporto contrattuale. Per le stesse
considerazioni non assumono rilievo, sul piano della responsabilità extracontrattuale, e
tantomeno su quello della responsabilità contrattuale, le condotte contestate nel periodo
successivo allo scioglimento del rapporto contrattuale. Ci si riferisce all’invio
ai
dealers, riforniti da Diamont, dell’invito alla partecipazione a una riunione per il 12
ottobre 2009, nel quale Olivetti avrebbe presentato la sua nuova organizzazione
imprenditoriale, ufficializzando il nominativo del nuovo distributore di registratori di
cassa per l’Italia centro-sud.
Tali condotte, ripetesi, s’ inserivano nella gestione della ristrutturazione della rete
commerciale della società e, pertanto, poiché perpetrate in assenza di modalità sleali,
sono lecite.
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nella zona dell’esclusiva.
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7. Sulla domanda di condanna al pagamento del valore della merce in giacenza.
L’attrice ha altresì chiesto la condanna della convenuta a risarcire il valore della merce
in giacenza poiché non ritirata dalla convenuta, la quale ha opposto, dal canto suo, la
mancanza di un obbligo che prevedesse il ritiro delle giacenze.
La domanda va parzialmente accolta.
è
rifiutata
di
ritirare
la
merce
giacente,
impedendone
all’attrice
la
commercializzazione. Ed invero, con la lettera di recesso datata 29 maggio 2009,
Olivetti ha inibito l’attrice “dal vendere prodotti Shop Automation con il brand
Underwood o a fare uso del marchio” nel periodo successivo alla cessazione del
contratto ( doc 5 attrice).
La condotta tenuta da Olivetti con riguardo alla merce in giacenza non si è conformata
al canone di buona fede.
Per giurisprudenza consolidata la buona fede oggettiva, ossia la reciproca lealtà di
condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto, accompagnandolo in ogni sua
fase.
La clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto opera come criterio di
reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo
da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico
delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali (ex
multis, Cass. 21-01-2014, n. 1179) .
Nel caso in esame il contratto stipulato dalle parti non regolamentava le modalità di
smaltimento delle giacenze di magazzino rimaste invendute alla data di cessazione del
rapporto: esso non prevedeva né un obbligo di riacquisto dei beni da parte del
licenziante né la facoltà di smaltirli da parte del licenziatario.
La mancata previsione contrattuale dell’obbligo di riacquisto da parte di Olivetti, però,
non è idonea di per sé, come prospettato dalla convenuta, a fare ritenere la liceità della
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La convenuta, che è receduta dal contratto con il preavviso pattuito di quattro mesi, si
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sua condotta, in considerazione del fatto che Olivetti ha impedito all’attrice la
commercializzazione delle giacenze successivamente allo scioglimento del contratto.
Ed invero, in base al principio dell’esaurimento, in mancanza di diverse pattuizioni,
colui
che
abbia
acquistato
merce
con
segni
distintivi
ha
diritto
alla
commercializzazione del prodotto anche successivamente alla risoluzione del rapporto.
Infatti il titolare di un diritto di proprietà industriale non può opporsi alla circolazione
mercato dal titolare del diritto medesimo o con il suo consenso nel territorio dello stato
o nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea ( art.
5 CPI; in
giurisprudenza, ex plurimis, Corte Giustizia CE 8 luglio 2010, caso Portakabin).
Nel caso di specie, dunque, la non correttezza della condotta tenuta dalla convenuta è
consistita nell’avere impedito la commercializzazione del prodotto da essa fornito
prima del recesso, senza avere cooperato a salvaguardare l’interesse della controparte
dando la disponibilità –pur contrattualmente non prevista- al riacquisto della merce.
Il danno derivante da tale condotta è pari al valore della merce in giacenza e non
commercializzato a causa del divieto intimato con la lettera di recesso, senza che poi ad
esso sia seguito un riacquisto da parte del licenziante. Nel caso di specie, tenuto conto
del necessario rapporto causale tra entità delle giacenze e condotta riferibile alla
convenuta, giacché alcuni ordini risultano effettuati dall’attrice in data successiva al
recesso, tenuto conto che una CTU percipiente – e non deducente-
sarebbe
antieconomica, si ritiene di liquidare, con valutazione equitativa, la somma complessiva
di euro 10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla sentenza al saldo.
8. Sulle spese. In considerazione della parziale soccombenza dell’attrice sulla gran
parte delle domande proposte, le spese vengono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa, sez. A,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Diamont Spa nei confronti
di Olivetti S.p.a., ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
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di un prodotto, cui si riferisce il detto diritto, quando il prodotto sia stato immesso sul
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-
in parziale accoglimento della domanda attorea di condanna al versamento del
valore della merce in giacenza, condanna la convenuta a corrispondere, in favore
dell’attrice, l’importo complessivo di euro 10.000,00, oltre interessi legali e
-
Rigetta le altre domande proposte dall’attrice.
-
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2015.
Il Giudice Relatore
Il Presidente
dott. Silvia Giani
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Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
rivalutazione monetaria dalla pronuncia al saldo.