apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
GALIOTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 68453/2011, proposta con atto di
citazione ritualmente notificato da
CO.DIS.AL. SRL - INTERFIN SPA - ARENA ALIMENTARI FRESCHI SPA, con il
patrocinio dell’avv. DE CAROLIS CESARE e dell’avv. CAPALDI ANNA
(CPLNNA77L66G596T) VIALE VITTORIO EMANUELE III, 27 86079 VENAFRO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN GIORGIO, 2 20123 MILANO presso il
difensore avv. DE CAROLIS CESARE
-attori opponentiCONTRO
BHN SRL (C.F. 13283610155), con il patrocinio dell’avv. SILVESTRI STEFANO,
elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA, 8 20122 MILANO presso il difensore
avv. SILVESTRI STEFANO
-convenuta oppostaLe parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER ARENA ALIMENTARI FRESCHI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E
IN CONCORDATO PREVENTIVO, CO.DIS.AL. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E
INTERFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE:
Voglia l’On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e
difesa, così provvedere:
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
Sentenza n. 9243/2015 pubbl. il 05/08/2015
RG n. 68453/2011
1) in via preliminare e pregiudiziale, per le motivazioni di cui ai punti 1 e 2 degli atti
di citazione in opposizione a D.I., disporre la revoca dei D.I. opposti;
2) nel merito, in accoglimento dell’eccezione di nullità di cui al punto 3 degli atti di
citazione i opposizione a D.I., accertare la nullità della scrittura privata di
transazione del 5 maggio 2010 e per l’effetto dichiarare che Arena Alimentari Freschi
s.p.a., Co.dis.al. s.r.l. e Interfin s.p.a., (oggi tutte in liquidazione) nulla devono alla
ricorrente BHN s.r.l.
3) Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre
rimborso forfettario, Iva e CAP come per legge.
CONCLUSIONI PER BHN SRL, IDENTICHE NEI CONFRONTI DI CIASCUNA
DELLE ATTRICI OPPONENTI
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito che di merito, così
giudicare:
1) in via preliminare: accertato e dichiarato che l’opposizione avversaria non è
fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 29860/2011 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 648 cod.
proc. civ.;
2) nel merito: accertata e dichiarata l’infondatezza dell’opposizione interposta da
Arena, confermare nella sua interezza il decreto ingiuntivo n. 29860/2011 oggetto
della presente opposizione, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
3) sempre nel merito, ma in via di mero subordine: nella denegata e non creduta
ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – dell’opposizione interposta da Arena,
condannare la stessa al pagamento immediato della somma capitale di €
2.105.484,69, oltre agli interessi moratori pari all’Euribor mensile aggiornato di 300
bps (cfr. art. 1.7 della Transazione) dalla data della domanda sino al saldo effettivo,
per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio (anche della fase
monitoria), oltre IVA e CPA come per legge.
Le conclusioni contenute nelle comparse di costituzione e risposta, nell’interesse di
BHN s.r.l., relative ai procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi n.
29861/2011 e n. 29862/2011 aventi rispettivamente RG. N. 68457/2011 e
68454/2011, risultano identiche.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ai decreti ingiuntivi n. 29860/2011,
29861/2011, 29862/2011, regolarmente notificati, emessi in favore della BHN SRL,
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
Sentenza n. 9243/2015 pubbl. il 05/08/2015
RG n. 68453/2011
gli attori opponenti contestavano la somma loro ingiunta dell’importo di Euro
2.105.484,69, a titolo di inadempimento contrattuale della scrittura privata di
transazione stipulata dalle parti del 05.05.2010, nella loro qualità di garanti della
società Arena Agroindustrie Alimentari s.p.a. così come previsto nell’art. 8 della
predetta scrittura privata.
All’udienza del 23.10.2012 il Giudice Istruttore, ha disposto la riunione delle cause,
di cui agli RG N.: 68454/2011 e 68457/2011, a quella avente RG N.: 68453/2011,
in quanto ha ritenuto che le stesse abbiano ad oggetto la medesima obbligazione
dedotta dall’opposta.
Risulta pacifico tra le parti che:
 in una precedente controversia Arena Agroindustrie Alimentari s.p.a. e Bioagri
s.r.l. citavano in giudizio: Ya Global Investments LP, Yorkville Advisors LLC,
Ya Global Dutch BV, Yorkville BHN s.p.a., BHN s.r.l., domandando:
o l’avvenuta risoluzione dei contratti (aventi ad oggetto l’operazione di
aumento del capitale sociale di Arena Agroindustrie Alimentari s.p.a.)
stipulati tra le parti del 21.12.2007, 22.01.2008, 07.02.2008;
o la condanna in solido delle convenute al pagamento dell’importo di Euro
40.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno provocato dalle
convenute ad Arena Agroindustrie Alimentari s.p.a. per aver posto in
essere gravi inadempimenti in relazione ai suddetti contratti.
 Le convenute si costituivano in giudizio e proponevano tutte domanda
riconvenzionale:
o Ya Global Dutch BV, Ya Global Investments LP e Yorkville Advisors GP
domandavano in via riconvenzionale:
 La risoluzione dei predetti contratti per inadempimento delle
attrici
 La condanna di Arena Agroindustrie Alimentari s.p.a. alla
restituzione della somma di Euro 3,35 milioni (somma versata a
titolo di futuro aumento di capitale)
o Yorkville Bhn s.p.a. domandava in via riconvenzionale:
 La condanna delle attrici al risarcimento del danno per lite
temeraria
o BHN s.r.l. domandava in via riconvenzionale:
 La condanna delle attrici al pagamento di diverse voci di danno tra
cui:
 Euro 220.000,00 a titolo di provvigioni previste nel contratto
di consulenza ovvero a titolo di risarcimento del danno;
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Sentenza n. 9243/2015 pubbl. il 05/08/2015
RG n. 68453/2011
 Euro 2,25 milioni a titolo di risarcimento danni per
inadempimento del SEDA.
 Alla prima udienza Ya global proponeva istanza ex art. 186-bis per il
pagamento delle somme non contestate per Euro 2.498.049,92. Il Giudice, a
scioglimento della riserva assunta nella medesima udienza, concedeva la
richiesta di ingiunzione in danno dell’attrice Arena Agroindustrie Alimentari
s.p.a..
 Sulla base di tale ordinanza; Ya global promuoveva diverse azioni esecutive e
in data 07.04.2010 la medesima presentava istanza di fallimento di Arena
Agroindustrie Alimentari s.p.a. dinanzi al Tribunale di Campobasso.
 Posto quanto sopra tutte le parti decidevano di comporre bonariamente le
vicende in essere e in data 05.05.2010 concludevano una scrittura privata di
transazione.
Si esaminano di seguito i motivi dell’opposizione e il contraddittorio articolato dalle
parti.
1) Circa l’abuso del processo da parte di BHN SRL:
Gli attori opponenti hanno dedotto:
 L’abuso dello strumento processuale da parte di BHN per aver azionato lo
stesso credito con più domande giudiziali nonostante l’unicità della causa
giustificativa.
 L’unico vantaggio ottenuto dall’opposta è quello relativo alle spese processuali
dei procedimenti monitori che di fatto sono risultate triplicate. Infatti,
nonostante la natura solidale dell’obbligo, anche a fronte del pagamento
dell’intero importo (a titolo di capitale, interessi e spese processuali) da parte
di un solo dei condebitori, le restanti parti si troverebbero comunque obbligate
al pagamento delle rispettive spese processuali relative ai procedimenti
monitori azionati.
 Tale condotta ha altresì comportato una maggiore spesa per le attrici
opponenti le quali sono state costrette a pagare tre contributi unificati per
l’instaurazione dei rispettivi giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi
ad oggetto la medesima obbligazione.
 Rispetto all’eccezione sollevata dalla convenuta opposta circa l’indipendenza e
la scindibilità dei giudizi di opposizione, le attrici opponenti hanno dedotto che
nel caso di specie non sono state proposte più opposizioni avverso il medesimo
decreto ingiuntivo, ma ciascun coobbligato ha proposto opposizione rispetto al
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Sentenza n. 9243/2015 pubbl. il 05/08/2015
RG n. 68453/2011
decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti. Tale principio dunque non può
trovare accoglimento.
 La società convenuta opposta avrebbe dovuto azionare un'unica domanda
giudiziale trattandosi di obbligazione solidale. Tale scelta processuale integra
pertanto la violazione dell’art. 1292 c.c. e risulta essere contraria ai principi di
buona fede e correttezza.
 A fronte di tale comportamento abusivo, le attrici hanno dunque eccepito
l’inammissibilità delle domande contenute nei rispettivi ricorsi ex art. 633
c.p.c. e, conseguentemente, hanno domandato la revoca dei decreti ingiuntivi
opposti in quanto illegittimi, avuto anche riguardo al profilo delle spese del
presente giudizio.
La convenuta opposta ha dedotto che:
 L’avversaria eccezione di abuso dello strumento processuale dell’istituto del
ricorso monitorio non può trovare applicazione nel caso di specie. Ciò in
quanto trattasi di orientamento giurisprudenziale elaborato con esclusivo
riferimento all’ipotesi della c.d. “parcellizzazione” del credito nei confronti del
medesimo debitore.
 In questo caso si è in presenza di distinti ed autonomi rapporti obbligatori
intercorrenti tra il creditore ed i singoli debitori solidali, ai quali possono
pertanto seguire cause tra loro indipendenti, senza che possa essere ravvisato
alcun obbligo per il creditore di promuovere un’unica azione.
 Se in caso di plurime opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo da
parte di più coobbligati è generalmente ammessa e ritenuta la indipendenza e
scindibilità dei giudizi di opposizione, non si comprende il motivo per il quale
il creditore non possa sin dal principio decidere di incardinare tanti giudizi
autonomi quanti sono i propri condebitori solidali.
Al riguardo il Tribunale osserva che l’eccezione della parte opponente si risolve in
una contestazione ex art. 1227 e 1375 cc, secondo la quale il debitore non deve
sopportare oneri che il creditore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza.
In effetti, non avrebbe costituito alcun aggravio per la parte che si asserisce
creditrice, proporre un unico decreto ingiuntivo nei confronti di tutti gli obbligati in
solido, stante il carattere di omogeneità delle posizioni delle parti opponenti, parti
processuali dell’unico rapporto dedotto nel ricorso monitorio.
La condotta della ricorrente in via monitoria pare certamente connotata da profili
contrari a buona fede in relazione alla gestione processuale della propria domanda.
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Sentenza n. 9243/2015 pubbl. il 05/08/2015
RG n. 68453/2011
Tale condotta può tuttavia spiegare rilevanza solo sotto il profilo delle spese
processuali, non potendo scalfire l’ammissibilità della domanda giudiziale contenuta
nei ricorsi monitori.
Non è infatti ravvisabile nell’ordinamento processuale alcun istituto che porti a
concludere per l’inammissibilità della domanda giudiziale, ove la parte che assume
un’iniziativa processuale tenga una condotta abusiva1 o irragionevolmente
vessatoria nei confronti dell’altra parte, come invece accade in altri ordinamenti.
Le conseguenze delle condotte abusive in sede processuale non esulano infatti da
quelle espressamente disciplinate dagli artt. 91 e ss cpc.
I decreti ingiuntivi, stante l’ingiustificato aggravio di spese imposto alla parte
opponente, vanno per ciò solo revocati.
La richiesta di condanna contenuta nel ricorso monitorio – che anche a seguito della
revoca del decreto ingiuntivo conserva, per giurisprudenza costante, il carattere di
domanda giudiziale, va invece esaminata nel merito alla luce dei motivi di
opposizione articolati dalla parte opponente che saranno valutati in prosieguo.
2) Circa la mancanza del requisito della liquidità
Gli attori opponenti hanno dedotto:
 L’assenza di una nota metodologica di calcolo dell’importo richiesto a titolo di
interessi comporta il difetto di liquidità del credito per il quale è stata richiesta
l’ingiunzione ed una lesione del diritto di difesa delle società ingiunte.
La convenuta opposta ha dedotto:
 Ciò che lamentano gli attori non è la erroneità circa la quantificazione degli
interessi maturati, bensì una mera mancanza di una “nota metodologica di
calcolo”.
 Sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nel negozio transattivo è stato
espressamente convenuto il tasso di interesse applicabile in caso di ritardato
pagamento da parte del debitore principale, tasso che è stato individuato
nell’Euribor mensile aggiornato di 300 bps.
In proposito il Tribunale può limitarsi a osservare che appare sufficiente per
l’instaurazione di un valido contraddittorio l’indicazione in domanda – da parte di
chi si asserisce creditore – della somma globale oggetto di richiesta, soprattutto
quando essa presuppone un calcolo determinabile alla luce delle clausole
contrattuali. Le parti opponenti, quali parti che hanno sottoscritto il contratto
azionato da BHN srl, dispongono infatti di tutti gli elementi per contrapporre alla
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o, in ipotesi, anche palesemente infondata.
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
Sentenza n. 9243/2015 pubbl. il 05/08/2015
RG n. 68453/2011
Sentenza n. 9243/2015 pubbl. il 05/08/2015
RG n. 68453/2011
3) Circa la nullità della transazione:
Gli attori opponenti hanno dedotto:
 La transazione è nulla per difetto di causa. Secondo gli stessi, infatti, tale
scrittura privata non ha il carattere della corrispettività, né tantomeno quello
della onerosità.
 Pur essendo l’atto transattivo plurilaterale, esso è chiaramente divisibile,
ragion per cui le reciproche concessioni sarebbero dovute esistere per
ciascuna delle posizioni da transigere.
 Il contratto – per il rapporto con BHN srl - sarebbe privo del carattere della
reciprocità delle concessioni poiché nella scrittura privata di transazione non
si rinviene alcuna bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese (aliquid
datum et aliquid retentum), ma si ravvisa unicamente il sacrificio - per intero della posizione di Arena Agroindustrie Alimentari s.p.a..
 In relazione all’eccezione dell’opposta, che ha affermato la presenza di
concessioni in favore di Arena Agroindustrie Alimentari s.p.a., quest’ultima ha
dedotto che il fatto di aver ridotto l’originaria pretesa dalla somma di Euro
2.871.108 ad Euro 2.770.000 e di aver concesso la dilazione del pagamento di
tale importo non costituisce
un sacrificio per BHN e neppure una
concessione. L’aliquid datum e di Arena Agroindustrie Alimentari s.p.a., infatti,
debbono riguardare la posizione delle parti in riferimento alle reciproche
pretese come avanzate nel giudizio a cui si riferiva l’atto transattivo.
 La corrispettività della disposizione transattiva, deve essere rapportata alle
posizioni di lite. Nel caso di specie la res dubia riguardava l’addebitabilità
dell’inadempimento ed il corrispondente diritto al risarcimento dei danni.
 Nel medesimo documento, il diritto delle convenute ad ottenere il risarcimento
del danno risulta “certo”; mentre Arena Agroindustrie Alimentari s.p.a.
rinuncia totalmente alle pretese avanzate in sede di giudizio.
 A fronte dei contrapposti diritti di credito, parimenti incerti, Arena
Agroindustrie Alimentari s.p.a. non ha avuto il riconoscimento di alcunché ma
ha solo assunto impegni, mentre BHN s.r.l. (al pari delle altre società) ha
ottenuto un’indiscutibile vantaggio.
 Si rende dunque evidente la totale assenza di quelle reciproche concessioni
che costituiscono la causa giuridica del contratto e la cui assenza ne
determina a norma degli articoli 1418 e 1325 c.c. la nullità assoluta della
transazione.
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parte opposta un proprio conteggio contestando gli errori in cui la controparte può
essere eventualmente incorsa.
 L’accordo stipulato tra Ya Global e Arena Agroindustrie Alimentari s.p.a.
risulta legittimo in quanto a fronte di una condanna immediatamente
esecutiva la creditrice Ya Global aveva concesso una dilazione di pagamento
alla propria debitrice. Per quanto concerne invece la posizione di BHN
l’accordo risulta nullo in quanto non risulta presente l’elemento delle
“concessioni reciproche”, che costituisce elemento essenziale del negozio
transattivo.
 La nullità della transazione comporta la liberazione degli attori dall’obbligo di
garanzia. Nonostante la sussistenza della clausola “solve et repete” ex art.
1462 c.c., il garante può sollevare delle eccezioni relative alla nullità del
contratto da cui deriva l’obbligazione principale.
La convenuta opposta ha eccepito che:
 Ai fini della validità del negozio transattivo non è in alcun modo richiesto che
ricorra assoluta equivalenza tra le reciproche concessioni delle parti.
 Non corrisponde a verità il fatto che BHN non abbia sofferto alcun sacrificio.
A fronte della propria pretesa di 2.871.108, la stessa si è vista riconoscere il
minore importo di 2.770.000, rinunciando quindi alla somma di Euro
101.108. La debitrice principale ha inoltre ottenuto una comoda dilazione di
pagamento a fronte di un credito immediatamente esigibile.
Il Tribunale ritiene che l’opposizione sul punto sia infondata. Si ricava infatti dalle
premesse della scrittura privata per cui è causa, che il contratto è destinato a
chiudere in via stragiudiziale una contesa derivante controversie pendenti tra le
parti avanti al Tribunale di Milano, in ordine all’obbligazione regolata dal contratto.
La presenza di un aliquid datum e un aliquid retentum, ad avviso del Tribunale va
valutata globalmente rispetto a tutte le parti paciscenti nonché parti del processo,
posto che la definizione della lite ha riguardato tutte le parti di quelle controversie e
l’accordo transattivo ha trovato la propria giustificazione – come si legge nelle stesse
premesse, nella definizione globale della lite in corso, sicché l’eventuale integrale
acquiescenza verso la posizioni di BHN srl, ben avrebbe potuto trovare contrappeso
in vantaggi o ‘sconti’ ottenuti verso altri sottoscrittori dell’accordo.
La parte opponente non ha specificamente dedotto l’assenza di ogni beneficio anche
rispetto ai rapporti esistenti con gli altri paciscenti, sicché non appare
adeguatamente allegata, e a maggior ragione neppure dimostrata, l’assenza di ogni
beneficio per le parti opponenti scaturito dal contratto in esame, da cui le opponenti
intendono far discendere la nullità della transazione.
Appare in ogni caso dirimente constatare che, secondo quanto è pacifico in causa, la
parte obbligata ha comunque ottenuto un’ampia dilazione di pagamento.
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Sentenza n. 9243/2015 pubbl. il 05/08/2015
RG n. 68453/2011
Vanno infatti condivisi i principi enunciati da una non risalente pronuncia di
legittimità, in cui si puntualizza che “In tema di transazione, poiché dalla normativa
codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una
obbligazione pecuniaria … deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il
creditore, ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., rifiutare un adempimento parziale (salvo che
la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su
richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una
"concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli
interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche
concessioni” (Cass. n. 20160 del 2013)2.
In conclusione, i decreti ingiuntivi devono essere revocati, in ragione della
fondatezza dell’opposizione in relazione alla doglianza relativa alle spese del
procedimento monitorio, che avrebbero potuto essere certamente inferiori per le
parti debitrici, se la ricorrente avesse proposto - secondo buona fede e i canoni
imposti dall’art. 1227 cc - un solo ricorso contro tutte le opponenti, anziché uno per
ciascuna di esse.
Le opponenti vanno tuttavia condannate in solito tra loro al pagamento, in favore di
BHN srl, della complessiva somma di € 2.105.484,69, oltre agli interessi moratori
pari all’Euribor mensile aggiornato di 300 bps, secondo le previsioni di cui all’art.
1.7 della transazione, dalla data di deposito in cancelleria de decreto ingiuntivo sino
al saldo effettivo.
Le parti sono reciprocamente soccombenti, sicché le spese processuali sono
interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ARENA ALIMENTARI
FRESCHI SPA, CO.DIS.AL. SRL, INTERFIN SPA, nei confronti di BHN SRL, con
atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così decide:
1. accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca i decreti ingiuntivi n. 29860/2011
nei confronti di Arena Alimentari Freschi s.p.a.; n. 29861/2011 nei confronti
di Co.Dis.Al. s.r.l.; n. 29862/2011 nei confronti di Interfin s.p.a.;
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Sull’irrilevanza dell'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni, v. anche Cass. n. 7548 del 2003.
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Sentenza n. 9243/2015 pubbl. il 05/08/2015
RG n. 68453/2011
2. condanna le opponenti in solido tra loro al pagamento, in favore dell’opposta,
della complessiva somma di € 2.105.484,69, oltre agli interessi moratori pari
all’Euribor mensile aggiornato di 300 bps, dalla data di deposito in cancelleria
dei decreti ingiuntivi sino al saldo effettivo;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Milano, 3 agosto 2015.
Il Giudice
Marianna Galioto
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