recenti sviluppi in tema di transfer pricing e advance

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recenti sviluppi in tema di transfer pricing e advance
Aprile 2013
RECENTI SVILUPPI IN TEMA DI
TRANSFER PRICING E ADVANCE
PRICING AGREEMENTS (APA)
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet il
secondo Bollettino sul Ruling di standard internazionale ("Bollettino")
relativo agli accordi preventivi ("APA") sul transfer pricing ("TP") conclusi
nel triennio 2010 - 2012. Le cifre del Bollettino indicano come i contribuenti
siano sempre più interessati a questo strumento di risoluzione in via
preventiva delle controversie in materia di prezzi di trasferimento con le
autorità fiscali.
Il motivo principale alla base di questo crescente interesse è da ricercare nel
fatto che l’Amministrazione Finanziaria negli ultimi anni si è concentrata in
modo particolare, in sede di accertamento, sulle operazioni effettuate tra parti
correlate nell’ambito dei gruppi multinazionali ("MNE") ai sensi dell'Art. 110,
comma 7 TUIR, anche a seguito dell'introduzione degli oneri documentali di
cui all’art. 1, comma 2-ter del D.Lgs. 471/1997.
Panoramica del TP in Italia
L'attuale crisi finanziaria e la necessità per il governo italiano di garantire un
livello costante e adeguato di entrate tributarie hanno portato ad un aumento
delle attività di contrasto all'evasione fiscale e all'elusione fiscale, anche
mediante l'adozione di appropriate analisi di rischio, secondo un approccio
comunemente accettato a livello internazionale e suggerito dall'OCSE nella
pubblicazione "Affrontare efficacemente le sfide del Transfer Pricing".
Pertanto, gli accertamenti fiscali sul TP sono notevolmente aumentati e
aumenteranno sempre di più non solo sotto un punto di vista quantitativo ma
anche sotto quello qualitativo, dal momento che verificatori e funzionari
addetti alle verifiche sono stati specificamente addestrati sulle questioni del TP
e possono ora contare su banche dati commerciali al fine di condurre analisi di
benchmark e sostenere le loro rettifiche di imponibile.
In tale contesto, molte aziende, anche di medie e grandi dimensioni, (i) non
hanno ancora una politica di TP o (ii) ne hanno implementata una in modo
frettoloso, standardizzato e spesso inadeguato o (iii) possono non essere
consapevoli di disporre di una documentazione in realtà non adeguata. Ciò,
soprattutto in considerazione delle frequenti ristrutturazioni aziendali e dei
cambiamenti del contesto economico che rendono necessario un continuo
lavoro di aggiornamento del set documentale di TP.
Va, inoltre, sottolineato che un corretto adempimento degli oneri documentali,
se da un lato sottrae il contribuente dalle sanzioni amministrative, non
costituisce una condizione di per sé sufficiente ad evitare una rettifica dei
prezzi di trasferimento. Qualora, quindi, siano superate le soglie stabilite
dall'articolo 4 del D.Lgs. 74/2000, il controllo fiscale potrebbe
paradossalmente causare indesiderati effetti penali.
Dati di sintesi relativi alle istanze presentate e agli accordi firmati
Scorrendo le tabelle riportate nel Bollettino, si apprende che nell’ultimo
triennio sono state presentate 83 nuove istanze. Molto eterogenea, dal punto
di vista sia dimensionale che merceologico, è la platea di contribuenti
interessati. Dietro ad un 68% di “grandi contribuenti” si colloca, infatti, un
inatteso 32% di imprese di medie dimensioni.
Varia è anche la casistica delle procedure, visto che accanto alle più “classiche”
transazioni commerciali intercompany si riscontrano, infatti, fattispecie più
complesse, quali l’attribuzione di profitti o perdite alle stabili organizzazioni, le
operazioni su beni immateriali, i cost sharing agreements, le operazioni di
finanziamento infragruppo, di project financing, nonché le business
restructuring (tema di stringente attualità).
I tempi per perfezionare l’accordo non sono brevi, poiché si assestano
mediamente intorno ai 16 mesi. Il Bollettino sottolinea, però, che la durata
dell’istruttoria è influenzata notevolmente dal grado di collaborazione del
contribuente. Si deve instaurare, infatti, un contraddittorio ed un dialogo
continuo, per consentire all’Ufficio di comprendere e valutare bene le
transazioni dell’impresa e l’adeguatezza dei metodi proposti.
Un dato molto interessante, a quest’ultimo proposito, è l’incidenza, negli
accordi sottoscritti, dei metodi non tradizionali o reddituali. Circa il 79% dei
ruling ha, infatti, visto l’Ufficio concordare politiche di transfer pricing basate
su metodi quali il Profit Split (23%) ed il TNMM (56%), confermando il trend
di adeguamento dell’amministrazione italiana all’approccio del cd. most
appropriate method delineato nelle Direttive OCSE.
Punti di forza dell’APA italiano
Ci sono diversi fattori critici di successo che inducono sempre di più le imprese
multinazionali a cercare un’intesa con l’Amministrazione Finanziaria. Volendo
identificarne alcuni:
(i) a differenza di altri paesi (es. USA), l'accesso alla procedura è
completamente gratuito;
(ii) il competente Ufficio Ruling internazionale (coordinato a livello centrale
nell'ambito della Direzione Centrale Accertamento) è composto da funzionari
appositamente formati sulle questioni dei prezzi di trasferimento;
(iii) le imprese multinazionali e i loro consulenti possono avviare una fase
preliminare, anche attraverso una disclosure parziale e anonima, al fine di
determinare se un APA è potenzialmente applicabile al loro caso;
(iv) la certezza che i prezzi di trasferimento per le operazioni coperte dall’APA
non saranno soggetti a riprese, sanzioni o diversa interpretazione da parte
dell'Amministrazione durante il periodo di 3 anni in cui l’APA è in vigore;
(v) la recente possibilità di concludere APA bilaterali e multilaterali (attraverso
il ricorso all'art. 25, paragrafo 3 del Modello di Convenzione dell'OCSE sulle
procedure amichevoli tra le autorità competenti dei diversi paesi coinvolti) al
fine di eliminare a priori qualsiasi potenziale doppia imposizione;
(vi) ogni attività di manutenzione e rinnovo sulle operazioni coperte dall’APA
saranno gestiti esclusivamente dall'Ufficio Ruling internazionale di cui sopra;
(vii) l’Agenzia delle Entrate non solo è sempre più aperta ad accettare i
cosiddetti metodi non tradizionali di TP ma anche di applicare ulteriori
strumenti più complessi come i working capital adjustment che a volte sono
necessari per migliorare l'affidabilità dell’analisi di comparabilità effettuata;
(viii) la possibilità di presentare fattispecie più complesse, come già accennato
in precedenza.
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Il team di Diritto Tributario di Legance è a disposizione per supportare i clienti per
l’analisi della propria situazione e per fornire assistenza e consulenza sulla
negoziazione di APA con l’Agenzia delle Entrate e su altre questioni fiscali (compresi,
tra gli altri, la revisione della documentazione esistente sui prezzi di trasferimento, il
supporto nella stesura di una nuova serie di documenti, la valutazione delle politiche
esistenti, così come delle potenziali conseguenze in caso di verifiche e/o successivo
contenzioso). Il team di Legance dedicato al TP include un professionista (l’avvocato
Davide Nespolino) che può vantare un’esperienza pluriennale di lavoro proprio
nell’Ufficio Ruling internazionale dell’Agenzia delle Entrate, il quale potrà fornire un
qualificato supporto sia in sede di negoziazione dei ruling che in sede di revisione
della TP policy e dei temi connessi, quali ad es. idoneità della documentazione.
Per ulteriori informazioni:
Marco Graziani
Tel: +39 06.93.18.271
[email protected]
Claudia Gregori
Tel: +39 02.89.63.071
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