tribunali ad hoc per le società con sede all`estero

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tribunali ad hoc per le società con sede all`estero
Gennaio 2014
TRIBUNALI AD HOC PER LE SOCIETÀ CON SEDE
ALL’ESTERO:
IL DECRETO “DESTINAZIONE ITALIA” REINTRODUCE (E
MODIFICA) L’ART. 80 DEL DECRETO “DEL FARE”.
In data 24 dicembre 2013 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, recante “Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la
riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, pubblicato in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013.
Il piano “Destinazione Italia” è uno strumento di policy making, varato il 19 settembre 2013, che si compone di 50
misure accomunate dalla finalità di attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane.
Tra le priorità individuate, la Misura n.13 prevede il rafforzamento del Tribunale delle imprese, affinché possa
costituire per gli investitori stranieri un foro adeguato per la risoluzione delle controversie.
In applicazione di tale criterio, l’art. 10 del Decreto “Destinazione Italia”, rubricato “Tribunale delle società
con sede all’estero”, concentra presso le sezioni specializzate del tribunale per le imprese considerate
principali nella distribuzione geografica nazionale, le controversie nelle quali sia parte una società, in
qualunque forma costituita, con sede all’estero. Tale norma reintroduce quanto già previsto dall’art. 80 del D.L.
21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “Decreto del Fare”), poi eliminato in sede di conversione perché fortemente criticato
dalla classe forense e dalla magistratura. Vi sono tuttavia alcune differenze tra le due proposte legislative, qui di
seguito individuate per punti:
1)
Tipologia di controversie ricomprese nella riforma.
L’art. 80 del Decreto del Fare individuava tra le controversie comprese nel proprio ambito applicativo,
indistintamente, “tutte le cause civili” nelle quali fosse parte una società straniera.
In sede di redazione dell’art. 10 del decreto legge “Destinazione Italia” si è, invece, voluto limitare la tipologia di
controversie coinvolte dalla riforma.
Mediante un rimando alle controversie che ricadono per materia nella competenza delle sezioni specializzate, si
individuano esaustivamente le cause alle quali si applica la nuova disciplina, che qui di seguito si riportano:
a) controversie in materia di proprietà industriale e concorrenza sleale;
b) controversie in materia di diritto d’autore;
c) controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea;
e) controversie in materia di società, nonché alle stabili organizzazioni in Italia delle società estere, ovvero
alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e
i procedimenti:
 relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la
modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse
contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale
ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto
incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti
commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le
opposizioni dei creditori sociali alla deliberazione di riduzione del capitale sociale nelle s.p.a. e nelle
s.r.l., alla deliberazione costitutiva di un patrimonio destinato, alla delibera di revoca dello stato di
liquidazione, alla delibera di fusione, le opposizioni dei possessori di obbligazioni della società
partecipanti alla fusione alla delibera di fusione, e, infine le opposizioni di creditori sociali e possessori
di obbligazioni della società nelle ipotesi di scissione delle società;
 relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
 in materia di patti parasociali;
 aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le
società che le controllano;
 relativi a rapporti tra società controllata e società avente su di essa influenza dominante, ai rapporti di
coordinamento fra società e ai rapporti in seno al gruppo cooperativo paritetico.
 relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, ove
comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
Purtuttavia, anche a seguito di una più precisa individuazione delle controversie alle quali si applicherà la nuova
normativa, il novero delle cause interessate dalla riforma rimane comunque molto ampio. Ancora, vengono
ricomprese anche le ipotesi in cui la società estera sia solamente una tra più parti convenute. Di contro, rispetto alla
versione proposta nel Decreto del Fare, restano escluse le controversie in materia di responsabilità
extracontrattuale.
2)
Tipologia di società estere coinvolte nella controversia.
Diversa sembra la formulazione dell’art. 10 del decreto n.145/2013 avuto riguardo alla tipologia di società estere
coinvolte nella controversia. Se l’art. 80 del Decreto del Fare prevedeva, infatti, che la norma si applicasse alle sole
controversie in cui fosse parte una società con sede all’estero e priva, nel territorio italiano, di sedi secondarie con
rappresentanza stabile, la nuova norma si estende a tutte le società, in qualunque forma costituite, con sede
all’estero, anche aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia.
3)
Fori nazionali competenti individuati dalla riforma.
Uno dei principali motivi per i quali l’art. 80 del Decreto del Fare era stato oggetto di aspre critiche era quello
relativo al numero di Tribunali delle Imprese che sarebbero stati competenti per le cause che avessero come parte
una società estera senza stabile organizzazione in Italia.
La norma, infatti, prevedeva, in un’ottica di semplificazione della competenza giudiziaria, la concentrazione di
queste particolari tipologie di controversie presso i soli tribunali di Milano, Roma e Napoli.
Alla base della proposta vi era la volontà dichiarata di favorire la specializzazione dei tribunali e facilitare la
partecipazione delle società straniere nel contenzioso giudiziario, concentrandolo nelle sole città maggiori del
Paese.
La medesima ratio ispira il nuovo Decreto Destinazione Italia, che, tuttavia, opta per una soluzione di
compromesso: in parziale accoglimento delle critiche mosse all’art. 80 del Decreto del Fare, l’art. 10 del Decreto
Destinazione Italia attribuisce le controversie che coinvolgano società estere alle sezioni specializzate in
materia di imprese di 9 città, invece che solamente di 3.
La norma, infatti, così individua i tribunali inderogabilmente competenti alla luce dei criteri sopra enunciati:
1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per le controversie che dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per le controversie che dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per le controversie che dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo,
Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per le controversie che dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per le controversie che dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per le controversie che dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per le controversie che dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per le controversie che dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per le controversie che dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia.
Infine si segnala che la nuova disciplina sulla competenza individuata dal Decreto Destinazione Italia si applicherà
a quei giudizi introdotti a partire dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto,
individuata, dall’art. 15 del decreto, nella data del 24 dicembre 2013. Tuttavia il Decreto deve ancora essere
convertito in legge e sono pertanto ancora possibili delle modifiche.
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