decreto fare: le novita` in materia di appalti e di salute e

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decreto fare: le novita` in materia di appalti e di salute e
Giugno 2013
DECRETO FARE: LE NOVITA’ IN
MATERIA DI APPALTI E DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
Il 22 giugno 2013, dopo la pubblicazione in G.U., è entrato in vigore il D.L.
69/2013 (cd. “Decreto Fare”) che contiene nei suoi 86 articoli diverse misure
a sostegno delle imprese e per il rilancio dell’economia.
Alcune significative novità riguardano la responsabilità solidale fiscale negli
appalti e gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che
vengono semplificati a beneficio delle imprese.
E’ importante che le imprese comincino a familiarizzare con le misure del
Decreto Fare, anche se il loro contenuto potrà essere considerato definitivo
solo dopo la conversione in legge del provvedimento (nei 60 giorni dalla sua
entrata in vigore).
Le novità in materia di appalti
L’abrogazione della responsabilità solidale per il pagamento
dell’IVA nei contratti di appalto.
L’art. 50 del Decreto Fare ha abrogato parzialmente la disciplina in materia di
responsabilità solidale fiscale negli appalti privati (art. 35, comma 28, del d.l.
n. 223/2006, c.d. Decreto Bersani).
L’intervento abrogativo riguarda solo la responsabilità solidale ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che tra l’altro era stata
oggetto di apposite denunce dinanzi alla Commissione Europea per
l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario; resta invece in vigore la
responsabilità solidale per le ritenute sui redditi da lavoro
dipendente del personale impiegato nell’appalto.
A fronte di un’annunciata e largamente auspicata abrogazione totale, la
modifica del Decreto Fare lascia dunque aperte molte delle implicazioni
giuridico/economiche nonché delle preoccupazioni che le imprese avevano
manifestato nei mesi scorsi. Naturalmente, trattandosi come si è detto di un
decreto legge, sarà importante seguire e comprendere gli eventuali e successivi
sviluppi in sede di conversione. Ad oggi, però, gli appaltatori e i committenti
per evitare rispettivamente l'applicazione della responsabilità solidale
(subappaltatore-appaltatore) o di sanzioni amministrative (committente) in
materia di imposte sui redditi da lavoro dipendente dovranno
acquisire ottenere un'asseverazione da parte di professionisti
abilitati ovvero farsi rilasciare dal fornitore un'apposita
autocertificazione attestante che il fornitore abbia regolarmente effettuato
le prescritte ritenute (come ha interpretato l'Agenzia delle Entrate con le
circolari 40/E/2012 e 2/E/2013).
L’estensione delle ipotesi in cui la redazione del DUVRI non è più
obbligatoria nei contratti di appalto e d’opera
L’art. 32 del Decreto Fare ha apportato modifiche significative all’articolo 26,
commi 3 e 3-bis, del d. lgs. 81/2008, con una sensibile estensione delle ipotesi
in cui non sarà più necessaria la redazione del documento unico di valutazione
dei rischi da interferenza (cd. “DUVRI”) da parte del datore di lavoro
committente in caso di contratti d’appalto o d’opera:
a. grazie ad una modifica dell’art. 26, comma 3, del d. lgs. 81/2008, i
primi a beneficiare della semplificazione saranno i datori di lavoro
committenti in settori a basso rischio infortunistico, che
potranno evitare la redazione del DUVRI e nominare invece
un proprio incaricato, dotato della necessaria expertise, per
sovraintendere alla cooperazione e al coordinamento con la struttura
dell’impresa appaltatrice. Il contratto dovrà dare evidenza della
nomina dell’incaricato.
La disposizione non è però immediatamente operativa, perché
bisognerà attendere che un apposito decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali (da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore
del Decreto Fare) provveda ad individuare le attività considerate a
basso rischio infortunistico. Fino all’adozione del decreto, i
committenti e gli appaltatori o prestatori d’opera dovranno continuare
a predisporre il DUVRI, allegandolo al contratto, per non incorrere in
sanzioni penali ed amministrative.
b. Con un’altra modifica all’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, il
Decreto Fare ha riformulato le previgenti esclusioni di redazione del
DUVRI (che determineranno, alla luce di quanto si è detto al
precedente punto a., anche l’esclusione dell’obbligo sostitutivo di
individuazione dell’incaricato del committente); in particolare il
Decreto Fare – nel confermare l’esclusione del predetto obbligo nelle
ipotesi dei servizi di natura intellettuale e delle semplici forniture di
materiali o attrezzature – ha previsto tale esenzione nei casi di
contratti d’appalto o d’opera la cui durata non sia superiore a
dieci uomini-giorno (salvo che comportino l’utilizzo di sostanze
pericolose o nocive); ciò in sostituzione dei casi precedentemente
contemplati (lavori o servizi di durata non superiore a due giorni).
Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori rappresentata
dalla somma delle giornate di lavoro necessarie per la loro
effettuazione considerando come riferimento l’arco temporale di un
anno dall’inizio dei lavori stessi.
Questa novità è entrata immediatamente in vigore e quindi, fermo
restando l’obbligo di collaborazione in materia di sicurezza, consente
alle parti dei contratti di durata ridotta o che prevedono un impegno
lavorativo ridotto (entro una “franchigia” complessiva di 10 giornate
lavorative all’anno) di non essere vincolate da obblighi formali.
Le altre novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’attestazione semplificata della valutazione dei rischi
I datori di lavoro rientranti nelle attività a basso rischio infortunistico,
individuate con l’apposito decreto ministeriale, potranno attestare
l’effettuazione della valutazione dei rischi attraverso un modello semplificato
che sarà allegato al medesimo decreto, senza quindi redigere il DVR.
Per l’entrata in vigore di questa disciplina semplificata bisognerà quindi
attendere l’adozione del decreto ministeriale.
Una volta adottato il decreto ministeriale, a seconda della tipologia e
caratteristiche del datore di lavoro coinvolto, si potranno addirittura profilare
ben quattro diverse modalità per adempiere agli obblighi connessi alla
valutazione dei rischi:
1) elaborazione del DVR “classico” (art. 17, comma 1, lett. a) d. lgs.
81/2008)
2) ricorso alla procedura standardizzata per talune tipologie di datori di
lavoro con meno di 10 lavoratori (art. 29, comma 5, d. lgs. 81/2008)
3) ricorso alla procedura standardizzata per talune tipologie datori di lavoro
con meno di 50 lavoratori (art. 29, comma 6, d. lgs. 81/2008)
4) attestazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi per le attività a
basso rischio infortunistico (nuovo art. 29, comma 6-ter, d. lgs.
81/2008).
Le semplificazioni in materia di comunicazioni riguardanti la
denuncia degli infortuni sul lavoro
Sempre l’art. 32 del Decreto Fare ha previsto l’abrogazione dell’art. 54 e la
modifica dell’art. 56 del D.P.R. 1124/1965 del “Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”.
Con l’abrogazione dell’art. 54, ma a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo all’entrata in vigore del decreto ministeriale per la realizzazione e il
funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione (SINP),
il datore di lavoro non sarà più obbligato a denunciare all’autorità locale di
pubblica sicurezza ogni infortunio che comporti l’inabilità al lavoro per più di
tre giorni. A decorrere dalla medesima data, ai sensi dell’art. 56, le autorità di
pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, nonché le direzioni
territoriali del lavoro acquisiranno direttamente dall’INAIL, tramite accesso
telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli
con prognosi superiore ai 30 giorni.
I modelli semplificati per la redazione del POS e del PSC
Il Decreto Fare è intervenuto con una modifica significativa anche in tema di
cantieri temporanei e mobili.
È stato infatti inserito nel d.lgs. 81/2008 un nuovo articolo 104-bis che
prevede l’adozione (entro 60 giorni) di un decreto del Ministero del Lavoro
che, fermi restando gli obblighi già previsti, individuerà modelli semplificati
per la redazione del piano operativo della sicurezza (POS), del piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.
Contestualmente - con l’inserimento di un nuovo comma 2-bis all’articolo 131
del Codice dei contratti pubblici - è prevista l’adozione entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del Decreto Fare di un altro decreto ministeriale che
individuerà modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza
sostitutivo del PSC per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture.
Anche per l’entrata in vigore di queste importanti modifiche sarà necessario
attendere l’adozione dei decreti ministeriali attuativi.
I crediti formativi per attività di formazione in tema di salute e
sicurezza sul lavoro
Con l’introduzione degli articoli 32, comma 5-bis, e 37, comma 14-bis, del
d.lgs. 81/2008 è stato introdotto un credito formativo in tema di salute e
sicurezza sul lavoro per evitare la duplicazione delle attività formative svolte
da dirigenti, preposti, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori, responsabili e
addetti del servizio di prevenzione e protezione.
La soppressione delle certificazioni sanitarie
Il Decreto Fare ha infine abrogato numerose disposizione di legge che
imponevano l’ottenimento di certificazioni sanitarie di idoneità per svolgere
diverse attività. Tra di esse, è stata abolita la certificazione di idoneità psicofisica dei lavoratori chiamati ad eseguire operazioni relative all’impiego di gas
tossici.
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