LEGGE DI STABILITA` E DECRETO MILLEPROROGHE: SISTRI

Transcript

LEGGE DI STABILITA` E DECRETO MILLEPROROGHE: SISTRI
Gennaio 2015
LEGGE DI STABILITA’ E DECRETO MILLEPROROGHE:
SISTRI, BONIFICHE E ALTRE NOVITA’ IN MATERIA
AMBIENTALE
Attraverso la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. “Legge di Stabilità”) e il decreto legge n. 192 del 31
dicembre 2014 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) il legislatore è nuovamente intervenuto in tema di SISTRI e di
bonifiche, senza tuttavia introdurre modifiche sostanziali alle previgenti disposizioni normative.
In particolare:
1. la Legge di Stabilità ha riprodotto le previsioni contenute nel d.l. n. 165 dell’11 novembre 2014, volte
essenzialmente a modificare quanto previsto dall’art. 34 del d.l. n. 133 del 12 settembre 2014 (c.d.
“Decreto sblocca-Italia”, convertito con modificazioni dalla l. n. 164 dell’11 novembre 2014) in tema di
bonifica dei siti inquinati;
2. il Decreto Milleproroghe ha ulteriormente posticipato l’effettiva entrata a regime del SISTRI (e delle
relative sanzioni) al 31 dicembre 2015.
Legge di Stabilità: novità in materia di amianto e bonifica dei siti inquinati
La Legge di Stabilità ha previsto alcune novità in tema di amianto e di bonifica dei siti inquinati.
In particolare:
Amianto
1

verranno stanziati 45 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 25 milioni di Euro
annui a favore dei Comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli) al fine di proseguire le bonifiche dei siti
di interesse nazionale contaminati dall’amianto;

è prevista la possibilità, per coloro che abbiano ottenuto con sentenza passata in giudicato l’accertamento
dell’avvenuta esposizione ad amianto per un periodo superiore a dieci anni (e in quantità superiore ai limiti
di legge), di ottenere il beneficio previdenziale previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 1
applicando il coefficiente 1,5 (in luogo del coefficiente 1,25), a condizione che la domanda venga
presentata all’INPS entro il 31 gennaio 2015 e purché si tratti di dipendenti di imprese che hanno collocato
tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa; l’interpretazione più ragionevole della
Tale disposizione prevede che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL,
è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25”.
norma porterebbe a ritenere che tale coefficiente “maggiorato” si applichi esclusivamente ai periodi di
esposizione anteriori al 2003 (in quanto il comma 116 dell’art. 1 della Legge di Stabilità testualmente
dispone che i soggetti che possiedono i requisiti per ottenere il suddetto beneficio previdenziale “possono
presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al
tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, e successive modificazioni”);

le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell’amianto istituito presso l’INAIL verranno estese in
via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la
patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per
esposizione ambientale comprovata.
Bonifica dei siti inquinati
La Legge di Stabilità, con singolare tecnica normativa, ha abrogato formalmente il d.l. n. 165/2014 (che ha
modificato, in particolare, le previsioni contenute nel Decreto sblocca-Italia in tema di bonifica dei siti
contaminati), ma ha poi riprodotto le disposizioni in esso contenute nel testo della stessa Legge di Stabilità.
Sono in questo modo entrate definitivamente in vigore le modifiche già previste nel d.l. n. 165/2014. Pertanto, i siti
inquinati – nei quali sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica –
potranno essere interessati dagli interventi enucleati nell’art. 34, comma 7, del d.l. n. 133/2014 e in particolare:
- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
- opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari
di pubblico interesse.
La Legge di Stabilità non ha invece reintrodotto le modifiche dell’art. 34, comma 7, del Decreto sblocca-Italia
disposte dalla legge di conversione (i.e. dalla l. n. 164/2014) che avevano, da un lato, limitato l’applicazione della
disciplina ai soli siti inquinati di proprietà di enti territoriali e, dall’altro, incluso tra gli interventi realizzabili anche
le opere di bonifica.
Decreto Milleproroghe: prorogata l’entrata in esercizio del SISTRI (ma non l’obbligo di iscrizione)
Il Decreto Milleproroghe ha posticipato l’entrata in esercizio del SISTRI (i.e. il sistema elettronico di controllo
della tracciabilità dei rifiuti) al 1° gennaio 2016.
Fino al 31 dicembre 2015 troveranno pertanto ancora applicazione le disposizioni previste dal d.lgs. n. 152/2006, in
particolare, in tema di registri di carico e scarico e di formulari d’identificazione dei rifiuti e non potranno essere
comminate le sanzioni previste dallo stesso decreto legislativo per la violazione delle norme relative al SISTRI.
Va tuttavia segnalato che decorre comunque dal 1° febbraio 2015 l’obbligo di iscrizione al sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti e di pagamento del relativo contributo, con la conseguenza che si applicheranno da tale
data anche le relative sanzioni, consistenti (per ambedue le ipotesi) nell’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 2.600 a Euro 15.500, ovvero (in caso di rifiuti pericolosi) della sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 15.500 a Euro 93.0002.
2
Al mancato pagamento del contribuito d’iscrizione, nei termini previsti, consegue altresì la sospensione immediata dal servizio fornito dal
sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore.
2
*****
Il Dipartimento di Diritto Ambientale di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento,
anche in relazione a fattispecie specifiche.
Per ulteriori informazioni:
LUCA GENINATTI SATE’
Tel. +39 02.89.63.071
[email protected]
oppure il Vostro professionista di riferimento all’interno di Legance.
LO STUDIO
Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello
organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d’affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista
e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 180 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni,
Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di
Investimento; Contenzioso e Arbitrati; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni
Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell’Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione
e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione
Alimentare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it.
DISCLAIMER
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo
considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri,
convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai
rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la
comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati
forniti. Il “titolare” del trattamento dei dati è Legance – Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, 00187, Milano, Via
Dante n. 7, 20123 e Londra Aldermary House, 10-15 Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da
dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora
Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando
un email a [email protected]. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance – Avvocati Associati, al numero +39 06 93 18 27 403.