servizio idrico integrato: secondo il tar, e` legittimo

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servizio idrico integrato: secondo il tar, e` legittimo
Aprile 2014
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: SECONDO IL TAR, E’
LEGITTIMO RECUPERARE IN TARIFFA I COSTI PER GLI
INVESTIMENTI
Con la sentenza n. 779, pubblicata lo scorso 26 marzo, il TAR Lombardia ha affermato l’importante principio
secondo cui il gestore del servizio idrico integrato (“SII”) può recuperare i costi per gli investimenti destinati
all’efficientamento delle infrastrutture idriche, realizzati con capitale proprio, tramite la tariffa del servizio posta a
carico dell’utenza.
La pronuncia del TAR conferma in questo modo il modello adottato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
(“AEEG”), recentemente investita delle funzioni regolazione del SII, e in particolare il metodo tariffario transitorio
approvato, per gli anni 2012 e 2013, con la Delibera n. 585 del 2012.
Il principio affermato è di particolare importanza perché attraverso il referendum abrogativo del giugno 2011 è
stata abrogata la previsione normativa che imponeva di includere in tariffa la “remunerazione del capitale investito”
(art. 154, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 152/2006): ne conseguiva, secondo una tesi, il divieto di introdurre
in tariffa voci destinate al recupero dei costi per gli investimenti (segnatamente infrastrutturali).
Il TAR ha invece chiarito:
1.
che il SII è un servizio di interesse economico caratterizzato, quanto ai profili tariffari, dalla necessità della
copertura integrale dei costi del servizio (cd. “full cost recovery”):
2.
che il principio della full cost recovery dei costi del SII trova esplicito fondamento normativo a livello
nazionale e comunitario e, in particolare, nell’art. 9 della Direttiva n. 2000/60/CE (la Water Framework
Directive) e nell’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (nella parte fatta salva dal referendum abrogativo);
3.
che la copertura integrale dei costi per gli investimenti legati alla gestione del SII e alla realizzazione
delle relative infrastrutture, che il gestore realizza ricorrendo al proprio capitale, è un elemento essenziale
dell’economicità del servizio medesimo, e non deve essere confuso con la remunerazione del capitale
investito, ossia con il profitto che il gestore otterrebbe allorché i ricavi del SII superassero i costi; infatti,
riconoscendo al gestore del SII il rimborso dei costi finanziari connessi agli investimenti e alla gestione del
servizio non si garantisce a quest’ultimo alcun profitto, bensì solo l’integrale copertura dei costi medesimi, in
ossequio alle norme sulla tutela della concorrenza e dell’economicità della gestione;
Va in ogni caso sottolineato che il metodo tariffario transitorio differisce dal precedente metodo di calcolo della
tariffa del SII (c.d. “Metodo Normalizzato”) parzialmente abrogato dal referendum: infatti, mentre il Metodo
Normalizzato prevedeva una remunerazione fissa del capitale investito pari al 7% (consentendo al gestore un
profitto in caso di eccedenze dei ricavi rispetto ai costi) nel MTT il costo di gestione è determinato a posteriori,
sulla base dei costi effettivi sostenuti dall’impresa per gestione e investimenti.
Con la medesima sentenza il TAR ha anche riconosciuto la legittimità del Fondo per Nuovi Investimenti (“FONI”)
istituito dal per finanziare gli investimenti nel territorio servito dal SII e per politiche di compensazione della spesa
per gli utenti domestici disagiati.
Le censure sollevate in giudizio rispetto al Fondo ritenevano che esso costituisse una provvista per investimenti
previsti per il futuro, non necessariamente connessi agli impianti già esistenti e al servizio attualmente prestato, così
contrastando con la natura di corrispettivo della tariffa del SII (a suo tempo affermata dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 335/2008), in base alla quale i proventi della suddetta tariffa devono essere destinati unicamente
alla gestione del servizio e degli impianti in essere.
Il TAR ha respinto queste censure, chiarendo che gli investimenti finanziati dal FONI riguardano il territorio
servito e gli impianti già esistenti e che, di conseguenza, la quota riservata al Fondo conserva la natura di
corrispettivo di un servizio effettivamente già reso all’utenza.
Il TAR ha inoltre chiarito che il FONI è finalizzato a politiche di compensazione della spesa per gli utenti disagiati
e che tale carattere solidaristico è compatibile con la funzione di regolazione tariffaria dell’AEEG, che a sua volta è
esternazione del fondamentale principio costituzionale di solidarietà sociale (art. 2 Cost.).
La rilevanza dei principi affermati dal TAR costituisce un significativo riferimento per lo stabilizzarsi di un
modello tariffario che includa il recupero in tariffa dei costi per gli investimenti (modello adottato, da ultimo,
dall’AEEG con la Delibera n. 643/2013) e, conseguentemente, per il consolidarsi di un quadro normativo che
consenta la ripresa degli investimenti nelle infrastrutture idriche (ancorché tali principi siano al momento soggetti
all’eventuale giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato).
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