LE NUOVE MODALITA` DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI E

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LE NUOVE MODALITA` DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI E
Febbraio 2016
LE NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLE
DIMISSIONI E DELLE RISOLUZIONI CONSENSUALI
Il prossimo 12 marzo entreranno in vigore le nuove modalità per la comunicazione delle dimissioni e delle
risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro stabilite dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 15 dicembre 2015 con l’obiettivo, ancora una volta, di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco.
Le novità introdotte dal Decreto rendono l’iter per la cessazione del rapporto di lavoro ancor più macchinoso di
quanto esso non lo sia già oggi: le dimissioni e le risoluzioni consensuali dovranno infatti essere effettuate
esclusivamente in via telematica, a pena di inefficacia. Le comunicazioni effettuate in formato cartaceo, anche se
convalidate dal lavoratore, non produrranno alcun effetto e non saranno quindi sufficienti a determinare la
cessazione del rapporto di lavoro.
Per rassegnare le dimissioni, ovvero per risolvere consensualmente il proprio rapporto, il lavoratore dovrà dunque
attivarsi per tempo seguendo la seguente procedura:
 crearsi un account sul sito ClicLavoro.gov.it;
 richiedere uno specifico PIN all’INPS tramite il sito www.inps.it (una parte del PIN verrà inviata a mezzo
posta al suo domicilio);
 una volta ottenute queste credenziali, accedere al portale www.lavoro.gov.it;
 individuare il modello standard di dimissioni/risoluzione consensuale disponibile sul portale;
 compilare il modulo inserendo le proprie generalità, i dati del datore di lavoro, la data di instaurazione e la
tipologia del rapporto di lavoro, la data di efficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale; ed infine
 inviare telematicamente il modulo compilato all’indirizzo PEC del datore di lavoro e alla Direzione
Territoriale del Lavoro Competente1.
La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, il
lavoratore desideri revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale.
1
Alternativamente il lavoratore può rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di
certificazione previste dall’art. 76 del D. Lgs. 273/2003). Quest’ultimo utilizzerà la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità
del portale www.lavoro.gov.it e si preoccuperà di accertare l’identità del lavoratore attraverso la firma digitale del modulo prima del relativo
invio.
Le sole ipotesi che rimangono escluse dalla disciplina sopra richiamata sono le seguenti:

dimissioni/risoluzioni consensuali del rapporto con lavoratrici madri o lavoratori padri nel corso dei primi
tre anni di vita del bambino, che continueranno ad essere convalidate presso la competente Direzione
Territoriale del Lavoro;

dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute presso una delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, cod. civ.
(e quindi la commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, ivi
incluso nel corso di procedure ex art. 7 l. 604/1966, la sede sindacale o la sede giudiziale) ovvero avanti
alle commissioni di certificazione;

rapporti di lavoro domestico.
***
E’ chiaro che le novità sopra descritte sono di non poco conto, in particolare nelle ipotesi di dimissioni con effetto
immediato.
Se il lavoratore non si sarà tempestivamente e consapevolmente attivato (anche individuando l’indirizzo PEC del
proprio datore di lavoro) si verrà inevitabilmente a creare una situazione di attesa, più o meno lunga, in cui le parti
dovranno tra l’altro stabilire se continuare ad adempiere alle proprie reciproche obbligazioni.
Tale attesa potrebbe in teoria protrarsi all’infinito qualora il lavoratore non sia collaborativo ovvero, banalmente, si
renda irreperibile. Di fronte a tali circostanze il datore di lavoro non avrà, nell’assetto attuale delle norme, alcuno
strumento né alcuna “leva” per far sì che il processo si concluda correttamente.
E’ quindi auspicabile che il Ministero del Lavoro individui al più presto una modalità che consenta alle società, in
caso di condotta inerte del lavoratore, di dare certezza alla volontà dallo stesso espressa seppur con modalità
diverse da quelle telematiche.
Più limitato appare invece l’impatto delle predette novità sulle risoluzioni consensuali, posto che nella pratica esse
vengono normalmente formalizzate nel contesto di accordi transattivi sottoscritti in una delle sedi protette sopra
richiamate.
*****
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