Decisione N. 6234 del 07 luglio 2016
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Decisione N. 6234 del 07 luglio 2016
Decisione N. 6234 del 07 luglio 2016 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO Presidente (NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO Nella seduta del 22/06/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente, in data 7/12/2014, tra le ore 16 e le ore 17, mentre si trovava all’estero, subiva il furto della borsa nella quale era custodita, tra le altre cose, una carta bancomat rilasciatagli dall’intermediario convenuto e collegata al suo rapporto di conto corrente. Avvedutasi del fatto, provvedeva a sporgere denuncia sull’accaduto presso le locali forze dell’ordine e quindi richiedeva il blocco dello strumento di pagamento. Rientrata in patria, l’istante si avvedeva che, con lo strumento di pagamento sottrattole erano state effettuate (tra le ore 17:22 e le ore 17:51) quattro operazioni, da lei disconosciute, il cui controvalore totale ammontava ad euro 1.780,00: di ciò provvedeva a presentare, il 12/12/2014, denuncia presso le forze dell’ordine e successivamente, il giorno 30/03/2015, presentava formale disconoscimento all’intermediario delle operazioni rilevate, chiedendone contestualmente il rimborso. Insoddisfatta delle interlocuzioni intercorse con l’intermediario, l’istante ha presentato ricorso innanzi all’ABF, chiedendo di disporre nei confronti dell’intermediario convenuto la restituzione della complessiva somma di euro 1.780,00 relativa alle operazioni disconosciute; ha dedotto al riguardo che: 1) il PIN della carta in questione era custodito Pag. 2/4 Decisione N. 6234 del 07 luglio 2016 separatamente da questa, sebbene memorizzato all’interno della rubrica telefonica del suo telefonino che comunque non le era stato sottratto a seguito del furto; 2) l’intermediario non ha predisposto nel caso di specie gli opportuni sistemi di sicurezza a presidio degli strumenti di pagamento concessi in uso ai propri clienti; 3) le transazioni disconosciute avevano superato i limiti di utilizzo giornaliero imposti al suo bancomat. Costituitosi ritualmente, l’intermediario ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso, eccependo: 1) il comportamento imprudente ed inadeguato della ricorrente nella custodia della borsa, “rimasta incustodita in un luogo pubblico […] per almeno un'ora”; 2) l’utilizzo regolare della carta in occasione delle operazioni disconosciute, perfezionatesi dopo la lettura del microchip e con la corretta digitazione del PIN; 3) l’infondatezza delle affermazioni della ricorrente in ordine alla mancanza di presidi di sicurezza, che invece risultavano “effettivamente” predisposti; 4) la mancata adesione della ricorrente al servizio di SMS alert che nel caso in discussione avrebbe potuto contenere il danno da questa patito a seguito degli utilizzi fraudolenti, ricordando in proposito che l’adesione a tale servizio rimaneva a carico della ricorrente, in quanto titolare della carta bancomat, e tale servizio non le poteva essere imposto per diversi ordini di motivi; 5) la mancata previsione di un limite massimo di utilizzo giornaliero della carta all'estero, essendo previsto solo un limite mensile (pari ad euro 25.000,00), purché ovviamente ricompreso nel saldo disponibile del conto corrente. DIRITTO Oggetto del ricorso è la richiesta del rimborso di operazioni fraudolente compiute da ignoti con la carta bancomat dell’istante. Il Collegio ricorda che l’utilizzo fraudolento delle carte di debito è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 12, commi 3 e 4, 7, comma 1 lett. b), e 10, comma 2, d.lgs. 11/2010, secondo cui, una volta effettuata la comunicazione di blocco, il cliente risponde dei prelievi entro il limite di euro 150,00, salvo i casi di dolo o colpa grave che, però, devono essere provati dal prestatore e non sono suscettibili di presunzione (art. 10, comma 2, d. lgs. n. 11/2010). Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti, possono evincersi le seguenti circostanze: 1) la stretta contiguità temporale dei quattro prelievi su circuito internazionale disconosciuti, avvenuti tra le ore 17:22 e le ore 17:51 del 7/12/2014, rispetto al furto della borsa in cui era contenuto lo strumento di pagamento, che l’istante denuncia avvenuto tra le ore 16:00 e le ore 17:00 del medesimo giorno; 2) i due prelievi sono stati effettuati presso il medesimo ATM e i due pagamenti sono stati eseguiti presso il medesimo esercente senza errori nella digitazione del PIN; 3) lo strumento di pagamento era contenuto in una borsa restata incustodita per lungo tempo (oltre un’ora) in un luogo pubblico (stazione ferroviaria secondo la ricostruzione nella prima denuncia sporta) o, comunque, aperto al pubblico (hall di un albergo, nella ricostruzione effettuata nella seconda denuncia); 4) la mancata attivazione, da parte della ricorrente, del servizio di SMS alert legato all’utilizzo della carta. Posto quanto precede, la questione ruota attorno all’accertamento della profilata “incauta custodia del PIN” da parte della ricorrente, circostanza il cui onere probatorio grava sull’intermediario che sarà mandato esente da responsabilità solo allorché si debba ritenere provato l’inadempimento della cliente “con dolo o colpa grave” al proprio obbligo di garantire la sicurezza dei dispositivi di pagamento, sancito dalla normativa richiamata. Sennonché, costituisce orientamento ormai consolidato di questo Arbitro, approvato dal recente insegnamento del Collegio di Coordinamento (dec. n. 5304/2013), che tale prova Pag. 3/4 Decisione N. 6234 del 07 luglio 2016 ben può essere raggiunta anche sulla base di presunzioni, purché supportate da elementi univoci e convergenti. Ebbene, a parere del Collegio, l’insieme delle risultanze sopra ricordate permettono di ritenere raggiunta – seppure in via presuntiva – la prova della colpa grave della ricorrente, consistente nella “straordinaria e inescusabile” (come si esprime, da ultimo, Cass. n. 22746/2013) negligenza nell’adempiere ai propri obblighi di custodia dello strumento di pagamento in suo possesso, non solo perché la borsa che lo conteneva è stata incautamente restata incustodita in una stazione ferroviaria (o, comunque, in una hall di un albergo di una grande città), ma anche perché le peculiari circostanze temporali in cui si sono svolti i fatti inducono a credere che il necessario codice dispositivo fosse comunque facilmente desumibile dai beni trafugati: basti in proposito ricordare che il furto è stato temporalmente collocato intorno a soli venti minuti prima del compimento della prima operazione fraudolenta (cfr. documentazione prodotta). Peraltro, elementi in tutto analoghi a quelli appena ricordati sono stati posti a fondamento della già citata decisione con cui il Collegio di Coordinamento ha ritenuto sussistente una “violazione gravemente colposa degli obblighi di conservazione e di sicurezza” gravanti sull’utilizzatore di uno strumento di pagamento allorché (i) questi abbia “lasciato la propria borsa in posizione chiaramente visibile e, dunque, facilmente sottraibile anche in un arco temporale di pochissimi minuti” e (ii) “gli utilizzi fraudolenti [siano] avvenuti a con successo a soli quindici minuti” dal momento del furto: difatti, un lasso temporale tanto breve “è incompatibile con l’eventualità che i ladri abbiano proceduto a digitare il PIN per tentativi, denotando invece che – al contrario – essi dovessero necessariamente conoscerlo”. D’altro canto, la ricorrente non ha attivato il servizio di sms alert, messo a disposizione dall’intermediario, che avrebbe reso sicuramente possibile una significativa riduzione del danno subito. In considerazione di quanto precede, all’accertamento della colpa grave della ricorrente nei termini anzidetti non può che conseguire la responsabilità della stessa e, per l’effetto, il non accoglimento del ricorso. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4