Decisione N. 2481 del 22 aprile 2014

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Decisione N. 2481 del 22 aprile 2014
Decisione N. 2481 del 22 aprile 2014
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MARZIALE
Presidente
(RM) ROSSI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CORAPI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore ROSSI CLAUDIA
Nella seduta del 21/02/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La controversia attiene ad un finanziamento quinquennale di 8.220 euro, accordato
a dicembre del 2010, finalizzato alla parziale copertura delle spese di acquisto di
un’autovettura.
Nel contratto sottoscritto dal ricorrente risulta che l’ammortamento del prestito
avvenga mediante il pagamento di 60 rate mensili di 217 euro ciascuna di cui € 8,22 a
fronte dell’adesione ad una polizza collettiva assicurativa denominata “Perfetto” e € 32,50
a fronte di un non meglio specificato servizio denominato “UNIQ. Prog.”
Il contratto, stipulato presso la Concessionaria dell’auto acquistata, riporta per il
TAN un valore del 9,66% e per il TAEG il 12,22% annuo.
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Il ricorrente riferisce di essersi accorto solo in un secondo tempo dell’entità delle
somme da versare a fronte dei “servizi”, un importo pari ad € 2.443,20, superiore a quello
degli interessi (€ 2.176,80).
Il ricorrente, assistito da un’associazione di consumatori, sporgeva reclamo in data
12.4.2013. In particolare lamentava di dover pagare “una rata mensile notevolmente
superiore a quella prospettata”, per effetto dei servizi collegati al finanziamento – di fatto
due distinte polizze assicurative - che non gli sarebbero stati chiaramente illustrati.
Sostenendo, altresì, che il contratto fosse illegittimo, in quanto stipulato ‘fuori sede’ senza
la presenza di addetti della banca resistente che aveva erogato il finanziamento, chiedeva
il rimborso dei premi fino ad allora pagati e la riformulazione del piano di ammortamento
del prestito.
L’11.6.2013 il ricorrente instaurava il presente procedimento rinnovando le richieste
precedentemente avanzate, affermando, tra l’altro, di non aver “mai approvato
specificamente” la clausola relativa al servizio assicurativo. Il ricorrente, indicando in
€1.099,00 l’importo fino ad allora pagato per le anzidette polizze nel corso delle 27 rate
trascorse e già pagate alla data del ricorso, ne chiede il rimborso.
Nelle controdeduzioni presentate il 25.7.2013 la banca resistente sostiene la
regolarità del proprio comportamento ed allega, a riprova delle proprie affermazioni, copia
del contratto stipulato dal cliente dal quale emerge che lo stesso ricorrente avrebbe
sottoscritto, a suo dire, regolarmente, le clausole di due prodotti assicurativi di cui nel
frattempo avrebbe goduto.
In particolare, la prima delle due assicurazioni con premio mensile di 8,20 euro,
consisterebbe in una polizza di assicurazione collettiva “vita” erogata da una compagnia
appartenente al gruppo dell’intermediario finanziatore, una banca di diritto comunitario
facente a sua volta capo alla casa produttrice del veicolo acquistato.
Quanto alla seconda polizza, erogata al costo mensile di € 32,50, si tratterebbe di
una polizza a copertura del veicolo acquistato, per danni e furto.
La banca resistente, in sede di controdeduzioni, si è dichiarata disponibile a
risolvere i due contratti assicurativi, con effetto “ex nunc” ma non a restituire i premi fino ad
allora versati, in considerazione del servizio di cui avrebbe fruito nel frattempo il ricorrente.
Le parti, su richiesta del Collegio, hanno successivamente integrato la
documentazione in atti in data 4.11.2013, 29.10.2013 e 13.2.201. Con la citata nota del
4.11.2013, il ricorrente ha tra l’altro comunicato la disdetta con effetto dal mese di
novembre 2013 del contratto assicurativo denominato “Unique Progress”.
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Dalle evidenze così trasmesse emerge, tra l’altro, quanto segue:
a) il ricorrente ha sottoscritto, per adesione alle rispettive polizze assicurative
collettive, entrambe le coperture assicurative contestate, dichiarando a suo tempo di
conoscerne le condizioni contrattuali, le quali peraltro non risultano essere state allegate al
contratto di finanziamento;
b) il documento denominato “Condizioni generali del finanziamento” del prestito,
versato in atti da entrambe le parti prescrive l’obbligo per il finanziato di assicurarsi contro
il furto e la distruzione totale dell’automobile, al cui acquisto è finalizzata la concessione
del finanziamento, con “clausola di vincolo a favore della banca … fino alla concorrenza
del debito residuo del finanziamento” e conferiscono alla banca erogante la legittimazione
all’incasso dell’assicurazione, con mandato irrevocabile, in caso di sinistro, “anche per la
parte eccedente il debito residuo del finanziamento ottenuto” (cfr. art. 4). Ulteriori vincoli a
carico dell’acquirente del veicolo quali, ad es., il divieto di cedere la proprietà dell’auto se
non è intervenuto il preventivo benestare scritto dell’intermediario, l’obbligo di comunicare
qualsiasi evento dannoso relativo al veicolo acquistato, quali il furto, l’incendio, eventuale
pignoramento del bene, ecc., sono previsti dall’art. 2, lett. c) e d) delle citate Condizioni;
c) in data 1.7.2013, successiva alla presentazione del ricorso, la banca resistente
ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 118
del testo unico bancario, di voler
incrementare le spese di incasso del rid da 3 euro a 3.50 euro “in relazione all’incidenza
dei costi operativi gestionali sostenuti”.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di illegittimità del contratto di
finanziamento per effetto dell’intervento del concessionario auto nella fase di offerta fuori
sede del prodotto. Il Collegio osserva a tale proposito che nell’ambito del rapporto
istauratosi tra il ricorrente e l’intermediario il concessionario auto, nell’esercizio della
propria attività professionale, ha svolto le funzioni di “intermediario del credito”, figura
disciplinata dall’art. 121, co. 1, lett. h) del Testo unico bancario (d.lgs. 1.9.1993, n. 385) ed
è coerente con le previsioni stabilite dall’art. 124 del medesimo testo unico.
Quanto alle contestazioni relative ai due prodotti assicurativi si osserva quanto
segue.
In ordine all’adesione del ricorrente alle suddette polizze, il Collegio, come
precedentemente osservato, ha rilevato dalla documentazione in atti la sottoscrizione di
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entrambe le coperture assicurative, che risulta apposta nel contratto di finanziamento
datato 16.12.2010 accanto all’indicazione, invero assai sintetica, del servizio prescelto.
Inoltre, l’adesione alla polizza assicurativa denominata “Perfetto”, a copertura del rischio
vita, risulta prestata in maniera più esplicita nella seconda pagina del medesimo contratto,
mediante apposita sottoscrizione della clausola, mentre per la polizza danni denominata
“Unique Progress” l’adesione specifica risulta sottoscritta su un distinto modulo in data
30.12.2010.
Sicché
l’affermazione
del
ricorrente
di
“non
aver
mai
approvato
specificamente” la clausola relativa all’addebito dei cd. “costi a titolo di servizi” appare
priva di fondamento.
Quanto infine alla contestazione relativa alla entità della rata mensile addebitata al
cliente “notevolmente superiore a quella prospettata”, occorre far riferimento alla vigente
disciplina in materia, segnatamente alle previsioni sui tassi usurari introdotte dalla legge
7.3.1996, n. 108, all’art. 1815, comma 2, del codice civile, nonché alle disposizioni del
Testo unico bancario in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.
La legge n. 108 del 1996 (Disposizioni contro l'usura), nella parte che ha modificato
l’art. 1815 c.c. ha infatti stabilito che “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è
nulla e non sono dovuti interessi”.
Va a tal fine tenuto presente che per effetto dell’art.1, co. 1 della medesima legge
108/1996 che ha modificato l’art. 644 del codice penale, “la legge stabilisce il limite oltre il
quale gli interessi sono sempre usurari” e che “per la determinazione del tasso di interesse
usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Il citato limite è
definito dall’art. 2, comma 4 della medesima legge 108, con riferimento alla rilevazione
appositamente effettuata dal Ministro del tesoro (oggi MEF), sentita la Banca d’Italia.
Va infine osservato che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
23.9.2010 è stato stabilito che “le banche e gli intermediari, al fine di verificare il rispetto
del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri
di calcolo derivanti dalle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai
sensi della legge sull’usura, emanate dalla Banca d’Italia”.
La Banca d’Italia, nelle istruzioni emanate ad agosto 2009 ha stabilito che nel
calcolo del TEG (sez. I, lett. C4) vanno incluse “le spese per assicurazioni o garanzie
intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i
diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in
ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è
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contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o
per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza
venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
Quanto alle norme di trasparenza, l’art. 121 de Testo unico bancario
espressamente prevede che nel costo totale del credito (TAEG) siano “inclusi anche i costi
relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi,
se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il
credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” e che “le modalità di calcolo del TAEG, ivi
inclusa la specificazione dei casi in cui i costi … sono compresi nel costo totale del credito”
siano stabilite dalla Banca d’Italia, in conformità con le delibere del CICR.
Nella fattispecie all’esame di questo Collegio si rileva che entrambe le assicurazioni
collegate al finanziamento sono state convenute contestualmente alla sottoscrizione del
prestito, imposte dal finanziatore, come specificato dalle condizioni del finanziamento, e
hanno la evidente finalità di tutelare i diritti del creditore, imponendo al ricorrente finanziato
particolari vincoli sul bene finanziato, a beneficio del creditore.
Sono pertanto presenti, con riguardo alle due coperture assicurative convenute con
il ricorrente all’atto dell’erogazione del finanziamento, tutte le condizioni richiamate dal
Testo unico bancario nonché dalla specifica disciplina in tema di calcolo del TAEG e del
TEG emanata dalla Banca d’Italia che inducono ad includere i costi in questione nel
calcolo del TAEG e del TEG (cfr. in proposito la decisione n. 4183 del 26.7.2013 di questo
Collegio chiamato ad esprimersi su un analogo ricorso). Per giunta, si rileva che il servizio
assicurativo imposto al cliente è stato fornito mediante adesione a polizze collettive
contratte con una compagnia appartenente al gruppo della banca resistente.
Tutto ciò premesso, alla luce delle citate previsioni normative e delle peculiari
condizioni stabilite dalla banca resistente per la concessione del finanziamento in
discorso, questo Collegio ritiene che i costi di entrambe le coperture assicurative
dovessero essere incluse nel calcolo del TAEG e del TEG, contrariamente a quanto
invece effettuato dalla resistente che nell’indicare nel 12,22% il TAEG del finanziamento
non ha considerato il costo di nessuna delle due assicurazioni.
Risulta pertanto avvalorata la doglianza del ricorrente che lamenta l’elevatezza
delle rate del mutuo e di aver sostenuto un costo maggiore di quanto a suo tempo
prospettatogli. Risulta altresì disattesa la disciplina di trasparenza, essendo in contratto
riportato un TAEG difforme da quello effettivamente praticato sull’operazione.
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Con specifico riferimento al calcolo del TEG, che rappresenta il costo effettivo del
credito, al netto delle imposte di legge, utile per la verifica della compatibilità con i tassi
usurari di legge, determinati ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2, comma 4 della citata legge
108 del 7.3.1996, la doverosa inclusione dei premi assicurativi nel calcolo del costo del
credito fornito al cliente, sulla base dei dati forniti dalle parti determina un TEG del
23,28%, di gran lunga superiore al tasso soglia dell’usura (15,99%) all’epoca stabilito per
la tipologia di prestito considerata (cfr. decreto MEF del 23.9.2010 e comunicato stampa
della Banca d’Italia del 24.9.2010).
Per inciso, il Collegio osserva altresì che la decisione unilateralmente assunta dalla
banca resistente di innalzare le spese di incasso del RID, portandole da 3 a 3,5 euro,
produrrebbe un ulteriore effetto incrementativo del TAEG e del TEG, oltre ad essere in
contrasto con il disposto di cui all’art. 118, co.1, seconda parte, trattandosi di un rapporto
di durata determinata e a nulla valendo la generica clausola contrattuale, di carattere
palesemente vessatorio, stabilita all’art. 13 delle “condizioni generali di finanziamento” in
base alla quale “la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, …. , le
condizioni economiche e contrattuali …”.
Ciò posto, nella fattispecie portata all’attenzione di questo Collegio ricorrono le
condizioni di cui all’art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e
non sono dovuti interessi”. Ne consegue che l’intermediario convenuto dovrà rimborsare,
come richiesto dal ricorrente, quanto già pagato con la sola esclusione delle quote di
ammortamento della sorte capitale e rideterminare il piano di ammortamento del
finanziamento.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma
di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al
ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla
presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
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