COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO

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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO
Decisione N. 4001 del 25 giugno 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore ORLANDI MAURO
Nella seduta del 04/03/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Espone la ricorrente di avere, in data 4/6/2011, chiesto l’emissione di un buono fruttifero a
favore del nipote per un valore di Euro 600. All’atto della sottoscrizione del modulo, un
impiegato dell’intermediario trascriveva erroneamente il codice fiscale dell’intestatario. In
data 19/06/2011 l’intermediario comunicava l’erroneità dell’indicazione, chiedendo di
produrre un documento di “congrue generalità” riferito al nipote che attestasse il codice
fiscale corretto. Il procuratore (nonché figlio) della ricorrente si recava al Comune-servizio
anagrafe; il Comune rilasciava un certificato di notorietà con cui si dichiara il codice fiscale
corretto del nipote. L’intermediario non accettava il documento, insistendo per ottenere il
documento di “congrue generalità”. In data 2/7/2012 il procuratore si recava presso
servizio anagrafe, che escludeva la necessità del documento di “congrue generalità”,
documento che è rilasciato in casi differenti. In data 31/08/2012 il procuratore inoltrava
reclamo all’intermediario senza però ottenere risposta nel merito.
Replica l’intermediario che la ricorrente, all’atto della sottoscrizione del modulo di richiesta,
ha indicato un errato luogo di nascita del minore intestatario. A causa di tal errore,
l’intermediario ricavava un codice fiscale errato. In data 19/06/2012, l’intermediario
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chiedeva al procuratore della ricorrente di presentare un certificato di “congrue generalità”
al fine di attestare la coincidenza tra il soggetto che risulta intestatario dal modulo (con
errato codice fiscale) e il soggetto cui la ricorrente effettivamente intendeva intestare il
buono. Attraverso tale documento è, infatti, possibile escludere l’esistenza di omonimie
con eventuali altri soggetti aventi i dati anagrafici forniti erroneamente in sede di
sottoscrizione. Il procuratore della ricorrente fornisce all’intermediario una dichiarazione
sostituiva dell’atto di notorietà in cui si precisa il codice fiscale corretto del minore
intestatario. L’intermediario considera tale documentazione non esaustiva poiché si
caratterizza “esclusivamente per la certezza della firma apposta innanzi a funzionario
incaricato e non certo per il merito delle asserzioni in essa contenute”. L’intermediario
rileva che il Buono Fruttifero in questione è un prodotto bancario intestato esclusivamente
al terzo minorenne e non rimborsabile prima del compimento del 18° anno di età da parte
dello stesso intestatario (salvo solo l’ipotesi di un provvedimento del giudice titolare).
L’intermediario sottolinea altresì che la ricorrente ha sottoscritto specifica dichiarazione di
veridicità ed esattezza dei dati riportati nel modulo e ribadisce la necessità che venga
fornito un documento avente valore legale che attesti la corretta identità del minore.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente, non è fornita
alcuna prova.
La ricorrente chiede al Collegio di ordinare all’intermediario il pagamento della somma di
600 Euro, versata all’atto di richiesta del buono, e degli interessi su tale somma. E’ altresì
richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito, stimato in Euro 100.
L’intermediario insiste per il rigetto.
DIRITTO
Osserva il Collegio come la controversia si restringa alla valutazione della condotta
della Banca e segnatamente alla diligenza nella redazione del modulo per
l’indicazione e alla richiesta di documenti che accertino ufficialmente l’identità
dell’intestatario del titolo. Ora, giova riflettere trattarsi di Buono Fruttifero intestato ad
un terzo minorenne e non rimborsabile prima del compimento del 18° anno di età da
parte dello stesso intestatario (salvo solo l’ipotesi di un provvedimento del giudice
tutelare) sicché la domanda di rimborso risulta obiettivamente preclusa. Non sembra
peraltro che possa imputarsi alla Banca una colpa tale da determinare risarcimento del
danno, tanto più che la ricorrente ha sottoscritto specifica dichiarazione di veridicità ed
esattezza dei dati riportati nel modulo, sicché essa stessa aveva ed ha l’onere di
verificare con attenzione l’esatta compilazione. Sotto altra luce, il danno non
patrimoniale non può essere ritenuto in re ipsa per il solo fatto dell’accertamento della
violazione di una regola di condotta stabilita dal contratto; e pure sotto questo profilo la
parte ricorrente non ha fornito elementi a supporto dell’esistenza e dell’ammontare del
danno che allega di aver subito (cfr., fra le altre, ABF, Coll. Milano, n. 589/2010; n.
1319/2010; n. 1591/12). La Suprema Corte (sentt. nn. 26972-26975 dell’11.11.2008),
insegna che, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è connotato dal
principio di tipicità, per cui è risarcibile – oltre che nei casi espressamente previsti dalla
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legge – nelle sole ipotesi di lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione, in virtù del principio di tutela minima risarcitoria che li assiste. In ogni
caso, osservano i giudici di legittimità, quale requisito ulteriore per accedere al
risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona, la lesione dei diritti costituzionali
inviolabili deve avere i caratteri della gravità. Sulla scorta di tali principi, nel caso in
esame manca ogni prova del danno lamentato, dovendo escludersi che possa aderirsi
alla teoria del c.d. “danno non patrimoniale in re ipsa”, automaticamente desunto dalla
violazione di una regola di condotta contrattualmente stabilita (v. Collegio di Napoli,
decisione n. 2210/2011). Né appaiono configurabili un’ingiustizia costituzionalmente
qualificata, né una lesione connotata dal requisito della gravità necessario per
accedere al risarcimento (in questo senso cfr. Collegio di Napoli, decisioni n. 679/2011
e n. 2080/2012).
Ad ogni modo, il Collegio invita la Banca a rettificare l’intestazione secondo i dati
corretti dell’intestatario, senza pretendere dal cliente documenti non forniti dagli uffici
pubblici.
P. Q. M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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