Decisione N. 1644 del 06 marzo 2015

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Decisione N. 1644 del 06 marzo 2015
Decisione N. 1644 del 06 marzo 2015
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA
Presidente
(CO) DE CAROLIS
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CORAPI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore MELI VINCENZO
Nella seduta del 23/01/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso pervenuto il 19/06/2014, la ricorrente afferma di avere, in data 13/04/2011,
stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento per un ammontare di €
30.100,00, rimborsabili in 47 rate mensili, per l’acquisto di un autoveicolo, nonché un
finanziamento di € 4.574,00, rimborsabili in 48 rate, per l’acquisto di una polizza
assicurativa connessa. Dopo aver provveduto al pagamento di 27 rate, valutato il valore
commerciale del veicolo ed avendo avuto rassicurazioni da incaricati dell’intermediario sul
fatto che detto valore avrebbe coperto il debito residuo, si determinava ad estinguere
anticipatamente il prestito ed a restituire il veicolo. In occasione della riconsegna del
veicolo veniva redatto un verbale, attestante che il veicolo non presentava vizi di rilievo.
Successivamente, la finanziaria comunicava alla ricorrente di ritenere risolti i contratti per
inadempimento ed intimava l’immediato pagamento del residuo importo di € 23.747,69.
Recatasi quindi presso altro intermediario, la ricorrente apprendeva che l’intermediario
resistente aveva segnalato la posizione a sofferenza presso la Centrale dei rischi. Dietro
richiesta di chiarimenti, l’intermediario resistente comunicava di aver stimato il valore del
veicolo in € 16.995,00 e di aver detratto € 4.892,32 per lavori di riparazioni non visibili alla
consegna. In data 10/02/2014 l’intermediario intimava il pagamento della somma di €
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13.042,86, comprensiva della detrazione del “valore netto” del veicolo, come sopra
determinato.
Il ricorrente ritiene che le clausole contrattuali che consentono all’intermediario di
determinare il valore del veicolo in caso di riconsegna siano vessatorie ai sensi
dell’articolo 33, commi 1° e 2° comma (lettera p), 34 e 36 del Codice del consumo e che
l’intermediario sia venuto meno agli obblighi di correttezza e buona fede, in quanto la
determinazione del valore del veicolo da esso effettuata contrasta con le rassicurazioni
precedentemente ricevute dagli incaricati. Illegittimamente l’intermediario ha incluso nel
conteggio il residuo debito relativo al finanziamento stipulato per la copertura assicurativa
(€ 1.767,60), in quanto si tratterebbe di un onere corrispondente ad una copertura non
dovuta e che dovrebbe, quindi, essere restituito al cliente. La segnalazione presso la CR è
illegittima, in quanto effettuata in assenza dei relativi presupposti sostanziali e senza che
la ricorrente sia stata preavvisata della stessa.
Chiede che sia dichiarata non dovuta la somma di € 13.042,86 richiesta dall’intermediario
a saldo del debito, per nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione del
valore del veicolo in caso di restituzione; che sia dichiarato non dovuto l’importo di €
1.767,60, corrispondente alla parte non goduta dei premi assicurativi e dei corrispettivi per
l’intermediazione delle polizze; che sia dichiarata illegittima la segnalazione effettuata
dall’intermediario presso la CR, con liquidazione equitativa dei relativi danni patrimoniali e
non patrimoniali pari ad € 6.000,00; che siano rifuse le spese legali, determinate in €
500,00.
Con controdeduzioni del 24/09/2014, l’intermediario rileva che la ricorrente risultava
insolvente in relazione alle rate 28/29/30 del finanziamento, circostanza che legittimava
l’intermediario alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 4.1 del medesimo e che la
segnalazione in CR è stata effettuata per sconfinamento e non per sofferenza, e solo in
relazione alle rate scadute e non all’intero ammontare del debito. Per quanto riguarda la
determinazione del valore commerciale del veicolo, lo stesso è stato determinato
nell’osservanza scrupolosa delle norme contrattuali ed è poco credibile che propri
incaricati possano avere rassicurato la ricorrente circa il valore del veicolo prima che
venisse sottoposto a perizia.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il Collegio ritiene il ricorso parzialmente fondato.
E’ certamente illegittima la contestata segnalazione della ricorrente alla Centrale Rischi
della Banca d’Italia, che, come emerge con evidenza dalle registrazioni agli atti, è stata
effettuata a sofferenza. Come si trae dalle relative istruzioni emanate al riguardo dalla
Banca d’Italia (Circ. n.139/1991 e relativi aggiornamenti) “Nella categoria di censimento
sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di
insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente
equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.
( …. ) L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della
complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un
mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è
di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza” (cfr. Cap. II, Sez. II,
par.1,5) (per dei precedenti di quest’Arbitro, si vedano Collegio di Roma, decc. nn.
2814/12, 888/13; Collegio di Napoli, n. 3884/14). Ciò posto, si rileva come dalla
documentazione agli atti non sia ravvisabile alcun elemento dal quale sia possibile
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ricavare che la segnalazione sia stata preceduta da una valutazione siffatta. Di
conseguenza, l’intermediario dovrà attivarsi per la sua cancellazione.
Per ciò che riguarda la contestazione relativa alla determinazione dell’insoluto, in
connessione con la questione della determinazione del valore dell’autoveicolo in sede
riconsegna, in via preliminare, il Collegio ritiene opportuno definire il perimetro della
propria competenza. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. 1, Par. 4)
prescrivono, infatti, che “Sono escluse dalla cognizione dell’organo decidente le richieste
di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta
dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario; sono parimenti escluse le
questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto
del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati (ad esempio,
quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni
di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti
nell’ambito di operazioni di factoring)”. Sulla base di tale disposizione, l’ABF ha negato la
propria competenza nei casi in cui la risoluzione della controversia richieda una
valutazione di fatto circa la condizione di beni (si veda, ad es., Collegio di Roma, n.
7340/149).
Nel caso di specie, la ricorrente contesta però la validità della clausola 4.3. del contratto di
finanziamento, che attribuisce unilateralmente al finanziatore la determinazione del valore
del veicolo. Ritiene, infatti, che tale clausola sia vessatoria, perché in contrasto con gli artt.
33, commi 1 e 2 (lett. p), 34 e 36 del Codice del consumo. A tale valutazione si limita,
pertanto, il Collegio, che non può ovviamente considerare nel merito altri aspetti della
contestata operazione di riconsegna e valutazione del veicolo.
Sul punto, il ricorso deve ritenersi fondato. La clausola contestata dalla ricorrente prevede
che il cliente il quale decide di mettere il veicolo a disposizione del finanziatore conferisce
a quest’ultimo mandato irrevocabile a venderlo al meglio, senza alcun obbligo di
rendiconto; il ricavato è riconosciuto a credito del cliente.
Tale previsione, nella misura in cui non consente al cliente di conoscere in anticipo i criteri
di effettuazione della valutazione, né gli consente alcun diritto di informazione sulle
modalità di concreta determinazione del valore di vendita del veicolo oggetto di
riconsegna, genera un indubbio squilibrio tra la posizione del cliente e quella del
finanziatore che potrebbe essere ritenuto “significativo” ai sensi dell’art. 33 del codice del
consumo. Essa può ritenersi in contrato con la lettera c) del comma 2 dell’art. 33
(“escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un
debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo”),
oltre che con la lettera p), già indicata dalla ricorrente. La clausola è da ritenersi, dunque,
nulla. Ne discende che la determinazione definitiva di quanto dovuto dalla ricorrente al
finanziatore potrà aversi solo previa stima del bene riconsegnato, da effettuarsi con
modalità idonee a consentire, appunto, al debitore di conoscere preventivamente i criteri di
valutazione e verificarne il loro effettivo rispetto.
Quanto alla richiesta di restituzione della parte di oneri relativi alla copertura assicurativa
non goduta, si rileva che la ricorrente non ha fornito alcuna informazione in merito alla
durata della polizza assicurativa. Non è, pertanto, possibile stabilire se, ed in quale misura,
esista un periodo di assicurazione non goduto.
In relazione alla domanda di risarcimento dei danni, rileva il Collegio come i lamentati
danni non siano stati provati né nell’an, né nel quantum.
Quanto, infine, alla domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, essa
deve ritenersi fondata nell’an, sussistendo la prova che la ricorrente ha usufruito di tale
assistenza che, pur non obbligatoria nei procedimenti dinanzi all’ABF, appare
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perfettamente ragionevole data la tecnicità della materia oggetto del ricorso. In relazione al
quantum, il Collegio, in via equitativa, fissa la somma da rimborsare a tale titolo in €
250,00.
P.Q.M.
Il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, accerta l’illegittimità della
segnalazione contestata; dichiara nulla la clausola del contratto di finanziamento
relativa alla determinazione del valore del veicolo in caso di restituzione; dispone
che l’intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di euro 250,00 per spese di
assistenza professionale.
Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro
200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di
Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del
ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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