COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO
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COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO
Decisione N. 89 del 13 gennaio 2015 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO Presidente (NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) PARROTTA Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARENGHI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore RISPOLI FARINA MARILENA Nella seduta del 21/10/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO I ricorrenti lamentano malfunzionamenti delle proprie carte durante il viaggio di nozze negli Stati Uniti d’ America. Espongono di aver regolarmente utilizzato a New York, fino al giorno 4.10.13, la carta di credito BBC Classic di un noto circuito e altra carta prepagata di altro noto circuito. Giunti a Los Angeles alle ore 22,00 di quel giorno, si recarono presso un’agenzia per noleggiare un’ auto; consegnata la carta BBC Classic a garanzia del noleggio, l'addetto al servizio riferiva loro che “la banda magnetica era illeggibile o che la strumentazione in suo possesso non era in grado di leggerla”. Seguivano numerosi tentativi infruttuosi di utilizzo di questa e dell’altra carta, senza che al numero verde dell’emittente – fornito dall’help desk della resistente - rispondesse alcun operatore italiano per avere chiarimenti. Espongono inoltre che il servizio clienti li avrebbe informati della possibilità di locare l’auto mediante pagamento in contanti di € 600 ($?); in tal caso avrebbero dovuto lasciare l’auto a Los Angeles e non a Las Vegas, come previsto. A causa dei detti malfunzionamenti non avrebbero pertanto potuto noleggiare l’automobile come da piano di viaggio e sarebbero stati costretti a rimanere in albergo e sostenere aggravi di spesa per euro in quanto “neanche in albergo dette carte di credito erano funzionanti”[…] e “l’albergatore[…] ha consentito loro il pernottamento mediante il pagamento in contanti di 100 Pag. 2/5 Decisione N. 89 del 13 gennaio 2015 $, come caparra”. Quanto esposto “accadeva il giorno 5.10.2013, alle ore 2,00 del mattino, di sabato [e] le banche erano chiuse fino al lunedì successivo”. Pertanto, i coniugi non potendosi spostare sarebbero stati costretti a sostare in albergo per due giorni, “a fronte di un prenotato, a loro spese, sostenendo un ulteriore costo di 287,72 $”. Nella giornata di domenica 6.10.13 hanno contattato la loro Agenzia di Viaggi, che, a sua volta, ha provveduto a trovare un volo per il rientro in Italia al costo di €. 600,00. Nei giorni di sabato e domenica i ricorrenti avrebbero provato ad utilizzare le carte di credito ma queste “funzionavano solo nei distributori Coca-Cola dell'Albergo, mentre non consentiva loro di fare alcuna altra operazione”. L’intermediario ha eccepito il difetto di legittimazione passiva derivante dal fatto che la resistente è solo collocatrice della carta, la quale è stata emessa da altro intermediario Ha evidenziato a tal fine che il riscontro al reclamo è stato inviato dall’emittente. Quanto all’esame della controversia, mediante integrazione alle controdeduzioni la resistente sostiene la carenza probatoria a sostegno delle pretese dei ricorrenti, i quali non avrebbero allegato alcuna documentazione attestante il rifiuto delle transazioni effettuate. Né dai login informatici (allegati) risulterebbe alcuna transazione negata effettuata negli Stati Uniti mediante le carte di credito e di pagamento intestate al ricorrente. Sottolinea inoltre la contraddittorietà delle affermazioni delle parti, le quali hanno comunque utilizzato le carte per buona parte del loro viaggio e, pur riferendo di non riuscire a capire quanto detto dagli operatori dell’help desk dell’emittente, tuttavia riportano la proposta formulata da quest’ultimo di avvalersi di un’auto sostitutiva mediante pagamento in contanti di € 600. Allega riproduzioni delle telefonate intervenute con gli operatori del servizio assistenza clienti dell’intermediario, a comprova del fatto che ai ricorrenti era stato offerto di avvalersi di una carta provvisoria, disponibile previa comunicazione al numero verde internazionale dell’emittente, che gli stessi avrebbero rifiutato. Affermano inoltre che la carta Visa risultava funzionante ed era stata solo supposta una mera smagnetizzazione della stessa. Chiede pertanto il rigetto del ricorso. In conclusione i ricorrenti chiedono all’ABF che venga loro rimborsato il costo del viaggio pari ad € 5.496,00 come da contratto, il costo del nuovo biglietto aereo per il rientro anticipato pari ad €. 600,00 ed il costo per il pernottamento extra in albergo “pari a 287,72 $ pari ad € 208,74”. Pertanto alla luce di quanto sopra ai coniugi spetterebbe un risarcimento danni patrimoniale pari ad € 6.304,74, oltre a un danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. La resistente chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva; in subordine chiede il rigetto del ricorso. DIRITTO Il ricorrente chiede il risarcimento del danno da vacanza rovinata cagionato dal difettoso funzionamento delle proprie carte di credito. Preliminarmente si osserva che la controversia riguarda principalmente una delle due carte utilizzate dal ricorrente e cioè la carta di credito BB Classic. La carta prepagata di cui pure viene lamentata la smagnetizzazione è stata utilizzata – da quanto si deduce dall’ascolto delle registrazioni prodotte dalla banca – presso ATM ed era perfettamente funzionante. Le transazioni che i ricorrenti non avrebbero potuto effettuare mediante detta carta non sono specificamente indicate e riguardano operazioni “mediante strisciata” (come il ricorrente riferisce), che peraltro non sembrano essere tra le funzionalità ordinarie di detta carta come si evince dal contratto allegato. Pag. 3/5 Decisione N. 89 del 13 gennaio 2015 Quanto alla carta di credito, sulla base della documentazione prodotta dall’intermediario e in particolare dalle registrazioni audio prodotte dei colloqui tra il ricorrente e il servizio clienti dell’intermediario (inizialmente contattato dai ricorrenti, come dagli stessi riferito) risulta che la resistente abbia offerto ripetutamente una carta sostitutiva. Per espressa ammissione dello stesso ricorrente, inoltre, la carta di credito difettosa avrebbe comunque continuato a funzionare “manualmente”. La disponibilità della carta sostitutiva sarebbe stata possibile nelle 24 ore successive alla richiesta all’emittente, da inoltrare per le vie brevi mediante comunicazione telefonica. La comunicazione telefonica doveva essere fatta formulando il numero verde internazionale dell’emittente, fornito al ricorrente dalla resistente; l’istante tuttavia replica di non avere potuto formulare tale richiesta a causa del fatto che gli operatori parlassero tutti in lingua inglese. Come lo stesso intermediario evidenzia, le dichiarazioni appaiono contraddittorie perché il ricorrente riferisce di avere interloquito col servizio clienti dell’emittente avvalendosi dell’ausilio di una terza persona. Non pare pertanto chiaro il motivo per cui lo stesso istante abbia rifiutato la emissione della carta sostitutiva, che avrebbe potuto permettergli la prosecuzione del viaggio. Ciò posto il Collegio rileva che la resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva derivante dal fatto che la resistente è solo collocatrice della carta, la quale è stata emessa da altro intermediario. In proposito il Collegio si è più volte espresso.Si veda la decisione n. 4524/2013 che si dilunga a esporre che la carta di credito “trilaterale” viene generalmente costruita come un collegamento negoziale tra contratto di rilascio e contratto di associazione. Dal punto di vista della fattispecie giuridica, precisa il Collegio, comunemente la struttura viene identificata in una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio: dal lato attivo (cessione pro soluto di crediti futuri), dal lato passivo (delegazione di pagamento allo scoperto). In entrambe le ipotesi la vicenda viene considerata sostanzialmente unitaria e la banca collocatrice, nelle recenti ricostruzioni, pur essendo formalmente estranea al collegamento negoziale di cui sopra, in realtà si interpone nella modificazione del rapporto obbligatorio in quanto fa in modo che, attraverso il rapporto di provvista e di fiducia col cliente e la materiale distribuzione della carta, il meccanismo della cessione/delegazione possa effettivamente essere eseguito. Interpretando estensivamente la nozione di “cliente”, il Collegio, ispirandosi a princìpi di effettività della tutela, ha maturato un condivisibile orientamento volto a riconoscere la legittimazione passiva della banca collocatrice sul presupposto di un rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la banca, nel contesto del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenta solo una modalità esecutiva del contratto (cfr. ad esempio decisione Collegio di Napoli 1093/2010 e Collegio di Roma 2822/2012)”. Respinta quindi l’eccezione sollevata dalla banca e entrando quindi nel merito della questione, il Collegio rileva che, dall’esame della documentazione prodotta, emerge la carenza probatoria a sostegno delle pretese dei ricorrenti, i quali non hanno allegato alcuna documentazione attestante il rifiuto delle transazioni effettuate. Né dai login informatici (allegati) risulterebbe alcuna transazione negata effettuata negli Stati Uniti mediante le carte di credito e di pagamento intestate al ricorrente. Il Collegio rileva inoltre la contraddittorietà delle affermazioni delle parti, le quali hanno comunque utilizzato le carte per buona parte del loro viaggio e, pur riferendo di non riuscire a capire quanto detto dagli operatori dell’help desk dell’emittente, tuttavia riportano la proposta formulata da quest’ultimo di avvalersi di un’auto sostitutiva mediante pagamento in contanti di € 600. Dalle riproduzioni delle telefonate intervenute con gli operatori del servizio assistenza clienti dell’intermediario, emerge che ai ricorrenti era stato offerto di avvalersi di una carta provvisoria, disponibile previa comunicazione al numero verde internazionale dell’emittente, che gli stessi Pag. 4/5 Decisione N. 89 del 13 gennaio 2015 avrebbero rifiutato. I ricorrenti affermano inoltre che la carta Visa risultava funzionante ed era stata solo supposta una mera smagnetizzazione della stessa. Alla luce di tali elementi non appare emergere una responsabilità della banca nel procurare i disagi riscontrati dal ricorrente nell’utilizzo dello strumento di pagamento e pertanto il Collegio si orienta verso il non accoglimento delle richieste avanzate dal cliente. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5