Decisione N. 6401 del 09 dicembre 2013

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Decisione N. 6401 del 09 dicembre 2013
Decisione N. 6401 del 09 dicembre 2013
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) QUADRI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO
Nella seduta del 12/11/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente acquistava nel mese di giugno 2006 un divano dopo averlo visionato in
negozio; per il pagamento del prezzo corrispondeva un acconto di euro 310,00 e, per la
parte residua, otteneva dall’intermediario odierno resistente un finanziamento di euro
1.310,00 da rimborsare con decorrenza ottobre 2012 in dodici rate mensili di euro 113,90.
Al momento della consegna, avvenuta nel mese di settembre 2012, il bene risultava non
conforme a quello visionato; la ricorrente, pertanto, provvedeva tempestivamente a
contestare “che non era lo stesso divano e in ogni caso presentava dei vizi evidenti nella
seduta che la rendevano scomoda e antiestetica”. Il divano, per ben tre volte, veniva
ritirato per la sostituzione e riconsegnato con i medesimi difetti.
Di conseguenza, veniva definitivamente rifiutata la consegna e con nota inviata, per il
tramite di un’associazione di consumatori, nel maggio 2013 veniva costituito in mora il
fornitore al fine di ottenere la consegna del bene privo di difetti; contestualmente veniva
chiesto all’intermediario l’”annullamento del finanziamento” e la “restituzione delle rate già
versate”.
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In assenza di riscontro, la ricorrente – sempre per il tramite dell’associazione di
consumatori – adiva questo Arbitro per chiedere “l’estinzione/annullamento” del
finanziamento per mancata consegna del bene acquistato.
L’intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l’irricevibilità del ricorso, a causa della
carenza del preventivo reclamo: in particolare questi assumeva che la ricorrente con la
nota mese di maggio 2013 si fosse invero limitato a richiedere la “sospensione rate
finanziamento per mancata consegna del prodotto acquistato”. Tale atto, ad avviso
dell’intermediario, non era idoneo ad integrare gli estremi di un reclamo ai sensi delle
Disposizioni che regolano lo svolgimento del presente procedimento, che definiscono il
reclamo come “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma
scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”.
Aggiungeva, altresì, che pur intendendo considerare la nota alla stregua di un reclamo,
questa comunque conteneva una richiesta difforme rispetto a quella avanzata con il
ricorso, il quale espressamente si riferiva all’“estinzione/annullamento del finanziamento”.
Nel merito, con riferimento ai presupposti richiesti dall’art. 125-quinquies t.u.b. per ottenere
la risoluzione del contratto di finanziamento, osservava che la ricorrente non avesse
fornito la prova della costituzione in mora del fornitore, non essendovi una prova della
ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento.
Sempre con riguardo al lamentato inadempimento, parte resistente osservava che non
risultasse alcuna prova in ordine alla gravità dello stesso, pure richiesto dalla norma; al
contrario, l’insussistenza di detto elemento sarebbe ricavabile, a suo dire, dalla
circostanza che la costituzione in mora risultava essere avvenuta a distanza di quasi un
anno dall’acquisto. Da ultimo, rilevava che il divano, come si evince dalla documentazione
agli atti, risultava regolarmente consegnato, diversamente da quanto riferito dalla
ricorrente.
Chiedeva, dunque, in via preliminare di pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso e, in
subordine, il rigetto per infondatezza della domanda.
Alle controdeduzioni dell’intermediario replicava la ricorrente, che – a sostegno
dell’avvenuta ricezione della costituzione in mora da parte del fornitore – assumeva di aver
allegato la nota di riscontro del giugno 2013, da cui emergerebbe la mancata consegna
del bene e l’ammissione di responsabilità del fornitore dichiaratosi disponibile a una
risoluzione bonaria della vertenza.
Richiamava, inoltre, una successiva nota di riscontro dell’intermediario, sempre del giugno
2013, che tuttavia non risulta versata in atti.
DIRITTO
Ad avviso del Collegio, mette conto muovere necessariamente dall’eccezione preliminare
sollevata dal resistente, il quale assume l’irricevibilità del ricorso per carenza del
preventivo reclamo o, comunque, per difformità tra le richieste avanzate nei suoi confronti
in detta occasione e quelle sollevate con il ricorso a questo Arbitro.
Quanto al primo aspetto, non può disconoscersi che un reclamo sia stato effettivamente
inoltrato con la richiamata nota del maggio 2012, indirizzata sia al fornitore del bene sia
all’intermediario: infatti, dalla documentazione versata in atti, emerge che nella medesima
data sia stata indirizzata non soltanto la lettera di costituzione in mora nei confronti del
fornitore (pure indirizzata all’odierno convenuto), ma anche una ulteriore nota di reclamo,
sempre indirizzata ai medesimi soggetti (fornitore e finanziatore), con la quale
espressamente si richiede “la sospensione del finanziamento in quanto non le è stato
consegnato il prodotto per il quale lo ha contratto, in attesa di risolvere l'incresciosa
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vicenda con la società […] che potrebbe portare alla risoluzione di entrambi i contratti e
quindi anche del finanziamento”.
Pare opportuno, al riguardo, richiamarsi ai precedenti di questo Collegio che, sul punto,
hanno affermato che “l’orientamento di questo Arbitro, già esposto in varie altre occasioni
(cfr., ad esempio, decisioni ABF, Collegio di Napoli, nn. 123/2011 e 956/2013), è di
interpretare la previsione di cui al citato paragrafo 1, sezione VI, delle Disposizioni della
Banca d’Italia senza cadere in eccessi di rigorismo formale, ravvisando il requisito della
coincidenza tra reclamo e ricorso anche solo quando vi sia identità della vicenda storica e
dei fatti contestati e senza che sia necessario che le pretese giuridiche siano pienamente
coincidenti. Nel caso di specie, va osservato che il ricorrente ha comunque provveduto a
richiamare l’attenzione dell’intermediario, già in sede di reclamo, sulla causa petendi
chiamata a delimitare il perimetro dei fatti controversi e successivamente posti a
fondamento delle pretese giuridiche fatte valere in sede di ricorso. L’eccezione
preliminarmente sollevata da parte dell’intermediario va pertanto respinta” (cfr. dec. n.
4780/2013).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, va rigettata l’eccezione preliminare sollevata dal
ricorrente.
Ciò nonostante, il Collegio ritiene che il ricorso sia irricevibile per le seguenti motivazioni.
Dall’esame della documentazione versata in atti, pur in assenza della copia del contratto di
fornitura del bene, risulta che la lettera di costituzione in mora del maggio 2013 sia stata
effettivamente ricevuta dal fornitore, come affermato dal ricorrente e come può desumersi
agevolmente dalla lettura della nota di riscontro da questi inviata il successivo giugno
2013. In tale documento invero il fornitore, lungi dal riconoscere una propria
responsabilità, pur dichiarandosi disponibile a una composizione bonaria della vertenza,
precisa che il ricorrente ha “reiteratamente rifiutato di visionare il prodotto acquistato e
emendato da vizi e/o difetti nonostante i vari inviti telefonici rivolti”.
Risulta altresì agli atti una lettera, priva di data, allegata dal ricorrente e indirizzatagli dal
fornitore, con il quale quest’ultimo osserva che – in seguito alle verifiche effettuate sul
bene – non risultava presente alcun vizio; deve inoltre osservarsi che, come emerge dallo
scambio di e-mail intercorso tra il ricorrente ed il fornitore, il bene medesimo sia stato
consegnato e poi ritirato per la sostituzione.
Tutti i richiamati elementi, al di là di qualsiasi considerazione in ordine alla gravità del
presunto inadempimento del fornitore di cui all’art. 1455 cod. civ. (espressamente
richiamato dall’art. 125-quinquies t.u.b.), consentono di ritenere che la stessa circostanza
dell’inadempimento sia ben lungi dall’essere incontestata, come assume il ricorrente.
Pertanto, al fine di procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento, dovrebbe
prima essere chiaramente provato un grave inadempimento da parte del fornitore, che allo
stato non risulta invece dimostrato.
Ne consegue che il Collegio deve pronunciarsi per l’irricevibilità del ricorso posto che,
come noto, le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in
materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” escludono dalla cognizione dell’Arbitro
“le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari
oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati (ad
esempio, quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante
operazioni di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti
commerciali ceduti nell’ambito di operazioni di factoring)” (cfr. Sez. I, par. 4).
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P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.
IL PRESIDENTE
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