Decisione N. 3008 del 01 aprile 2016

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Decisione N. 3008 del 01 aprile 2016
Decisione N. 3008 del 01 aprile 2016
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) CARRIERO
Presidente
(NA) BLANDINI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore BLANDINI ANTONIO
Nella seduta del 26/01/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente afferma di aver sporto reclamo nei confronti dell’intermediario, odierno
convenuto, per avere quest’ultimo trasmesso un estratto conto storico inerente alla carta
di credito n. XXXX, senza “inviare contestualmente il dettaglio degli esercenti presso i
quali erano state eseguite le transazioni o gli sportelli dei prelievi”. Nel contempo,
dichiarava di non “ricordare” di avere sottoscritto alcun contratto relativo alla carta di
credito. Deduceva perciò la nullità dello stesso e delle relative condizioni economiche,
giusta disposizioni vigenti.
Dichiara essere stato insoddisfacente l’esito ottenuto dalla riferita nota. Infatti,
l’intermediario, nonostante l’esplicita richiesta in tal senso avanzata, ha omesso la
trasmissione del richiesto rendiconto, impedendo così il controllo, “secondo criteri di
trasparenza, dell’esattezza del saldo estintivo della carta, non sussistendo prova del
corretto invio degli estratti conto mensili, che infatti si contesta”. In particolare, il
ricorrente mostra di associare a tale omissione l’impossibilità di svolgere un “esatto
controllo sulla misura della riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato”.
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Ribadisce, quindi, la nullità del contratto de quo per mancanza della forma scritta, poiché
la circostanza della concessione di un fido revolving in occasione della sottoscrizione di
un prestito finalizzato non vale a sanare la mancanza della forma scritta, mancanza che
comporta la nullità del contratto e delle condizioni economiche del rapporto.
Il ricorrente chiede che “sia ritenuto e accertato il proprio diritto alla consegna del
rendiconto storico e del dettaglio del conteggio estintivo della carta di credito n. XXXX,
con il dettaglio degli esercenti presso i quali erano state eseguite le transazioni o gli
sportelli dei prelievi, nonché che sia dichiarata la nullità della carta di credito n. XXXX,
…. con onere del sig. (omissis) di restituzione ….. soltanto dell’importo effettivamente
utilizzato, senza ulteriori oneri e/o spese”.
Il convenuto precisa innanzi tutto che parte attrice, in data 8 luglio 2008, sottoscriveva
una richiesta di finanziamento per acquisto di beni/servizi e/o emissione di carta di
credito.
In ragione di tale contratto, e a seguito delle istruttorie di rito, veniva liquidato un
finanziamento da € 417,00, da restituirsi in n. 12 rate, e veniva concessa la carta di
credito qui controversa.
“La menzionata carta di credito è stata attivata dall’odierno ricorrente in data 17 agosto
2009, con un fido iniziale di € 1.000,00, aumentato, il 16 agosto del 2010, a € 2.000,00, a
seguito di esplicita richiesta (telefonica)” da parte dello stesso, il quale, peraltro, “ribadiva
ancora e confermava”, a settembre 2011, “la sua volontà di utilizzare la linea di credito a
lui intestata chiedendo l’attivazione della nuova tessera inviata … alla scadenza della
precedente”.
Evidenzia, inoltre, che il cliente in più occasioni domandava, con esito tuttavia negativo,
l’aumento del fido concesso (28 gennaio 2011, il 27 luglio 2011 e l’11 dicembre 2012).
Afferma quindi che, a seguito dell’attivazione e dell’utilizzo della menzionata linea di
credito, e, a partire da settembre 2009, egli ha ricevuto, “all’indirizzo indicato anche nel
ricorso”, gli estratti conto mensili riportanti la specifica degli acquisti effettuati. “Salvo
disguidi non risulta mai essere pervenuta [al convenuto] alcuna contestazione in merito”.
Rende noto che, da gennaio 2014, il cliente ha sospeso i rimborsi mensili, tanto che la
relativa posizione è stata affidata per il recupero del credito.
Conclude in punto di fatto, svolgendo ampi cenni all’interlocuzione intrattenuta nella fase
prodromica al ricorso.
Ciò posto, in diritto oppone la completezza e il rispetto dei requisiti di forma e contenuto
della documentazione contrattuale, regolarmente sottoscritta dal ricorrente mediante
apposizione delle sue firme autografe.
Sottolinea inoltre l’espressa accettazione da parte di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1341 – 1342 c.c., tra le altre, delle clausole contrattuali inerenti all’utilizzo della
carta (art. 10) nonché ai relativi estratto conto e pagamenti (art. 14) .
“Le condizioni economiche della carta, quindi, sono ben note al ricorrente: le stesse,
infatti, risultano comunicate sia attraverso il contratto sottoscritto, sia mediante estratti
conto e documenti di sintesi …. la cui eventuale mancata ricezione non ha mai formato
oggetto di contestazione”.
“Invero, … anche alla luce dei vari utilizzi effettuati con la carta di credito in questione e
dall’attivazione della medesima (avvenuta, si ripete, in due circostanze: prima emissione
e duplicato per rinnovo), non si comprende come il ricorrente possa affermare che
<<ricorda di non avere mai sottoscritto nessun contratto relativo alla carta di credito in
oggetto>>”. Peraltro, “il cliente avrebbe potuto restituire la carta di credito o quantomeno
non attivarla, una volta pervenuta presso il suo domicilio”.
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Riporta infine la specifica degli acquisti eseguiti con la carta a far data dalla relativa
attivazione, non senza evidenziare che “sono stati effettuati tutti nel comune di
residenza” del ricorrente.
La resistente domanda il rigetto del ricorso, perché infondato.
DIRITTO
La controversia concerne la corretta applicazione della normativa vigente, ed anche in
punto di trasparenza, relativamente al collocamento dei contratti bancari della specie
indicata nel fatto, il cui schema, senz’altro complesso, prevede la coesistenza di più
prodotti finanziari (finanziamenti finalizzati, prestiti personali, linea di credito revolving
utilizzabile mediante carta di credito e/o finanziamenti specifici) in un unico impianto
contrattuale.
In particolare, nel caso di specie, il cliente ha avanzato domanda per ottenere un
prestito finalizzato (peraltro di importo assai esiguo, complessivi € 417) e, nel contempo,
una linea di credito utilizzabile “anche mediante carta di credito”, il cui importo (risultato
di € 1.000,00) è stato “specificato” soltanto nella comunicazione di accettazione
dell’istanza (art. 7 del regolamento contrattuale, appresso riportato).
Inoltre, al di là della formale indicazione delle condizioni economiche applicate al
rapporto di cui alla tabella del documento di sintesi, il contratto non sembra affatto
chiarire le modalità di funzionamento del “meccanismo” rotativo.
Ciò che più rileva è che, nel caso in esame, il ricorrente ha proceduto ad attivare la carta
di credito ad agosto 2009, ottenendo poi, sulla base di una mera chiamata vocale,
l’incremento del fido (agosto 2010): il tutto, dunque, in radicale carenza della necessaria
forma scritta richiesta dalla legge.
Nello stesso senso militano anche le modalità di collocamento del contratto originario
stesso.
Questo Arbitro si è più volte occupato di siffatte fattispecie, e in argomento si è
pronunciato anche “Il Collegio di coordinamento, sul punto, (che) propende a fare proprio
l’orientamento tendente a ritenere nullo il contratto di finanziamento revolving, per
mancanza del requisito della forma richiesta ad substantiam, ai sensi dell’art. 117, co. 1
e co. 3 TUB (anche in base al richiamo che ne opera, in tema di credito al consumo, il
relativo art. 124, nel testo pro-tempore vigente)” (Collegio di Coordinamento, decisione
n. 3257 del 12 ottobre 2012).
Conseguentemente, questo Arbitro innanzitutto accerta il diritto del ricorrente a ricevere
dall’intermediario il rendiconto storico e il dettaglio del conteggio estintivo della carta di
credito n. XXXX.
Così come stabilito in caso del tutto analogo dal Collegio di Roma (decisione n.
3574/2012), ne consegue in ogni caso la nullità dei contratti relativi all’erogazione del
credito revolving, in quanto stipulato con modalità non conformi a quelle
inderogabilmente stabilite dal legislatore.
Le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento revolving, pertanto, dovranno
essere restituite dal ricorrente, essendo stata accertata la mancanza di un contratto
valido, idoneo a giustificarne l’acquisizione da parte del ricorrente stesso, sia pure non a
titolo definitivo (art. 1422 c.c.). Fermo restando, come in altra occasione è stato
puntualizzato da questo Collegio (cfr. dec. n. 2200/12 del 27/6/2012), l’obbligo del
ricorrente di corrispondere gli interessi per il periodo in cui il contratto dichiarato nullo ha
ricevuto esecuzione (nello stesso senso, cfr. Collegio di coordinamento, dec. n. 3257/12
del 12/10/2012), ovviamente al tasso legale, data l’assenza di una valida pattuizione
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recante una diversa indicazione (art. 1284, comma 3, c.c.), e senza alcuna
capitalizzazione (art. 1283 c.c.).
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla
trasmissione della richiesta documentazione e accerta la nullità del contratto di
fido rotativo, con gli effetti restitutori nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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