Decisione N. 9071 del 13 ottobre 2016
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Decisione N. 9071 del 13 ottobre 2016
Decisione N. 9071 del 13 ottobre 2016 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA Presidente (RM) SILVETTI Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) RUPERTO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore MARCO MARINARO Nella seduta del 06/10/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Nei primi giorni del mese di giugno 2016, la ricorrente si recava presso la filiale di un terzo istituto di credito al fine di chiedere l’accensione di un mutuo per un importo di euro 215.000,00, finalizzato all’acquisto di un immobile. Per l’acquisto di tale immobile, la stessa sottoscriveva presso un’agenzia immobiliare, una proposta irrevocabile d’acquisto corrispondendo un assegno per euro 5.000,00 - a titolo di deposito - con promessa di versare, entro il 30.07.2015 - previa accettazione del venditore - la somma di euro 35.000,00; nonché di comparire lì 24.07.2015 alla stipula del rogito notarile e di versare il saldo, entro il 30.09.2015. Pag. 2/5 Decisione N. 9071 del 13 ottobre 2016 In data 23.06.2015 la proposta veniva accettata dal venditore, pertanto, ricontattava l’istituto di credito richiesto in precedenza e procedeva alla formalizzazione della richiesta di mutuo con la consegna dei documenti richiesti. Qualche giorno dopo le veniva comunicata l’impossibilità di dar corso all’erogazione del mutuo, in quanto il suo nominativo era stato segnalato nella Centrale Rischi della Banca d’Italia per circa euro 20.000,00. La posizione debitoria che aveva dato luogo alla segnalazione concerneva un rapporto cointestato con il coniuge divorziato della ricorrente. Dall’esame della documentazione relativa alla propria posizione, apprendeva che le segnalazioni a suo carico erano state effettuate, oltre che da parte resistente, anche da altri mediatori finanziari ai quali era stato ceduto il credito a far data dal mese di giugno del 2014. Le segnalazioni, ad avviso della ricorrente, erano da qualificarsi illegittime, in quanto la stessa, già a far data dal 03.09.2010 “aveva regolarizzato ed estinto il contenzioso pendente con parte resistente, come risulta dalla lettera liberatoria inviatale dalla stessa recante data 03.09.2010 ed allegata al ricorso.” Pertanto, in data 06.07.2015, inviava due comunicazioni tramite e-mail al creditore ceduto con le quali rappresentava “la grave situazione di disagio morale e di difficoltà economica in cui si trovava (dovendo onorare l’impegno assunto per l’acquisto del sopra citato immobile), suo malgrado e senza sua colpa, determinata dall’illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi.” Le e-mail di cui sopra venivano riscontrate dapprima dall’altro istituto bancario (in data 09.07.2015) e successivamente in data 17.07.2015 dalla banca resistente. In tali occasioni le veniva comunicata l’intenzione di ottemperare all’istanza da lei formulata. In data 23.07.2015 le veniva comunicata – dall’altro istituto bancario l’avvenuta cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi, a far data dall’acquisizione del credito, perfezionatasi in data 27.06.2014. In data 27.11.2015 presentava reclamo, formulando richiesta di ristoro dei danni patiti a seguito dell’illegittima segnalazione del proprio nominativo in C.R. nei confronti dell’odierna banca resistente. Parte ricorrente chiede che il Collegio condanni l’intermediario alla corresponsione di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, patito a seguito della segnalazione del proprio nominativo in C.R. Pag. 3/5 Decisione N. 9071 del 13 ottobre 2016 L’intermediario resiste al ricorso ed espone quanto segue. In data 08.07.2014, il rapporto di credito cointestato è stata ceduto ad una società; la cessione ha interessato “l’entità del credito in capo al cointestatario del rapporto” previo accertamento della sua entità. Ciò posto, l’intermediario ha provveduto, “fornendone riscontri immediati”, ad ottemperare alle richieste formulate da parte ricorrente. Pertanto, la richiesta contenuta nel ricorso “pare pretestuosa oltre che indeterminata, priva di riscontri effettivi e non documentata da alcuna allegazione atta a dimostrare il pregiudizio subìto”. Parte resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso, in quanto infondato. DIRITTO Il nominativo della ricorrente veniva segnalato “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia relativamente ad un rapporto di credito cointestato con l’ex coniuge pur avendo la stessa provveduto alla regolarizzazione della propria esposizione debitoria già nell’anno 2010 (come documentato e non contestato da lettera liberatoria inviatale da parte resistente recante data 03.09.2010). Appare dunque evidente l’illegittimità delle iscrizioni effettuate e l’intermediario nonché la cessionaria del credito – hanno provveduto alla relativa cancellazione. La ricorrente ritiene che le iscrizioni negative del proprio nominativo le abbiano cagionato un danno all’immagine, alla reputazione, nonché “una profonda sofferenza morale per il concreto rischio di pagare il doppio della caparra al venditore, qualora non avesse avuto la disponibilità dei fondi necessari nei tempi concordati in sede di proposta irrevocabile d’acquisto.” Ad avviso del Collegio la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali deve ritenersi fondata essendo ragionevole supporre che la segnalazione abbia arrecato alla ricorrente un non irrilevante turbamento tale da giustificare un risarcimento che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, appare congruo determinare nella misura di euro 2.000,00. Pag. 4/5 Decisione N. 9071 del 13 ottobre 2016 P.Q.M. Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5