IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori

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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori
Decisione N. 5658 del 08 novembre 2013
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai Signori:
Avv. Bruno De Carolis
Presidente
Avv. Massimiliano Silvetti
Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott.ssa Claudia Rossi
Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]
Avv. Michele Maccarone
Membro designato dal Conciliatore Bancario e
Finanziario
Prof. Avv. Maddalena Rabitti
Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 19/03/2013 dopo aver esaminato
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
FATTO
La presente controversia attiene alla definizione del saldo di un libretto di
risparmio nominativo –in ordine al quale erano maturate le condizioni per la
definizione di un cosiddetto “rapporto dormiente”- un rapporto acceso a nome
della ricorrente il 17.12.1981 presso un’agenzia bancaria confluita nella banca
convenuta a seguito di una pluralità di ristrutturazioni bancarie.
Il 30.9.2010 la banca convenuta comunicava alla ricorrente l’avvenuta
estinzione –in data 14.11.2008- del suddetto rapporto attualmente oggetto di
contestazione e di aver devoluto -in data 16.12.2008- ai sensi dell’art. 4, comma 3,
del DPR n. 116/2007, l’importo di 310,70 euro al Fondo di cui all’art. 1, comma
343 della legge 265/2005. L’attestazione rilasciata dalla banca era finalizzata alla
eventuale domanda di rimborso delle somme trasferite al citato Fondo.
Con due successivi reclami scritti del 21 luglio e del 29 novembre 2011,
avanzati attraverso un’associazione di consumatori e rimasti entrambi privi di
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risposta, la ricorrente contestava la quantificazione del saldo del rapporto,
chiedeva giustificazioni contabili sul criterio di calcolo adottato nonché copia degli
estratti periodici riferiti a tale rapporto che la ricorrente, residente in Svizzera,
affermava di non aver mai ricevuto.
L’11.9.2012 la questione è stata sottoposta all’ABF. Lamentando la carenza di
risposta dell’intermediario ai propri reclami, la ricorrente rappresenta che l’ultima
scrittura contabile riportata sul libretto indica una somma di Lire 13.000.000 e
dichiara solennemente di non ricordare di aver mai effettuato prelievi su detto
libretto; rivendica pertanto la differenza tra la suddetta cifra e quanto trasferito al
Ministero dell’ economia e delle finanze.
Nelle
controdeduzioni
dell’11.12.2012
la
banca
resistente
eccepisce
preliminarmente che il ricorso sarebbe irricevibile in quanto riferito ad operazioni e
ad adempimenti posti in essere dalla banca prima del 1 gennaio 2009.
Nel merito, la banca ripercorre, sulla base delle risultanze fornite dai propri
archivi informatici, le vicende del deposito a risparmio contestato dalle quali
emerge che il citato deposito originariamente aperto il 17.12.1981 presso la banca
“A”, era successivamente transitato alla banca “B“ a seguito della fusione di “A“
con un’altra banca per poi essere imputato, a partire dal 28.9.1996, a seguito di
un’ulteriore fusione bancaria, alla banca “C“, la presente convenuta.
Dalle evidenze interne prodotte da quest’ultima risulterebbero: a) 28 operazioni
-non registrate sul libretto della ricorrente- effettuate tra il 2.1.1982 ed il
30.12.1995, corrispondenti ad accrediti di interessi e ad addebiti delle
corrispondenti ritenute, fatta eccezione per un’operazione di prelievo di
12.562.900 lire, avvenuta il 15.1.1982, apparentemente per l’acquisto di titoli
(causale TI); b) due soli movimenti, di modesto importo, uno dei quali in avere,
contabilizzato il 31.12.99, e l’altro in dare, contabilizzato il 27.12.2007, operati
negli otto anni che vanno dal 31.12.1999 al 2.1.2008; c) nessuna indicazione è
fornita per il periodo di quattro anni, compreso tra il 1.1.1996 e il 31.12.1999.
Sicché sulla base delle suindicate ancorché parziali evidenze la banca resistente
avrebbe determinato il saldo del libretto al 16.12.2008 nella misura di € 313,26,
importo dal quale la banca ha sottratto un costo di € 2,56 così giungendo alla
somma di € 310,70 devoluta al citato Fondo.
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Riferisce la banca di non aver rinvenuto alcuna documentazione cartacea a
supporto delle evidenze reperite “essendo decorsi tutti i termini di conservazione
documentale previsti dall’art. 2220 del codice civile”.
Conseguentemente, la banca convenuta chiede che il ricorso venga dichiarato
irricevibile e, in subordine, respinto.
La ricorrente, con messaggio del 21.11.2012, ha dichiarato la propria parziale
soddisfazione per le risposte fornite dall’intermediario ma chiede che, al fine della
definizione della controversia, le vengano fornite indicazioni in ordine alla tipologia
dei titoli che sarebbero stati acquistati a seguito del cennato prelievo di oltre 12
milioni di lire, non avendo elementi di riscontro.
La resistente non ha replicato.
DIRITTO
Il Collegio in primo luogo respinge le eccezioni formali di incompetenza ratione
temporis sollevate della resistente. Come più volte manifestato (cfr. decisioni n.
2715/12 e n. 4335/12 ) in analoghe circostanze è opinione consolidata dell’ABF
che sotto il profilo temporale ha rilievo non la data di costituzione del rapporto o
dell’atto contestato bensì gli effetti giuridici successivamente prodotti. Nella
fattispecie ciò che è contestato è l’entità del saldo del libretto di risparmio alle date
di estinzione e devoluzione del saldo medesimo al Fondo dei “conti dormienti” e, a
tal fine, assume rilevanza la data in cui la ricorrente ha ricevuto notizia del fatto
contestato - l’entità del saldo alla data della sua estinzione- e l’attestazione utile
per la domanda di rimborso. Considerato che tale comunicazione è stata prodotta
dalla banca solo in data 30.9.2010, ben oltre pertanto il 1.1.2009 che segna il
termine per la cognizione della questione da parte dell’ABF, il ricorso risulta
legittimo e ricevibile. Piuttosto, sul punto, questo Collegio non può che
stigmatizzare l’inosservanza da parte della banca convenuta della disciplina sui
reclami che prevede un termine di risposta di trenta giorni, laddove la banca ha del
tutto omesso di fornire risposta alla richiesta formulata dalla ricorrente con i
reclami presentati a partire dal luglio del 2011.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Premesso che ai sensi dell’art. 1835 c.c. le annotazioni sui libretti di risparmio
fanno piena prova dei rapporti tra banca e depositanti, nella fattispecie si rileva
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che a fronte della produzione da parte della ricorrente del libretto di risparmio dal
quale
non
risulta alcuna
movimentazione
effettuata
successivamente
al
17.12.1981 -data alla quale il saldo del conto ammontava a 13.000.000 di lire
italiane- la banca si è limitata a produrre evidenze interne di carattere informatico,
peraltro frammentarie. Considerato che le scritture dell’imprenditore fanno prova
non a favore, ma contro l’imprenditore medesimo (cfr. art. 2709 c.c.) questo
Collegio ritiene che l’intermediario non abbia offerto una prova giuridicamente
valida che attesti la effettiva realizzazione di operazioni dispositive successive al
17.12.1981, e in particolare il contestato prelievo di Lire 12.562.900 lire del
15.1.1982 per l’acquisto di titoli. Del resto, di nessun rilievo appare sotto il profilo
probatorio la decorrenza del termine decennale di conservazione della
documentazione, trattandosi di una mera facoltà dell’intermediario inidonea a
limitare un diritto del cliente o modificare la ripartizione degli oneri probatori
sancita dall’art. 2697 codice civile (cfr. le decisioni dell’ABF n. 2397 e 4335 del
2012).
Conseguentemente, e considerata l’assenza di elementi documentali o di fatti
precisi e concordanti atti a suffragare un saldo del rapporto, al 16.12.2008, diverso
da quello ostentato nel libretto di risparmio in discorso, la banca convenuta dovrà
corrispondere alla ricorrente, previa presentazione dell’originale del libretto, la
differenza tra l’importo di € 6.713,94 -ovvero il controvalore di 13 milioni di lire
risultanti in libretto- ed € 313,26 riconosciute dall’intermediario. Sulla predetta
somma di € 6.400,68 la banca convenuta dovrà altresì corrispondere gli interessi
legali dalla data del primo reclamo (21.7.2011) fino al soddisfo.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone,
inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla
Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle
spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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