Sentenza EAV

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Sentenza EAV
Sentenza n. 3447/2016 pubbl. il 19/04/2016
RG n. 17994/2015
17994 /2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

all’udienza del giorno 14.4.2016 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 1, comma 57, L. n. 92/2012 nella causa civile di primo grado iscritta al n.
5840/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
MANDL Luigi, rappresentato e difeso dall’ avvocato dagli avvocati Antonio
Porcaro e Annunziata Porcaro con i quali elettivamente domicilia in Napoli via
Massimo Stanzione 4
OPPONENTE
E
S.r.l. E.A.V. (Ente Autonomo Volturno), con sede in Napoli, in persona del
Direttore Generale Operativo della Divisione Trasporto Automobilistico, in
qualità di procuratore speciale,
ing. Pasquale Mariano Rosario Sposito,
rappresentata e difesa dall’avv.to Massimo Malena e con cui domicilia per
presso la sede dell’ufficio legale della Divisione Trasporto Automobilistico
della società, sito in Napoli, alla Via Don Bosco ex Scalo Merci
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
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Il Giudice dott.ssa Aquilina Picciocchi , sciogliendo la riserva assunta
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Con ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 48 della L. n. 92/2012, depositato presso
la Cancelleria di questo tribunale in data 28.5.2015
,
MANDL Luigi
impugnava il provvedimento di destituzione ex art. 45 allegato A RD 148/31
intimatogli dalla EAV srl , a seguito di contestazione disciplinare del 12.3.2015 ,
dal seguente contenuto:
“ …. Richiamati:
contestazione da Lei ricevuta il 14.3.2015….
provvedimento ex art. 46 comma 1 allegato A al RD 8.1.1931 di sospensione
cautelare ….
si evidenzia quanto segue:
dal verbale redatto dalla Questura di Napoli , Commissariato di PS di Bagnoli,
si rileva che in data 10 marzo 2015, presso l’impianto di via Nuova Agnano, a
seguito di agenti della Polizia di Stato, Lei è stato trovato hanno trovato in
possesso di n.3 taniche da litri 25 piene di gasolio sottratto da autobus
aziendali. Ciò ha comportato l’arresto in flagranza, unitamente all’Operatore
di Manutenzione Illiano Salvatore, per concorso in furto aggravato;
dalla sentenza della VII sezione Penale del Tribunale di Napoli nr. 4427/15,
depositata in data 16.3.2015, si rileva che Lei è stato dichiarato responsabile
dei fatti contestati per i quali è stato condannato alla pena di anni uno di
reclusione ed all’ammenda di euro 200,00 di multa;
le giustificazioni da lei prodotte …non sono sufficienti ad escludere la rilevanza
disciplinare del suo comportamento.
In particolare i chiarimenti resi non si palesano idoeni a giustificare
diversamente l’evento occorso e la condotta a Lei addebitata:
Tanto premesso ai sensi dell’art. 45 comma 4 Allegato A del R.D. 148/1931 le
viene inflitta la sanzione della destituzione con decorrenza immediata dal
ricevimento della presente”.
A sostegno delle proprie ragioni precisato di aver prestato attività lavorativa
subordinata alle dipendenze della convenuta dal 15.11.1988 con inquadramento
professionale nella mansione di operatore di esercizio e, da ultimo, con compiti,
oltre che di conducente di autobus, a rotazione con gli altri autisti, anche di
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Opinamento di destituzione la Lei ricevuto il 26.3.2015 ….;
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addetto alla sorveglianza dell’accesso al deposito della società sito in Agnano,
lamentava : l’insussistenza del fatto contestatogli; la carena di prova della
propria responsabilità essendo stato indotto al patteggiamento e non avendo la
sentenza ex art. 444 c.p.p., contrariamente a quando indicato nel provvedimento
impugnato, natura di sentenza di condanna. Evidenziava che la datrice di
lavoro non aveva “contestato il venir meno del vincolo fiduciario”; rilevava la
violazione della procedura prevista nel caso della sanzione disciplinare della
destituzione dall’art. 53 del R.D. n. 148/1931; assumeva che la datrice di lavoro
avrebbe dovuto provvedere a pubblicizzare le “modalità diverse” di
sproporzionata e che la condotta contestava poteva essere ricondotta ad un
comportamento suscettibile di essere sanzionato con sanzione conservativa.
Sulla base di tali premesse, adiva il giudice del lavoro del tribunale di Napoli al
fine di sentir: dichiarare l’inefficacia/invalidità/nullità/annullabilità della
destituzione disposta con nota del 15.4.2015 e, per l’effetto, ordinare alla
convenuta di reintegrarlo nel posto di lavoro, nonché condannare la medesima al
pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento alla reintegra, nonché al
versamento dei contributi per il medesimo periodo.
In subordine, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento, ex art. 18,
comma 5, della Legge 300/70 di un’indennità risarcitoria “nella misura massima
prevista”.
In ulteriore subordine, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento, ex
art. 18, comma 5, della Legge 300/70 dell’indennità risarcitoria di cui al comma
6° della predetta norma, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva l’EAV S.r.l. che rappresentando l’infondatezza della domanda sulla
base di una serie articolata di argomentazioni, concludeva per il rigetto del
ricorso.
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applicazione delle sanzioni disciplinari; indicava che la sanzione irrogata era
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il Tribunale di Napoli – Sezione
Con ordinanza emessa in data 31.7.2014
Lavoro dott.ssa Francesca Alfano, rigettava la domanda.
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 1, comma 51, della L. n. 92/2012,
depositato in data 4.8.2015 , proponeva opposizione il sig. MANDL Luigi
precisando di essere stato adibito a rotazione con gli altri autisti a compiti di
addetto alla sorveglianza dell’accesso al deposito della società sito in Agnano,
senza alcuna preparazione e senza che la EAV srl , a differenza di quanto
sostenuto dalla società convenuta nella pregressa fase , avesse investito gli
ricognizione, essendogli richiesto solo di aprire e chiudere il cancello di accesso
al deposito;
di non aver commesso il fatto contestato non essendo stato trovato in possesso
delle taniche di benzina e non avendo concorso nella commissione del furto;
di aver dichiarato la propria estraneità alla vicenda anche agli agenti di PS
intervenuti sul posto, ma tuttavia di essere stato arrestato in flagranza in assenza
della benchè minima prova del concorso all’operato dell’Illiano;
di aver patteggiato la pena ma solo perché terrorizzato dall’idea di poter essere
trattenuto in carcere ed infatti aveva impugnato con ricorso per cassazione la
sentenza di patteggiamento.
Tanto precisato, rilevato che erroneamente il primo giudice, pur non svolgendo
attività istruttoria, aveva ritenuto provata la responsabilità del ricorrente nella
commissione del fatto tenuto conto della sentenza di patteggiamento e
assegnando credibilità assoluta alle dichiarazioni dell’Ispettore di Polizia circa la
videosorveglianza dell’area “ove l’Illiano aveva operato”, riproposti i rilievi in
diritto già argomentati nella pregressa fase, il Mandal riformula le conclusioni
già rassegnate con il primo ricorso.
Si
costituiva la società opposta concludendo per il rigetto del ricorso in
opposizione, vinte le spese.
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addetti alla portineria di compiti di custodia di beni aziendali e di saltuari giri di
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Fissata l’udienza del 25.11.2015, sentite liberamente le parti e disposta
l’acquisizione d’ufficio della comunicazione di notizia di reato, del verbale di
perquisizione e di sequestro, nonché del verbale di arresto, atti richiamati nella
sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente il 16.12.2015;
prodotti da parte ricorrente solo la comunicazione di notizia di reato, il verbale
di arresto e il verbale di perquisizione e sequestro eseguito a carico di Illiano
Salvatore ( non veniva invece prodotto il verbale di perquisizione e sequestro
eseguito nei confronti di MANDL Luigi pur indicato quale allegato alla CNR)
all’udienza del 14.4.2016
udita la discussione delle parti, il giudice si è
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Nel caso in esame si controverte sulla legittimità del provvedimento di
destituzione (cfr. allegato 9 produzione di parte ricorrente) adottato da parte
resistente il 3.4.2015 sulla base di una dedotta inadempienza, verificatasi nella
notte del 10.3.2015, contestata nella lettera del 12.3.2015
(doc. 2 della
produzione di parte resistente). L’addebito contestato al ricorrente si sostanza –
così come evidenziato dalla documentazione in atti – nell’essere stato trovato, in
data 10.3.2015, durante il turno di lavoro e nella postazione lavorativa, ovvero il
deposito di Agnano, in possesso di tre taniche da 25 litri di gasolio e di aver
commesso il reato di furto aggravato in concorso con il collega ILLIANO
Salvatore.
I fatti oggetto di contestazione hanno determinato l’arresto del ricorrente e
l’avvio nei confronti dello stesso, in uno con il collega ILLIANO, di un
procedimento penale con rito direttissimo,
concorso , di 300 litri di gasolio,
per il reato di tentato furto in
pluriaggravato dall’aver commesso il fatto
con abuso di prestazione d’opera, di notte, con destrezza e su cose esposte alla
pubblica fede, conclusosi con una sentenza di patteggiamento (cfr allegato 13
produzione di parte ricorrente).
Il lavoratore sul piano sostanziale contesta la sussistenza dell’addebito non
essendo stato trovato in possesso delle tre taniche di gasolio, in realtà lasciate
dall’Illiano dietro un muretto; non avendo commesso il reato di tentato furto in
concorso dell’Illiano; avendo nell’immediato, alla PG intervenuta, contestato
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riservato di decidere.
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la responsabilità dei fatti, anche alla presenza del collega Esposito Domenico;
non essendo stato demandato al compito di vigilare l’area; avendo patteggiato la
pena solo nel timore di essere condotto in carcere; non potendo ritenersi
accertata la propria responsabilità sulla scorta della sentenza di patteggiamento
tra l’altro impugnata con ricorso per Cassazione.
Le doglianze sono infondate e non possono essere accolte condividendo la
scrivente le corrette, esaustive e dettagliate (nonostante il rito) argomentazioni
espresse dal Giudice della fase sommaria.
Come ritenuto costantemente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la
importante elemento di prova per il giudice che deve esaminare i medesimi fatti
ad altri fini (quali ad esempio la legittimità di una sanzione disciplinare inflitta
dal datore di lavoro, la sussistenza di responsabilità civile, ecc.) e che, pertanto,
qualora quest’ultimo intenda disconoscere tale efficacia probatoria, è tenuto ad
indicare specificamente le ragioni per le quali l’imputato avrebbe ammesso la
sua responsabilità in sede penale.
In particolare, le SSUU della Suprema Corte hanno così statuito nella sentenza
n. 21591/2013:
“… la sentenza di patteggiamento costituisce un elemento di prova per il giudice
di merito il quale, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria, ha il dovere
di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente
responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.
Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, a prescindere dalla
sua qualificazione come sentenza di condanna, presuppone pur sempre
un'ammissione di colpevolezza ed esonera il giudice disciplinare dall'onere
della prova (S.u. 31.07.06 n. 17289)” (cfr. in senso conforme di recente anche
Cass. n. 9456/13 in tema di responsabilità aquiliana, nonché tra le tante Cass.
nn. 2213/06, 9358/05).
Tanto premesso i fatti oggetto del procedimento disciplinare risultano essere
riscontrati dagli accertamenti realizzati nel procedimento penale conclusosi con
la sentenza di patteggiamento.
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sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. costituisce un
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La idoneità degli accertamenti compiuti in sede penale prova l’addebito
contestato al ricorrente, posto che dal verbale di arresto redatto da ufficiale e
agenti di PG,
appartenenti alla
Commissariato PS di Bagnoli,
Squadra Investigativa ed Operativa del
intervenuti dopo un servizio di osservazione,
predisposto dopo reiterate denunce di furto di gasolio presentate nell’interesse di
parte opposta e ripreso con le immagini e le foto in atti, è emerso che l’istante
nella qualità di custode ha concorso, con il collega, nell’attività di sottrazione
del carburante prelevato sui mezzi parcheggiati nel deposito, fermi all’aperto
ad una distanza di circa 15 metri dalla postazione del Mandl ed in un’area
Il Mandl ha consentito verso le ore 24:00 circa l’accesso al deposito all’Illiano,
aprendo il cancello chiuso (cfr. verbale di arresto “i cancelli del deposito erano
chiusi”) e dopo che l’Illiano ha provveduto a prelevare, con il materiale caduto
in sequestro (tubi di plastica), il gasolio da 10 autobus parcheggiati nell’area del
deposito, anche nel corridoio di accesso (cfr. filmato), luoghi custoditi e
videosorvegliati proprio dalla postazione del custode,
riempendo almeno 18
taniche, non ha saputo giustificare (neppure al giudice in sede penale cfr. pag 20
verbale di udienza del 10.3.2015) il rinvenimento “vicino alla ruota” (cfr.
verbale di arresto) del proprio autoveicolo di tre latte da 25 litri piene di
gasolio, pur avendo visto l’Illiano uscire dalla macchina e metterle a terra (cfr.
verbale di udienza e interrogatorio del MANDL).
L’accertamento, proveniente da organi qualificati che hanno direttamente
verificato la realizzazione dei fatti contestati, in uno alla valutazione di
insussistenza di una prova contraria diretta ad escluderne la imputabilità ad esso
ricorrente compiuta dal giudice penale in sede di patteggiamento , induce a
ritenere pienamente comprovati i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato,
essendo, tra l’altro, irrilevante ad escludere una responsabilità del ricorrente
l’eventuale escussione di Esposito Domenico, collega del ricorrente non avendo
questi osservato la dinamica dei fatti così come accertata per scienza diretta
dalla PG anche con il ritrovamento di alcune taniche di benzina vicino alla
macchina del Mandl.
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videosorvegliata.
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Come irrilevante appare evidentemente l’escussione di coloro che hanno operato
l’arresto poiché l’attività di osservazione è già dettagliatamente riportata nei
verbali relativi alle operazione di Polizia e già riferita in sede penale per la
convalida dell’arresto.
Nulla al quadro così delineato potrebbe aggiungere l’escussione quale teste del
correo, anche tenuto conto di quanto da questi riferito in sede di convalida di
arresto, avendo l’Illiano ammesso di aver prelevato dal proprio veicolo tre
taniche di gasolio , lasciate sul luogo,
giustificando, poi,
tale suo
comportamento in modo risibile (non entravano in macchina, pur avendole
Appare allora pienamente condivisibile quanto affermato sul punto dal primo
giudice con la seguente argomentazione “Deve, inoltre, rilevarsi che l’unica
spiegazione plausibile al fatto che l’Illiano, prima di lasciare la struttura, ha
prelevato dalla sua auto tre taniche piene di gasolio e le ha posizionate vicino
all’auto del ricorrente, è quella di averle lasciate a quest’ultimo quale
compenso per avergli consentito le suindicate operazioni”.
La valutazione complessiva della vicenda non è assolutamente rivedibile sul
rilievo che il Mandl avrebbe impugnato la sentenza di patteggiamento (cfr.
allegato 7 produzione di parte ricorrente) poiché il ricorso in cassazione è
naturalmente
fondato su rilievi meramente formali e essendo comunque
accertata, per quanto detto, la partecipazione dell’opponente alla commissione
della condotta delittuosa richiamata in sede disciplinare.
I rilievi che precedono inducono a riconoscere la legittimità dell’impugnata
destituzione considerato che i fatti contestati sia per la connotazione penale degli
stessi che per le modalità di tempo e di luogo di commissione ( di notte, nella
sede e durante il turno di lavoro del ricorrente, tenuto, viceversa, in virtù dei
compiti assegnatigli, a garantire la sicurezza dei luoghi oggetto di vigilanza cfr.
sul punto anche dichiarazioni rese in sede penale dal Mandl che ha ammesso di
avere un “obbligo di sorveglianza” pag 21 del verbale)sono sicuramente idonei a
integrare gli estremi della giusta causa del recesso,
compromissione del vincolo fiduciario.
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per evidente
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prelevate dalla macchina _ cfr. pag. 26 e 27 verbale processo penale).
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Il fatto contestato e accertato rientra nella condotte suscettibili di comportare la
destituzione rientrando l’appropriazione di beni aziendali (il gasolio), nella
previsione di cui al comma 4, art. 45, allegato A del RD 148/31 che recita
“incorre in destituzione : … 4) chi, nonostante restituzione, scientemente si
appropri o contribuisca a che altri si appropri di … materiali o oggetti
spettanti all’azienda; o … defraudi o contribuisca a defraudare l’azienda dei
suoi averi…”.
L’ordinanza opposta anche in relazione alle ulteriori censure deve essere
confermata condividendo la scrivente che “ il Consiglio di Disciplina è stato
Suprema Corte n. 460/2005) e, pertanto non vi è alcuna omissione da parte
della convenuta in merito alla richiesta di intervento di tale Consiglio avanzata
dal ricorrente con nota datata 9.4.2015.
Parimenti, infondata, è la doglianza per la quale la datrice di lavoro avrebbe
dovuto provvedere a pubblicizzare le “modalità diverse” di applicazione delle
sanzioni disciplinari.
Ed invero, a parte la circostanza per la quale tali “modalità” sono previste da
una norma avente forza di legge, il R.D. 148/1931, pertanto da ritenersi
conosciute, è assorbente la circostanza per la quale la procedura prevista per i
procedimenti disciplinari dai primi sei commi dell’art. 53 del citato R.D. n.
148/1931 (alle cui disposizioni si rimanda), che è stata pacificamente rispettata
dalla convenuta, è più garantista di quella di cui all’art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori, prevedendo la stessa ben due distinti momenti in cui il dipendente
può addurre le proprie giustificazioni.
Né potrebbe ritenersi, come sembra lamentare il ricorrente, che la relazione
scritta a cui fa riferimento il 3° comma del citato art. 53 debba ritenersi
obbligatoria.
Ed invero, considerato che la norma fa riferimento ad indagini effettuate dai
funzionari della datrice di lavoro, i cui esiti vengono riassunti in una relazione
scritta, è ragionevole ritenere che la stessa non è necessaria nel caso, come
quello in esame, in cui le indagini sono state espletate da soggetti terzi e la
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implicitamente abrogato (si richiama al riguardo la sentenza delle SSUU della
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datrice di lavoro non ha fatto altro che venire a conoscenza degli esiti delle
stesse” .
In definitiva deve pienamente ed integralmente confermarsi l’ordinanza emessa
dal giudice dott.ssa Francesca Alfano il 31.7.2015 impugnata dal lavoratore
MANDL Luigi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto
conto della attività difensiva espletata senza attività istruttoria.
PQM
Il giudice del lavoro dott.ssa Aquilina Picciocchi così provvede:
rigetta l’opposizione proposta da MANDL Luigi e per l’effetto conferma la precedente
ordinanza;
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condanna MANDL Luigi
al pagamento delle spese di lite della presente fase che
liquida in euro 1500,00, oltre Iva Cpa e spese forfettarie, a favore di parte opposta.
Napoli, 18.4.2016
IL GIUDICE
Aquilina Piciocchi
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