Sentenza EAV
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Sentenza EAV
Sentenza n. 3447/2016 pubbl. il 19/04/2016 RG n. 17994/2015 17994 /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO all’udienza del giorno 14.4.2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 1, comma 57, L. n. 92/2012 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5840/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente TRA MANDL Luigi, rappresentato e difeso dall’ avvocato dagli avvocati Antonio Porcaro e Annunziata Porcaro con i quali elettivamente domicilia in Napoli via Massimo Stanzione 4 OPPONENTE E S.r.l. E.A.V. (Ente Autonomo Volturno), con sede in Napoli, in persona del Direttore Generale Operativo della Divisione Trasporto Automobilistico, in qualità di procuratore speciale, ing. Pasquale Mariano Rosario Sposito, rappresentata e difesa dall’avv.to Massimo Malena e con cui domicilia per presso la sede dell’ufficio legale della Divisione Trasporto Automobilistico della società, sito in Napoli, alla Via Don Bosco ex Scalo Merci OPPOSTO Conclusioni: come in atti. Motivi in fatto e in diritto della decisione 1 Firmato Da: PICCIOCCHI AQUILINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664ce - Firmato Da: DI NUNZIO NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e5d2 Il Giudice dott.ssa Aquilina Picciocchi , sciogliendo la riserva assunta Sentenza n. 3447/2016 pubbl. il 19/04/2016 RG n. 17994/2015 Con ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 48 della L. n. 92/2012, depositato presso la Cancelleria di questo tribunale in data 28.5.2015 , MANDL Luigi impugnava il provvedimento di destituzione ex art. 45 allegato A RD 148/31 intimatogli dalla EAV srl , a seguito di contestazione disciplinare del 12.3.2015 , dal seguente contenuto: “ …. Richiamati: contestazione da Lei ricevuta il 14.3.2015…. provvedimento ex art. 46 comma 1 allegato A al RD 8.1.1931 di sospensione cautelare …. si evidenzia quanto segue: dal verbale redatto dalla Questura di Napoli , Commissariato di PS di Bagnoli, si rileva che in data 10 marzo 2015, presso l’impianto di via Nuova Agnano, a seguito di agenti della Polizia di Stato, Lei è stato trovato hanno trovato in possesso di n.3 taniche da litri 25 piene di gasolio sottratto da autobus aziendali. Ciò ha comportato l’arresto in flagranza, unitamente all’Operatore di Manutenzione Illiano Salvatore, per concorso in furto aggravato; dalla sentenza della VII sezione Penale del Tribunale di Napoli nr. 4427/15, depositata in data 16.3.2015, si rileva che Lei è stato dichiarato responsabile dei fatti contestati per i quali è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed all’ammenda di euro 200,00 di multa; le giustificazioni da lei prodotte …non sono sufficienti ad escludere la rilevanza disciplinare del suo comportamento. In particolare i chiarimenti resi non si palesano idoeni a giustificare diversamente l’evento occorso e la condotta a Lei addebitata: Tanto premesso ai sensi dell’art. 45 comma 4 Allegato A del R.D. 148/1931 le viene inflitta la sanzione della destituzione con decorrenza immediata dal ricevimento della presente”. A sostegno delle proprie ragioni precisato di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta dal 15.11.1988 con inquadramento professionale nella mansione di operatore di esercizio e, da ultimo, con compiti, oltre che di conducente di autobus, a rotazione con gli altri autisti, anche di 2 Firmato Da: PICCIOCCHI AQUILINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664ce - Firmato Da: DI NUNZIO NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e5d2 Opinamento di destituzione la Lei ricevuto il 26.3.2015 ….; Sentenza n. 3447/2016 pubbl. il 19/04/2016 RG n. 17994/2015 addetto alla sorveglianza dell’accesso al deposito della società sito in Agnano, lamentava : l’insussistenza del fatto contestatogli; la carena di prova della propria responsabilità essendo stato indotto al patteggiamento e non avendo la sentenza ex art. 444 c.p.p., contrariamente a quando indicato nel provvedimento impugnato, natura di sentenza di condanna. Evidenziava che la datrice di lavoro non aveva “contestato il venir meno del vincolo fiduciario”; rilevava la violazione della procedura prevista nel caso della sanzione disciplinare della destituzione dall’art. 53 del R.D. n. 148/1931; assumeva che la datrice di lavoro avrebbe dovuto provvedere a pubblicizzare le “modalità diverse” di sproporzionata e che la condotta contestava poteva essere ricondotta ad un comportamento suscettibile di essere sanzionato con sanzione conservativa. Sulla base di tali premesse, adiva il giudice del lavoro del tribunale di Napoli al fine di sentir: dichiarare l’inefficacia/invalidità/nullità/annullabilità della destituzione disposta con nota del 15.4.2015 e, per l’effetto, ordinare alla convenuta di reintegrarlo nel posto di lavoro, nonché condannare la medesima al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla reintegra, nonché al versamento dei contributi per il medesimo periodo. In subordine, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento, ex art. 18, comma 5, della Legge 300/70 di un’indennità risarcitoria “nella misura massima prevista”. In ulteriore subordine, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento, ex art. 18, comma 5, della Legge 300/70 dell’indennità risarcitoria di cui al comma 6° della predetta norma, vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva l’EAV S.r.l. che rappresentando l’infondatezza della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso. 3 Firmato Da: PICCIOCCHI AQUILINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664ce - Firmato Da: DI NUNZIO NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e5d2 applicazione delle sanzioni disciplinari; indicava che la sanzione irrogata era Sentenza n. 3447/2016 pubbl. il 19/04/2016 RG n. 17994/2015 il Tribunale di Napoli – Sezione Con ordinanza emessa in data 31.7.2014 Lavoro dott.ssa Francesca Alfano, rigettava la domanda. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 1, comma 51, della L. n. 92/2012, depositato in data 4.8.2015 , proponeva opposizione il sig. MANDL Luigi precisando di essere stato adibito a rotazione con gli altri autisti a compiti di addetto alla sorveglianza dell’accesso al deposito della società sito in Agnano, senza alcuna preparazione e senza che la EAV srl , a differenza di quanto sostenuto dalla società convenuta nella pregressa fase , avesse investito gli ricognizione, essendogli richiesto solo di aprire e chiudere il cancello di accesso al deposito; di non aver commesso il fatto contestato non essendo stato trovato in possesso delle taniche di benzina e non avendo concorso nella commissione del furto; di aver dichiarato la propria estraneità alla vicenda anche agli agenti di PS intervenuti sul posto, ma tuttavia di essere stato arrestato in flagranza in assenza della benchè minima prova del concorso all’operato dell’Illiano; di aver patteggiato la pena ma solo perché terrorizzato dall’idea di poter essere trattenuto in carcere ed infatti aveva impugnato con ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento. Tanto precisato, rilevato che erroneamente il primo giudice, pur non svolgendo attività istruttoria, aveva ritenuto provata la responsabilità del ricorrente nella commissione del fatto tenuto conto della sentenza di patteggiamento e assegnando credibilità assoluta alle dichiarazioni dell’Ispettore di Polizia circa la videosorveglianza dell’area “ove l’Illiano aveva operato”, riproposti i rilievi in diritto già argomentati nella pregressa fase, il Mandal riformula le conclusioni già rassegnate con il primo ricorso. Si costituiva la società opposta concludendo per il rigetto del ricorso in opposizione, vinte le spese. 4 Firmato Da: PICCIOCCHI AQUILINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664ce - Firmato Da: DI NUNZIO NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e5d2 addetti alla portineria di compiti di custodia di beni aziendali e di saltuari giri di Sentenza n. 3447/2016 pubbl. il 19/04/2016 RG n. 17994/2015 Fissata l’udienza del 25.11.2015, sentite liberamente le parti e disposta l’acquisizione d’ufficio della comunicazione di notizia di reato, del verbale di perquisizione e di sequestro, nonché del verbale di arresto, atti richiamati nella sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente il 16.12.2015; prodotti da parte ricorrente solo la comunicazione di notizia di reato, il verbale di arresto e il verbale di perquisizione e sequestro eseguito a carico di Illiano Salvatore ( non veniva invece prodotto il verbale di perquisizione e sequestro eseguito nei confronti di MANDL Luigi pur indicato quale allegato alla CNR) all’udienza del 14.4.2016 udita la discussione delle parti, il giudice si è Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato. Nel caso in esame si controverte sulla legittimità del provvedimento di destituzione (cfr. allegato 9 produzione di parte ricorrente) adottato da parte resistente il 3.4.2015 sulla base di una dedotta inadempienza, verificatasi nella notte del 10.3.2015, contestata nella lettera del 12.3.2015 (doc. 2 della produzione di parte resistente). L’addebito contestato al ricorrente si sostanza – così come evidenziato dalla documentazione in atti – nell’essere stato trovato, in data 10.3.2015, durante il turno di lavoro e nella postazione lavorativa, ovvero il deposito di Agnano, in possesso di tre taniche da 25 litri di gasolio e di aver commesso il reato di furto aggravato in concorso con il collega ILLIANO Salvatore. I fatti oggetto di contestazione hanno determinato l’arresto del ricorrente e l’avvio nei confronti dello stesso, in uno con il collega ILLIANO, di un procedimento penale con rito direttissimo, concorso , di 300 litri di gasolio, per il reato di tentato furto in pluriaggravato dall’aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera, di notte, con destrezza e su cose esposte alla pubblica fede, conclusosi con una sentenza di patteggiamento (cfr allegato 13 produzione di parte ricorrente). Il lavoratore sul piano sostanziale contesta la sussistenza dell’addebito non essendo stato trovato in possesso delle tre taniche di gasolio, in realtà lasciate dall’Illiano dietro un muretto; non avendo commesso il reato di tentato furto in concorso dell’Illiano; avendo nell’immediato, alla PG intervenuta, contestato 5 Firmato Da: PICCIOCCHI AQUILINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664ce - Firmato Da: DI NUNZIO NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e5d2 riservato di decidere. Sentenza n. 3447/2016 pubbl. il 19/04/2016 RG n. 17994/2015 la responsabilità dei fatti, anche alla presenza del collega Esposito Domenico; non essendo stato demandato al compito di vigilare l’area; avendo patteggiato la pena solo nel timore di essere condotto in carcere; non potendo ritenersi accertata la propria responsabilità sulla scorta della sentenza di patteggiamento tra l’altro impugnata con ricorso per Cassazione. Le doglianze sono infondate e non possono essere accolte condividendo la scrivente le corrette, esaustive e dettagliate (nonostante il rito) argomentazioni espresse dal Giudice della fase sommaria. Come ritenuto costantemente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la importante elemento di prova per il giudice che deve esaminare i medesimi fatti ad altri fini (quali ad esempio la legittimità di una sanzione disciplinare inflitta dal datore di lavoro, la sussistenza di responsabilità civile, ecc.) e che, pertanto, qualora quest’ultimo intenda disconoscere tale efficacia probatoria, è tenuto ad indicare specificamente le ragioni per le quali l’imputato avrebbe ammesso la sua responsabilità in sede penale. In particolare, le SSUU della Suprema Corte hanno così statuito nella sentenza n. 21591/2013: “… la sentenza di patteggiamento costituisce un elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, a prescindere dalla sua qualificazione come sentenza di condanna, presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza ed esonera il giudice disciplinare dall'onere della prova (S.u. 31.07.06 n. 17289)” (cfr. in senso conforme di recente anche Cass. n. 9456/13 in tema di responsabilità aquiliana, nonché tra le tante Cass. nn. 2213/06, 9358/05). Tanto premesso i fatti oggetto del procedimento disciplinare risultano essere riscontrati dagli accertamenti realizzati nel procedimento penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento. 6 Firmato Da: PICCIOCCHI AQUILINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664ce - Firmato Da: DI NUNZIO NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e5d2 sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. costituisce un Sentenza n. 3447/2016 pubbl. il 19/04/2016 RG n. 17994/2015 La idoneità degli accertamenti compiuti in sede penale prova l’addebito contestato al ricorrente, posto che dal verbale di arresto redatto da ufficiale e agenti di PG, appartenenti alla Commissariato PS di Bagnoli, Squadra Investigativa ed Operativa del intervenuti dopo un servizio di osservazione, predisposto dopo reiterate denunce di furto di gasolio presentate nell’interesse di parte opposta e ripreso con le immagini e le foto in atti, è emerso che l’istante nella qualità di custode ha concorso, con il collega, nell’attività di sottrazione del carburante prelevato sui mezzi parcheggiati nel deposito, fermi all’aperto ad una distanza di circa 15 metri dalla postazione del Mandl ed in un’area Il Mandl ha consentito verso le ore 24:00 circa l’accesso al deposito all’Illiano, aprendo il cancello chiuso (cfr. verbale di arresto “i cancelli del deposito erano chiusi”) e dopo che l’Illiano ha provveduto a prelevare, con il materiale caduto in sequestro (tubi di plastica), il gasolio da 10 autobus parcheggiati nell’area del deposito, anche nel corridoio di accesso (cfr. filmato), luoghi custoditi e videosorvegliati proprio dalla postazione del custode, riempendo almeno 18 taniche, non ha saputo giustificare (neppure al giudice in sede penale cfr. pag 20 verbale di udienza del 10.3.2015) il rinvenimento “vicino alla ruota” (cfr. verbale di arresto) del proprio autoveicolo di tre latte da 25 litri piene di gasolio, pur avendo visto l’Illiano uscire dalla macchina e metterle a terra (cfr. verbale di udienza e interrogatorio del MANDL). L’accertamento, proveniente da organi qualificati che hanno direttamente verificato la realizzazione dei fatti contestati, in uno alla valutazione di insussistenza di una prova contraria diretta ad escluderne la imputabilità ad esso ricorrente compiuta dal giudice penale in sede di patteggiamento , induce a ritenere pienamente comprovati i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato, essendo, tra l’altro, irrilevante ad escludere una responsabilità del ricorrente l’eventuale escussione di Esposito Domenico, collega del ricorrente non avendo questi osservato la dinamica dei fatti così come accertata per scienza diretta dalla PG anche con il ritrovamento di alcune taniche di benzina vicino alla macchina del Mandl. 7 Firmato Da: PICCIOCCHI AQUILINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664ce - Firmato Da: DI NUNZIO NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e5d2 videosorvegliata. Sentenza n. 3447/2016 pubbl. il 19/04/2016 RG n. 17994/2015 Come irrilevante appare evidentemente l’escussione di coloro che hanno operato l’arresto poiché l’attività di osservazione è già dettagliatamente riportata nei verbali relativi alle operazione di Polizia e già riferita in sede penale per la convalida dell’arresto. Nulla al quadro così delineato potrebbe aggiungere l’escussione quale teste del correo, anche tenuto conto di quanto da questi riferito in sede di convalida di arresto, avendo l’Illiano ammesso di aver prelevato dal proprio veicolo tre taniche di gasolio , lasciate sul luogo, giustificando, poi, tale suo comportamento in modo risibile (non entravano in macchina, pur avendole Appare allora pienamente condivisibile quanto affermato sul punto dal primo giudice con la seguente argomentazione “Deve, inoltre, rilevarsi che l’unica spiegazione plausibile al fatto che l’Illiano, prima di lasciare la struttura, ha prelevato dalla sua auto tre taniche piene di gasolio e le ha posizionate vicino all’auto del ricorrente, è quella di averle lasciate a quest’ultimo quale compenso per avergli consentito le suindicate operazioni”. La valutazione complessiva della vicenda non è assolutamente rivedibile sul rilievo che il Mandl avrebbe impugnato la sentenza di patteggiamento (cfr. allegato 7 produzione di parte ricorrente) poiché il ricorso in cassazione è naturalmente fondato su rilievi meramente formali e essendo comunque accertata, per quanto detto, la partecipazione dell’opponente alla commissione della condotta delittuosa richiamata in sede disciplinare. I rilievi che precedono inducono a riconoscere la legittimità dell’impugnata destituzione considerato che i fatti contestati sia per la connotazione penale degli stessi che per le modalità di tempo e di luogo di commissione ( di notte, nella sede e durante il turno di lavoro del ricorrente, tenuto, viceversa, in virtù dei compiti assegnatigli, a garantire la sicurezza dei luoghi oggetto di vigilanza cfr. sul punto anche dichiarazioni rese in sede penale dal Mandl che ha ammesso di avere un “obbligo di sorveglianza” pag 21 del verbale)sono sicuramente idonei a integrare gli estremi della giusta causa del recesso, compromissione del vincolo fiduciario. 8 per evidente Firmato Da: PICCIOCCHI AQUILINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664ce - Firmato Da: DI NUNZIO NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e5d2 prelevate dalla macchina _ cfr. pag. 26 e 27 verbale processo penale). Sentenza n. 3447/2016 pubbl. il 19/04/2016 RG n. 17994/2015 Il fatto contestato e accertato rientra nella condotte suscettibili di comportare la destituzione rientrando l’appropriazione di beni aziendali (il gasolio), nella previsione di cui al comma 4, art. 45, allegato A del RD 148/31 che recita “incorre in destituzione : … 4) chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di … materiali o oggetti spettanti all’azienda; o … defraudi o contribuisca a defraudare l’azienda dei suoi averi…”. L’ordinanza opposta anche in relazione alle ulteriori censure deve essere confermata condividendo la scrivente che “ il Consiglio di Disciplina è stato Suprema Corte n. 460/2005) e, pertanto non vi è alcuna omissione da parte della convenuta in merito alla richiesta di intervento di tale Consiglio avanzata dal ricorrente con nota datata 9.4.2015. Parimenti, infondata, è la doglianza per la quale la datrice di lavoro avrebbe dovuto provvedere a pubblicizzare le “modalità diverse” di applicazione delle sanzioni disciplinari. Ed invero, a parte la circostanza per la quale tali “modalità” sono previste da una norma avente forza di legge, il R.D. 148/1931, pertanto da ritenersi conosciute, è assorbente la circostanza per la quale la procedura prevista per i procedimenti disciplinari dai primi sei commi dell’art. 53 del citato R.D. n. 148/1931 (alle cui disposizioni si rimanda), che è stata pacificamente rispettata dalla convenuta, è più garantista di quella di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, prevedendo la stessa ben due distinti momenti in cui il dipendente può addurre le proprie giustificazioni. Né potrebbe ritenersi, come sembra lamentare il ricorrente, che la relazione scritta a cui fa riferimento il 3° comma del citato art. 53 debba ritenersi obbligatoria. Ed invero, considerato che la norma fa riferimento ad indagini effettuate dai funzionari della datrice di lavoro, i cui esiti vengono riassunti in una relazione scritta, è ragionevole ritenere che la stessa non è necessaria nel caso, come quello in esame, in cui le indagini sono state espletate da soggetti terzi e la 9 Firmato Da: PICCIOCCHI AQUILINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664ce - Firmato Da: DI NUNZIO NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e5d2 implicitamente abrogato (si richiama al riguardo la sentenza delle SSUU della Sentenza n. 3447/2016 pubbl. il 19/04/2016 RG n. 17994/2015 datrice di lavoro non ha fatto altro che venire a conoscenza degli esiti delle stesse” . In definitiva deve pienamente ed integralmente confermarsi l’ordinanza emessa dal giudice dott.ssa Francesca Alfano il 31.7.2015 impugnata dal lavoratore MANDL Luigi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della attività difensiva espletata senza attività istruttoria. PQM Il giudice del lavoro dott.ssa Aquilina Picciocchi così provvede: rigetta l’opposizione proposta da MANDL Luigi e per l’effetto conferma la precedente ordinanza; - condanna MANDL Luigi al pagamento delle spese di lite della presente fase che liquida in euro 1500,00, oltre Iva Cpa e spese forfettarie, a favore di parte opposta. Napoli, 18.4.2016 IL GIUDICE Aquilina Piciocchi 10 Firmato Da: PICCIOCCHI AQUILINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664ce - Firmato Da: DI NUNZIO NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e5d2 -