Gestore telefonico condannato per illegittima

Transcript

Gestore telefonico condannato per illegittima
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
Gestore telefonico condannato per illegittima disattivazione dell’utenza
cellulare: ammissibilità del ricorso al procedimento cautelare d’urgenza ex
art.700 c.p.c.
25 febbraio 2014
Giuseppe Cammalleri
1. Il Fatto
Un avvocato intrattiene per diversi anni un contratto d’abbonamento di telefonia mobile con un noto gestore.
Non essendo più conveniente la formula contrattuale sottoscritta parecchi anni addietro e denominata
“abbonato”, il cliente chiedeva di passare alla nota formula denominata “carta ricaricabile”.
Tale cambiamento avrebbe permesso all’utente di realizzare un considerevole risparmio, poiché la formula in
essere (abbonato) risultava estremamente onerosa trattandosi di un contratto risalente ad oltre dieci anni
prima, quando i costi della telefonia cellulare erano ben più elevati rispetto a quelli attuali.
Al fine di ottenere il cambio contrattuale richiesto, il consumatore proponeva reiterate richieste, anche per
iscritto, tuttavia il gestore non le accoglieva, tenendo un atteggiamento alquanto ostruzionistico.
Il consumatore, pertanto, proponeva una prima domanda dinanzi al Giudice di pace, con la quale richiedeva
condannarsi il gestore per la condotta ostruzionistica attuata e per avere tratto profitto della posizione
dominante nel settore commerciale de quo.
Il Giudice di pace di Gela, con sentenza n.877, depositata il 20 novembre 2012, riconosceva “il diritto
dell’attore ad ottenere il chiesto cambio della sua utenza telefonica da ‘abbonato’ a ‘ricaricabile’”; inoltre,
dichiarava “la violazione delle regole della correttezza, per non avere (il gestore, n.d.r.) provveduto a
trasformare la modalità d’uso della utenza telefonica del […] (attore, n.d.r.) da ‘abbonato’ a ‘ricaricabile’
come richiesto dallo stesso in data 04.08.2011; tale comportamento comporta il diritto dell’attore ad ottenere
un indennizzo che viene quantificato equitativamente in € 200,00” (brani estrapolati dalla sentenza succitata
del Giudice di Pace).
Il gestore, tuttavia, non si conformava al decisum giudiziale, anzi si peritava di disattivare il traffico telefonico
in uscita dell’utente, senza fornire alcuna plausibile ragione.
In un secondo momento, addirittura, disabilitava completamente l’utenza telefonica dell’attore, sia in entrata
che in uscita, tanto da cancellare il numero telefonico stesso, così arrecando evidente e notevole pregiudizio in
capo all’istante (il quale utilizzava il telefonino anche a fini professionali ed era riconosciuto con quel numero
che era stato totalmente disattivato).
La condotta del gestore si caratterizzava per la propria arbitrarietà, in spregio alle norme a tutela dei
consumatori, tanto da apparire persino incurante di una statuizione esecutiva resa dall’Autorità Giudiziaria.
L’utente, pertanto, richiedeva di riottenere il proprio numero telefonico mobile necessario anche a fini
professionali, poiché, di fatto, diveniva irreperibile ai propri clienti ed ai vari uffici con i quali interloquiva.
All’uopo adiva il Tribunale di Gela al fine di ottenere, in via di urgenza ex articolo 700 del Codice di
Procedura Civile, la riattivazione del numero di cellulare in proprio uso da oltre dieci anni, tramite il quale era
rintracciato da clienti ed uffici pubblici.
In particolare, deduceva:
a) in ordine alla sussistenza del requisito del fumus boni iuris, l’illegittimità del distacco della rete telefonica,
Filodiritto (Filodiritto.com) " un marchio di InFOROmatica S.r.l
1
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
operato inopinatamente dal gestore, in quanto apertamente contrastante con la norma di cui all’articolo 1565
del Codice Civile la quale stabilisce che “Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e
l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare
congruo preavviso”;
b) in ordine al requisito del periculum in mora, che il distacco ex abrupto della linea telefonica espone il
ricorrente al rischio obiettivo della perdita di rapporti e di clientela, con la conseguente insorgenza di un
pregiudizio difficilmente rimediabile, attesa la peculiare natura dei rapporti professionali oltre che personali,
soprattutto alla luce del fatto che il danno derivante dalla perdita della clientela non potrebbe essere evitato
rivolgendosi ad altro gestore telefonico, in quanto l’attivazione di una nuova linea di utenza mobile – e quindi
l’assegnazione di un nuovo (ma diverso) numero di telefonia mobile – comporterebbe, come intuitivo
inferire, la perdita del numero di telefono in suo uso da oltre dieci anni.
2. L’Ordinanza
Dopo avere proceduto all’istruttoria, assumendo sommarie informazioni sui fatti di causa, il Tribunale
accoglieva il ricorso, ritenendo sussistente sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, emettendo
ordinanza con la quale imponeva al gestore di riattivare immediatamente il numero di cellulare già in uso al
ricorrente.
L’Ordinanza in commento, nell’accogliere la domanda, richiama l’articolo 1565 del Codice Civile: “Se la
parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il
somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso”.
Nella fattispecie, la società resistente non allegava né un eventuale inadempimento, né era in grado di
dimostrare di avere dato all’utente il congruo preavviso previsto dalla norma citata, elementi indispensabili al
fine di legittimare la sospensione e/o la risoluzione del servizio di telefonia mobile; difatti, in sede cautelare,
non curava di costituirsi in giudizio, sicché tutte le allegazioni del ricorrente non risultavano in alcun modo
contestate.
Nella fattispecie il gestore ha attuato una vera e propria pratica commerciale scorretta, sanzionata dall’articolo
20, comma 2, del Codice del Consumo, che vieta alle Compagnie di agire in modo irrispettoso dei diritti dei
consumatori: “Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale […]”.
La condotta attuata dal gestore, che è stata oggetto della condanna comminata dal Tribunale, si è connotata,
quanto meno, per l’assenza di diligenza.
Inoltre, si può affermare che il fornitore di servizi telefonici abbia improntato la propria condotta secondo i
canoni di una pratica commerciale aggressiva, ex articolo 24 del Codice del Consumo, non permettendo
all’utente di conservare il proprio numero di telefono e costringendolo, per mantenere tale numero di
telefono, a conservare la vetera – e non più conveniente per il consumatore, poiché gravata da costi divenuti
oramai esorbitanti – formula contrattuale sottoscritta oltre dieci anni prima.
Il Giudice, nell’ordinanza in esame, valuta il requisito del periculum in mora, affermando che “[…] il tempo
necessario a far valere il diritto in via ordinaria comporterebbe […] un pregiudizio imminente e
irreparabile, in quanto si troverebbe privato di fatto per sempre del numero di cellulare con il quale lo stesso
è identificato da tempo, dovendo nell’attesa del giudizio ricorrere ad altro operatore con inevitabile
mutamento del numero”.
L’ordinanza in commento, pertanto, si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale, ormai prevalente,
volto a riconoscere l’esperibilità del ricorso di cui agli articoli 700 e 669-ter del Codice di Procedura Civile al
fine di apprestare tutela a situazioni, come quella in analisi, nelle quali il tempo necessario a far valere il
Filodiritto (Filodiritto.com) " un marchio di InFOROmatica S.r.l
2
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
proprio diritto in via ordinaria finirebbe per determinare l’insorgere di un pregiudizio imminente ed
irrimediabile al suo titolare.
Articolo pubblicato in: Diritto dei consumatori, Diritto dei contratti e delle obbligazioni, Diritto dei servizi pubblici, Diritto della
concorrenza e della pubblicità, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni
TAG: Somministrazione (contratto di), Tutela consumatori, Codice del Consumo
Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news)
presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge
sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette
opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter
della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su
Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni
modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate
dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella
qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto"
(http://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica
S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o
cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
Filodiritto (Filodiritto.com) " un marchio di InFOROmatica S.r.l
3