Il riconoscimento del diritto soggettivo all`animale da

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Il riconoscimento del diritto soggettivo all`animale da
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
Il riconoscimento del diritto soggettivo all'animale da compagnia
01 dicembre 2013
Franco Spezia
Nell’ ordinamento attuale il sentimento per gli animali trova tutela costituzionale e riconoscimento nel diritto
comunitario, anche alla luce della Legge 4 novembre 2010, n. 201 ? ratificante la Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia, adottata a Strasburgo il 13 novembre 1987 ? secondo la quale “deve
essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia”.
Questo è stato stabilito di recente dalla nona sezione civile del tribunale di Milano, con Decreto del 13 marzo
2013, che ha peraltro affermato il principio per cui l’animale non può più essere collocato nell’area semantica
concettuale delle “cose” ex articolo 923 del Codice Civile, dovendo essere riconosciuto come “essere
senziente”, vale a dire come soggetto non umano capace di avere sensazioni ed esperienze [1]. Gli animali
infatti sono essere sensibili, provano la contentezza ed il dolore sia fisico che psichico, hanno una certa forma
di intelligenza che permette loro di capire.
Dal riconoscimento dell’animale come “essere senziente” consegue la legittimità, in sede di separazione
personale, oggetto del citato decreto, dell’accordo tra coniugi diretto a regolare la permanenza dell’animale
presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari dovrà seguire per il suo
mantenimento. Nel caso di specie, viene stabilito che i gatti di famiglia restino a vivere nell’ambiente
domestico della moglie ? dove è altresì collocata la figlia minorenne – la quale provvederà alle spese
ordinarie, mentre quelle straordinarie saranno sostenute in egual misura da entrambi i coniugi.
Così, in precedenza, il Tribunale di Varese, con Decreto del 7 dicembre 2011, aveva riconosciuto ad una
persona anziana e malata, soggetta all' amministrazione di sostegno, un vero e proprio diritto soggettivo all'
animale da compagnia, assecondando il desiderio della stessa di poter frequentare il proprio cane anche dopo
il ricovero in casa di riposo.
Nel caso in questione, la beneficiaria, rimasta sola e priva degli affetti familiari, ricoverata in una struttura per
anziani che non ammetteva gli animali, ha ottenuto il riconoscimento del diritto di poter vedere il suo cane, da
anni con lei convivente ed al quale era molto legata. Il giudice ha disposto che tra i compiti
dell’amministratore di sostegno rientri anche la cura del cane affidato, a spese dell’assistita, attraverso la
nomina di un ausiliario (nella vicenda, una conoscente dell’anziana che ospitava il cane) [2].
La concezione dell’animale da compagnia come “essere senziente” può avere anche un impatto nelle cause di
risarcimento danni, per lesioni o morte dello stesso, riguardo al riconoscimento del danno non patrimoniale. A
dire il vero la Cassazione (Sezioni Unite, Sentenza 11 novembre 2008, n. 26972) si è espressa in senso
contrario all’applicabilità dell’articolo 2059 del Codice Civile, ma la decisione potrebbe ritenersi superata alla
luce della sopravvenuta legislazione nazionale e comunitaria, come dimostrato da alcune sentenze di merito
(Tribunale di Bari, 22 novembre 2011; Tribunale di Rovereto, 18 ottobre 2009).
Diventa pure significativo come la recente Legge 11 dicembre 2012, che ha modificato l'articolo 1138 del
Codice Civile, abbia previsto che le norme del regolamento condominiale non possano vietare di possedere o
detenere animali domestici, riconoscendo in tal modo il diritto di avere in casa l’animale da compagnia,
diritto che la maggioranza dei condomini non può sopprimere. La novella legislativa ha confermato un
principio già consolidato in giurisprudenza (di recente, Cassazione Civile, Sentenza 15 febbraio 2011, n.
3705).
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Nella stessa ottica di valorizzazione del rapporto fra uomo ed animali, l’articolo 30 del Codice del Turismo
(Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79) ha sancito l’obbligo dello stato di “promuovere ogni iniziativa
volta ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali
domestici al seguito”.
Così anche la Legge 20 luglio 2004 n.189, con lo scopo dichiarato di tutelare il “sentimento per gli animali” ha
introdotto nel Codice Penale il Titolo IX bis, che prevede un inasprimento delle sanzioni per i maltrattamenti
e l’abbandono di animali, attribuendo un ruolo particolare alle “società protettrici”.
Dato che solamente gli interessi a copertura costituzionale possono giustificare la tutela penale è da ritenersi
che tale sentimento rientri fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’articolo 2 della Costituzione [3]. I diritti
in questione, nell’ottica di un’interpretazione evolutiva della Carta, vanno considerati a formazione
progressiva in relazione ai mutamenti nel tempo della coscienza collettiva.
Oggi, infatti, sembra difficilmente contestabile il valore sociale del sentimento affettivo che intercorre tra
l’uomo e l’animale, che in diverse circostanze assume particolare importanza come nel caso di persone sole o
di bambini malati (si pensi alla pet therapy, riconosciuta quale cura sanitaria). La legge non può che tutelare
gli aspetti dell’esistenza che migliorano la qualità della vita delle persone.
[1] Il concetto di animale inteso come “essere senziente” è contenuto nel Trattato comunitario di Lisbona del
12 dicembre 2007 (art. 13), dove si afferma che “L’Unione e gli stati membri tengono pienamente conto delle
esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.
[2] La tutela del rapporto affettivo tra l’anziana malata ed il suo cane trova anche riconoscimento nella
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con
legge 3 marzo 2009, n. 18, artt. 1 e 2. Per l’art. 12, comma 4, della Convenzione “ gli stati devono assicurare
che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della
persona”.
[3] Tribunale di Varese 7 dicembre 2011, cit..
Articolo pubblicato in: Diritto privato
TAG: Animali e vegetali (protezione degli)
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