Il problema della doppia alienazione di quota e l`acquisto

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Il problema della doppia alienazione di quota e l`acquisto
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
Il problema della doppia alienazione di quota e l’acquisto a non domino
La doppia alienazione di quota nella società a responsabilità limitata
22 marzo 2006
Michela Gaiaschi
Il problema della doppia alienazione di quota
La Riforma del diritto societario innova radicalmente il trattamento della doppia alienazione di quota
di società a responsabilità limitata a opera del medesimo venditore a favore di due diversi acquirenti.
Prima della Riforma si era ritenuto principalmente che questo caso fosse regolato dal principio
generale (prior in tempore potior in iure) in base al quale tra i due acquirenti prevale colui che per
primo ha stipulato il contratto di acquisto.
In sostanza il doppio venditore con la prima vendita perde la legittimazione a disporre della quota,
avendola già alienata, con il risultato che il secondo acquirente non può quindi acquistare nulla,
avendo il secondo acquirente già effettuato l’acquisto della quota medesima.
Anche dopo la legge 310/1993, in assenza di una norma specifica, non si è mai potuto ritenere che il
Registro delle Imprese fosse dotato delle medesime peculiarità dei registri immobiliari ove la
formalità eseguita per prima (anche se discendente da un atto stipulato posteriormente) prevale su
quella eseguita dopo (articolo 2644 Codice Civile).
La Riforma predisposta dalla Commissione Vietti opera in questo campo una radicale innovazione: viene
infatti introdotta la rivoluzionaria previsione che anche la pubblicità nel Registro delle imprese (analogamente
a quella nei registri immobiliari) ha effetto dichiarativo per gli acquisti ( e cioè di consentire la prevalenza di
chi per primo effettua l’adempimento pubblicitario indipendentemente dalla priorità nella data di stipula del
contratto traslativo), di modo che viene previsto che se la quota è alienata con successivi contratti a più
persone quella che ne ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel Registro delle Imprese è preferita alle altre
anche se il suo titolo è di data posteriore (articolo 2470 terzo comma del Codice Civile).
Questa regola di conflitto serve ovviamente anche a dirimere il contrasto, per esempio, tra un
creditore che esegua un sequestro o che consegua un pegno e l’acquirente della piena proprietà di
una partecipazione o di un diritto di usufrutto su di essa.
A dire il vero non vi è completa equiparazione del Registro delle Imprese al sistema della pubblicità
immobiliare, ove la buona fede del secondo acquirente-primo trascrivente non conta (ai fini della
prevalenza sul primo acquirente in quanto ben conta invece in tema di sua responsabilità per danni).
Nel campo del trasferimento delle partecipazioni invece la prevalenza del primo trascrivente è
corroborata da un mix (tra le regole della pubblicità immobiliare e quelle di circolazione dei beni
mobili e dei titoli di credito: articoli 2644, 1153 e 1155 Codice Civile) dato dalla più tempestiva
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esecuzione dell’onere pubblicitario e dalla sua condizione di buona fede.
Va detto che la buona fede è un requisito che deve sussistere in capo all’acquirente al momento
dell’esecuzione della formalità pubblicitaria.
Quindi la regola in base alla quale è sufficiente che la buona fede vi sia al tempo dell’acquisto, nel
senso che non rileva la mala fede sopravvenuta, va adattata al caso in esame ove va quindi detto che
la mala fede sopravvenuta tra la data dell’acquisto e la data di iscrizione nel Registro delle Imprese
pregiudica l’acquisto di chi abbia stipulato successivamente un altro contratto traslativo avente ad
oggetto le medesime partecipazioni.
Resta comunque fermo che, come regola generale, la buona fede si è presunta (articolo 1147 terzo
comma Codice Civile) e che quindi è onere probatorio del primo acquirente leso dagli altrui più
tempestiva pubblicità di provare lo stato di mala fede della controparte per impedirne l’acquisto.
L’acquirente dal dante causa che non è titolare della quota può invocare l’acquisizione della titolarità
della quota invocando l’applicabilità dell’articolo 1153 Codice Civile in tema di beni mobili
registrati.
L’acquisto a non domino della quota di società a responsabilità limitata?
Il problema è che seppur la quota sia considerabile in termini di bene mobile non si può tuttavia da
ciò giungere all’applicazione dell’articolo 1153 Codice Civile sull’acquisto dei beni mobili a non
domino.
Presupposto di quest’ultima norma, infatti, è quello che si tratti di un bene mobile non registrato
nella cui circolazione ha dunque massimo rilievo (unitamente ad altri presupposti quali la buona fede
e il titolo idoneo) la pubblicità che si determina con la consegna della cosa stessa dal non dominus
all’avente causa a non domino.
Ma ove un sistema pubblicitario invero sia predisposto appunto per supportare la trasmissione dei
beni che in quel sistema siano registrati (e quindi ove il surrogato della pubblicità creata dalla
consegna non possa dispiegare la propria valenza in quanto schiacciato sotto il peso della pubblicità
legale predisposta dal legislatore) allora l’acquisto a non domino non si rende possibile.
Cosicché la quota si società a responsabilità limitata, che è bene mobile registrato al pari degli
immobili e degli altri beni soggetti a registrazione ben si può acquistare a non domino, ma con gli
effetti di cui all’articolo 1478 Codice Civile e cioè con l’effetto che l’acquirente può acquistare la
titolarità del bene solo nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
Articolo pubblicato in: Diritto commerciale, Diritto dei contratti e delle obbligazioni, Diritto privato, Diritto societario
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