la newsletter in sintesi

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la newsletter in sintesi
Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 328 - 22 marzo 2010
Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770
Direttore responsabile Antonio Zama
PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected]
PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO
LA NEWSLETTER IN SINTESI
APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO
- Gianni Penzo Doria:
LA FIRMA ELETTRONICA DEL QUINTO TIPO
- Valerio Sangiovanni:
IL REGOLAMENTO CONSOB N. 17130 DEL 2010 E L’ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI
- Carlo Rapicavoli:
REGIONE VENETO: PRIME INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMA SUGLI
IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI
- Margherita Marzario:
I LUOGHI NEUTRI: L'ESERCIZIO DEI DIRITTI RELAZIONALI NELLA CRISI FAMILIARE
Athos Vianelli
FATTI E VICENDE DELLO STUDIO BOLOGNESE
RASSEGNA DI NOTIZIE
- CORTE DI GIUSTIZIA UE:
GIURISDIZIONE IN CASO DI FORNITURA IN PIÙ STATI MEMBRI (AGENZIA)
- CASSAZIONE PENALE:
IL RILEVAMENTO MEDIANTE GPS NON È UNA FORMA DI PEDINAMENTO
- GOVERNO:
DECRETO LEGISLATIVO CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO:
REGOLAMENTO ATTUAZIONE CODICE PROPRIETÀ INDUSTRIALE
- AUTORITÀ CONTRATTI PUBBLICI:
MODALITÀ GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI RIFIUTI AFFIDATA A SOCIETÀ PUBBLICHE
- AGENZIA ENTRATE:
ATTI DI COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE ABITATIVO E DI PIÙ PERTINENZE
- TAR PUGLIA:
NO A SOSPENSIONE PATENTE SE NON SI COMUNICA LA DECURTAZIONE PUNTI
Bryan Ward-Perkins
LA CADUTA DI ROMA E LA FINE DELLA CIVILTA'
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FOCUS
- CASSAZIONE CIVILE:
RISARCIMENTO VACANZA ROVINATA (SPIAGGIA SPORCA E MARE INQUINATO)
Roberti Nozick
ANARCHIA, STATO E UTOPIA
CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO
- RAPPORTO DI LAVORO E COLLEGAMENTO ECONOMICO - FUNZIONALE TRA IMPRESE DEL
MEDESIMO GRUPPO - Caterina Tomba
- TUTELA DEL LAVORATORE SUBORDINATO IN IPOTESI DI TRASFERIMENTO DEL TITOLO
SPORTIVO IN AMBITO F.I.G.C. (FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO) - Giuseppe Febbo
- NOTE SULLA PATIENTENVERFUEGUNG (TESTAMENTO BIOLOGICO) IN AUSTRIA - Armin
Kapeller
- MARKET-BASED GOVERNANCE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI. NOTE IN MARGINE AD UN
RECENTE LAVORO - Massimiliano Sibilio
- LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE RISALE LA CHINA DELLE LEGGI - Angelo Fabrizio-Salvatore
- OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO A CARICO DEL GENITORE DISOCCUPATO O
CONTUMACE - Monica Bombelli e Matteo Iato
Carlo Goldoni
MEMORIE
APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO
- Diritto delle nuove tecnologie, diritto pubblico, diritto amministrativo:
LA FIRMA ELETTRONICA DEL QUINTO TIPO
Dott. Gianni Penzo Doria
- Diritto dei mercati finanziari:
IL REGOLAMENTO CONSOB N. 17130 DEL 2010 E L’ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI
Avv. Valerio Sangiovanni
- Diritto amministrativo, diritto pubblico, diritto dell'ambiente, diritto regionale e degli enti locali:
REGIONE VENETO: PRIME INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMA SUGLI
IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI
Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 – Legge finanziaria regionale per il 2010, art. 16
Dott. Carlo Rapicavoli
- Diritto della famiglia e delle successioni:
I LUOGHI NEUTRI: L'ESERCIZIO DEI DIRITTI RELAZIONALI NELLA CRISI FAMILIARE
Dott.ssa Margherita Marzario
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Athos Vianelli
FATTI E VICENDE DELLO STUDIO BOLOGNESE
Il seguente episodio mi sembra particolarmente atto a porre in risalto lo Studio bolognese ed i suoi
docenti.
A sentenziare sulle divergenze sorte tra l'imperatore Federico Barbarossa, Milano ed altre città
lombarde furono chiamati alla Dieta di Roncaglia, nel novembre del 1158, i più illustri docenti dello
Studio di Bologna, interpreti delle leggi e del diritto romano: Bulgaro, Martino Gossia, Jacopo ed Ugo di
Porta Ravegnana, tutti allievi di Irnerio. Interrogati in "quella solenne assemblea essi, salvo Martino che
seguiva la scuola del Graziano ed era perciò fautore del diritto canonico, riconobbero la potestà
dell'impero sopra i regni, i ducati, i marchesati, le contee, i consolati, le zecche, i dazi, le gabelle, i
porti, i mulini, le pescagioni e la caccia.
I dottori dello Studio bolognese furono allora fraintesi, ed i loro nomi furono a torto maledetti perché la
sentenza, come fu dimostrato, era giusta, coscienziosa e di pieno diritto. Essi, infatti, posta l'esistenza
di diritto dell'imperatore quale continuazione ideale della tradizione romana, e considerato che senza
l'impero non era possibile, a quei tempi, formarsi un concetto di ordinamento politico e sociale,
sentenziando che tutto cadeva sotto la potestà dell'imperatore, centro della federazione di tutti i popoli,
erano perfettamente nelle norme fondamentali del diritto.
Essi avevano però stabilito, così facendo, un principio di massima e non una condizione di fatto; infatti
quando Federico credette di avere la facoltà di manomettere il diritto altrui, prendendo alla lettera una
sentenza che stabiliva una massima, il legista Bulgaro dallo Studio di Bologna fu pronto ad ammonirlo
«come egli non fosse padrone quanto alla proprietà».
Il metodo d'insegnamento bolognese era inteso, sostanzialmente, ad inculcare negli scolari una
conoscenza dei testi fondamentali che loro consentisse di farne riferimento ogni qual volta si
presentassero casi consimili nella pratica corrente. Questo metodo, che ebbe quale precursore Irnerio e
che caratterizzò il costume italico d'insegnamento, è il cosidetto metodo dialettico che cercherò di
riassumere nelle poche righe che seguono.
L'insegnante faceva in primo luogo una descrizione sommaria del contenuto del testo giuridico,
suddiviso per titoli o capitoli, prima di effettuare la lettura. In un secondo tempo egli ricercava ed
enunciava i casi che erano oggetto della legge; passava in seguito a leggere il testo commentandolo
grammaticamente ed apportandovi eventuali chiarimenti al fine di rendere la lezione più comprensibile;
ripeteva poi brevemente i casi della legge ponendoli bene in rilievo e centrandoli chiaramente;
sollevava infine, secondo il metodo del "pro et contra", le contraddizioni apparenti, le distinzioni e le
questioni più sottili e pratiche che si potevano dedurre dalla legge medesima, proponendo le sue
personali soluzioni. In questo modo, a poco a poco, il pensiero del legislatore ricostruito ed
interpretato, così come l'immensa vastità del "Corpus iuris civilis" - spesso male ordinato -, venivano
inquadrati logicamente. Il metodo bolognese procedeva dal caso particolare e perveniva alle conclusioni
generali; dallo studio dei casi singoli, il maestro si elevava per gradi alle leggi generali o regole del
diritto.
[Athos Vianelli, Fatti e vicende dello studio bolognese, Tamari Editori, Bologna, 1961, pp.24-25]
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RASSEGNA DI NOTIZIE
Diritto
CORTE
GIURISDIZIONE IN
comunitario,
DI
CASO DI
FORNITURA
diritto
GIUSTIZIA
IN PIÙ STATI
commerciale:
UE:
MEMBRI (AGENZIA)
Ancora un intervento della Corte di Giustizia in materia di giurisdizione nei contratti commerciali, come
disciplinata
dal
Regolamento
44/2001.
Nel caso di specie la controversia è stata promossa da una società agente con sede in Austria che ha
convenuto in giudizio in Austria la società preponente con sede in Lussemburgo al fine di ottenerne la
condanna al pagamento a proprio favore di un importo di EUR 27 864,65 a titolo di risarcimento per lo
scioglimento anticipato del contratto di agenzia, nonché di un importo di EUR 83 593,95 a titolo di
indennità di fine rapporto. In questo caso, quale è la giurisdizione competente a conoscere la vertenza?
Innanzitutto la Corte di Giustizia rileva che "gli obiettivi di prossimità e di prevedibilità, che
vengono perseguiti con la concentrazione della competenza giurisdizionale nel luogo della
fornitura dei servizi, ai termini del contratto di cui trattasi, e con la determinazione di una
competenza giurisdizionale unica per tutte le pretese fondate su tale contratto, non possono
essere trattati diversamente in caso di pluralità dei luoghi di fornitura di detti servizi in Stati
membri differenti. Una tale distinzione, infatti, oltre a non trovare alcun fondamento nelle
disposizioni del regolamento, sarebbe pure in contraddizione con la ratio che ha presieduto
alla sua adozione, che è quella di contribuire, con l’unificazione delle norme sui conflitti di
competenza in materia civile e commerciale, allo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia nonché a un corretto funzionamento del mercato interno in seno alla Comunità,
così come risulta dal primo e dal secondo ‘considerando’ del regolamento suddetto".
Quanto al contratto di agenzia, secondo la Corte "per applicare la regola di competenza speciale in
materia contrattuale, enunciata all’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento, occorre,
in caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi da parte dell’agente, intendere per
«luogo di esecuzione», in linea di principio, il luogo della fornitura principale dei servizi
effettuata dall’agente" ... "alla luce dell’obiettivo di prevedibilità ... il luogo della fornitura principale
dei servizi deve essere individuato, nella misura del possibile, sulla scorta delle disposizioni del
contratto stesso. Pertanto, nell’ambito di un contratto di agenzia commerciale, occorre identificare,
sulla base di tale contratto, il luogo in cui l’agente era tenuto a svolgere in via principale la propria
attività per conto del preponente, consistente in particolare nella preparazione, nella negoziazione ed,
eventualmente,
nella
conclusione
delle
operazioni
di
cui
egli
era
incaricato".
La
Corte
ha
pertanto
dichiarato
che
1) L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n.
44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile nel
caso
di
fornitura
di
servizi
in
una
pluralità
di
Stati
membri.
2) L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel
senso che, in caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri, il giudice competente a
conoscere di tutte le pretese fondate sul contratto è quello nella cui circoscrizione si trova il luogo della
fornitura principale dei servizi. Riguardo ad un contratto di agenzia commerciale, tale luogo è quello
della fornitura principale dei servizi dell’agente, quale risultante dalle disposizioni del contratto nonché,
in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in caso di
impossibilità
di
stabilirlo
su
tale
base,
il
luogo
in
cui
l’agente
è
domiciliato.
Sempre sul Regolamento 44/2001, ricordiamo la sentenza 25 febbraio 2010 (compravendita di beni e
prestazione di servizi); sentenza 16 luglio 2009 (luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto).
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(Corte di Giustizia CE, Sentenza 11 marzo 2010: Competenza giurisdizionale, riconoscimento
ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n.
44/2001– Competenze speciali – Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino – Fornitura di
servizi – Contratto di agenzia – Esecuzione del contratto in una pluralità di Stati membri).
Procedura
penale,
diritto
penale,
CASSAZIONE
IL
RILEVAMENTO
MEDIANTE
GPS
NON
diritto
È
UNA
delle
FORMA
nuove
DI
tecnologie:
PENALE:
PEDINAMENTO
Riportandosi al proprio orientamento, la Corte di Cassazione ha ribadito che "la localizzazione
mediante il sistema di rilevamento satellitare (c.d. gps) degli spostamenti di una persona nei
cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile
all'attività d'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è necessaria
alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendosi escludere l'applicabilità
delle
disposizioni
di
cui
agli
art.
266
seg.
c.p.p.".
Ha aggiunto la Corte che "l'acquisizione dei tabulati telefonici può avvenire sulla base della semplice
autorizzazione del p.m. e che la sua carenza non rende inutilizzabile la risultanza, attesa la limitata
intrusione nell'altrui sfera privata e l'inapplicabilità della severa disciplina propria delle intercettazioni o
interruzioni
delle
comunicazioni".
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 10 marzo 2010, n.9667).
Diritto
processuale
civile,
diritto
dell'arbitrato
e
della
conciliazione:
GOVERNO:
DECRETO LEGISLATIVO CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
Entra il vigore il 20 marzo 2010 il decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al
Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione
finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di
deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.
Vediamo
in
sintesi
la
disciplina
portata
dal
decreto.
- Procedimento. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle
parti, che deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento, nonché modalità di nomina del
mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
Il regolamento può altresì prevedere che la mediazione si svolga secondo modalità telematiche. Il
procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi che decorre dalla data di
deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il
deposito della stessa. Il responsabile dell’organismo che ha ricevuto la domanda designa un mediatore
e
fissa
il
primo
incontro
tra
le
parti
non
oltre
quindici
giorni
dal
deposito.
- Condizione di procedibilità. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. Il procedimento è previsto per azioni relative a una controversia
in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti
assicurativi,
bancari
e
finanziari.
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- Esito. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato
il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una
proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti
gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Se la conciliazione non riesce,
il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti
e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di
sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti
al
procedimento
di
mediazione.
- Efficacia. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme
imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con
decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Il verbale costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale.
- Agevolazioni fiscali. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il
procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione,
un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso
di
insuccesso
della
mediazione,
il
credito
d’imposta
è
ridotto
della
metà.
- Obbligo dell'avvocato. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare
l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto
e delle agevolazioni fiscali. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve
essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto
è
annullabile.
- Dichiarazioni. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di
mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale,
iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è
ammessa
prova
testimoniale
e
non
può
essere
deferito
giuramento
decisorio.
(Presidente della Repubblica, Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28: Attuazione
dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5
marzo 2010, n.53).
MINISTERO
REGOLAMENTO
ATTUAZIONE
Diritto
SVILUPPO
CODICE
PROPRIETÀ
industriale:
ECONOMICO:
INDUSTRIALE
E' entrato in vigore il 10 marzo il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della proprietà
industriale
che
disciplina,
in
particolare:
1. Il deposito in formato cartaceo e per via telematica di: domande; istanze, atti, documenti e ricorsi
notificati; traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi
pubblicati
dei
brevetti
europei
concessi
o
mantenuti
in
forma
modificata.
2. Le modalità di deposito dell’atto di opposizione e della documentazione successiva;
3. la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea degli iscritti all’Albo dei consulenti in proprietà
industriale abilitati, nonché lo svolgimento delle votazioni per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei
consulenti
in
proprietà
industriale.
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(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 13 gennaio 2010, n. 33: Regolamento di
attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2010, n.56 - Supplemento
Ordinario n.48).
Diritto
amministrativo,
diritto
pubblico:
AUTORITÀ
CONTRATTI
PUBBLICI:
MODALITÀ GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI RIFIUTI AFFIDATA A SOCIETÀ PUBBLICHE
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – AVCP -, apprestandosi a
concludere la procedura di vigilanza avviata il 17 giugno 2009 sulle modalità di gestione dei servizi
integrati dei rifiuti affidata a società a capitale interamente pubblico, il 13 gennaio 2010 ha adottato la
delibera n. 2 di contestazione degli addebiti, con la quale si chiede a 19 amministrazioni comunali di
adeguarsi
alla
normativa
europea
ed
italiana.
Su 28 casi analizzati, 7 sono risultati conformi, 12 Comuni dovranno adottare appositi rimedi
mediante modifiche delle clausole statutarie delle società controllate, mentre i rimanenti 9
Comuni
sono
stati
giudicati
non
conformi
alla
normativa.
Il provvedimento, che riguarda 25 Comuni e un Consorzio di Comuni, è la risultante di una indagine
conoscitiva con la quale l’AVCP aveva acquisito, da Regioni, Province autonome e Comuni capoluogo di
Provincia, documentazione sullo stato di attuazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.
Dall’indagine svolta è emerso che la filiera della gestione dei rifiuti, concepita dal legislatore
come un ciclo chiuso, risulta frammentata e affidata spesso a vari gestori nelle sue diverse
fasi, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e controllo, in contrasto con il Codice
Ambientale.
L’Autorità ha inviato la deliberazione ai Comuni ed alle società di gestione interessate, corredata di
singole schede contenenti le valutazioni specifiche. Le amministrazioni hanno da 30 a 60 giorni per
adeguarsi
alle
indicazioni
dell’Autorità.
(Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, Deliberazione 13
gennaio
2010,
n.2).
[Dott. Carlo Rapicavoli]
Diritto
tributario,
AGENZIA
ATTI DI COMPRAVENDITA
diritto
DI
UN
dei
IMMOBILE
contratti
ABITATIVO
e
delle
E
DI
PIÙ
obbligazioni:
ENTRATE:
PERTINENZE
Ravvisandone la necessità alla luce di comportamenti non uniformi degli uffici, l'Agenzia delle Entrate
ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto alla Risoluzione 139/2007 in merito all’ipotesi di cessione di
un’abitazione
e
due
box,
cantine
o
posti
auto.
Sulla scorta dell'orientamento della Cassazione in materia di negozi complessi e collegati, l'Agenzia ha
rilevato che "in sede di tassazione occorre procedere con una puntuale disamina delle
pattuizioni contrattuali volta ad individuare gli effetti giuridici che l’atto è idoneo a produrre;
in particolare, qualora si è in presenza di un atto contenente una pluralità di disposizioni,
occorre attribuire rilevanza al nesso causale che intercorre tra le disposizioni stesse".
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In particolare, quanto alle modalità di tassazione degli atti di compravendita tra le stesse parti di un
immobile ad uso abitativo e relative pertinenze, imponibili ad IVA , secondo l'Agenzia
- per l'imposta di registro, la cessione imponibile ad IVA sconta l’imposta di registro in misura fissa,
pari a euro 168,00 che trova applicazione una sola volta per il trasferimento dell’immobile principale e
delle relative pertinenze a prescindere dall’aliquota IVA, anche differente, alle stesse applicabile.
- per l'imposta ipotecaria e catastale, “è dovuta la misura fissa di euro 168,00 per le volture eseguite in
dipendenza … di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto”. Analogamente a quanto affermato per
l’imposta di registro, tenuto altresì conto del presupposto impositivo delle imposte ipotecaria e
catastale, si ritiene – in presenza di un unico negozio complesso tra le medesime parti contraenti
avente ad oggetto un fabbricato abitativo e più pertinenze – che anche dette imposte trovino
applicazione
ciascuna
una
sola
volta.
(Agenzia delle Entrate, Circolare 12 marzo 2010, n.10/E: Atti di compravendita, imponibili ad
IVA, di un immobile ad uso abitativo e di più pertinenze. Tassazione ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale).
Diritto
della
circolazione
TAR
NO A SOSPENSIONE PATENTE
stradale,
SE
NON
diritto
SI
pubblico,
COMUNICA
LA
diritto
amministrativo:
PUGLIA:
DECURTAZIONE PUNTI
Patente a punti: per la sospensione, a causa della perdita totale del punteggio a disposizione, è
necessaria prima la comunicazione dell’avvenuta decurtazione. Anche il TAR Bari, dopo il quello del
Piemonte, ha ritenuto necessaria, ai fini della sospensione della patente a causa della perdita di tutti e
20 i punti a disposizione, la comunicazione dell’avvenuta decurtazione dell’intero punteggio.
In particolare, per il TAR pugliese “nonostante la produzione del Ministero, non appare
dimostrata l’avvenuta comunicazione della perdita totale del punteggio risalente al marzo
2009, prima dell’impugnata sospensione della patente (datata 7 gennaio 2010); l’avviso di
ricevimento infatti riporta un indirizzo incompleto e risulta sottoscritto da un soggetto
diverso dal ricorrente, la cui identità e il cui rapporto con l’interessato non sono stati
chiariti”.
Pertanto, il GA adito ha concluso per la sospensione del provvedimento impugnato “considerato che la
sospensione della patente costituisce per l’istante, rappresentante di commercio, adibito anche a
compiti di trasporto, un danno grave ed irreparabile;…” e “che dunque devono ritenersi sussistenti i
presupposti
per
la
concessione
della
misura
interinale….”.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari - Sezione Prima, Ordinanza 11
marzo
2010).
[Avv. Alfredo Matranga]
DAL 2001 FILODIRITTO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO - VISITA L'ARCHIVIO
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LA CADUTA DI ROMA E LA FINE DELLA CIVILTA'
I popoli che invasero l'impero d'Occidente occuparono o estorsero con la minaccia della forza la
massima parte dei territori in cui si stabilirono, senza alcun accordo formale sulla divisione delle risorse
con i loro nuovi sudditi romani. L'idea che la maggior parte del territorio romano venisse loro
ceduta nel quadro di trattati formali, qual è formulata da certi storici recenti, è un puro e
semplice errore. Dovunque si abbiano testimonianze di una certa ampiezza, quali quelle
provenienti dalle province del Mediterraneo, la norma era indubbiamente la conquista o la
resa alla minaccia della forza, e non un accordo pacifico.
Un trattato fra il governo romano e i Visigoti, che stanziava questi ultimi in Aquitania nel 419, figura in
primo piano in tutte le recenti discussioni sulla «integrazione». Ma gli storici che presentano tale
accordo come un vantaggio per entrambi, Romani e Visigoti, non aggiungono che il territorio concesso
nel 419 era minuscolo a paragone di quello che in seguito i Visigoti estorsero, con l'uso o la minaccia
della forza, al governo di Roma e ai provinciali romani. L'accordo stipulato nel 419 era basato sulla valle
della Garonna tra Tolosa e Bordeaux. Ma alla fine del secolo i Visigoti avevano ormai esteso il loro
potere in tutte le direzioni, conquistando o estorcendo un'area assai più vasta: tutta la Gallia
sudoccidentale fino ai Pirenei; la Provenza, comprese e due grandi città di Marsiglia ed Arles; Clermont
e l'Alvernia; e quasi tutta la penisola iberica. A Clermont troviamo qualche testimonianza della risposta
locale alla loro espansione. Il vescovo e la nobiltà della città organizzarono una resistenza armata che
fu per qualche tempo vigorosa ed efficace. Clermont si arrese ai Visigoti per ordine del governo romano
in Italia, che sperava di salvare in questo modo la Provenza e le città strategicamente assai più
importanti di Marsiglia e di Arles. Una lonte, per a verità molto partigiana, riferisce che durante un
assedio i cittadini di Clermont si ridussero, piuttosto che arrendersi, a mangiare l'erba per non morire di
fame. Tutto ciò è molto diverso da una pacifica e leale integrazione dei Visigoti nella vita provinciale
della Gallia romana.
[Editori Laterza, Bari, 2008, pagine 19 e 20]
FOCUS
- Diritto dei consumatori, diritto dei contratti e delle obbligazioni, diritto del turismo:
CASSAZIONE
CIVILE:
RISARCIMENTO VACANZA ROVINATA (SPIAGGIA SPORCA E MARE INQUINATO)
Vediamo la vicenda, risalente all'agosto del 1999, come riportata dalla Cassazione: "gli attori
esponevano di avere acquistato un “pacchetto turistico” offerto da un noto tour operator presso
un'agenzia di viaggi, avente ad oggetto il trasferimento aereo e l'alloggiamento presso un club a Creta,
le fotografie del quale, pubblicate sul depliant, riproducevano una bella spiaggia antistante l'albergo ed
un bel mare. Invece, giunti sul posto, avevano constatato che la spiaggia era sporca ed il mare
diffusamente
inquinato
da
idrocarburi".
Il Tribunale respinge la richiesta di risarcimento dei danni che invece è accolta dalla Corte d'appello,
secondo cui: "con l'offerta del pacchetto turistico in esame, la società convenuta ha assunto
l'obbligo di consentire agli acquirenti la fruizione di una spiaggia attrezzata e pulita e di un
mare effettivamente balneabile, caratteristiche queste diffusamente evidenziate nel depliant
illustrativo, che costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale... per contro, quel mare
e quella spiaggia si sono rivelati in condizioni di inaccettabile sporcizia e disordine... né, del
resto, il tour operator può invocare rispetto a tale situazione un esonero di responsabilità,
non avendo essa provato che le scadenti condizioni dei luoghi rispetto a quanto
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pubblicizzato ed offerto derivassero da caso fortuito o forza maggiore e non piuttosto da
incuria o insufficiente manutenzione degli stessi (fattori, questi, di cui il venditore del
pacchetto
turistico
deve
comunque
rispondere
nei
confronti
del
cliente)”.
La Corte di Cassazione ha innanzitutto rilevato che al caso di specie è applicabile la disciplina di cui al
Decreto Legislativo 111/1995 e non quella di cui al Codice del consumo. In particolare, l'articolo 14 del
suddetto decretoa norma del quale "in caso di mancato od inesatto inadempimento delle
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore
sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità, salvo prova di
impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile); con l'ulteriore previsione
che l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è “comunque”
tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti".
Secondo la Cassazione, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione della predetta norma, "là dove,
dapprima ha ritenuto, il tour operator, quale organizzatore del viaggio, responsabile
dell'inadempimento in questione nei confronti degli odierni resistenti sulla base della non
corrispondenza tra quanto “promesso” (rectius: contrattualmente pattuito in relazione al
livello qualitativo dell'originaria offerta di viaggio “tutto compreso”, come risultante da un
depliant illustrativo da ritenersi parte integrante del contratto stesso) e quanto realmente
“prestato” in sede di adempimento e là dove, in seguito, ha rilevato che lo stesso tour
operator non avesse adempiuto l'onere probatorio a suo carico (avente ad oggetto
un'eventuale
impossibilità
della
prestazione
ad
essa
non
addebitabile)".
In conclusione, la Cassazione statuisce che: "con il contratto avente ad oggetto un pacchetto
turistico “tutto compreso”, sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta
contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore
assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio,
sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno “esattamente” adempiuti;
pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla
base di un criterio medio di diligenza ex. art. 1176 1° comma c.c. (da valutarsi in sede di
fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto,
organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non
imputabile".
Ricordiamo che dal 2005 alla fattispecie in esame è applicabile l'articolo Articolo 93 (Mancato o
inesatto adempimento) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 206/2005), a norma del
quale "1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il
venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano
che il mancato o inesatto adempimento é stato determinato da impossibilità della prestazione derivante
da causa a loro non imputabile. 2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di
servizi é comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei
loro
confronti".
Sul contratto di organizzazione di viaggio ricordiamo la recente Sentenza 8 ottobre 2009, n.21388.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza, Sentenza 4 marzo 2010, n.5189).
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Robert Nozick
(1938-2002)
ANARCHIA, STATO E UTOPIA
Lo stato minimo è lo stato più esteso che possa essere giustificato. Qualsiasi stato più esteso viola i
diritti delle persone. Eppure, molte persone hanno avanzato ragioni con cui pretendono giustificare uno
stato più esteso. È impossibile, nell'ambito di questo libro, esaminare tutte le ragioni che sono state
proposte. Mi concentrerò quindi su quelle generalmente riconosciute come più importanti e influenti,
per vedere precisamente dov'è che non reggono. In questo capitolo consideriamo la tesi che uno stato
più esteso è giustificato perché necessario (o migliore strumento) per conseguire la giustizia
distributiva; nel capitolo successivo esamineremo diverse altre tesi.
"Giustizia distributiva" non è un'espressione neutra. Quando sente il termine
"distribuzione", la maggior parte delle persone presume che qualche cosa o meccanismo usi
un certo principio o criterio per distribuire una determinata quantità di cose. In questo
processo di ripartizione può essersi insinuato qualche errore. Resta quindi una questione
aperta se debba aver luogo una ridistribuzione, se dobbiamo fare di nuovo quello che è stato
fatto una volta, sia pure sbagliando. Tuttavia, la nostra non è la posizione di bambini che hanno
ricevuto alcune fette di torta da una persona, che ora, all'ultimo momento, prova a rettificare una
spartizione imprecisa. Non esiste una distribuzione centrale, una persona o gruppo autorizzati
a controllare tutte le risore a decidere congiuntamente come devono essere ripartite. Quel
che ciascuna persona riceve, lo riceve da altri che glielo danno in cambio di qualcosa, oppure
in dono. In una società libera, persone diverse controllano risorse differenti, e nuovi possessi sorgono
dagli scambi dalle azioni volontari delle persone. Non c'è un'attività distributiva o una distribuzione di
quote più di quanto ci sia una distribuzione di partner in una società in cui sono le persone a scegliere
chi sposare. Il risultato totale è il prodotto di molte decisioni individuali che i differenti individui
coinvolti sono autorizzati a prendere.
[Il Saggiatore, Milano 2000, 163-164]
CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO
- Diritto del lavoro:
RAPPORTO DI LAVORO E COLLEGAMENTO ECONOMICO - FUNZIONALE TRA IMPRESE DEL
MEDESIMO GRUPPO
Nota a Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 9 dicembre 2009, n. 25763
Dott.ssa Caterina Tomba
- Diritto dello sport, diritto del lavoro e della sicurezza:
TUTELA DEL LAVORATORE SUBORDINATO IN IPOTESI DI TRASFERIMENTO DEL TITOLO
SPORTIVO IN AMBITO F.I.G.C. (FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO)
Avv. Giuseppe Febbo
- Diritto costituzionale, diritti della persona, diritto della famiglia e delle successioni:
NOTE SULLA PATIENTENVERFUEGUNG (TESTAMENTO BIOLOGICO) IN AUSTRIA
Dott. Armin Kapeller
- Diritto della concorrenza, diritto dei servizi pubblici, diritto regionale e degli enti locali:
MARKET-BASED GOVERNANCE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI. NOTE IN MARGINE AD UN
RECENTE LAVORO
Avv. Massimiliano Sibilio
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- Diritto tributario, diritto costituzionale:
LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE RISALE LA CHINA DELLE LEGGI
Dott. Angelo Fabrizio-Salvatore
- Diritto della famiglia e delle successioni, diritto processuale civile:
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO A CARICO DEL GENITORE DISOCCUPATO O
CONTUMACE
Nota a Tribunale di Novara, Sentenza 11 febbraio 2010
Avv. Monica Bombelli e Avv. Matteo Iato
Carlo Goldoni
(1707-1793)
MEMORIE
Libro 1, Capitolo XLIX
Una difesa in un processo penale mi procurò, inoltre, immenso onore. Un giovane appartenente a
famiglia nobile aveva derubato un vicino; c'era una porta forzata e ci si apprestava a condannarlo al
carcere.
Una famiglia rispettabile, l'unico figlio maschio, alcune sorelle in età da marito, non bisognava forse
salvarlo?
Indennizzata la parte lesa, feci cambiare la serratura dell'appartamento del primo piano; la chiave del
secondo poteva aprirla: il giovane aveva semplicemente sbagliato piano, aveva aperto per
inavvertenza; il denaro sotto gli occhi l'aveva poi soggiogato.
Cominciai il mio memoriale con il settimo versetto del venticinquesimo salmo: Delicta iuventutis meae
et ignorantias meas ne memineris, Domine. Dimentica, Signore, gli errori della mia gioventù e quelli
della mia ignoranza; rafforzai la mia arringa con autorità classiche, sentenze della Rota Romana e della
camera criminale di Firenze, che si chiama il Magistrato degli Otto; vi misi del ragionevole e del
patetico: non si trattava di un reo abituato al crimine che cercasse di attenuare il proprio delitto, ma
era uno sventato che confessava il proprio errore e domandava la grazia in nome di un padre
rispettabile e di due fanciulle di merito prossime al matrimonio e non prive di interesse. Alla fine il
ladruncolo fu condannato a restare in prigione per tre mesi: la famiglia fu molto contenta di me e il
giudice penale mi porse i suoi complimenti. Eccomi, dunque sempre più legato a una professione che
mi procurava a un tempo onore, piacere e un guadagno ragionevole.
[Traduzione di Paola Ranzini, Arnoldo Mondadori Editore, Meridiani, Milano, 1993, p.277]
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