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Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. n. 7205/2016 del 15/07/2016 N.R.G. 69074/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE “A” CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi Presidente dott.ssa Silvia Giani Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 69074/2013 promossa da: VENIX s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati BAGGIO VERONICA e FELTRINELLI SECONDO ANDREA ATTRICE CONTRO PIRON s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato BELLOMUNNO CRISTINA CONVENUTA pagina http://bit.ly/2bFpFuu 1 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO OGGETTO: azione di nullità di Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. n. 7205/2016 del 15/07/2016 brevetto italiano per invenzione industriale, riformulazione ex art. 79 comma 3 c.p.i. in corso di causa CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni rassegnate il pagina http://bit.ly/2bFpFuu 2 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 9.2.2016 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 15/07/2016 RAGIONI DI Repert. FATTO n. E 7205/2016 DI DIRITTOdelDELLA DECISIONE 1.Le vicende processuali Con atto di citazione notificato in data 30.9.2013, Venix s.r.l. società attiva nel settore della progettazione, della fabbricazione e commercializzazione di macchine ed attrezzature per la ristorazione collettiva ed i pubblici esercizi, di seguito Venix - ha convenuto in giudizio la concorrente Piron s.r.l. (di seguito, Piron); e ciò al fine di fare accertare e dichiarare la nullità del brevetto italiano per invenzione industriale n. IT 1.396.980 di titolarità della convenuta -concesso in data 20.12.2012 e recante il titolo “porta di forno, particolarmente per forni per la cottura di generi alimentari”- per mancanza dei requisiti di validità e per estensione della protezione oltre il contenuto della domanda iniziale. Con comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di controparte ed ha proposto la riformulazione ex art. 79, comma 3, c.p.i. della rivendicazione indipendente n. 1 del proprio titolo. Alla prima udienza, parte attrice ha esteso le censure di invalidità del brevetto anche nella versione riformulata da Piron. Nel corso del giudizio, è stato dato corso ad un’indagine brevettuale che ha concluso per l’invalidità del brevetto oggetto di lite, anche come riformulato dalla titolare. pagina http://bit.ly/2bFpFuu 3 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 della Sulla precisazione delle Giudice istruttore ha Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. n.in7205/2016 del 15/07/2016 conclusioni rassegnate data 9.2.2016, il trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. 2.Il brevetto italiano IT 1.396.980 IT 1.396.980 di titolarità della convenuta, depositato in data 18.12.2009 e concesso in data 20.12.2012, dal titolo “porta di forno, particolarmente per forni per la cottura di generi alimentari”. Il trovato si articola in sette rivendicazioni di prodotto (di cui la prima indipendente e le altre dipendenti) e tutela un’invenzione relativa ad una porta di forno. Nella descrizione si dà atto che, secondo lo stato della scienza, i forni usati per la cottura di alimenti sono costituiti da porte formate da due all’esterno lastre di della camera vetro, una rivolta di cottura, all’interno e definendo tra una loro una intercapedine. Al fine di ottenere telai leggeri e semplici da assemblare, sono stati realizzati montanti e traversi con tubolari metallici a sezione quadrangolare, ottenuti per estrusione o piegatura e saldatura, successivamente forati o tagliati al laser per definirvi le sedi di mutuo incastro o per l’accoppiamento di viti di bloccaggio. L’invenzione in esame intende realizzare una porta di forno che consenta di superare gli inconvenienti riscontrati in tali soluzioni, giacché utilizzando l’arte nota la finitura superficiale presenta pagina http://bit.ly/2bFpFuu 4 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Come accennato, la controversia ha ad oggetto il brevetto italiano n. imperfezioni o graffi dovuti Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. 7205/2016 del 15/07/2016 alla facilità conn.cui i montanti e i traversi possono venire danneggiati durante il rimaneggiamento o l’assemblaggio. Scopo del trovato è quindi quello di proporre una porta di forno i cui componenti risultino sostanzialmente agevoli da realizzare ed dei costi. L’originaria indipendente formulazione di prodotto, della sulla prima base rivendicazione della quale n. 1, l’Ufficio ha concesso il brevetto, recita: “Porta (10) di forno, particolarmente per forni per la cottura di generi alimentari, comprendente - un telaio (11) a cornice comprendente due traversi (12) e due montanti (13) uniti tramite collegamenti filettati, - una prima lastra (14) connessa a detti traversi (12) tramite cerniere (15), per essa definenti un asse di rotazione (A) intorno al quale essendo essa rotabile per passare da una configurazione di chiusura del vano (16) che detto telaio (11) definisce circondandolo, ad una posizione di apertura di detto vano (16), - una seconda lastra (17) sostenuta da detti montanti (13) tramite staffe (18) di supporto, caratterizzata dal fatto che almeno scelti tra detti traversi (12) e detti montanti (13) sono profilati in lamiera metallica piegata presentanti sezione con profilo aperto”. La parte c.d. pre-caratterizzante, che definisce lo stato della tecnica, dà atto dell’esistenza di porte da forno con un telaio a pagina http://bit.ly/2bFpFuu 5 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 assemblare, con conseguente riduzione del rischio di danneggiamento e cornice che supporta due Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. n. 7205/2016 del 15/07/2016 traversi e due montanti, all’interno dei quali sono collocate due lastre di vetro, una interna ed una esterna, una delle quali rotabile, sì da consentire la chiusura e l’apertura del vano. La parte caratterizzante, contenente il nucleo dell’invenzione, sezione con profilo “aperto”. Seguono altre 6 rivendicazioni, tutte dipendenti di prodotto, che introducono ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche del claim n. 1 o di quelli immediatamente precedenti a ciascuno di essi. Nel dettaglio: - la rivendicazione n. 2 (dipendente dalla rivendicazione n. 1) meglio specifica che i traversi di cui alla rivendicazione n. 1 presentano una sezione a profilo aperto, sostanzialmente ad U; - la rivendicazione n. 3 (dipendente dalla rivendicazione 2) esplicita la conformazione dei traversi; - la rivendicazione n. 4 (dipendente indifferentemente dalle rivendicazioni nn. 1, 2 o 3) indica che il profilo aperto di taluni montanti è a forma di C; - la rivendicazione n. 5 (dipendente dalla rivendicazione 4) indica ulteriori caratteristiche che definiscono la struttura dei montanti di cui alla rivendicazione 4 ed introduce gli elementi di interposizione; - la rivendicazione precedenti n. rivendicazioni) 6 (dipendente meglio da dettaglia una qualsiasi delle la struttura delle pagina http://bit.ly/2bFpFuu 6 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 rivendica una lamiera metallica “piegata” in modo da presentare una Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. n. 7205/2016 del 15/07/2016 modalità di connessione di una delle due staffe, rivendicando le lastre di vetro ad una delle staffe; - la rivendicazione n. 7 (dipendente dalla rivendicazione n. 6) specifica infine ulteriori caratteristiche del lembo di supporto. 3. L’invalidità del trovato il CTU, in contenuto relazione della sia domanda all’estensione iniziale, sia del alla brevetto mancanza oltre il di altezza alla domanda inventiva del trovato. 3.1. Quanto all’estensione del contenuto rispetto iniziale E’ necessario precisare che la rivendicazione n. 1, contenuta nella domanda iniziale depositata dalla titolare, non conteneva il termine “piegata”, aggiunto da Piron nel corso della procedura amministrativa. In sede di concessione, l’Esaminatore aveva infatti ritenuto l’originaria rivendicazione n. 1 della domanda di Piron carente di novità rispetto all’anteriorità costituita dal modello di utilità tedesco DE 29912626 U1 di titolarità del soggetto terzo UNOX S.p.A. (cfr. doc. 5, all. 3, del fascicolo di parte attrice). Per emendare tale vizio, la titolare ha aggiunto dunque il termine “piegata”. Tale modifica, tuttavia, a giudizio del CTU ha comportato una estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria, introducendo cioè insegnamenti prima non presenti e determinandone pertanto la nullità ai sensi dell’art 76, comma 1 lettera c), c.p.i.. pagina http://bit.ly/2bFpFuu 7 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Il Collegio condivide il giudizio di invalidità al quale è pervenuto Il tecnico dell’ufficio ha - ove la nuova Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. n.osservato 7205/2016 del 15/07/2016 infatti correttamente che: espressione “piegata” introdotta in sede di concessione debba essere intesa nel senso che i traversi n. 12 ed i montanti n. 13 non sono elementi piani ma presentano deviazioni rispetto ad un andamento rettilineo, tale caratteristica non sarebbe e 4); comunque essa non sarebbe in grado di differenziare la rivendicazione n. 1 dallo stato dell’arte. In particolare, l’impiego di profilati in lamiera metallica aventi sezione con profilo aperto sarebbe noto al documento anteriore GB 1399874 di titolarità del terzo Creda Electric Ltd (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice, cfr. CTU p. 23); - ove l’espressione “piegata” venga invece intesa come equivalente di “ottenuta tramite piegatura”, l’estrapolazione di tale caratteristica dal testo della descrizione (nel punto in cui si precisa che i traversi ed i montanti “possono essere ottenuti tramite piegatura a freddo di una lamina metallica protetta da un film di copertura in materia plastica” (cfr. pagina 5, righe 12-15 della descrizione) costituirebbe un’arbitraria ed indebita selezione da un gruppo di caratteristiche, originariamente indicate. Tale operazione introduce tuttavia informazioni nuove, non originariamente descritte. Infatti, nessun punto della descrizione giustifica “l’isolamento della caratteristica “piegata” dal contesto in cui viene descritto il processo di produzione che prevede la piegatura a freddo di una lamiera metallica rivestita” (cfr. pag. 40 della CTU). pagina http://bit.ly/2bFpFuu 8 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 supportata dalla descrizione, (trovando riscontro solo nei disegni 2 3.2. La carenza di altezza Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. n. 7205/2016 del 15/07/2016 inventiva Inoltre, a giudizio del CTU, il claim n. 1, pur sufficientemente descritto e nuovo (in quanto non totalmente anticipato da alcuna anteriorità) manca anche di altezza inventiva in quanto: - lo stato dell’arte descritto nel brevetto (si veda in proposito il di utilità tedesco DE 29912626 U1), già mostra tutte le caratteristiche del brevetto Piron, ad eccezione del “profilo a sezione aperta”; - il documento indicato nella perizia come D2, ossia il brevetto inglese GB 1399874 A, insegna a sua volta a realizzare un telaio comprendente almeno i montanti realizzati con profilati aventi sezione a profilo aperto. Dunque, il claim n. 1 qui esaminato consiste nella banale combinazione di tali due insegnamenti, essendo ovvio per un tecnico del ramo utilizzare sezioni aperte o chiuse di profilati (trattandosi di varianti alla sua normale portata), senza un sufficiente salto inventivo idoneo coordinamento a garantirne originale ed la ingegnoso validità. di Manca elementi quindi già quel conosciuti necessario ai fini della tutelabilità di un brevetto per combinazione (cfr. Corte D’appello Bologna, 8.3.2001). Questo Tribunale ha già in proposito in passato chiarito che “la meccanica e non originale giustapposizione di trovati specifici del settore ed elementi acquisiti alla tecnica di settori diversi ma meccanicamente analoghi non registra quel minimo “salto” inventivo pagina http://bit.ly/2bFpFuu 9 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 documento indicato in perizia quale D1, ossia il già citato modello proprio anche Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. n. 7205/2016 15/07/2016 invenzioni per combinazione” (Trib. del Milano delle 17.12.1998). Del resto, ad analoga conclusione si giunge esaminando un’altra anteriorità, costituta dal prodotto da forno “Garbin” divulgato dall’anno 2008 (cfr. docc. E 11-14, allegati alla memoria tecnica di “ottenuti per piegatura di una lamiera metallica e presentano sezione a profilo aperto” (cfr. CTU, pag. 63). Per completezza, la rivendicazione n. 1 non risolve il problema tecnico che l’invenzione si premurava di risolvere, ossia quello di evitare danno ai singoli componenti in fase di assemblaggio, stoccaggio e trasporto. La nullità della rivendicazioni rivendicazione dipendenti, n. 1 ciascuna travolge delle infine quali tutte le introduce caratteristiche di mero dettaglio che non risolvono il problema tecnico oggetto del brevetto e non sono dotate, ognuna considerata, di alcuna altezza inventiva per le dettagliate considerazioni indicate nella CTU e qui integralmente richiamate. 4. La riformulazione ex art. 79, comma 3, c.p.i. del claim n. 1 Come già accennato, al fine di superare il vizio di estensione oltre il contenuto della domanda, Piron ha proceduto alla riformulazione, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ex art. 79 comma 3, c.p.i., del claim n. 1. Ha proposto in particolare il seguente testo “caratterizzata dal fatto che almeno scelti tra detti traversi (12) e detti montanti (13) sono profilati in lamiera metallica piegata pagina http://bit.ly/2bFpFuu 10 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 parte attrice). Esso, a sua volta, presenta montanti e traversi ottenuti mediante piegatura a Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. n. 7205/2016 del 15/07/2016 freddo di una lamina metallica protetta da un film di copertura in materia plastica presentanti sezione con profilo aperto”. Il termine “piegata” introdotto in sede di concessione amministrativa è stato cioè sostituito dalla locuzione “ottenuti mediante piegatura materia plastica”. A giudizio di entrambe le parti il claim n. 1, così modificato, è emendato dal vizio di indebito ampliamento oltre al contenuto della domanda iniziale. Parte attrice ha tuttavia eccepito che in tal guisa viene introdotta nella rivendicazione una caratteristica funzionale: sebbene il brevetto abbia ad oggetto un prodotto, nella parte caratterizzante a suo giudizio sarebbe stata inserita cioè una fase del procedimento di realizzazione dei montanti o traversi, rivendicando così il metodo della loro realizzazione, anziché indicare la struttura dei montanti e dei traversi della porta. Si tratterebbe cioè di un c.d. “product by process”, valido solo ove esso presenti i requisiti di brevettabilità e non sia rinvenibile alcuna altra informazione nella domanda di brevetto che possa consentire al richiedente di definire in maniera soddisfacente il prodotto. Il CTU (pur non condividendo tale impostazione e ritenendo tale nuovo claim, alla luce del testo descrittivo ex art. 52, comma 2, c.p.i., quale rivendicazione di prodotto) ha concluso per altra via per l’invalidità. pagina http://bit.ly/2bFpFuu 11 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 a freddo di una lamina metallica protetta da un film di copertura in Infatti tale riformulazione Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 n. 7205/2016 del 15/07/2016 introduce Repert. un problema interpretativo giacché non si comprende se: - se i montanti e/o traversi sono ricoperti da film protettivo durante il processo produttivo che viene rimosso nel corso dell’assemblaggio; montaggio. Nel primo caso, il prodotto finale non è distinto dall’arte nota, perché il film protettivo può essere rimosso. Dunque la riformulazione così interpretata è nulla per i motivi già esposti al punto 3.2. Nel secondo caso, la riformulazione -pur dotata di novità estrinseca, non esistendo alcuna anteriorità che mostri una porta di forno con montanti e/o traversi ricoperti di film plastico- manca tuttavia di contenuto inventivo, costituendo la mera sommatoria di soluzioni già note. E ciò considerato che: - per tecnico del ramo deve in via preliminare intendersi l’esperto non solo di forni da cucina, ma anche di tecnologia meccanica e metallurgica, di cui si compongono tali elettrodomestici. Quindi il tecnico del ramo deve conoscere altresì la common general knowledge inerente i processi produttivi ed i materiali impiegati in tali processi; - nel caso in esame, l’ambito della tecnica rilevante si estende anche al più ampio settore industriale della meccanica e della pagina http://bit.ly/2bFpFuu 12 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 - se i montanti e/o traversi rimangono dal film protettivo anche nel metallurgia, al quale si deve componenti, dovendosi fare Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert.per n. 7205/2016 15/07/2016 fare ricorso realizzare del i vari riferimento non solo al settore di utilizzazione del trovato, ma anche ad ambiti tecnologici affini (cfr. Trib. Torino 14.7.1997); - nell’ambito del settore della meccanica e della metallurgia, sono D2, sopra citato), così come l’impiego di una lamina ricoperta da un film plastico; - poiché le caratteristiche del film protettivo non sono rivendicate nel brevetto, deve ritenersi che tutti i film protettivi noti allo stato dell’arte siano idonei allo scopo (pena, in caso negativo, l’insufficiente descrizione); - lo stato della tecnica (si veda in proposito il brevetto inglese GB 1103225 A) già insegnava a utilizzare lamiere metalliche rivestite di un film protettivo in materia plastica, idonee ad essere impiegate per la realizzazione di profilati. E ciò proprio allo scopo di proteggere la superficie su cui vengono applicati da danni, graffi e sporco e tali soluzioni devono intendersi note al tecnico del ramo, così come sopra definito; - ricorrendo al criterio del “problem-solving approach”, il giudizio di ovvietà sul claim n. 1 così come riformulato è positivo, giacché il tecnico del ramo avrebbe ritenuto ovvio impiegare per lo scopo del trovato una lamiera già rivestita di materiale plastico per la produzione di profilati, essendo proprio scopo della stessa quello evitare danni e graffi che il titolo si propone di evitare. E, in pagina http://bit.ly/2bFpFuu 13 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 noti profilati dotati di sezioni con profilo aperto (cfr. documento proposito, va ricordato che Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. n.di7205/2016 il criterio identità del o 15/07/2016 di disomogeneità degli scopi da raggiungere attraverso il trovato è già stato più volte utilizzato da questo Tribunale per valutare se ritenere un’anteriorità nota al tecnico del ramo (cfr. Tribunale di Milano, 26.1.2012). essa è comunque nulla per mancanza di attività inventiva. La combinazione delle due anteriorità in essa operata si concreta infatti in una sostanziale sommatoria degli effetti delle soluzioni già singolarmente attuate, senza che qui si possa ravvisare il necessario salto inventivo ai fini della validità. 5. Il comando giudiziale Va dunque dichiarata la nullità integrale del brevetto Piron, sia nella versione originaria sia nella versione riformulata nel corso del giudizio. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza di Piron. Non sussistono infatti ragioni per accogliere la domanda, svolta dalla convenuta, di compensazione -anche solo parziale- delle stesse: da un lato, l’attrice è stata indotta ad avviare il giudizio a fronte delle iniziative penali, rivelatesi infondate, della convenuta e, dall’altro, non vi è né soccombenza reciproca né assoluta novità della questione trattata né infine mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti che giustifichino una deroga rispetto al principio generale della soccombenza. pagina http://bit.ly/2bFpFuu 14 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Dunque, anche così interpretando la riformulazione del claim n.1, Del resto, il rifiuto da parte Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. n. 7205/2016 del 15/07/2016 dell’attrice di accettare la proposta transattiva formulata da Piron solo in sede di precisazione delle conclusioni (di rinuncia da parte della titolare al brevetto litigioso, a spese integralmente compensate) non fa scattare il rimedio di cui all’art. 91, comma 1 ultima parte, c.p.c. a carico di utilità conseguite dall’attrice con la sentenza. Le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate –che si sono estese anche all’esame di validità di una riformulazione del brevetto oggetto di lite- e dell’espletamento dell’attività istruttoria. Vanno in particolare riconosciute le spese sopportate dall’attrice per la difesa tecnica di parte, aventi natura di allegazione difensiva tecnica e, dunque, rientranti tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, superato il giudizio di non superfluità e di non eccessività (cfr. Cass. n 84/2013). Qui le stesse sono riconosciute congrue nel limitato importo di € 5.000,00 e vengono ricondotte alla voce delle spese (cfr. all. C 1 e C 2 della relativa nota spese di Venix). Infine, a carico di Piron vengono poste definitivamente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa, Sezione A, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da Venix s.r.l. contro Piron s.r.l., con atto di citazione notificato in pagina http://bit.ly/2bFpFuu 15 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Venix: la proposta era infatti di portata inferiore rispetto alle data 30.9.2013, ogni altra Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016 RG n. 69074/2013 Repert. n. 7205/2016 del 15/07/2016 domanda, eccezione e difesa disattesa e rigettata, così provvede: 1) accerta e dichiara la nullità del brevetto italiano IT 1.396.980 di titolarità di Piron s.r.l., sia nella formulazione originariamente concessa sia nella riformulazione ex art. 79, comma 3, c.p.i. indicati in narrativa; 2) condanna Piron s.r.l. a rimborsare a Venix s.r.l. le spese di lite, che si liquidano in euro 20.000,00 di cui euro 6.500,00 per spese (di cui € 5.000,00 per spese di CTP) ed il residuo per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. e spese di registrazione; 3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate in corso di causa; 4) incarica la Cancelleria della comunicazione della presente sentenza ad UIBM per quanto di competenza. Così deciso in Milano, il 12.5.2016 Il Presidente dott.ssa Marina Tavassi Il giudice istruttore dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/2bFpFuu 16 di 16 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 effettuata nella comparsa di costituzione e risposta, per i motivi