La tipologia di prodotto ceduto influenza le

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La tipologia di prodotto ceduto influenza le
FISCO
STUDIO PROFESSIONALE DANIELA ERMINI
Smartphone e tablet nella rete del reverse charge
La tipologia di prodotto ceduto influenza le modalità di applicazione dell’IVA
/ Emanuele GRECO
Il DLgs. 24/2016, modificando l’art. 17 comma 6 lett. c)
del DPR 633/72, ha ricondotto all’ambito applicativo del
reverse charge le cessioni di console da gioco, tablet
PC e laptop, a decorrere dalle operazioni effettuate dal
2 maggio 2016.
Per contro, a decorrere dal 3 marzo 2016, non rientrano più nell’inversione contabile le cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari, nonché le cessioni di personal computer (disposizione, quest’ultima,
già disapplicata dal 2010 per incompatibilità con le
norme comunitarie).
Restano comunque confermate, ai sensi dell’art. 17
comma 6 lett. b) del DPR 633/72, le previsioni di reverse charge per le “apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative”, vale
a dire in buona sostanza i telefoni cellulari.
Per i cellulari, il reverse charge riguarda le sole cessioni “effettuate nella fase distributiva che precede il
commercio al dettaglio”, intendendosi invece escluse
le cessioni con “destinazione del bene al cessionarioutilizzatore finale, ancorché soggetto passivo” (circ.
Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2010 n. 59, § 2).
Viceversa, per le cessioni di console da gioco, tablet e
laptop tale condizione non è prevista, applicandosi il
reverse charge a prescindere dallo stadio di commercializzazione del bene (si veda “Al via il reverse charge
per tablet e laptop” del 30 aprile 2016).
Il reverse charge continua a riguardare, altresì, la componentistica dei PC (l’art. 17 comma 6 lett. c) fa riferimento ai dispositivi a circuito integrato, quali i microprocessori e le unità centrali di elaborazione), anche in
questo caso limitatamente alle cessioni “effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”. A differenza dei telefoni cellulari, qui
è la norma stessa a ricomprendere nel reverse charge
le sole cessioni nei confronti di soggetti passivi-rivenditori.
La complessità dei prodotti del settore e le articolate
disposizioni di legge recentemente novellate richiedono, ai fini dell’applicazione dell’IVA, alcune riflessioni
sulla natura merceologica dei beni ceduti.
La prima osservazione riguarda i laptop (voce 8471.30
della Nomenclatura combinata) che rappresentano un
sottogruppo della più ampia categoria dei personal
Eutekne.Info / Mercoledì, 18 maggio 2016
computer (voce 8471). Per i PC la previsione di reverse
charge era disapplicata tout court per effetto della Decisione del Consiglio Ue n. 710 del 25 novembre 2010.
Per cui, le cessioni di laptop, pur essendo ricomprese
formalmente nell’ambito applicativo dell’art. 17 del
DPR 633/72, non erano soggette a reverse charge, fino
al prodursi degli effetti della novella del DLgs. 24/2016
(2 maggio 2016).
Un altro tema riguarda la corretta qualificazione merceologica di tablet e smartphone.
I primi devono essere ricondotti alla voce doganale
8471.30 (la stessa dei PC portatili) che annovera le
“macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg,
che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo”.
Anche per gli smartphone, soprattutto per quelli più
avanzati sotto il profilo della funzionalità, dev’essere
indagata la natura merceologica, giacché da questa dipende lo stadio di applicazione del reverse charge (per
i PC portatili senza limitazioni soggettive, mentre per i
telefoni cellulari, limitata alle sole cessioni a rivenditori).
Stesse regole per smartphone e telefoni cellulari ai fini
IVA
La classificazione degli smartphone è nell’ambito della voce di Nomenclatura combinata 8517.12 (“Telefoni
per reti cellulari e per altre reti senza filo”).
Come indicano le Note esplicative alla Nomenclatura,
infatti, sono ricompresi anche i “telefoni mobili” dotati
della possibilità di svolgere altre funzioni (oltre alla telefonia), tra cui: invio e ricezione di SMS, MMS, posta
elettronica; commutazione di pacchetti per l’accesso a
internet; invio e ricezione di segnali di posizione; navigazione, programmazione di un percorso, cartografia,
messaggeria istantanea, telefonia vocale su internet
(voIP); computer palmare; giochi; ricezione di segnali
radio o televisivi; ripresa, registrazione e riproduzione
di suoni e immagini. A fronte delle descritte caratteristiche, per gli smartphone vigono, ai fini IVA, le stesse
regole previste per i telefoni cellulari e, dunque, l’applicazione del reverse charge in tutte le fasi distributive
che precedono la vendita al dettaglio.
STUDIO PROFESSIONALE DANIELA ERMINI
Prodotto
Fase distributiva
Decorrenza
Telefoni cellulari
Fase che precede la rivendita al dettaglio
Fino al 31 dicembre 2018
Componenti ed accessori dei telefoni
cellulari
Fase che precede la rivendita al dettaglio
Fino al 2 marzo 2016
Personal computer
--
Disapplicata
(fino al 2 marzo 2016)
PC portatili (laptop)
Irrilevante
Dal 2 maggio 2016 al 31 dicembre
2018
Componenti dei PC (dispositivi a circuito
integrato)
Prima dell’installazione in prodotti destinati al
consumatore finale
Fino al 31 dicembre 2018
Tablet e console da gioco
Irrilevante
Dal 2 maggio 2016 al 31 dicembre
2018
Eutekne.Info / Mercoledì, 18 maggio 2016