Tablet e laptop, reverse charge “limitato”

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Tablet e laptop, reverse charge “limitato”
FISCO
STUDIO PROFESSIONALE DANIELA ERMINI
Tablet e laptop, reverse charge “limitato”
L’Agenzia ha chiarito che l’inversione contabile si applica alle sole cessioni che precedono il
commercio al dettaglio
/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA
Per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, il
meccanismo del reverse charge (introdotto con il
DLgs. 24/2016, a decorrere dal 2 maggio 2016) si applica nelle sole fasi di commercializzazione che precedono la vendita al dettaglio.
Il chiarimento è stato fornito con la circolare n. 21
dell’Agenzia delle Entrate di ieri, in analogia a quanto
già indicato a suo tempo in merito alle cessioni di telefoni cellulari (cfr. circolare n. 59/2010).
La ratio della descritta limitazione risiede nel fatto
che, nella fase del commercio al dettaglio, l’attività di
commercializzazione dei prodotti è caratterizzata da
una frequenza tale da rendere eccessivamente onerosa la previsione del reverse charge.
Devono, quindi, ritenersi applicabili anche alle cessioni di console da gioco, tablet e laptop i chiarimenti già
forniti con la risoluzione n. 36/2011, ove si affermava
che il riferimento al commercio al dettaglio “deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972”. Con la
conseguenza che “sono escluse dall’obbligo di reverse
charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da
«commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al
pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante» (…), in quanto, in tali ipotesi, le cessioni dei beni in argomento sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari - utilizzatori finali dei beni,
ancorché soggetti passivi IVA”.
E, secondo quanto già indicato nella risoluzione n.
36/2011, l’esclusione dall’obbligo di reverse charge “torna, altresì, applicabile anche a soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali”, sempreché la
cessione non risulti effettuata per la successiva rivendita del prodotto a terzi.
Sotto il profilo oggettivo, l’estensione dell’inversione
contabile prevista dal DLgs. 24/2016 riguarda le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, secondo
quanto previsto dal novellato art. 17 comma 6 lett. c)
del DPR 633/72.
Per una corretta applicazione dell’IVA, l’Agenzia chiarisce che dovrà farsi riferimento alle voci di Nomenclatura combinata che identificano i prodotti in questione e quindi:
- il codice 9504.50.00, per le console da gioco;
- il codice 8471.30.00, sia per i tablet PC che per i laptop.
L’Agenzia precisa, altresì, che, per individuare corretta-
Eutekne.Info / Giovedì, 26 maggio 2016
mente i beni ai fini del reverse charge, non rileva la denominazione “commerciale” del prodotto, bensì il fatto
che si tratti di beni della stessa qualità commerciale,
aventi le stesse caratteristiche tecniche nonché lo
stesso codice di Nomenclatura combinata.
La circolare n. 21 non fornisce ulteriori indicazioni innovative sull’ambito di applicazione della norma novellata, richiamando piuttosto i principi generali che
governano la disciplina del reverse charge, ossia:
- l’obbligo di assolvimento dell’IVA in capo al destinatario della cessione territorialmente rilevante, purché
soggetto passivo d’imposta;
- il permanere del descritto obbligo di assolvere l’imposta anche in capo al cessionario privo di stabile organizzazione in Italia, essendo questi tenuto ad identificarsi ai fini IVA in Italia (cfr. ris. Agenzia delle Entrate
n. 28/2012);
- l’obbligo del cedente di emettere fattura senza addebito d’imposta e con l’indicazione della norma che prevede il reverse charge (nella specie, l’art. 17 comma 6
lett. c) del DPR 633/72);
- l’obbligo per il cessionario di integrare la fattura con
l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e di
annotarla nel registro delle fatture emesse (o in quello
dei corrispettivi), oltre che nel registro degli acquisti.
La circolare n. 21 ricorda che la disposizione che ha introdotto il reverse charge per le cessioni di console da
gioco, tablet PC e laptop si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018. La misura ha, infatti, carattere temporaneo,
secondo quanto previsto dall’art. 199-bis della direttiva
2006/112/UE, in base al quale è data facoltà agli Stati
membri di prevedere il reverse charge per determinate tipologie di operazioni (tra le quali figurano le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop), per un periodo minimo di due anni, ma nei limiti della data del
31 dicembre 2018.
Da ultimo, per quanto riguarda il regime sanzionatorio
relativo all’omessa o errata applicazione del reverse
charge, la circolare specifica che si dovrà fare riferimento al disposto dell’art. 6 commi 9-bis1 e 9-bis2 del
DLgs. 471/97, di recente introduzione. Anche in questo
caso (come già avvenuto per il reverse charge nel settore edile), l’Agenzia delle Entrate specifica che sono
fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti
per le operazioni effettuate dal momento in cui la norma ha esplicato efficacia (2 maggio 2016) e la data di
pubblicazione della circolare n. 21 (25 maggio 2016), per
i quali non dovranno quindi essere applicate sanzioni
per le violazioni eventualmente commesse.