16.13bis Nuove fattispecie reverse charge

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16.13bis Nuove fattispecie reverse charge
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Bergamo, giugno 2016
CIRCOLARE N. 13bis/Consulenza aziendale
OGGETTO: NUOVE FATTISPECIE REVERSE CHARGE: CONSOLE DA
GIOCO, TABLET PC, LAPTOP, CELLULARI DAL 2 MAGGIO 2016 – novità
circolare 21/E del 25 maggio 2016
In attuazione della delega contenuta nella “Legge di delegazione europea 2013” il
Governo ha approvato un Decreto nel quale è prevista l’estensione del reverse charge
alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop.
L’operatività delle nuove disposizioni ha natura temporanea in quanto il reverse charge
è applicabile dal 2.5.2016 (60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto) al 31.12.2018.
Lo scorso 25 maggio l’Agenzia Entrate è intervenuta sull’argomento chiarendo che la
nuova norma trova applicazione per le sole cessioni effettuate nella fase distributiva
che precede il commercio al dettaglio.
Relativamente alla fattispecie in oggetto, al comma 6 dell’art. 17 sono apportate le
seguenti modifiche:
- CELLULARI: alla lett. b) è soppresso il riferimento ai “loro componenti ed
accessori”. Il reverse charge è quindi limitato alle cessioni di telefoni cellulari
soggetti alla tassa CC.GG. ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72.
- TABLET PC, CONSOLE DA GIOCO, LAPTOP, MICROCESSORI: la lett. c)
relativa alle “cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori”
è sostituita con “cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle
cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità
centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti
destinati al consumatore finale”.
Va evidenziato che la previsione della nuova lett. c) limitatamente alle cessioni
di “dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di
elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore
finale” è già operativa dall’1.4.2011 a seguito della citata Decisione UE n.
2010/710/UE.
Con Circolare 23 dicembre 2010 n.59 l’Agenzia Entrate aveva chiarito per il reverse
charge di telefoni cellulari e microprocessori quanto segue:
- il meccanismo del r.c. è applicabile solamente nella fase distributiva che precede
il commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, invece, sono soggette
all’applicazione del regime ordinario;
- il meccanismo in esame non è applicabile alle cessioni di beni effettuate da
soggetti che aderiscono al regime dei minimi.
SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale – soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L.
24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 - tel. 035.3833170 fax 035.3833270 [email protected]
codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v.
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Richiamando la medesima interpretazione con circolare 21E/2016 l’Agenzia ha
confermato che il reverse charge a TABLET PC, CONSOLE DA GIOCO, LAPTOP si
rende applicabile solo per le cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il
commercio al dettaglio.
In sintesi, qualora venisse acquistato un laptop per la successiva rivendita l’acquisto
dovrà essere assoggettato a reverse charge, diversamente per gli acquisti effettuati per
utilizzo diretto risulterà applicabile l’Iva nelle ordinarie modalità.
IDENTIFICAZIONE PRODOTTI
Relativamente all’ambito oggettivo l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 21/E
individua puntualmente i beni a cui è applicabile il reverse charge utilizzando gli
specifici codici della Nomenclatura Combinata (NC) come segue:
console da gioco (NC 9504 50 00)
tablet PC (NC 8471 30 00)
laptop (NC 8471 30 00)
Il citato codice 9504 50 00 riguarda le console e apparecchi per videogiochi, diversi da
quelli della sottovoce 9504 30.
Come desumibile dalle Note della Nomenclatura Combinata il citato codice 9504 50 00
comprende:
a) console per videogiochi da cui l’immagine è riprodotta su un televisore, un monitor o
un altro schermo o un’altra superficie;
b) apparecchi per videogiochi con schermo incorporato, anche portatili.
Non sono ricomprese le console o gli apparecchi per videogiochi che funzionano a
monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento
(sottovoce 9504 30).
Il citato codice 84713000 riguarda le macchine automatiche per l’elaborazione
dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno
una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo.
Ai fini dell’individuazione dei suddetti beni non rileva la denominazione commerciale,
bensì “la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le
stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC)”.
TABELLA RIEPILOGATIVA REVERSE CHARGE
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con la sintesi delle diverse fattispecie di
reverse charge attualmente in vigore:
SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale – soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L.
24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 - tel. 035.3833170 fax 035.3833270 [email protected]
codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v.
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