16.13bis Nuove fattispecie reverse charge
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16.13bis Nuove fattispecie reverse charge
S E A V Bergamo, giugno 2016 CIRCOLARE N. 13bis/Consulenza aziendale OGGETTO: NUOVE FATTISPECIE REVERSE CHARGE: CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC, LAPTOP, CELLULARI DAL 2 MAGGIO 2016 – novità circolare 21/E del 25 maggio 2016 In attuazione della delega contenuta nella “Legge di delegazione europea 2013” il Governo ha approvato un Decreto nel quale è prevista l’estensione del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop. L’operatività delle nuove disposizioni ha natura temporanea in quanto il reverse charge è applicabile dal 2.5.2016 (60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto) al 31.12.2018. Lo scorso 25 maggio l’Agenzia Entrate è intervenuta sull’argomento chiarendo che la nuova norma trova applicazione per le sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Relativamente alla fattispecie in oggetto, al comma 6 dell’art. 17 sono apportate le seguenti modifiche: - CELLULARI: alla lett. b) è soppresso il riferimento ai “loro componenti ed accessori”. Il reverse charge è quindi limitato alle cessioni di telefoni cellulari soggetti alla tassa CC.GG. ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72. - TABLET PC, CONSOLE DA GIOCO, LAPTOP, MICROCESSORI: la lett. c) relativa alle “cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori” è sostituita con “cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”. Va evidenziato che la previsione della nuova lett. c) limitatamente alle cessioni di “dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale” è già operativa dall’1.4.2011 a seguito della citata Decisione UE n. 2010/710/UE. Con Circolare 23 dicembre 2010 n.59 l’Agenzia Entrate aveva chiarito per il reverse charge di telefoni cellulari e microprocessori quanto segue: - il meccanismo del r.c. è applicabile solamente nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, invece, sono soggette all’applicazione del regime ordinario; - il meccanismo in esame non è applicabile alle cessioni di beni effettuate da soggetti che aderiscono al regime dei minimi. SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale – soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L. 24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 - tel. 035.3833170 fax 035.3833270 [email protected] codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v. S E A V Richiamando la medesima interpretazione con circolare 21E/2016 l’Agenzia ha confermato che il reverse charge a TABLET PC, CONSOLE DA GIOCO, LAPTOP si rende applicabile solo per le cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. In sintesi, qualora venisse acquistato un laptop per la successiva rivendita l’acquisto dovrà essere assoggettato a reverse charge, diversamente per gli acquisti effettuati per utilizzo diretto risulterà applicabile l’Iva nelle ordinarie modalità. IDENTIFICAZIONE PRODOTTI Relativamente all’ambito oggettivo l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 21/E individua puntualmente i beni a cui è applicabile il reverse charge utilizzando gli specifici codici della Nomenclatura Combinata (NC) come segue: console da gioco (NC 9504 50 00) tablet PC (NC 8471 30 00) laptop (NC 8471 30 00) Il citato codice 9504 50 00 riguarda le console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30. Come desumibile dalle Note della Nomenclatura Combinata il citato codice 9504 50 00 comprende: a) console per videogiochi da cui l’immagine è riprodotta su un televisore, un monitor o un altro schermo o un’altra superficie; b) apparecchi per videogiochi con schermo incorporato, anche portatili. Non sono ricomprese le console o gli apparecchi per videogiochi che funzionano a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento (sottovoce 9504 30). Il citato codice 84713000 riguarda le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo. Ai fini dell’individuazione dei suddetti beni non rileva la denominazione commerciale, bensì “la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC)”. TABELLA RIEPILOGATIVA REVERSE CHARGE Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con la sintesi delle diverse fattispecie di reverse charge attualmente in vigore: SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale – soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L. 24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 - tel. 035.3833170 fax 035.3833270 [email protected] codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v. S E A V SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale – soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L. 24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 - tel. 035.3833170 fax 035.3833270 [email protected] codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v. S E A V SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale – soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L. 24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 - tel. 035.3833170 fax 035.3833270 [email protected] codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v.