Circolare 22-2016 - Studio Paolo Simoni

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Circolare 22-2016 - Studio Paolo Simoni
Studio Paolo Simoni
Dottori Commercialisti Associati
Bologna, 23/03/2016
Dott. Paolo Simoni
Dott. Grazia Marchesini
Dott. Alberto Ferrari
Dott. Federica Simoni
Dott. Enrico Ferra
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Rag. Lidia Gandolfi
Ai Signori Clienti
Loro Indirizzi
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Dott. Francesco Ferrari
Dott. Agostino Mazziotti
Dott. Riccardo Righi
CIRCOLARE N. 22/2016 – NOVITA’ IN MATERIA DI REVERSE CHARGE
Gentili Clienti,
con la presente circolare lo Studio illustra, ad integrazione della Circolare dello Studio
n. 10 del 29/01/2016, le novità in materia di reverse charge introdotte dal D.Lgs. n. 24
dell’11 febbraio 2016.
Facendo riferimento alla precedente circolare dello Studio n. 10 del
29/01/2016, sono state apportate infatti modifiche a due delle fattispecie di
applicazione del meccanismo del reverse charge, ovvero: cessione di telefoni cellulari
e cessione di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di
elaborazione.
Telefoni cellulari
Il suddetto Decreto Legislativo ha modificato la lettera b) del comma 6
dell’articolo 17, DPR 633/72, eliminando il riferimento ai “loro componenti ed
accessori”. Pertanto, secondo la nuova formulazione normativa, il meccanismo del
reverse charge si applica alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio
pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al DPR 641/72, come sostituita,
da ultimo, dal DM 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995.
Circuiti integrati
L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs 24/2016 ha sostituito la lettera c) del comma
6, articolo 17 del DPR 633/72, eliminando, anche in questo caso, il riferimento ai
“componenti ed accessori” e estendendo l’applicazione del regime del reverse charge
ad alcune fattispecie di seguito elencate. Secondo la nuova norma, l’inversione
contabile è da applicarsi alle cessioni di:
- console da gioco
- tablet PC
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Via D’Azeglio n. 27 – 40123 Bologna – Tel. 051-233741 – Fax 051-225955
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Studio Paolo Simoni
Dottori Commercialisti Associati
SEGUE LETTERA DEL 23/03/2016
laptop (computer portatili)
dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di
elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al
consumatore finale.
Si ricorda che, anche per le prime tre fattispecie, il regime del reverse charge si
applica alle operazioni effettuate nelle fasi di commercializzazione precedenti alla
vendita al dettaglio, purché il cessionario sia un soggetto passivo dell’imposta.
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Entrata in vigore delle modifiche
Il Decreto Legislativo 24/2016 è entrato in vigore il 3 marzo 2016. Per quanto
riguarda le novità relative alla lettera c) del sesto comma dell’articolo 17, DPR 633/72
(estensione del reverse charge a console da gioco, tablet e laptop ed eliminazione del
riferimento ai “componenti accessori”), le modifiche si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal sessantesimo giorno di entrata in vigore del predetto Decreto,
ovvero dal 2 maggio 2016.
Inoltre, il D.Lgs. 24/2016, introducendo il comma 8 nell’articolo 17 del DPR
633/72, pone un limite temporale all’applicazione del reverse charge per alcune
fattispecie, tra cui le suddette operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 6 del
medesimo art. 17. Secondo il nuovo comma 8, in tali casi il reverse charge si applica
per le operazioni effettuate fino al 31/12/2018.
Rimango a disposizione per qualunque ulteriore informazione o
chiarimento.
Cordiali saluti.
Rag. Lidia Gandolfi
LG/rr
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