Circolare 22-2016 - Studio Paolo Simoni
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Circolare 22-2016 - Studio Paolo Simoni
Studio Paolo Simoni Dottori Commercialisti Associati Bologna, 23/03/2016 Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica Simoni Dott. Enrico Ferra • Rag. Lidia Gandolfi Ai Signori Clienti Loro Indirizzi ----------------------- Dott. Francesco Ferrari Dott. Agostino Mazziotti Dott. Riccardo Righi CIRCOLARE N. 22/2016 – NOVITA’ IN MATERIA DI REVERSE CHARGE Gentili Clienti, con la presente circolare lo Studio illustra, ad integrazione della Circolare dello Studio n. 10 del 29/01/2016, le novità in materia di reverse charge introdotte dal D.Lgs. n. 24 dell’11 febbraio 2016. Facendo riferimento alla precedente circolare dello Studio n. 10 del 29/01/2016, sono state apportate infatti modifiche a due delle fattispecie di applicazione del meccanismo del reverse charge, ovvero: cessione di telefoni cellulari e cessione di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. Telefoni cellulari Il suddetto Decreto Legislativo ha modificato la lettera b) del comma 6 dell’articolo 17, DPR 633/72, eliminando il riferimento ai “loro componenti ed accessori”. Pertanto, secondo la nuova formulazione normativa, il meccanismo del reverse charge si applica alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al DPR 641/72, come sostituita, da ultimo, dal DM 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. Circuiti integrati L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs 24/2016 ha sostituito la lettera c) del comma 6, articolo 17 del DPR 633/72, eliminando, anche in questo caso, il riferimento ai “componenti ed accessori” e estendendo l’applicazione del regime del reverse charge ad alcune fattispecie di seguito elencate. Secondo la nuova norma, l’inversione contabile è da applicarsi alle cessioni di: - console da gioco - tablet PC INPACT Via D’Azeglio n. 27 – 40123 Bologna – Tel. 051-233741 – Fax 051-225955 E-mail:[email protected] –Sito: www.studioassociatosimoni.it SOCIO INPACT – INTERNATIONAL NETWORK OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AND TAX ADVISERS Studio Paolo Simoni Dottori Commercialisti Associati SEGUE LETTERA DEL 23/03/2016 laptop (computer portatili) dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Si ricorda che, anche per le prime tre fattispecie, il regime del reverse charge si applica alle operazioni effettuate nelle fasi di commercializzazione precedenti alla vendita al dettaglio, purché il cessionario sia un soggetto passivo dell’imposta. - Entrata in vigore delle modifiche Il Decreto Legislativo 24/2016 è entrato in vigore il 3 marzo 2016. Per quanto riguarda le novità relative alla lettera c) del sesto comma dell’articolo 17, DPR 633/72 (estensione del reverse charge a console da gioco, tablet e laptop ed eliminazione del riferimento ai “componenti accessori”), le modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno di entrata in vigore del predetto Decreto, ovvero dal 2 maggio 2016. Inoltre, il D.Lgs. 24/2016, introducendo il comma 8 nell’articolo 17 del DPR 633/72, pone un limite temporale all’applicazione del reverse charge per alcune fattispecie, tra cui le suddette operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 6 del medesimo art. 17. Secondo il nuovo comma 8, in tali casi il reverse charge si applica per le operazioni effettuate fino al 31/12/2018. Rimango a disposizione per qualunque ulteriore informazione o chiarimento. Cordiali saluti. Rag. Lidia Gandolfi LG/rr INPACT Via D’Azeglio n. 27 – 40123 Bologna – Tel. 051-233741 – Fax 051-225955 E-mail:[email protected] –Sito: www.studioassociatosimoni.it SOCIO INPACT – INTERNATIONAL NETWORK OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AND TAX ADVISERS