Federimpresanews N. 3 aprile 2011 - Confartigianato Federimpresa

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Federimpresanews N. 3 aprile 2011 - Confartigianato Federimpresa
1____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
REVERSE CHARGE SU CESSIONI CELLULARI E COMPONENTI P.C.
Dall’1.4.2011,
decorre
l’obbligo
di
applicazione del “reverse charge” alle
cessioni, che si verificano in tutte le fasi di
commercializzazione precedenti la vendita al
dettaglio, di telefoni cellulari e di
componenti di personal computer.
Con la Decisione di esecuzione del Consiglio
UE 22.11.2010, n. 2010/710/UE, pubblicata
sulla G.U.U.E. 25.11.2010, n. L 309/5, l’Italia
è stata autorizzata ad applicare il “reverse
charge” alle cessioni di:
a)
telefoni cellulari, concepiti come
dispositivi fabbricati o adattati per essere
connessi a una rete munita di licenza e
funzionanti a frequenze specifiche, con o
senza altro utilizzo;
b)
dispositivi a circuito integrato quali
microprocessori
e
unità
centrali
di
elaborazione prima della loro installazione
in prodotti destinati al consumatore
finale”.
In
considerazione
del
fatto
che
l’autorizzazione UE è giustificata dall’intento
di eliminare l’evasione IVA “che si verifica, di
regola, nelle cessioni che precedono il
commercio al dettaglio”, l’Agenzia delle
Entrate nella citata Circolare n. 59/E, ha
altresì specificato che il ”reverse charge”:
• trova applicazione “per le cessioni
dei beni in argomento che si verificano
in tutte le fasi di commercializzazione
precedenti la vendita al dettaglio”;
• “non trova applicazione per la fase
del
commercio
al
dettaglio”,
caratterizzata dalla “destinazione del
bene al cessionario-utilizzatore
finale, ancorché soggetto passivo”.
Numero 3 – Aprile 2011
Consulenza fiscale:
Reverse charge su cessioni cellulari
e componenti P.C.
Pag. 1
Consulenza del lavoro:
Trasmissione telematica dei certificati
di malattia
Pag. 4
Ambiente & Sicurezza
Modifiche trasporto rifiuti in
conto proprio
Pag. 5
Sistri
Pagamento contributi anno 2011
Pag.
Qualita' & innovazione:
Screening brevetti e tecnologie
Pag. 7
Privacy
Informativa e sito web
Pag. 8
Lo scadenzario dei principali
bandi del credito
Pag. 9
6
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Ora, con la Risoluzione 31.3.2011, n. 36/E
l’Agenzia, precisando che comunque il
cedente non ha l’obbligo di acquisire
alcuna
specifica
attestazione
e/o
dichiarazione da parte dell’acquirente
comprovante la propria qualifica di
utilizzatore finale, anche se soggetto
passivo IVA, interviene
a fornire ulteriori chiarimenti in merito
all’applicazione del regime in esame.
Si rammenta che l’applicazione del “reverse
charge” comporta che:
• il cedente emette una fattura senza
indicazione dell’IVA, specificando
espressamente
che
“trattasi
di
cessione soggetta a reverse charge
ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
con applicazione dell’IVA a carico del
destinatario della fattura”;
• l’acquirente soggetto passivo IVA è il
debitore
dell’imposta
e
per
l’assolvimento della stessa deve
integrare la fattura ricevuta con
aliquota ed imposta e annotare la
stessa nel registro degli acquisti e
in
quello
delle
fatture
emesse/corrispettivi.
CESSIONI DI TELEFONI CELLULARI
AMBITO SOGGETTIVO
Il “reverse charge” è applicabile alle
cessioni di telefoni cellulari effettuate
nella fase distributiva che precede la
vendita al dettaglio.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle
Entrate nella citata Risoluzione n. 36/E, sono
pertanto escluse dalla disposizione in
esame le cessioni poste in essere da:
• soggetti che esercitano l’attività di
commercio al minuto e attività
assimilate ex art. 22, DPR n. 633/72,
ossia dai commercianti al minuto
che esercitano l’attività:
– in locali aperti al pubblico;
– in spacci interni,
–
mediante
apparecchi
di
distribuzione;
– per corrispondenza;
– a domicilio o in forma ambulante;
in quanto effettuate, di regola, nei
confronti di acquirenti / utilizzatori finali dei
beni (ancorché soggetti passivi IVA);
Numero 3 – Aprile 2011
•
soggetti diversi dai commercianti al
minuto ex art. 22, DPR n. 633/72 che
comunque effettuano la cessione
direttamente
a
acquirenti
/
utilizzatori finali.
AMBITO OGGETTIVO
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate
nella Risoluzione n. 36/E in esame, il
reverse charge riguarda le cessioni aventi
ad oggetto dispositivi che hanno, quale
principale funzione, quella di consentire di
fruire dei servizi di fonia mobile.
CESSIONE
DI
ACCESSORI
E
COMPONENTI DI TELEFONI CELLULARI
Le cessioni di componenti ed accessori
(caricabatteria, auricolari, ecc.) di telefoni
cellulari sono, in linea generale, escluse
dal “reverse charge”.
Infatti, ancorché il citato art. 17, comma 6,
DPR n. 633/72 preveda l’applicazione di
tale
meccanismo
oltre
che
alle
apparecchiature terminali per il servizio
pubblico radiomobile terrestre e relativi
componenti ed accessori, l’autorizzazione
UE ha limitato lo stesso ai soli “telefoni
cellulari”.
Tuttavia, la cessione dei componenti ed
accessori nell’ambito della cessione di
un telefono cellulare, al fine di completarla
o integrarla, configurando un’operazione
accessoria a quella principale ex art. 12,
DPR n. 633/72, va assoggettata al
medesimo trattamento IVA di quest’ultima,
con
conseguente
applicazione
del
“reverse charge”.
CESSIONI DI DISPOSITIVI A CIRCUITO
INTEGRATO
AMBITO SOGGETTIVO
Anche con riguardo alle cessioni di
dispositivi a circuito integrato, il “reverse
charge” è applicabile soltanto a quelle
effettuate
nella
fase
di
commercializzazione che precede la
vendita al dettaglio.
In particolare, secondo quanto chiarito
dall’Agenzia delle Entrate nella citata
Risoluzione n. 36/E, il “reverse charge”
interessa le cessioni di tali dispositivi:
 prima della loro installazione in beni
destinati al consumo finale;
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 a prescindere dal fatto che l’acquirente
abbia intenzione, dopo l’acquisto, di
installare/ assemblare gli stessi in
prodotti destinati al consumo finale,
anche a seguito di prestazioni di riparazione
e manutenzione.
Di conseguenza l’acquisto di tali dispositivi
da un soggetto diverso da un commerciante
al minuto comporta l’obbligo per l’acquirente
di assolvere l’imposta tramite il “reverse
charge”. Lo stesso, in caso di successiva
cessione, emette:
 una fattura con applicazione del
“reverse charge” se la cessione, effettuata
nei confronti di un soggetto passivo nella
fase precedente la vendita al dettaglio, ha ad
oggetto il solo dispositivo;
 una fattura con applicazione dell’IVA se
il dispositivo è incorporato in un bene
complesso ovvero nell’ipotesi in cui tale
dispositivo è utilizzato nell’ambito di una
prestazione di servizi (ad esempio,
riparazione).
AMBITO OGGETTIVO
Come accennato, per effetto di quanto
sancito
dall’autorizzazione
UE,
la
disposizione dell’art. 17, comma 6, DPR
n. 633/72 che fa riferimento ai personal
computer e loro accessori, risulta
applicabile
limitatamente
ad
alcuni
componenti degli stessi.
In particolare, il “reverse charge” si applica
alle cessioni di tutti i dispositivi a circuito
integrato quali microprocessori e unità
centrali di elaborazione, comprese, come
chiarito nella Risoluzione n. 36/E in esame,
le cessioni di beni destinati ad essere
installati in apparati analoghi ai personal
computer, quali, ad esempio, i server
aziendali.
Ai fini dell’individuazione dei circuiti integrati
elettronici l’Agenzia fa riferimento a quanto
individuato
nel codice NC 8542 31 90 della
nomenclatura tariffaria e statistica e alla
tariffa doganale comune di cui all’allegato I
del Regolamento CEE n. 2658/87, ossia:
NOMENCLATURA TARIFFARIA E STATISTICA E TARIFFA DOGANALE COMUNE
ALLEGATO I, REGOLAMENTO CEE N. 2658/87
CODICE NC
DESCRIZIONE
8542 31
Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con
memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di
sincronizzazione o altri circuiti:
8542 31 10
Merci specificate nella nota 8 b) 3):
“circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici
interconnessi, combinati in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più
substrati isolanti, con o senza leadframe, ma senza altri elementi di circuiti attivi o
passivi”.
8542 31 90
Altri
ASPETTI OPERATIVI
NOTE DI VARIAZIONE RELATIVE A
CESSIONI EFFETTUATE ANTE 1.4.2011
Come accennato, le disposizioni in esame
sono applicabili dall’1.4.2011.
Di conseguenza:
 alle note di variazione emesse per la
rettifica dell’imponibile / IVA riferite a
cessioni effettuate entro il 31.3.2011, non
è applicabile il “reverse charge”;
 alle note di variazione emesse per la
rettifica dell’imponibile / IVA riferite a
cessioni
effettuate
dall’1.4.2011
in
“reverse charge” è applicabile il “reverse
Numero 3 – Aprile 2011
charge”. In tal caso pertanto l’obbligo /
facoltà
di
rettifica
dell’IVA
grava
sull’acquirente; il cedente dovrà pertanto
annotare la variazione nei registri IVA
rettificando l’imponibile originario.
INDICAZIONE SEPARATA IN
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
L’Agenzia delle Entrate ha infine specificato
che nel mod. IVA 2012, relativo al 2011, le
operazioni in esame dovranno essere
indicate in appositi righi dei quadri VE e VJ.
Daniele Gaspari
[email protected]
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TRASMISSIONE TELEMATICA
DEI CERTIFICATI DI MALATTIA
Già nella Finanziaria 2005, era stata introdotta la
norma che prevedeva, da parte del medico curante,
l’obbligo di trasmissione telematica dei certificati di
malattia all’INPS, pur mantenendo in capo al
lavoratore l’onere di recapitare ovvero inviare a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
l’attestazione di malattia al datore di lavoro. Tale
disposizione non ha però trovato attuazione a causa
della mancata emanazione dei necessari decreti.
Il Collegato Lavoro ( Legge n. 183/2010) ha dato
nuovo impulso all’attuazione di tale processo
prevedendone la decorrenza, in tutti i casi di
assenza per malattia dei dipendenti di datori di
lavoro privati, dal 1° gennaio 2010.
In base a queste normative quindi:
• i medici dipendenti del SSN o in regime di
convenzione
sono
tenuti
a
trasmettere
telematicamente all’INPS il certificato di malattia
del lavoratore, rilasciandone copia cartacea
all’interessato,
• l’INPS mette a disposizione del lavoratore il
certificato mediante accesso al sito internet
dell’Istituto (identificazione con PIN), e a
disposizione del datore di lavoro
l’attestazione di malattia del lavoratore (invio
diretto tramite PEC o visualizzazione sul sito
dell’Istituto tramite PIN),
• il lavoratore è comunque tenuto, entro due
giorni dal rilascio, a recapitare ovvero inviare a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
l’attestazione di malattia al datore di lavoro,
salvo il caso in cui quest’ultimo ne richieda l’invio
telematico all’INPS.
GLI ULTIMI CHIARIMENTI
La circolare congiunta n. 4 del 18 marzo 2011 del
Ministero del Lavoro e del Dipartimento della
Pubblica Amministrazione, chiarisce che:
• le attestazioni di malattia relative ai certificati
ricevuti, sono immediatamente inviate dall’INPS
per via telematica ai datori di lavoro pubblici e
privati,
• l’invio telematico dei certificati e delle attestazioni
di malattia sostituisce totalmente i documenti
cartacei.
Ciò significa che dal 17 giugno 2011:
-il lavoratore non è più obbligato ad inviare, entro
due giorni dal rilascio, l’attestato di malattia al
proprio datore di lavoro.
-il datore di lavoro non potrà più chiedere al
lavoratore assente per malattia l’invio della copia
cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà
prenderne visione avvalendosi esclusivamente dei
servizi posti in essere dall’INPS (invio tramite PEC o
visualizzazione tramite PIN sul sito internet
dell’Istituto).
Numero 3 – Aprile 2011
NUOVO PERCORSO DELLA CERTIFICAZIONE
DELLA MALATTIA
Di seguito, si riassume il nuovo “procedimento” di
certificazione della malattia stabilito dalla circolare in
oggetto.
Oneri del lavoratore
In capo al lavoratore ricorrono i seguenti oneri:
• fornire al medico curante la propria tessera
sanitaria,
• chiedere al medico il numero di protocollo
identificativo del certificato inviato per via
telematica (può anche chiederne copia cartacea
ovvero l’invio alla propria casella di posta elettronica
in formato pdf),
• segnalare tempestivamente al proprio datore di
lavoro la propria assenza e l’indirizzo di
reperibilità, qualora diverso dalla residenza o
domicilio abituale,
• fornire al proprio datore di lavoro il numero di
protocollo identificativo del
certificato medico (qualora il datore lo richieda).
Qualora risulti impossibile, per il medico, inviare
telematicamente il certificato di malattia, il
lavoratore deve recapitare, o inviare a mezzo
raccomandata con avviso di recapito, l’attestazione
al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il
certificato di malattia all’INPS.
Oneri del datore di lavoro
Il datore di lavoro, non potendo più chiedere copia
cartacea dell’attestazione di malattia al dipendente,
potrà quindi avvalersi esclusivamente dei servizi
messi a disposizione dall’INPS:
• accesso diretto al sistema INPS tramite codice
PIN
• ricezione dei certificati alla casella di posta
elettronica certificata (PEC) indicata all’INPS in
sede di domanda del servizio
Si chiarisce che è onere del datore di lavoro
richiedere all’INPS l’attivazione
del servizio di invio automatico delle attestazioni
di malattia alla posta elettronica certificata o
l’attivazione di un codice PIN da utilizzare per la
visualizzazione on line delle attestazioni di
malattia.
Il Ministero del Lavoro, infine, chiarisce che i datori
di lavoro privati potranno (appena possibile)
avvalersi dei servizi sopra descritti anche per
tramite dei propri intermediari (Confartigianato )
• aderendo ai servizi messi a disposizione per la
trasmissione telematica delle attestazioni di
malattia, potranno usufruire del nuovo servizio
per la richiesta online delle visite fiscali,
prossimo al rilascio da parte dell’Istituto.
Patrizia Pizzinelli
[email protected]
5____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
MODIFICHE AL TRASPORTO RIFIUTI
IN C/PROPRIO
recenti modifiche al
decreto
legislativo 152/06 obbligano le imprese
artigiane che intendono trasportare i rifiuti
prodotti dalla propria attività lavorativa ad
osservare nuove prassi in aggiunta
all’obbligo di iscrizione all'Albo Gestori
Ambientali quali l’obbligo di dotarsi entro il
01 giugno del 2011 del registro di carico e
scarico nei cantieri per il trasporto dei propri
rifiuti non pericolosi.
Le
Tra le novità introdotte, in particolare,
si stabilisce che coloro trasportano i propri
rifiuti non pericolosi dovranno dotarsi di un
registro di carico e scarico per cantiere .
Entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del
rifiuto e dal relativo scarico dovranno essere
annotate sul registro le caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti.
Rammentiamo che il provvedimento di
iscrizione all’albo Gestori Ambientali ha una
validità decennale e rimane in vigore solo
se vengono pagati i diritti di iscrizione entro
il 30 aprile di ogni anno.
L’ articolo 212, comma 8, del D. Lgs.
152/06, come modificato dall’articolo 25,
comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10,
prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali
di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori
iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
Numero 3 – Aprile 2011
operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti pericolosi in quantità non eccedente
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
devono essere rinnovate ogni 10 anni.
Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate
entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli
effetti della normativa vigente a quella data,
devono essere aggiornate entro un anno
dalla data di entrata in vigore del medesimo
D.Lgs 205/10.
Considerato l’elevato numero di
iscrizioni oggetto di aggiornamento e i
termini previsti per l’espletamento delle
relative procedure (entro il 25 dicembre
2011), le domande devono essere
presentate entro il 30 giugno 2011. In
difetto, la Sezione regionale potrà non
garantire il rispetto dei suddetti termini.
Infine, il Comitato nazionale, in
ordine ai termini di decorrenza dei dieci
anni di durata delle iscrizioni all’Albo ai
sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs
152/06, effettuate alla data di entrata in
vigore del D.Lgs 205/10, ha specificato
quanto segue:
a) per le iscrizioni effettuate entro il 14
aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente a quella data, il suddetto
termine deve intendersi riferito alla data
della
delibera
di
aggiornamento
dell’iscrizione;
b) per le iscrizioni effettuate ai sensi
dell’articolo 212, comma 8, del D. Lgs.
152/06, successivamente alle modifiche
apportate dal D.Lgs 4/08, il termine deve
intendersi riferito alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 205/2010.
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PAGAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2011
In considerazione del fatto che le
imprese non hanno potuto usufruire del
sistema SISTRI in quanto impossibilitate ad
operare, si porta a conoscenza che, nei
confronti degli enti preposti, da tempo sono
in corso attività finalizzate ad evitare il
pagamento del contributo relativo all'anno
2011.
In attesa di vedere quali risultati produrrà
l'azione politico-aziendale svolta nei confronti
del Ministero, al momento si ribadisce che
entro il 30 aprile 2011 tutte le imprese
iscritte al SISTRI devono pagare il
contributo relativo alla propria iscrizione.
Si evidenzia che, per effetto della
nuova tabella sottoriportata, aggiunta con il
Decreto 09/07/2010, sono stati ridotti i
contributi di iscrizione.
ENTI , IMPRESE PRODUTTORI DI
RIFIUTI PERICOLOSI
ADDETTI
QUANTITATIVI ANNUI
CONTRIBUTO
DA 1 A 5
FINO A 200 KG
E. 50
DA 1 A 5
OLTRE 200 E FINO A 400 KG
E. 60
DA 6 A 10
FINO A 400 KG
E. 60
FORMAZIONE LAVORATORI NEOASSUNTI
I datori di lavoro hanno precisi obblighi nei
confronti dei dipendenti tra cui quelli:
DI INFORMAZIONE
- chi ricopre l’incarico di responsabile alla
sicurezza;
- chi sono gli addetti alle emergenze;
- le rappresentanze e gli obblighi dei
lavoratori;
- i rischi per la sicurezza e la salute;
- gli esiti della valutazione dei rischi.
DI FORMAZIONE
- in materia di sicurezza e salute.
Al fine di agevolare le imprese e per non
incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla
legge, la CONFARTIGIANATO di CESENA
organizza con cadenza mensile Corsi di
Formazione per lavoratori neo assunti.
Le imprese interessate devono fare
pervenire all'ufficio ambiente-sicurezza
specifica richiesta di adesione al corso della
durata di ore 4,00 che verrà svolto in orario
di
lavoro
presso
la
sede
della
Confartigianato.
BANDO REGIONALE RIMOZIONE
AMIANTO-FOTOVOLTAICO:
PROROGA TERMINI
Si comunica che con un recente
provvedimento la Regione Emilia Romagna
ha posticipato i termini per la presentazione
delle domanda di contributo per interventi di
rimozione
amianto
e
contestuale
installazione d'Impianti Fotovoltaici. Le
domande dovranno essere presentate nel
periodo intercorrente tra la data del 16
maggio 2011 e le ore 16:00 del 16 giugno
2011 . Per valutare progetti di fattibilità
finalizzati ad
accedere al Bando è
necessario richiedere con sollecitudine
un'appuntamento, utile a definire il servizio
erogato.
Per
maggiori
informazioni
rivolgersi a Valdes Landi e Battistini
Eugenio.
Eugenio Battistini
[email protected]
Numero 3 – Aprile 2011
7____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
Questo mese si propongono gli ultimi risultati
dello screening effettuato da Centuria Rit,
partner tecnologico di Confartigianato, sul
tema “brevetti e tecnologie”. Di seguito sono
riportati gli abstract degli ultimi brevetti, ottenuti
dalla ricerca svolta tramite banche dati
specialistiche focalizzando l’attenzione al
settore
Manifatturiero.
Per
maggiori
informazioni in merito ai brevetti e alle
tecnologie riportate, è possibile contattare lo
sportello Innovazione di Confartigianato
Federimpresa Cesena (Emanuela Magrini - tel.
0547.642511).
BREVETTI
CERAMICI
- piastrella ceramica e relativo metodo di
produzione
- procedimento per produrre piastrelle
ceramiche molto sottili
- procedimento ed impianto per formare
piastrelle, mattonelle e lastre ceramiche
- sistema e metodo per formare un materiale
ceramico precursore per strutture a nido d'ape
in ceramica con pareti sottili
DETERGENZA/CHIMICA
- composto detergente liquido per lavare i piatti
a mano
- composto liquido acquoso per pretrattare
stoviglie sporche
- detersivo per piatti con enzimi sbiancanti
- composto detergente
DISPOSITIVI DI PERFORAZIONE
- punta di perforazione da usare per
perforazioni di formazioni sotterranee
- metodo ed apparecchio per controllare la
perforazione in roccia
- elemento di taglio per una punta di
perforazione da usare per perforazioni di
formazioni sotterranee
- dispositivo e metodo per proteggere una
macchina perforatrice da roccia dalla
corrosione
- apparecchio e metodo per realizzare fori di
sonda nel terreno, le cui sezioni trasversali si
intersecano parzialmente
ELETTRONICA
- sistema di domotica e relativo metodo di
controllo
- sistema di domotica via internet
- sistema di sicurezza per la domotica e
DISPOSITIVI DI PERFORAZIONE
macchina di perforazione semplice ed efficace
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relativo metodo
- sensore multifunzione per la domotica
ENERGIA
- centrale solare termica residenziale
- controllo di una stazione di riscaldamento di
quartiere
- sistema di misura e di controllo dell'energia
termica rinnovabile
- sistema centralizzato ad energia rinnovabile
con proprietà frazionata e metodo di misura
della produzione di energia rinnovabile in una
rete disaggregata tra fruitori di utenze che
sono proprietari frazionati
- sistema per generare energia elettrica e
termica grazie alla cogenerazione fotovoltaica
INFISSI
- maniglia per porta con erogatore antibatterico
- dispositivo per collegare due profili di
alluminio per la realizzazione di barre
composte per la fabbricazione di infissi
(finestre, porte e balconi) con bassa
transmittanza termica
MATERIALI
- sistema e metodo di produzione di un filo in
fibra di carbonio
- rinforzi in fibra di nanotubi di carbonio
multiscala per materiali compositi
MECCANICA
caricatore con sistema di canali integrato per
caricare e scaricare torni automatici
- dispositivo con caricatore rapido per aste e/o
barre
PACKAGING
contenitore bag-in-box (sacca+scatola) in
cartone per prodotti liquidi o viscosi
SENSORISTICA
- naso elettronico usato per il controllo della
sicurezza alimentare
- naso elettronico per controllare la qualità dei
prodotti agricoli
- sensore per determinare una proprietà di un
gas
MONITORAGGIO TECNOLOGIE
COSTRUZIONI
- materiale ecologico per una migliore
prefabbricazione di elementi in calcestruzzo
leggeri
- linea di processo di materiale edilizio
ELETTRONICA
- celle robotizzate multiuso con funzionalità
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avanzate di programmazione
- nuovo sistema domotico smart home
- automazione domestica wireless
ENERGIA
- nuovo processo di cogenerazione del
sistema di riscaldamento e di produzione
elettrica
- sistema di conversione di energia domestico
compatibile con la smart grid del futuro
- sistema di condizionamento energetico per
ottimizzare l'efficienza di pannelli fotovoltaici
- dispositivo per sistemi di riscaldamento pe
migliorare le prestazioni e ridurre notevolmente
il consumo di carburante
- strumento offline per la valutazione del
consumo domestico di energia elettrica ed il
potenziale risparmio
- pannello fotovoltaico a fil sottile, realizzato
con rame indio gallio (di) seleniuro (cigs), con
alti livelli di rendimento. può essere montato su
supporti flessibili in acciaio, perfetti per scopi
architettonici
MATERIALI
nuovi materiali elastomerici intelligenti con
risposta agli stimoli termici
PACKAGING
materiali di imballaggio biologicamente
solubili, rispettosi dell'ambiente e loro
tecnologia di prod
materiali biodegradabili per la produzione di
imballaggi
SELEZIONE E TRASPORTO DI PRODOTTI
trasporto pneumatico di materiali in polvere
SENSORISTICA
naso elettronico preciso a bassa potenza
VIDEOSORVEGLIANZA
- machine vision, controllo di visione e sistema
di analisi dell'immagine per la rilevazione dei
difetti su una superficie di un cerchione
- prodotti video wireless versatili che sono facili
da usare ed economici da installare
- nuova tecnica di compressione dell'immagine
per il flusso continuo del video in sistemi di
video sorveglianza e sicurezza.
Emanuela Magrini
[email protected]
INFORMATIVA E SITO WEB
Nell’ambito di una serie di controlli
effettuati dal Nucleo Privacy della Guardia
di Finanza, si hanno notizia di diverse
sanzioni comminate per omessa o
inidonea informativa sui siti web di aziende
che si sono viste infliggere salatissime
multe per la violazione dell’art.13 del
Codice della Privacy.
La leggerezza di mettere un bel sito online
senza preoccuparsi delle incombenze sulla
normativa del trattamento di dati personali,
può davvero costar caro. E non sono pochi
quelli che più o meno coscientemente
ignorano l’obbligo di informativa dovuto
all’interessato quando si raccolgono dati
personali sul web, siano essi giusto il
nome e cognome, o un banale numero di
telefono.
Basta
prendersi
qualche
minuto
per navigare in internet per rendersi conto
quante siano le imprese (anche note o
operanti in settori sensibili!) che alla bella
vista di tutti si rendono passibili di multe da
capogiro pubblicando specifici form che il
visitatore può compilare con i propri dati
senza essere benché minimamente
informato circa l’uso dei suoi dati personali.
A volte è richiesto il solo consenso, che
dovrebbe essere espresso dopo lettura
della privacy policy,e infatti ciò non basta
ad evitare la multa, che punisce
l'omissione dell'informativa.
Considerando quindi la delicatezza delle
questioni legate a tale adempimento
obbligatorio,
riteniamo
opportuno
rimarcare l'importanza dell'inserimento
dell'informativa in tutti i siti web nei quali,
per fornire servizi di varia natura, dall'invio
di newsletter alla proposta di preventivi, si
procede alla raccolta di dati dell'utente,
anche se semplicemente anagrafici
Elisabetta Pistocchi
[email protected]
Numero 3 – Aprile 2011
9____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
NORMATIVA
OGGETTO
BENEFICIARI
Il Fondo, gestito da INVITALIA,
prevede la concessione di aiuti alle
imprese in crisi finalizzati al
salvataggio e alla ristrutturazione,
con due distinte tipologie di
intervento: 1) gli aiuti per il
Fondo per il
salvataggio, che consistono in un
finanziamento degli
sostegno finanziario temporaneo e
Imprese di medie
interventi per il
reversibile, della durata massima di
e grandi
salvataggio e la
sei mesi, finalizzato a mantenere in
dimensioni
ristrutturazione
attività l'impresa per il tempo
delle imprese in
necessario a elaborare un piano di
difficoltà
ristrutturazione o di liquidazione; 2)
gli aiuti per la ristrutturazione che,
invece, sono basti su un piano
industriale e finanziario finalizzato a
ripristinare la redditività a lungo
termine dell'impresa
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Istituzione di una sezione speciale,
Trasporti
PMI settore
Misure di sostegno con dotazione di 50 milioni di Euro,
nell'ambito del Fondo di Garanzia
Autotrasporto
al credito ed agli
investimenti per il per le PMI di cui alla legge 662/96
settore dell'
autotrasporto
Dipartimento Pari
Opportunità
Programmi che assicurino la
Soggetti pubblici
promozione delle politiche a favore
o persone
delle pari opportunità di genere e dei
giuridiche private
diritti delle persone e delle pari
opportunità per tutti
SCADENZA CONTRIBUTO
Fino ad
esaurimento
del Fondo
Garanzia
statale sui
finanziamenti
bancari
contratti dalle
imprese
Agevolazioni
15/05/11 –
15/08/11 –
15/11/11 –
15/12/12 –
15/05/12
15/08/12
Finanziamento
Il fondo vuole favorire azioni per
accrescere la funzione delle piccole
imprese artigiane nella promozione
dell'economia della conoscenza,
della qualità, dell'innovazione,
Regione Emilia
Romagna: Fondo di dell'aggiornamento telematico e
Imprese Artigiane Anticipazione Finanziamento
dell'internazionalizzazione, etc. Le
Rotazione per le
imprese artigiane linee potranno essere raggruppate
in due grandi corpi tematici: a)
politiche per incentivare lo sviluppo
delle imprese; b) struttura di governo
del settore
Il Fondo è stato creato per
agevolare l'accesso al credito da
parte delle imprese che trovano
Fondo di
sempre più difficoltà ad accedere ai
cogaranzia
finanziamenti bancari. Il Fondo è
Imprese
Aperto
Finanziamento
regionale per
dedicato: - alle imprese operanti nel
l'accesso al credito
settore dell'industria e dei servizi alla
delle imprese
produzione, attraverso “Fidindustria
Emilia Romagna”;
- alle imprese operanti nel settore
Numero 3 – Aprile 2011
10____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
dell'artigianato, attraverso “UNIFIDI
Emilia -Romagna;
- alle imprese operanti nel settore
della cooperazione, attraverso
“Cooperfidi Italia”.
SIMEST Legge
133/2008
Legge 181/89
Ministero dello
Sviluppo
Economico
INVITALIA
Legge 53/2000
Ministero per lo
Sviluppo
Economico
Contributi per
investimenti
innovativi: nuovo
regime di aiuti
L.R. 7/98
Agenzia delle
Entrate
Credito d'imposta
per gli
autotrasportatori
Contributi per le
Imprese del
Turismo – L.
40/2002
Numero 3 – Aprile 2011
Prevede finanziamenti agevolati alle
imprese che si impegnano a
migliorare la propria struttura
patrimoniale con tre tipologie di
interventi:
a)
programmi di inserimento su mercati
esteri;
b) studi di
prefattibilità, fattibilità e programmi di
assistenza tecnica;
c) finanziamenti agevolati per la
patrimonializzazione delle PMI
esportatrici
PMI
Imprese dei
settori: attività
estrattive,
manifatturiere,
produzione
Rilancio delle aree industriali colpite energia elettrica e
fornitura servizi
da crisi di settore
Agevolazioni per progetto di
conciliazione
Agevolazioni a favore della
realizzazione di investimenti
produttivi nelle aree tecnologiche
dell'efficienza energetica, della
mobilità sostenibile, delle nuove
tecnologie della vita, delle nuove
tecnologie per il Made in Italy e delle
tecnologie innovative per i beni
culturali e le attività culturali
Imprenditori
Imprese
Conto Interessi
Aperto
Fondo Perduto
Da definire
Finanziamento
Conto impianti,
conto interessi,
finanziamento
agevolato,
come Garanzia
Imprese
Da definire
Aggregazioni di Entro il 10/09
imprese Unioni di
di ciascun
Prodotto
anno
Finanziamento
Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica
Il credito d'imposta è fissato nella
misura del 38,50% dell'importo
pagato quale tassa automobilistica
per il 2010 per i veicoli di massa
compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e
del 77% per i veicoli di massa
superiore a 11,5 tonnellate.
Autotrasportatori
Si tratta della possibilità di accedere
a finanziamenti chirografari/ipotecari
con rate di ammortamento
semestrali, con possibilità di
richiedere un prefinanziamento
Aperto
Imprese del
Turismo
Aperto
Agevolazione
Conto Interessi
11____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
bancario su finanziamenti che
devono riguardare operazioni di
riqualificazione e ristrutturazione
alberghiera e di stabilimenti balneari
POR-FESR 20072013 ASSEIII –
ATTIVITA' III.1.2
Interventi di
rimozione
dell'amianto dagli
edifici, di
coibentazione degli
edifici e di
installazione e
messa in esercizio
di impianti
fotovoltaici
CCIAA FORLI'
CESENA - Contrib.
per partecip. a
fiere-mostre
specializzate
all'estero
CCIAA RIMINI fiere e mostre in
Italia
CCIAA RIMINI fiere e mostre
all'estero
CCIAA RIMINI
CCIAA RIMINI –
Ricorso al credito
Si finanziano progetti integrati di
investimento riguardanti interventi di
rimozione dell'amianto dagli edifici,
di coibentazione degli edifici e di
installazione e messa in esercizio di
impianti fotovoltaici
PMI
Dal 16/05/11 al
Conto Capitale
16/06/11
Fino ad
esaurimento
fondi, da
Micro, piccole e
presentare
medie imprese
prima della
(artigiane iscritte
data di inizio
all'albo
della
provinciale e
manifestazione Fondo Perduto
industriale)
30 gg prima
della
Imprese
manifestazione Finanziamento
30 gg prima
della
Imprese
manifestazione Finanziamento
Contributi per la partecipazione a
fiere e mostre specializzate
all'estero
contributi per la partecipazione a
fiere e mostre aventi carattere
"internazionale" in Italia
Contributi per la partecipazione a
fiere e mostre specializzate
all'estero
Il bando ha l'obiettivo di sostenere la
Aperto fino ad
realizzazione di iniziative e progetti Raggruppamenti
esaurimento
Finanziamento
realizzati da raggruppamenti di
di alberghi
delle risorse
alberghi tipici e di qualità
Contributi in abbattimento dei tassi
Fino ad
di interesse per investimenti
PMI
esaurimento Conto Interessi
finalizzati allo sviluppo
fondi
imprenditoriale
Valdes Landi
[email protected]
Numero 3 – Aprile 2011