Newsletter_ed speciale_25 maggio 2016
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Newsletter Ed. Speciale 25 maggio 2016 Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop solo se effettuate nelle fasi che precedono la vendita al dettaglio Newsletter Legale - Fiscale Edizione Speciale 25 maggio 2016 Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop solo se effettuate nelle fasi che precedono la vendita al dettaglio Ai fini dell’individuazione di tali beni, non rileva la denominazione “commerciale”, bensì la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC). Tale interpretazione conferma quanto sostenuto nella Circolare n. 59/E/2010 e nella Risoluzione n. 36/E/2011, all’atto dell’introduzione del meccanismo dell’inversione contabile nel caso di cessioni di cellulari e di microprocessori. Ambito soggettivo Sanzioni L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 21/E/2016, ha chiarito che il meccanismo del reverse charge si applica soltanto alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop effettuate nella fase distributiva che precede la vendita al dettaglio. Dal punto di vista soggettivo, presupposto necessario per l’applicazione del reverse charge è che l’acquirente rivesta lo qualifica di soggetto passivo. Ambito oggettivo Con riferimento all’ambito oggettivo, l’Agenzia ha precisato che il meccanismo del reverse charge si applica alle cessioni, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi, dei seguenti prodotti: console da gioco (NC 9504 50 00); tablet PC (NC 8471 30 00); laptop (NC 8471 30 00). Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo del reverse charge trova però applicazione per le sole cessioni dei beni in questione effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Diversamente, per le cessioni dei suddetti beni effettuate nei confronti di consumatori finali (ancorché soggetti passivi d’imposta) l’IVA deve essere assolta secondo le modalità ordinarie. Infine, consapevole dell’incertezza interpretativa che ha interessato la materia e la sua concreta applicazione, nonché del fatto che le modifiche in commento hanno trovato applicazione già con riferimento alle cessioni effettuate dal 2 maggio 2016, in ossequio di principi sanciti dallo Statuto per la tutela dei diritti dei contribuenti, l’Agenzia ha fatto salvi i comportamenti adottati dal contribuente anteriormente all’emanazione della circolare n. 21/E72016 (dal 2 al 24 maggio 2016). Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati è a disposizione per fornire approfondimenti e chiarimenti in materia anche in ordine all’applicazione concreta delle norme e prassi in commento. 2 Il presente documento non costituisce un parere professionale ma una nota informativa redatta alla data del 25 maggio 2016. Newsletter Legale - Fiscale Edizione Speciale 25 maggio 2016 Contatti Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati Milano - Sede legale Via della Moscova, 3 20121 Milano Tel. +39 02.80673.1 Fax +39 02.89010836 Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati è tra i principali studi professionali del panorama italiano nel campo della consulenza fiscale, legale e di diritto del lavoro. Con oltre 165 professionisti e sedi a Milano, Roma, Torino e Venezia, lo Studio offre consulenza professionale di elevato livello, integrando esperienze diversificate con specializzazioni di settore. La strategia dello Studio è di puntare ai massimi standard di specializzazione nei vari ambiti del diritto, mantenendo salde le logiche del lavoro di squadra e dell'interdisciplinarietà tra professionisti. Tale approccio consente di offrire risposte tempestive alla clientela, mirate alla soluzione dei problemi specifici nel contesto generale di riferimento. 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