Newsletter_ed speciale_25 maggio 2016

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Newsletter_ed speciale_25 maggio 2016
Newsletter Ed. Speciale 25 maggio 2016
Legale - Fiscale
Diritto delle società e fiscalità d'impresa
Reverse charge per le cessioni di
console da gioco, tablet PC e laptop
solo se effettuate nelle fasi che
precedono la vendita al dettaglio
Newsletter Legale - Fiscale
Edizione Speciale 25 maggio 2016
Reverse charge per le
cessioni di console da
gioco, tablet PC e laptop
solo se effettuate nelle fasi
che precedono la vendita
al dettaglio
Ai fini dell’individuazione di tali beni, non
rileva la denominazione “commerciale”, bensì
la circostanza che si tratti di beni della stessa
qualità commerciale, aventi le stesse
caratteristiche tecniche e lo stesso codice di
Nomenclatura Combinata (NC).
Tale interpretazione conferma quanto
sostenuto nella Circolare n. 59/E/2010 e nella
Risoluzione n. 36/E/2011, all’atto
dell’introduzione del meccanismo
dell’inversione contabile nel caso di cessioni
di cellulari e di microprocessori.
Ambito soggettivo
Sanzioni
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare
n. 21/E/2016, ha chiarito che il meccanismo
del reverse charge si applica soltanto alle
cessioni di console da gioco, tablet PC e
laptop effettuate nella fase distributiva che
precede la vendita al dettaglio.
Dal punto di vista soggettivo, presupposto
necessario per l’applicazione del reverse
charge è che l’acquirente rivesta lo qualifica
di soggetto passivo.
Ambito oggettivo
Con riferimento all’ambito oggettivo,
l’Agenzia ha precisato che il meccanismo del
reverse charge si applica alle cessioni,
territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra
soggetti passivi, dei seguenti prodotti:
console da gioco (NC 9504 50 00);
tablet PC (NC 8471 30 00);
laptop (NC 8471 30 00).
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che l’obbligo del reverse charge trova
però applicazione per le sole cessioni dei
beni in questione effettuate nella fase
distributiva che precede il commercio al
dettaglio.
Diversamente, per le cessioni dei suddetti
beni effettuate nei confronti di consumatori
finali (ancorché soggetti passivi d’imposta)
l’IVA deve essere assolta secondo le
modalità ordinarie.
Infine, consapevole dell’incertezza
interpretativa che ha interessato la materia e
la sua concreta applicazione, nonché del fatto
che le modifiche in commento hanno trovato
applicazione già con riferimento alle cessioni
effettuate dal 2 maggio 2016, in ossequio di
principi sanciti dallo Statuto per la tutela dei
diritti dei contribuenti, l’Agenzia ha fatto salvi i
comportamenti adottati dal contribuente
anteriormente all’emanazione della circolare
n. 21/E72016 (dal 2 al 24 maggio 2016).
Crowe Horwath - Studio Associato Servizi
Professionali Integrati è a disposizione per
fornire approfondimenti e chiarimenti in
materia anche in ordine all’applicazione
concreta delle norme e prassi in commento.
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Il presente documento non costituisce un parere professionale ma una nota informativa redatta alla data del 25 maggio 2016.
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