Cessioni di telefoni cellulari e microprocessori Da og
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Cessioni di telefoni cellulari e microprocessori Da og
Mario Tagliaferri – Dott. Comm. R.C. Claudio Boschiroli – Dott. Comm. R.C. Giovanna Maria Fossa – Dott. Comm. R.C. Matteo Zucca – Dott. Comm. R.C. Emanuele Serina – Dott. Comm. R.C. Claudia Nassa – Dott. Comm. R.C. Rina Chiesa – Dott. Comm. R.C. Paola Pala – Dott. Stefania Sudati – Dott. Spettabili Clienti Loro Sedi Crema, 1° aprile 2011. CIRCOLARE n. 7/2011: Cessioni di telefoni cellulari e microprocessori Da oggi, 1° aprile 2011, il meccanismo del reverse charge si applica anche alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. In deroga al regime ordinario, secondo il quale l’IVA è dovuta dai soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi imponibili, la legge Finanziaria 2007, modificando il disposto dell’art. 17, comma 6, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, aveva previsto l’utilizzo del meccanismo dell’inversione contabile anche per le cessioni di telefoni cellulari e di circuiti integrati. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 59/E/2010 aveva fornito in argomento i primi chiarimenti. L’applicazione del meccanismo in commento trova applicazione alle sole cessioni di: • • telefoni cellulari; dispositivi a circuito integrato ed unità di centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Pertanto, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione nel caso di cessione di personal computer inteso quale bene completo, oltreché dei relativi accessori. Sotto il profilo soggettivo, la circolare n. 59/E/2010 ritiene di escludere dall’ambito applicativo della disposizione le cessioni effettuate nella fase di vendita al dettaglio, ancorchè l’acquirente sia un soggetto passivo IVA. Da ciò emerge che nel caso di specie non rileva la qualifica dell’acquirente, ma l’attività del cedente, con la conseguenza che non trova applicazione il meccanismo del reverse charge nel caso di acquisto di un cellulare da un dettagliante, anche se inerente all’attività economica svolta e rilevante ai fini IVA. Via Boldori n.18 – 26013 Crema (Cr) Via Brera n. 6 – 20121 Milano P.IVA, cod.fisc.: 01346500190 Tel. 0373 8781 r.a. Fax 0373 878149 e-mail: [email protected] Ciò trova conferma anche nei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011, che prevede principalmente: CESSIONE DI TELEFONI CELLULARI: − sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni di telefoni cellulari effettuate da soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972; − sono esclusi anche i soggetti, diversi da quelli che esercitano attività di commercio al minuto, che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali (tale circostanza può ritenersi sussistere esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del c.d. traffico telefonico); − per telefoni cellulari si intendono i dispositivi la cui funzione principale è quella di permettere di fruire dei servizi di fonia in mobilità; − il reverse charge non è applicabile alle cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari (tuttavia, gli accessori e componenti che risultano ceduti nel quadro dell’operazione principale di cessione del telefono cellulare, al fine di completare o integrare quest’ultima, devono comunque essere assoggettati, ai fini IVA, al medesimo trattamento fiscale dell’operazione principale); CESSIONE DI DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO: − il reverse charge per i dispositivi a circuito integrato si applica a tutte le cessioni di tali beni prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale indipendentemente dalla circostanza che il cessionario abbia eventualmente intenzione di provvedere, successivamente all’acquisto, all’installazione/assemblaggio dei beni su prodotti (anche in esecuzione di una prestazione di servizi di riparazione e manutenzione) destinati al consumo finale; − il meccanismo dell’inversione contabile si applica alla cessione di tutti i dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, ivi comprese le cessioni di beni destinati ad essere installati in apparati analoghi ai personal computer, quali ad esempio i server aziendali; − il riferimento ai “microprocessori e unità centrali di elaborazione” appare esemplificativo e, pertanto ricadono nell’ambito applicativo del reverse charge anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di “Circuiti integrati elettronici” di cui al codice NC 8542 3190 00 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio; ASPETTI PROCEDURALI: − per le rettifiche degli imponibili e dell’imposta di operazioni effettuate a decorrere dall’1/4/2011 occorrerà applicare il meccanismo dell’inversione contabile anche per le note di variazione (per le rettifiche effettuate prima dell’1/4/2011 non è, invece, applicabile il meccanismo dell’inversione contabile); 2 − il destinatario della cessione ancorché non residente nel territorio dello Stato ma identificato ai fini IVA in Italia è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente; − il reverse charge è applicabile anche nei passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; − non sussiste l’obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo IVA. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2011 la fattura deve essere: i) emessa dal soggetto cedente senza l’addebito dell’imposta e con l’indicazione della relativa norma di riferimento e annotata nel registro delle vendite; ii) integrata dal cessionario con l’indicazione dell’imposta; iii) annotata dallo stesso cessionario nel registro delle vendite (o dei corrispettivi) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con il riferimento al relativo mese e, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisiti. A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. LEXIS Dottori Commercialisti Associati 3