Cessioni di telefoni cellulari e microprocessori Da og

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Cessioni di telefoni cellulari e microprocessori Da og
Mario Tagliaferri – Dott. Comm. R.C.
Claudio Boschiroli – Dott. Comm. R.C.
Giovanna Maria Fossa – Dott. Comm. R.C.
Matteo Zucca – Dott. Comm. R.C.
Emanuele Serina – Dott. Comm. R.C.
Claudia Nassa – Dott. Comm. R.C.
Rina Chiesa – Dott. Comm. R.C.
Paola Pala – Dott.
Stefania Sudati – Dott.
Spettabili Clienti
Loro Sedi
Crema, 1° aprile 2011.
CIRCOLARE n. 7/2011: Cessioni di telefoni cellulari e microprocessori
Da oggi, 1° aprile 2011, il meccanismo del reverse charge si applica anche alle cessioni di
telefoni cellulari e microprocessori effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al
dettaglio.
In deroga al regime ordinario, secondo il quale l’IVA è dovuta dai soggetti passivi che effettuano
le cessioni di beni o le prestazioni di servizi imponibili, la legge Finanziaria 2007, modificando il
disposto dell’art. 17, comma 6, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, aveva previsto l’utilizzo del
meccanismo dell’inversione contabile anche per le cessioni di telefoni cellulari e di circuiti
integrati.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 59/E/2010 aveva fornito in argomento i primi
chiarimenti. L’applicazione del meccanismo in commento trova applicazione alle sole cessioni di:
•
•
telefoni cellulari;
dispositivi a circuito integrato ed unità di centrali di elaborazione, prima della loro
installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Pertanto, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione nel caso di cessione di
personal computer inteso quale bene completo, oltreché dei relativi accessori.
Sotto il profilo soggettivo, la circolare n. 59/E/2010 ritiene di escludere dall’ambito applicativo
della disposizione le cessioni effettuate nella fase di vendita al dettaglio, ancorchè l’acquirente
sia un soggetto passivo IVA.
Da ciò emerge che nel caso di specie non rileva la qualifica dell’acquirente, ma l’attività del
cedente, con la conseguenza che non trova applicazione il meccanismo del reverse charge nel
caso di acquisto di un cellulare da un dettagliante, anche se inerente all’attività economica svolta
e rilevante ai fini IVA.
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Ciò trova conferma anche nei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 36/E
del 31 marzo 2011, che prevede principalmente:
CESSIONE DI TELEFONI CELLULARI:
− sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni di telefoni cellulari
effettuate da soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività
assimilate di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972;
− sono esclusi anche i soggetti, diversi da quelli che esercitano attività di
commercio al minuto, che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento
direttamente a cessionari-utilizzatori finali (tale circostanza può ritenersi
sussistere esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione del telefono cellulare
sia accessoria alla fornitura del c.d. traffico telefonico);
− per telefoni cellulari si intendono i dispositivi la cui funzione principale è quella di
permettere di fruire dei servizi di fonia in mobilità;
− il reverse charge non è applicabile alle cessioni dei componenti ed accessori dei
telefoni cellulari (tuttavia, gli accessori e componenti che risultano ceduti nel
quadro dell’operazione principale di cessione del telefono cellulare, al fine di
completare o integrare quest’ultima, devono comunque essere assoggettati, ai
fini IVA, al medesimo trattamento fiscale dell’operazione principale);
CESSIONE DI DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO:
− il reverse charge per i dispositivi a circuito integrato si applica a tutte le cessioni
di tali beni prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale
indipendentemente dalla circostanza che il cessionario abbia eventualmente
intenzione
di
provvedere,
successivamente
all’acquisto,
all’installazione/assemblaggio dei beni su prodotti (anche in esecuzione di una
prestazione di servizi di riparazione e manutenzione) destinati al consumo finale;
− il meccanismo dell’inversione contabile si applica alla cessione di tutti i
dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di
elaborazione, ivi comprese le cessioni di beni destinati ad essere installati in
apparati analoghi ai personal computer, quali ad esempio i server aziendali;
− il riferimento ai “microprocessori e unità centrali di elaborazione” appare
esemplificativo e, pertanto ricadono nell’ambito applicativo del reverse charge
anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di “Circuiti integrati
elettronici” di cui al codice NC 8542 3190 00 della nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune di cui allegato I del Regolamento CEE
n. 2658/87 del Consiglio;
ASPETTI PROCEDURALI:
− per le rettifiche degli imponibili e dell’imposta di operazioni effettuate a decorrere
dall’1/4/2011 occorrerà applicare il meccanismo dell’inversione contabile anche
per le note di variazione (per le rettifiche effettuate prima dell’1/4/2011 non è,
invece, applicabile il meccanismo dell’inversione contabile);
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− il destinatario della cessione ancorché non residente nel territorio dello Stato ma
identificato ai fini IVA in Italia è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo
del cedente;
− il reverse charge è applicabile anche nei passaggi dal committente al
commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione di contratti di commissione;
− non sussiste l’obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o
dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale,
ancorché soggetto passivo IVA.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2011 la fattura deve essere:
i) emessa dal soggetto cedente senza l’addebito dell’imposta e con l’indicazione della relativa
norma di riferimento e annotata nel registro delle vendite;
ii) integrata dal cessionario con l’indicazione dell’imposta;
iii) annotata dallo stesso cessionario nel registro delle vendite (o dei corrispettivi) entro il mese di
ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con
il riferimento al relativo mese e, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisiti.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
LEXIS
Dottori Commercialisti Associati
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