eune 2210 sconto di portafoglio - inbiz

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eune 2210 sconto di portafoglio - inbiz
Foglio informativo n. 2210
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OPERAZIONI DI FACTORING
SCONTO DI PORTAFOGLIO
Informazioni sulla banca
Denominazione: MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
Sede legale e amministrativa : Via Montebello 18 - 20121 Milano
Numero verde: 800.88.66.55
Fax: 02/87940711
Indirizzo telematico: www.mediocreditoitaliano.com
Codice ABI : 10637
Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia: 5489
Gruppo Bancario di appartenenza: GRUPPO INTESA SANPAOLO
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 13300400150
Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00
Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo
S.p.A
Aderente all’Assifact – Associazione tra le società di factoring italiane
Appartenente al Factors Chain International
INFORMAZIONI
SULL'INTERMEDIARIO
INCARICATO
DELaCOLLOCAMENTO
DEL PRODOTTO/SERVIZIO
Dati e qualifica soggetto
incaricato dell’offerta
fuori sede/
distanza:
- Scegli Banca -
Nome e Cognome/ Ragione
Sociale
Sede (Indirizzo)
Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi
Numero Delibera Iscrizione all’Albo/
Elenco
Qualifica
Che cos’è il Factoring
Il factoring è un contratto con il quale il Cessionario acquista i crediti vantati dal cedente verso un insieme
predefinito di debitori. Il Cedente perde la titolarità e la gestione dei crediti a favore del Cessionario,
ottenendo l’anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, oppure l’assunzione del
rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che possono
essere resi dai Cessionari si annovera anche la valutazione dell’affidabilità della clientela.
Sconto di portafoglio
Operazione mediante la quale la Banca, previa deduzione degli interessi, anticipa al cliente l’importo di di
titoli cambiari, anche diretti, di norma finalizzata al finanziamento dell’impianto di punti vendita ed operato
nell’ambito di accordi con imprese interessate a contribuire all’impianto ed allo sviluppo dei medesimi punti
vendita.
Dettaglio Condizioni Economiche massime applicabili.
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VOCI
COSTI
Tasso debitore nominale annuo di
sconto (divisore anno civile 365/366)
5,680% L'ammontare degli
interessi, da corrispondersi in via
anticipata, viene calcolato, per il
periodo intercorrente tra la data
dell’accredito del netto ricavo e
la scadenza delle fatture
anticipate, maggiorato dei giorni
Banca, così come previsti in
questo Foglio Informativo
Qualora la somma algebrica tra il
valore del parametro di indicizzazione
applicato e dello Spread determini un
risultato di segno negativo, il tasso è
comunque fissato a zero.
Tasso di riferimento BCE + 8,000%
(Art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 come
modificato dalla lettera e) del
comma 1) dell’art. 1 del D.Lgs.
192/2012)
informazione rilevabile sul sito
internet
www.mediocreditoitaliano.com
€ 6,00 per ciascun incasso.
Tasso interessi moratori
Altre condizioni e spese
Spese per incasso tramite effetti
Spese per richiami, proroghe o insoluti
a fronte di effetti, documenti e/o altri
mezzi d’incasso sia cartacei sia
elettronici
Spese
invio comunicazioni
obbligatorie alla clientela
non
Costo copia singolo documento
Spese per dichiarazioni prodotte ad
uso dei revisori contabili
Spese per preavviso di bonifico
Valute d’incasso e d’accredito in conto
VALUTE
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€ 12,00 per ciascun effetto o
documento richiamato, prorogato o
insoluto, salvo il maggiore onere che
ci venisse addebitato per effetti
domiciliati presso gli Uffici Postali
ovvero quello relativo all’elevazione
del protesto.
€ 10,00 per ogni comunicazione
effettuata con mezzi diversi dal
Servizio Infocenter; le comunicazioni
operate con tale mezzo sono
gratuite.
€ 1,00 se reperibile on line.
€ 10,00 se in formato cartaceo.
€ 150,00 per ciascuna
dichiarazione.
0.10% sull’importo del bonifico, con
un minimo di € 8,00 per ciascun
preavviso.
15 giorni per incassi effettuati a
mezzo portafoglio (effetti, ricevute
bancarie) od altri mezzi d’incasso
“salvo buon fine”;
5 giorni per gli incassi pervenuti a
mezzo bonifico bancario;
5 giorni per gli incassi pervenuti a
mezzo
assegni
bancari
o
circolari;
9 giorni per gli incassi pervenuti a
2
mezzo versamento in conto
corrente postale;
2 giorni per gli incassi pervenuti a
mezzo versamento di contanti
presso le nostre casse.
Valute applicate alle erogazioni
4 giorni rispetto alla valuta per il
beneficiario.
Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese
bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell’imposta di bollo su effetti, documenti contabili
ecc. ed IVA in quanto dovuta.
Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge usura (L. 108/1996),
relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato presso la sede della Banca e sul sito internet
(www.mediocreditoitaliano.com) nella sezione dedicata alla Trasparenza.
Recesso, Chiusura Rapporto e Reclami
Recesso
Nei contratti standard si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di
chiusura rapporto.
Alcuni contratti personalizzati sulle esigenze dei Debitori potranno prevedere scadenze predefinite e
modalità particolari per la chiusura del rapporto.
Se il Cessionario modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo
in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al Debitore
con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Debitore non recede,
senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
I conteggi di estinzione anticipata del finanziamento sono disponibili entro 7 giorni lavorativi dalla data di
richiesta da parte del Debitore.
Reclami ricorsi e conciliazione
Il Debitore può presentare un reclamo al Cessionario con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio
Reclami di Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San
Carlo,
156 – 10121
TORINO, o inviata
per posta
elettronica alla
casella
[email protected], o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata ai
competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio.
Il Cessionario deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il Debitore non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di
ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e
l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere al Cessionario.
Il CDebitore ee il Cessionario per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla
normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:
•
al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto al Cessionario;
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•
oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in
materia bancaria e finanziaria.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il
Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente
sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e
Reclami.
Legenda
Oltre a Mediocredito Italiano, anche l’eventuale
Factor
estero o la Società corrispondente estera di cui la stessa
possa avvalersi per l'espletamento dei suoi servizi in campo
internazionale.
Cessionario (o Banca)
Cedente (Fornitore)
La persona fisica o giuridica, cliente del Cessionario, cioè la
controparte del contratto di factoring
La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Fornitore
il pagamento di uno o più crediti.
Debitore
Credito
I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o
da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa ed in
generale ogni somma che il Fornitore abbia diritto di ricevere
dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale
altro titolo.
Cessione
Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al
Cessionario i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra
definiti, in cambio del Corrispettivo.
Corrispettivo
credito
della
cessione
di
Quanto dovuto dal Cessionario a fronte dei Crediti cedutigli dal
Fornitore.
Pagamento operato dal Cessionario al cliente cedente del
corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento
dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in
caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla
data pattuita con il cliente cedente medesimo.
Pagamento del corrispettivo
Pagamento
anticipato
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del
Pagamento operato dal Cessionario al cliente cedente per
quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di
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corrispettivo
credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a
discrezione del Cessionario prima della data di scadenza o di
incasso dei crediti ceduti.
Sconto Finanziario
Formula che consente di determinare l’ammontare degli
interessi di sconto applicando all’importo del credito oggetto di
pagamento anticipato del corrispettivo il tasso nominale annuo
di interesse per i giorni decorrenti dalla data di perfezionamento
della cessione alla data di scadenza della fattura.
Cambiali/effetti
Strumenti di credito (titoli di credito)
Scadenza
La scadenza originaria del Credito
Valuta
Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla
quale decorrono gli interessi
Tasso di mora
Tasso Effettivo Globale
Medio (TEGM)
Reclamo
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Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di
denaro.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario,
quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il
TEGM del factoring, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un
ulteriore margine di quattro punti percentuali ed accertare che
quanto richiesto dall’intermediario non sia superiore. In ogni
caso la differenza tra il tasso limite come sopra determinato ed
il tasso effettivo globale medio (TEGM) non può essere
superiore a otto punti.
Ogni atto con cui un Debitore chiaramente identificabile
contesta in forma scritta all’intermediario un suo
comportamento o un’omissione.
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