rapporto di lavoro e trasferimento di azienda

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rapporto di lavoro e trasferimento di azienda
RAPPORTO
DI LAVORO E
TRASFERIMENTO
DI AZIENDA
16 maggio 2014
Avv. Marcello Giustiniani
www.beplex.com
Il trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda
A) La nozione di trasferimento d’azienda (art. 2112, 5° co, c.c.)
“Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di
un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la
propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi
l’’usufrutto o l’affitto d’azienda”.
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I requisiti essenziali del trasferimento d’azienda
• Mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata;
SI
NO
Cessione
- Trasferimento di azioni
Scissione
- Trasferimento di quote
Fusione
Affitto
Usufrutto
Conferimento
Atto autoritativo della p.a. (Cassazione n. 21278/2010)
• Preesistenza al trasferimento dell’attività economica organizzata;
• Conservazione, dopo il trasferimento, dell’identità dell’attività economica
organizzata.
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B) La nozione di ramo d’azienda (art. 2112, 5° co, c.c.)
“Articolazione
funzionalmente
autonoma
di
un’attività
economica
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento”.
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Preesistenza/Identificazione del ramo al momento del
trasferimento: il contrasto giurisprudenziale
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Sulla necessaria preesistenza del ramo ai fini
dell’applicabilità dell’ art. 2112 c.c.
Trib. Milano, 30 giugno 2010:
“Ancor oggi deve ritenersi fermo il principio secondo il quale ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c.
è necessario che il trasferimento interessi un’entità economica preesistente organizzata in maniera
autonoma per la produzione e lo scambio di beni e servizi”
In senso conforme, ad esempio: Trib. Milano, 21 luglio 2010; Trib Milano, 23 giugno 2010; Trib. Milano, 4 aprile 2009; Trib.
Milano, 25 febbraio 2009. Giurisprudenza di legittimità (N.B. fattispecie ante Legge Biagi): Cass. 13 ottobre 2009, n. 21697; Cass. 1
febbraio 2008, n. 2489; Cass. 12 febbraio 2008, n. 3300
Sulla possibilità di identificazione del ramo al
momento del trasferimento
Corte d’Appello Roma, 27 marzo 2009
“Ai fini della configurabilità del trasferimento del ramo d’azienda, il 5° comma dell’art. 2112 c.c.,
nel testo modificato dall’art. 32 d.leg. 10 settembre 2003 n. 276, non richiede più il requisito della
preesistenza del ramo ceduto …”
In senso conforme, ad esempio Trib. Tivoli, 2 novembre 2010; Trib. Milano, 16 luglio 2010; Trib. Milano 16 ottobre 2008 Corte
d’Appello Roma, 30 giugno 2008. Giurisprudenza di legittimità (N.B. fattispecie ante Legge Biagi e ante D.Lgs. n. 18/2001): Cass.
17 marzo 2009, n. 6452 “Il necessario dato della preesistenza … non dovrebbe … essere inteso in senso assoluto - quantomeno laddove la legislazione
nazionale non lo imponga in tale significato materiale - ma nel più limitato significato di una identità comunque precostituita come autonoma ancorchè
non ancora funzionante come tale … ”
Ma…
Corte di Giustizia UE 6 marzo 2014,
causa C-458/12
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I lavoratori interessati
a) Trasferimento d’azienda:
Art. 2112, comma 1, c.c.: “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro
continua con il cessionario”
Tutti i lavoratori sono automaticamente trasferiti alle dipendenze del cessionario
b) Trasferimento di ramo d’azienda:
• Lavoratori addetti al ramo d’azienda oggetto di trasferimento
sono trasferiti automaticamente alle dipendenze del cessionario
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I lavoratori interessati
• Lavoratori non addetti al ramo di azienda oggetto del trasferimento:
art. 1406 c.c.: “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti
da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono ancora
state eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.
Il lavoratore non addetto al ramo d’azienda oggetto del trasferimento può
essere trasferito alle dipendenze del cessionario solo con il suo consenso.
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Effetti del trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda
• Continuità del rapporto di lavoro: il lavoratore trasferito alle dipendenze del
cessionario conserva tutti i diritti inerenti al rapporto di lavoro già maturati presso
il cedente al momento della cessione (art. 2112, 1° co, c.c.);
• I diritti quesiti, ovvero già facenti parte del patrimonio del dipendente, a fronte di
una prestazione lavorativa già resa conformemente al CCNL al momento in vigore
• Responsabilità solidale: cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i
crediti che il lavoratore vantava al tempo del trasferimento (art 2112, 2° e 6° co,
c.c.) salvo espressa liberazione del cedente da parte del lavoratore con le procedure
di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c.
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L’individuazione del contratto collettivo applicabile
Art. 2112, comma 3, c.c.: “il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed
aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che
siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del
cessionario”.
La norma precisa che “l’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra
contratti collettivi del medesimo livello”.
Cedente e cessionario
applicano lo stesso CCNL
Cedente e cessionario applicano
un CCNL diverso
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L’art. 47 della legge n. 428/1990
a)
L’obbligo di comunicazione sindacale
“Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, un
trasferimento d’azienda in cui siano complessivamente occupati più di
quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
dell’azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente e il cessionario devono
darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia
perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa
vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali
unitarie, ovvero alle rappresentanza sindacali aziendali (…) nonché ai sindacati
di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese
interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze
aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di
categoria comparativamente più rappresentativi (…)”.
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b)
I contenuti della comunicazione sindacale
“L’informazione deve riguardare:
a)
b)
c)
d)
la data o la data proposta del trasferimento;
i motivi del programmato trasferimento d’azienda;
le relative conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.”
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c)
La consultazione sindacale
“Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria,
comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni
dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti
sindacali richiedenti”.
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In particolare, i possibili contenuti dell’accordo a seguito della fase di consultazione sindacale:
•
la conservazione delle condizioni economiche e, più in generale, delle complessive
condizioni di lavoro godute dai dipendenti in forza di accordi individuali;
•
la conservazione dei diritti derivanti dai contratti collettivi;
•
la previsione di garanzie all’occupazione:
- l’impegno del cessionario a mantenere i livelli occupazionali esistenti per un dato
periodo di tempo successivamente al trasferimento;
- la previsione di clausole che assicurino la ricollocazione dei dipendenti licenziati;
- la previsione di clausole che permettano di ricostituire il rapporto di lavoro con il
cedente.
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Il mancato raggiungimento
dell’accordo sindacale
Non è d’ostacolo al perfezionamento dell’operazione.
Vanno peraltro segnalati:
•
Il rischio di contenzioso;
•
Il rischio di agitazioni sindacali e scioperi;
•
Possibili difficoltà nelle relazioni sindacali;
•
Possibili ripercussioni sulla produttività dei dipendenti.
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Le conseguenze della violazione della procedura di
cui all’art. 47 della legge n. 428/1990
Art. 47, comma 3, della legge n. 428/1990: il mancato rispetto, da parte del
cedente o del cessionario, dell’obbligo di informazione e/o dell’obbligo di esame
congiunto ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell’art. 47 della legge n.
428/1990, “costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300”.
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Le imprese in crisi
- Art. 47, comma 4 bis della legge n. 428/1990
Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche
parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le
limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi
aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di
continuazione o di mancata cessazione dell'attività.
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- Art. 47, comma 5 della legge n. 428/1990
Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata:
(i) dichiarazione di fallimento, (ii) omologazione di concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni, (iii) emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ovvero di (iv) sottoposizione
all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione
dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della
consultazione sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche
parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l’acquirente non si applica l’art. 2112 c.c.
L’accordo sindacale può prevedere altresì che il trasferimento non riguardi il
personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in
parte, alle dipendenze dell’alienante.
Segue…
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… Segue
L'efficacia soggettiva degli accordi ex art 47, comma 4bis e 5 della Legge
428/90
è dibattuto se gli accordi ex art. 47, comma 5 siano vincolanti anche nei confronti
dei lavoratori non iscritti al sindacato stipulante.
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Domande ?
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