apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Casanova
Presidente
Dott. M. Margherita Zuccolini
Consigliere
Dott. Marcello Bruno
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento di impugnazione di lodo arbitrale
iscritto al n. 978/2013 R.G.
promosso da
VITALE GIOVANNI, in proprio e in qualità di socio
amministratore
elettivamente
Bartolomeo
dell’avv.
della
società
domiciliato
Bosco
Daniele
3/14
“EMMECI
in
Genova,
presso
Granara,
–
che
e
lo
s.r.l.”,
alla
nello
Via
studio
rappresenta
e
difende come da mandato in atti
attore
Contro
LAMBROSA
ANNA,
rappresentata
e
difesa
dall’avv.
Andrea Frau del Foro della Spezia, domiciliato per
1
http://bit.ly/2hsE5zq
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
legge presso la cancelleria civile e centrale di
questa Corte (art. 81 r.d. 22-1-34) come da mandato
in atti
convenuta
E
EMMECI S.R.L. in liq., in persona del liquidatore e
legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata
in Genova, alla Piazza della Vittoria 12/21 presso e
nello
studio
degli
avv.ti
Matteo
Novelli
e
Alessio
Bonni, che la rappresentano e difendono come da mandato
in atti
convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l’attore:
“Piaccia
alla
Corte
d’Appello
Ecc.ma,
ai
sensi
dell’art. 830 c.p.c.:
1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 829,
comma 1, nn. 5, 11 e 12, C.P.C., la nullità del
lodo, in epigrafe indicato, e, contrariis reiectis,
previe le declaratorie tutte del caso, in totale
riforma del lodo rituale in data 3 giugno 2013,
pronunciato
dall’arbitro
unico,
Avv.
Alessandra
Costoli, nominato dal Presidente del Tribunale della
Spezia,
con
Decreto
16
novembre
2012
(R.G.
n.
1318/12), non notificato,
2) Accogliere le domande proposte dal Dott. Giovanni
Vitale
nel
giudizio
arbitrale
e,
contrariis
reiectis, per l’effetto:
3) Accertare che la Dott. Anna Lambrosa – socia ed
amministratrice, insieme al Dott. Giovanni Vitale,
2
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
della società EMMECI S.r.l. – ha violato il divieto
di
concorrenza
di
cui
all’art.
2390
c.c.
in
relazione all’art. 10, ultimo comma, dello statuto
sociale,
assumendo,
senza
autorizzazione
dell’assemblea, la qualità di socia illimitatamente
responsabile (accomandataria) e amministratrice di
Dental Riccò S.a.s. di Lambrosa Anna & C., società
concorrente,
esercitando,
tramite
questa,
un’attività concorrente e provocando la distrazione
della clientela di EMMECI S.r.l. a favore di Dental
Riccò
S.a.s.,
clientela
anche
medesima
attraverso
l’induzione
dell’erronea
nella
convinzione
di
ricevere le prestazioni dalla EMMECI S.r.l., anziché
dal neocostituito competitor.
4)
Accertare
indebitamente
che
la
Dott.
utilizzato
(e
Anna
Lambrosa
utilizza)
beni
ha
della
EMMECI S.r.l. – dei quali ella aveva (ed ha) la
disponibilità
amministrativa
in
ragione
ricoperta
–
della
per
funzione
l’esecuzione
di
prestazioni rese dalla (e fatturate a favore della)
Dental Riccò S.a.s. e, conseguentemente,
5) Revocare in via definitiva, ai sensi dell’art.
2476, comma 3, C.C., sia in ragione della violazione
del divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 C.C.
sia in ragione delle altre gravi irregolarità di cui
ai paragrafi della narrativa del presente atto, la
Dott. Anna Lambrosa dall’ufficio di amministratore
di EMMECI S.r.l..
3
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
6)
Accertare
Lambrosa
la
nei
responsabilità
confronti
della
della
Dott.
EMMECI
Anna
S.r.l.
e,
conseguentemente, del socio Dott. Giovanni Vitale,
ai sensi dell’art. 2476,comma 3, C.C., per i danni
che
sono
derivati
riferimento
alle
dalle
dette
perdite
violazioni,
subite
e
al
con
mancato
guadagno come specificati in narrativa, anche per la
liquidazione
della
Società
EMMECI
S.r.l.,
con
conseguente appropriazione dell’avviamento maturato
dalla medesima, in ragione dell’attività svolta dal
Dott.
Giovanni
Vitale,
nonché
a
causa
della
prosecuzione dell’attività della Dott. Anna Lambrosa
nello
studio
di
Via
Manzoni
n.
43,
con
la
conseguente condanna della stessa al risarcimento in
favore
della
società,
nella
misura
che
sarà
accertata in corso di causa ovvero determinata in
via equitativa ex art. 1226 C.C..
7)
Accertare
la
responsabilità
della
Dott.
Anna
Lambrosa verso l’altro socio di EMMECI S.r.l., il
Dott. Giovanni Vitale, per il danno all’immagine ed
alla
reputazione
professionale
di
questi,
come
ulteriore conseguenza, immediata e diretta, degli
illeciti commessi dall’altra parte, condannando la
responsabile
favore
del
al
Dott.
risarcimento
Giovanni
di
Vitale
detto
danno
medesimo,
in
nella
misura che sarà accertata in corso di causa ovvero
determinata in via equitativa ex art. 1226 C.C..
8) Dichiarare tenuta e condannare la Dott.ssa Anna
Lambrosa e la società EMMECI S.r.l., in persona del
4
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Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
legale
rappresentante
pro
tempore,
in
solido
fra
loro, salvo il diritto di regresso della società nei
confronti della socia ai sensi dell’art. 2476, comma
4, C.C., a rifondere al Dott. Giovanni Vitale le
spese del giudizio arbitrale, oltreché le spese del
procedimento cautelare n. 3414/2012 R.G. promosso
dinanzi al Tribunale di La Spezia.
9) Dichiarare tenuta e condannare la Dott.ssa Anna
Lambrosa
al
rimborso
delle
spese
e
dell’onorario
versati all’Arbitro dal Dott. Giovanni Vitale, pari
a complessivi Euro 12.584,00, e delle spese legali
sostenute
dal
Dott.
Giovanni
Vitale
medesimo
nel
giudizio arbitrale, per un totale di Euro 6.018,93.
10) Dichiarare tenuta e condannare la Società EMMECI
S.r.l.,
tempore,
in
e
persona
la
del
Dott.
rimborso
delle
giudizio
arbitrale
legale
Anna
spese
rappresentante
Lambrosa
per
la
sostenute
in
solido
costituzione
dal
Dott.
pro
al
nel
Giovanni
Vitale, per un totale di Euro 1.258,40.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del
presente giudizio”.
Per la convenuta Lambrosa Anna:
“Piaccia
alla
Corte
di
Appello
Ecc.ma,
disattesa
ogni contraria istanza, eccezione, difesa,
a) in via preliminare
dichiarare
l’inammissibilità
dell’impugnazione
per
violazione dei requisiti richiesti come essenziali
dall’art. 342 c.p.c. come modificato dall’art. 54
5
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Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
del D.L. n. 83 del 2012 convertito nella legge n.
134 del 2012
b) in via subordinata
rigettare l’impugnativa per infondatezza dei motivi
c) in ulteriore subordine
nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di
nullità sollevati da controparte in via incidentale:
I.
preliminarmente
dichiarare
il
difetto
di
giurisdizione/competenza dell’arbitro in quanto le
domande formulate dal Dott. Vitale erano estranee
alle materie compromesse nella clausola arbitrale e
conseguentemente rigettare le domande formulate dal
Dott. Vitale.
II.
Nella
accolta
denegata
la
domanda
ipotesi
in
cui
preliminare,
non
venisse
respingere
le
domande avanzate da controparte perché infondate in
fatto ed in diritto con condanna al risarcimento dei
danni tutti ex Art. 96 CPC.
III.
Nel
caso
attribuibili
ove
l’Ill.mo
Giudicante
ritenesse
delle
parti
all’attività
professionalmente svolta quella dagli stessi dovuta
nella loro qualità di soci della Emmeci, in via
riconvenzionale/incidentale
a) Accertare che il Dott. Giovanni Severo Vitale –
socio ed amministratore, insieme alla Dott.ssa Anna
Lambrosa, della società EMMECI S.r.l. – ha violato
il divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c.
in relazione all’art. 10, u.mo co., dello statuto
sociale,
mantenendo,
senza
autorizzazione
6
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Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
dell’assemblea, la qualità di socio illimitatamente
responsabile
(accomandatario)
e
amministratore
di
Dentalombarda S.a.s. di Giovanni Vitale & C., nonché
costituendo assumendo la qualità di amministratore
della
Società
Smile
concorrenti,
Care
srl,
esercitando,
entrambe
società
tramite
queste,
un’attività concorrente e provocando la distrazione
della
clientela
di
EMMECI
S.r.l.
a
favore
delle
medesime
b) accertare altresì che il Dott. Giovanni Vitale ha
indebitamente utilizzato i beni della EMMECI S.r.l.
– dei quali aveva la disponibilità in ragione della
funzione amministrativa ricoperta – per l’esecuzione
di
prestazioni
rese
dalle
(e
fatturate
a
favore
co.,
c.c.,
delle) altre due società;
c)
ai
sensi
accertare
la
dell’art.
2476,
I
responsabilità
e
III
del
Dott.
Giovanni
Vitale verso la EMMECI S.r.l. per i danni che sono
derivati
dalle
responsabile
dette
al
violazioni,
risarcimento,
a
condannandolo
favore
della
società, nella misura che sarà accertata in corso di
causa ovvero determinata in via equitativa ex art.
1226 c.c.;
d) accertare, infine, la responsabilità del Dott.
Giovanni
Vitale,
S.r.l.,
per
il
verso
l’altro
danno
socio
all’immagine
di
ed
EMMECI
alla
reputazione professionale di questi, come ulteriore
conseguenza, immediata e diretta, degli illeciti e
errori
professionali
commessi
dall’altra
parte,
7
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Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
condannando
la
responsabile
al
risarcimento,
a
favore del Dott. Giovanni Vitale, nella misura che
sarà accertata in corso di causa ovvero determinata
in via equitativa ex art. 1226 c.c..
e) accertare e dichiarare che il dott. Vitale ha
incassato
senza
versare
sui
conti
aziendali
i
proventi delle fatture 111, 112, 113, 114,115bis,
116, 117, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 135, 136,
137,
138/2012
ordinandogli
la
reintegrazione
di
quanto incassato nel patrimonio aziendale.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite
con
distrazione
in
favore
del
procuratore
antistatario.
In via istruttoria si insiste nell’ammissione delle
prove
dedotte
in
comparsa
di
costituzione
in
appello”.
Per la convenuta Emmeci s.r.l. in liq.:
“Chiede che siano respinte le domande proposte nei
confronti
della
società
Emmeci
s.r.l.
in
liquidazione in quanto inammissibili e/o nulle e/o
infondate in fatto ed in diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 25 gennaio 2007 con atto a rogito notaio
Enrico
Sipione,
odontoiatra)
e
costituivano
la
oggetto
Giovanni
Anna
Lambrosa
società
sociale
Vitale
Emmeci
riguardava
(medico
(odontoiatra)
s.r.l.,
il
cui
“l’istituzione,
8
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
l’organizzazione e la gestione di luoghi idonei a
praticare l’odontostomatologia … ”.
Successivamente il dott. Vitale, ritenendo che la
dott.ssa Lambrosa avesse tenuto un comportamento di
concorrenza sleale (meglio infra descritto) lesivo
sia
nei
società,
nomina
suoi
confronti
adiva
di
un
conformità
il
nei
Tribunale
arbitro
alla
che
della
unico
clausola
confronti
a
di
cui
Spezia
della
per
la
devolvere,
in
arbitrato
contenuta
nello statuto sociale, il giudizio arbitrale.
Nell’ambito del giudizio arbitrale, il Dott. Vitale
deduceva la violazione del divieto di concorrenza di
cui
all’art.
2390
c.c.,
richiamato
dall’art.
10,
ultimo comma, dello statuto di EMMECI s.r.l., ai
sensi
del
assumere
quale
la
“gli
qualità
amministratori
di
soci
non
possono
illimitatamente
responsabili in società concorrenti, né esercitare
un'attività
concorrente
per
conto
proprio
o
di
terzi, né essere amministratori o direttori generali
in
società
concorrenti,
salvo
autorizzazione
dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto
l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e
risponde dei danni”.
Precisava che la Dott. Lambrosa, in violazione del
divieto in oggetto:
a) aveva assunto la qualità di socia illimitatamente
responsabile
(accomandataria)
amministratrice
della
Dental
e
la
carica
di
Riccò
s.a.s.
di
9
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
Lambrosa Anna & C., società concorrente con identico
oggetto sociale rispetto alla EMMECI s.r.l.;
b) aveva esercitato, tramite la Dental Riccò s.a.s.,
un’attività concorrente;
c) aveva distratto la clientela di EMMECI s.r.l. a
favore della Dental Riccò s.a.s., anche attraverso
l’induzione, nella clientela medesima, dell’erronea
convinzione di ricevere le prestazioni dalla società
dei
dottori
Vitale
e
Lambrosa,
anziché
dalla
Lambrosa
aveva
neocostituita società concorrente.
In
aggiunta
a
ciò,
la
Dott.
indebitamente utilizzato beni della EMMECI s.r.l. –
per l’esecuzione di prestazioni rese dalla Dental
Riccò s.a.s.
In
relazione
alla
predetta
violazione,
il
Vitale
chiedeva, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., la
revoca
della
Dott.
Anna
Lambrosa
dall’ufficio
di
amministratore di EMMECI s.r.l. e il risarcimento di
tutti
i
danni
a
lui
derivanti
dall’illegittima
condotta sociale della medesima.
Si
costituiva
eccependo
del
il
giudice
instaurata
in
giudizio
“difetto
adito”,
sarebbe
di
Dott.
Lambrosa,
giurisdizione/competenza
atteso
stata
la
che
la
controversia
estranea
all’oggetto
sociale.
Nel
merito,
la
Dott.
Lambrosa
rilevava
la
correttezza del proprio operato e asseriva che più
gravi
violazioni
erano
imputabili
al
Vitale,
il
10
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Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
quale era a sua volta socio di altre due diverse
società, con oggetto identico alla EMMECI s.r.l.
Pertanto,
la
Dott.
Lambrosa
chiedeva
il
rigetto
delle domande proposte dal Dott. Vitale, in quanto
infondate
e,
in
l’accertamento
violazione
via
in
riconvenzionale,
capo
dell’art.
2390
al
Dott.
c.c.,
chiedeva
Vitale
nonché
della
la
revoca
dello stesso da socio amministratore della EMMECI
s.r.l.
Spiegava, altresì, intervento in arbitrato ex art.
816
quinquies
c.p.c.
rappresentata
da
la
società
un
EMMECI
procuratore
s.r.l.,
speciale,
rimettendosi in ordine all’accertamento di eventuale
pregiudizio economico procurato al suo patrimonio a
causa dei fatti commessi da parte dei due soci.
Con il lodo impugnato l’arbitro unico, ritenuta la
propria competenza e rigettata l’eccezione formulata
dalla Dott. Lambrosa, respingeva tutte le domande
proposte
dal
Dott.
Vitale,
nonché
quelle
in
via
riconvenzionale della Dott. Lambrosa.
In
particolare,
l’esercizio
della
l’arbitro
dell’attività
società
EMMECI
rilevava,
da
un
lato,
odontoiatrica
da
parte
s.r.l.
e,
dall’altro,
l’illiceità del suo oggetto sociale, ai sensi della
normativa vigente, essendo consentito l’esercizio in
forma societaria dell’attività professionale solo a
seguito
dell’entrata
in
vigore
della
legge
di
stabilità per il 2012 ed essendo ammessa, nel regime
previgente, la sola gestione associata dei mezzi e
11
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
dei
servizi
distinti
correlati
alla
dall’attività
professione,
professionale
purché
in
senso
stretto, da svolgersi singolarmente ed autonomamente
dai professionisti che la società costituivano.
In
conseguenza
della
ritenuta
illiceità
dell’attività svolta dalla EMMECI s.r.l., l’arbitro
riteneva insussistente la violazione del divieto di
concorrenza
sleale,
correttamente
svolgimento
avendo
utilizzato
i
individuale
la
Dott.
beni
della
Lambrosa
sociali
propria
per
lo
attività
professionale.
Con atto di citazione ex art. 828 c.p.c., il Dott.
Vitale proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
avverso il lodo arbitrale; si costituiva la Dott.
Lambrosa,
chiedendo
dell’impugnazione
richiesti
dichiararsi
per
dall’art.
l’inammissibilità
violazione
342
c.p.c.,
dei
requisiti
come
modificato
dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito
nella legge n. 134 del 2012 e, in via subordinata,
rigettarsi
l’impugnativa
motivi;
in
ulteriore
ipotesi
di
accoglimento
per
infondatezza
subordine,
dei
nella
motivi
di
dei
denegata
nullità
sollevati dalla controparte, proponeva impugnazione
incidentale.
Si costituiva altresì in giudizio la società Emmeci
s.r.l., opponendosi all’impugnazione e chiedendone
il rigetto, osservando che alcuna domanda era stata
proposta nei suoi confronti.
12
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
All’udienza delli 8.1.2014, il Vitale insisteva per
l’accoglimento
dell’impugnazione
proposta
e,
preliminarmente, nelle formulate istanze istruttorie
orali e di C.T.U.
Con ordinanza in data 16.06.2014, la Corte fissava
udienza
di
precisazione
delle
conclusioni,
osservando che la decisione in ordine all’ammissione
delle istanze probatorie formulate dalle parti “deve
essere demandata all’eventuale fase successiva al
giudizio rescindente”.
Analogamente,
riteneva
che
“l’eccezione
di
inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale
ex art. 342 c.p.c. formulata dalla parte convenuta
verrà
delibata
al
momento
della
decisione
sul
giudizio rescindente”.
Erano
precisate
le
conclusioni
come
in
epigrafe
trascritte e, decorsi i termini di cui agli artt.
190 e 352 c.p.c., la causa era decisa in camera di
consiglio.
----Innanzitutto, deve escludersi che ricorra l’ipotesi
di
inammissibilità
dalla
convenuta
dell’impugnazione,
Lambrosa
(essa
sollevata
sostiene
che
“nell’atto di impugnazione (il Vitale) ha omesso di
indicare
le
ricostruzione
modifiche
del
che
fatto
vengono
compiuta
richieste
alla
dall’arbitro”),
atteso che, a prescindere dalla questione relativa
alla possibilità di ritenere applicabile l’art. 342
c.p.c. anche all’impugnativa di lodo arbitrale, deve
13
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
osservarsi
che
comunque
l’atto
è
strutturato
in
distinti motivi, ognuno contenente l’indicazione del
punto della decisione che si ritiene viziato e del
vizio lamentato.
Tanto premesso, col primo motivo il Vitale deduce il
vizio di nullità del lodo previsto dall’art. 829,
comma 1, n. 11 c.p.c. per contraddittorietà della
motivazione.
Osserva al riguardo che l’arbitro ha – correttamente
– ritenuto di essere competente a conoscere della
controversia,
rigettando
l’eccezione
sollevata
al
riguardo dalla Lambrosa ma, poi, ha ritenuto che in
base
alla
normativa
vigente
al
momento
della
costituzione della società EMMECI s.r.l., l’attività
svolta
dalla
società
medesima
non
sarebbe
stata
lecita, in quanto coperta dal divieto ex lege di
esercizio
in
forma
di
società
di
capitali
della
professione.
Pertanto, secondo il Vitale, la contraddittorietà
del lodo è evidente in ragione del fatto che, in un
primo momento, l’arbitro, riconoscendosi competente,
ha implicitamente ritenuto l’attività svolta dalla
EMMECI s.r.l. (e quindi le domande formulate da esso
Vitale)
inerente
l’oggetto
sociale,
mentre,
successivamente, ha rigettato le richieste avanzate
dal
Vitale,
disconoscendo
quanto
affermato
in
relazione alla propria competenza.
Infatti,
l’arbitro
avendo
non
ritenuto
poteva,
la
come
propria
invece
competenza,
erroneamente
14
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
avvenuto, ritenere l’attività svolta dalla EMMECI
s.r.l.
illecita,
determinando
altrimenti
la
contraddittorietà del lodo pronunciato.
La
messa
in
discussione
contraddittorietà
inficiato
in
trattandosi
che
radice
di
di
ne
la
tale
è
profilo
conseguita
decisione
statuizioni
e
la
hanno
dell’arbitro,
giuridiche
tra
loro
inconciliabili.
Col secondo motivo, il Vitale lamenta la nullità del
lodo ex art. 829, comma 1, nn. 5, 11 e 12 c.p.c. per
contraddittorietà, mancanza di motivazione e omessa
pronuncia sulle domande formulate da esso Vitale,
osservando
che
la
contraddittorietà
impugnato
consiste
illecita
un’attività
apprestamento
di
nell’avere
l’esercizio
dell’attività
determinato
anche
l’omessa
pronuncia
lodo
individuato
come
pienamente
servizi
il
del
e
legittima
di
attrezzature
odontoiatrica
difetto
di
dell’arbitro
e
per
ciò
motivazione
sulle
ha
e
domande
formulate dal Vitale nel giudizio arbitrale.
L’arbitro
ha
infatti
normativa
vigente
al
ritenuto
momento
che,
della
in
base
alla
costituzione
della società EMMECI s.r.l. e per tutto il periodo
di
svolgimento
dell’attività
in
questione
(2007-
2011), l’attività svolta dalla società medesima non
sarebbe stata lecita, in quanto coperta dal divieto
ex lege di esercizio in forma di società di capitali
della professione.
15
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
Ma,
osserva
il
Vitale,
la
ricostruzione
operata
dall’arbitro è errata.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato, ancora sotto
la vigenza dell’art. 1 della legge n. 1815/1939, che
“per
le
attività,
rispetto
alle
quali
la
legge
sancisce il carattere rigorosamente personale delle
prestazioni
professionali
(cfr.
art.
2232
c.c.),
l'art. 1 legge n. 1815 del 1939 non esclude in modo
assoluto
la
possibilità
associativa,
costituisca
purché
tra
d'esercizio
in
l'associazione
persone
debitamente
forma
stessa
si
abilitate
o
autorizzate all'esercizio di specifiche attività e
secondo la normativa prescritta…” (Cass., 13 luglio
1993, n. 7738).
Trattandosi di attività lecita, la società esistente
tra
i
due
soci
doveva
dell’apprezzamento
essere
della
valutata
dedotta
ai
violazione
fini
del
divieto di concorrenza sleale, come invece omesso in
sede di giudizio arbitrale, donde anche l’assenza di
pronuncia.
Col
terzo
motivo
l’impugnante
deduce
di
nuovo
nullità del lodo impugnato ex art. 829, comma 1, nn.
5,11 e 12 c.p.c. per contraddittorietà, mancanza di
motivazione
e
omessa
pronuncia
sulle
domande
formulate da esso Vitale, sotto altro profilo.
Precisa che allorquando la Dott. Lambrosa, già socio
amministratore della EMMECI s.r.l., ha costituito la
DENTAL RICCÒ s.a.s. con identico oggetto sociale ha
operato consapevolmente in violazione del divieto di
16
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Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
concorrenza di cui all’art. 2390 c.c., richiamato
dall’art. 10, ultimo comma, dello statuto sociale.
Secondo l’impugnante l’arbitro ha errato, riducendo
la società EMMECI s.r.l. a semplice società di mezzi
e, per tale ragione, non ha ritenuto censurabile il
comportamento della Dott. Lambrosa.
E’,
infatti,
evidente
circostanza
per
cui
utilizzato
la
svolgimento
della
–secondo
la
società
propria
l’impugnante-
la
Dott.
Lambrosa
non
ha
EMMECI
s.r.l.
per
lo
attività
professionale,
bensì per costituire un’altra società con identico
oggetto sociale, verso la quale sviare la clientela.
Anche nell’impostazione seguita dall’arbitro, i beni
strumentali forniti dalla società EMMECI s.r.l. non
sono stati utilizzati dalla Dott. Lambrosa per il
lecito svolgimento dell’attività professionale, ma
al fine di istituire la DENTAL RICCÒ s.a.s., con
identico
oggetto
sociale
della
EMMECI
s.r.l.
e
identica attività e sviare la clientela dalla prima
alla nuova società.
Col
quarto
motivo
l’impugnante
deduce
ancora
la
nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 5, 11 e
12
c.p.c.
motivazione
per
e
contraddittorietà,
omessa
pronuncia
mancanza
sulle
di
domande
formulate da esso Vitale, sotto ulteriore profilo.
Evidenzia che l’attività odontoiatrica era svolta
non dalla società ma da esso Vitale, che si avvaleva
dei mezzi e strumenti della società.
17
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
Aggiunge
che,
incorrendo
in
manifesta
contraddittorietà, il lodo impugnato, da un lato, ha
affermato di non poter tutelare l’attività svolta
dalla
EMMECI
s.r.l.,
in
quanto
sarebbe
stata
illecita e, dall’altro lato, ha ritenuto legittimo
l’utilizzo dei beni sociali da parte della Dott.
Lambrosa
per
lo
svolgimento
di
un’attività
con
identico oggetto.
Al contrario, per valutare la violazione del divieto
di cui all’art. 2390 c.c., l’arbitro avrebbe dovuto
considerare l’oggetto sociale previsto dallo statuto
ed
avrebbe
così
individuato
la
violazione
del
divieto di concorrenza sleale, che sussiste a fronte
dell’identità
dell’oggetto
sociale
delle
due
società.
Col quinto motivo l’impugnante deduce la nullità del
lodo ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. per omessa
pronuncia sulle domande proposte da esso Vitale nel
giudizio arbitrale.
Osserva che l’arbitro, ponendo a fondamento della
propria decisione il travisamento sopra censurato
sulla
ritenuta
all’oggetto
non
sociale,
pertinenza
ha
omesso
di
delle
domande
pronunciare
su
tutta la domanda, come invece era doveroso.
Orbene, quanto al primo motivo di impugnazione, la
Corte
osserva
che
la
contraddittorietà
delle
disposizioni, di cui al n. 11 dell’art. 829 c.p.c.,
è riferibile al contrasto tra le diverse parti del
dispositivo (Cass. 8 febbraio 2005 n. 2531, Cass. 26
18
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
marzo 2004 n. 6069, Cass. 14 febbraio 2003 n. 2211,
Cass. 18 febbraio 2000 n. 1815, Cass. 18 maggio 1994
n. 4881, Cass. 16 gennaio 1986 n. 234), non invece
alla
contraddittorietà
contrasto
tra
la
della
motivazione
motivazione
del
lodo
e
o
al
il
suo
dispositivo (Cass. 21 febbario 2006 n. 3768, Cass.
20 gennaio 2006 n. 1183, Cass. 26 marzo 2004 n.
6069,
Cass.
novembre
14
2000
febbraio
n.
2003
14136,
n.
Cass.
2211,
21
Cass.
23
1987
n.
marzo
2807).
Col secondo motivo il lodo viene impugnato ex art.
829,
1°
comma
nn.
5,
11
e
12,
c.p.c.
per
contraddittorietà, mancanza di motivazione e omessa
pronuncia sulle domande formulate dal Dott. Vitale.
Per
quanto
concerne
l'impugnazione
per
contraddittorietà ai sensi dell'art. 829, 1° comma,
n.
11
dovendo
c.p.c.,
la
dispositivo
si
rimanda
contraddizione
e
non
a
quanto
vertere
riguardare
detto
su
sopra,
parti
parti
del
delle
motivazione.
Venendo poi ad analizzare l’assenza di motivazione,
si rileva che, ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n.5
c.p.c., l'impugnazione per nullità è ammessa “se il
lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6),
e
7)
dell'art.
823
c.p.c.”,
ossia
se
manca
l'esposizione sommaria dei motivi, il dispositivo o
la sottoscrizione degli arbitri.
La difesa del Dott. Vitale specifica che la nullità
ex art. 829 1° comma n. 5 deriverebbe dalla “assenza
19
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
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Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
di
motivazione
individuato
che
come
consisterebbe
illecita
nell'aver
un'attività
pienamente
legittima di apprestamento di servizi, attrezzature
e
impianti
l'esercizio
di
organizzazione
dell'attività
di
mezzi
odontoiatrica
per
protetta,
sempre esercitata dal Dott. Giovanni Vitale.”
Orbene,
secondo
requisito
c.p.c.
consolidata
previsto
deve
dall'art.
ritenersi
giurisprudenza
823,
comma
rispettato
1,
il
n.
quando
5
sia
possibile risalire alla ratio decidendi che sottende
il
lodo
(Cass.
22
marzo
2007
n.
6986,
Cass.
24
settembre 1999 n. 10511, Cass. 15 dicembre 1997 n.
12652) prescindendo da un controllo sulla congruità
della motivazione stessa (Cass. 9 luglio 2004 n.
12620, Cass. 4 giugno 2004 n. 10641, Cass. 20 marzo
2003 n. 4078, Cass. 29 gennaio 2003 n. 1350, Cass.
11 aprile 2001 n. 5371, Cass. 23 novembre 2000 n.
15134, cass. 24 settembre 1999 n. 10511, cass. 26
gennaio 1998 n. 717, cass. 27 gennaio 1989 n. 485).
“L’impugnazione
Corte
di
del
Appello
lodo
dà
arbitrale
luogo
a
davanti
un
alla
giudizio
di
legittimità, nel quale il giudice esamina il lodo
per verificare la fondatezza delle censure che a
esso
sono
state
mosse,
ma
in
sede
di
giudizio
rescindente non procede ad accertamenti di fatto, né
a
un
autonomo
giudizio
sul
merito
della
controversia” (così Cass. 20468/2008; v. anche Cass.
16/06/2010 n. 14574 che ha asserito come il giudizio
di impugnazione del lodo arbitrale abbia ad oggetto
20
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RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
“unicamente
la
verifica
della
legittimità
della
decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle
questioni
Cass.
di
merito
15085/2012
impugnazione
unicamente
essi
secondo
del
la
ad
lodo
sottoposte”,
cui
il
arbitrale
verifica
della
nonché
giudizio
ha
ad
di
oggetto
legittimità
della
decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle
questioni
di
conseguenza
merito
che
ad
essi
sottoposte,
l'accertamento
in
fatto
con
la
compiuto
dagli arbitri “non è censurabile nel giudizio di
impugnazione del lodo, con la sola eccezione del
caso
in
cui
la
completamente
ipotesi,
motivazione
mancante
od
quest’ultima,
del
lodo
stesso
assolutamente
non
sia
carente”,
ricorrente
nella
fattispecie).
Nel caso di specie l'arbitro, nel ricordare che la
EMMECI
s.r.l.
era
stata
costituita
per
“l’istituzione, l’organizzazione e la gestione dei
luoghi
idonei
l’istituzione
a
praticare
e
all’odontoiatria
conduzione
e
la
l’odontostomatologia,
di
promozione
corsi
relativi
della
ricerca
scientifica nel campo odontoiatrico”, ha evidenziato
che
tale
oggetto
non
comprendeva,
nè
poteva
comprendere (in quanto contrario alle norme di legge
all’epoca
della
costituzione
della
EMMECI
srl
avvenuta nel 2008) l’esercizio in forma societaria
dell’attività odontoiatrica.
Premesso questo l'arbitro ha quindi ritenuto che la
fattispecie per cui è causa non potesse rientrare
21
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Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
nel disposto dell’art. 2390 c.c. che sancisce il
divieto di concorrenza degli amministratori della
società
i
quali
non
possono
perciò
svolgere
la
medesima attività per proprio conto o di terzi.
Poiché
le
domande
promosse
dal
Dott.
Vitale
attengono alla presunta violazione del divieto di
concorrenza
previsto
dall’art.
2390
c.c.
da
cui
discenderebbero sia l’azione di responsabilità verso
la dott.ssa Lambrosa ex art. 2476, 3° comma, c.c.,
sia
l’azione
di
revoca,
che
l’azione
di
responsabilità ex art. 2476, 4°comma, c.c. l'arbitro
ha rigettato le domande promosse dal Dott. Vitale in
quanto
afferenti
attività
(quella
odontoiatrica)
estranea all’oggetto sociale.
La
ratio
decidendi
seguita
dall’arbitro
è
quindi
chiara e la decisione sul punto appare adeguatamente
motivata.
Da
ciò
si
evince
anche
l'infondatezza
della
impugnazione formulata ai sensi del n. 12 per omessa
pronuncia dell'arbitro sulle domande formulate dal
Dott. Vitale.
A
fondamento
del
terzo
motivo
dell'atto
di
impugnazione la difesa del Dott. Vitale lamenta la
nullità del lodo ex art. 829, 1°,comma, nn. 5, 11 e
12
c.p.c.
“per
motivazione
e
omessa
formulate
dal
profilo”,
ossia
riferimento
contraddittorietà,
Dott.
pronuncia
Giovanni
“per
all'oggetto
non
mancanza
sulle
Vitale
aver
sociale
domande
sotto
considerato,
risultante
di
altro
con
dallo
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5
Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1
Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016
RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
statuto,
la
costituzione
Lambrosa
della
oggetto
sociale
Dental
da
parte
Riccò
alla
sas
EMMECI
della
Dott.ssa
avente
identico
srl
e
pertanto
integrante la violazione del divieto di concorrenza
sleale.”
Sul
punto
si
rimanda
alle
considerazioni
sopra
esposte evidenziando solo che alcuna violazione del
divieto di concorrenza è stata ritenuta imputabile
alla
Dott.ssa
Lambrosa
in
quanto,
come
detto,
l'esercizio dell’attività odontoiatrica era estraneo
all'oggetto sociale della Emmeci s.r.l. Entrambi i
soci,
come
rilevato
legittimamente
dall'arbitro,
esercitato
la
hanno
quindi
professione
di
odontoiatra ciascuno per proprio conto o per altre
società.
L'utilizzo
della
esclusivo
Dott.ssa
dei
Lambrosa
beni
è
societari
stato
da
quindi
parte
ritenuto
lecito da parte dell'arbitro in quanto afferente a
prestazioni odontoiatriche fatturate dalla stessa o
da altre società a lei riconducibili.
Sul quarto motivo d’impugnazione, la Corte osserva
che
la
contraddittorietà,
spiegato,
può
sussistere
per
solo
quanto
già
tra
parti
sopra
del
dispositivo e non, come in questo caso, tra parti
della
motivazione;
che
la
motivazione
comunque
sussiste e permette di risalire alla ratio decidendi
che sottende il lodo, dovendosi prescindere da un
controllo sulla congruità della motivazione stessa;
che, infine, non vi è stata omissione di pronuncia
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RG n. 978/2013
Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016
in quanto l’arbitro ha ritenuto non esservi stata
alcuna violazione del divieto di cui all’art. 2390
c.c.
Infine, relativamente al quinto motivo, non vi è
stata omissione di pronuncia sulle domande proposte
dal
Vitale
nel
giudizio
arbitrale
in
quanto
l'arbitro ha respinto la domanda con assorbimento di
tutte le contestazioni sollevate in via subordinata.
Non sussistono pertanto i dedotti motivi di nullità
del lodo impugnato.
La
dr.ssa
Lambrosa
ha
proposto
impugnazione
incidentale del lodo, ma solo nell’ipotesi in cui la
Corte
avesse
ritenuto
fondata
l’impugnazione
principale.
Trattasi di impugnazione incidentale condizionata e
come tale, venendo respinta quella principale, non
deve essere esaminata.
Il dott. Vitale ha convenuto in giudizio la società
Emmeci s.r.l. (per cui nel giudizio arbitrale era
stato nominato un curatore speciale e che è invece
qui
costituita
con
il
suo
liquidatore)
senza
formulare alcuna domanda nei suoi confronti, salvo
la richiesta di condanna alle spese del giudizio.
La difesa della Emmeci s.r.l. ha eccepito la nullità
dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma
quarto,
c.p.c.
per
mancanza
dell’esposizione
dei
fatti e degli elementi di diritto costituenti la
ragione
delle
domande
proposte,
come
richiesti
dall’art. 163, comma terzo, n. 4) c.p.c.
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Osserva la Corte che la parte impugnante si limita
ad affermare che essa e l’altra parte convenuta (la
dott.ssa Lambrosa) ebbero a costituire la società
Emmeci s.r.l.
Null’altro
viene
aggiunto:
l’esistenza
della
struttura societaria in essere tra il dott. Vitale e
la
dott.ssa
l’atto
Lambrosa
di
è
l’unico
citazione
“fatto”
riguardante
di
la
tutto
società
convenuta.
Tutta
l’ulteriore
comportamenti
che
narrativa
la
riguarda
dott.ssa
infatti
Lambrosa
i
avrebbe
compiuto in danno sia del dott. Vitale sia della
stessa società.
Mancano
in
definitiva
-con
specifico
riferimento
alla società Emmeci s.r.l.- gli elementi di fatto e
di diritto che dovrebbero essere posti a fondamento
della domanda.
La domanda appare pertanto inammissibile.
Le
spese
del
presente
giudizio
seguono
la
soccombenza.
Esse
vengono
liquidate
secondo
dagli artt. 4 e ss. d.m.
tabelle
allegate
al
quanto
stabilito
10.3.2014 n. 55 e dalle
medesimo
d.m.,
assunto
come
scaglione di valore quello indeterminato.
Secondo grado:
fase di studio
€
1080,00
fase introduttiva
€
877,00
fase decisoria
€
1820,00
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TOTALE
€
3777,00
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l’impugnazione proposta da Vitale Giovanni
avverso
unico
il
avv.
lodo
reso
Alessandra
inter
partes
Costoli
in
dall’arbitro
data
3
giugno
2013, che conferma;
condanna l’attore alla rifusione, in favore della
convenuta Lambrosa Anna, delle spese del presente
giudizio di impugnazione che liquida in euro 3.777
per compensi, oltre accessori di legge;
condanna l’attore alla rifusione, in favore della
convenuta EMMECI s.r.l., delle spese del presente
giudizio di impugnazione che liquida in euro 3.777
per compensi, oltre accessori di legge;
Genova, 9 novembre 2016
IL PRESIDENTE
Dott. Cinzia CASANOVA
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Marcello BRUNO
26
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