apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Magistrati Dott. Cinzia Casanova Presidente Dott. M. Margherita Zuccolini Consigliere Dott. Marcello Bruno Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento di impugnazione di lodo arbitrale iscritto al n. 978/2013 R.G. promosso da VITALE GIOVANNI, in proprio e in qualità di socio amministratore elettivamente Bartolomeo dell’avv. della società domiciliato Bosco Daniele 3/14 “EMMECI in Genova, presso Granara, – che e lo s.r.l.”, alla nello Via studio rappresenta e difende come da mandato in atti attore Contro LAMBROSA ANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Frau del Foro della Spezia, domiciliato per 1 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 legge presso la cancelleria civile e centrale di questa Corte (art. 81 r.d. 22-1-34) come da mandato in atti convenuta E EMMECI S.R.L. in liq., in persona del liquidatore e legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, alla Piazza della Vittoria 12/21 presso e nello studio degli avv.ti Matteo Novelli e Alessio Bonni, che la rappresentano e difendono come da mandato in atti convenuta CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l’attore: “Piaccia alla Corte d’Appello Ecc.ma, ai sensi dell’art. 830 c.p.c.: 1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 829, comma 1, nn. 5, 11 e 12, C.P.C., la nullità del lodo, in epigrafe indicato, e, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso, in totale riforma del lodo rituale in data 3 giugno 2013, pronunciato dall’arbitro unico, Avv. Alessandra Costoli, nominato dal Presidente del Tribunale della Spezia, con Decreto 16 novembre 2012 (R.G. n. 1318/12), non notificato, 2) Accogliere le domande proposte dal Dott. Giovanni Vitale nel giudizio arbitrale e, contrariis reiectis, per l’effetto: 3) Accertare che la Dott. Anna Lambrosa – socia ed amministratrice, insieme al Dott. Giovanni Vitale, 2 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 della società EMMECI S.r.l. – ha violato il divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. in relazione all’art. 10, ultimo comma, dello statuto sociale, assumendo, senza autorizzazione dell’assemblea, la qualità di socia illimitatamente responsabile (accomandataria) e amministratrice di Dental Riccò S.a.s. di Lambrosa Anna & C., società concorrente, esercitando, tramite questa, un’attività concorrente e provocando la distrazione della clientela di EMMECI S.r.l. a favore di Dental Riccò S.a.s., clientela anche medesima attraverso l’induzione dell’erronea nella convinzione di ricevere le prestazioni dalla EMMECI S.r.l., anziché dal neocostituito competitor. 4) Accertare indebitamente che la Dott. utilizzato (e Anna Lambrosa utilizza) beni ha della EMMECI S.r.l. – dei quali ella aveva (ed ha) la disponibilità amministrativa in ragione ricoperta – della per funzione l’esecuzione di prestazioni rese dalla (e fatturate a favore della) Dental Riccò S.a.s. e, conseguentemente, 5) Revocare in via definitiva, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, C.C., sia in ragione della violazione del divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 C.C. sia in ragione delle altre gravi irregolarità di cui ai paragrafi della narrativa del presente atto, la Dott. Anna Lambrosa dall’ufficio di amministratore di EMMECI S.r.l.. 3 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 6) Accertare Lambrosa la nei responsabilità confronti della della Dott. EMMECI Anna S.r.l. e, conseguentemente, del socio Dott. Giovanni Vitale, ai sensi dell’art. 2476,comma 3, C.C., per i danni che sono derivati riferimento alle dalle dette perdite violazioni, subite e al con mancato guadagno come specificati in narrativa, anche per la liquidazione della Società EMMECI S.r.l., con conseguente appropriazione dell’avviamento maturato dalla medesima, in ragione dell’attività svolta dal Dott. Giovanni Vitale, nonché a causa della prosecuzione dell’attività della Dott. Anna Lambrosa nello studio di Via Manzoni n. 43, con la conseguente condanna della stessa al risarcimento in favore della società, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero determinata in via equitativa ex art. 1226 C.C.. 7) Accertare la responsabilità della Dott. Anna Lambrosa verso l’altro socio di EMMECI S.r.l., il Dott. Giovanni Vitale, per il danno all’immagine ed alla reputazione professionale di questi, come ulteriore conseguenza, immediata e diretta, degli illeciti commessi dall’altra parte, condannando la responsabile favore del al Dott. risarcimento Giovanni di Vitale detto danno medesimo, in nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero determinata in via equitativa ex art. 1226 C.C.. 8) Dichiarare tenuta e condannare la Dott.ssa Anna Lambrosa e la società EMMECI S.r.l., in persona del 4 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, salvo il diritto di regresso della società nei confronti della socia ai sensi dell’art. 2476, comma 4, C.C., a rifondere al Dott. Giovanni Vitale le spese del giudizio arbitrale, oltreché le spese del procedimento cautelare n. 3414/2012 R.G. promosso dinanzi al Tribunale di La Spezia. 9) Dichiarare tenuta e condannare la Dott.ssa Anna Lambrosa al rimborso delle spese e dell’onorario versati all’Arbitro dal Dott. Giovanni Vitale, pari a complessivi Euro 12.584,00, e delle spese legali sostenute dal Dott. Giovanni Vitale medesimo nel giudizio arbitrale, per un totale di Euro 6.018,93. 10) Dichiarare tenuta e condannare la Società EMMECI S.r.l., tempore, in e persona la del Dott. rimborso delle giudizio arbitrale legale Anna spese rappresentante Lambrosa per la sostenute in solido costituzione dal Dott. pro al nel Giovanni Vitale, per un totale di Euro 1.258,40. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Per la convenuta Lambrosa Anna: “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, a) in via preliminare dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione dei requisiti richiesti come essenziali dall’art. 342 c.p.c. come modificato dall’art. 54 5 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 del D.L. n. 83 del 2012 convertito nella legge n. 134 del 2012 b) in via subordinata rigettare l’impugnativa per infondatezza dei motivi c) in ulteriore subordine nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di nullità sollevati da controparte in via incidentale: I. preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione/competenza dell’arbitro in quanto le domande formulate dal Dott. Vitale erano estranee alle materie compromesse nella clausola arbitrale e conseguentemente rigettare le domande formulate dal Dott. Vitale. II. Nella accolta denegata la domanda ipotesi in cui preliminare, non venisse respingere le domande avanzate da controparte perché infondate in fatto ed in diritto con condanna al risarcimento dei danni tutti ex Art. 96 CPC. III. Nel caso attribuibili ove l’Ill.mo Giudicante ritenesse delle parti all’attività professionalmente svolta quella dagli stessi dovuta nella loro qualità di soci della Emmeci, in via riconvenzionale/incidentale a) Accertare che il Dott. Giovanni Severo Vitale – socio ed amministratore, insieme alla Dott.ssa Anna Lambrosa, della società EMMECI S.r.l. – ha violato il divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. in relazione all’art. 10, u.mo co., dello statuto sociale, mantenendo, senza autorizzazione 6 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 dell’assemblea, la qualità di socio illimitatamente responsabile (accomandatario) e amministratore di Dentalombarda S.a.s. di Giovanni Vitale & C., nonché costituendo assumendo la qualità di amministratore della Società Smile concorrenti, Care srl, esercitando, entrambe società tramite queste, un’attività concorrente e provocando la distrazione della clientela di EMMECI S.r.l. a favore delle medesime b) accertare altresì che il Dott. Giovanni Vitale ha indebitamente utilizzato i beni della EMMECI S.r.l. – dei quali aveva la disponibilità in ragione della funzione amministrativa ricoperta – per l’esecuzione di prestazioni rese dalle (e fatturate a favore co., c.c., delle) altre due società; c) ai sensi accertare la dell’art. 2476, I responsabilità e III del Dott. Giovanni Vitale verso la EMMECI S.r.l. per i danni che sono derivati dalle responsabile dette al violazioni, risarcimento, a condannandolo favore della società, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.; d) accertare, infine, la responsabilità del Dott. Giovanni Vitale, S.r.l., per il verso l’altro danno socio all’immagine di ed EMMECI alla reputazione professionale di questi, come ulteriore conseguenza, immediata e diretta, degli illeciti e errori professionali commessi dall’altra parte, 7 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 condannando la responsabile al risarcimento, a favore del Dott. Giovanni Vitale, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.. e) accertare e dichiarare che il dott. Vitale ha incassato senza versare sui conti aziendali i proventi delle fatture 111, 112, 113, 114,115bis, 116, 117, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 135, 136, 137, 138/2012 ordinandogli la reintegrazione di quanto incassato nel patrimonio aziendale. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria si insiste nell’ammissione delle prove dedotte in comparsa di costituzione in appello”. Per la convenuta Emmeci s.r.l. in liq.: “Chiede che siano respinte le domande proposte nei confronti della società Emmeci s.r.l. in liquidazione in quanto inammissibili e/o nulle e/o infondate in fatto ed in diritto”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 25 gennaio 2007 con atto a rogito notaio Enrico Sipione, odontoiatra) e costituivano la oggetto Giovanni Anna Lambrosa società sociale Vitale Emmeci riguardava (medico (odontoiatra) s.r.l., il cui “l’istituzione, 8 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 l’organizzazione e la gestione di luoghi idonei a praticare l’odontostomatologia … ”. Successivamente il dott. Vitale, ritenendo che la dott.ssa Lambrosa avesse tenuto un comportamento di concorrenza sleale (meglio infra descritto) lesivo sia nei società, nomina suoi confronti adiva di un conformità il nei Tribunale arbitro alla che della unico clausola confronti a di cui Spezia della per la devolvere, in arbitrato contenuta nello statuto sociale, il giudizio arbitrale. Nell’ambito del giudizio arbitrale, il Dott. Vitale deduceva la violazione del divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c., richiamato dall’art. 10, ultimo comma, dello statuto di EMMECI s.r.l., ai sensi del assumere quale la “gli qualità amministratori di soci non possono illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni”. Precisava che la Dott. Lambrosa, in violazione del divieto in oggetto: a) aveva assunto la qualità di socia illimitatamente responsabile (accomandataria) amministratrice della Dental e la carica di Riccò s.a.s. di 9 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 Lambrosa Anna & C., società concorrente con identico oggetto sociale rispetto alla EMMECI s.r.l.; b) aveva esercitato, tramite la Dental Riccò s.a.s., un’attività concorrente; c) aveva distratto la clientela di EMMECI s.r.l. a favore della Dental Riccò s.a.s., anche attraverso l’induzione, nella clientela medesima, dell’erronea convinzione di ricevere le prestazioni dalla società dei dottori Vitale e Lambrosa, anziché dalla Lambrosa aveva neocostituita società concorrente. In aggiunta a ciò, la Dott. indebitamente utilizzato beni della EMMECI s.r.l. – per l’esecuzione di prestazioni rese dalla Dental Riccò s.a.s. In relazione alla predetta violazione, il Vitale chiedeva, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., la revoca della Dott. Anna Lambrosa dall’ufficio di amministratore di EMMECI s.r.l. e il risarcimento di tutti i danni a lui derivanti dall’illegittima condotta sociale della medesima. Si costituiva eccependo del il giudice instaurata in giudizio “difetto adito”, sarebbe di Dott. Lambrosa, giurisdizione/competenza atteso stata la che la controversia estranea all’oggetto sociale. Nel merito, la Dott. Lambrosa rilevava la correttezza del proprio operato e asseriva che più gravi violazioni erano imputabili al Vitale, il 10 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 quale era a sua volta socio di altre due diverse società, con oggetto identico alla EMMECI s.r.l. Pertanto, la Dott. Lambrosa chiedeva il rigetto delle domande proposte dal Dott. Vitale, in quanto infondate e, in l’accertamento violazione via in riconvenzionale, capo dell’art. 2390 al Dott. c.c., chiedeva Vitale nonché della la revoca dello stesso da socio amministratore della EMMECI s.r.l. Spiegava, altresì, intervento in arbitrato ex art. 816 quinquies c.p.c. rappresentata da la società un EMMECI procuratore s.r.l., speciale, rimettendosi in ordine all’accertamento di eventuale pregiudizio economico procurato al suo patrimonio a causa dei fatti commessi da parte dei due soci. Con il lodo impugnato l’arbitro unico, ritenuta la propria competenza e rigettata l’eccezione formulata dalla Dott. Lambrosa, respingeva tutte le domande proposte dal Dott. Vitale, nonché quelle in via riconvenzionale della Dott. Lambrosa. In particolare, l’esercizio della l’arbitro dell’attività società EMMECI rilevava, da un lato, odontoiatrica da parte s.r.l. e, dall’altro, l’illiceità del suo oggetto sociale, ai sensi della normativa vigente, essendo consentito l’esercizio in forma societaria dell’attività professionale solo a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2012 ed essendo ammessa, nel regime previgente, la sola gestione associata dei mezzi e 11 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 dei servizi distinti correlati alla dall’attività professione, professionale purché in senso stretto, da svolgersi singolarmente ed autonomamente dai professionisti che la società costituivano. In conseguenza della ritenuta illiceità dell’attività svolta dalla EMMECI s.r.l., l’arbitro riteneva insussistente la violazione del divieto di concorrenza sleale, correttamente svolgimento avendo utilizzato i individuale la Dott. beni della Lambrosa sociali propria per lo attività professionale. Con atto di citazione ex art. 828 c.p.c., il Dott. Vitale proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte avverso il lodo arbitrale; si costituiva la Dott. Lambrosa, chiedendo dell’impugnazione richiesti dichiararsi per dall’art. l’inammissibilità violazione 342 c.p.c., dei requisiti come modificato dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012 e, in via subordinata, rigettarsi l’impugnativa motivi; in ulteriore ipotesi di accoglimento per infondatezza subordine, dei nella motivi di dei denegata nullità sollevati dalla controparte, proponeva impugnazione incidentale. Si costituiva altresì in giudizio la società Emmeci s.r.l., opponendosi all’impugnazione e chiedendone il rigetto, osservando che alcuna domanda era stata proposta nei suoi confronti. 12 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 All’udienza delli 8.1.2014, il Vitale insisteva per l’accoglimento dell’impugnazione proposta e, preliminarmente, nelle formulate istanze istruttorie orali e di C.T.U. Con ordinanza in data 16.06.2014, la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni, osservando che la decisione in ordine all’ammissione delle istanze probatorie formulate dalle parti “deve essere demandata all’eventuale fase successiva al giudizio rescindente”. Analogamente, riteneva che “l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale ex art. 342 c.p.c. formulata dalla parte convenuta verrà delibata al momento della decisione sul giudizio rescindente”. Erano precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte e, decorsi i termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., la causa era decisa in camera di consiglio. ----Innanzitutto, deve escludersi che ricorra l’ipotesi di inammissibilità dalla convenuta dell’impugnazione, Lambrosa (essa sollevata sostiene che “nell’atto di impugnazione (il Vitale) ha omesso di indicare le ricostruzione modifiche del che fatto vengono compiuta richieste alla dall’arbitro”), atteso che, a prescindere dalla questione relativa alla possibilità di ritenere applicabile l’art. 342 c.p.c. anche all’impugnativa di lodo arbitrale, deve 13 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 osservarsi che comunque l’atto è strutturato in distinti motivi, ognuno contenente l’indicazione del punto della decisione che si ritiene viziato e del vizio lamentato. Tanto premesso, col primo motivo il Vitale deduce il vizio di nullità del lodo previsto dall’art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione. Osserva al riguardo che l’arbitro ha – correttamente – ritenuto di essere competente a conoscere della controversia, rigettando l’eccezione sollevata al riguardo dalla Lambrosa ma, poi, ha ritenuto che in base alla normativa vigente al momento della costituzione della società EMMECI s.r.l., l’attività svolta dalla società medesima non sarebbe stata lecita, in quanto coperta dal divieto ex lege di esercizio in forma di società di capitali della professione. Pertanto, secondo il Vitale, la contraddittorietà del lodo è evidente in ragione del fatto che, in un primo momento, l’arbitro, riconoscendosi competente, ha implicitamente ritenuto l’attività svolta dalla EMMECI s.r.l. (e quindi le domande formulate da esso Vitale) inerente l’oggetto sociale, mentre, successivamente, ha rigettato le richieste avanzate dal Vitale, disconoscendo quanto affermato in relazione alla propria competenza. Infatti, l’arbitro avendo non ritenuto poteva, la come propria invece competenza, erroneamente 14 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 avvenuto, ritenere l’attività svolta dalla EMMECI s.r.l. illecita, determinando altrimenti la contraddittorietà del lodo pronunciato. La messa in discussione contraddittorietà inficiato in trattandosi che radice di di ne la tale è profilo conseguita decisione statuizioni e la hanno dell’arbitro, giuridiche tra loro inconciliabili. Col secondo motivo, il Vitale lamenta la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 5, 11 e 12 c.p.c. per contraddittorietà, mancanza di motivazione e omessa pronuncia sulle domande formulate da esso Vitale, osservando che la contraddittorietà impugnato consiste illecita un’attività apprestamento di nell’avere l’esercizio dell’attività determinato anche l’omessa pronuncia lodo individuato come pienamente servizi il del e legittima di attrezzature odontoiatrica difetto di dell’arbitro e per ciò motivazione sulle ha e domande formulate dal Vitale nel giudizio arbitrale. L’arbitro ha infatti normativa vigente al ritenuto momento che, della in base alla costituzione della società EMMECI s.r.l. e per tutto il periodo di svolgimento dell’attività in questione (2007- 2011), l’attività svolta dalla società medesima non sarebbe stata lecita, in quanto coperta dal divieto ex lege di esercizio in forma di società di capitali della professione. 15 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 Ma, osserva il Vitale, la ricostruzione operata dall’arbitro è errata. Infatti, la Suprema Corte ha affermato, ancora sotto la vigenza dell’art. 1 della legge n. 1815/1939, che “per le attività, rispetto alle quali la legge sancisce il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali (cfr. art. 2232 c.c.), l'art. 1 legge n. 1815 del 1939 non esclude in modo assoluto la possibilità associativa, costituisca purché tra d'esercizio in l'associazione persone debitamente forma stessa si abilitate o autorizzate all'esercizio di specifiche attività e secondo la normativa prescritta…” (Cass., 13 luglio 1993, n. 7738). Trattandosi di attività lecita, la società esistente tra i due soci doveva dell’apprezzamento essere della valutata dedotta ai violazione fini del divieto di concorrenza sleale, come invece omesso in sede di giudizio arbitrale, donde anche l’assenza di pronuncia. Col terzo motivo l’impugnante deduce di nuovo nullità del lodo impugnato ex art. 829, comma 1, nn. 5,11 e 12 c.p.c. per contraddittorietà, mancanza di motivazione e omessa pronuncia sulle domande formulate da esso Vitale, sotto altro profilo. Precisa che allorquando la Dott. Lambrosa, già socio amministratore della EMMECI s.r.l., ha costituito la DENTAL RICCÒ s.a.s. con identico oggetto sociale ha operato consapevolmente in violazione del divieto di 16 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 concorrenza di cui all’art. 2390 c.c., richiamato dall’art. 10, ultimo comma, dello statuto sociale. Secondo l’impugnante l’arbitro ha errato, riducendo la società EMMECI s.r.l. a semplice società di mezzi e, per tale ragione, non ha ritenuto censurabile il comportamento della Dott. Lambrosa. E’, infatti, evidente circostanza per cui utilizzato la svolgimento della –secondo la società propria l’impugnante- la Dott. Lambrosa non ha EMMECI s.r.l. per lo attività professionale, bensì per costituire un’altra società con identico oggetto sociale, verso la quale sviare la clientela. Anche nell’impostazione seguita dall’arbitro, i beni strumentali forniti dalla società EMMECI s.r.l. non sono stati utilizzati dalla Dott. Lambrosa per il lecito svolgimento dell’attività professionale, ma al fine di istituire la DENTAL RICCÒ s.a.s., con identico oggetto sociale della EMMECI s.r.l. e identica attività e sviare la clientela dalla prima alla nuova società. Col quarto motivo l’impugnante deduce ancora la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 5, 11 e 12 c.p.c. motivazione per e contraddittorietà, omessa pronuncia mancanza sulle di domande formulate da esso Vitale, sotto ulteriore profilo. Evidenzia che l’attività odontoiatrica era svolta non dalla società ma da esso Vitale, che si avvaleva dei mezzi e strumenti della società. 17 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 Aggiunge che, incorrendo in manifesta contraddittorietà, il lodo impugnato, da un lato, ha affermato di non poter tutelare l’attività svolta dalla EMMECI s.r.l., in quanto sarebbe stata illecita e, dall’altro lato, ha ritenuto legittimo l’utilizzo dei beni sociali da parte della Dott. Lambrosa per lo svolgimento di un’attività con identico oggetto. Al contrario, per valutare la violazione del divieto di cui all’art. 2390 c.c., l’arbitro avrebbe dovuto considerare l’oggetto sociale previsto dallo statuto ed avrebbe così individuato la violazione del divieto di concorrenza sleale, che sussiste a fronte dell’identità dell’oggetto sociale delle due società. Col quinto motivo l’impugnante deduce la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande proposte da esso Vitale nel giudizio arbitrale. Osserva che l’arbitro, ponendo a fondamento della propria decisione il travisamento sopra censurato sulla ritenuta all’oggetto non sociale, pertinenza ha omesso di delle domande pronunciare su tutta la domanda, come invece era doveroso. Orbene, quanto al primo motivo di impugnazione, la Corte osserva che la contraddittorietà delle disposizioni, di cui al n. 11 dell’art. 829 c.p.c., è riferibile al contrasto tra le diverse parti del dispositivo (Cass. 8 febbraio 2005 n. 2531, Cass. 26 18 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 marzo 2004 n. 6069, Cass. 14 febbraio 2003 n. 2211, Cass. 18 febbraio 2000 n. 1815, Cass. 18 maggio 1994 n. 4881, Cass. 16 gennaio 1986 n. 234), non invece alla contraddittorietà contrasto tra la della motivazione motivazione del lodo e o al il suo dispositivo (Cass. 21 febbario 2006 n. 3768, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1183, Cass. 26 marzo 2004 n. 6069, Cass. novembre 14 2000 febbraio n. 2003 14136, n. Cass. 2211, 21 Cass. 23 1987 n. marzo 2807). Col secondo motivo il lodo viene impugnato ex art. 829, 1° comma nn. 5, 11 e 12, c.p.c. per contraddittorietà, mancanza di motivazione e omessa pronuncia sulle domande formulate dal Dott. Vitale. Per quanto concerne l'impugnazione per contraddittorietà ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 11 dovendo c.p.c., la dispositivo si rimanda contraddizione e non a quanto vertere riguardare detto su sopra, parti parti del delle motivazione. Venendo poi ad analizzare l’assenza di motivazione, si rileva che, ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n.5 c.p.c., l'impugnazione per nullità è ammessa “se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), e 7) dell'art. 823 c.p.c.”, ossia se manca l'esposizione sommaria dei motivi, il dispositivo o la sottoscrizione degli arbitri. La difesa del Dott. Vitale specifica che la nullità ex art. 829 1° comma n. 5 deriverebbe dalla “assenza 19 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 di motivazione individuato che come consisterebbe illecita nell'aver un'attività pienamente legittima di apprestamento di servizi, attrezzature e impianti l'esercizio di organizzazione dell'attività di mezzi odontoiatrica per protetta, sempre esercitata dal Dott. Giovanni Vitale.” Orbene, secondo requisito c.p.c. consolidata previsto deve dall'art. ritenersi giurisprudenza 823, comma rispettato 1, il n. quando 5 sia possibile risalire alla ratio decidendi che sottende il lodo (Cass. 22 marzo 2007 n. 6986, Cass. 24 settembre 1999 n. 10511, Cass. 15 dicembre 1997 n. 12652) prescindendo da un controllo sulla congruità della motivazione stessa (Cass. 9 luglio 2004 n. 12620, Cass. 4 giugno 2004 n. 10641, Cass. 20 marzo 2003 n. 4078, Cass. 29 gennaio 2003 n. 1350, Cass. 11 aprile 2001 n. 5371, Cass. 23 novembre 2000 n. 15134, cass. 24 settembre 1999 n. 10511, cass. 26 gennaio 1998 n. 717, cass. 27 gennaio 1989 n. 485). “L’impugnazione Corte di del Appello lodo dà arbitrale luogo a davanti un alla giudizio di legittimità, nel quale il giudice esamina il lodo per verificare la fondatezza delle censure che a esso sono state mosse, ma in sede di giudizio rescindente non procede ad accertamenti di fatto, né a un autonomo giudizio sul merito della controversia” (così Cass. 20468/2008; v. anche Cass. 16/06/2010 n. 14574 che ha asserito come il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale abbia ad oggetto 20 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 “unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni Cass. di merito 15085/2012 impugnazione unicamente essi secondo del la ad lodo sottoposte”, cui il arbitrale verifica della nonché giudizio ha ad di oggetto legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di conseguenza merito che ad essi sottoposte, l'accertamento in fatto con la compiuto dagli arbitri “non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la completamente ipotesi, motivazione mancante od quest’ultima, del lodo stesso assolutamente non sia carente”, ricorrente nella fattispecie). Nel caso di specie l'arbitro, nel ricordare che la EMMECI s.r.l. era stata costituita per “l’istituzione, l’organizzazione e la gestione dei luoghi idonei l’istituzione a praticare e all’odontoiatria conduzione e la l’odontostomatologia, di promozione corsi relativi della ricerca scientifica nel campo odontoiatrico”, ha evidenziato che tale oggetto non comprendeva, nè poteva comprendere (in quanto contrario alle norme di legge all’epoca della costituzione della EMMECI srl avvenuta nel 2008) l’esercizio in forma societaria dell’attività odontoiatrica. Premesso questo l'arbitro ha quindi ritenuto che la fattispecie per cui è causa non potesse rientrare 21 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 nel disposto dell’art. 2390 c.c. che sancisce il divieto di concorrenza degli amministratori della società i quali non possono perciò svolgere la medesima attività per proprio conto o di terzi. Poiché le domande promosse dal Dott. Vitale attengono alla presunta violazione del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 c.c. da cui discenderebbero sia l’azione di responsabilità verso la dott.ssa Lambrosa ex art. 2476, 3° comma, c.c., sia l’azione di revoca, che l’azione di responsabilità ex art. 2476, 4°comma, c.c. l'arbitro ha rigettato le domande promosse dal Dott. Vitale in quanto afferenti attività (quella odontoiatrica) estranea all’oggetto sociale. La ratio decidendi seguita dall’arbitro è quindi chiara e la decisione sul punto appare adeguatamente motivata. Da ciò si evince anche l'infondatezza della impugnazione formulata ai sensi del n. 12 per omessa pronuncia dell'arbitro sulle domande formulate dal Dott. Vitale. A fondamento del terzo motivo dell'atto di impugnazione la difesa del Dott. Vitale lamenta la nullità del lodo ex art. 829, 1°,comma, nn. 5, 11 e 12 c.p.c. “per motivazione e omessa formulate dal profilo”, ossia riferimento contraddittorietà, Dott. pronuncia Giovanni “per all'oggetto non mancanza sulle Vitale aver sociale domande sotto considerato, risultante di altro con dallo 22 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 statuto, la costituzione Lambrosa della oggetto sociale Dental da parte Riccò alla sas EMMECI della Dott.ssa avente identico srl e pertanto integrante la violazione del divieto di concorrenza sleale.” Sul punto si rimanda alle considerazioni sopra esposte evidenziando solo che alcuna violazione del divieto di concorrenza è stata ritenuta imputabile alla Dott.ssa Lambrosa in quanto, come detto, l'esercizio dell’attività odontoiatrica era estraneo all'oggetto sociale della Emmeci s.r.l. Entrambi i soci, come rilevato legittimamente dall'arbitro, esercitato la hanno quindi professione di odontoiatra ciascuno per proprio conto o per altre società. L'utilizzo della esclusivo Dott.ssa dei Lambrosa beni è societari stato da quindi parte ritenuto lecito da parte dell'arbitro in quanto afferente a prestazioni odontoiatriche fatturate dalla stessa o da altre società a lei riconducibili. Sul quarto motivo d’impugnazione, la Corte osserva che la contraddittorietà, spiegato, può sussistere per solo quanto già tra parti sopra del dispositivo e non, come in questo caso, tra parti della motivazione; che la motivazione comunque sussiste e permette di risalire alla ratio decidendi che sottende il lodo, dovendosi prescindere da un controllo sulla congruità della motivazione stessa; che, infine, non vi è stata omissione di pronuncia 23 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 in quanto l’arbitro ha ritenuto non esservi stata alcuna violazione del divieto di cui all’art. 2390 c.c. Infine, relativamente al quinto motivo, non vi è stata omissione di pronuncia sulle domande proposte dal Vitale nel giudizio arbitrale in quanto l'arbitro ha respinto la domanda con assorbimento di tutte le contestazioni sollevate in via subordinata. Non sussistono pertanto i dedotti motivi di nullità del lodo impugnato. La dr.ssa Lambrosa ha proposto impugnazione incidentale del lodo, ma solo nell’ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto fondata l’impugnazione principale. Trattasi di impugnazione incidentale condizionata e come tale, venendo respinta quella principale, non deve essere esaminata. Il dott. Vitale ha convenuto in giudizio la società Emmeci s.r.l. (per cui nel giudizio arbitrale era stato nominato un curatore speciale e che è invece qui costituita con il suo liquidatore) senza formulare alcuna domanda nei suoi confronti, salvo la richiesta di condanna alle spese del giudizio. La difesa della Emmeci s.r.l. ha eccepito la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma quarto, c.p.c. per mancanza dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione delle domande proposte, come richiesti dall’art. 163, comma terzo, n. 4) c.p.c. 24 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 Osserva la Corte che la parte impugnante si limita ad affermare che essa e l’altra parte convenuta (la dott.ssa Lambrosa) ebbero a costituire la società Emmeci s.r.l. Null’altro viene aggiunto: l’esistenza della struttura societaria in essere tra il dott. Vitale e la dott.ssa l’atto Lambrosa di è l’unico citazione “fatto” riguardante di la tutto società convenuta. Tutta l’ulteriore comportamenti che narrativa la riguarda dott.ssa infatti Lambrosa i avrebbe compiuto in danno sia del dott. Vitale sia della stessa società. Mancano in definitiva -con specifico riferimento alla società Emmeci s.r.l.- gli elementi di fatto e di diritto che dovrebbero essere posti a fondamento della domanda. La domanda appare pertanto inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate secondo dagli artt. 4 e ss. d.m. tabelle allegate al quanto stabilito 10.3.2014 n. 55 e dalle medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello indeterminato. Secondo grado: fase di studio € 1080,00 fase introduttiva € 877,00 fase decisoria € 1820,00 25 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016 TOTALE € 3777,00 P.Q.M. LA CORTE DI APPELLO Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l’impugnazione proposta da Vitale Giovanni avverso unico il avv. lodo reso Alessandra inter partes Costoli in dall’arbitro data 3 giugno 2013, che conferma; condanna l’attore alla rifusione, in favore della convenuta Lambrosa Anna, delle spese del presente giudizio di impugnazione che liquida in euro 3.777 per compensi, oltre accessori di legge; condanna l’attore alla rifusione, in favore della convenuta EMMECI s.r.l., delle spese del presente giudizio di impugnazione che liquida in euro 3.777 per compensi, oltre accessori di legge; Genova, 9 novembre 2016 IL PRESIDENTE Dott. Cinzia CASANOVA IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott. Marcello BRUNO 26 http://bit.ly/2hsE5zq Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 1224/2016 pubbl. il 24/11/2016 RG n. 978/2013 Repert. n. 1279/2016 del 24/11/2016