apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Accoglimento parziale del 17/07/2015 RG n. 34958/2015 -1 TRIBUNALE di MILANO Sezione specializzata in materia di impresa nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 34958/2015 promosso da: LUIGI MANDRESSI, SIMONPAOLO BUONGIARDINO, IDALGO GANDINI, GIACOMO COCOZZA, MILANO CAR CENTER S.R.L., rappresentati e difesi dall’avv. MALIMPENSA EULALIA RICORRENTE Contro MARIANO BARBIERI, elettivamente domiciliato in VIA CAMILLO HAJECH, 10 20129 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. RAGANO ALTHEA RESISTENTE Il Giudice Angelo Mambriani, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 30 giugno 2015 ha emesso la seguente ORDINANZA * Sul fumus boni iuris Con ricorso ex art. 671 c.p.c. in corso di causa, i soci della società Milano Car Center s.r.l. (di seguito “Milano Car Center” o “la Società”) Luigi Mandressi, Simonpaolo Buongiardino, Idalgo Gandini e Giacomo Cocozza e la Società chiedevano il sequestro di tutti i beni di proprietà di Marino Barbieri, socio e amministratore unico della medesima Società, fino alla concorrenza della somma di € 4.000.000,00 a seguito dell’esercizio in sede di giudizio di merito delle azioni ai sensi degli artt. 2476 commi 1 e 3 e 6, 1218 e 2043 c.c. Pagina 1 http://bit.ly/1LhYtKe Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 N. R.G. 2015/34958 Accoglimento parziale del 17/07/2015 RG n. 34958/2015 -1 * Con riferimento alla domanda ex art. 2476, comma 6 c.c., il ricorso è assistito da fumus boni iuris. Risulta infatti che Barbieri, nel corso dell’intera durata della sua carica – dal 27.07.2004, data della 19 ric.) – ha reiteratamente indotto i soci odierni ricorrenti a finanziare la Società con ingenti somme sulla base di una falsa rappresentazione della realtà economico-finanziaria della stessa, da lui artatamente creata. Egli ha reso false comunicazioni sociali già a partire dal bilancio al 31.12.2004, in tal modo occultando l’integrale perdita del capitale sociale fin dall’anno della costituzione della Società, nonché tutti i bilanci successivi, sottacendo ulteriori rilevanti perdite per tutta la durata della vita della Società. Tali circostanze emergono in primo luogo dai bilanci riclassificati prodotti in giudizio dai ricorrenti: essi evidenziano come la Società, sin dal 31.12.2004 avesse perso interamente il capitale sociale iniziale, pari ad € 100.000 (doc. 24 ric.), e come il patrimonio netto negativo si sia pesantemente incrementato nel corso degli esercizi successivi (docc. 25 - 33 ric.). In particolare l’ultimo bilancio redatto dall’amministratore unico, relativo al 2013, presenta profonde divergenze rispetto al bilancio riclassificato (doc. 33 ric.) e, segnatamente, un patrimonio netto positivo di € 795.108,00 (€ 746.070,00 nella versione approvata il 30 maggio 2014: doc. 6b ric.) a fronte di un patrimonio netto negativo per € 17.884.644,00 in forza delle dovute riclassificazioni (1). La medesima situazione di grave dissesto si ricava dalla situazione patrimoniale al 31.10.2014, presentata in data 26.11.2014 dal professionista incaricato dalla Società (doc. 17 ric.), da cui è emerso un patrimonio netto negativo per € 4.794.861,00, nonché dal successivo bilancio al 31.12.2014 approvato il 15 maggio 2015 (doc. 34 ric.), dove risultano perdite per € 5.124.316,00, un patrimonio netto negativo per € 3.988.247,00. Discrasie tra i bilanci riclassificati e la situazione patrimoniale ed il bilancio approvato appena menzionati, sono spiegabili con la circostanza che, per quanto qui risulta, la riclassificazione dei bilanci precedenti è avvenuta in un momento posteriore all’approvazione del bilancio al 31.12.2014. In ogni caso, i ricorrenti, ai fini della determinazione del danno, hanno considerato le risultanze delle comunicazioni sociali ritualmente approvate (cfr. note udienza 30.6.2015 ric.). Le circostanze in esame, oltre a risultare documentalmente, non sono state contestate dal resistente, che si è costituito nel procedimento senza depositare memoria difensiva: al contrario risulta che in seno all’assemblea tenutasi in data 12.12.2014, a fronte delle prime contestazioni da parte degli odierni ricorrenti, Barbieri rendeva dichiarazioni chiaramente confessorie e, in particolare, di “non 1 ) In particolare risultano reali rimanenze attive per € 2.574.271,00 a fronte di € 6.124.271,00 dichiarate nonché perdite per € 4.190.356,00 a fronte di perdite dichiarate per € 80.356,00 (€ 129.394 nella versione approvata il 30 maggio 2014). Pagina 2 http://bit.ly/1LhYtKe Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 costituzione di Milano Car Center (doc. 1 ric.), fino al 19.12.2014, data in cui veniva revocato (doc. Accoglimento parziale del 17/07/2015 RG n. 34958/2015 -1 essersi reso conto delle perdite così elevate” e “di aver redatto bilanci irregolari a beneficio delle banche e della KIA” (doc. 18) cui agli artt. 2482 bis e ter ed omettendo di adottare una gestione conservativa, continuava a far operare Milano Car Center, pur in presenza di una causa di scioglimento, facendo massiccio ricorso al credito bancario, nonché a numerosi finanziamenti da parte dei soci non amministratori. In particolare, dopo un primo periodo in cui Barbieri finanziava personalmente la Società e in cui veniva effettuato un solo versamento da parte del socio non amministratore Cocozza (€ 200.000), a partire dal 2009 lo stesso amministratore unico cessava ogni erogazione di apporti personali e iniziava ad avanzare ripetute richieste agli odierni ricorrenti di finanziamenti in favore della Società o di versamenti in conto futuro aumento di capitale. Esse richieste in particolare si intensificavano quando, in una situazione di crisi consolidata (il bilancio riclassificato relativo al 2008 evidenzia un patrimonio netto negativo per € 4.549.403), negli anni 2009-2010, Barbieri avviava due operazioni di leasing immobiliare estremamente gravose per la Società (docc. 9 -12 ric.). In proposito i soci ricorrenti hanno affermato di avere rilasciato fideiussioni personali a beneficio della Società, ma tale allegazione, allo stato, non è assistita dalla dovuta documentazione. Secondo le allegazioni dei ricorrenti, i versamenti da loro effettuati sulla base dell’ ingannevole rappresentazione della situazione della Società e delle sollecitazioni dell’amministratore e rivelatisi di fatto a fondo perduto ammontano a complessivi € 1.515.000,00, di cui € 205.000,00 versati da Buongiardino, € 710.000,00 da Cocozza, € 315.000,00 da Mandressi ed € 285.000,00 da Gandini (docc. 7 e 8 ric.). Anche tali circostanze, risultanti in parte dai verbali di assemblea (docc. 11- 14 ric.), da un contratto di finanziamento sottoscritto tra Mandressi e la Milano Car Center (doc. 16 ric.) ed, in parte, dal bilancio relativo al 2013 (doc. 6b ric.), non sono state contestate dal resistente. Dalle gravi irregolarità poste in essere dall’amministratore Barbieri sono derivate altresì, tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, a detta dei ricorrenti, la revoca del mandato KIA, la revoca dei rapporti di finanziamento e/o di conto corrente da parte delle banche, la messa in liquidazione della società. Ciò posto, va aggiunto che la giurisprudenza ha costantemente affermato la responsabilità dell’amministratore per avere indotto i soci od i terzi ad atti dispositivi sulla base della falsa rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società (2). Nel caso di specie, alla stregua delle superiori considerazioni, si può dire accertato il fumus di tale responsabilità in capo al resistente Barbieri. 2 ) Tra le tante: Cass., n. 13766 del 2007; App. Milano, 8.7.1997 in Giur. Comm., 1998, II, 532; Trib. Milano, 23.0.1983, in Foro Pad., 1983, I, 505. Pagina 3 http://bit.ly/1LhYtKe Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 In tale scenario di sottaciuto grave dissesto, l’amministratore unico, in violazione degli obblighi di Accoglimento parziale del 17/07/2015 RG n. 34958/2015 -1 In ordine alla identificazione del danno, in questa sede di sommaria cognizione, esso può dirsi pari alle somme che i soci non avrebbero sborsato se fossero stati edotti della reale situazione Il danno è dunque pari, per ciascun socio, alle somme erogate alla società, come sopra indicate. * Quanto all’azione ex art. 2476 comma 3, il ricorso non è assistito da fumus boni iuris. I ricorrenti, invero, deducono un danno alla Società per omessa convocazione dell’assemblea a seguito della perdita del capitale sociale e prosecuzione illegittima della sua attività economica (artt. 2447, 2482 ter, 2484 e 2486 c.c.). Il dato da cui prendere le mosse, tuttavia, è che, nel caso di specie, secondo le deduzioni e prove degli stessi ricorrenti, la società presentava patrimonio netto negativo sin dal primo esercizio (2004). Orbene, è evidente che se il patrimonio netto della società è negativo, per un verso tutta la parte attiva del patrimonio stesso va a costituire garanzia per i creditori ex art. 2740 c.c., per altro verso nulla rimane da distribuire ai soci all’esito di una eventuale liquidazione e, per altro verso ancora, un eventuale aumento del patrimonio netto negativo a seguito di prosecuzione illecita dell’attività sociale si traduce bensì in una lesione alle ragioni dei terzi creditori, ma non a quelle della società, atteso che, sin dall’iniziale momento rilevante, tutta la parte attiva del patrimonio era appunto vincolata alla soddisfazione delle ragioni di quelli. Va considerato, per altro verso, che il patrimonio netto è un dato essenzialmente contabile (Voce A del Passivo dello Stato patrimoniale: art. 2424 c.c.). Sul piano più propriamente economico, tuttavia, la società ben può esprimere plusvalenze c.d. “latenti” (es. valore di mercato dell’immobile sociale superiore al valore contabile; valore dell’avviamento aziendale non evidenziato in bilancio). L’omessa convocazione dell’assemblea e l’omessa manifestazione della perdita del capitale sociale comportano anzitutto che i soci non sono posti in grado di salvaguardare le plusvalenze latenti mediante la tempestiva copertura delle perdite risultanti a quel momento. La successiva prosecuzione dell’attività mediante assunzione di nuovo rischio imprenditoriale può a sua volta determinare l’ erosione del valore delle plusvalenze latenti. In questo caso il danno è pari al valore delle plusvalenze stesse, diminuito della somma necessaria all’iniziale ricapitalizzazione. Va altresì considerata l’alternativa dell’ immediata liquidazione della Società a seguito del manifestarsi della perdita del capitale sociale e quindi, in questo caso, della verifica della presenza Pagina 4 http://bit.ly/1LhYtKe Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 economico-patrimoniale della Società. Accoglimento parziale del 17/07/2015 RG n. 34958/2015 -1 di plusvalenze latenti che sarebbero rimaste anche in caso di liquidazione e che avrebbero consentito la distribuzione di un residuo ai soci. l’amministratore e dotarla di un nuovo amministratore e di rilanciarla sul mercato con tutte le relative possibilità di guadagno. Si tratta, in questo caso, di un danno da perdita di chance o da lucro cessante, certamente difficile da provare ma, in astratto, certamente ipotizzabile. Ciò posto non resta che constatare che gli odierni ricorrenti si sono limitati a identificare il danno con il patrimonio netto negativo della società come rettificato, pari ad € 4.000.000 (p. 24 citaz.). A prescindere dalla circostanza che tale cifra non è stata dai ricorrenti ricondotta con precisione a nessuna delle situazioni patrimoniali in atti o bilanci in atti, essa cifra, per i motivi sopra indicati, non pare avere alcuna attinenza con il danno procurato alla società dalle condotte illecite addebitate all’amministratore. Risulta dunque carente il fumus in ordine all’identificazione del danno subito dalla Società ed al nesso di causalità tra condotta illecita e danno. * Sul periculum in mora Il ricorso di cui in epigrafe è altresì assistito da periculum in mora, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo. Quanto al primo aspetto, infatti, la condotta complessiva del Barbieri, caratterizzata da reiterate violazioni dei suoi doveri di amministratore nonché da un costante dedizione a trarre in inganno gli altri soci, ai quali peraltro era legato da rapporti di amicizia, integra pienamente il requisito del periculum soggettivo. Sussiste inoltre un oggettivo ed attuale rischio di depauperamento del patrimonio del Barbieri, considerato che l’unico immobile di sua proprietà risulta essere stato messo in vendita, al prezzo di € 390.000 (doc. 22 ric.), in ogni caso molto inferiore all’ammontare dell’obbligazione risarcitoria ritenuta assistita da fumus boni iuris. Né vale ad escludere la sussistenza del periculum in mora la circostanza che un incarico era stato conferito ad un’agenzia immobiliare riferibile a Marco Cocozza (Passione Casa servizi immobiliari), figlio dell’odierno ricorrente (cfr. prod. udienza): per un verso Marco Cocozza non è parte del presente giudizio e non vanta alcuna pretesa nei confronti del Barbieri; per altro verso l’incarico a Marco Cocozza non costituisce garanzia di devoluzione, da parte del Barbieri, in favore dei creditori del prezzo ottenuto dalla vendita. Al contrario, il documento prodotto conferma l’intenzione del Barbieri di alienare l’immobile e rende pertanto ancora più consistente il rischio di depauperamento del suo patrimonio. Pagina 5 http://bit.ly/1LhYtKe Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 Inoltre, i soci sono privati della possibilità di valutare la situazione della società, di revocare Accoglimento parziale del 17/07/2015 RG n. 34958/2015 -1 Non ha altresì alcun rilievo in punto di carenza di periculum la giustificazione addotta dal resistente a proposito della messa in vendita dell’immobile, che sarebbe finalizzata a ripianare un debito di € ricorrenti. Invero – a prescindere dalla circostanza che il credito della sig.ra Cocozza risulta diminuito ad € 100.000 (cfr. bilancio al 31.12.2014, che prevede una voce “debiti verso altri finanziatori” di soli € 100.000,00, a differenza dei € 200.000 indicati nel bilancio relativo all’esercizio precedente) - la sig.ra Cocozza non è mai stata socia della Milano Car Center, né è parte del presente giudizio, sicché dal soddisfacimento del suo credito non verrebbe meno il rischio per i ricorrenti di veder insoddisfatte le loro pretese, ma al contrario, esso risulterebbe viepiù consistente. Infine, va osservato che, in ogni caso, la messa in vendita dell’immobile non risulta solo dall’incarico conferito a Marco Cocozza, ma anche da un’ inserzione su un sito di vendite immobiliari (Casa.it) che non risulta avere legami con l’incarico predetto. * In base alle superiori considerazioni deve essere accolto il ricorso con riferimento alle somme indicate in dispositivo per ciascuno dei ricorrenti, considerati, oltre l'importo del danno emergente, accessori di legge e spese processuali. P. Q. M. Visti gli artt. 669 bis e ss., 671 c.p.c., Accogliendo parzialmente il ricorso, AUTORIZZA SIMONPAOLO BUONGIARDINO ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza del sig. BARBIERI MARIANO, fino alla concorrenza della somma di € 225.000,00; GIACOMO COCOZZA ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza del sig. BARBIERI MARIANO, fino alla concorrenza della somma di € 730.000; Pagina 6 http://bit.ly/1LhYtKe Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 200.000 contratto dalla Società nei confronti della sig.ra Oliva Cocozza, moglie di uno degli odierni Accoglimento parziale del 17/07/2015 RG n. 34958/2015 -1 IDALGO GANDINI ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso pertinenza del sig. BARBIERI MARIANO, fino alla concorrenza della somma di € 305.000,00; LUIGI MANDRESSI ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza del sig. BARBIERI MARIANO, fino alla concorrenza della somma di € 335.000,00; RIGETTA Il ricorso nel resto. Riserva alla fase di merito la disciplina delle spese processuali. Milano, 14 luglio 2015 IL GIUDICE ANGELO MAMBRIANI Pagina 7 http://bit.ly/1LhYtKe Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di