apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Accoglimento parziale del 17/07/2015
RG n. 34958/2015 -1
TRIBUNALE di MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 34958/2015 promosso da:
LUIGI MANDRESSI, SIMONPAOLO BUONGIARDINO, IDALGO GANDINI, GIACOMO
COCOZZA, MILANO CAR CENTER S.R.L., rappresentati e difesi dall’avv. MALIMPENSA
EULALIA
RICORRENTE
Contro
MARIANO BARBIERI, elettivamente domiciliato in VIA CAMILLO HAJECH, 10 20129
MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. RAGANO ALTHEA
RESISTENTE
Il Giudice Angelo Mambriani, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 30 giugno 2015
ha emesso la seguente
ORDINANZA
* Sul fumus boni iuris
Con ricorso ex art. 671 c.p.c. in corso di causa, i soci della società Milano Car Center s.r.l. (di
seguito “Milano Car Center” o “la Società”) Luigi Mandressi, Simonpaolo Buongiardino, Idalgo
Gandini e Giacomo Cocozza e la Società chiedevano il sequestro di tutti i beni di proprietà di
Marino Barbieri, socio e amministratore unico della medesima Società, fino alla concorrenza della
somma di € 4.000.000,00 a seguito dell’esercizio in sede di giudizio di merito delle azioni ai sensi
degli artt. 2476 commi 1 e 3 e 6, 1218 e 2043 c.c.
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
N. R.G. 2015/34958
Accoglimento parziale del 17/07/2015
RG n. 34958/2015 -1
* Con riferimento alla domanda ex art. 2476, comma 6 c.c., il ricorso è assistito da fumus boni iuris.
Risulta infatti che Barbieri, nel corso dell’intera durata della sua carica – dal 27.07.2004, data della
19 ric.) – ha reiteratamente indotto i soci odierni ricorrenti a finanziare la Società con ingenti
somme sulla base di una falsa rappresentazione della realtà economico-finanziaria della stessa, da
lui artatamente creata. Egli ha reso false comunicazioni sociali già a partire dal bilancio al
31.12.2004, in tal modo occultando l’integrale perdita del capitale sociale fin dall’anno della
costituzione della Società, nonché tutti i bilanci successivi, sottacendo ulteriori rilevanti perdite per
tutta la durata della vita della Società.
Tali circostanze emergono in primo luogo dai bilanci riclassificati prodotti in giudizio dai ricorrenti:
essi evidenziano come la Società, sin dal 31.12.2004 avesse perso interamente il capitale sociale
iniziale, pari ad € 100.000 (doc. 24 ric.), e come il patrimonio netto negativo si sia pesantemente
incrementato nel corso degli esercizi successivi (docc. 25 - 33 ric.).
In particolare l’ultimo bilancio redatto dall’amministratore unico, relativo al 2013, presenta
profonde divergenze rispetto al bilancio riclassificato (doc. 33 ric.) e, segnatamente, un patrimonio
netto positivo di € 795.108,00 (€ 746.070,00 nella versione approvata il 30 maggio 2014: doc. 6b
ric.) a fronte di un patrimonio netto negativo per € 17.884.644,00 in forza delle dovute
riclassificazioni (1).
La medesima situazione di grave dissesto si ricava dalla situazione patrimoniale al 31.10.2014,
presentata in data 26.11.2014 dal professionista incaricato dalla Società (doc. 17 ric.), da cui è
emerso un patrimonio netto negativo per € 4.794.861,00, nonché dal successivo bilancio al
31.12.2014 approvato il 15 maggio 2015 (doc. 34 ric.), dove risultano perdite per € 5.124.316,00,
un patrimonio netto negativo per € 3.988.247,00. Discrasie tra i bilanci riclassificati e la situazione
patrimoniale ed il bilancio approvato appena menzionati, sono spiegabili con la circostanza che, per
quanto qui risulta, la riclassificazione dei bilanci precedenti è avvenuta in un momento posteriore
all’approvazione del bilancio al 31.12.2014. In ogni caso, i ricorrenti, ai fini della determinazione
del danno, hanno considerato le risultanze delle comunicazioni sociali ritualmente approvate (cfr.
note udienza 30.6.2015 ric.).
Le circostanze in esame, oltre a risultare documentalmente, non sono state contestate dal resistente,
che si è costituito nel procedimento senza depositare memoria difensiva: al contrario risulta che in
seno all’assemblea tenutasi in data 12.12.2014, a fronte delle prime contestazioni da parte degli
odierni ricorrenti, Barbieri rendeva dichiarazioni chiaramente confessorie e, in particolare, di “non
1
) In particolare risultano reali rimanenze attive per € 2.574.271,00 a fronte di € 6.124.271,00 dichiarate nonché perdite
per € 4.190.356,00 a fronte di perdite dichiarate per € 80.356,00 (€ 129.394 nella versione approvata il 30 maggio
2014).
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costituzione di Milano Car Center (doc. 1 ric.), fino al 19.12.2014, data in cui veniva revocato (doc.
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essersi reso conto delle perdite così elevate” e “di aver redatto bilanci irregolari a beneficio delle
banche e della KIA” (doc. 18)
cui agli artt. 2482 bis e ter ed omettendo di adottare una gestione conservativa, continuava a far
operare Milano Car Center, pur in presenza di una causa di scioglimento, facendo massiccio ricorso
al credito bancario, nonché a numerosi finanziamenti da parte dei soci non amministratori.
In particolare, dopo un primo periodo in cui Barbieri finanziava personalmente la Società e in cui
veniva effettuato un solo versamento da parte del socio non amministratore Cocozza (€ 200.000), a
partire dal 2009 lo stesso amministratore unico cessava ogni erogazione di apporti personali e
iniziava ad avanzare ripetute richieste agli odierni ricorrenti di finanziamenti in favore della Società
o di versamenti in conto futuro aumento di capitale. Esse richieste in particolare si intensificavano
quando, in una situazione di crisi consolidata (il bilancio riclassificato relativo al 2008 evidenzia un
patrimonio netto negativo per € 4.549.403), negli anni 2009-2010, Barbieri avviava due operazioni
di leasing immobiliare estremamente gravose per la Società (docc. 9 -12 ric.). In proposito i soci
ricorrenti hanno affermato di avere rilasciato fideiussioni personali a beneficio della Società, ma
tale allegazione, allo stato, non è assistita dalla dovuta documentazione.
Secondo le allegazioni dei ricorrenti, i versamenti da loro effettuati sulla base dell’ ingannevole
rappresentazione della situazione della Società e delle sollecitazioni dell’amministratore e rivelatisi
di fatto a fondo perduto ammontano a complessivi € 1.515.000,00, di cui € 205.000,00 versati da
Buongiardino, € 710.000,00 da Cocozza, € 315.000,00 da Mandressi ed € 285.000,00 da Gandini
(docc. 7 e 8 ric.).
Anche tali circostanze, risultanti in parte dai verbali di assemblea (docc. 11- 14 ric.), da un contratto
di finanziamento sottoscritto tra Mandressi e la Milano Car Center (doc. 16 ric.) ed, in parte, dal
bilancio relativo al 2013 (doc. 6b ric.), non sono state contestate dal resistente.
Dalle gravi irregolarità poste in essere dall’amministratore Barbieri sono derivate altresì, tra la fine
del 2014 e l’inizio del 2015, a detta dei ricorrenti, la revoca del mandato KIA, la revoca dei rapporti
di finanziamento e/o di conto corrente da parte delle banche, la messa in liquidazione della società.
Ciò posto, va aggiunto che la giurisprudenza ha costantemente affermato la responsabilità
dell’amministratore per avere indotto i soci od i terzi ad atti dispositivi sulla base della falsa
rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società (2).
Nel caso di specie, alla stregua delle superiori considerazioni, si può dire accertato il fumus di tale
responsabilità in capo al resistente Barbieri.
2
) Tra le tante: Cass., n. 13766 del 2007; App. Milano, 8.7.1997 in Giur. Comm., 1998, II, 532; Trib. Milano, 23.0.1983,
in Foro Pad., 1983, I, 505.
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In tale scenario di sottaciuto grave dissesto, l’amministratore unico, in violazione degli obblighi di
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In ordine alla identificazione del danno, in questa sede di sommaria cognizione, esso può dirsi pari
alle somme che i soci non avrebbero sborsato se fossero stati edotti della reale situazione
Il danno è dunque pari, per ciascun socio, alle somme erogate alla società, come sopra indicate.
* Quanto all’azione ex art. 2476 comma 3, il ricorso non è assistito da fumus boni iuris.
I ricorrenti, invero, deducono un danno alla Società per omessa convocazione dell’assemblea a
seguito della perdita del capitale sociale e prosecuzione illegittima della sua attività economica (artt.
2447, 2482 ter, 2484 e 2486 c.c.).
Il dato da cui prendere le mosse, tuttavia, è che, nel caso di specie, secondo le deduzioni e prove
degli stessi ricorrenti, la società presentava patrimonio netto negativo sin dal primo esercizio
(2004).
Orbene, è evidente che se il patrimonio netto della società è negativo, per un verso tutta la parte
attiva del patrimonio stesso va a costituire garanzia per i creditori ex art. 2740 c.c., per altro verso
nulla rimane da distribuire ai soci all’esito di una eventuale liquidazione e, per altro verso ancora,
un eventuale aumento del patrimonio netto negativo a seguito di prosecuzione illecita dell’attività
sociale si traduce bensì in una lesione alle ragioni dei terzi creditori, ma non a quelle della società,
atteso che, sin dall’iniziale momento rilevante, tutta la parte attiva del patrimonio era appunto
vincolata alla soddisfazione delle ragioni di quelli.
Va considerato, per altro verso, che il patrimonio netto è un dato essenzialmente contabile (Voce A
del Passivo dello Stato patrimoniale: art. 2424 c.c.).
Sul piano più propriamente economico, tuttavia, la società ben può esprimere plusvalenze c.d.
“latenti” (es. valore di mercato dell’immobile sociale superiore al valore contabile; valore
dell’avviamento aziendale non evidenziato in bilancio).
L’omessa convocazione dell’assemblea e l’omessa manifestazione della perdita del capitale sociale
comportano anzitutto che i soci non sono posti in grado di salvaguardare le plusvalenze latenti
mediante la tempestiva copertura delle perdite risultanti a quel momento.
La successiva prosecuzione dell’attività mediante assunzione di nuovo rischio imprenditoriale può a
sua volta determinare l’ erosione del valore delle plusvalenze latenti.
In questo caso il danno è pari al valore delle plusvalenze stesse, diminuito della somma necessaria
all’iniziale ricapitalizzazione.
Va altresì considerata l’alternativa dell’ immediata liquidazione della Società a seguito del
manifestarsi della perdita del capitale sociale e quindi, in questo caso, della verifica della presenza
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economico-patrimoniale della Società.
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di plusvalenze latenti che sarebbero rimaste anche in caso di liquidazione e che avrebbero
consentito la distribuzione di un residuo ai soci.
l’amministratore e dotarla di un nuovo amministratore e di rilanciarla sul mercato con tutte le
relative possibilità di guadagno. Si tratta, in questo caso, di un danno da perdita di chance o da lucro
cessante, certamente difficile da provare ma, in astratto, certamente ipotizzabile.
Ciò posto non resta che constatare che gli odierni ricorrenti si sono limitati a identificare il danno
con il patrimonio netto negativo della società come rettificato, pari ad € 4.000.000 (p. 24 citaz.). A
prescindere dalla circostanza che tale cifra non è stata dai ricorrenti ricondotta con precisione a
nessuna delle situazioni patrimoniali in atti o bilanci in atti, essa cifra, per i motivi sopra indicati,
non pare avere alcuna attinenza con il danno procurato alla società dalle condotte illecite addebitate
all’amministratore. Risulta dunque carente il fumus in ordine all’identificazione del danno subito
dalla Società ed al nesso di causalità tra condotta illecita e danno.
* Sul periculum in mora
Il ricorso di cui in epigrafe è altresì assistito da periculum in mora, sia sotto il profilo soggettivo sia
sotto il profilo oggettivo.
Quanto al primo aspetto, infatti, la condotta complessiva del Barbieri, caratterizzata da reiterate
violazioni dei suoi doveri di amministratore nonché da un costante dedizione a trarre in inganno gli
altri soci, ai quali peraltro era legato da rapporti di amicizia, integra pienamente il requisito del
periculum soggettivo.
Sussiste inoltre un oggettivo ed attuale rischio di depauperamento del patrimonio del Barbieri,
considerato che l’unico immobile di sua proprietà risulta essere stato messo in vendita, al prezzo di
€ 390.000 (doc. 22 ric.), in ogni caso molto inferiore all’ammontare dell’obbligazione risarcitoria
ritenuta assistita da fumus boni iuris.
Né vale ad escludere la sussistenza del periculum in mora la circostanza che un incarico era stato
conferito ad un’agenzia immobiliare riferibile a Marco Cocozza (Passione Casa servizi
immobiliari), figlio dell’odierno ricorrente (cfr. prod. udienza): per un verso Marco Cocozza non è
parte del presente giudizio e non vanta alcuna pretesa nei confronti del Barbieri; per altro verso
l’incarico a Marco Cocozza non costituisce garanzia di devoluzione, da parte del Barbieri, in favore
dei creditori del prezzo ottenuto dalla vendita. Al contrario, il documento prodotto conferma
l’intenzione del Barbieri di alienare l’immobile e rende pertanto ancora più consistente il rischio di
depauperamento del suo patrimonio.
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Inoltre, i soci sono privati della possibilità di valutare la situazione della società, di revocare
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Non ha altresì alcun rilievo in punto di carenza di periculum la giustificazione addotta dal resistente
a proposito della messa in vendita dell’immobile, che sarebbe finalizzata a ripianare un debito di €
ricorrenti.
Invero – a prescindere dalla circostanza che il credito della sig.ra Cocozza risulta diminuito ad €
100.000 (cfr. bilancio al 31.12.2014, che prevede una voce “debiti verso altri finanziatori” di soli €
100.000,00, a differenza dei € 200.000 indicati nel bilancio relativo all’esercizio precedente) - la
sig.ra Cocozza non è mai stata socia della Milano Car Center, né è parte del presente giudizio,
sicché dal soddisfacimento del suo credito non verrebbe meno il rischio per i ricorrenti di veder
insoddisfatte le loro pretese, ma al contrario, esso risulterebbe viepiù consistente.
Infine, va osservato che, in ogni caso, la messa in vendita dell’immobile non risulta solo
dall’incarico conferito a Marco Cocozza, ma anche da un’ inserzione su un sito di vendite
immobiliari (Casa.it) che non risulta avere legami con l’incarico predetto.
* In base alle superiori considerazioni deve essere accolto il ricorso con riferimento alle somme
indicate in dispositivo per ciascuno dei ricorrenti, considerati, oltre l'importo del danno emergente,
accessori di legge e spese processuali.
P. Q. M.
Visti gli artt. 669 bis e ss., 671 c.p.c.,
Accogliendo parzialmente il ricorso,
AUTORIZZA
SIMONPAOLO BUONGIARDINO ad eseguire secondo le norme di legge sequestro
conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di
proprietà, titolarità e comunque di pertinenza del sig. BARBIERI MARIANO, fino alla
concorrenza della somma di € 225.000,00;
GIACOMO COCOZZA ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche
presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e
comunque di pertinenza del sig. BARBIERI MARIANO, fino alla concorrenza della somma di
€ 730.000;
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200.000 contratto dalla Società nei confronti della sig.ra Oliva Cocozza, moglie di uno degli odierni
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IDALGO GANDINI ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso
pertinenza del sig. BARBIERI MARIANO, fino alla concorrenza della somma di € 305.000,00;
LUIGI MANDRESSI ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche
presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e
comunque di pertinenza del sig. BARBIERI MARIANO, fino alla concorrenza della somma di
€ 335.000,00;
RIGETTA
Il ricorso nel resto.
Riserva alla fase di merito la disciplina delle spese processuali.
Milano, 14 luglio 2015
IL GIUDICE
ANGELO MAMBRIANI
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terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di