Notizie dalla Francia: Il periodo di prova nel contratto di agenzia
Transcript
Notizie dalla Francia: Il periodo di prova nel contratto di agenzia
Notizie dalla Francia: Il periodo di prova nel contratto di agenzia 04.02.2016 Il diritto francese conferisce all’agente di commercio uno status particolarmente protettivo, soprattutto con riguardo alla disciplina relativa alla cessazione del rapporto su iniziativa del preponente e alle relative conseguenze in termini economici1. Nel caso in cui il preponente metta unilateralmente fine ad un contratto di agenzia stipulato a tempo indeterminato oppure ad un contratto a tempo determinato prima della scadenza del termine, l’agente di commercio ha diritto ad un’indennità, fissata generalmente dalla giurisprudenza ad un importo corrispondente a due annualità da calcolarsi secondo la media provvigionale degli ultimi 3 anni. In linea di principio, l’unica possibilità di cui dispone il preponente per sottrarsi al versamento di tale indennità è provare che l’agente ha commesso una colpa grave (faute grave)2, nozione interpretata dalla giurisprudenza francese in senso stretto3 e quindi difficilmente dimostrabile. L’articolo che istituisce il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto4 è una norma di ordine pubblico e come tale inderogabile. Sulla base di questo principio, la Corte d’appello di Parigi ha avuto modo di decidere, in passato5, che la previsione contrattuale di un periodo di prova e del diritto del preponente di mettere fine al contratto prima della scadenza del termine, senza dover versare alcuna indennità all’agente, dovesse essere considerata come non scritta. In disaccordo con tale interpretazione, la sezione commerciale della Corte di cassazione francese ha riaffermato in maniera categorica, con una sentenza del 23 giugno 20156, riprendendo e precisando quanto già deciso nel 20017, che è possibile inserire un patto di prova nel contratto di agenzia e che se il preponente recede prima della scadenza del termine, quindi prima dell’inizio vero e proprio del rapporto contrattuale, non dovrà versare alcuna indennità all’agente, in quanto lo status protettivo previsto nei confronti di quest’ultimo trova applicazione unicamente a partire dal momento in cui il contratto può considerarsi come definitivamente concluso, cioè dopo la fine del periodo di prova. Olivier DELGRANGE Francesca CIAPPI Avocat à la Cour / Avvocato CE [email protected] Avocat à la Cour [email protected] SCP WENNER Avocats/Rechtsanwälte/Avvocati 70 Boulevard de Courcelles, 75017 PARIS Tel.: +33 (0)1 42 66 89 00 1 La disciplina del contratto di agenzia è prevista dagli articoli L 134-1 e seguenti del Codice di commercio francese, Code de commerce. Articolo L134-13, 1° del Codice di commercio francese, Code de commerce. Corte di cassazione, sez. commerciale, 15 ottobre 2002, n° 00-18.122. 4 Articoli L134-12, 1° e L134-16 del Codice di commercio francese, Code de commerce. 5 Corte d’appello di Parigi, polo 5°, sez. 5°, 6 settembre 2012, n° 10/16975. 6 Corte di cassazione, sez. commerciale, 23 giugno 2015, n° 14-17.894. 7 Corte di cassazione, sez. commerciale, 17 luglio 2001, n° 97-17.539. 2 3