Dall`Unione Europea-MAGGIO04

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Dall`Unione Europea-MAGGIO04
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DALL’UNIONE
EUROPEA
DIRITTO & PRATICA
N. 2/2004
In questo numero:
IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI NUOVI
STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
■ IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 86/653/CEE NEI 10 NUOVI STATI MEMBRI
■ PROVVIGIONE, PATTO DI NON CONCORRENZA E INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
■ STAR DEL CREDERE: IN QUALI PAESI L’AGENTE É RESPONSABILE
DELL’INADEMPIMENTO DEL CLIENTE?
Supplemento al n. 4 del 20 Maggio 2004 del periodico “Richieste & Offerte dal Mondo”
Direttore responsabile Giuliano Lengo - a cura di Diego Comba
IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI NUOVI STATI MEMBRI
IL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 86/653/Cee
Dal 1° maggio 2004 dieci nuovi Paesi
sono entrati a far parte dell’Unione
Europea (Cipro, Malta, Estonia,
Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia ed
Ungheria) portando così il numero di
Stati membri da 15 a 25.
Con la firma dell’Atto di adesione (Atene,
16-17 aprile 2003) gli Stati menzionati si
sono impegnati, dalla data di adesione, al
rispetto delle disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni
che si attuano, quindi, in tali Stati alle
condizioni previste da detti trattati e dall’atto di adesione stesso.
Ricordiamo come, nel caso delle direttive,
queste non risultino direttamente applicabili nei singoli Stati, finché e nella misura
in cui siano da questi recepite, ma si limitino a dare indicazioni sul risultato da raggiungere. Pertanto l’impegno contenuto
nell’Atto di adesione si traduce in un
obbligo di dare attuazione con legge
nazionale a quanto previsto dalle direttive, prevedendo i necessari dettagli e stabilendo i mezzi necessari per il raggiungimento del risultato in esse racchiuso.
Nell’ipotesi che qui interessa della disciplina in tema di contratto di agenzia commerciale, il quesito cui dare prioritariamente risposta riguarda il recepimento
nell’ordinamento di questi nuovi Paesi
della Direttiva 86/653/Cee del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei
diritti degli Stati Membri concernenti
gli agenti commerciali indipendenti (la
“Direttiva”).
L’imprenditore italiano che intenda far
rappresentare i suoi interessi in uno di
questi nuovi mercati mediante un agente,
che quadro normativo si troverà, quindi,
davanti? Tali nuovi Paesi hanno adeguato
le rispettive legislazioni alla normativa
comunitaria in tema di agenzia?
La risposta può dirsi sostanzialmente di
segno positivo. Tutti i nuovi Stati membri,
infatti, laddove la normativa nazionale
fosse risultata non in linea con il cd.
acquis communautaire, hanno recepito la
Direttiva ed, in linea generale, anche con
un certo anticipo rispetto alla data di
ingresso nell’Unione Europea.
Vedremo qui di seguito come tale adeguamento sia avvenuto e quali risultino i
punti fondamentali da tenere in considerazione nella conclusione di un contratto di
agenzia in questi Paesi.
CIPRO
La provvigione
Secondo la legge cipriota, che prevede
peraltro che il contratto di agenzia
debba essere obbligatoriamente concluso in forma scritta, all’agente dovrà
essere riconosciuto, come remunerazione per la funzione di promozione svolta,
un corrispettivo erogato sotto forma di
provvigione o di compenso fisso.
Il diritto alla provvigione va riconosciuto per quegli affari conclusi per effetto
dell’intervento dell’agente ed anche per
quei contratti che il preponente concluda con terzi precedentemente acquisiti
dall’agente come clienti per la stessa
tipologia di affari. Inoltre, laddove all’agente sia affidata in esclusiva una determinata zona geografica o una certa
clientela, avrà diritto ad una provvigio-
ne per i contratti conclusi dalla casa
mandante in detta zona o con tali clienti anche senza l’intervento dell’agente.
Quanto al momento di maturazione del
diritto alla provvigione, questa spetta
all’agente quando il preponente abbia
eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
prestazione in base al contratto concluso con il terzo (consegna della merce o
prestazione del servizio) o quando quest’ultimo abbia eseguito la prestazione a
suo carico. Il diritto alla provvigione
matura anche dal momento in cui il
cliente abbia dato esecuzione alla sua
prestazione o vi avrebbe dato esecuzione qualora il preponente avesse eseguito l’obbligazione a suo carico.
Patto di non concorrenza
La normativa cipriota, che nulla prevede in tema di esclusiva durante la vigenza del contratto, stabilisce che il patto di
non concorrenza post-contrattuale, il cd.
patto di fedeltà, debba avere i seguenti
requisiti:
- che sia concluso in forma scritta;
- che sia limitato alla zona, clientela e
genere di prodotti oggetto del prece-
CIPRO
Law n. 51(1)/92 (Regulation of Relations Between Commercial Agent and
Principal Law of 1992) del 3 luglio 1992
MALTA
Modifica del Codice di Commercio (art. 70 e ss), con l’Act no. IX of 2003
del 2 settembre 2003, artt. 70 e ss.
ESTONIA
Modifica della Legge sulle Obbligazioni (Võlaõigusseadus), artt. 670-691,
con legge del 19 novembre 2003, in vigore dal 12 dicembre 2003
LETTONIA
Novella del 14 febbraio 2002 alla Commerce Law (Komerclikums),
artt. 45-63.
LITUANIA
Adozione del nuovo Codice Civile il 18 luglio 2000, entrato in vigore il 1°
luglio 2001. La parte relativa all’agenzia commerciale è contenuta agli
artt. 2.152-2.185
POLONIA
Novella al Codice Civile (artt. 758-764), modificato con legge del 26 luglio
2000, entrata in vigore il 9 dicembre 2000
REP. CECA
Modifica al Codice di Commercio, artt. 652-672a con la legge 370/2000,
entrata in vigore il 1° gennaio 2001
REP. SLOVACCA Modifica del Codice di Commercio (art. 652-672a) mediante una novella
generale del Codice nel 2001
SLOVENIA
Legge sulle Obbligazioni (Zakon o obligacijskih razmerijh), adottata il 3
ottobre 2001 (in vigore dal 1° gennaio 2002), artt. 807-836
UNGHERIA
Act CXVII of 2000, entrato in vigore il 1° febbraio 2001, che modifica la
disciplina in tema di agenzia contenuta nel Codice Civile (artt. 474-487).
II
IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI NUOVI STATI MEMBRI
dente rapporto di agenzia;
- che sia concluso per un periodo non
superiore ai due anni dalla data di cessazione del rapporto.
Indennità di fine rapporto
Tale indennità è riconosciuta all’agente,
alla cessazione del rapporto di agenzia,
seguendo il duplice modello proposta
dalla Direttiva. Secondo la legge cipriota, infatti, detto obbligo del preponente
è subordinato alla presenza dei seguenti
requisiti:
- il preponente deve aver acquisito
nuovi clienti o aver incrementato
significativamente il volume d’affari
con clienti preesistenti grazie all’attività di intermediazione dell’agente;
- da tali rapporti commerciali devono
derivare sostanziali vantaggi alla casa
mandante;
- il pagamento di tale indennità deve
considerarsi equo, tenuto conto di
tutte le circostanze.
Tuttavia, come detto, trova spazio anche
l’impostazione derivata dal modello
francese, ossia l’indennità di fine rapporto erogata come risarcimento del
pregiudizio subito dall’agente per la
cessazione del suo rapporto con la casa
mandante.
L’importo dell’indennità non potrà essere superiore all’equivalente di un anno
di provvigioni, calcolate sulla media
degli ultimi cinque anni.
L’indennità, infine, non è dovuta, secondo lo schema della Direttiva, ripreso
dalla Law 51(I)/92:
- quando il preponente risolve il contratto per inadempimento imputabile all’agente di tale gravità da consentire la
risoluzione immediata del contratto;
- quando l’agente recede dal contratto,
salvo che ciò non sia dovuto ad inadempimento del preponente o sia giustificato da circostanze quali l’età dell’agente, la sua infermità o malattia,
per le quali non possa più essergli
ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività;
- quando l’agente, sulla base di un
accordo con la casa mandante, abbia
ceduto ad un terzo i diritti e le obbli-
gazioni derivanti dal contratto di
agenzia.
MALTA
La provvigione
È espressamente esclusa la possibilità
che l’agente si veda riconosciuto un
compenso fisso per l’attività svolta,
essendo previsto che la provvigione
debba consistere in una remunerazione
variabile in funzione del valore e del
volume di affari conclusi.
Il legislatore maltese ha trasposto quasi
in maniera letterale la Direttiva e, pertanto, in tema di maturazione del diritto
alla provvigione, si rifà interamente ad
essa: la provvigione spetta dunque all’agente al momento in cui la prestazione è
eseguita o dovrebbe essere eseguita dal
preponente o quando sia il terzo ad
adempiere all’obbligazione posta a suo
carico dal contratto. Termine limite di
maturazione del diritto alla provvigione
si riconosce nel momento in cui il terzo
abbia dato parzialmente esecuzione agli
obblighi contrattuali o vi avrebbe dato
esecuzione se la casa mandante avesse
dato esecuzione ai suoi.
Patto di non concorrenza
A differenza delle altre clausole del contratto di agenzia, per cui la legge maltese richiede la forma scritta solo per
poter provare l’accordo, tale patto deve
essere necessariamente concluso per
iscritto per la sua stessa validità.
Deve, inoltre, essere limitato alla stessa
zona o clientela o tipologia di prodotti
per cui era stato concluso il contratto di
agenzia e non può stipularsi per un
periodo superiore ai due anni dalla data
di cessazione del rapporto contrattuale.
All’agente che assume tale obbligazione non è riconosciuto alcun compenso.
Indennità di fine rapporto
Il legislatore maltese ha scelto un contemperamento tra i due modelli delineati dalla Direttiva: pertanto presupposti
per l’obbligo della casa mandante di
versare a favore dell’agente l’indennità
– il cui pagamento deve potersi considerare equo secondo le circostanze - sono
l’acquisizione di nuova clientela o l’eIII
spansione del volume d’affari con quella preesistente purché ne continuino a
derivare sostanziali benefici al preponente. L’agente, inoltre, ha titolo all’indennità di fine rapporto giustificata
come risarcimento del pregiudizio subito per la cessazione del rapporto di
agenzia: si considera che tali danni sussistano nel caso in cui l’agente non
abbia avuto tempo e modo di ammortizzare le spese sostenute per lo svolgimento del suo incarico (es.: pubblicità,
organizzazione dell’attività) ed, inoltre,
qualora la perdita di provvigioni, in rapporto ai vantaggi derivati al preponente,
sia considerevole.
L’importo dell’indennità non può superare l’equivalente di un anno di provvigioni, calcolate sulla media degli ultimi
cinque anni.
Le ipotesi di esclusione del diritto
all’indennità di fine rapporto risultano
le stesse previste nella Direttiva e già
esposte nell’analisi della legge di Cipro,
cui pertanto si fa rinvio.
ESTONIA
La provvigione
Secondo la legge estone, per cui la conclusione del contratto di agenzia commerciale (agendileping) non richiede
alcun adempimento formale, la provvigione è riconosciuta per tutti i contratti
conclusi dal preponente per il tramite dell’agente e per quei contratti conclusi con
terzi che, grazie alla sua attività di promozione, intraprendano una stabile relazione d’affari con la casa mandante per la
conclusione dello stesso tipo di affari
negoziati normalmente dall’agente.
Qualora all’agente sia assegnata in
esclusiva una determinata zona o clientela, gli viene riconosciuto il diritto ad
una provvigione per tutti gli affari conclusi senza il suo intervento nell’area di
esclusiva.
Il momento di maturazione del diritto
alla provvigione è, di regola, l’esecuzione, da parte del preponente, della
sua prestazione. Tale disposizione è
ampiamente derogabile dalle parti, che
ben possono posticipare tale momento
IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI NUOVI STATI MEMBRI
Star del credere: in quali Paesi l’Agente è responsabile dell’inadempimento del cliente?
Si definisce star del credere la specifica pattuizione con la quale l’agente assume parzialmente
il rischio di insolvenza del cliente, dovendone rispondere direttamente nei confronti della casa
mandante. La legge italiana vieta esplicitamente tale clausola, pur lasciando alcune ipotesi residuali di validità di tale pattuizione: questa, infatti, deve avere carattere eccezionale, deve essere concordata di volta in volta e riguardante singoli affari di particolare natura ed importanza.
L’obbligo di garanzia non deve, poi, superare la provvigione da riconoscere all’agente per quell’affare e deve avere carattere oneroso.
Nei nuovi Paesi membri, invece, laddove tale clausola sia contemplata (fanno eccezione Cipro,
Malta e la Lituania, che nulla dispongono al proposito) i requisiti per la sua validità sono di
regola la forma scritta e la limitazione dell’obbligo a specifici affari (Lettonia) o a determinati
clienti (Rep. Ceca) o ad entrambi tali elementi (Polonia). Ad esclusione della Lettonia, tutti gli
altri Paesi impongono al preponente l’obbligo di versare all’agente un’ulteriore ed autonoma
provvigione per la funzione di garanzia svolta.
fino all’adempimento del terzo delle
obbligazioni a suo carico in virtù del
contratto. In tal caso, però, l’agente ha
diritto a ricevere un pagamento anticipato in misura ragionevole.
Patto di non concorrenza
Qualsiasi clausola volta a limitare l’attività commerciale dell’agente dopo la
cessazione del rapporto di agenzia
deve essere conclusa obbligatoriamente in forma scritta. Il patto non può stipularsi per una durata superiore ai due
anni da tale data ed ha efficacia limitatamente alla zona o clientela oggetto
del contratto. A carico del preponente è
posto l’obbligo di versare un compenso ragionevole, anche laddove questo
non sia stato concordato.
Al fine di tutelare l’agente che, in vista
del patto fedeltà, tralasci alcuni contatti commerciali perché incompatibili
con l’obbligo di non concorrenza, la
legge prevede inderogabilmente che,
qualora il preponente decida di sciogliere, sempre per iscritto, tale patto
prima del termine del contratto, il compenso debba essere comunque erogato
qualora la cessazione del rapporto di
agenzia avvenga entro i sei mesi dalla
data di cancellazione del patto.
Unicamente nel caso in cui il patto di
non concorrenza sia risolto a seguito
della risoluzione per inadempimento
del contratto tale compenso non è
dovuto.
Indennità di fine rapporto
La disciplina in tema di agenzia risulta
perfettamente in linea con quanto previsto dalla Direttiva, sia nel criterio meritocratico ispirato al modello tedesco
(acquisizione di nuova clientela o significativo incremento di quella preesistente e perdurare di sostanziali vantaggi per
il preponente), che nel valore dell’indennità come risarcimento per i danni
subiti dall’agente a seguito della cessazione del rapporto di agenzia.
L’indennità non è dovuta, oltre alle ipotesi tipiche già viste per gli altri Paesi,
anche qualora l’attività di agente non
sia, per questi, l’attività principale.
L’importo dell’indennità non potrà essere superiore all’equivalente di un anno
di provvigioni, calcolate sulla media
degli ultimi cinque anni.
Patto di non concorrenza
La disciplina del cd. patto di fedeltà
ricalca quanto già visto per la normativa
dell’Estonia, in particolare per quanto
riguarda le conseguenze della risoluzione del contratto di agenzia su tale patto.
Indennità di fine rapporto
L’agente ha diritto all’indennità di fine
rapporto soltanto sulla base di un criterio
meritocratico, per cui alla cessazione del
rapporto di agenzia possa dirsi che l’agente abbia arrecato sostanziali vantaggi
al preponente, incrementandone il portafoglio clienti in maniera significativa.
LITUANIA
Il Parlamento della Lituania (Saeima)
ha adottato il nuovo Codice Civile il 18
luglio 2000, entrato in vigore un anno
dopo, il 1° luglio 2001. Il Libro
Secondo del Codice, nella parte relativa
all’agenzia commerciale (articoli 2.1522.185), è stato redatto tenendo in considerazione le modifiche alla previgente
disciplina necessarie per il recepimento
nell’ordinamento
lituano
della
Direttiva.
Considerata la sostanziale assenza di
differenze rilevanti con la normativa
della Lettonia, si ritiene di poter fare
rinvio all’analisi di quest’ultima.
LETTONIA
POLONIA
Non si prevede alcuna formalità per la
conclusione del contratto di agenzia
(agencyjna), per cui è richiesta la forma
scritta solo ai fini della prova dell’accordo.
La provvigione
La provvigione spetta all’agente per gli
affari conclusi dal preponente per il suo
tramite od anche per contratti stipulati con
terzi che l’agente abbia in precedenza
acquisito come clienti per affari dello stesso tipo.
Quanto al momento della sua maturazione,
questo coincide con l’esecuzione della prestazione da parte del preponente o, al più
tardi, da parte del terzo (in tal caso gli è
riconosciuto il diritto ad un anticipo provvisionale in misura appropriata).
La provvigione
La provvigione va riconosciuta all’agente per quei contratti conclusi dal preponente per il suo tramite ed anche per
gli affari conclusi con terzi precedentemente acquisiti dall’agente come clienti
per affari dello stesso tipo. Inoltre, l’agente ha diritto ad una provvigione per
tutti i contratti conclusi nella sua zona di
esclusiva, se concessa, anche se stipulati senza il suo intervento.
Il momento di maturazione di tale diritto coincide con l’esecuzione della pre-
IV
IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI NUOVI STATI MEMBRI
stazione da parte della casa mandante o,
al più tardi, del cliente.
Patto di non concorrenza
Tale patto deve essere stipulato, a pena
di nullità, in forma scritta ed essere circoscritto alla medesima clientela o zona
o tipo di prodotti o servizi già oggetto
del contratto di agenzia.
La durata di tale limitazione all’attività
dell’agente non può essere superiore ai
due anni dalla data di cessazione del
rapporto e deve essere adeguatamente
remunerata, salvo che le parti non ne
prevedano la gratuità o che il contratto
di agenzia sia risolto per inadempimento imputabile all’agente. Il criterio di
determinazione di tale compenso, se
non definito dalle parti, farà riferimento
ai vantaggi derivanti da tale patto per il
preponente e dal danno, in termini di
opportunità commerciali perdute, subito
dall’agente.
Indennità di fine rapporto
Alla cessazione del rapporto di agenzia
l’agente ha diritto a percepire un’indennità qualora la sua attività abbia consentito di acquisire nuova clientela o di
incrementare il volume d’affari con i
clienti preesistenti. Nella determinazione del suo ammontare, vanno tenute,
inoltre, in considerazione le provvigioni
perdute a seguito della conclusione del
rapporto.
Le ipotesi di esclusione, così come l’importo massimo dell’indennità, risultano
le stesse già viste per gli altri Paesi cui,
quindi, si fa rinvio.
REPUBBLICA CECA
Il diritto ceco conosce, in tema di intermediari commerciali, figure distinte: l’agente commissionario (smlouva komisionárská,
articoli 577-590 del Codice di
˘
Commercio), il rappresentante commerciale (smlouva o obchodním zastoupení,
articoli 652-672a), figura questa che
pare essere la più vicina a quella italiano
dell’agente commerciale ed il mediatore
o broker (articoli 642-651).
Il contratto di rappresentanza commerciale deve essere concluso obbligatoriamente in forma scritta.
Le obbligazioni che l’agente è tenuto ad
adempiere si estendono fino a comprendere l’obbligo di assistere il preponente
al fine di veder conclusa la transazione
commerciale cui egli ha dato impulso
con la sua attività di promozione, tenendo sempre in considerazione le direttive
della casa mandante ed i suoi interessi,
in particolare nell’ipotesi in cui insorgano controversie nell’esecuzione del
contratto concluso per il suo tramite.
La facoltà di riscuotere i crediti del preponente: confronto
con la legge italiana
La legge polacca dispone che, in assenza di espressa pattuizione di segno contrario, si presume
l’autorizzazione dell’agente ad incassare i pagamenti dovuti al preponente dalla clientela ed
aventi titoli in contratti conclusi per il tramite dell’agente. A differenza della normativa italiana (art. 1744 del Codice Civile), quindi, l’agente ha normalmente facoltà di riscuotere i crediti
del preponente, salvo che tale facoltà non sia espressamente esclusa mediante apposita clausola. Quanto all’eventuale compenso per tale funzione, la disciplina in esame nulla prevede al
riguardo, potendosi quindi dedurre che tale attività non dia diritto ad un compenso autonomo
ed ulteriore rispetto alla provvigione pattuita.
Negli altri Paesi, peraltro (ad eccezione dell’Ungheria che espressamente prevede tale incarico), non risulta alcuna disposizione al riguardo.
Merita rammentare come, nel caso dell’Italia, la giurisprudenza prevalente abbia ritenuto che,
qualora fin dalla conclusione del contratto di agenzia sia stata attribuita all’agente la facoltà di
riscossione, questa non debba essere remunerata con autonoma provvigione rispetto a quella
concordata, presumendosi che nel definire la misura di quest’ultima le parti abbiano tenuto
conto dell’attività di riscossione (Cass. Civ. 403/98, Cass. Civ. 6077/97, Cass. Civ. 8110/95,
Cass. Civ.1818/93). Laddove, invece, tale facoltà sia attribuita nel corso del rapporto, costituirà una prestazione accessoria ed aggiuntiva rispetto a quelle previste in contratto e, pertanto,
andrà separatamente remunerata (Cass. Civ. 8110/95, Cass. Civ. 1818/93, Cass. Civ. 3309/91).
V
La provvigione
L’agente ha diritto a ricevere una provvigione per tutti i contratti che la casa mandante
abbia stipulato per il suo tramite e per gli
affari conclusi con clientela già acquisita
dall’agente prima del contratto di agenzia.
Tale diritto sorge quando il preponente
esegue o avrebbe dovuto eseguire la sua
prestazione, o al più tardi, quando sia il
cliente ad eseguire la sua.
Patto di non concorrenza
Affinché tale patto di fedeltà sia valido,
è necessario che venga stipulato in
forma scritta, che la limitazione dell’attività dell’agente sia circoscritta alla
medesima zona, clientela e prodotti già
oggetto del rapporto di agenzia e che
non abbia durata superiore ai due anni
dalla cessazione di questo.
In assenza di disposizioni contrarie, il patto
di concorrenza si presume a titolo gratuito.
Indennità di fine rapporto
L’indennità, secondo la legge ceca, mira
a riconoscere un compenso per l’agente
che abbia acquisito nuovi clienti o potenziato le relazioni d’affari con quelli preesistenti, purché alla casa mandante ne
derivino ancora sostanziali vantaggi.
Nella definizione dell’ammontare
vanno tenute in considerazione tutte le
circostanze ed, in particolare, le provvigioni perse in seguito alla cessazione
del rapporto e l’eventuale stipula di un
patto di non concorrenza.
REPUBBLICA SLOVACCA
Il Codice di Commercio slovacco, introdotto con l’Act no. 513/1991 Coll., (e
modificato da una novella generale del
Hanno collaborato a questo numero:
Diego Comba, Cristina Iuri. Si ringrazia, per
quanto riguarda la normativa dei singoli
paesi l’Avv. Galea Salomone (Malta), l’Avv.
Hennart Arismaa, l’Avv. Taavi Pihlakas e
Mgr. Kaido Loor (Estonia), l’Avv. Eva
Berlaus-Gulbe e l’Avv. Edgars Koskins
(Lettonia), Mr. Marcel van Rosmalen e
l’Avv. Agnieszka Federowicz-Galczynska
(Polonia), Mgr. et Mgr. Lucie Bruzlová
(Rep. Ceca), Mgr. Zuzana Chmelova (Rep.
Slovacca), il Dott. Bostjan Starc (Slovenia) e
l’Avv. Éva Kalászi (Ungheria).
IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI NUOVI STATI MEMBRI
Agente, rappresentante commerciale o broker?
Secondo la distinzione del Codice di Commercio, con il contratto di agenzia, l’agente commissionario (komisionár)
˘ si impegna a svolgere una determinata attività commerciale in nome proprio, ma per conto del preponente (komitent); questi assume l’obbligo di corrispondere all’agente una provvigione per i servizi resi. Nella rappresentanza commerciale, invece, il rappresentante (obchodni zástupce), in veste di imprenditore indipendente, si impegna a svolgere attività a lungo termine per conto del preponente finalizzate alla conclusione di determinati contratti (obchody) o alla negoziazione o conclusione di affari in nome e per conto del preponente. La distinzione, dunque, tra komisionár˘ e obchodni zástupce resta collegata all’agire del commissionario, in nome proprio ma per conto altrui e al conseguente obbligo di trasferire senza
ritardo alla casa mandante i diritti acquisiti in conseguenza dell’attività di intermediazione commerciale svolta nell’interesse del preponente.
Il mediatore o broker, infine, si limita a proporre uno o pochi affari, senza peraltro rendere noto
a nessuna delle parti il nome dell’altra, essendogli poi riconosciuto il diritto ad una provvigione per la conclusione del contratto oggetto della sua attività di negoziazione.
Codice del 2001 che ha consentito il recepimento, tra gli altri, della Direttiva) regola, in maniera molto simile al codice ceco,
due distinte ipotesi: l’agenzia commerciale e la rappresentanza commerciale.
Non risultando differenze di rilievo
rispetto alla disciplina contenuta nel
Codice di Commercio della Repubblica
Ceca si rimanda all’analisi di questa.
SLOVENIA
La provvigione
Secondo la legge slovena, per cui il contratto di agenzia (agencijska pogodba)
deve essere concluso in forma scritta a
pena di nullità, la provvigione spetta
all’agente per tutti i contratti stipulati
dalla casa mandante con il suo intervento e da quelli che il preponente abbia
concluso direttamente nella zona di
esclusiva dell’agente. Tale remunerazione deve essergli riconosciuta anche per
gli affari che il preponente abbia concluso con la clientela precedentemente
acquisita dall’agente per operazioni commerciali dello stesso tipo.
Il diritto alla provvigione matura quando
la casa mandante esegue la prestazione o,
al più tardi, quando sia il terzo ad adempiere alle obbligazioni derivanti a suo
carico dal contratto.
Patto di non concorrenza
Il patto è validamente concluso solo in
forma scritta e limitatamente alla stessa
zona, clientela e tipologia di prodotti già
oggetto del contratto di agenzia.
All’agente deve essere corrisposto un
compenso che è definito nella misura dell’importo di un anno di provvigioni calcolato sulla media degli ultimi cinque anni.
Il patto non può concludersi per un periodo superiore ai due anni dalla data di cessazione del rapporto di agenzia.
Indennità di fine rapporto
La disciplina slovena in tema prevede
che vada riconosciuta tale indennità
all’agente che abbia permesso al preponente l’acquisizione di nuovi clienti o
l’incremento del volume d’affari con la
clientela preesistente purché continuino
a derivarne sostanziali vantaggi per la
casa mandante. Nella definizione dell’ammontare dell’indennità vanno tenute in considerazione le provvigioni
perse a seguito della cessazione del rapporto e l’eventuale stipula di un patto di
non concorrenza.
Quanto ai presupposti di esclusione e
all’importo massimo dell’indennità, questi
corrispondono a quelli già visti per gli altri
Paesi cui si può, quindi, fare riferimento.
UNGHERIA
Il contratto di agenzia deve essere concluso obbligatoriamente in forma scritta ed,
inoltre, contenere la definizione dell’oggetto dell’incarico ossia, rispettivamente,
del tipo di prodotti e del territorio o della
clientela e del territorio affidati all’attività
di promozione dell’agente.
VI
Diritto alla provvigione
La legge ungherese riconosce una provvigione all’agente per tutti i contratti
conclusi dalla casa mandante mediante il
suo intervento ed anche per gli affari
conclusi con la clientela precedentemente acquisita dall’agente per operazioni
commerciali dello stesso tipo. Secondo
una regola più volte richiamata, inoltre,
l’agente ha diritto ad una provvigione per
gli affari conclusi direttamente dal preponente nella sua zona di esclusiva, laddove sia prevista.
Il diritto alla provvigione matura all’atto
di esecuzione della prestazione da parte
della casa mandante o, al più tardi, del
terzo. Le parti posso liberamente pattuire, peraltro, che la provvigione sia dovuta fin dal momento della conclusione del
contratto, senza attenderne l’esecuzione.
Patto di non concorrenza
Il patto che limiti l’attività d’affari dell’agente dopo la cessazione del rapporto di
agenzia deve essere concluso in forma
scritta, per un periodo non superiore ai
due anni da tale data e, oltre a prevedere
una specifica remunerazione a favore
dell’agente, deve essere circoscritto
all’oggetto del contratto citato.
Qualora l’agente risolva il contratto per
giusta causa imputabile al preponente,
potrà risolvere anche tale patto per iscritto e nel termine di un mese dalla risoluzione del rapporto.
Indennità di fine rapporto
Il diritto a tale indennità è riconosciuto se,
e nella misura in cui, l’agente abbia acquisito nuova clientela o comunque incrementato il portafoglio clienti del preponente e questi continui a trarre da tali relazioni d’affari sostanziali vantaggi. Il pagamento di tale remunerazione deve potersi
considerare equo secondo le circostanze
ed, in particolare, in considerazione delle
provvigioni perdute dall’agente in conseguenza della cessazione del rapporto.
I presupposti per l’esclusione dell’indennità ed il suo importo massimo risultano
gli stessi definiti dalla Direttiva e già
richiamati per gli altri Paesi, cui si fa quindi rinvio.