Dall`Unione Europea-MAGGIO04
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Dall`Unione Europea-MAGGIO04
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Supplemento al n. 4 del 20 Maggio 2004 del periodico “Richieste & Offerte dal Mondo” Direttore responsabile Giuliano Lengo - a cura di Diego Comba IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI NUOVI STATI MEMBRI IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 86/653/Cee Dal 1° maggio 2004 dieci nuovi Paesi sono entrati a far parte dell’Unione Europea (Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia ed Ungheria) portando così il numero di Stati membri da 15 a 25. Con la firma dell’Atto di adesione (Atene, 16-17 aprile 2003) gli Stati menzionati si sono impegnati, dalla data di adesione, al rispetto delle disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni che si attuano, quindi, in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dall’atto di adesione stesso. Ricordiamo come, nel caso delle direttive, queste non risultino direttamente applicabili nei singoli Stati, finché e nella misura in cui siano da questi recepite, ma si limitino a dare indicazioni sul risultato da raggiungere. Pertanto l’impegno contenuto nell’Atto di adesione si traduce in un obbligo di dare attuazione con legge nazionale a quanto previsto dalle direttive, prevedendo i necessari dettagli e stabilendo i mezzi necessari per il raggiungimento del risultato in esse racchiuso. Nell’ipotesi che qui interessa della disciplina in tema di contratto di agenzia commerciale, il quesito cui dare prioritariamente risposta riguarda il recepimento nell’ordinamento di questi nuovi Paesi della Direttiva 86/653/Cee del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (la “Direttiva”). L’imprenditore italiano che intenda far rappresentare i suoi interessi in uno di questi nuovi mercati mediante un agente, che quadro normativo si troverà, quindi, davanti? Tali nuovi Paesi hanno adeguato le rispettive legislazioni alla normativa comunitaria in tema di agenzia? La risposta può dirsi sostanzialmente di segno positivo. Tutti i nuovi Stati membri, infatti, laddove la normativa nazionale fosse risultata non in linea con il cd. acquis communautaire, hanno recepito la Direttiva ed, in linea generale, anche con un certo anticipo rispetto alla data di ingresso nell’Unione Europea. Vedremo qui di seguito come tale adeguamento sia avvenuto e quali risultino i punti fondamentali da tenere in considerazione nella conclusione di un contratto di agenzia in questi Paesi. CIPRO La provvigione Secondo la legge cipriota, che prevede peraltro che il contratto di agenzia debba essere obbligatoriamente concluso in forma scritta, all’agente dovrà essere riconosciuto, come remunerazione per la funzione di promozione svolta, un corrispettivo erogato sotto forma di provvigione o di compenso fisso. Il diritto alla provvigione va riconosciuto per quegli affari conclusi per effetto dell’intervento dell’agente ed anche per quei contratti che il preponente concluda con terzi precedentemente acquisiti dall’agente come clienti per la stessa tipologia di affari. Inoltre, laddove all’agente sia affidata in esclusiva una determinata zona geografica o una certa clientela, avrà diritto ad una provvigio- ne per i contratti conclusi dalla casa mandante in detta zona o con tali clienti anche senza l’intervento dell’agente. Quanto al momento di maturazione del diritto alla provvigione, questa spetta all’agente quando il preponente abbia eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo (consegna della merce o prestazione del servizio) o quando quest’ultimo abbia eseguito la prestazione a suo carico. Il diritto alla provvigione matura anche dal momento in cui il cliente abbia dato esecuzione alla sua prestazione o vi avrebbe dato esecuzione qualora il preponente avesse eseguito l’obbligazione a suo carico. Patto di non concorrenza La normativa cipriota, che nulla prevede in tema di esclusiva durante la vigenza del contratto, stabilisce che il patto di non concorrenza post-contrattuale, il cd. patto di fedeltà, debba avere i seguenti requisiti: - che sia concluso in forma scritta; - che sia limitato alla zona, clientela e genere di prodotti oggetto del prece- CIPRO Law n. 51(1)/92 (Regulation of Relations Between Commercial Agent and Principal Law of 1992) del 3 luglio 1992 MALTA Modifica del Codice di Commercio (art. 70 e ss), con l’Act no. IX of 2003 del 2 settembre 2003, artt. 70 e ss. ESTONIA Modifica della Legge sulle Obbligazioni (Võlaõigusseadus), artt. 670-691, con legge del 19 novembre 2003, in vigore dal 12 dicembre 2003 LETTONIA Novella del 14 febbraio 2002 alla Commerce Law (Komerclikums), artt. 45-63. LITUANIA Adozione del nuovo Codice Civile il 18 luglio 2000, entrato in vigore il 1° luglio 2001. La parte relativa all’agenzia commerciale è contenuta agli artt. 2.152-2.185 POLONIA Novella al Codice Civile (artt. 758-764), modificato con legge del 26 luglio 2000, entrata in vigore il 9 dicembre 2000 REP. CECA Modifica al Codice di Commercio, artt. 652-672a con la legge 370/2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2001 REP. SLOVACCA Modifica del Codice di Commercio (art. 652-672a) mediante una novella generale del Codice nel 2001 SLOVENIA Legge sulle Obbligazioni (Zakon o obligacijskih razmerijh), adottata il 3 ottobre 2001 (in vigore dal 1° gennaio 2002), artt. 807-836 UNGHERIA Act CXVII of 2000, entrato in vigore il 1° febbraio 2001, che modifica la disciplina in tema di agenzia contenuta nel Codice Civile (artt. 474-487). II IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI NUOVI STATI MEMBRI dente rapporto di agenzia; - che sia concluso per un periodo non superiore ai due anni dalla data di cessazione del rapporto. Indennità di fine rapporto Tale indennità è riconosciuta all’agente, alla cessazione del rapporto di agenzia, seguendo il duplice modello proposta dalla Direttiva. Secondo la legge cipriota, infatti, detto obbligo del preponente è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti: - il preponente deve aver acquisito nuovi clienti o aver incrementato significativamente il volume d’affari con clienti preesistenti grazie all’attività di intermediazione dell’agente; - da tali rapporti commerciali devono derivare sostanziali vantaggi alla casa mandante; - il pagamento di tale indennità deve considerarsi equo, tenuto conto di tutte le circostanze. Tuttavia, come detto, trova spazio anche l’impostazione derivata dal modello francese, ossia l’indennità di fine rapporto erogata come risarcimento del pregiudizio subito dall’agente per la cessazione del suo rapporto con la casa mandante. L’importo dell’indennità non potrà essere superiore all’equivalente di un anno di provvigioni, calcolate sulla media degli ultimi cinque anni. L’indennità, infine, non è dovuta, secondo lo schema della Direttiva, ripreso dalla Law 51(I)/92: - quando il preponente risolve il contratto per inadempimento imputabile all’agente di tale gravità da consentire la risoluzione immediata del contratto; - quando l’agente recede dal contratto, salvo che ciò non sia dovuto ad inadempimento del preponente o sia giustificato da circostanze quali l’età dell’agente, la sua infermità o malattia, per le quali non possa più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività; - quando l’agente, sulla base di un accordo con la casa mandante, abbia ceduto ad un terzo i diritti e le obbli- gazioni derivanti dal contratto di agenzia. MALTA La provvigione È espressamente esclusa la possibilità che l’agente si veda riconosciuto un compenso fisso per l’attività svolta, essendo previsto che la provvigione debba consistere in una remunerazione variabile in funzione del valore e del volume di affari conclusi. Il legislatore maltese ha trasposto quasi in maniera letterale la Direttiva e, pertanto, in tema di maturazione del diritto alla provvigione, si rifà interamente ad essa: la provvigione spetta dunque all’agente al momento in cui la prestazione è eseguita o dovrebbe essere eseguita dal preponente o quando sia il terzo ad adempiere all’obbligazione posta a suo carico dal contratto. Termine limite di maturazione del diritto alla provvigione si riconosce nel momento in cui il terzo abbia dato parzialmente esecuzione agli obblighi contrattuali o vi avrebbe dato esecuzione se la casa mandante avesse dato esecuzione ai suoi. Patto di non concorrenza A differenza delle altre clausole del contratto di agenzia, per cui la legge maltese richiede la forma scritta solo per poter provare l’accordo, tale patto deve essere necessariamente concluso per iscritto per la sua stessa validità. Deve, inoltre, essere limitato alla stessa zona o clientela o tipologia di prodotti per cui era stato concluso il contratto di agenzia e non può stipularsi per un periodo superiore ai due anni dalla data di cessazione del rapporto contrattuale. All’agente che assume tale obbligazione non è riconosciuto alcun compenso. Indennità di fine rapporto Il legislatore maltese ha scelto un contemperamento tra i due modelli delineati dalla Direttiva: pertanto presupposti per l’obbligo della casa mandante di versare a favore dell’agente l’indennità – il cui pagamento deve potersi considerare equo secondo le circostanze - sono l’acquisizione di nuova clientela o l’eIII spansione del volume d’affari con quella preesistente purché ne continuino a derivare sostanziali benefici al preponente. L’agente, inoltre, ha titolo all’indennità di fine rapporto giustificata come risarcimento del pregiudizio subito per la cessazione del rapporto di agenzia: si considera che tali danni sussistano nel caso in cui l’agente non abbia avuto tempo e modo di ammortizzare le spese sostenute per lo svolgimento del suo incarico (es.: pubblicità, organizzazione dell’attività) ed, inoltre, qualora la perdita di provvigioni, in rapporto ai vantaggi derivati al preponente, sia considerevole. L’importo dell’indennità non può superare l’equivalente di un anno di provvigioni, calcolate sulla media degli ultimi cinque anni. Le ipotesi di esclusione del diritto all’indennità di fine rapporto risultano le stesse previste nella Direttiva e già esposte nell’analisi della legge di Cipro, cui pertanto si fa rinvio. ESTONIA La provvigione Secondo la legge estone, per cui la conclusione del contratto di agenzia commerciale (agendileping) non richiede alcun adempimento formale, la provvigione è riconosciuta per tutti i contratti conclusi dal preponente per il tramite dell’agente e per quei contratti conclusi con terzi che, grazie alla sua attività di promozione, intraprendano una stabile relazione d’affari con la casa mandante per la conclusione dello stesso tipo di affari negoziati normalmente dall’agente. Qualora all’agente sia assegnata in esclusiva una determinata zona o clientela, gli viene riconosciuto il diritto ad una provvigione per tutti gli affari conclusi senza il suo intervento nell’area di esclusiva. Il momento di maturazione del diritto alla provvigione è, di regola, l’esecuzione, da parte del preponente, della sua prestazione. Tale disposizione è ampiamente derogabile dalle parti, che ben possono posticipare tale momento IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI NUOVI STATI MEMBRI Star del credere: in quali Paesi l’Agente è responsabile dell’inadempimento del cliente? Si definisce star del credere la specifica pattuizione con la quale l’agente assume parzialmente il rischio di insolvenza del cliente, dovendone rispondere direttamente nei confronti della casa mandante. La legge italiana vieta esplicitamente tale clausola, pur lasciando alcune ipotesi residuali di validità di tale pattuizione: questa, infatti, deve avere carattere eccezionale, deve essere concordata di volta in volta e riguardante singoli affari di particolare natura ed importanza. L’obbligo di garanzia non deve, poi, superare la provvigione da riconoscere all’agente per quell’affare e deve avere carattere oneroso. Nei nuovi Paesi membri, invece, laddove tale clausola sia contemplata (fanno eccezione Cipro, Malta e la Lituania, che nulla dispongono al proposito) i requisiti per la sua validità sono di regola la forma scritta e la limitazione dell’obbligo a specifici affari (Lettonia) o a determinati clienti (Rep. Ceca) o ad entrambi tali elementi (Polonia). Ad esclusione della Lettonia, tutti gli altri Paesi impongono al preponente l’obbligo di versare all’agente un’ulteriore ed autonoma provvigione per la funzione di garanzia svolta. fino all’adempimento del terzo delle obbligazioni a suo carico in virtù del contratto. In tal caso, però, l’agente ha diritto a ricevere un pagamento anticipato in misura ragionevole. Patto di non concorrenza Qualsiasi clausola volta a limitare l’attività commerciale dell’agente dopo la cessazione del rapporto di agenzia deve essere conclusa obbligatoriamente in forma scritta. Il patto non può stipularsi per una durata superiore ai due anni da tale data ed ha efficacia limitatamente alla zona o clientela oggetto del contratto. A carico del preponente è posto l’obbligo di versare un compenso ragionevole, anche laddove questo non sia stato concordato. Al fine di tutelare l’agente che, in vista del patto fedeltà, tralasci alcuni contatti commerciali perché incompatibili con l’obbligo di non concorrenza, la legge prevede inderogabilmente che, qualora il preponente decida di sciogliere, sempre per iscritto, tale patto prima del termine del contratto, il compenso debba essere comunque erogato qualora la cessazione del rapporto di agenzia avvenga entro i sei mesi dalla data di cancellazione del patto. Unicamente nel caso in cui il patto di non concorrenza sia risolto a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto tale compenso non è dovuto. Indennità di fine rapporto La disciplina in tema di agenzia risulta perfettamente in linea con quanto previsto dalla Direttiva, sia nel criterio meritocratico ispirato al modello tedesco (acquisizione di nuova clientela o significativo incremento di quella preesistente e perdurare di sostanziali vantaggi per il preponente), che nel valore dell’indennità come risarcimento per i danni subiti dall’agente a seguito della cessazione del rapporto di agenzia. L’indennità non è dovuta, oltre alle ipotesi tipiche già viste per gli altri Paesi, anche qualora l’attività di agente non sia, per questi, l’attività principale. L’importo dell’indennità non potrà essere superiore all’equivalente di un anno di provvigioni, calcolate sulla media degli ultimi cinque anni. Patto di non concorrenza La disciplina del cd. patto di fedeltà ricalca quanto già visto per la normativa dell’Estonia, in particolare per quanto riguarda le conseguenze della risoluzione del contratto di agenzia su tale patto. Indennità di fine rapporto L’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto soltanto sulla base di un criterio meritocratico, per cui alla cessazione del rapporto di agenzia possa dirsi che l’agente abbia arrecato sostanziali vantaggi al preponente, incrementandone il portafoglio clienti in maniera significativa. LITUANIA Il Parlamento della Lituania (Saeima) ha adottato il nuovo Codice Civile il 18 luglio 2000, entrato in vigore un anno dopo, il 1° luglio 2001. Il Libro Secondo del Codice, nella parte relativa all’agenzia commerciale (articoli 2.1522.185), è stato redatto tenendo in considerazione le modifiche alla previgente disciplina necessarie per il recepimento nell’ordinamento lituano della Direttiva. Considerata la sostanziale assenza di differenze rilevanti con la normativa della Lettonia, si ritiene di poter fare rinvio all’analisi di quest’ultima. LETTONIA POLONIA Non si prevede alcuna formalità per la conclusione del contratto di agenzia (agencyjna), per cui è richiesta la forma scritta solo ai fini della prova dell’accordo. La provvigione La provvigione spetta all’agente per gli affari conclusi dal preponente per il suo tramite od anche per contratti stipulati con terzi che l’agente abbia in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo. Quanto al momento della sua maturazione, questo coincide con l’esecuzione della prestazione da parte del preponente o, al più tardi, da parte del terzo (in tal caso gli è riconosciuto il diritto ad un anticipo provvisionale in misura appropriata). La provvigione La provvigione va riconosciuta all’agente per quei contratti conclusi dal preponente per il suo tramite ed anche per gli affari conclusi con terzi precedentemente acquisiti dall’agente come clienti per affari dello stesso tipo. Inoltre, l’agente ha diritto ad una provvigione per tutti i contratti conclusi nella sua zona di esclusiva, se concessa, anche se stipulati senza il suo intervento. Il momento di maturazione di tale diritto coincide con l’esecuzione della pre- IV IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI NUOVI STATI MEMBRI stazione da parte della casa mandante o, al più tardi, del cliente. Patto di non concorrenza Tale patto deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ed essere circoscritto alla medesima clientela o zona o tipo di prodotti o servizi già oggetto del contratto di agenzia. La durata di tale limitazione all’attività dell’agente non può essere superiore ai due anni dalla data di cessazione del rapporto e deve essere adeguatamente remunerata, salvo che le parti non ne prevedano la gratuità o che il contratto di agenzia sia risolto per inadempimento imputabile all’agente. Il criterio di determinazione di tale compenso, se non definito dalle parti, farà riferimento ai vantaggi derivanti da tale patto per il preponente e dal danno, in termini di opportunità commerciali perdute, subito dall’agente. Indennità di fine rapporto Alla cessazione del rapporto di agenzia l’agente ha diritto a percepire un’indennità qualora la sua attività abbia consentito di acquisire nuova clientela o di incrementare il volume d’affari con i clienti preesistenti. Nella determinazione del suo ammontare, vanno tenute, inoltre, in considerazione le provvigioni perdute a seguito della conclusione del rapporto. Le ipotesi di esclusione, così come l’importo massimo dell’indennità, risultano le stesse già viste per gli altri Paesi cui, quindi, si fa rinvio. REPUBBLICA CECA Il diritto ceco conosce, in tema di intermediari commerciali, figure distinte: l’agente commissionario (smlouva komisionárská, articoli 577-590 del Codice di ˘ Commercio), il rappresentante commerciale (smlouva o obchodním zastoupení, articoli 652-672a), figura questa che pare essere la più vicina a quella italiano dell’agente commerciale ed il mediatore o broker (articoli 642-651). Il contratto di rappresentanza commerciale deve essere concluso obbligatoriamente in forma scritta. Le obbligazioni che l’agente è tenuto ad adempiere si estendono fino a comprendere l’obbligo di assistere il preponente al fine di veder conclusa la transazione commerciale cui egli ha dato impulso con la sua attività di promozione, tenendo sempre in considerazione le direttive della casa mandante ed i suoi interessi, in particolare nell’ipotesi in cui insorgano controversie nell’esecuzione del contratto concluso per il suo tramite. La facoltà di riscuotere i crediti del preponente: confronto con la legge italiana La legge polacca dispone che, in assenza di espressa pattuizione di segno contrario, si presume l’autorizzazione dell’agente ad incassare i pagamenti dovuti al preponente dalla clientela ed aventi titoli in contratti conclusi per il tramite dell’agente. A differenza della normativa italiana (art. 1744 del Codice Civile), quindi, l’agente ha normalmente facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che tale facoltà non sia espressamente esclusa mediante apposita clausola. Quanto all’eventuale compenso per tale funzione, la disciplina in esame nulla prevede al riguardo, potendosi quindi dedurre che tale attività non dia diritto ad un compenso autonomo ed ulteriore rispetto alla provvigione pattuita. Negli altri Paesi, peraltro (ad eccezione dell’Ungheria che espressamente prevede tale incarico), non risulta alcuna disposizione al riguardo. Merita rammentare come, nel caso dell’Italia, la giurisprudenza prevalente abbia ritenuto che, qualora fin dalla conclusione del contratto di agenzia sia stata attribuita all’agente la facoltà di riscossione, questa non debba essere remunerata con autonoma provvigione rispetto a quella concordata, presumendosi che nel definire la misura di quest’ultima le parti abbiano tenuto conto dell’attività di riscossione (Cass. Civ. 403/98, Cass. Civ. 6077/97, Cass. Civ. 8110/95, Cass. Civ.1818/93). Laddove, invece, tale facoltà sia attribuita nel corso del rapporto, costituirà una prestazione accessoria ed aggiuntiva rispetto a quelle previste in contratto e, pertanto, andrà separatamente remunerata (Cass. Civ. 8110/95, Cass. Civ. 1818/93, Cass. Civ. 3309/91). V La provvigione L’agente ha diritto a ricevere una provvigione per tutti i contratti che la casa mandante abbia stipulato per il suo tramite e per gli affari conclusi con clientela già acquisita dall’agente prima del contratto di agenzia. Tale diritto sorge quando il preponente esegue o avrebbe dovuto eseguire la sua prestazione, o al più tardi, quando sia il cliente ad eseguire la sua. Patto di non concorrenza Affinché tale patto di fedeltà sia valido, è necessario che venga stipulato in forma scritta, che la limitazione dell’attività dell’agente sia circoscritta alla medesima zona, clientela e prodotti già oggetto del rapporto di agenzia e che non abbia durata superiore ai due anni dalla cessazione di questo. In assenza di disposizioni contrarie, il patto di concorrenza si presume a titolo gratuito. Indennità di fine rapporto L’indennità, secondo la legge ceca, mira a riconoscere un compenso per l’agente che abbia acquisito nuovi clienti o potenziato le relazioni d’affari con quelli preesistenti, purché alla casa mandante ne derivino ancora sostanziali vantaggi. Nella definizione dell’ammontare vanno tenute in considerazione tutte le circostanze ed, in particolare, le provvigioni perse in seguito alla cessazione del rapporto e l’eventuale stipula di un patto di non concorrenza. REPUBBLICA SLOVACCA Il Codice di Commercio slovacco, introdotto con l’Act no. 513/1991 Coll., (e modificato da una novella generale del Hanno collaborato a questo numero: Diego Comba, Cristina Iuri. Si ringrazia, per quanto riguarda la normativa dei singoli paesi l’Avv. Galea Salomone (Malta), l’Avv. Hennart Arismaa, l’Avv. Taavi Pihlakas e Mgr. Kaido Loor (Estonia), l’Avv. Eva Berlaus-Gulbe e l’Avv. Edgars Koskins (Lettonia), Mr. Marcel van Rosmalen e l’Avv. Agnieszka Federowicz-Galczynska (Polonia), Mgr. et Mgr. Lucie Bruzlová (Rep. Ceca), Mgr. Zuzana Chmelova (Rep. Slovacca), il Dott. Bostjan Starc (Slovenia) e l’Avv. Éva Kalászi (Ungheria). IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI NUOVI STATI MEMBRI Agente, rappresentante commerciale o broker? Secondo la distinzione del Codice di Commercio, con il contratto di agenzia, l’agente commissionario (komisionár) ˘ si impegna a svolgere una determinata attività commerciale in nome proprio, ma per conto del preponente (komitent); questi assume l’obbligo di corrispondere all’agente una provvigione per i servizi resi. Nella rappresentanza commerciale, invece, il rappresentante (obchodni zástupce), in veste di imprenditore indipendente, si impegna a svolgere attività a lungo termine per conto del preponente finalizzate alla conclusione di determinati contratti (obchody) o alla negoziazione o conclusione di affari in nome e per conto del preponente. La distinzione, dunque, tra komisionár˘ e obchodni zástupce resta collegata all’agire del commissionario, in nome proprio ma per conto altrui e al conseguente obbligo di trasferire senza ritardo alla casa mandante i diritti acquisiti in conseguenza dell’attività di intermediazione commerciale svolta nell’interesse del preponente. Il mediatore o broker, infine, si limita a proporre uno o pochi affari, senza peraltro rendere noto a nessuna delle parti il nome dell’altra, essendogli poi riconosciuto il diritto ad una provvigione per la conclusione del contratto oggetto della sua attività di negoziazione. Codice del 2001 che ha consentito il recepimento, tra gli altri, della Direttiva) regola, in maniera molto simile al codice ceco, due distinte ipotesi: l’agenzia commerciale e la rappresentanza commerciale. Non risultando differenze di rilievo rispetto alla disciplina contenuta nel Codice di Commercio della Repubblica Ceca si rimanda all’analisi di questa. SLOVENIA La provvigione Secondo la legge slovena, per cui il contratto di agenzia (agencijska pogodba) deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità, la provvigione spetta all’agente per tutti i contratti stipulati dalla casa mandante con il suo intervento e da quelli che il preponente abbia concluso direttamente nella zona di esclusiva dell’agente. Tale remunerazione deve essergli riconosciuta anche per gli affari che il preponente abbia concluso con la clientela precedentemente acquisita dall’agente per operazioni commerciali dello stesso tipo. Il diritto alla provvigione matura quando la casa mandante esegue la prestazione o, al più tardi, quando sia il terzo ad adempiere alle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto. Patto di non concorrenza Il patto è validamente concluso solo in forma scritta e limitatamente alla stessa zona, clientela e tipologia di prodotti già oggetto del contratto di agenzia. All’agente deve essere corrisposto un compenso che è definito nella misura dell’importo di un anno di provvigioni calcolato sulla media degli ultimi cinque anni. Il patto non può concludersi per un periodo superiore ai due anni dalla data di cessazione del rapporto di agenzia. Indennità di fine rapporto La disciplina slovena in tema prevede che vada riconosciuta tale indennità all’agente che abbia permesso al preponente l’acquisizione di nuovi clienti o l’incremento del volume d’affari con la clientela preesistente purché continuino a derivarne sostanziali vantaggi per la casa mandante. Nella definizione dell’ammontare dell’indennità vanno tenute in considerazione le provvigioni perse a seguito della cessazione del rapporto e l’eventuale stipula di un patto di non concorrenza. Quanto ai presupposti di esclusione e all’importo massimo dell’indennità, questi corrispondono a quelli già visti per gli altri Paesi cui si può, quindi, fare riferimento. UNGHERIA Il contratto di agenzia deve essere concluso obbligatoriamente in forma scritta ed, inoltre, contenere la definizione dell’oggetto dell’incarico ossia, rispettivamente, del tipo di prodotti e del territorio o della clientela e del territorio affidati all’attività di promozione dell’agente. VI Diritto alla provvigione La legge ungherese riconosce una provvigione all’agente per tutti i contratti conclusi dalla casa mandante mediante il suo intervento ed anche per gli affari conclusi con la clientela precedentemente acquisita dall’agente per operazioni commerciali dello stesso tipo. Secondo una regola più volte richiamata, inoltre, l’agente ha diritto ad una provvigione per gli affari conclusi direttamente dal preponente nella sua zona di esclusiva, laddove sia prevista. Il diritto alla provvigione matura all’atto di esecuzione della prestazione da parte della casa mandante o, al più tardi, del terzo. Le parti posso liberamente pattuire, peraltro, che la provvigione sia dovuta fin dal momento della conclusione del contratto, senza attenderne l’esecuzione. Patto di non concorrenza Il patto che limiti l’attività d’affari dell’agente dopo la cessazione del rapporto di agenzia deve essere concluso in forma scritta, per un periodo non superiore ai due anni da tale data e, oltre a prevedere una specifica remunerazione a favore dell’agente, deve essere circoscritto all’oggetto del contratto citato. Qualora l’agente risolva il contratto per giusta causa imputabile al preponente, potrà risolvere anche tale patto per iscritto e nel termine di un mese dalla risoluzione del rapporto. Indennità di fine rapporto Il diritto a tale indennità è riconosciuto se, e nella misura in cui, l’agente abbia acquisito nuova clientela o comunque incrementato il portafoglio clienti del preponente e questi continui a trarre da tali relazioni d’affari sostanziali vantaggi. Il pagamento di tale remunerazione deve potersi considerare equo secondo le circostanze ed, in particolare, in considerazione delle provvigioni perdute dall’agente in conseguenza della cessazione del rapporto. I presupposti per l’esclusione dell’indennità ed il suo importo massimo risultano gli stessi definiti dalla Direttiva e già richiamati per gli altri Paesi, cui si fa quindi rinvio.