il contratto di agenzia

Transcript

il contratto di agenzia
“IL CONTRATTO DI AGENZIA”
PROF. RENATO SANTAGATA DE
CASTRO
Università Telematica Pegaso
Il contratto di agenzia
Indice
1
NOZIONE. CARATTERI DISTINTIVI. ---------------------------------------------------------------------------------- 3
2
DISCIPLINA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
3
GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE. ------------------------------------------------------------------------------------ 10
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
2 di 10
Università Telematica Pegaso
1
Il contratto di agenzia
Nozione. Caratteri distintivi.
Con il contratto di agenzia una parte (l'agente) assume, stabilmente e verso retribuzione,
l'incarico di promuovere contratti in una zona determinata (art. 1742).
L'agente assume il nome di rappresentante di commercio quando, oltre a promuovere la
conclusione di contratti, ha anche il potere di concluderli direttamente in nome e per conto del
preponente.
Agenti e rappresentanti di commercio costituiscono una particolare categoria di ausiliari
autonomi dell'imprenditore. La loro funzione tipica è quella di consentire la distribuzione capillare
dei prodotti altrui prendendo contatti con la clientela di una determinata zona e stimolandone gli
ordini.
L'agente di commercio opera avvalendosi di una propria autonoma organizzazione e a
proprio rischio. Anche se legato da un rapporto stabile al preponente, si distingue perciò nettamente
dagli ausiliari subordinati dell'imprenditore che svolgono attività oggettivamente identica. L'agente
è infatti un lavoratore autonomo non un lavoratore subordinato. Anzi, di regola è egli stesso un
imprenditore commerciale.
A certi effetti la posizione degli agenti è tuttavia assimilata ex lege a quella dei lavoratori
subordinati, dato il carattere continuativo del rapporto che li lega al preponente e la situazione di
dipendenza economica in cui spesso vengono a trovarsi soprattutto i piccoli agenti.
Infatti, per tutti gli agenti il codice civile prevedeva, prima della modifica legislativa del
1991, un trattamento di fine rapporto che ricalcava sostanzialmente quello proprio dei lavoratori
subordinati. Inoltre, il credito dell'agente per provvigioni ed indennità gode di privilegio generale
sui mobili, con collocazione prioritaria subito dopo i crediti di lavoro subordinato.
Per i soli agenti che prestano la propria opera con lavoro prevalentemente personale,
l'assimilazione è stata poi accentuata dalla legge 11-8- 1973, n. 533, che ha introdotto il nuovo
processo del lavoro. In particolare, la disciplina del processo del lavoro è stata estesa alle
controversie riguardanti tale categoria di agenti, per le quali è altresì prevista la competenza
inderogabile del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
3 di 10
Università Telematica Pegaso
Il contratto di agenzia
Si tratta tuttavia di norme eccezionali che non legittimano neanche per i «piccoli agenti»
l'inquadramento fra i lavoratori subordinati.
L'attività di agente e di rappresentante di commercio può essere esercitata solo dagli iscritti
in appositi ruoli tenuti dalle Camere di commercio.
Essa è regolata, oltre che dalle norme del codice, dagli Accordi economici collettivi di
settore stipulati con le associazioni professionali degli imprenditori preponenti. Una disciplina
speciale è poi prevista per alcune categorie di agenti, come gli agenti di assicurazione e gli agenti
promotori di servizi finanziari.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
4 di 10
Università Telematica Pegaso
Il contratto di agenzia
2
Disciplina.
II contratto di agenzia può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti. Deve
essere però provato per iscritto. Inoltre, per evitare situazioni di incertezza, ciascuna parte ha diritto
di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e
delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Di regola il contratto di agenzia comporta un diritto reciproco di esclusiva per la zona
prefissata.
Salvo patto contrario, il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella
stessa zona e per lo stesso ramo di attività. Nel contempo, all'agente è vietato di trattare, nella stessa
zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese in concorrenza fra loro, obblighi dell'agente è
quello di promuovere, nella zona dell'agente assegnatagli, la conclusione di contratti per conto del
preponente.
Nello svolgimento di tale attività promozionale l'agente deve tutelare gli interessi del
preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve attenersi alle istruzioni ricevute dal
preponente. È inoltre tenuto ad un ampio dovere di informazione nei confronti dello stesso, onde
consentirgli di valutare sia la situazione del mercato nella zona assegnatagli, sia la convenienza dei
singoli affari proposti. È nullo ogni patto contrario.
Di regola l'agente promuove soltanto la conclusione di contratti, mentre sarà il preponente a
stipularli direttamente con i clienti se li ritiene convenienti. L'agente non ha inoltre il potere di
riscuotere i crediti del preponente.
Il preponente può tuttavia conferire all'agente la rappresentanza per la conclusione dei
contratti, che allora saranno stipulati direttamente dall'agente, di regola con la clausola «salvo
approvazione della casa». Può conferirgli anche la facoltà di riscuotere i propri crediti, fermo
restando che l'agente non può concedere sconti o dilazioni senza specifica autorizzazione.
Indipendentemente da tali ipotesi, all'agente è riconosciuta ex lege una limitata
rappresentanza attiva e passiva del preponente, per l'esecuzione dei contratti conclusi per suo
tramite.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
5 di 10
Università Telematica Pegaso
Il contratto di agenzia
Il fondamentale diritto dell'agente è quello al compenso, normalmente costituito da una
percentuale sull'importo degli affari (provvigione).
E tuttavia mantenuto fermo il principio che sull'agente grava il rischio del «buon fine»
dell'affare; vale a dire della regolare esecuzione da parte di entrambi i contraenti (preponente e
terzo) delle rispettive obbligazioni. In caso contrario, l'agente non ha diritto neppure al rimborso
delle spese. Sull'agente grava perciò integralmente il rischio della propria attività: il rischio di non
trovare clienti, quello di non vedere accettati dal preponente gli affari proposti (rischio
promozione), quello infine del buon fine degli affari conclusi (rischio esecuzione).
Più esattamente, in base all'attuale disciplina il diritto dell'agente alla provvigione sorge con
la conclusione del contratto fra preponente e terzo. La provvigione diventa però esigibile solo dal
momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la propria
prestazione. E tuttavia possibile pattuire che la provvigione diventa esigibile in un momento
successivo, fermo restando che la stessa spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il terzo
ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione, qualora il preponente abbia eseguito
quella a suo carico.
Nel contempo, l'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse nell'ipotesi e nella misura
in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non
imputabili al preponente. E nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
A parziale temperamento di questa rigorosa disciplina, che scolpisce l'autonomia della
posizione dell'agente, è tuttavia previsto che:
se il preponente ed il terzo si accordano per non dare esecuzione in tutto o in parte al
contratto, l'agente ha diritto per la parte ineseguita ad una provvigione ridotta;
salvo patto contrario, l'agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi
direttamente dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti o
appartenenti alla zona, categoria o gruppo di clienti riservati all'agente;
l'agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del
rapporto se la proposta è pervenuta in data antecedente, nonché quando gli affari sono stati conclusi
successivamente ma la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
6 di 10
Università Telematica Pegaso
Il contratto di agenzia
Per contro, la posizione dell'agente poteva essere in passato convenzionalmente aggravata
con la clausola dello star del credere, prevista per il contratto di commissione. In tal caso l'agente
era obbligato a tener indenne il preponente dalle perdite subite per l'inadempimento del terzo
contraente, sia pure entro limiti massimi fissati dagli accordi economici collettivi.
La possibilità di prevedere nel contratto di agenzia la clausola dello star del credere, anche
solo parziale, è stata però di recente vietata, cosi accogliendo le pressioni in tal senso degli agenti.
È tuttavia consentito concordare di volta in volta un'apposita garanzia da parte dell'agente,
purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari individualmente determinati. Inoltre, deve essere
previsto un apposito cor-rispettivo per l'agente e la garanzia assunta non deve essere di ammontare
più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente avrebbe diritto di percepire.
A tutela della posizione dell'agente l'attuale disciplina prevede specifici obblighi di
comportamento anche a carico del preponente, comunque tenuto ad agire con lealtà e buona fede
nei rapporti con l'agente.
In particolare, per evitare che l'agente promuova affari a vuoto, il preponente deve avvertirlo
non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a
quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Deve inoltre informare l'agente, entro un
termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto di un affare procuratogli e della mancata
esecuzione.
Le provvigioni dovute devono essere pagate all'agente entro il mese successivo al trimestre
in cui sono maturate. Il preponente deve consegnare all'agente il relativo estratto conto e l'agente ha
diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie, compreso un estratto dei libri contabili, per
ve¬rificare l'importo delle provvigioni liquidategli. È nullo ogni patto contrario.
Come anticipato, lo scioglimento del rapporto di agenzia presentava in passato accentuate
analogie con la disciplina prevista per il rapporto di lavoro subordinato.
Come ogni rapporto di durata il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o
indeterminato. È tuttavia espressamente previsto che il contratto a tempo determinato si trasforma in
contratto a tempo indeterminato se continua ad essere eseguito dalle parti dopo la scadenza del
termine.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
7 di 10
Università Telematica Pegaso
Il contratto di agenzia
Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può, secondo i principi generali,
recedere dal contratto dando preavviso all'altra parte. Il termine di preavviso è però oggi fissato per
legge in proporzione alla durata del rapporto (da uno a sei mesi). Le parti non possono stabilire
termini più brevi.
All'atto dello scioglimento del rapporto il preponente deve corrispondere all’agente
un'indennità di fine rapporto. La disciplina di tale indennità, in passato modellata su quella prevista
per i lavoratori subordinati, è stata tuttavia significativamente modificata dal nuovo testo dell'art.
1751.
L'indennità di fine rapporto non è infatti più dovuta, come per il passato, in ogni caso. È per
contro necessario che, anche dopo lo scioglimento del rapporto, il preponente continui a ricevere
sostanziali vantaggi dalle relazioni di affari con la clientela procurategli dall'agente ed inoltre che il
pagamento dell'indennità risulti equo, tenuto conto, in particolare, delle provvigioni che l'agente
viene a perdere. Nulla sarà perciò dovuto all'agente qualora il preponente provi che la clientela
procuratagli dallo stesso non è restata a lui legata, ma è passata in blocco ad altro imprenditore con
cui l'agente successivamente collabori, senza perciò subire alcuna perdita.
Inoltre, l'indennità non è dovuta quando il rapporto si sciolga per causa imputabile all'agente
o quando, di accordo col preponente, questi ceda a terzi il contratto di agenzia. È invece dovuta se il
rapporto cessa per morte dell'agente.
L'ammontare dell'indennità non può superare un'annualità di retribuzioni, calcolata sulla
media degli ultimi cinque anni o dell'eventuale minor periodo di durata del contratto.
Questa disciplina può essere tuttavia derogata a favore dell'agente. Ciò ha comportato che
gli accordi economici collettivi hanno sostanzialmente mantenuta ferma la precedente
regolamentazione convenzionale, global-mente più favorevole per gli agenti. È infatti previsto che
l'indennità è dovuta qualunque sia la causa di scioglimento del rapporto. L'ammontare è
commisurato alle provvigioni liquidate nel corso del rapporto, secondo percentuali articolate per
scaglioni. L'indennità è corrisposta da un apposito ente previdenziale (l'Enasarco), sulla base dei
contributi allo stesso versati annualmente.
Il patto con cui si limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del
contratto deve farsi per iscritto. La durata non può superare i due anni e deve riguardare la stessa
zona, clientela e genere di beni o servizi oggetto del contratto di agenzia. L'agente ha diritto, in
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
8 di 10
Università Telematica Pegaso
Il contratto di agenzia
occasione della cessazione del rapporto ad una indennità determinata, in mancanza d'accordo, dal
giudice in via equitativa.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
9 di 10
Università Telematica Pegaso
3
Il contratto di agenzia
Gli agenti di assicurazione.
Una particolare categoria di agenti è costituita dagli agenti di assicurazione. Essi si
distinguono in agenti in economia ed agenti a gestione libera.
Gli agenti in economia sono legati all'assicuratore da un rapporto di lavoro subordinato ed
operano per lo più in sedi secondarie dell'impresa di assicurazione assumendo la veste di institori o
procuratori.
Al pari degli institori e dei procuratori, sono investiti ex lege del potere di rappresentanza
dell'assicuratore nei limiti specificati nel primo volume. Possono perciò concludere contratti in suo
nome.
Gli agenti a gestione libera sono invece legati all'assicuratore da un vero e proprio contratto
di agenzia. Possono perciò concludere contratti solo se è stato loro conferito il relativo potere di
rappresentanza.
In tal caso però si differenziano dai comuni agenti con rappresentanza in quanto è loro
riconosciuto per legge anche il potere di modificare o risolvere i relativi contratti, nonché la
rappresentanza processuale attiva e passiva dell'assicuratore per le obbligazioni dipendenti dagli atti
compiuti nell'esecuzione del loro mandato.
Gli agenti a gestione libera sono tenuti all'iscrizione in apposito registro e sono sottoposti al
controllo dell'Isvap.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
10 di 10