Quesito 30 del 18.12.2014 AGENTE DI COMMERCIO E VENDITA
Transcript
Quesito 30 del 18.12.2014 AGENTE DI COMMERCIO E VENDITA
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO: le attività lavorative incompatibili Quesito n.30 del 18.12.2014 DOMANDA: “Buonasera, sono un rappresentante di abbigliamento e vorrei anche vendere all'ingrosso , quindi comprare e rivendere al cliente naturalmente non con la stessa Azienda. Posso aggiungere il codice Ateco 46.42.1 Le due attività si possono svolgere insieme? Grazie anticipatamente per la risposta” *** RISPOSTA: L’agente, nell’espletamento del mandato, è tenuto a tutelare gli interessi del preponente nonché ad agire, nei suoi confronti, con lealtà e buona fede . Inoltre, è tenuto a non assumere incarichi di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Nel rispetto di suddetti principi e salvo diversi accordi contrattuali, sembrerebbero non sussistere ulteriori cause ostative affinché l’agente possa intraprendere un’ulteriore attività commerciale. Tale tesi sembrerebbe essere confermata anche dal fatto che le stesse Camere di Commercio tra i “requisiti di idoneità e incompatibilità per l’attività di agente e rappresentante di commercio”, enunciano come uniche situazioni lavorative non conciliabili con l’attività in questione, quelle svolte in qualità di dipendente ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto. L'iscrizione, inoltre, è preclusa a coloro che siano iscritti nei ruoli mediatori o che, comunque, esercitino attività di mediazione. La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti. Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo orientamento ed analizza fattispecie di carattere generico. In conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La prego altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione del quesito, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nonché della Camera di Commercio, territorialmente competenti. (risposta del 18.12.2014) Dott. Giuseppe Mancini Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131 Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 1