Il contratto di agenzia in ambito internazionale 041106
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Il contratto di agenzia in ambito internazionale 041106
Il contratto di agenzia in ambito internazionale: l’importanza della scelta della legge applicabile 1. Introduzione Con il presente scritto si intende fornire una breve scheda illustrativa riguardante i rischi per il preponente che sono insiti nella scelta della legge applicabile ad un contratto di agenzia stipulato con un agente straniero1. In particolare, la scelta della legge applicabile, come meglio illustrato nei paragrafi successivi, può comportare notevoli differenze con riguardo (i) all’indennità di fine rapporto dovuta dal preponente in favore dell’agente in caso di cessazione del rapporto contrattuale per causa a quest’ultimo non imputabile e (ii) alla possibilità di assoggettare il contratto di agenzia, o una parte di esso, alla legge di un Paese diverso da quello in cui opera l’agente oppure di prevedere una clausola arbitrale per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto medesimo. Infatti, per quanto concerne l’indennità di fine rapporto, fuori dall’Unione Europea (dove peraltro l’obbligo di corrispondere tale indennità è espressamente previsto dalla Direttiva 86/653/CEE e costituisce, come si dirà, norma imperativa e inderogabile dalle parti contrattuali) esistono diversi Paesi la cui legislazione interna prevede l’indennità di fine rapporto come meramente facoltativa. Va da sé, pertanto, che qualora si intenda stipulare un contratto di agenzia con un agente situato all’interno di uno di questi Paesi (extracomunitari), potrebbe essere opportuno per il preponente assoggettare tale contratto alla legge di tale Paese. Con riferimento, invece, alla possibilità di sottoporre ad arbitrato tutte le controversie che dovessero sorgere durante l’esecuzione del contratto di agenzia o ad esso collegate, la distinzione tra Paesi comunitari e Paesi extra-comunitari diventa meno netta. Infatti, come si vedrà, tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione Europea esistono Paesi che pongono alcuni limiti alla possibilità di affidare ad un arbitrato (internazionale o nazionale) la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto di agenzia. 2. Il contratto di agenzia all’interno dell’Unione Europea Come detto, per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea la disciplina minima in materia di contratti di agenzia è costituita dalle disposizioni della Direttiva 86/653/CEE (la “Direttiva”), come recepita dalle singole legislazioni nazionali. Senza entrare troppo nello specifico di tale disciplina, in questa sede è sufficiente rilevare che gli artt. 17, 18 e 19 della Direttiva stabiliscono i casi in cui all’agente spetta l’indennità di fine rapporto e le relative eccezioni. In particolare, l’art. 17 stabilisce che l’agente ha diritto a ricevere dal preponente, in caso di “estinzione del contratto” (compreso il decesso dell’agente), una indennità di fine rapporto e/o una riparazione del pregiudizio subito in conseguenza dell’estinzione del rapporto. 1 La presente nota non ha ovviamente pretese di esaustività e di completezza, essendo tesa unicamente a fornire alcuni spunti di riflessione circa l’importanza della scelta della legge applicabile; per effetto di quanto precede, dunque, va da sé che, ove si intenda stipulare un contratto di agenzia in uno dei Paesi menzionati nel testo, occorrerà procedere ad una disamina specifica posto che le norme richiamate potrebbero avere costituito oggetto di recenti riforme e/o interpretazioni giurisprudenziali. 1 Con riferimento all’indennità di fine rapporto, il par. 2 del citato art. 17 stabilisce che l’agente avrà diritto a tale indennità qualora quest’ultimo (i) abbia procurato nuovi clienti al preponente oppure (ii) abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e (iii) il preponente benefici di tali migliorie anche successivamente all’estinzione del rapporto con l’agente. La Direttiva precisa altresì che l’ammontare di tale indennità deve essere equo (tenuto conto, in particolare, delle potenziali provvigioni che l' agente perde in conseguenza dell’estinzione del contratto) ma comunque non superiore alla media delle retribuzioni annuali riscosse dall' agente commerciale negli ultimi cinque anni oppure, se il contratto di agenzia ha avuto una durata inferiore a cinque anni, sulla media delle retribuzioni annuali riscosse dall’inizio del rapporto. A norma dell’art. 17 par. 3, oltre alla sopra citata indennità di fine rapporto, l’agente può chiedere al preponente il pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’estinzione del rapporto. In particolare, i danni risarcibili sono quelli subiti dall’agente in conseguenza del fatto (i) di essere stato privato delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto e/o (ii) di aver sostenuto delle spese per l' esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente che, in conseguenza dell’estinzione, non possono più essere ammortizzate. In ogni caso, il diritto dell’agente (o dei suoi eredi) a ricevere le suddette indennità decade se l’agente (o i suoi eredi) ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall' estinzione del contratto, l' intenzione di far valere i propri diritti. L’art. 18 della Direttiva, invece, elenca i casi in cui l’indennità e/o la riparazione non è dovuta dal preponente, ovvero quando: a) il preponente risolve il contratto per un' inadempienza imputabile all' agente commerciale; b) l' agente commerciale recede dal contratto tranne nel caso in cui il recesso di quest’ultimo sia attribuibile a comportamenti illegittimi del preponente oppure alle condizioni di salute dell’agente (quali età, malattia o ogni altra infermità che non permetta all’agente di proseguire l’attività); c) l' agente, d’accordo con il preponente, cede ad un terzo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d' agenzia. Come detto, la Direttiva stabilisce per tutti i Paesi UE la disciplina minima e inderogabile in materia di contratti di agenzia. Questo però non impedisce ai singoli Stati membri di adottare discipline nazionali di recepimento della Direttiva che siano maggiormente protettive e/o garantiste nei confronti dell’agente. La Francia, ad esempio, nel recepire la Direttiva con la Loi n. 91/593 del 25 giugno 1991 non ha quantificato, a differenza di quanto fa la Direttiva, l’ammontare massimo dell’indennità di fine rapporto limitandosi a stabilire all’art. 12 che “en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi”. Pertanto, in Francia è il giudice che, secondo una valutazione effettuata caso per caso sulla base delle prove fornite dalle parti, determina l’ammontare dell’indennità di fine rapporto e/o quella di risarcimento. A tale riguardo si osserva che una certa giurisprudenza francese è incline a riconoscere all’agente un’indennità pari alla somma delle provvigioni percepite da quest’ultimo nel corso degli ultimi due anni, fermo in ogni caso restando il diritto dell’agente di ricevere un’indennità più elevata qualora dimostri di avere subito un pregiudizio maggiore2. Si consideri inoltre che, secondo la dottrina e la giurisprudenza francese, ogni pattuizione contrattuale mirante a predeterminare l’ammontare dell’indennità è nulla. 2 Cfr. Cour d’Appel de Caen, 28/10/1966; Cour d’Appel de Paris, 05/07/1975; Tribunal de Commerce de Nanterre 08/11/1991. 2 Peraltro, si deve rilevare che tale giurisprudenza sembrerebbe essere in contrasto con la disciplina comunitaria (la quale, come detto, stabilisce che l' importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente “ad un'indennità annua” calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall' agente commerciale negli ultimi cinque anni oppure, se il contratto di agenzia ha avuto una durata inferiore, sulla media delle retribuzioni annuali riscosse dall’inizio del rapporto). A conclusione della panoramica sulla legislazione comunitaria in materia di agenzia, merita di essere evidenziato il dettato dell’art. 19 della Direttiva, il quale stabilisce che “le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell'agente commerciale”. A tale riguardo, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza del 9 novembre 2000 (causa C-381/98, Ingmar GB Ltd) ha avuto modo di occuparsi di questo principio precisando che “gli artt. 17 e 18 della direttiva 86/653 (…) devono trovare applicazione allorquando l'agente commerciale ha svolto la sua attività in uno Stato membro, anche se il preponente è stabilito in un paese terzo e, in forza di una clausola del contratto, quest'ultimo è disciplinato dalla legge di tale paese. Infatti, il regime previsto dagli artt. 17-19 della direttiva, che ha carattere imperativo, mira a tutelare, tramite la categoria degli agenti commerciali, la libertà di stabilimento e una concorrenza non falsata nell'ambito del mercato interno, sicché le dette disposizioni devono trovare applicazione allorquando il fatto presenta un legame stretto con la Comunità” Alla luce di quanto precede, emerge chiaramente che, qualora si intenda stipulare un contratto di agenzia con un agente operante all’interno dell’Unione Europea, la scelta della legge applicabile ha un’utilità ridotta in quanto al contratto di agenzia si applicheranno sempre e comunque gli artt. 17 e 18 della Direttiva, anche qualora il preponente abbia la propria sede al di fuori dell’Unione Europea e/o sia stata pattuita tra quest’ultimo e l’agente una clausola che preveda la sottoposizione del contratto di agenzia ad una legge straniera che non prevede l’istituto dell’indennità di fine rapporto. Ciò non ostante, permangono tra le legislazioni interne dei singoli Paesi membri dell’UE sostanziali differenze, come nel caso sopra citato della Francia, che consigliano pertanto un’accurata scelta della legge alla quale assoggettare il contratto di agenzia. 3. Il contratto di agenzia nel mondo Come detto, diversi Paesi non facenti parte dell’Unione Europea non prevedono nella propria legislazione interna un istituto paragonabile a quello dell’indennità di fine rapporto. È questo ad esempio il caso degli Stati Uniti dove la “Contract Law”, ovvero la raccolta di principi derivanti dalla giurisprudenza e dalla pratica degli affari, non prevede alcuna indennità di fine rapporto dovuta per i miglioramenti apportati dall’agente al “portafoglio clienti” del preponente. Infatti, la disciplina USA si limita a stabilire che, nel caso in cui la cessazione del contratto sia imputabile a responsabilità del preponente, quest’ultimo è tenuto a corrispondere all’agente unicamente i danni che siano diretta conseguenza di una tale risoluzione. Oltre a ciò, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, sono di norma dovute all’agente le provvigioni per gli affari già conclusi, e per quelli che verranno conclusi dopo la cessazione del rapporto, per effetto della attività precedentemente svolta dall’agente. In particolare: a) nel caso in cui il contratto sia risolto senza giusta causa dal preponente, l’agente avrà diritto alle provvigioni maturate, ad una indennità quantificabile nei profitti che l’agente avrebbe 3 ragionevolmente ricavato nel caso in cui il contratto non fosse stato risolto ed al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività; b) al contrario, nel caso in cui il contratto sia risolto dal preponente per giusta causa, l’agente potrà avere diritto ad ottenere quanto di sua spettanza in relazione agli affari conclusi dal preponente per mezzo della sua attività (fatta salva la facoltà del preponente di detrarre i danni che gli siano derivati dalla risoluzione del contratto); tuttavia, le parti possono stabilire nel contratto che, in caso di risoluzione del medesimo contratto per giusta causa, nulla sia dovuto all’agente, con la conseguenza che, in presenza di una simile clausola contrattuale, il preponente sarà tenuto a corrispondere all’agente le provvigioni già maturate e non corrisposte solo nel caso in cui la risoluzione non sia per giusta causa. Altri esempi, di Stati in cui la legislazione interna non prevede l’indennità di fine rapporto o che comunque, pur prevedendola, ne consente l’esclusione ad opera di convenzioni contrattuali tra le parti, sono quelli dell’Algeria3, della Giordania4, del Pakistan5, della Romania6 e del Venezuela7. 3 La legge algerina non prevede la corresponsione all’agente di alcuna indennità di fine rapporto. Tuttavia, l’art. 587 del codice civile algerino (la quale è norma imperativa e inderogabile dalle parti) prevede che sia dovuta all’agente una indennità di mancato preavviso nel caso in cui il preponente abbia omesso di concedere un adeguato preavviso di risoluzione di un contratto a tempo indeterminato. A tale riguardo, la giurisprudenza algerina prevalente considera adeguato un termine di preavviso di sei mesi, ma ammette anche termini più brevi purché ragionevoli. 4 In Giordania non esiste alcun istituto equivalente all’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 del codice civile italiano. Tuttavia, l’art. 14 della legge n. 28 del 2001, disciplinante il contratto di agenzia in Giordania, stabilisce che qualora il preponente risolva il contratto prima del termine previsto, per una causa che non derivi da un errore dell’agente ovvero per una qualsiasi causa illegittima, l’agente avrà diritto a pretendere dal preponente il risarcimento del danno emergente e delle perdite subite. Si tratta, quindi, di un’indennità di natura strettamente risarcitoria, basata sull’ingiustizia del danno subito dall’agente a causa di un recesso illegittimo del preponente. Quest’ultimo si espone al rischio del suddetto obbligo risarcitorio ogniqualvolta decida di recedere anticipatamente da un contratto di agenzia in assenza di un errore dell’agente o di una giusta causa. Un’interpretazione letterale del summenzionato art. 14 porterebbe a ritenere che quest’ultimo faccia riferimento esclusivamente ad un contratto a tempo determinato (“se il preponente scioglie il contratto di agenzia prima della scadenza del termine...”). 5 In Pakistan è semplicemente prevista (i) un’indennità di mancato preavviso (si suggerisce di predeterminare nel contratto il termine di preavviso e l’ammontare di tale indennità) e (ii) un’indennità dovuta all’agente nel caso di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato (tale indennità copre le provvigioni che l’agente avrebbe ragionevolmente percepito qualora il contratto fosse giunto alla sua naturale scadenza). In ogni caso, tali indennità non spettano all’agente (a) in caso di revoca per giusta causa e (b) nel caso in cui le parti abbiano contrattualmente stabilito che il preponente ha il diritto di risolvere il contratto in ogni momento anche senza causa e senza nulla dovere all’agente. 6 Secondo la legge rumena, la risoluzione del contratto di agenzia determina il diritto dell’agente al risarcimento del conseguente danno solo nell’ipotesi in cui essa integri gli estremi di un inadempimento contrattuale (o meglio, di una risoluzione illegittima) da parte del preponente. La misura di tale risarcimento può essere stabilita nel contratto oppure, nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo al riguardo, essa verrà fissata dal giudice. Qualora il contratto venga risolto dal preponente anticipatamente per effetto di un inadempimento dell’agente tale da giustificare la risoluzione, l’agente non avrà diritto ad alcunché. In ogni caso, le parti possono accordarsi contrattualmente per escludere qualsiasi risarcimento a favore dell’agente, nonché prevedere la facoltà per il preponente di risolvere unilateralmente (ed anche anticipatamente) il contratto. 7 Secondo il diritto venezuelano, l’obbligo per il preponente di corrispondere all’agente l’indennità di fine rapporto, pur essendo previsto dalla disciplina in materia di agenzia, non costituisce norma imperativa; da ciò deriva che, in sede di contratto, le parti saranno libere di escludere un tale obbligo del preponente nei confronti dell’agente. Un simile effetto potrà essere ottenuto a) in caso di sottoposizione del contratto alla legge venezuelana, attraverso una clausola che escluda espressamente l’obbligo per il preponente di corrispondere una simile indennità all’agente, oppure b) prevedendo che il rapporto contrattuale sia regolato da una legge diversa da quella venezuelana e meno favorevole all’agente. A tale riguardo, si osserva che secondo l’art. 116 del Codice di Commercio venezuelano, le parti possono regolare un rapporto di agenzia commerciale tra di esse sulla base delle leggi di un paese straniero. Pertanto, le parti sono libere di rimettere le controversie relative al rapporto contrattuale di agenzia, a scelta, (i) ad una giurisdizione esclusiva straniera o (ii) ad un arbitrato internazionale 4 Va da sé, pertanto, che in fase di negoziazione del contratto di agenzia con un agente operante in uno dei suddetti Stati, si renderà necessario ponderare accuratamente a quale legge assoggettare il contratto. Eventualmente, ove ciò sia consentito dalle legislazioni degli Stati di appartenenza dei contraenti (ed in particolare dell’agente), si potrebbe valutare anche l’ipotesi di sottoporre parte del contratto ad una legge diversa da quella regolante la parte restante dello stesso contratto (fenomeno che dal punto di vista giuridico prende il nome di depeçage, ossia letteralmente “spezzettamento”)8. Ad esempio, si potrebbe sottoporre alla legge dello Stato in cui opera l’agente soltanto la parte del contratto che disciplina il recesso, la risoluzione e/o l’estinzione del medesimo contratto (qualora la legge di tale Stato non preveda l’indennità di fine rapporto in favore dell’agente) e sottoporre il resto del contratto alla legge dello Stato in cui si trova il preponente. 4. Foro competente e arbitrato Un’ultima considerazione deve essere fatta in relazione alla scelta del foro competente ed alla scelta tra giudizio ordinario ed arbitrato. In questo caso il discorso non varia a seconda che ci si trovi all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. Con riferimento alla libertà di scelta del foro competente a dirimere eventuali controversie derivanti dal contratto di agenzia o comunque ad esso collegate, l’unico limite è costituito dall’esistenza di norme imperative, e pertanto inderogabili, nella legge dello Stato dell’agente e/o del preponente9. Oltre a ciò si deve rilevare che in molti Paesi si registra una naturale ritrosia dei giudici nazionali a dichiarare la propria incompetenza in favore di un giudice straniero10. Anche negli USA esiste una corrente dottrinaria e giurisprudenziale secondo la quale ove un contratto abbia esecuzione negli Stati Uniti, anche solo parzialmente, deve sempre riconoscersi al giudice americano la facoltà di dichiararsi competente non ostante la diversa volontà espressa dalle parti in seno al contratto. Pertanto, alla luce di tale ultima circostanza, appare consigliabile 8 Ai sensi dell’art. 3, primo comma, della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (che come noto ha carattere universale e si applica anche quando la legge applicabile al contratto è quella di uno Stato non firmatario della Convenzione) “… le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero ad una parte soltanto di esso.”. 9 In Romania, ad esempio, la legge non frappone ostacoli alla possibilità per le parti di scegliere liberamente quale giudice debba essere chiamato a risolvere le controversie nascenti dal contratto a meno che (a) le parti abbiano optato per una giurisdizione straniera in una materia affidata alla competenza esclusiva del giudice rumeno (più specificamente, in materia beni immobili situati in Romania, trusts, adozione, questioni di eredità, di stato o in materia di annullamento del matrimonio tra cittadini rumeni) o (b) le parti abbiano optato per la competenza del giudice rumeno in relazione ad una fattispecie che rientri inderogabilmente nella competenza esclusiva di un giudice straniero. 10 Secondo l’art. 202 del Contract Act pakistano, il preponente non può revocare il mandato all’agente ove quest’ultimo abbia un proprio interesse all’esecuzione del contratto di agenzia. A tale riguardo, peraltro, si segnala che, secondo la conoscenza degli scriventi, gli agenti pakistani ricorrono con frequenza all’autorità giudiziaria locale vantando un interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale sulla base del disposto dell’art. 202 del Contract Act, al fine di ottenere un provvedimento giudiziale in via cautelare che (a) impedisca al preponente di recedere con anticipo dal contratto di agenzia; oppure (b) successivamente all’avvenuta risoluzione del contratto (e salvo che questa non sia avvenuta consensualmente), impedisca al preponente di nominare un nuovo agente e, in sostanza, di compiere affari in Pakistan, sino alla conclusione del giudizio di merito. Tale ultima azione è proposta dall’agente al fine di acquisire nei confronti del preponente una “posizione di forza”, dalla quale poter contrattare il pagamento di un’indennità da parte del preponente. Benché il giudizio si concluda spesso con la soccombenza dell’agente, esso crea comunque una situazione di stasi fino al momento della pronuncia del giudice (che può giungere dopo diversi mesi o addirittura anni) con l’effetto di paralizzare l’attività commerciale del preponente in Pakistan. Tuttavia, il preponente e l’agente possono liberamente e validamente concordare, in seno al contratto di agenzia, che il preponente avrà la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, anche in presenza di un interesse dell’agente alla prosecuzione del rapporto. 5 sottoporre ad arbitrato le eventuali controversie derivanti dal contratto di agenzia stipulato con un agente americano. A tale riguardo, si fa presente che gli Stati Uniti aderiscono alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Con riferimento, invece, alla possibilità di sottoporre ad arbitri la soluzione delle controversie derivanti dal contratto di agenzia o comunque ad esso collegate, si deve segnalare che non tutte le legislazioni nazionali consentono il ricorso a questa forma di giudizio privato. In Italia, ad esempio, l’art. 806 c.p.c. stabilisce che le controversie relative ai contratti di agenzia non possono essere risolte tramite arbitrato nell’eventualità i cui l’agente sia una persona fisica. Infatti, ai sensi del citato articolo 806 c.p.c., “le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste” dagli artt. 40911 e 442 c.p.c.. Oltre a ciò, ogni qual volta si intende inserire una clausola arbitrale nel contratto di agenzia stipulato con un agente straniero, sarebbe opportuno prevedere l’applicazione dei regolamenti arbitrali della Camera di Commercio Internazionale o dell’UNCITRAL o altri regolamenti arbitrali universalmente riconosciuti piuttosto che ricorrere ai regolamenti arbitrali delle camere di commercio italiane (ad esempio quella di Milano) le quali potrebbero essere non riconosciute dal giudice straniero che deve dichiarare la propria incompetenza. Giacomo Pescatore Stefano Angione 11 L’art. 409, primo comma, n. 3) include espressamente i rapporti di agenzia tra quelli che devono obbligatoriamente essere decisi con il c.d. “rito del lavoro”. 6