Rapporto di agenzia - Petracci

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Rapporto di agenzia - Petracci
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Rapporto di agenzia – impugnazione rinuncie e transazioni – articolo 2113
codice civile. Prescrizione – decorrenza.
Si aprono quindi le seguenti problematiche:
1. E’ applicabile al rapporto di agenzia l’articolo 2113 del codice civile
2. Quali diritti possono essere oggetto di impugnazione stante la particolare struttura
del contratto di agenzia, in base all’ articolo 2113 del codice civile
3. Prescrizione dei diritti da azionare.
Li affronteremo nell’ordine.
1. E’ applicabile al rapporto di agenzia l’articolo 2113 del codice civile
Dopo alcune incertezze, la giurisprudenza ha ammesso al rapporto di agenzia
l’applicabilità dell’articolo 2113 del codice civile.
Lo afferma, abbastanza recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II,
12-01-2011, n. 578) che ha stabilito che Il rapporto di agenzia è soggetto al regime sulle
transazioni e rinunzie posto dall'art. 2113 cod. civ. per il lavoro subordinato e, dunque,
anche rispetto ad esso opera il principio per cui generiche quietanze a saldo non hanno
sostanza transattiva, nè possono integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi
al rapporto ed alle azioni esercitabili in dipendenza di essi in difetto del necessario
presupposto che l'agente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva
dismettere in favore dell'altro contraente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza
di merito che aveva attribuito alla quietanza liberatoria sottoscritta dall'agente natura di
atto di rinunzia ai diritti originatisi dal rapporto, desumendo l'esistenza della
rappresentazione anzidetta dalla anzianità lavorativa e dalla notevole esperienza
professionale dell'agente stesso).
Dunque il primo passaggio è superato in quanto, in linea di massima, è ammissibile
impugnare ex articolo 2113 del codice civile l’accordo che Lei mi sottopone, non
possedeno questo i crismi di inoppugnabilità previsti dalla legge.
2. Se i diritti in contesa rientrano nell’applicabilità dell’articolo 2113 del codice
civile.
Come risulta dalla transazione Lei ha ricevuto una somma per il pregresso e quindi sono
state precisate meglio le condizioni per il futuro. Dunque non si trattava di una semplice
modifica consensuale al Suo contratto che, nei limiti i legge e di contratto collettivo, può
essere effettuata, ma della sistemazione di una situazione maturata e pregressa.
In tal senso una ormai datata sentenza della Cassazione (Cassazione Sezione Lavoro
16.2.1988 n.1632) già all’epoca affermava che il disposto dell'art. 2113 c. c. sulle
transazioni e rinunce del lavoratore subordinato, nel testo risultante dall'art. 6, l. n. 533 del
1973, che fa riferimento, non soltanto ai rapporti di lavoro subordinato, ma in genere ai
rapporti di cui all'art. 409 c. p. c., trova applicazione anche ai rapporti di agenzia, sempre
che oggetto della transazione o della rinuncia sia un diritto già acquisito al
patrimonio dell'agente; pertanto tale norma non può trovare applicazione nel caso di
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revisione pattizia delle condizioni contrattuali del rapporto, la quale modifichi (anche in
pejus) il trattamento retributivo dellagente, restando soggetta soltanto al rispetto delle
relative disposizioni di legge e della contrattazione collettiva (nella specie, la suprema
corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale, in un'ipotesi in cui tra il
preponente e l'agente era stato convenuto con un patto aggiuntivo che quest'ultimo, oltre a
promuovere la stipulazione di contratti di leasing, provvedesse anche a concedere ed
erogare direttamente il finanziamento, aveva respinto la domanda dell'agente diretta ad
ottenere un compenso aggiuntivo per tale ultima attività).
Questo orientamento era ancora condiviso e maggiormente specificato dal Tribunale di
Trieste con sentenza del 2.1.2001 che affermava come nei rapporti di agenzia e di
rappresentanza commerciale sono valide - e non sono pertanto assoggettate al regime
d'impugnazione di cui all'art. 2113 c.c. - le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto la
misura delle provvigioni spettanti all'agente, la cui determinazione è rimessa alla libera
disponibilità delle parti, nonchè la determinazione dell'ammontare dell'indennità di
scioglimento del contratto e dell'indennità suppletiva di clientela prevista dagli accordi
economici collettivi del 18 dicembre 1974.
E’opportuno a questo punto verificare se l’oggetto della transazione comprenda materia
devoluta alla legge o alla contrattazione collettiva.
Notiamo in primo luogo, come il codice civile, regolamenta mediante l’articolo 1748 il diritto
alla provvigione a favore dell’agente anche per gli affari conclusi dal preponente per affari
concernenti la zona di competenza, salvo diverso accordo.
Lo stesso accordo economico collettivo mediante l’articolo 2 garantisce all’agente una
propria zona dove lo stesso esercita la propria attività.
Dunque la modifica senza pattuizione alcuna della clientela attribuita e la conseguente
introduzione di clienti direzionali trova limiti sia nella legge che nella contrattazione
collettiva.
Ciò significa che il pregresso in quanto pretesa che precede l’accordo può essere oggetto
di impugnazione ex articolo 2113 del codice civile.
3. Prescrizione dei diritti da azionare.
E’ questo il punto più spinoso della vicenda. La giurisprudenza conferma che il diritto al
pagamento delle provvigioni (il quale si prescrive nel termine di cinque anni, come previsto
dall’art. 2948, n. 4, c.c.) decorre dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento delle
provvigioni da parte della preponente e non dal termine del rapporto d’agenzia. Infatti, la
sospensione della prescrizione durante il decorso del rapporto di lavoro si riferisce solo
alla retribuzione del lavoratore dipendente, che gode della speciale garanzia derivante
dall'art. 36 Cost., e non è pertanto applicabile alle provvigioni spettanti all'agente.
Differente è invece il termine di prescrizione relativo all’indennità suppletiva di clientela e
all’indennità sostitutiva del preavviso, da considerarsi decennale, non essendo esse
previste nell’art. 2498 c.c.. Ancora diverso è il termine per rivendicare il pagamento
dell'indennità ex art. 1751 c.c., poiché tale norma dispone che “L'agente decade dal diritto
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all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del
rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti”.
Dunque, il credito dell'agente al pagamento delle provvigioni normalmente si prescrive in
cinque anni dalla data in cui doveva eseguirsi il pagamento, ex art. 2948, n. 4. Il dies a quo
del termine di prescrizione è costituito, in virtù dell'art. 1748, 7° co., dall'ultimo giorno del
mese successivo al trimestre nel corso del quale le provvigioni sono maturate.
Va però notato che in base ad un indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte
(Cassazione n.15069/2008) , per le provvigioni c.d. "indirette", che spettano all'agente per
gli affari conclusi direttamente dal preponente nelle zone di sua competenza, attesa la
natura meramente episodica di esse, si applica il termine di prescrizione ordinaria di cui
all'art. 2946, e non il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4 . Quindi si
applica la prescrizione decennale.
La giurisprudenza ha peralro escluso ( Cassazione n,34/1980 e Cassazione n.1452/1969)
che per l'agente, come per il lavoratore subordinato, il termine di prescrizione possa
iniziare a decorrere dal momento estintivo del rapporto (come affermato, a proposito del
lavoro subordinato, da C. Cost. 10.6.1966, n. 63): si è infatti espressa conformemente nel
senso che il principio della sospensione del corso della prescrizione in corso del rapporto
sia esclusivo del lavoro subordinato.
Dunque , con qualche cautela, potremmo affermare che il Suo credito che riguarda
provvigioni indirette non si è ancora prescritto.
Un ultimo punto, sempre in tema di prescrizione merita attenzione. L’articolo 2935 del
codice civile stabilisce la decorrenza della prescrizione, così individuata nel momento in
cui il riritto può essere fatto valere. Quindi di seguito indica tutti gli articoli del codice civile
che individuano questo momento. Sul punto, va fatta attenzione, in quanto non è indicato
l’articolo 2113 del codice civile.
Ho eseguito una approfondita ricerca giurisprudenziale in merito, per accertare il rapporto
che intercorre tra articolo 2113 i cui effetti decorrono sino a 6 mesi dalla data della
cessazione del rapporto , e la prescrizione che nel Suo caso decorre in corso di rapporto.
Ho reperito una sola sentenza che affronta il problema, peraltro indirettamente, ma dalla
quale risulterebbe la separatezza delle due situazioni.
Si legge infatti i Cassazione civile , 22-02-1983, n. 1314 che è manifestamente infondata,
in relazione all'art. 3 cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'at. 2948, n. 4 c. c.,
nella parte in cui, nei rapporti di lavoro dotati di stabilità, consente la prescrizione dei diritti,
che, per non essere stati fatti valere, sono pur sempre tacitamente rinunziati, mentre, a
norma dell'art. 2113 c. c., novellato dall'art. 6 l. 11 agosto 1973, n. 533, può essere
impugnata entro sei mesi dalla cessazione del rapporto la rinunzia espressa, trattandosi di
situazioni non omogenee, in quanto l'inerzia del titolare, che determina l'estinzione del
diritto per prescrizione, non implica di per sé rinuncia.
Omissis
Avvocato Fabio Petracci
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