apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Vincenzo Perozziello
Marianna Galioto
Angelo Mambriani
ha emesso la seguente
Presidente
Giudice estensore
Giudice
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57092/2013 promossa da:
CLASQUIN SA, CLASQUIN ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in VIA
TIZIANO, 32 20145 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. BOLZONI MARA e
GARAVAGLIA ILENIA (GRVLNI83A67D198C) VIA MASCHERONI, 31 20145
MILANO; MORELLI GUIDO (MRLGDU75L25F205G) VIA TIZIANO, 32 20145
MILANO; RUBEN MAURIZIO (RBNMRZ54R30Z336X) VIA TIZIANO, 32 20145
MILANO,
ATTRICI
CONTRO
KPMG SA, elettivamente domiciliato in VIA VITTOR PISANI, 20 20124 MILANO,
rappresentato e difeso dall’avv. GROSSI GIAN LUCA,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All’udienza del 3 febbraio 2015 le parti hanno precisato le conclusioni che si
riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER LE ATTRICI
Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, così
GIUDICARE
Pagina 1
http://bit.ly/1MDnRQt
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116
Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015
RG n. 32782/2015
1) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2476 cod. civ. del Sig. Emilio
Francesco Mutti, nella sua qualità di amministratore di Clasquin Italia S.r.l., per i
fatti e i titoli indicati in narrativa;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2407 cod. civ. dei Dott.ri
Cristiano Agogliati, Silvia Daccò, Vincenza Venditto e Marialessandra Siddi, nella
loro qualità di sindaci di Clasquin Italia S.r.l., per i fatti e i titoli indicati in
narrativa;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del Dott. Enzo Brocca,
nella sua qualità di consulente di Clasquin Italia S.r.l., per i fatti e i titolo in
narrativa;
4) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società KPMG S.A.
nella sua qualità di revisore di Clasquin S.A., per i fatti e i titoli indicati in
narrativa;
5) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società KPMG S.p.a,
nella sua qualità di consulente di Clasquin Italia S.r.l., per i fatti e i titoli indicati
in narrativa;
6) Conseguentemente condannarli, in via solidale o alternativa tra loro, al
risarcimento a favore di Clasquin Italia S.r.l. e Clasquin S.A. del danno arrecato,
da quantificarsi nella somma di € 1.795.000,00 o in quella maggiore o minore che
risulterà provata in corso di causa ovvero che verrà accertata secondo equità.
7) Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione;
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
9) In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare,
lette le difese avversarie, e richiesta sin d’ora di fissazione di termini perentori alle
parti ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. per la precisazione delle relative istanze
istruttorie, nonché richiesta sin d’ora di CTU relativa alla documentazione
contabile di Clasquin Italia S.r.l. degli anni 2008,2009 e 2010 per:
- esaminare la documentazione contabile di Clasquin Italia S.r.l., sia su supporto
cartaceo che informatico (sia Aeolus che Exact);
- verificare quali siano le differenze tra i dati “caricati” in Exact e quello presenti
in Aeolus;
- verificare quale fosse, per gli anni 2008 e 2009, la reale consistenza dei debiti e
dei crediti di Clasquin Italia S.r.l.;
- quantificare l’eventuale danno, a livello di maggiori imposte, sanzioni, interessi e
penali eventualmente corrisposte, patito da Clasquin Italia S.r.l..
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
Respinta ogni contraria istanza ed ogni avversa deduzione, eccezione e domanda,
Voglia l’Ill.mo Giudice adito:
in via preliminare: per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa,
accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o di competenza con
Pagina 2
http://bit.ly/1MDnRQt
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116
Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015
RG n. 32782/2015
riferimento al presente giudizio in favore della giurisdizione e/o della competenza
del Tribunale francese di Lione;
IN VIA SUBORDINATA,
nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudice ritenga propria la
Giurisdizione con riferimento al presente giudizio,
in via preliminare, dichiarare l’avversa domanda improcedibile in quanto
ampiamente prescritta sulla base della legge francese e per l’effetto estromettere
la convenuta KPMG S.A. dal presente giudizio;
nel merito e in via principale, rigettare tutte le avverse domande in quanto
tardive, perché ampiamente prescritte sulla base della legge francese e comunque
inammissibili, nulle e in ogni caso infondate, in fatto e in diritto;
in ogni caso, condannare l’attrice alla rifusione di tutte le spese legali e compensi
professionali, anche ai sensi dell’art. 96 C.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione datato 6 luglio 2013 le attrici, sul presupposto della
commissione di gravi irregolarità nella gestione di Clasquin Italia S.r.l. con
particolare riferimento agli esercizi sociali 2008 e 2009 hanno convenuto in
giudizio l’amministratore delegato e i componenti del collegio sindacale in carica a
quel tempo, l’ex consulente di Clasquin Italia S.r.l. nonché KPMG S.p.a. e KPMG
SA chiedendo l’accertamento delle responsabilità dei predetti convenuti e la
condanna, in via solidale o alternativa tra loro, al risarcimento in favore delle
società attrici del danno da questi arrecato.
La convenuta KPMG SA ha eccepito il difetto di giurisdizione o competenza con
riferimento al presente giudizio in favore del Tribunale francese di Lione.
Gli altri convenuti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande
svolte dalle società attrici. Il rigetto delle domande è stato chiesto anche dai terzi
chiamati.
Alla prima udienza, previa separazione della domanda, il Gi ha dichiarato
l’estinzione
del
giudizio
relativamente
al
rapporto
processuale
rapporto
processuale vertente tra le attrici e la convenuta Venditto per rinuncia agli atti del
giudizio da parte delle attrici, accettata dalla convenuta.
La convenuta KPMG SA ha chiesto l’immediata decisione sulla questione
pregiudiziale sollevata in comparsa di risposta.
Pagina 3
http://bit.ly/1MDnRQt
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116
Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015
RG n. 32782/2015
Il Gi ha disposto la separazione della domanda relativamente al rapporto
processuale vertente tra le parti attrici e KPMG SA; dette parti hanno
immediatamente precisato le rispettive conclusioni.
Ritiene il Collegio che l’eccezione di incompetenza in favore del Tribunale francese
debba essere accolta.
Per quanto concerne la posizione di KPMG S.A., va preso atto che nella
formulazione della domanda n. 4 delle conclusioni formulate in citazione1 le
attrici hanno chiesto testualmente di “accertare e dichiarare la responsabilità
contrattuale della società KPMG S.A., nella sua qualità di revisore di Clasquin
S.A. per i fatti e i titoli indicati in narrativa”2.
Appare dunque evidente che KPMG S.A.3 è stata chiamata in giudizio a
rispondere per responsabilità contrattuale, come espressamente delimitata in
citazione, e segnatamente – come illustrato nell’atto - per i danni scaturiti
dall’avere certificato, nella sua qualità di revisore, il bilancio consolidato di
Clasquin SA4.
Sembra al Tribunale evidente che la domanda n. 4, avendo ad oggetto la sola
responsabilità contrattuale di KPMG S.A. “nella sua qualità di revisore” può
intendersi formulata solo nell’interesse di Clasquin S.A. e non già di Clasquin
Italia S.r.l. che non aveva conferito alla convenuta alcun incarico, e che pertanto
non aveva motivo per invocare la responsabilità contrattuale di KPMG S.A. in
qualità di revisore.
La conclusione sub n. 6 dell’atto di citazione5 vale evidentemente come richiesta
consequenziale di condanna al pagamento del risarcimento del danno, e può
essere solo letta in coordinazione con la specificazione del titolo di ciascuna
domanda contenuta nei capi precedenti per ognuno dei convenuti, sicché essa
non sembra implicare alcuna richiesta da parte di Clasquin Italia S.r.l.
1
come confermate alla prima udienza e ribadite in comparsa conclusionale.
enfasi aggiunta.
3
avente sede in Francia
4
società anch’essa con sede in Francia.
5
in cui le attrici chiedono testualmente di condannare i convenuti “in via solidale o alternativa tra loro, al risarcimento
a favore di Clasquin Italia S.r.l. e Clasquin S.A. del danno arrecato da quantificarsi nella somma di € 1.795.000,00 o in
quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa ovvero che verrà accertata secondo equità”
2
Pagina 4
http://bit.ly/1MDnRQt
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116
Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015
RG n. 32782/2015
Il rapporto processuale tra Clasquin S.A. e KPMG S.A. rientra nella competenza
esclusiva del Tribunale francese, stante la clausola di proroga della competenza ai
sensi dell’art. 23 del Reg. n. 44 del 2001, contenuta nell’art. 5.5. della lettre de
mission6, laddove si legge che “…la présente lettre de mission est régie par la loi
française. Les instances professionnelles et les juridictions françaises auront
compétence exclusive pour tout différend concernant l’exécution de la mission”.
Nella comparsa conclusionale le attrici sostengono, invece, che la citazione vada
interpretata nel senso dell’esistenza di una richiesta risarcitoria di Clasquin Italia
srl nei confronti della convenuta francese, e che detta domanda comporterebbe lo
spostamento della competenza per ragioni di connessione della domanda
proposta dall’attrice di nazionalità francese.
Osserva tuttavia il Tribunale che la domanda Clasquin Italia srl/KPMG SA appare
meramente formale, perché si risolve solo nella richiesta di condanna in solido, e
non viene ancorata a un titolo specifico (né contrattuale, per le ragioni dette, né
extracontrattuale, data la mancanza di ogni allegazione in proposito), sicché la
domanda dell’attrice italiana appare "prima facie" meramente formale e
artificiosa, e dunque preordinata allo spostamento della competenza della
domanda proposta dalla Calsquin7 francese.
In conclusione, reputa il Tribunale che la società KPMG SA sia una convenuta
fittizia rispetto a Clasquin Italia srl, e indicata al solo scopo di distogliere la
controversia tra le società francesi dal giudice naturale eletto dalle parti nella
lettre de mission.
Il carattere abusivo della formulazione della domanda in via meramente formale è
di ostacolo di spostamento della competenza della causa Clasquin SA/KPMG SA
per ragioni di connessione.
Va pertanto dichiarato il difetto di competenza del Tribunale italiano.
6
doc. 2 della comparsa.
7
Pagina 5
http://bit.ly/1MDnRQt
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116
Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015
RG n. 32782/2015
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto
riguardo all’attività svolta.
Le
ragioni
di
accoglimento
dell’eccezione
pregiudiziale
rendono
evidente
l’esistenza della colpa grave che legittima la sanzione risarcitoria ex art. 96, terzo
comma, cpc. La giurisprudenza ha spiegato che non è consentita la deroga alla
competenza territoriale che si cerca di determinare dal cumulo di cause connesse,
allorché l'evocazione in giudizio appaia "prima facie" artificiosa e preordinata allo
spostamento della competenza8. Considerato dunque che rispetto a Clasquin
Italia spa, la società KPMG SA si risolve in una convenuta fittizia, nei cui
confronti è stata proposta domanda meramente formale al fine di spostare la
competenza del giudice per la controversia vertente tra le parti di nazionalità
francese, si deve ritenere integrata una forma di abuso del processo riconducibile
quantomeno a colpa grave, tale da comportare l’applicazione della sanzione
prevista dall’art. 96 cpc, nella misura di € 9.000,00, così determinata in ragione
del valore della domanda e dell’attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Clasquin
Italia e da Clasquin SA nei confronti di KPMG SA, ogni altra eccezione disattesa o
assorbita, così decide:
1. dichiara il difetto di competenza dell’autorità giudiziaria italiana ai sensi
degli artt. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001;
2. condanna le parti attrici a rimborsare alla parte convenuta costituita le
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.000,00 per compenso
d’avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
3. condanna altresì le parti attrici al pagamento, in favore della parte
convenuta, della somma di € 9.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma,
cpc.
Milano, 14 maggio 2015.
Il Giudice estensore
Marianna Galioto
8
Il Presidente
Vincenzo Perozziello
Cass. n. 11314 del 2010.
Pagina 6
http://bit.ly/1MDnRQt
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116
Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015
RG n. 32782/2015
Pagina 7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116
Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015
RG n. 32782/2015
http://bit.ly/1MDnRQt