apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Vincenzo Perozziello Marianna Galioto Angelo Mambriani ha emesso la seguente Presidente Giudice estensore Giudice ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57092/2013 promossa da: CLASQUIN SA, CLASQUIN ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in VIA TIZIANO, 32 20145 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. BOLZONI MARA e GARAVAGLIA ILENIA (GRVLNI83A67D198C) VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO; MORELLI GUIDO (MRLGDU75L25F205G) VIA TIZIANO, 32 20145 MILANO; RUBEN MAURIZIO (RBNMRZ54R30Z336X) VIA TIZIANO, 32 20145 MILANO, ATTRICI CONTRO KPMG SA, elettivamente domiciliato in VIA VITTOR PISANI, 20 20124 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. GROSSI GIAN LUCA, CONVENUTA CONCLUSIONI All’udienza del 3 febbraio 2015 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito: CONCLUSIONI PER LE ATTRICI Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, così GIUDICARE Pagina 1 http://bit.ly/1MDnRQt Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015 RG n. 32782/2015 1) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2476 cod. civ. del Sig. Emilio Francesco Mutti, nella sua qualità di amministratore di Clasquin Italia S.r.l., per i fatti e i titoli indicati in narrativa; 2) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2407 cod. civ. dei Dott.ri Cristiano Agogliati, Silvia Daccò, Vincenza Venditto e Marialessandra Siddi, nella loro qualità di sindaci di Clasquin Italia S.r.l., per i fatti e i titoli indicati in narrativa; 3) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del Dott. Enzo Brocca, nella sua qualità di consulente di Clasquin Italia S.r.l., per i fatti e i titolo in narrativa; 4) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società KPMG S.A. nella sua qualità di revisore di Clasquin S.A., per i fatti e i titoli indicati in narrativa; 5) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società KPMG S.p.a, nella sua qualità di consulente di Clasquin Italia S.r.l., per i fatti e i titoli indicati in narrativa; 6) Conseguentemente condannarli, in via solidale o alternativa tra loro, al risarcimento a favore di Clasquin Italia S.r.l. e Clasquin S.A. del danno arrecato, da quantificarsi nella somma di € 1.795.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa ovvero che verrà accertata secondo equità. 7) Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione; 8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari. 9) In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare, lette le difese avversarie, e richiesta sin d’ora di fissazione di termini perentori alle parti ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. per la precisazione delle relative istanze istruttorie, nonché richiesta sin d’ora di CTU relativa alla documentazione contabile di Clasquin Italia S.r.l. degli anni 2008,2009 e 2010 per: - esaminare la documentazione contabile di Clasquin Italia S.r.l., sia su supporto cartaceo che informatico (sia Aeolus che Exact); - verificare quali siano le differenze tra i dati “caricati” in Exact e quello presenti in Aeolus; - verificare quale fosse, per gli anni 2008 e 2009, la reale consistenza dei debiti e dei crediti di Clasquin Italia S.r.l.; - quantificare l’eventuale danno, a livello di maggiori imposte, sanzioni, interessi e penali eventualmente corrisposte, patito da Clasquin Italia S.r.l.. CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA Respinta ogni contraria istanza ed ogni avversa deduzione, eccezione e domanda, Voglia l’Ill.mo Giudice adito: in via preliminare: per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o di competenza con Pagina 2 http://bit.ly/1MDnRQt Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015 RG n. 32782/2015 riferimento al presente giudizio in favore della giurisdizione e/o della competenza del Tribunale francese di Lione; IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudice ritenga propria la Giurisdizione con riferimento al presente giudizio, in via preliminare, dichiarare l’avversa domanda improcedibile in quanto ampiamente prescritta sulla base della legge francese e per l’effetto estromettere la convenuta KPMG S.A. dal presente giudizio; nel merito e in via principale, rigettare tutte le avverse domande in quanto tardive, perché ampiamente prescritte sulla base della legge francese e comunque inammissibili, nulle e in ogni caso infondate, in fatto e in diritto; in ogni caso, condannare l’attrice alla rifusione di tutte le spese legali e compensi professionali, anche ai sensi dell’art. 96 C.p.c. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione datato 6 luglio 2013 le attrici, sul presupposto della commissione di gravi irregolarità nella gestione di Clasquin Italia S.r.l. con particolare riferimento agli esercizi sociali 2008 e 2009 hanno convenuto in giudizio l’amministratore delegato e i componenti del collegio sindacale in carica a quel tempo, l’ex consulente di Clasquin Italia S.r.l. nonché KPMG S.p.a. e KPMG SA chiedendo l’accertamento delle responsabilità dei predetti convenuti e la condanna, in via solidale o alternativa tra loro, al risarcimento in favore delle società attrici del danno da questi arrecato. La convenuta KPMG SA ha eccepito il difetto di giurisdizione o competenza con riferimento al presente giudizio in favore del Tribunale francese di Lione. Gli altri convenuti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande svolte dalle società attrici. Il rigetto delle domande è stato chiesto anche dai terzi chiamati. Alla prima udienza, previa separazione della domanda, il Gi ha dichiarato l’estinzione del giudizio relativamente al rapporto processuale rapporto processuale vertente tra le attrici e la convenuta Venditto per rinuncia agli atti del giudizio da parte delle attrici, accettata dalla convenuta. La convenuta KPMG SA ha chiesto l’immediata decisione sulla questione pregiudiziale sollevata in comparsa di risposta. Pagina 3 http://bit.ly/1MDnRQt Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015 RG n. 32782/2015 Il Gi ha disposto la separazione della domanda relativamente al rapporto processuale vertente tra le parti attrici e KPMG SA; dette parti hanno immediatamente precisato le rispettive conclusioni. Ritiene il Collegio che l’eccezione di incompetenza in favore del Tribunale francese debba essere accolta. Per quanto concerne la posizione di KPMG S.A., va preso atto che nella formulazione della domanda n. 4 delle conclusioni formulate in citazione1 le attrici hanno chiesto testualmente di “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società KPMG S.A., nella sua qualità di revisore di Clasquin S.A. per i fatti e i titoli indicati in narrativa”2. Appare dunque evidente che KPMG S.A.3 è stata chiamata in giudizio a rispondere per responsabilità contrattuale, come espressamente delimitata in citazione, e segnatamente – come illustrato nell’atto - per i danni scaturiti dall’avere certificato, nella sua qualità di revisore, il bilancio consolidato di Clasquin SA4. Sembra al Tribunale evidente che la domanda n. 4, avendo ad oggetto la sola responsabilità contrattuale di KPMG S.A. “nella sua qualità di revisore” può intendersi formulata solo nell’interesse di Clasquin S.A. e non già di Clasquin Italia S.r.l. che non aveva conferito alla convenuta alcun incarico, e che pertanto non aveva motivo per invocare la responsabilità contrattuale di KPMG S.A. in qualità di revisore. La conclusione sub n. 6 dell’atto di citazione5 vale evidentemente come richiesta consequenziale di condanna al pagamento del risarcimento del danno, e può essere solo letta in coordinazione con la specificazione del titolo di ciascuna domanda contenuta nei capi precedenti per ognuno dei convenuti, sicché essa non sembra implicare alcuna richiesta da parte di Clasquin Italia S.r.l. 1 come confermate alla prima udienza e ribadite in comparsa conclusionale. enfasi aggiunta. 3 avente sede in Francia 4 società anch’essa con sede in Francia. 5 in cui le attrici chiedono testualmente di condannare i convenuti “in via solidale o alternativa tra loro, al risarcimento a favore di Clasquin Italia S.r.l. e Clasquin S.A. del danno arrecato da quantificarsi nella somma di € 1.795.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa ovvero che verrà accertata secondo equità” 2 Pagina 4 http://bit.ly/1MDnRQt Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015 RG n. 32782/2015 Il rapporto processuale tra Clasquin S.A. e KPMG S.A. rientra nella competenza esclusiva del Tribunale francese, stante la clausola di proroga della competenza ai sensi dell’art. 23 del Reg. n. 44 del 2001, contenuta nell’art. 5.5. della lettre de mission6, laddove si legge che “…la présente lettre de mission est régie par la loi française. Les instances professionnelles et les juridictions françaises auront compétence exclusive pour tout différend concernant l’exécution de la mission”. Nella comparsa conclusionale le attrici sostengono, invece, che la citazione vada interpretata nel senso dell’esistenza di una richiesta risarcitoria di Clasquin Italia srl nei confronti della convenuta francese, e che detta domanda comporterebbe lo spostamento della competenza per ragioni di connessione della domanda proposta dall’attrice di nazionalità francese. Osserva tuttavia il Tribunale che la domanda Clasquin Italia srl/KPMG SA appare meramente formale, perché si risolve solo nella richiesta di condanna in solido, e non viene ancorata a un titolo specifico (né contrattuale, per le ragioni dette, né extracontrattuale, data la mancanza di ogni allegazione in proposito), sicché la domanda dell’attrice italiana appare "prima facie" meramente formale e artificiosa, e dunque preordinata allo spostamento della competenza della domanda proposta dalla Calsquin7 francese. In conclusione, reputa il Tribunale che la società KPMG SA sia una convenuta fittizia rispetto a Clasquin Italia srl, e indicata al solo scopo di distogliere la controversia tra le società francesi dal giudice naturale eletto dalle parti nella lettre de mission. Il carattere abusivo della formulazione della domanda in via meramente formale è di ostacolo di spostamento della competenza della causa Clasquin SA/KPMG SA per ragioni di connessione. Va pertanto dichiarato il difetto di competenza del Tribunale italiano. 6 doc. 2 della comparsa. 7 Pagina 5 http://bit.ly/1MDnRQt Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015 RG n. 32782/2015 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo all’attività svolta. Le ragioni di accoglimento dell’eccezione pregiudiziale rendono evidente l’esistenza della colpa grave che legittima la sanzione risarcitoria ex art. 96, terzo comma, cpc. La giurisprudenza ha spiegato che non è consentita la deroga alla competenza territoriale che si cerca di determinare dal cumulo di cause connesse, allorché l'evocazione in giudizio appaia "prima facie" artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza8. Considerato dunque che rispetto a Clasquin Italia spa, la società KPMG SA si risolve in una convenuta fittizia, nei cui confronti è stata proposta domanda meramente formale al fine di spostare la competenza del giudice per la controversia vertente tra le parti di nazionalità francese, si deve ritenere integrata una forma di abuso del processo riconducibile quantomeno a colpa grave, tale da comportare l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 96 cpc, nella misura di € 9.000,00, così determinata in ragione del valore della domanda e dell’attività svolta. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Clasquin Italia e da Clasquin SA nei confronti di KPMG SA, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così decide: 1. dichiara il difetto di competenza dell’autorità giudiziaria italiana ai sensi degli artt. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001; 2. condanna le parti attrici a rimborsare alla parte convenuta costituita le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.000,00 per compenso d’avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali; 3. condanna altresì le parti attrici al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di € 9.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cpc. Milano, 14 maggio 2015. Il Giudice estensore Marianna Galioto 8 Il Presidente Vincenzo Perozziello Cass. n. 11314 del 2010. Pagina 6 http://bit.ly/1MDnRQt Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015 RG n. 32782/2015 Pagina 7 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Incompetente n. cronol. 1464/2015 del 03/07/2015 RG n. 32782/2015 http://bit.ly/1MDnRQt