apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
dr.ssa
Elena RIVA CRUGNOLA
Presidente
dr.ssa
Marianna GALIOTO
giudice
dott.
Guido VANNICELLI
giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 29240/2013 R.g. promossa da
ROBERTO AMBROSO (c.f. MBRRRT68T17H501Q), elettivamente domiciliato in
Milano, via del Lauro 7, presso i procuratori e difensori avv. Sandro L.M.
GIOVANNELLI,
Alessandro
BELLOFIORE BRIOTTONE
e Fabrizio Mario
SCAPARRO
attore
contro
OPERA SGR S.p.A. (c.f. 05262560963), per conto del Fondo mobiliare chiuso
"OPERA ITALIA" di cui è gestore, nonché OPERA INVESTIMENTI S.p.A. (c.f.
07105970961), elettivamente domiciliate in Milano, via Monte di Pietà 15, presso i
procuratori e difensori avv. Andrea MAGLIANI e Laura ARNOLETTI
convenute
CONCLUSIONI
Per l'attore:
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015
RG n. 29240/2013
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione e, premessa ogni
opportuna declaratoria, così giudicare:
1. In via principale e nel merito
1.1 Accertare e dichiarare, nei confronti di Opera SGR SpA e di Opera Investimenti SpA,
rispettivamente per quanto di competenza di ciascuna:
(i) l’insussistenza, ai sensi dell’Accordo del 30 luglio 2010 di cui all’atto di citazione del 27 marzo 2013,
di una Mancata Performance imputabile al Sig. Roberto Ambroso e, conseguentemente, che il Sig.
Roberto Ambroso è Good Leaver ai sensi del predetto Accordo;
(ii) conseguentemente, che il Sig. Roberto Ambroso è titolare e ha legittimamente esercitato il diritto di
opzione di vendita ai sensi dell’art. 5.2 dell’Accordo e che Opera SGR SPA è obbligata ad acquistare
le azioni di Opera Investimenti SpA (NEWCO) di cui l’Attore è proprietario corrispondendo il Prezzo
Base Good Leaver
(iii) che il Prezzo Base Good Leaver, ai sensi dell’art. 5.2 (d) dell’Accordo, in assenza di
determinazione comune tra le Parti, deve essere stabilito da un Esperto ai sensi dell’articolo 5
paragrafo 5.4 dell’Accordo tra le parti;
(iv) in ogni caso, la violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede nell’esecuzione
dell’Accordo.
1.2 Condannare Opera e Opera Investimenti SpA, rispettivamente per quanto di competenza di
ciascuna:
(i) ad assolvere agli obblighi posti a loro carico dall’Accordo e, per l’effetto, per quanto rispettivamente
di competenza:
(a) a prestare la dovuta collaborazione per la determinazione del Prezzo Base Good Leaver, mediante
la nomina/riconoscimento della nomina dell’Esperto e compiendo quanto necessario affinché l’esperto
possa giungere alla sua determinazione del Prezzo Base Good Leaver, fornendo documenti ed
accesso e sopportandone le spese secondo quanto previsto dall’Accordo, fissando una penale di Euro
1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
(b) a compiere tutto quanto necessario per perfezionare la cessione delle azioni di Opera Investimenti
Spa di cui è titolare l’Attore in favore di Opera, con efficacia nei confronti della società e dei terzi
fissando una penale di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
(c) a pagare all’attore il prezzo delle azioni così come sarà determinato ai sensi delle domande che
precedono;
(ii) al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte dell’Attore, per effetto della violazione degli
obblighi di collaborazione e buona fede nell’esecuzione dell’Accordo, e per la perdita di chance in
relazione al futuro incremento di valore e/o alla futura vendita delle azioni danni che si quantificano sin
d’ora in Euro 400.000,00 o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, con
liquidazione anche in via equitativa.
1.3 Rigettare la domanda di parti convenute diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento
di carenza di legittimazione passiva di Opera Investimenti, in quanto infondata in fatto e in diritto
per le ragioni di cui in atti;
1.4 Rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e
in diritto, per le ragioni illustrate in atti e che parte attrice ha ulteriormente argomentato nelle memorie
ex art. 183 comma VI c.p.c.
2) In via istruttoria:
2.1) Ammettersi, l’ammissione delle prove per interpello dei legali rappresentanti delle convenute
Opera SGR S.p.A. e Opera Investimenti S.p.A. nonché per testi come capitolate nella propria
memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. depositata dal signor Ambroso in data 4 giugno 2014 con i
testi ivi indicati;
2.2) Dato atto della contestazione di parte attrice delle risultanze della CTU, e richiamate in tal senso
le osservazioni tutte di cui alle memorie presentate dal Consulente di parte attrice Dott. Roberto
Dominici 23.01.2015, 09.02.2015 e 11.05.2015, disporre supplemento di CTU volto, inter alia, a
verificare e quantificare i) l’impatto sui costi e sulla svalutazione crediti dell’operazione straordinaria di
chiusura di EMU USA, ii) a verificare se vi siano ulteriori elementi avente carattere straordinario o non
ricorrente, anche con riferimento al distributore greco di EMU Group S.p.a., che abbiamo concorso a
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015
RG n. 29240/2013
determinare l’importo della svalutazione crediti del bilancio al 31.12.2011 di EMU Group S.p.a., iii) a
rideterminare lo scostamento tra l’EBITDA 2011 previsionale e quello consuntivo alla luce dei nuovi
accertamenti effettuati, iv) a rideterminare l’EBITDA consuntivo 2011 escludendo dal conteggio
l’importo relativo ai canoni di locazione.
2.3) Dichiarare la decadenza dalle istanze istruttorie delle convenute Opera SGR S.p.A. e Opera
Investimenti S.p.A., o in subordine respingerle, per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183, VI
comma, n. 3 c.p.c. depositata dal signor Ambroso in data 23 giugno 2014;
3) In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Per le convenute:
Piaccia all'onorevole Tribunale, respinta ogni contraria domanda anche istruttoria, eccezione e deduzione,
giudicare come segue:
In via preliminare:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Opera Investimenti S.p.A.;
Nel merito:
2) respingere integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e comunque
infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso:
3) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che
precedono;
4) con vittoria di spese e onorari, ivi compreso il compenso del CTU.
PREMESSO
A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo
dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la
motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa
fondarsi su precedenti conformi;
che tale canone è stato ulteriormente sottolineato, per il processo civile telematico,
dalla recente disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno
2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha
aggiunto il comma 9-octies all’art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “gli atti di parte e
i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera
sintetica”;
che inoltre, nello scrutinio dei diversi capi della domanda attorea e delle eccezioni delle
convenute, ci si atterrà al principio processuale della "ragione più liquida" recentemente
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Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015
RG n. 29240/2013
Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015
RG n. 29240/2013
affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la causa può essere decisa
subordinata
anche se logicamente
senza necessità di esaminare previamente le altre, sostituendo
-nella
prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio
costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.- il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle
questioni da trattare codificato all'art. 276 c.p.c.;1
OSSERVA
B.
La presente causa attiene all'esecuzione dell'Accordo di Investimento a Patto
Parasociale concluso da tutte e tre le parti in causa (nonché da Giorgio COMODI) il
30/7/2010.
B).1 Non è qui luogo riepilogare i termini del complesso contratto, munito di cinque
allegati e addizionato il 9/12/2010 di un patto abrogante le clausole relative ad una
'seconda fase esecutiva' dell'Accordo iniziale e modificativo della composizione della
società veicolo creata da OPERA SGR S.p.A. (la c.d. NewCo, oggi OPERA
INVESTIMENTI S.p.A.2), anche perché essi -ben noti alle parti e frutto di un'attenta e
tecnicamente qualificata negoziazione e redazione- non sono fra loro controversi.
Basterà quindi rimandare per il loro contenuto ai documenti n. 1 di parte attrice e nn. 1
- 4 di parte convenuta, nonché alle pagine 2 - 6 e 3 - 5 dei rispettivi atti introduttivi,
limitandosi di qui evidenziare:
i.
che l'Accordo regolava fra l'altro l'assetto proprietario, le regole di trasferimento
delle azioni, i diritti delle parti relativamente alla nomina degli organi sociali e più
in generale l'amministrazione della società target EMU GROUP S.p.A. (di cui
AMBROSO e COMODI erano i manager nonché soci, insieme ai membri della
famiglia BISCARINI, per il tramite della COACH ITALY s.r.l.), attiva nel settore
dell'arredamento da esterni anche a livello internazionale (in particolare,
attraverso la controllata statunitense EMU USA Inc.);
1
Così, da ultimo e seguendo l'insegnamento di Cass. SS.UU. Sent. n. 9936 dell'8/5/2014 (Rv. 630490), Cass. Sez. 6 - L,
Sent. n. 12002 del 28/5/2014 (Rv. 631058).
2
D'innanzi, per brevità, la prima sarà indicata come OSgr, e la seconda come OI.
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sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
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RG n. 29240/2013
ii.
che all'AMBROSO e al COMODI, i quali sarebbero divenuti (e in effetti tuttora
sono) soci della NewCo (oggi, la OI convenuta) a seguito del reinvestimento di
stata garantita la permanenza quali amministratori di EMU stessa (rispettivamente
per l'area affari e per l'area gestione) con un congruo compenso prefissato;
iii.
che le parti si erano poi reciprocamente concesse, in relazione alle partecipazioni
in Newco dei due manager, un'opzione reciproca di acquisto / vendita i cui
termini economici erano antiteticamente condizionati dalla qualifica contrattuale
che l'AMBROSO (e il COMODI) avrebbero assunto di Bad Leaver o Good
Leaver;
iv.
che per quanto qui occupa, il manager sarebbe stato considerato Bad Leaver "in
caso di (...) revoca o modifica sostanziale in diminuzione degli Incarichi
Operativi nell'ipotesi di Mancata Performance", vale a dire
-fra l'altro-
di
risultati di gestione che avessero registrato uno scostamento negativo di oltre il
20% rispetto all'EBIDTA contrattualmente pattuito e allegato, con il Business
Plan, ai documenti 1.2 (b) e 3.9 dell'Accordo3 (clausola 5.1);
v.
che la Mancata Performance avrebbe inoltre comportato l'impegno delle parti,
"nel miglior interesse di NewCo e di EMU", a rivedere in buona fede le regole di
governance oggetto del patto parasociale, gli incarichi operativi attribuiti
all'AMBROSO (e al COMODI) e il relativo emolumento (clausola 4.5).
B).2 E proprio in ordine all'avveramento di una situazione contrattuale di Mancata
Performance e quindi, a catena, di attribuzione all'AMBROSO della qualifica
contrattuale di Bad Leaver ovvero al contrario del suo diritto ad esercitare l'opzione
contrattuale di vendita delle sue azioni in NewCo quale Good Leaver che si è
incardinata,
-
prima stragiudizialmente,
3
EBITDA è un impronunciabile acronimo anglosassone che designa l'indicatore di redditività rappresentato dalla
differenza fra ricavi e costi di natura ordinaria prima degli interessi passivi, imposte e ammortamenti su beni (im)materiali.
Nella specie, le parti stesse avevano in particolare stabilito cosa dovesse o meno essere ricompreso nelle voci utilizzate per
individuarlo.
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quanto ricavato pro quota dalla cessione delle azioni di EMU GROUP S.p.A., era
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con l'invio all'attore e al COMODI il 7/5/2012, da parte delle convenute, di una
denunzia di Mancata Performance e relativa riserva di "ogni diritto in proposito"
previsto in detto paragrafo 4.5 dell'Accordo"4
con il successivo carteggio recante la contestazione della Mancata Performance
da parte dei manager (18/5, 5/6, 25/7/2012) e le relative risposta in data 28/5 e
9/7/2012 delle convenute5,
con l'epilogo della revoca delle deleghe già in capo all'AMBROSO nel c.d.a. di
EMU GROUP S.p.A. del 5/9/2012 e nella non conferma dell'attore nella carica di
consigliere nell'assemblea del 18/9/2012, cui era seguita il 26/9/2012 diffida
dell'AMBROSO recante contestazione della revoca ed esercizio dell'opzione
quale Good Leaver e l'immediata replica delle convenute in data 4/10/20126;
-
e quindi in questa sede giudiziale, ove l'AMBROSO ha chiesto, nei confronti di
entrambe le convenute
l'accertamento dell'insussistenza della Mancata Performance contestatagli
e del suo conseguente diritto ad esercitare quale Good Leaver il diritto di opzione
di cui all'art. 5.2 dell'Accordo,
e nei confronti di OSgr
la condanna a prestare la dovuta collaborazione per l'esercizio dell'opzione
contrattuale di vendita,
a pagare il relativo prezzo
e "al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi (...) per effetto della violazione
degli obblighi di collaborazione e buona fede nell'esecuzione dell'Accordo e per
4
Cfr. doc. 8 att.
Cfr. loc. ult. cit.; si noti come nella loro del 28/5/2012, le convenute -che nel consiglio di amministrazione e nell'assemblea
del 7/5/2012 avevano riconfermato in carica e nelle rispettive deleghe l'AMBROSO e il COMODI- confermassero
espressamente la loro "intenzione di valutare in buona fede nei prossimi mesi la miglior soluzione possibile per la gestione
di EMU GROUP nell'interesse primario della stessa, come previsto in detto paragrafo 4.5 dell'Accordo".
6
Cfr. doc. 6-7 e 9 att. nonché 5 conv.
5
6
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nonché preannuncio di valutazione della situazione "anche insieme a Voi come
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la perdita di chance in relazione al futuro incremento di valore e/o alla futura
vendita delle azioni",
dipendente di EMU GROUP in capo all'attore.
C. Entrambe le convenute si sono costituite, ribadendo nel merito -previa eccezione di
carenza di legittimazione da parte di OI- le tesi già sostenute in via stragiudiziale e
chiedendo l'integrale rigetto di ogni domanda.
D. L'attore ha reagito all'eccezione di OI modificando, nella propria memoria ex art.
183 co. 6° c.p.c. del 5/5/2014 le domande:
-
nel senso di aggiungere un capo di accertamento relativo alla "violazione degli
obblighi di collaborazione e buona fede nell'esecuzione dell'Accordo"
-
(peraltro, va subito detto, ad esplicitazione di quanto l'AMBROSO aveva già
dedotto in tal senso ai paragrafi 22. e 23. della citazione),
-
e coinvolgendo "per quanto di competenza" anche OI nei capi di condanna;
modificazione in ordine alla quale le convenute, e segnatamente OI, hanno dichiarato di
non accettare il contraddittorio.
E. In corso di causa è stato designato -sul quesito che si riporta in nota7- un ausiliare
tecnico nella persona del dr. Andrea VESTITA, che ha depositato il 21/5/2014 un'ampia
e motivata relazione di consulenza concludendo nel senso dell'avveramento della
7
“Il consulente dell’ufficio, (...) effettuato ogni più opportuno accertamento anche sulla contabilità della EMU GROUP
S.p.A. (invitando al proposito le parti, e segnatamente le convenute, a consentirne al consulente del giudice -con vincolo di
massima riservatezza- il più ampio accesso consultazione e copia), e visto l'Accordo di investimento e patto parasociale
del 30/7/2010 di cui al doc. 1 di entrambe le parti, con particolare riguardo alle clausole 4.5. e 5.1/2 di questo nonché agli
allegati 1.2 (b), 1.2 (a) e 3.9 dell'Accordo stesso,
1) esprima la propria motivata opinione in merito alla circostanza se si sia verificata o meno una Mancata Performance
ai sensi di contratto nei termini comunicati da OPERA SGR S.p.A. & OPERA INVESTIMENTI S.p.A. a Roberto
AMBROSO con nota del 7/5/2012 e quindi di scostamento o meno in minus dell'EBITDA per l'esercizio 2011 di oltre il
20% rispetto al Business Plan allegato al contratto, con particolare riguardo
2) alle questioni, specificamente dibattute fra le parti, di cui al paragrafo 21 della citazione ed alla relazione del dr.
DOMINICI ivi richiamata,
3) e facendo applicazione nell'evasione del quesito alla terminologia ed alle pattuizioni dell'Accordo del 30/7/2010
nonché, ove queste non dispongano o risultino non dirimenti, ai principi contabili dell'O.I.C. ed alla miglior letteratura
e pratica del settore;
4) riferisca in ogni caso ogni circostanza ritenuta utile alla decisione sul punto, adoperandosi per l’individuazione fra le
parti di possibili ipotesi transattive”.
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rimesso invece a separata sede contenziosa ogni profilo inerente la posizione di
Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015
RG n. 29240/2013
Mancata Performance a causa di uno "scostamento percentuale negativo fra l'EBIDTA
2011 previsionale da Business Plan e quello consuntivo pari a - 23,65%".
condurre le parti ad una transazione non hanno avuto esito.
Infine la causa, sulle conclusioni precisate in epigrafe, è pervenuta il 29/9/2015 al
Collegio per la decisione.
G. Vanno preliminarmente scrutinate le eccezione pregiudiziali in rito sollevate dalle
convenute.
G).1 Dev'essere anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
sollevata da OI.
Come s'è visto sopra essa, in qualità di emanazione di OSgr e di controllante totalitaria
di EMU GROUP S.p.A., ha costantemente interloquito nella fase stragiudiziale della
controversia con l'AMBROSO (ed il COMODI), denunciando la Mancata Performance
e replicando alle contestazioni dell'attore8.
Inoltre, la domanda dell'AMBROSO contiene un capo attuativo dell'opzione di vendita
a OSgr delle azioni detenute dall'attore in OI.
Quanto basta per ritenere la piena legittimazione di quest'ultima a sentir pronunciare
anche nel suo contraddittorio in ordine alle domande dell'AMBROSO; sulle quali
peraltro, costituendosi significativamente con posizione assolutamente unitaria a quella
della controllante OSgr, ha puntigliosamente interloquito per tutto il corso del giudizio.
G).2 Sono invece effettivamente nuove, nella misura in cui si rivolgono soltanto in
quella sede e per la prima volta anche ad OI, le domande di condanna proposte
dall'attore nei confronti di detta convenuta al punto 1.2 delle conclusioni formulate nella
sua memoria del 5/5/2014; anche alla luce del fatto che l'obbligo di acquisto delle azioni
di OI che costituente il pendant dell'opzione put contrattualmente concessa
all'AMBROSO, incombe(va) contrattualmente soltanto su OSgr.
8
Cfr. i documenti citati alle superiori note 4 e 5.
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I reiterati tentativi del giudice istruttore prima e del consulente dell'Ufficio poi di
Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015
RG n. 29240/2013
In quanto tali, esse vanno dichiarate inammissibili e non saranno oggetto di disamina
da parte del Tribunale.
deduzioni ritualmente svolte nei termini assertori di legge senza possibilità di dare
ingresso agli 'aggiustamenti' assertori che, in merito, l'AMBROSO ha introdotto soltanto
in comparsa conclusionale.
H).1 Secondo l'attore, in sintesi e come da citazione, il dato di partenza dell'EBITDA
previsionale concordato e allegato all'Accordo del 30/7/2010sarebbe intangibile; mentre
è sul calcolo dell'EBITDA consuntivo che si dovrebbe intervenire, aggiungendovi -una
volta rinunciata la gestione diretta a mezzo leasing finanziario dell'immobile ove EMU
GROUP svolgeva la produzione-
la componente negativa di reddito costituita dai
canoni di locazione pari ad € 670.000,00.
Inoltre, l'EBIDTA 2011 andrebbe aumentato dei costi straordinari connessi alla
chiusura nel corso del 2011 della controllata americana, quantificati (sulla scorta della
relazione del dr. Roberto DOMINICI allegata alla citazione9) in ulteriori € 188.000,00.
H).2 Secondo le convenute, inoltre ed invece, l'EBITDA consuntivo 2011 andrebbe
ulteriormente corretto -rispetto a qanto da esse stesse proposto ante causamdetraendovi in applicazione dei criteri indicati nell'Allegato 1.2. (b) dell'Accordo (voce
B 10.d)
la svalutazione crediti per € 360.800,00 risultante dal bilancio della EMU
GROUP S.p.A. per il 201110.
H).3 Tali assunti hanno in causa un valore dirimente.
Premesso che la richiesta di correzione effettuata dalla convenuta di cui s'è appena
detto è corretta e conforme ai canoni contrattuali dei determinazione dell'EBIDTA,
trattandosi -come efficacemente dimostrato dal consulente del Tribunale11- di posta non
confondibile con gli accantonamenti non monetari di cui alle voci B)12 e B)13 della
griglia legale del Conto economico ma, per l'appunto, di svalutazione dei crediti
9
Cfr. doc. 11 att.
Cfr. pag. 13 della comparsa di risposta.
11
Alla pag. 22 - 23 della relazione del 22/5/2015.
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H. I termini fondamentali della controversia appaiono chiari, e vanno circoscritti alle
Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015
RG n. 29240/2013
dell'attivo circolante ricompresi per l'appunto, con le disponibilità liquide, alla voce B)
10 d), ne consegue che anche a voler accogliere integralmente -con tale doverosa
le tesi dell'attore, ne deriverebbe comunque uno scostamento negativo
dell'EBIDTA 2011 consuntivato rispetto a quello concordemente inserito nel Business
Plan di contratto superiore al 20%.
In proposito, basterà qui richiamare le considerazioni e i conteggi riportati dal dr.
VESTITA alle pagine 28 - 29 della relazione citata:
"In realtà, anche l’accoglimento della tesi di parte attrice non consentirebbe
all’EBITDA consuntivo 2011 di trovarsi al di sopra dell’80% di quello previsionale.
Difatti, anche volendo applicare acriticamente le variazioni proposte da parte attrice,
avremmo quanto segue
€ 5.367.000
- EBITDA da Business Plan
- l’EBITDA consuntivo rettificato:
EBITDA consuntivo originario
€ 3.689.376
Rettifica per canoni locazione immobiliare netti da ICI
€
670.000
Rettifica per canoni leasing beni strumentali diversi da imm.li €
69.733
€
Rettifica per svalutazione magazzino
Rettifica per accantonamento a fondo svalutazione crediti - €
187.881
360.800
€ 4.256.190
EBITDA consuntivo rettificato
- Differenza fra EBITDA da Business Plan e consuntivo:
€ 5.367.000
EBITDA Business Plan rettificato
EBITDA consuntivo rettificato
-
Differenza EBITDA Business Plan / consuntivo
€ 4.256.190
€ 1.110.810
- Scostamento negativo percentuale fra EBITDA da Business Plan e consuntivo:
- € 1.110.810 / 5.367.000 x 100 = - 20,70%".
Inoltre, neppure vi "sarebbero differenze sostanziali anche ove la rettifica di € 670.000
venisse suddivisa in € 750.000 per canoni di locazione (in aumento dell’EBITDA
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
correzione-
Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015
RG n. 29240/2013
consuntivo) ed € 80.000 per ICI (in aumento dell’EBITDA previsionale): anche in
questo caso lo scostamento negativo percentuale si attesterebbe a -20,39%.
punto, non andrebbe effettuata alcuna rettifica relativamente ai canoni di leasing dei
beni strumentali diversi dagli immobili, causando così un ulteriore diminuzione di €
69.733 dell’EBITDA consuntivo e portando lo scostamento negativo percentuale al 22% circa.
Ne consegue che anche l’accoglimento delle tesi di parte attrice manterrebbe la
determinazione di una mancata performance"
Ne deriva, con effetto assorbente di ogni altra considerazione, che si è in ogni caso
verificata una Mancata Performance ai sensi e per gli effetti dell'Accordo del 30/7/2010;
e che Roberto AMBROSO, revocato dalle deleghe e dalla carica amministrativa in EMU
GROUP S.p.A. per tale ragione, è ai sensi delle clausole contrattuali citate sopra Bad
Leaver.
Sicché tutte le domande, di accertamento e condanna fondate sul presupposto contrario,
debbono essere rigettate.
I. Miglior sorte non può avere la domanda risarcitoria che l'AMBROSO ha svolto sul
fondamento della presunta violazione da parte delle convenute, e segnatamente di OSgr,
del loro obbligo di eseguire l'Accordo secondo buona fede, con particolare riguardo
all'obbligo di leale cooperazione previsto, proprio per il caso di Mancata Performance ,
dalla clausola contrattuale 4.5.
Lo scambio di corrispondenza avvenuto sin dal maggio del 2012 attesta infatti che
OSgr (e con essa OI), parallelamente alla (corretta) denuncia di avveramento della
Mancata Performance, non solo confermarono inizialmente l'attore in tutte le sue cariche
e deleghe; ma dichiararono altresì a più riprese la propria intenzione di rispettare il
dettato della clausola qui invocata dall'AMBROSO12.
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Cfr. supra nel testo al par. B).2, nonché le note 4 e 5.
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Bisogna poi considerare che, ove si dovessero accogliere le tesi di parte attrice sul
Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015
RG n. 29240/2013
Fu piuttosto proprio l'assoluta mancanza di disponibilità da parte dell'AMBROSO a
riconoscere l'evidenza dell'evento contrattuale a lui sfavorevole
a impedire ogni
causa, di due prospettazioni inconciliabili, assumendo al tempo stesso di non essere Bad
leaver ma di aver ciò nonostante diritto ad ottenere dalla controparte la cooperazione di
cui alla menzionata clausola 4.5.
E' proprio tale contraddizione, e quindi la condotta stessa dell'AMBROSO (in ciò non
seguito, alla fine, dal COMODI) ad aver portato le parti, nel volgere dei quattro mesi e
mezzo che seguirono la denuncia di Mancata Performance, ad una situazione di stallo
pregiudizievole per la stessa società amministrata e quindi non più sostenibile: alla luce
della quale le successive revoche e sinanco la mancata conferma dell'AMBROSO quale
consigliere di EMU GROUP (del resto, esplicitamente non esclusa proprio dal tenore
letterale della clausola 51.1 ultimo alinea (c) dell'Accordo) non possono ritenersi aver
integrato una condotta abusiva o scorretta da parte delle odierne convenute.
Anche tale residuale capo della domanda attorea va pertanto rigettato.
L. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Roberto AMBROSO dovrà pertanto rifonderle ad entrambe le convenute, in solidarietà
attiva fra di loro ed in applicazione ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come
modificato dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 medio tempore pubblicato in G.U., nella
congrua misura di € 16.012,38 (di cui € 12,38 per le anticipazioni esenti); oltre su
€16.000,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%, a quello del
contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a. alle vigenti aliquote di
legge.
Ad integrale carico dell'AMBROSO va poi addossato il compenso liquidato in
istruttoria al c.t.U., con il correlativo ed automatico diritto delle società convenute a
ripetere dall'attore quanto eventualmente anticipato a tale titolo in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Roberto
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
negoziazione sul punto: con il che egli si è reso di fatto portatore, prima e durante la
Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015
RG n. 29240/2013
AMBROSO nei confronti di OPERA SGR S.p.A. quale gestore del fondo mobiliare
chiuso "Opera Italia" nonché di OPERA INVESTIMENTI S.p.A.
con citazione
1. dichiara inammissibili le domande di condanna proposte da Roberto
AMBROSO nei confronti di OPERA INVESTIMENTI S.p.A. al punto 1.2 delle
conclusioni formulate nella sua memoria del 5/5/2014;
2. rigetta nel resto le domande tutte proposte dall'attore nei confronti sia di OPERA
SGR S.p.A che di OPERA INVESTIMENTI S.p.A.;
3. condanna Roberto AMBROSO a rimborsare ad OPERA SGR S.p.A ed a
OPERA INVESTIMENTI S.p.A. le spese di lite, che liquida in complessivi €
16.012,38, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario
delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo
previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote
di legge;
4. pone infine le spese di consulenza tecnica d'ufficio a definitivo carico integrale
di Roberto AMBROSO.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell' 8 ottobre 2015
il Presidente
dr.ssa Elena Riva Crugnola
il giudice estensore
dr. Guido Vannicelli
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
notificata il 15/4/2013, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,