apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dr.ssa Elena RIVA CRUGNOLA Presidente dr.ssa Marianna GALIOTO giudice dott. Guido VANNICELLI giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 29240/2013 R.g. promossa da ROBERTO AMBROSO (c.f. MBRRRT68T17H501Q), elettivamente domiciliato in Milano, via del Lauro 7, presso i procuratori e difensori avv. Sandro L.M. GIOVANNELLI, Alessandro BELLOFIORE BRIOTTONE e Fabrizio Mario SCAPARRO attore contro OPERA SGR S.p.A. (c.f. 05262560963), per conto del Fondo mobiliare chiuso "OPERA ITALIA" di cui è gestore, nonché OPERA INVESTIMENTI S.p.A. (c.f. 07105970961), elettivamente domiciliate in Milano, via Monte di Pietà 15, presso i procuratori e difensori avv. Andrea MAGLIANI e Laura ARNOLETTI convenute CONCLUSIONI Per l'attore: 1 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione e, premessa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: 1. In via principale e nel merito 1.1 Accertare e dichiarare, nei confronti di Opera SGR SpA e di Opera Investimenti SpA, rispettivamente per quanto di competenza di ciascuna: (i) l’insussistenza, ai sensi dell’Accordo del 30 luglio 2010 di cui all’atto di citazione del 27 marzo 2013, di una Mancata Performance imputabile al Sig. Roberto Ambroso e, conseguentemente, che il Sig. Roberto Ambroso è Good Leaver ai sensi del predetto Accordo; (ii) conseguentemente, che il Sig. Roberto Ambroso è titolare e ha legittimamente esercitato il diritto di opzione di vendita ai sensi dell’art. 5.2 dell’Accordo e che Opera SGR SPA è obbligata ad acquistare le azioni di Opera Investimenti SpA (NEWCO) di cui l’Attore è proprietario corrispondendo il Prezzo Base Good Leaver (iii) che il Prezzo Base Good Leaver, ai sensi dell’art. 5.2 (d) dell’Accordo, in assenza di determinazione comune tra le Parti, deve essere stabilito da un Esperto ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 5.4 dell’Accordo tra le parti; (iv) in ogni caso, la violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede nell’esecuzione dell’Accordo. 1.2 Condannare Opera e Opera Investimenti SpA, rispettivamente per quanto di competenza di ciascuna: (i) ad assolvere agli obblighi posti a loro carico dall’Accordo e, per l’effetto, per quanto rispettivamente di competenza: (a) a prestare la dovuta collaborazione per la determinazione del Prezzo Base Good Leaver, mediante la nomina/riconoscimento della nomina dell’Esperto e compiendo quanto necessario affinché l’esperto possa giungere alla sua determinazione del Prezzo Base Good Leaver, fornendo documenti ed accesso e sopportandone le spese secondo quanto previsto dall’Accordo, fissando una penale di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo; (b) a compiere tutto quanto necessario per perfezionare la cessione delle azioni di Opera Investimenti Spa di cui è titolare l’Attore in favore di Opera, con efficacia nei confronti della società e dei terzi fissando una penale di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo; (c) a pagare all’attore il prezzo delle azioni così come sarà determinato ai sensi delle domande che precedono; (ii) al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte dell’Attore, per effetto della violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede nell’esecuzione dell’Accordo, e per la perdita di chance in relazione al futuro incremento di valore e/o alla futura vendita delle azioni danni che si quantificano sin d’ora in Euro 400.000,00 o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, con liquidazione anche in via equitativa. 1.3 Rigettare la domanda di parti convenute diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento di carenza di legittimazione passiva di Opera Investimenti, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti; 1.4 Rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in atti e che parte attrice ha ulteriormente argomentato nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. 2) In via istruttoria: 2.1) Ammettersi, l’ammissione delle prove per interpello dei legali rappresentanti delle convenute Opera SGR S.p.A. e Opera Investimenti S.p.A. nonché per testi come capitolate nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. depositata dal signor Ambroso in data 4 giugno 2014 con i testi ivi indicati; 2.2) Dato atto della contestazione di parte attrice delle risultanze della CTU, e richiamate in tal senso le osservazioni tutte di cui alle memorie presentate dal Consulente di parte attrice Dott. Roberto Dominici 23.01.2015, 09.02.2015 e 11.05.2015, disporre supplemento di CTU volto, inter alia, a verificare e quantificare i) l’impatto sui costi e sulla svalutazione crediti dell’operazione straordinaria di chiusura di EMU USA, ii) a verificare se vi siano ulteriori elementi avente carattere straordinario o non ricorrente, anche con riferimento al distributore greco di EMU Group S.p.a., che abbiamo concorso a 2 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 determinare l’importo della svalutazione crediti del bilancio al 31.12.2011 di EMU Group S.p.a., iii) a rideterminare lo scostamento tra l’EBITDA 2011 previsionale e quello consuntivo alla luce dei nuovi accertamenti effettuati, iv) a rideterminare l’EBITDA consuntivo 2011 escludendo dal conteggio l’importo relativo ai canoni di locazione. 2.3) Dichiarare la decadenza dalle istanze istruttorie delle convenute Opera SGR S.p.A. e Opera Investimenti S.p.A., o in subordine respingerle, per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. depositata dal signor Ambroso in data 23 giugno 2014; 3) In ogni caso - con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. Per le convenute: Piaccia all'onorevole Tribunale, respinta ogni contraria domanda anche istruttoria, eccezione e deduzione, giudicare come segue: In via preliminare: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Opera Investimenti S.p.A.; Nel merito: 2) respingere integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto; In ogni caso: 3) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono; 4) con vittoria di spese e onorari, ivi compreso il compenso del CTU. PREMESSO A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi; che tale canone è stato ulteriormente sottolineato, per il processo civile telematico, dalla recente disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all’art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”; che inoltre, nello scrutinio dei diversi capi della domanda attorea e delle eccezioni delle convenute, ci si atterrà al principio processuale della "ragione più liquida" recentemente 3 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la causa può essere decisa subordinata anche se logicamente senza necessità di esaminare previamente le altre, sostituendo -nella prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.- il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare codificato all'art. 276 c.p.c.;1 OSSERVA B. La presente causa attiene all'esecuzione dell'Accordo di Investimento a Patto Parasociale concluso da tutte e tre le parti in causa (nonché da Giorgio COMODI) il 30/7/2010. B).1 Non è qui luogo riepilogare i termini del complesso contratto, munito di cinque allegati e addizionato il 9/12/2010 di un patto abrogante le clausole relative ad una 'seconda fase esecutiva' dell'Accordo iniziale e modificativo della composizione della società veicolo creata da OPERA SGR S.p.A. (la c.d. NewCo, oggi OPERA INVESTIMENTI S.p.A.2), anche perché essi -ben noti alle parti e frutto di un'attenta e tecnicamente qualificata negoziazione e redazione- non sono fra loro controversi. Basterà quindi rimandare per il loro contenuto ai documenti n. 1 di parte attrice e nn. 1 - 4 di parte convenuta, nonché alle pagine 2 - 6 e 3 - 5 dei rispettivi atti introduttivi, limitandosi di qui evidenziare: i. che l'Accordo regolava fra l'altro l'assetto proprietario, le regole di trasferimento delle azioni, i diritti delle parti relativamente alla nomina degli organi sociali e più in generale l'amministrazione della società target EMU GROUP S.p.A. (di cui AMBROSO e COMODI erano i manager nonché soci, insieme ai membri della famiglia BISCARINI, per il tramite della COACH ITALY s.r.l.), attiva nel settore dell'arredamento da esterni anche a livello internazionale (in particolare, attraverso la controllata statunitense EMU USA Inc.); 1 Così, da ultimo e seguendo l'insegnamento di Cass. SS.UU. Sent. n. 9936 dell'8/5/2014 (Rv. 630490), Cass. Sez. 6 - L, Sent. n. 12002 del 28/5/2014 (Rv. 631058). 2 D'innanzi, per brevità, la prima sarà indicata come OSgr, e la seconda come OI. 4 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 ii. che all'AMBROSO e al COMODI, i quali sarebbero divenuti (e in effetti tuttora sono) soci della NewCo (oggi, la OI convenuta) a seguito del reinvestimento di stata garantita la permanenza quali amministratori di EMU stessa (rispettivamente per l'area affari e per l'area gestione) con un congruo compenso prefissato; iii. che le parti si erano poi reciprocamente concesse, in relazione alle partecipazioni in Newco dei due manager, un'opzione reciproca di acquisto / vendita i cui termini economici erano antiteticamente condizionati dalla qualifica contrattuale che l'AMBROSO (e il COMODI) avrebbero assunto di Bad Leaver o Good Leaver; iv. che per quanto qui occupa, il manager sarebbe stato considerato Bad Leaver "in caso di (...) revoca o modifica sostanziale in diminuzione degli Incarichi Operativi nell'ipotesi di Mancata Performance", vale a dire -fra l'altro- di risultati di gestione che avessero registrato uno scostamento negativo di oltre il 20% rispetto all'EBIDTA contrattualmente pattuito e allegato, con il Business Plan, ai documenti 1.2 (b) e 3.9 dell'Accordo3 (clausola 5.1); v. che la Mancata Performance avrebbe inoltre comportato l'impegno delle parti, "nel miglior interesse di NewCo e di EMU", a rivedere in buona fede le regole di governance oggetto del patto parasociale, gli incarichi operativi attribuiti all'AMBROSO (e al COMODI) e il relativo emolumento (clausola 4.5). B).2 E proprio in ordine all'avveramento di una situazione contrattuale di Mancata Performance e quindi, a catena, di attribuzione all'AMBROSO della qualifica contrattuale di Bad Leaver ovvero al contrario del suo diritto ad esercitare l'opzione contrattuale di vendita delle sue azioni in NewCo quale Good Leaver che si è incardinata, - prima stragiudizialmente, 3 EBITDA è un impronunciabile acronimo anglosassone che designa l'indicatore di redditività rappresentato dalla differenza fra ricavi e costi di natura ordinaria prima degli interessi passivi, imposte e ammortamenti su beni (im)materiali. Nella specie, le parti stesse avevano in particolare stabilito cosa dovesse o meno essere ricompreso nelle voci utilizzate per individuarlo. 5 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 quanto ricavato pro quota dalla cessione delle azioni di EMU GROUP S.p.A., era Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 con l'invio all'attore e al COMODI il 7/5/2012, da parte delle convenute, di una denunzia di Mancata Performance e relativa riserva di "ogni diritto in proposito" previsto in detto paragrafo 4.5 dell'Accordo"4 con il successivo carteggio recante la contestazione della Mancata Performance da parte dei manager (18/5, 5/6, 25/7/2012) e le relative risposta in data 28/5 e 9/7/2012 delle convenute5, con l'epilogo della revoca delle deleghe già in capo all'AMBROSO nel c.d.a. di EMU GROUP S.p.A. del 5/9/2012 e nella non conferma dell'attore nella carica di consigliere nell'assemblea del 18/9/2012, cui era seguita il 26/9/2012 diffida dell'AMBROSO recante contestazione della revoca ed esercizio dell'opzione quale Good Leaver e l'immediata replica delle convenute in data 4/10/20126; - e quindi in questa sede giudiziale, ove l'AMBROSO ha chiesto, nei confronti di entrambe le convenute l'accertamento dell'insussistenza della Mancata Performance contestatagli e del suo conseguente diritto ad esercitare quale Good Leaver il diritto di opzione di cui all'art. 5.2 dell'Accordo, e nei confronti di OSgr la condanna a prestare la dovuta collaborazione per l'esercizio dell'opzione contrattuale di vendita, a pagare il relativo prezzo e "al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi (...) per effetto della violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede nell'esecuzione dell'Accordo e per 4 Cfr. doc. 8 att. Cfr. loc. ult. cit.; si noti come nella loro del 28/5/2012, le convenute -che nel consiglio di amministrazione e nell'assemblea del 7/5/2012 avevano riconfermato in carica e nelle rispettive deleghe l'AMBROSO e il COMODI- confermassero espressamente la loro "intenzione di valutare in buona fede nei prossimi mesi la miglior soluzione possibile per la gestione di EMU GROUP nell'interesse primario della stessa, come previsto in detto paragrafo 4.5 dell'Accordo". 6 Cfr. doc. 6-7 e 9 att. nonché 5 conv. 5 6 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 nonché preannuncio di valutazione della situazione "anche insieme a Voi come Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 la perdita di chance in relazione al futuro incremento di valore e/o alla futura vendita delle azioni", dipendente di EMU GROUP in capo all'attore. C. Entrambe le convenute si sono costituite, ribadendo nel merito -previa eccezione di carenza di legittimazione da parte di OI- le tesi già sostenute in via stragiudiziale e chiedendo l'integrale rigetto di ogni domanda. D. L'attore ha reagito all'eccezione di OI modificando, nella propria memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. del 5/5/2014 le domande: - nel senso di aggiungere un capo di accertamento relativo alla "violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede nell'esecuzione dell'Accordo" - (peraltro, va subito detto, ad esplicitazione di quanto l'AMBROSO aveva già dedotto in tal senso ai paragrafi 22. e 23. della citazione), - e coinvolgendo "per quanto di competenza" anche OI nei capi di condanna; modificazione in ordine alla quale le convenute, e segnatamente OI, hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio. E. In corso di causa è stato designato -sul quesito che si riporta in nota7- un ausiliare tecnico nella persona del dr. Andrea VESTITA, che ha depositato il 21/5/2014 un'ampia e motivata relazione di consulenza concludendo nel senso dell'avveramento della 7 “Il consulente dell’ufficio, (...) effettuato ogni più opportuno accertamento anche sulla contabilità della EMU GROUP S.p.A. (invitando al proposito le parti, e segnatamente le convenute, a consentirne al consulente del giudice -con vincolo di massima riservatezza- il più ampio accesso consultazione e copia), e visto l'Accordo di investimento e patto parasociale del 30/7/2010 di cui al doc. 1 di entrambe le parti, con particolare riguardo alle clausole 4.5. e 5.1/2 di questo nonché agli allegati 1.2 (b), 1.2 (a) e 3.9 dell'Accordo stesso, 1) esprima la propria motivata opinione in merito alla circostanza se si sia verificata o meno una Mancata Performance ai sensi di contratto nei termini comunicati da OPERA SGR S.p.A. & OPERA INVESTIMENTI S.p.A. a Roberto AMBROSO con nota del 7/5/2012 e quindi di scostamento o meno in minus dell'EBITDA per l'esercizio 2011 di oltre il 20% rispetto al Business Plan allegato al contratto, con particolare riguardo 2) alle questioni, specificamente dibattute fra le parti, di cui al paragrafo 21 della citazione ed alla relazione del dr. DOMINICI ivi richiamata, 3) e facendo applicazione nell'evasione del quesito alla terminologia ed alle pattuizioni dell'Accordo del 30/7/2010 nonché, ove queste non dispongano o risultino non dirimenti, ai principi contabili dell'O.I.C. ed alla miglior letteratura e pratica del settore; 4) riferisca in ogni caso ogni circostanza ritenuta utile alla decisione sul punto, adoperandosi per l’individuazione fra le parti di possibili ipotesi transattive”. 7 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 rimesso invece a separata sede contenziosa ogni profilo inerente la posizione di Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 Mancata Performance a causa di uno "scostamento percentuale negativo fra l'EBIDTA 2011 previsionale da Business Plan e quello consuntivo pari a - 23,65%". condurre le parti ad una transazione non hanno avuto esito. Infine la causa, sulle conclusioni precisate in epigrafe, è pervenuta il 29/9/2015 al Collegio per la decisione. G. Vanno preliminarmente scrutinate le eccezione pregiudiziali in rito sollevate dalle convenute. G).1 Dev'essere anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da OI. Come s'è visto sopra essa, in qualità di emanazione di OSgr e di controllante totalitaria di EMU GROUP S.p.A., ha costantemente interloquito nella fase stragiudiziale della controversia con l'AMBROSO (ed il COMODI), denunciando la Mancata Performance e replicando alle contestazioni dell'attore8. Inoltre, la domanda dell'AMBROSO contiene un capo attuativo dell'opzione di vendita a OSgr delle azioni detenute dall'attore in OI. Quanto basta per ritenere la piena legittimazione di quest'ultima a sentir pronunciare anche nel suo contraddittorio in ordine alle domande dell'AMBROSO; sulle quali peraltro, costituendosi significativamente con posizione assolutamente unitaria a quella della controllante OSgr, ha puntigliosamente interloquito per tutto il corso del giudizio. G).2 Sono invece effettivamente nuove, nella misura in cui si rivolgono soltanto in quella sede e per la prima volta anche ad OI, le domande di condanna proposte dall'attore nei confronti di detta convenuta al punto 1.2 delle conclusioni formulate nella sua memoria del 5/5/2014; anche alla luce del fatto che l'obbligo di acquisto delle azioni di OI che costituente il pendant dell'opzione put contrattualmente concessa all'AMBROSO, incombe(va) contrattualmente soltanto su OSgr. 8 Cfr. i documenti citati alle superiori note 4 e 5. 8 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 I reiterati tentativi del giudice istruttore prima e del consulente dell'Ufficio poi di Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 In quanto tali, esse vanno dichiarate inammissibili e non saranno oggetto di disamina da parte del Tribunale. deduzioni ritualmente svolte nei termini assertori di legge senza possibilità di dare ingresso agli 'aggiustamenti' assertori che, in merito, l'AMBROSO ha introdotto soltanto in comparsa conclusionale. H).1 Secondo l'attore, in sintesi e come da citazione, il dato di partenza dell'EBITDA previsionale concordato e allegato all'Accordo del 30/7/2010sarebbe intangibile; mentre è sul calcolo dell'EBITDA consuntivo che si dovrebbe intervenire, aggiungendovi -una volta rinunciata la gestione diretta a mezzo leasing finanziario dell'immobile ove EMU GROUP svolgeva la produzione- la componente negativa di reddito costituita dai canoni di locazione pari ad € 670.000,00. Inoltre, l'EBIDTA 2011 andrebbe aumentato dei costi straordinari connessi alla chiusura nel corso del 2011 della controllata americana, quantificati (sulla scorta della relazione del dr. Roberto DOMINICI allegata alla citazione9) in ulteriori € 188.000,00. H).2 Secondo le convenute, inoltre ed invece, l'EBITDA consuntivo 2011 andrebbe ulteriormente corretto -rispetto a qanto da esse stesse proposto ante causamdetraendovi in applicazione dei criteri indicati nell'Allegato 1.2. (b) dell'Accordo (voce B 10.d) la svalutazione crediti per € 360.800,00 risultante dal bilancio della EMU GROUP S.p.A. per il 201110. H).3 Tali assunti hanno in causa un valore dirimente. Premesso che la richiesta di correzione effettuata dalla convenuta di cui s'è appena detto è corretta e conforme ai canoni contrattuali dei determinazione dell'EBIDTA, trattandosi -come efficacemente dimostrato dal consulente del Tribunale11- di posta non confondibile con gli accantonamenti non monetari di cui alle voci B)12 e B)13 della griglia legale del Conto economico ma, per l'appunto, di svalutazione dei crediti 9 Cfr. doc. 11 att. Cfr. pag. 13 della comparsa di risposta. 11 Alla pag. 22 - 23 della relazione del 22/5/2015. 10 9 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 H. I termini fondamentali della controversia appaiono chiari, e vanno circoscritti alle Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 dell'attivo circolante ricompresi per l'appunto, con le disponibilità liquide, alla voce B) 10 d), ne consegue che anche a voler accogliere integralmente -con tale doverosa le tesi dell'attore, ne deriverebbe comunque uno scostamento negativo dell'EBIDTA 2011 consuntivato rispetto a quello concordemente inserito nel Business Plan di contratto superiore al 20%. In proposito, basterà qui richiamare le considerazioni e i conteggi riportati dal dr. VESTITA alle pagine 28 - 29 della relazione citata: "In realtà, anche l’accoglimento della tesi di parte attrice non consentirebbe all’EBITDA consuntivo 2011 di trovarsi al di sopra dell’80% di quello previsionale. Difatti, anche volendo applicare acriticamente le variazioni proposte da parte attrice, avremmo quanto segue € 5.367.000 - EBITDA da Business Plan - l’EBITDA consuntivo rettificato: EBITDA consuntivo originario € 3.689.376 Rettifica per canoni locazione immobiliare netti da ICI € 670.000 Rettifica per canoni leasing beni strumentali diversi da imm.li € 69.733 € Rettifica per svalutazione magazzino Rettifica per accantonamento a fondo svalutazione crediti - € 187.881 360.800 € 4.256.190 EBITDA consuntivo rettificato - Differenza fra EBITDA da Business Plan e consuntivo: € 5.367.000 EBITDA Business Plan rettificato EBITDA consuntivo rettificato - Differenza EBITDA Business Plan / consuntivo € 4.256.190 € 1.110.810 - Scostamento negativo percentuale fra EBITDA da Business Plan e consuntivo: - € 1.110.810 / 5.367.000 x 100 = - 20,70%". Inoltre, neppure vi "sarebbero differenze sostanziali anche ove la rettifica di € 670.000 venisse suddivisa in € 750.000 per canoni di locazione (in aumento dell’EBITDA 10 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 correzione- Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 consuntivo) ed € 80.000 per ICI (in aumento dell’EBITDA previsionale): anche in questo caso lo scostamento negativo percentuale si attesterebbe a -20,39%. punto, non andrebbe effettuata alcuna rettifica relativamente ai canoni di leasing dei beni strumentali diversi dagli immobili, causando così un ulteriore diminuzione di € 69.733 dell’EBITDA consuntivo e portando lo scostamento negativo percentuale al 22% circa. Ne consegue che anche l’accoglimento delle tesi di parte attrice manterrebbe la determinazione di una mancata performance" Ne deriva, con effetto assorbente di ogni altra considerazione, che si è in ogni caso verificata una Mancata Performance ai sensi e per gli effetti dell'Accordo del 30/7/2010; e che Roberto AMBROSO, revocato dalle deleghe e dalla carica amministrativa in EMU GROUP S.p.A. per tale ragione, è ai sensi delle clausole contrattuali citate sopra Bad Leaver. Sicché tutte le domande, di accertamento e condanna fondate sul presupposto contrario, debbono essere rigettate. I. Miglior sorte non può avere la domanda risarcitoria che l'AMBROSO ha svolto sul fondamento della presunta violazione da parte delle convenute, e segnatamente di OSgr, del loro obbligo di eseguire l'Accordo secondo buona fede, con particolare riguardo all'obbligo di leale cooperazione previsto, proprio per il caso di Mancata Performance , dalla clausola contrattuale 4.5. Lo scambio di corrispondenza avvenuto sin dal maggio del 2012 attesta infatti che OSgr (e con essa OI), parallelamente alla (corretta) denuncia di avveramento della Mancata Performance, non solo confermarono inizialmente l'attore in tutte le sue cariche e deleghe; ma dichiararono altresì a più riprese la propria intenzione di rispettare il dettato della clausola qui invocata dall'AMBROSO12. 12 Cfr. supra nel testo al par. B).2, nonché le note 4 e 5. 11 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Bisogna poi considerare che, ove si dovessero accogliere le tesi di parte attrice sul Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 Fu piuttosto proprio l'assoluta mancanza di disponibilità da parte dell'AMBROSO a riconoscere l'evidenza dell'evento contrattuale a lui sfavorevole a impedire ogni causa, di due prospettazioni inconciliabili, assumendo al tempo stesso di non essere Bad leaver ma di aver ciò nonostante diritto ad ottenere dalla controparte la cooperazione di cui alla menzionata clausola 4.5. E' proprio tale contraddizione, e quindi la condotta stessa dell'AMBROSO (in ciò non seguito, alla fine, dal COMODI) ad aver portato le parti, nel volgere dei quattro mesi e mezzo che seguirono la denuncia di Mancata Performance, ad una situazione di stallo pregiudizievole per la stessa società amministrata e quindi non più sostenibile: alla luce della quale le successive revoche e sinanco la mancata conferma dell'AMBROSO quale consigliere di EMU GROUP (del resto, esplicitamente non esclusa proprio dal tenore letterale della clausola 51.1 ultimo alinea (c) dell'Accordo) non possono ritenersi aver integrato una condotta abusiva o scorretta da parte delle odierne convenute. Anche tale residuale capo della domanda attorea va pertanto rigettato. L. Le spese di lite seguono la soccombenza. Roberto AMBROSO dovrà pertanto rifonderle ad entrambe le convenute, in solidarietà attiva fra di loro ed in applicazione ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 medio tempore pubblicato in G.U., nella congrua misura di € 16.012,38 (di cui € 12,38 per le anticipazioni esenti); oltre su €16.000,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%, a quello del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a. alle vigenti aliquote di legge. Ad integrale carico dell'AMBROSO va poi addossato il compenso liquidato in istruttoria al c.t.U., con il correlativo ed automatico diritto delle società convenute a ripetere dall'attore quanto eventualmente anticipato a tale titolo in corso di causa. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Roberto 12 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 negoziazione sul punto: con il che egli si è reso di fatto portatore, prima e durante la Sentenza n. 11599/2015 pubbl. il 15/10/2015 RG n. 29240/2013 AMBROSO nei confronti di OPERA SGR S.p.A. quale gestore del fondo mobiliare chiuso "Opera Italia" nonché di OPERA INVESTIMENTI S.p.A. con citazione 1. dichiara inammissibili le domande di condanna proposte da Roberto AMBROSO nei confronti di OPERA INVESTIMENTI S.p.A. al punto 1.2 delle conclusioni formulate nella sua memoria del 5/5/2014; 2. rigetta nel resto le domande tutte proposte dall'attore nei confronti sia di OPERA SGR S.p.A che di OPERA INVESTIMENTI S.p.A.; 3. condanna Roberto AMBROSO a rimborsare ad OPERA SGR S.p.A ed a OPERA INVESTIMENTI S.p.A. le spese di lite, che liquida in complessivi € 16.012,38, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge; 4. pone infine le spese di consulenza tecnica d'ufficio a definitivo carico integrale di Roberto AMBROSO. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell' 8 ottobre 2015 il Presidente dr.ssa Elena Riva Crugnola il giudice estensore dr. Guido Vannicelli 13 http://bit.ly/1RHk1rk Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 notificata il 15/4/2013, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,