apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 7273/2015 pubbl. il 12/06/2015 RG n. 79904/2013 N. R.G. 79904/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello dott. Alessandra Dal Moro dott. Guido vannicelli Presidente Relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79904/2013 promossa da: ARO TUBI TRAFILERIE SPA (C.F. 00717720155), con il patrocinio dell’avv. BOSSI BARBARA (BSSBBR56T60B639Y) VIA MALCHI, 9 22063 CANTU’; ,elettivamente domiciliato in presso il difensore ATTOREopponente contro LUDOVICO MELIDONIS (C.F. MLDLVC66M25F205G), con il patrocinio dell’avv. ANTIVALLE ELENA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI VIMODRONE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. ANTIVALLE ELENA CONVENUTOopposto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni nei seguenti termini: PARTE ATTRICE: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: preso atto che il credito azionato monitoriamente è estraneo alle materie di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 168/2003 così come modificato dal D.L. 24.1.2012, e che lo stesso è soggetto al rito del lavoro ed alla competenza per materia del Giudice del Lavoro ex art. 409 c.1 cpc n. 3, nel caso di specie del Tribunale di Como-sez. Lavoro, dichiarare l’incompetenza dell’Ufficio che ha emesso il decreto ingiuntivo qui opposto n. 35586/2013 Giudice Dott. Guido Vannicelli, e per l’effetto dichiarare pagina http://bit.ly/1NCBv4s 1 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 sezione specializzata in materia di impresa Sentenza n. 7273/2015 pubbl. il 12/06/2015 RG n. 79904/2013 PARTE CONVENUTA: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: - rigettare l’istanza di sospensione della provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, formulata dall’attrice in opposizione, con tutte le declaratorie del caso. In via principale: - rigettare, siccome inammissibili e/o, comunque, infondate, in diritto e nel merito, per i motivi esposti in narrativa, le domande tutte formulate dell’attrice in opposizione e, per l’effetto, - confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 35586/2013. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto n. 35586/2013, dovesse essere, per qualsiasi ragione, anche solo in parte revocato, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il diritto dell’esponente di ricevere, da parte della Società Aro Tubi Trafilerie S.p.A. – oggi in liquidazione, l’importo di Euro 37.500,00, dedotte e versate le ritenute di legge, oltre interessi di legge, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 2.08.2013 e sino alla data del saldo effettivo, ovvero la diversa, maggiore e/o minore somma che Cod. Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia e, per l’effetto condannare la Società Aro Tubi Trafilerie S.p.A. – oggi in liquidazione, al relativo pagamento. -In via di mero subordine: per tutte le ragioni di cui alla premessa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rideterminare e ridurre il credito azionato nella misura di quello che sarà ritenuto equo e di giustizia; In ogni caso: con vittoria di competenze di causa oltre a IVA , CPA e spese generali come per legge; pagina http://bit.ly/1NCBv4s 2 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 la nullità, invalidità, la revoca dello stesso, con vittoria di competenze di causa oltre IVA e CPA e spese generali come per legge; in via preliminare: in ogni caso, alla luce di quanto esposto ed eccepito, sospendere ai sensi e per il disposto dell’art. 649 cpc l’esecuzione provvisoria del decreto, concessa ai sensi dell’art. 642 cpc; Nel merito: Accertato e dichiarato, per le ragioni di cui alla premessa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che il credito azionato non è né liquido né esigibile, per le dichiarazioni di rinuncia di cui al verbale assembleare del 23.12.2011, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 35586/13 Giudice Dott. Guido Vannicelli; Accertata e dichiarata, per le ragioni di cui alla premessa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l’inesistenza e/o inesigibilità del credito azionato, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 35586/13 Giudice Dott. Guido Vannicelli; Sentenza n. 7273/2015 pubbl. il 12/06/2015 RG n. 79904/2013 Concisa esposizione dei motivi della decisione In fatto risulta pacificamente che l’odierno attore aveva assunto l’incarico di amministratore poi oggetto di revoca con delibera assembleare 7.7.11 (di conferma di incarico già ricoperto); in data 18.7.11 il CdA provvedeva alla distribuzione degli incarichi fra i diversi membri e a fissare i relativi emolumenti, poi autonomamente ridotti con successiva delibera 23.12.11 del medesimo organo a fronte di difficoltà economiche evidenziate. Risulta altresì pacifico che tali emolumenti sono stati sempre versati; in relazione ai tre mesi in questione (come detto precedenti la revoca assembleare) risultano invece (pacificamente) emessi i cedolini paga ma non versate le corrispondenti somme. In tale contesto l’opponente ha eccepito in via preliminare una asserita incompetenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto opposto in ragione di una rivendicata competenza esclusiva del “giudice del lavoro” – ma in simili termini l’eccezione appare manifestamente infondata: al riguardo, a prescindere dalla ben diversa questione di una eventuale applicabilità alla controversia in esame del rito del lavoro (questione neppure sollevata e comunque di per sé irrilevante ai fini del presente giudizio), pare infatti sufficiente richiamare il costante orientamento della S.C. secondo cui “a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra la suddette sezioni non implica l'insorgenza di una questione di competenza ma, esclusivamente, di rito, riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio” (v da ultimo Cass 8905/15). Nel merito l’opposizione si fonda su una pretesa rinuncia dell’odierno convenuto opposto (ovvero su un asserito impegno vincolante a rinunciare) agli emolumenti in parola in tesi assunto da tutti quanti i membri del CdA (e dunque anche dall’odierno convenuto opposto) in occasione della sopra menzionata seduta consiliare del 23.12.11 a fronte dell’emergere di gravi (e non controverse) difficoltà finanziarie della società. Al riguardo pare agevole tuttavia rilevare dalla lettura del relativo verbale che nell’occasione, proprio a fronte delle difficoltà in parola, l’unica delibera formalmente assunta dal Consiglio (su proposta del Presidente Melidonis) era stata quella di una riduzione del 10% dei compensi precedentemente fissati; per il resto i consiglieri si erano limitati a manifestare la propria disponibilità “davanti a determinati risultati, a ridiscutere una eventuale riduzione o sacrifici che dovessero essere necessari” – senza tuttavia che alcuna successiva “discussione” risulti poi intervenuta sul punto: si deve pertanto tranquillamente escludere che nel corso della seduta consiliare in oggetto sia stata assunta alcuna delibera o impegno vincolante alla rinuncia a tutti o parte gli emolumenti fissati con la precedente delibera consiliare 18.7.11 come modificata con successiva delibera 23.12.11. In sede di memoria conclusionale l’opponente ha poi (per la prima volta) contestato una asserita inopponibilità alla società della delibera 18.7.11 di determinazione degli emolumenti dei consiglieri in quanto assunta da un CdA di cui lo steso Melidonis faceva parte: l’assunto è chiaramente infondato in diritto una volta riconosciuta in via generale la competenza del Consiglio (quale organo proprio della società) a fissare gli emolumenti relativi all’esercizio di funzioni delegate (salvo naturalmente i pagina http://bit.ly/1NCBv4s 3 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 La controversia attiene al mancato pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità aprile-giugno 2013 da parte della società odierna opponente nei confronti del (cessato) Pres CdA e AD Melidonis, revocato dall’incarico di amministratore con delibera 1.7.13. Nella specie – pare il caso di sottolineare immediatamente - non si discute della sussistenza o meno di una eventuale “giusta causa” di revoca né di eventuali inadempimenti dell’odierno convenuto opposto rispetto a doveri inerenti la carica ma solo del (mancato) pagamento delle retribuzioni relative all’ultimo periodo della carica. Sentenza n. 7273/2015 pubbl. il 12/06/2015 RG n. 79904/2013 legittimi poteri di controllo dell’assemblea), ma prima ancora si deve necessariamente prendere atto della manifesta tardività della relativa contestazione. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l’opposizione in esame e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n 35586/13 nr 66960/13 emesso dal Tribunale di Milano in data 30.9.13; condanna l’opponente ARO TUBI TRAFILERIA spa alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto opposto Ludovico Melidonis che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi oltre 15 spese forfettarie, iva e cpa; condanna altresì l’attore opponente al pagamento di ulteriore somma di euro 6.000,00 in favore del convenuto opposto Luca Melidonis ex art 96 comma 3° cpc così deciso in Milano, 4.6.15 Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello pagina http://bit.ly/1NCBv4s 4 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Alla stregua di tali considerazioni ritiene dunque il Collegio di dover sen’altro rigettare l’opposizione in esame, con conseguente condanna dell’opponente alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto opposto, liquidate come da dispositivo. In tale contesto la palese infondatezza della eccezione preliminare sollevata (incurante di un orientamento giurisprudenziale assolutamente costante) e l’assoluta incongruenza delle motivazioni di merito indicate a sostegno impongono altresì, a parere del Collegio, la condanna dell’opponente al pagamento di ulteriore somma di denaro in favore dell’opposto ex art 96 comma 3 cpc, somma che pare equo determinare in misura corrispondente a quella liquidata per spese di lite.