apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 7273/2015 pubbl. il 12/06/2015
RG n. 79904/2013
N. R.G. 79904/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Alessandra Dal Moro
dott. Guido vannicelli
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79904/2013 promossa da:
ARO TUBI TRAFILERIE SPA (C.F. 00717720155), con il patrocinio dell’avv. BOSSI BARBARA
(BSSBBR56T60B639Y) VIA MALCHI, 9 22063 CANTU’; ,elettivamente domiciliato in presso il
difensore
ATTOREopponente
contro
LUDOVICO MELIDONIS (C.F. MLDLVC66M25F205G), con il patrocinio dell’avv. ANTIVALLE
ELENA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI VIMODRONE, 2 20122
MILANO presso il difensore avv. ANTIVALLE ELENA
CONVENUTOopposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni
nei seguenti termini:
PARTE ATTRICE:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
in via preliminare: preso atto che il credito azionato monitoriamente è estraneo alle materie di cui
all’art. 3 D.Lgs. n. 168/2003 così come modificato dal D.L. 24.1.2012, e che lo stesso è soggetto al rito
del lavoro ed alla competenza per materia del Giudice del Lavoro ex art. 409 c.1 cpc n. 3, nel caso di
specie del Tribunale di Como-sez. Lavoro, dichiarare l’incompetenza dell’Ufficio che ha emesso il
decreto ingiuntivo qui opposto n. 35586/2013 Giudice Dott. Guido Vannicelli, e per l’effetto dichiarare
pagina
http://bit.ly/1NCBv4s
1 di 4
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
sezione specializzata in materia di impresa
Sentenza n. 7273/2015 pubbl. il 12/06/2015
RG n. 79904/2013
PARTE CONVENUTA:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- rigettare l’istanza di sospensione della provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, formulata
dall’attrice in opposizione, con tutte le declaratorie del caso.
In via principale:
- rigettare, siccome inammissibili e/o, comunque, infondate, in diritto e nel merito, per i motivi
esposti in narrativa, le domande tutte formulate dell’attrice in opposizione e, per l’effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 35586/2013.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto n.
35586/2013, dovesse essere, per qualsiasi ragione, anche solo in parte revocato, accertare e dichiarare,
per i motivi esposti in narrativa, il diritto dell’esponente di ricevere, da parte della Società Aro Tubi
Trafilerie S.p.A. – oggi in liquidazione, l’importo di Euro 37.500,00, dedotte e versate le ritenute di
legge, oltre interessi di legge, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 2.08.2013 e sino alla data
del saldo effettivo, ovvero la diversa, maggiore e/o minore somma che Cod. Ill.mo Tribunale dovesse
ritenere di giustizia e, per l’effetto condannare la Società Aro Tubi Trafilerie S.p.A. – oggi in
liquidazione, al relativo pagamento.
-In via di mero subordine: per tutte le ragioni di cui alla premessa dell’atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo, rideterminare e ridurre il credito azionato nella misura di quello che
sarà ritenuto equo e di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di competenze di causa oltre a IVA , CPA e spese generali come per legge;
pagina
http://bit.ly/1NCBv4s
2 di 4
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
la nullità, invalidità, la revoca dello stesso, con vittoria di competenze di causa oltre IVA e CPA e
spese generali come per legge;
in via preliminare: in ogni caso, alla luce di quanto esposto ed eccepito, sospendere ai sensi e per il
disposto dell’art. 649 cpc l’esecuzione provvisoria del decreto, concessa ai sensi dell’art. 642 cpc;
Nel merito: Accertato e dichiarato, per le ragioni di cui alla premessa dell’atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo, che il credito azionato non è né liquido né esigibile, per le
dichiarazioni di rinuncia di cui al verbale assembleare del 23.12.2011, dichiarare nullo, annullare e/o
revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 35586/13 Giudice Dott. Guido Vannicelli;
Accertata e dichiarata, per le ragioni di cui alla premessa dell’atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo, l’inesistenza e/o inesigibilità del credito azionato, revocare e/o annullare il decreto
ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 35586/13 Giudice Dott. Guido Vannicelli;
Sentenza n. 7273/2015 pubbl. il 12/06/2015
RG n. 79904/2013
Concisa esposizione dei motivi della decisione
In fatto risulta pacificamente che l’odierno attore aveva assunto l’incarico di amministratore poi
oggetto di revoca con delibera assembleare 7.7.11 (di conferma di incarico già ricoperto); in data
18.7.11 il CdA provvedeva alla distribuzione degli incarichi fra i diversi membri e a fissare i relativi
emolumenti, poi autonomamente ridotti con successiva delibera 23.12.11 del medesimo organo a fronte
di difficoltà economiche evidenziate.
Risulta altresì pacifico che tali emolumenti sono stati sempre versati; in relazione ai tre mesi in
questione (come detto precedenti la revoca assembleare) risultano invece (pacificamente) emessi i
cedolini paga ma non versate le corrispondenti somme.
In tale contesto l’opponente ha eccepito in via preliminare una asserita incompetenza funzionale del
giudice che ha emesso il decreto opposto in ragione di una rivendicata competenza esclusiva del
“giudice del lavoro” – ma in simili termini l’eccezione appare manifestamente infondata: al riguardo, a
prescindere dalla ben diversa questione di una eventuale applicabilità alla controversia in esame del rito
del lavoro (questione neppure sollevata e comunque di per sé irrilevante ai fini del presente giudizio),
pare infatti sufficiente richiamare il costante orientamento della S.C. secondo cui “a seguito
dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra la suddette sezioni non
implica l'insorgenza di una questione di competenza ma, esclusivamente, di rito, riguardando la
distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio” (v da ultimo Cass 8905/15).
Nel merito l’opposizione si fonda su una pretesa rinuncia dell’odierno convenuto opposto (ovvero su
un asserito impegno vincolante a rinunciare) agli emolumenti in parola in tesi assunto da tutti quanti i
membri del CdA (e dunque anche dall’odierno convenuto opposto) in occasione della sopra
menzionata seduta consiliare del 23.12.11 a fronte dell’emergere di gravi (e non controverse) difficoltà
finanziarie della società.
Al riguardo pare agevole tuttavia rilevare dalla lettura del relativo verbale che nell’occasione, proprio a
fronte delle difficoltà in parola, l’unica delibera formalmente assunta dal Consiglio (su proposta del
Presidente Melidonis) era stata quella di una riduzione del 10% dei compensi precedentemente fissati;
per il resto i consiglieri si erano limitati a manifestare la propria disponibilità “davanti a determinati
risultati, a ridiscutere una eventuale riduzione o sacrifici che dovessero essere necessari” – senza
tuttavia che alcuna successiva “discussione” risulti poi intervenuta sul punto: si deve pertanto
tranquillamente escludere che nel corso della seduta consiliare in oggetto sia stata assunta alcuna
delibera o impegno vincolante alla rinuncia a tutti o parte gli emolumenti fissati con la precedente
delibera consiliare 18.7.11 come modificata con successiva delibera 23.12.11.
In sede di memoria conclusionale l’opponente ha poi (per la prima volta) contestato una asserita
inopponibilità alla società della delibera 18.7.11 di determinazione degli emolumenti dei consiglieri in
quanto assunta da un CdA di cui lo steso Melidonis faceva parte: l’assunto è chiaramente infondato in
diritto una volta riconosciuta in via generale la competenza del Consiglio (quale organo proprio della
società) a fissare gli emolumenti relativi all’esercizio di funzioni delegate (salvo naturalmente i
pagina
http://bit.ly/1NCBv4s
3 di 4
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
La controversia attiene al mancato pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità aprile-giugno
2013 da parte della società odierna opponente nei confronti del (cessato) Pres CdA e AD Melidonis,
revocato dall’incarico di amministratore con delibera 1.7.13.
Nella specie – pare il caso di sottolineare immediatamente - non si discute della sussistenza o meno di
una eventuale “giusta causa” di revoca né di eventuali inadempimenti dell’odierno convenuto opposto
rispetto a doveri inerenti la carica ma solo del (mancato) pagamento delle retribuzioni relative
all’ultimo periodo della carica.
Sentenza n. 7273/2015 pubbl. il 12/06/2015
RG n. 79904/2013
legittimi poteri di controllo dell’assemblea), ma prima ancora si deve necessariamente prendere atto
della manifesta tardività della relativa contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta l’opposizione in esame e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n 35586/13 nr 66960/13
emesso dal Tribunale di Milano in data 30.9.13;
condanna l’opponente ARO TUBI TRAFILERIA spa alla integrale rifusione delle spese di lite
sostenute dal convenuto opposto Ludovico Melidonis che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi
oltre 15 spese forfettarie, iva e cpa;
condanna altresì l’attore opponente al pagamento di ulteriore somma di euro 6.000,00 in favore del
convenuto opposto Luca Melidonis ex art 96 comma 3° cpc
così deciso in Milano, 4.6.15
Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello
pagina
http://bit.ly/1NCBv4s
4 di 4
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
Alla stregua di tali considerazioni ritiene dunque il Collegio di dover sen’altro rigettare l’opposizione
in esame, con conseguente condanna dell’opponente alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute
dal convenuto opposto, liquidate come da dispositivo.
In tale contesto la palese infondatezza della eccezione preliminare sollevata (incurante di un
orientamento giurisprudenziale assolutamente costante) e l’assoluta incongruenza delle motivazioni di
merito indicate a sostegno impongono altresì, a parere del Collegio, la condanna dell’opponente al
pagamento di ulteriore somma di denaro in favore dell’opposto ex art 96 comma 3 cpc, somma che
pare equo determinare in misura corrispondente a quella liquidata per spese di lite.